-
Spese di trasferta e rappresentanza: chiarimenti ADE
Con la Circolare n 15 del 22 dicembre le Entrate pubblicano i chiarimenti sulle spese di trasferta e rappresentanza.
Di rivielo l'evidenza che sono fuori dalla tassazione i rimborsi ai dipendenti per auto private per missioni e trasferte nel comune, vediamo maggiori dettagli.
Spese di trasferta e rappresentanza: chiarimenti ADE
Le Entrate con un comunicato stampa hanno annunciato la Circolare n 15/2025 con oggetto: Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa – Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, legge 30 dicembre 2024, n. 207, e decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108
In particolare si forniscono istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in merito al trattamento fiscale delle indennità di trasferta o di missione per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa.
Il documento di prassi definisce in modo puntuale le condizioni da rispettare e anche i casi in cui è richiesto l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabile, offrendo un quadro unitario delle regole da applicare.
I rimborsi esclusi dal reddito
La circolare illustra le regole relative al trattamento fiscale delle trasferte o missioni del lavoratore dipendente, nonché dei relativi rimborsi di spese.
Ai fini di una semplificazione, per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni all’interno del territorio comunale, la norma ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore.
Di conseguenza, questi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le spese siano “comprovate e documentate” anche con altre modalità.
Non concorre quindi più al reddito il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle Aci, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale.
La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. Fuori dal reddito imponibile, inoltre, i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio.
Le regole sulla tracciabilità
La circolare analizza poi le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal decreto fiscale (Dl n. 84/2025) in materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC).
In particolare, la condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all’interno del comune, sia per quelle al di fuori dello stesso.
Dal 1° gennaio 2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
L’obbligo di tracciabilità riguarda anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l’utilizzo di “piattaforme di mobilità”, mentre continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal taxi e NCC – come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi – e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.
Allegati: -
ONLUS: cessazione dell’Anagrafe Unica dal 1° gennaio
Il Ministero del Lavoro con un comunicato del 16 dicembre 2025 informa del fatto che a partire dal primo gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate sarà soppressa. Attenzione al fatto che le Onlus iscritte nell’Anagrafe, che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro e non oltre il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106. Inoltre entro lo stesso termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017. Onlus: come iscriversi al RUNTS entro marzo 2026
Il Ministero fa sapereanche che l’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima.
Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.
L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:- atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
- statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
- ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.
Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo.
La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).
Inoltre viene specificato che ai fini della percezione del contributo del cinque per mille sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del 5 per mille, secondo i termini e le modalità reperibili sul sito istituzionale, Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore.
Si ricorda che le Onlus che non intendano iscriversi al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f) del d.lgs n.460/1997, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
-
Come richiedere il passaporto dal 1° dicembre: guida aggiornata
Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre 2025.
In questa guida completa viene spiegato:
- chi può richiederlo,
- come presentare la domanda,
- quali documenti sono necessari,
- quanto costa,
- e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.
Come richiedere il passaporto: procedura completa
La domanda può essere presentata:
- in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza,
- all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
- online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale passaportonline.poliziadistato.it tramite SPID o CIE
In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.
Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.Documenti necessari per richiedere il passaporto
Per presentare la domanda servono:
1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni). Si firma anche l’informativa sul trattamento dei dati personali.
2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.
3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:
- recenti (entro 6 mesi),
- a colori su sfondo bianco,
- con espressione neutra,
- occhi aperti e ben visibili,
- riprese frontali (no profilo),
- nitide, senza ombre o riflessi,
- di dimensione 35–40 mm,
- con volto che occupa il 70–80% dell’immagine
Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.
4. Ricevuta del pagamento, attenzione fino al 30 novembre 2025 si continua ad accettare il pagamento tramite bollettino da € 42,50, dal 1° diocembre vi è una novità ossia l'importo sale a euro 42,70con pagamento tramite PagoPA o Poste.
5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.
6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.
7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.
8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.
Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità
Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.
Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:
- presso un Ufficio Postale
- tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA
- presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento)
- online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP
Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).
Non sono più accettati:
- bollettini postali compilati dopo il 1° dicembre.
- bonifici,
- giroconti,
- altre forme di pagamento non PagoPA.
-
Aggiormanento rendite catastali strutture all’aperto: proroga al 15.12.2026
Entro il 15 dicembre gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto avevano tempo per presentare le variazioni catastali volte a escludere dalla rendita gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione: case mobili o mobile home, roulotte, camper, caravan, ecc.) e tali variazioni catastali dovevano avere effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2025.
Con il Decreto Milleproroghe pubblicato in GU n 302 del 31 dicembre viene prevista una proroga di tale adempimento al 15 dicembre 2026, vediamo il dettaglio.
Strutture all’aperto: istruzioni per l’aggiornamento rendite catastali
L’art. 7-quinquies del DL 113/2024 aveva fissato al 15 giugno 2025 il termine per adempiere agli aggiornamenti, tuttavia, la scadenza è stata differita, a termini scaduti, al 15 dicembre 2025, dall'art 14 comma 5 del DL n 95/2025 e ora ulteriormente prorogata dal Milleproroghe 2026 al 15 dicembre 2026.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n 65/2025, ha illustrato le novità introdotte e gli obblighi dichiarativi per i titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate nonché le modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.
La novità prevede che dal 1° gennaio 2025, sono infatti esclusi da questa stima gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione ubicati nelle strutture ricettive all’aperto.
Inoltre, ai fini della stima diretta delle strutture ricettive all’aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’ordinario valore di mercato, in misura pari:
- all’85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
- al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.
Ciò premesso, gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto devono presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 15 giugno 2025, termine prorogato al 15 dicembre e ora al 15.12.2026.
Si precisa che limitatamente all’anno 2025, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro tale data, le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto hanno effetto già dal 1° gennaio 2025.
Si rimanda all'articolo del Milleproroghe ora in conversione in legge per tutti i dettagli ulteriori.
-
Tassazione gas naturale: nuove regole dal MEF per l’accisa
Pubblicato sulla GU n 3 del 5 gennaio il Decreto 29 dicembre 2025 del MEF con le modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale a completamento dellle regole fissate dal Dlgs n 43/2025 in materia di tassazione del gas naturale.
Tassazione gas naturale: nuove regole dal MEF per l’accisa
Il Decreto 29 dicembre del MEF definisce:
- procedure autorizzative,
- obblighi dichiarativi,
- modalità di versamento
- regole di controllo per tutti i coinvolti nella filiera del gas.
Esso rende operative le novità del Decreto legislativo n 43/2025 e in particolare le previsioni degli articoli 26, 26‑bis, 26‑ter e 26‑quater, che ridefiniscono ruoli e responsabilità di venditori, autoconsumatori e gestori delle infrastrutture.
Tassazione gas naturale: autorizzazione preventiva e cauzione parametrata ai volumi
Ai fini dell'attività, tutti i soggetti obbligati devono presentare una denuncia preventiva aall'Adm, indicando:
- dati identificativi relativi a titolari e sedi legali,
- volumi futuri ceduti o autoconsumati.
Per i soggetti autoconsumatori, il decreto richiede informazioni aggiuntive su:
- modalità di approvvigionamento,
- impianti di stoccaggio
- eventuali percentuali d’uso promiscuo del gas.
Importante novità riguarda la cauzione che l’Adm determina in misura pari al 15% dell’accisa annua stimata.
La garanzia dovrò poi essere adeguata sulla base della media dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti, introducendo un meccanismo dinamico che riflette l’andamento reale dei consumi.
L’Adm,verificati i contenuti nella denuncia preventiva, può sospendere il procedimento autorizzativo per richiedere integrazioni documentali e può revocare l’autorizzazione in caso di perdita dei requisiti o di irregolarità gravi.
Tassazione gas naturale: versamenti mensili calcolati in modo puntuale
Per quanto concerne il sistema dei versamenti, gli acconti mensili sono calcolati su dati effettivi del mese precedente:
- per i venditori, sui quantitativi indicati nelle bollette o fatture emesse;
- per gli autoconsumatori, sui volumi realmente utilizzati.
Da ciò ne consegue un prelievo coerente con l’andamento dei consumi e riduce gli scostamenti da regolare in sede di conguaglio
Nella dichiarazione semestrale, da presentare a settembre e marzo, che sostituisce quella annuale, confluiscono i consumi suddivisi per ambito territoriale, le destinazioni d’uso, le aliquote applicate e gli acconti versati.
Allegati: -
Iper ammortamento 2026: novità della Legge di Bilancio
Nella Legge di Bilancio 2026 contiene una maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento.
Vediamo cosa prevede la norma.
Iper ammortamernto 2026: le novità
La norma approvata inizialmente prevedeva la maxi deduzione per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o nel termine del 30 giugno 2027 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2026.
La norma definitiva, in Legge di bilancio 2026 e in vigore dal 1° gennaio, riconosce la misura per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, quindi il nuovo termine del 30 settembre 2028 è generale.
Si applicherà la misura “base” della deduzione ugualmente per tutti i beni, senza più il riconoscimento di una misura superiore in caso di investimenti con risparmio energetico, come inizialmente ipotizzato.
Il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Vi sarà un vincolo per cui i beni oggetto dell’agevolazione devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Inoltre, con le novità, gli allegati A e B della legge 232/2016 sono sostituiti da due nuovi elenchi, denominati allegato III-bis (beni materiali) e allegato III-ter (beni immateriali).
Il testo in vigore è stato pubblicato sulla GU n 301 del 30 dicembre 2025.
Leggi anche: Legge finanziaria 2026: l'iperammortamento per ulteriore approfondimento.
-
Carta valore: il contributo per la cultura dei giovani
La legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio istrituisce la Carta valore per sostenere la diffusione della cultura nei giovani.
Dal 2027 sostituirà le carte già attive e note come:
- Carta cultura giovani,
- Carta del merito.
Vediamo come funziona.
Carta valore: dal 2027 sostituisce le carte cultura e merito
La Carta Valore Cultura è un voucher destinato ai diplomati che sostituisce le precedenti misure.
Il bonus punta a sostenere l’accesso alla cultura e alla formazione, premiando il conseguimento del diploma entro una precisa soglia di età. Con decreto attuativo saranno stabilite le regole operative per richiederla.
Il Bonus Valore Cultura, è un bonus elettronico riconosciuto ai giovani che conseguono il diploma di scuola secondaria superiore entro l’anno in cui compiono 19 anni e viene assegnato l’anno successivo al conseguimento del diploma da conseguire a partire dal 2026.
I diplomati del 2026 riceveranno la carta nel 2027.
Il bonus prevede un tetto massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a partire dal 2027.
L’importo individuale non è fisso e sarà definito ogni anno con decreto ministeriale. Il bonus è destinato a una platea ben definita di studenti e infatti per ottenere la Carta Valore Cultura è necessario aver:
- onseguito il diploma di maturità;
- ottenuto entro l’anno solare dei 19 anni di età;
- frequentato istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.
Sono esclusi dal bonus:
- studenti che hanno superato il limite di età previsto;
- studenti che hanno perso anni scolastici per bocciature o interruzioni;
- studenti che hanno concluso percorsi di formazione professionale.
La carta valore è utilizzabile esclusivamente per beni e servizi culturali:
- libri;
- biglietti per cinema, teatro e spettacoli dal vivo;
- abbonamenti a quotidiani e periodici, anche digitali;
- musica registrata e prodotti audiovisivi;
- strumenti musicali;
- ingressi a musei, mostre, monumenti e aree archeologiche;
- corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere;
- accessi a parchi naturali ed eventi culturali.
-
Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande
Con Delibera del 23 dicembre resa noto in data 29 dicembre il GSE soggetto gestore del nuovo conto termico 3.0 ha pubblicato l'Allegato A ossia il contratto tipo da utilizzare per le domande di agevolazioni relative a interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica termica da fonti rinnovabili.
Leggi anche Conto termico 3.0: come fare domanda dal 25 dicembre
Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande
Il decreto ministeriale 7 agosto 2025 aggiorna la disciplina per l’incentivazione degliinterventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 199/21 in merito alla promozione dell’utilizzo dell’energia termica da fonti rinnovabili.
La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del PNIEC, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
Con Determina del 23 dicembre 2025 il GISE ha previsto che il contratto-tipo da utilizzare come riferimento ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 2025 per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili è riportato nell’Allegato A
Il contratto-tipo può essere successivamente modificato dall’Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie, gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al contratto-tipo, ai fini dell’erogazione degli incentivi, sono implementati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità.
Inoltre il GSE, ha specificato sul proprio sito istituzionale che, con l'obiettivo di introdurre ulteriori elementi di semplificazione alle procedure di accesso agli incentivi, sono stati definiti due distinti modelli contrattuali:
- il Contratto tipo per le istanze di accesso tramite prenotazione;
- il Contratto tipo per le istanze in accesso diretto.
Infine, per le istanze presentate tramite prenotazione, le clausole contrattuali si intendono perfezionate con l'accettazione della prenotazione, senza la necessità di nuova sottoscrizione delle clausole nella successiva fase di invio dell'istanza a fine lavori.
Ricordiamo per completezza che le modalità di richiesta del Conto termico 3.0 sono appunto due e riservate a specifiche categorie di utenti:
- accesso diretto per i soggetti privati, PA ed enti del terzo settore,
- accesso per prenotazione riservato solo alle PA e agli enti.
Leggi qui maggiori dettagli: Conto termico 3.0: come fare domanda dal 25 dicembre
Allegati: -
Terzo Settore 2026: circolare Ade in consultazione fino al 23 gennaio
Le Entrate con un comunicato stampa annunciano la consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal Dlgs n.186/2025, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Runts.
Vine precisato che lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.
Attenzione al fatto che i soggetti interessati a partecipare possono:- inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 19 dicembre, fino a venerdì 23 gennaio 2026
- all’indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it.
Pe ri contributi le Entrate richiedono l’utilizzo del seguente schema:
- Tematica/Paragrafi della circolare
- interessati/Osservazioni/Contributi.
Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.
Il documento è destinato a rappresentare un punto di riferimento per l’interpretazione e l’applicazione delle misure fiscali che entreranno in vigore dal 2026.
Tra gli altri nel documento si da spazio alle nuove norme fiscali, con riferimento alla qualificazione fiscale degli Ets, e al trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività di interesse generale, diverse e raccolta fondi.
Viene dato inoltre rilievo alle novità dell’articolo 79 Cts, chiamato a definire i criteri di qualificazione fiscale delle attività di interesse generale (commi 2 e 2-bis) e dell’Ets nel suo complesso (comma 5).
Si rimanda alla bozza per tutti gli altri dettagli.
-
Pos e registratori di cassa: regole per collegarli dal 1° gennaio
Dal 1° gennaio 2206, il registratore di cassa potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Leggi anche Registratori di cassa e POS: nuovo obbligo dal 2026
A tale fine, con il Provvedimento n 424470 del 31 ottobre le Entrate pubblicano le regole per dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Legge di Bialncio 2025.
In particoalre, si tratta delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.
le Entrate hanno evidenziato che la soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non prevede un collegamento fisico ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia.
Viene anche precisato che per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione.
Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Vediamo ulteriori dettagli.
Pos e registratori di cassa: regole per collegarli
Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell’area riservata.
I soggetti obbligati effettuano il collegamento registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato, nell’area riservata.Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti obbligati registrano anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.
Il collegamento è effettuato direttamente dai soggetti obbligati anche tramite un soggetto, con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture e Corrispettivi” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.
Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate utilizzando la procedura web, di cui al punto 1.11 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 99297 del 18 aprile 2019, il collegamento è effettuato dai soggetti obbligati utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura web.
I soggetti obbligati aggiornano i dati a seguito di variazioni dei collegamenti.Pos e registratori di cassa: termini entro uci collegarli
Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico, a disposizione dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto di convenzionamento , il collegamento è effettuato entro 45 giorni a partire dalla data di messa a disposizione nell’area
riservata del servizio web.La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il
collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.Il sabato è considerato giorno non lavorativo.
Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al punto 2.1. effettuate entro l’ultimo giorno del mese. I termini si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato.
Trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici: come fare
La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.
I dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche dei provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi di cui al punto 1.2 del provvedimento in oggetto.
Allegati: