• Contenzioso Tributario

    Processo tributario telematico: stop all’obbligo di firma digitale sugli allegati

    Pubblicato in GU n 102 del 3 maggio il Decreto 21 aprile 2023 del MEF  con Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n 111.

    Ricordiamo che già con un avviso pubblicato sul Portale della Giustizia Telematica, il MEF informava del fatto che, con il decreto di cui si tratta sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento 23 dicembre 2013, n. 163. 

    Inoltre, si riepiloga che, dal 1° luglio 2019, sussiste l'obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematica, mentre per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (entro un valore complessivo della controversia inferiore a Euro 3.000) l'utilizzo del PTT è facoltativo.

    Nel dettaglio, il comunicato MEF ha specificato che l’aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguarda:

    • l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito; la firma andrà comunque apposta sul file dell’atto processuale principale da depositare ovvero sul ricorso o sull’atto di costituzione in giudizio e sulla memoria illustrativa,
    • la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento;
    • la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;
    • l’accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);
    • la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES (Cfr. circolare 1/DF del 4 luglio 2019).

    Il PTT consentirà, inoltre, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.

    Attenzione al fatto che, le nuove disposizioni entrano in vigore il 15 maggio 2023.

  • Contenzioso Tributario

    Corti di giustizia tributaria: regolamento dell’Ufficio ispettivo

    Con Regolamento del 28 marzo 2023 pubblicato in GU n 91 del 18 aprile il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria  detta le regole sul funzionamento dell'Ufficio Ispettivo.

    Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi  2-bis  e  2-ter, del decreto legislativo n. 545/1992,  come  modificato  dall'art.  1, lettera q) della legge 31 agosto 2022, n. 130, è istituito presso il Consiglio di Presidenza, con carattere di autonomia  e indipendenza, l'Ufficio ispettivo al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, con il primario compito di  «svolgere attività presso le Corti di giustizia tributaria di primo e  secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.»

    L'Ufficio ispettivo è composto  di  sei  magistrati  o  giudici tributari esonerati  dall'esercizio  delle  funzioni  giurisdizionali presso le Corti di giustizia tributaria. 

    L'Ufficio ispettivo svolge funzioni di controllo dell'operato di soggetti appartenenti alla giustizia  tributaria,  nei  limiti  posti dalla  legge  a  salvaguardia  dell'esercizio  della  funzione giurisdizionale, mediante attività di  accertamento  imparziale  ed obiettivo di situazioni e comportamenti  oggetto  di  segnalazione  o rilevati in via autonoma, nonché della  regolarità delle condotte tenute nell'adempimento dei doveri d'ufficio. 

    L'Ufficio ispettivo può svolgere attività congiunte presso  le Corti  di  giustizia  tributaria,  finalizzate alle verifiche  di rispettiva competenza, sulla base di  appositi  protocolli stipulati tra il Consiglio di Presidenza e il Dipartimento delle finanze. 

    Le principali attività dell'Ufficio ispettivo sono l'ispezione ordinaria e l'ispezione straordinaria. 

    Su disposizione del Consiglio di Presidenza, esso svolge inchieste amministrative.

    Ufficio ispettivo Corti tributarie: l'ispezione ordinaria

    L'ispezione  ordinaria ha luogo con cadenza tendenzialmente triennale secondo una programmazione annuale approvata dal Consiglio di Presidenza. 

    Essa è affidata all'Ufficio ispettivo, coadiuvato  da funzionari-ispettori  del Consiglio, allo scopo di riferire sull'entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati e dai giudici tributari ed accertare la regolare tenuta delle udienze e  il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il servizio giustizia.

    Ufficio ispettivo Corti tributarie: l'ispezione straordinaria

    L'ispezione straordinaria ha luogo, su richiesta  del  Consiglio di Presidenza anche su proposta del direttore dell'Ufficio ispettivo, quando  siano  state  riscontrate  dagli  ispettori,  o  siano  state comunque  segnalate,  deficienze  o  irregolarità  che richiedono approfondimento ulteriore.   

    Nei  casi di urgenza, anche su sollecitazione  della Commissione disciplina  o di almeno cinque Consiglieri, il  Consiglio di Presidenza  può disporre  inchiesta amministrativa per l'accertamento di fatti di rilevanza disciplinare; in tal caso, il magistrato ispettore incaricato di  un'inchiesta  nei riguardi di un magistrato tributario o giudice tributario può, anche senza l'osservanza di particolari formalità  chiedere  informazioni al  capo  dell'ufficio  e  chiarimenti  al   giudice  o magistrato interessato, e poi riferire in merito al Consiglio.

    Allegati: