• Contenzioso Tributario

    Compensi Giudici tributari: gli importi in vigore dal 1 gennaio

    Viene pubblicato in GU n 109 dell'11 maggio il decreto MEF del 24 marzo con Definizione dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale. 

    Compenso fisso giudice tributario: gli importi

    In particolare, si prevede che il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente  della Corte di  giustizia  tributaria di  primo e  di secondo grado è determinato nella seguente misura:

    • a) euro 1.138,50 per il Presidente;
    • b) euro 1.018,90 per il Presidente di sezione;
    • c) euro 959,10 per il vice Presidente di sezione;
    • d) euro 899,30 per il giudice.

    Il compenso spettante al Presidente di Corte di giustizia tributaria non è cumulabile con  quello spettante al Presidente di sezione. 

    Gli importi si assumono al  lordo delle ritenute di legge.

    Compenso aggiuntivo giudice tributario: gli importi

    Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito è stabilito in euro 100,00, oltre la maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere,  a titolo di rimborso forfetario  per  le  spese  sostenute,  a  ciascun giudice tributario componente di Corte di  giustizia  tributaria di primo e di secondo grado residente in  comune  della  stessa  regione diverso da quello in cui ha  sede  la  medesima Corte di  giustizia tributaria.

    Tale compenso aggiuntivo di euro 100,00 viene così ripartito:

    a) euro 4,50 per il Presidente;

    b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

    c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;

    d) euro 11,50 per l'estensore;

    e) euro 26,00 per ciascuno dei  tre componenti  del  collegio giudicante.

    Nei casi di  definizione del  ricorso  con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo, il compenso aggiuntivo spetta al solo giudice tributario  in qualità di estensore del provvedimento ed è stabilito nella  misura  di  euro 12,50, oltre la maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, al giudice  tributario residente in comune della stessa regione diverso da quello in cui  ha sede la Corte di giustizia tributaria.

    Gli importi si  assumono al  lordo delle ritenute di legge.

    Compenso aggiuntivo giudice tributario monocratico: gli importi

    Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito ai  sensi dell'art. 44-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilito in euro 100,00 ed è così ripartito:

    a) euro 4,50 per il Presidente

    b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

    c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;

    d) euro 89,50 per il giudice monocratico.
    Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito in composizione monocratica ai sensi  dell'art.  4-bis  del  decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, è stabilito  in  euro  100,00  ed  è così ripartito:

    a) euro 4,50 per il Presidente;

    b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

    c) euro 92,00 per il giudice monocratico.

    Il compenso  aggiuntivo per ogni ricorso definito ai  sensi dell'art. 70, comma 10-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è stabilito in euro 100,00 ed è così  ripartito:

    a) euro 4,50 per il Presidente;

    b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

    c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;

    d) euro 89,50 per il giudice monocratico.
    Gli importi si assumono al lordo  delle ritenute di legge.

    Compensi giudice tributario: decorrenza

    Il presente decreto si applica ai compensi dei giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4,  comma  39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di seguito elencati:

    a) compensi fissi spettanti a decorrere dal  1° gennaio 2023;

    b) compensi aggiuntivi di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e  3, in relazione ai ricorsi definiti a decorrere dal 1° gennaio 2023;

    c) compensi aggiuntivi di cui all'art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei  ricorsi  fino  a  3.000,00  euro  notificati  a decorrere dal 1° gennaio 2023;

    d) compensi aggiuntivi di cui all'art. 3, comma 2, in  relazione alle definizioni dei  ricorsi  fino a  5.000,00  euro  notificati  a decorrere dal 1° luglio 2023. Leggi qui il dettaglio nel Decreto MEF del 24 marzo 2023

  • Contenzioso Tributario

    Corti di giustizia tributaria: regolamento dell’Ufficio ispettivo

    Con Regolamento del 28 marzo 2023 pubblicato in GU n 91 del 18 aprile il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria  detta le regole sul funzionamento dell'Ufficio Ispettivo.

    Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi  2-bis  e  2-ter, del decreto legislativo n. 545/1992,  come  modificato  dall'art.  1, lettera q) della legge 31 agosto 2022, n. 130, è istituito presso il Consiglio di Presidenza, con carattere di autonomia  e indipendenza, l'Ufficio ispettivo al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, con il primario compito di  «svolgere attività presso le Corti di giustizia tributaria di primo e  secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.»

    L'Ufficio ispettivo è composto  di  sei  magistrati  o  giudici tributari esonerati  dall'esercizio  delle  funzioni  giurisdizionali presso le Corti di giustizia tributaria. 

    L'Ufficio ispettivo svolge funzioni di controllo dell'operato di soggetti appartenenti alla giustizia  tributaria,  nei  limiti  posti dalla  legge  a  salvaguardia  dell'esercizio  della  funzione giurisdizionale, mediante attività di  accertamento  imparziale  ed obiettivo di situazioni e comportamenti  oggetto  di  segnalazione  o rilevati in via autonoma, nonché della  regolarità delle condotte tenute nell'adempimento dei doveri d'ufficio. 

    L'Ufficio ispettivo può svolgere attività congiunte presso  le Corti  di  giustizia  tributaria,  finalizzate alle verifiche  di rispettiva competenza, sulla base di  appositi  protocolli stipulati tra il Consiglio di Presidenza e il Dipartimento delle finanze. 

    Le principali attività dell'Ufficio ispettivo sono l'ispezione ordinaria e l'ispezione straordinaria. 

    Su disposizione del Consiglio di Presidenza, esso svolge inchieste amministrative.

    Ufficio ispettivo Corti tributarie: l'ispezione ordinaria

    L'ispezione  ordinaria ha luogo con cadenza tendenzialmente triennale secondo una programmazione annuale approvata dal Consiglio di Presidenza. 

    Essa è affidata all'Ufficio ispettivo, coadiuvato  da funzionari-ispettori  del Consiglio, allo scopo di riferire sull'entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati e dai giudici tributari ed accertare la regolare tenuta delle udienze e  il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il servizio giustizia.

    Ufficio ispettivo Corti tributarie: l'ispezione straordinaria

    L'ispezione straordinaria ha luogo, su richiesta  del  Consiglio di Presidenza anche su proposta del direttore dell'Ufficio ispettivo, quando  siano  state  riscontrate  dagli  ispettori,  o  siano  state comunque  segnalate,  deficienze  o  irregolarità  che richiedono approfondimento ulteriore.   

    Nei  casi di urgenza, anche su sollecitazione  della Commissione disciplina  o di almeno cinque Consiglieri, il  Consiglio di Presidenza  può disporre  inchiesta amministrativa per l'accertamento di fatti di rilevanza disciplinare; in tal caso, il magistrato ispettore incaricato di  un'inchiesta  nei riguardi di un magistrato tributario o giudice tributario può, anche senza l'osservanza di particolari formalità  chiedere  informazioni al  capo  dell'ufficio  e  chiarimenti  al   giudice  o magistrato interessato, e poi riferire in merito al Consiglio.

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Consultazione contenziosi tributari: attivo dal 15 dicembre il servizio gratuito

    Con un comunicato pubblicato ieri 12 dicembre sul portale della Giustizia Tributaria si informa che dal 15/12/2022 sarà disponibile:

    • il nuovo servizio online di “Consultazione pubblica contenziosi tributari”, accessibile liberamente,
    • per la ricerca delle informazioni anonimizzate e delle date di udienza dei contenziosi tributari instaurati presso le Corti di giustizia tributaria.

    Consultazione pubblica contenziosi tributari: come si accede

    Per accede al servizio occorre cliccare dalla “home page” del portale:

    • mediante l’utilizzo dell’apposito link nell’intestazione o dal pulsante “Consultazione pubblica contenziosi tributari”
    • presente nella sezione “Utilità”,
    • anche nell’analoga voce del menu “Servizi” 
    • e nelle apposite pagine dedicate alle singole Corti di giustizia tributaria 

    Si precisa che selezionando una Corte di Giustizia Tributaria di interesse, di primo o secondo grado, il servizio permette di effettuare due tipologie di ricerca:

    • “Info ricorso” per consultare le informazioni di un contenzioso tributario, indicando il numero di registro generale e l’anno di iscrizione a ruolo. Nel risultato della ricerca sono presenti le principali informazioni descrittive del ricorso, quali l’oggetto della controversia, la categoria dei soggetti interessati e l’esito del contenzioso. Sono, inoltre, disponibili i dati relativi alla tipologia degli atti depositati, alle udienze e ai provvedimenti giurisdizionali emanati dall’organo giudicante con riguardo al singolo ricorso.
    • “Calendario udienze” per ricercare le udienze di una specifica sezione della Corte di giustizia tributaria preselezionata, in base ad un intervallo di date e all’orario selezionati. In riferimento alla singola sezione sono consultabili le date e le aule di svolgimento delle udienze, nell’ambito delle quali sono individuati i dettagli dei relativi ricorsi, come il numero di registro generale, l’ordine di chiamata e la modalità di trattazione (udienza pubblica, camera di consiglio, udienza da remoto).

    Si invita, per ulteriori informazioni, a consultare le istruzioni presenti nella Assistenza Online -Consultazione pubblica contenziosi tributari: