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Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta
Con la Sentenza n 666/2026 la Cassazione statuisce che la reiterata rinumerazione delle fatture fa scattare la dichiarazione fraudolenta, vediamo i dettagli del caso di specie.
Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta
La reiterata rinumerazione delle fatture e i versamenti degli incassi sul conto di un soggetto estraneo all’attività possono integrare la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Questa la sintesi del chiarimento della Cassazione nella Sentenza n 666/2026.
La Corte di cassazione, Sezione III penale, si pronuncia su una complessa vicenda di reati tributari commessi nell’ambito di uno studio professionale, chiarendo i presupposti
- della dichiarazione fraudolenta,
- dell’occultamento delle scritture contabili,
- nonché i criteri di calcolo della prescrizione e del trattamento sanzionatorio.
Il procedimento trae origine da una verifica fiscale avviata nel 2014 nei confronti di uno studio legale, dalla quale era emersa una contabilità parallela attiva già dal 2009.
Le indagini avevano evidenziato numerose parcelle incassate ma non registrate né dichiarate, una numerazione artificiosa delle fatture e una sistematica divergenza tra la documentazione contabile dello studio e quella in possesso dei clienti.
Ulteriori elementi di frode erano stati individuati tramite indagini bancarie: assegni incassati in contanti dal professionista, versamenti effettuati sul conto della moglie (estranea formalmente allo studio) e intestazione diretta di titoli di pagamento alla stessa.
In sede amministrativa, il contribuente aveva poi definito integralmente la propria posizione fiscale mediante accertamenti con adesione, pagando imposte e sanzioni.
In primo grado, il Tribunale di Provinciale aveva assolto l’imputato dai reati di dichiarazione fraudolenta (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000), ritenendo insussistente la frode.
La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, condannando l’imputato per tutti i reati contestati.
Il ricorso per Cassazione era articolato in numerosi motivi, tra cui:
- vizi processuali relativi alla composizione del collegio giudicante e all’ammissibilità dell’appello del Pubblico ministero;
- contestazione della sussistenza della condotta fraudolenta e del dolo specifico di evasione;
- erronea applicazione dell’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, sostenendo che la contabilità fosse comunque ricostruibile;
- mancata dichiarazione della prescrizione;
- omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
- violazione del principio del ne bis in idem;
- errori nel trattamento sanzionatorio, anche alla luce delle modifiche normative più favorevoli introdotte nel 2024.
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai motivi sulla prescrizione e sulla pena, dichiarandolo inammissibile nel resto.
Quanto alla dichiarazione fraudolenta, la Suprema Corte conferma la valutazione della Corte d’appello: la condotta dell’imputato non si era limitata a mere irregolarità formali, ma integrava un sistema fraudolento articolato, caratterizzato da artifici idonei a ostacolare l’accertamento fiscale.
La rinumerazione delle fatture e l’incasso dei compensi tramite conti intestati a terzi costituivano un “quid pluris” rispetto alla semplice omissione contabile, sufficiente a integrare il reato ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000.
Parimenti, viene confermata la responsabilità per l’occultamento delle scritture contabili: il reato sussiste ogniqualvolta la condotta renda anche solo difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, a prescindere dalla possibilità di accertare i redditi tramite documentazione reperita presso terzi.
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IVA opere d’arte: l’aliquota per i servizi di realizzazione
Con l'Interpello n 4 del 14 gennaio le Entrate evidenaziano che sui servizi per realizzare un’opera d’arte si sconta l'IVA ordinaria. Vediao il dettaglio del caso di specie, ma prima ricordiamo che recentemente il legislatore è intervenuto introducendo l’aliquota Iva del 5% per tutte le cessioni di oggetti d’arte (n. 1-novies) della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto Iva, aggiunto dall’articolo 9 del decreto Omnibus).
IVA opere d’arte: l’aliquota per i servizi di realizzazione
Con la Risposta ad interpello 4/2025 pubblicata in data 14 gennaio, replicano ad un caso presentato all’Entrate abbastanza frequente nel mondo dell'arte delle sculture contemporanee.
L'agenzia con la risposta limita l’applicazione della norma introdotta recentemente sulla aliquota al 5% alle cessioni di opere d’arte, successive alla produzione.
Nel caso di specie un artista, previa fornitura del modello 3D e schema di produzione (i.e. progetto), commissiona a una società, fonderia artistica, di eseguire l’opera con materiali propri, curandone la fusione, la finitura e l’assemblaggio.
La realizzazione delle opere in alluminio e bronzo, avviene sotto la supervisione dell’artista il quale rilascia approvazioni in corso d’opera e finale.
Le opere sono prodotte in massimo pochi esemplari identificati sotto il controllo dell’artista.
Secondo l'istante una fonderia artistica, al servizio da loro eseguito si applicherebbe l’Iva del 5% recentemente introdotta.
Le Entrate dissentono poichè l’aliquota del 5% di cui al citato n. 1-novies) della tabella A, parte II-bis vale solo per le cessioni di oggetti d’arte, tra cui rientrano le «… fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto» e non anche per le prestazioni di servizi dirette alla produzione delle stesse.
Dettagliatamente, il quesito posto da ALFA riguarda il trattamento IVA delle operazioni che svolge e chiede se alle operazioni effettuate (realizzazione di opere d’arte su commissione) sia applicabile:
- l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista per le cessioni di oggetti d’arte,
oppure - l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Il dubbio nasce perché la fonderia:
- realizza materialmente l’opera con materiali e manodopera propri,
- opera sulla base di un progetto fornito dal cliente (artista o gallerista),
- lavora sotto la supervisione dell’artista, con tiratura limitata e certificazioni.
L’Agenzia precisa inoltre che:
- l’aliquota IVA del 5% potrà applicarsi solo alla successiva cessione dell’opera, effettuata dal committente (artista o gallerista),
- a condizione che si tratti di fusioni di sculture a tiratura limitata (max 8 esemplari) riconducibili al codice NC 9703 00 00
Ti consigliamo:
- l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista per le cessioni di oggetti d’arte,
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CU 2026: il calendario degli invii
Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate pubblicano le regole per la CU 2026 da inviare entro il 16 marzo prossimo.
Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate,
entro:- il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non eser- citato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
Attenzione al fatto che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivoCU 2026: cosa contiene
La Certificazione Unica “CU 2026” unitamente alle informazioni per il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) è necessaria per attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito, “TUIR”), corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d),
e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);
h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
i) le relative ritenute di acconto operate;j) le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova
certificazione.
In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi
successivi.
Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto:- redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati,
- ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
- o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi
deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
CU 2026: le tipologie di invio
Viene precisato che gli invii della CU 2026 possono essere:
- ordinari,
- sostitutivi
- o di annullamento.
Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica “CU 2026” e nelle relative specifiche tecniche.
Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.Attenzione al fatto che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, il termine per la trasmissione è fissato al 30 aprile.
l flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
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Modello IVA 2026: invio dal 2 febbraio
Con il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.
Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2025 da presentare ai fini
dell’Imposta sul valore aggiunto:- Modello IVA/2026 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
- dati personali;
- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- Modello IVA BASE/2026 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Modello IVA 2026: le principali novità
Il Modello IVA 2026 da inviare a partire dal 1° febbraio che cadendo di domenica slitta al giorno successivo lunedi 2 febbraio reca le seguenti novità:
QUADRO VA
Il rigo VA15 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
QUADRO VE
Nella sezione 4, nel rigo VE38 sono stati aggiunti i campi 2 e 3 che devono essere compilati per indicare l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all’art. 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024.
QUADRO VJ
Il quadro VJ è stato rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” ed è stato suddiviso in 2 sezioni. La sezione 1 è dedicata alla determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni. La sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, legge n. 207 del 2024) da indicare nel rigo VJ30.
QUADRO VX
Nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi. Prospetto IVA 26/PR
QUADRO VS
Nella sezione 1, il campo 4 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
QUADRO VW
Il rigo VW21, che serviva ad estromettere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno d’imposta da società risultate di comodo, è stato eliminato.Modello IVA 2026: invio dal 2 febbraio
In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2025 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
Il d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (di seguito, intermediari), abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
a) direttamente dal dichiarante;
b) tramite un intermediario;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
- Modello IVA/2026 composto da:
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Prezzo delle sigarette 2026: il nuovo tariffario con tutte le marche
Il La Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene novità per le sigarette e le relative accise, vediamo il dettaglio.
Dalle Dogane l'annuncio dell'aumento da domani 16 gennaio del prezzo delle sigarette.
Vengono ufficializzate le novità della legge di bilancio.
Di seguito il nuovo tariffario con i prezzi di tutte le marche.
Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026
La Legge di bilancio 2026 prescrive l’aumento progressivo delle accise su sigarette, sigari e tabacco trinciato da effettuarsi negli anni 2026, 2027 e 2028.
Contestualmente:
- viene semplificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette
- viene ridotta l’accisa applicata ai tabacchi da inalazione senza combustione.
Secondo quanto riporata la relazione tecnica alla Legge di bilancio, con riferimento alle sigarette, si evidenzia che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.
E' disposto anche l’aumento dell’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (le cosiddette sigarette elettroniche), con o senza nicotina.
In particolare relativamente all’accisa sui tabacchi lavorati, si aumenta l’importo specifico fisso per unità di prodotto:
- per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;
- per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
- a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo
- a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026,
- a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027
- e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo
- a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026,
- a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027
- e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.
Viene anche specificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, è infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.
Da qualche ora Adm ha pubblicato i nuovi tariffari e in particolari la lista di tutte le marche di sigarette con i prezzi in vigore da domani 16 gennaio.
La FIT Federazione Italiana Tabaccai ha messo ha disposizione questo file con le tariffe aggiornate alle disposizioni della legge di bilancio e attuate dalle Dogane.
Clicca qui per controllare i nuovi prezzi