• Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Anticipi sui diritti d’autore: sono tassabili?

    Con la Risposta a interpello n 13 del 20 gennaio le Entrate hanno chiarito il regime fiscale delle somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere musicali, vediamo i dettagli del caso di specie.

    Provvista anticipata all’autore di un’opera: va tassata?

    In sintesi nel caso di specie viene chiarito che la “provvista” di denaro erogata dalla società all’artista che le ha affidato l’amministrazione e l’incasso dei propri diritti d’autore, non assume rilevanza fiscale, perché è solo un’anticipazione di liquidità destinata a essere restituita

    I proventi generati dallo sfruttamento delle opere restano invece imponibili in capo all’autore, anche se vengono materialmente riscossi dalla società in qualità di mandatario.

    Il caso è quello di un un musicista professionista che sta per affidare a una società specializzata la gestione esclusiva dei propri diritti d’autore relativi alle opere musicali, presenti e future. 

    L’artista rimane titolare delle proprie opere, mentre la società svolge solo attività di amministrazione e incasso.

    Per il servizio, l’artista riconoscerà alla società un compenso calcolato come percentuale sui proventi futuri generati dallo sfruttamento economico delle opere (royalties, diritti Siae, introiti editoriali, eccetera).

    La società inoltre, per sostenere l’artista nell’attesa dei futuri incassi, dovrà mettergli a disposizione una “provvista” di denaro. 

    Si tratta di un’anticipazione temporanea, che il beneficiario dovrà restituire integralmente, in modo automatico, secondo gli accordi, perchè la società dell’incasso dei proventi futuri, tratterrà man mano le somme fino a recuperare l’intero importo anticipato.

    Il contribuente chiede chiarimenti sul trattamento Irpef della provvista e sui proventi futuri derivanti dallo sfruttamento delle opere, qualificati come redditi di lavoro autonomo (ex articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir).

    L’Agenzia delle entrate conferma la correttezza del ragionamento del contribuente, ricordando che l’opera dell’ingegno nasce con la creazione e attribuisce all’autore il diritto esclusivo di sfruttarla economicamente, e ribadisce che l’articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir, qualifica come redditi assimilati al lavoro autonomo quelli derivanti dall’utilizzazione economica dell’opera da parte del suo autore, e l’articolo 54‑octies dello stesso testo unico, che stabilisce le modalità di determinazione del reddito imponibile, prevedendo una deduzione forfettaria delle spese.

    I compensi percepiti dall’autore, per lo sfruttamento della propria opera, costituiscono redditi assimilati al lavoro autonomo, mentre, se percepiti da un soggetto diverso dall’autore, assumono la natura di redditi diversi. Nella risposta n. 325/2023 ha precisato che, quando una società incassa proventi Siae per conto dell’artista, senza acquisire alcun diritto d’autore, la natura del reddito non cambia: la società riceve solo un flusso finanziario, mentre l’imponibilità resta in capo all’autore.

    La  qualificazione fiscale dei proventi non dipende dal soggetto che materialmente riceve il pagamento, ma dalla titolarità del diritto d’autore. 

    Se l’autore conserva la proprietà dei diritti, come in questo caso e la società agisce solo come mandatario all’incasso, i proventi mantengono la loro natura originaria.

    L’Agenzia afferma che la provvista non è imponibile, poiché non rappresenta un compenso ma un’anticipazione di liquidità soggetta a restituzione.

    I proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere, invece, costituiscono redditi assimilati al lavoro autonomo e devono essere tassati secondo il principio di cassa, anche se incassati dalla società in virtù del mandato, pertanto i sostituti d’imposta devono continuare ad applicare la ritenuta alla fonte al momento del pagamento, come se le somme fossero corrisposte direttamente all’artista                   

    Allegati:
  • Bilancio

    Realizzo controllato: chiarimenti ADE sulle condizioni di applicabilità

    Con la Risposta a interpello n 9/2026 le Entrate replicano ad un quesito sulla applicazione dell'articolo 177 comma 2 del tuir.

    L'istante domandava se il citato articolo 177, comma 2, del TUIR «ricomprenda anche gli apporti a patrimonio netto non modificativi del capitale sociale, fermo restando che a seguito dell'apporto la società assegnataria deve acquisire, ai fini della neutralità o del realizzo controllato il controllo della società la cui partecipazione è stata oggetto di apporto»

    L'agenzia fornisce una risposta affermativa, ma vediamo il dettaglio del chiarimento.

    Realizzo controllato: chiarimenti ADE su quando è applicabile

    Secondo le Entrate si può avere il realizzo controllato anche senza aumento di capitale sociale.

    In dettaglio, l’imputazione della partecipazione interamente a riserva non preclude l’applicazione dell’art. 177 comma 2 del TUIR

    Con la risposta a interpello n. 9/2026 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della possibilità di fruire del regime del realizzo controllato ex art. 177 comma 2 del TUIR nel caso in cui l’apporto delle partecipazioni sia imputato solamente a patrimonio della società conferitaria, senza incrementare il capitale sociale.

    L'assenza di aumento del capitale sociale e la mancata emissione di partecipazioni nei confronti del soggetto conferente “non appaiono ostativi” all’applicazione della disciplina di cui all’art. 177 comma 2 del TUIR, con la conseguenza che si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

    Sulla norma è intervenuto il chiarimento della circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 (emanata in vigenza della precedente formulazione dell'articolo 177, comma 2, del TUIR), con la quale è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. ''regime a realizzo controllato'').

    In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.

    Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del ''valore normale'' di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società
    conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (cd. '' neutralità indotta'').
    Le modifiche al comma 2 dell'articolo 177 del TUIR, come chiarito dalla relazione illustrativa sono state introdotte dall'articolo 17 del d.lgs. n. 192 del 2024 in attuazione dei principi e dei criteri direttivi recati dall'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. ''delega fiscale''), che «prevede la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei princìpi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base all'ammontare delle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria per effetto del conferimento (cd. principio di ''realizzo controllato'').
    Come si evince sempre dalla richiamata Relazione illustrativa, le modifiche al citato comma 2 sono funzionali, da un lato, all'ampliamento dell'ambito soggettivo della norma, e, da un altro lato, all'applicazione del regime in parola anche ai cc.dd. conferimenti minusvalenti e a quelli che solo incrementano la percentuale di controllo della società scambiata (senza che ciò avvenga in virtù di un obbligo legale o di un
    vincolo statutario).
    In linea di principio, dunque, anche a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 192 del 2024, la fruizione del regime fiscalein oggetto rimane subordinata al ricorrere di due circostanze:

    • i soggetti scambianti/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria
    • mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ovvero incrementare la percentuale di controllo.

    Per quanto qui di interesse, dal requisito sub 1) deriva che, in generale (anche alla luce delle modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024), il regime a realizzo controllato trova applicazione nei confronti dei conferimenti che comportano un aumento del capitale sociale della società conferitaria ed eventualmente delle altre riserve del patrimonio netto.

    Nel caso in esame, a fronte dell'Apporto prospettato, non si assiste ad alcun incremento del capitale sociale della società conferitaria ma solo a un aumento del suo patrimonio netto per effetto di un «apporto al patrimonio della società, senza corrispettivo alcuno e senza il sorgere di qualsivoglia obbligo di restituzione e/o destinazione in capo alla società stessa […]»

    Al riguardo, l'assenza di un aumento del capitale sociale della società conferitaria e la mancata emissione di partecipazioni nei confronti del soggetto conferente non appaiono ostativi all'applicazione all'Apporto del regime a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, del TUIR. Ciò in quanto l'Apporto della partecipazione totalitaria di Alfa avviene a favore di una società conferitaria (Beta) di cui il soggetto conferente, una persona fisica non in regime d'impresa deteneva, già anteriormente alla sua esecuzione, la partecipazione totalitaria.

    In tale particolare ipotesi, dunque, si ritiene sostanzialmente rispettato il requisito sub 1) in quanto l'eventuale imputazione a capitale sociale di una parte dell'Apporto non avrebbe risposto ad alcun interesse proprio del soggetto conferente ma sarebbe stata funzionale solo al formale rispetto delle condizioni poste per la fruizione del regime a realizzo controllato di cui al citato comma 2, visto come già sopra rilevato che sia ante che post Apporto, l'Istante è il socio unico della conferitaria: l'operazione rappresentata, infatti, ha come conseguenza che l'Istante trasforma semplicemente un controllo diretto su Alfa in uno indiretto sulla medesima società (tramite una seconda società, Beta, anch'essa totalmente controllata dall'Istante), attuando una mera riorganizzazione dei propri assetti di controllo societario 

    Nel caso in esame e nei termini sopra indicati, si ritiene che l'Apporto prospettato nell'istanza possa fruire del regime del realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2 di cui si è discusso.

  • Adempimenti Iva

    IVA permuta di beni: cosa cambia dal 2026

    La Legge di Bilancio 2026 reca tra le altre delle novità sulla permuta di beni relativamente all'IVA da applicare.

    In sintesi si prevede che per la permuta di beni e servizi è imponibile ai fini IVA il costo non attualizzato.

    IVA permuta di bene: cosa cambia dal 2026

    Come specificato dal Dossier alla legge, viene novellato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore. 

    L’intento perseguito è l’adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea dei criteri di determinazione della base imponibile IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.
    La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è disciplinata dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto n. 633 del 1972, secondo il quale “è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
    Il concetto di “corrispettivi” è definito nel comma 2. 

    Essi consistono, nel caso di “operazioni permutative e dazioni in pagamento”, ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, narticolo 11 del decreto n. 633 del 1972, “dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse” (articolo 13, comma 2, let. d), nella versione vigente).

    Il successivo articolo 14 (“Determinazione del valore normale”) equipara quest’ultimo al valore di mercato, definendolo “l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione”.

    Si propone una modifica dell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto n. 633 del 1972 finalizzata a sostituire, ai fini del calcolo della base imponibile dell’IVA, il “valore normale” con il “valore dei beni e dei servizi” che formano oggetto di ogni cessione prestazione, “determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit sale cinematografiche: domande dal 28 gennaio

    La Direzione generale cinema e audiovisivo, con il decreto del 16 gennaio 2026 n. 22, ha previsto che dalle ore 12:00 del 28 gennaio 2026, fino alle ore 23:59 del 23 febbraio 2026, è possibile presentare, attraverso la piattaforma DGCOL, le domande relative al credito d’imposta per le sale cinematografiche ex art. 18 della L. 220/2016, in relazione ai costi di funzionamento sostenuti fino al 31 dicembre 2024.

    Tax credit sale cinematografiche: domande dal 28 gennaio

    A partire dal 28 gennaio 2026, dalle ore 12.00, fino al 23 febbraio 2026, alle ore 23.59, è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le domande di credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 220 del 2016.

    Le domande possono essere presentate per i costi di funzionamento delle sale cinematografiche sostenuti entro il 31 dicembre 2024.

    La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo istruisce in ordine cronologico le richieste inviate ai sensi del presente articolo e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dai decreti attuativi, nonché la effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.

    Il credito di imposta relativo alle richieste è riconosciuto nel limite massimo annuo di risorse e garantito attraverso l'adozione del meccanismo di decurtazione proporzionale previsto.

    Attenzione al fatto che a pena di inammissibilità, la richiesta di credito d'imposta deve contenere il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

  • Agricoltura

    Bando Agrisole 2026: in attesa della data per la domanda

    Pubblicato il Decreto 17 dicembre 2025 del MASAF Ministero dell'agricoltura con le regole per dare attuazione alla Misura del PNRR M2C1- I4 “Facility Parco Agrisolare”  di cui alla Decisione di esecuzione (CID) COM (2025) 15106 del 27 novembre 2025 la cui dotazione finanziaria ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto. 

    I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.

    Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili

    I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:

    • gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
    • le imprese agroindustriali;
    • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
    • i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

    Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse

    L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:

    • installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
    • miglioramento dell’efficienza energetica;
    • riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
    • contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:

    • almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    • euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
    • euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
    • euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
    • euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.

    Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento. 

    Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

  • Lavoro estero

    Impatriati ex frontalieri: nuovi chiarimenti dall’Agenzia

    Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati continua a generare quesiti applicativi di rilievo per datori di lavoro e consulenti, soprattutto nei casi in cui il rientro in Italia avvenga dopo un periodo di residenza fiscale all’estero, ma con attività lavorativa già svolta nel territorio nazionale. 

    Un recente chiarimento dell’Amministrazione finanziaria  nella Risposta 12 del 20 gennaio 2026 affronta il caso del lavoratore che, pur avendo trasferito la residenza all’estero, ha continuato a prestare la propria attività in Italia come frontaliero, per poi rientrare stabilmente nel territorio dello Stato.

    Ti puo interessare leggere anche Frontalieri Italia svizzera ratificato l'accordo Tutte le regole

    Il caso in esame

    La fattispecie esaminata riguarda un lavoratore dipendente che, dopo essersi trasferito all’estero e aver acquisito la residenza fiscale fuori dall’Italia, ha continuato a svolgere quotidianamente la propria attività lavorativa presso una sede italiana del datore di lavoro. 

    Durante il periodo di permanenza all’estero, il soggetto ha adempiuto agli obblighi dichiarativi nel Paese di residenza, mantenendo tuttavia un legame professionale costante con il territorio italiano. In prossimità del rientro definitivo in Italia, il lavoratore ha chiesto se tale circostanza potesse precludere l’accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, come modificato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132.

     Il dubbio interpretativo si è concentrato, in particolare, sul requisito della pregressa residenza all’estero e sulla rilevanza del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo antecedente al rientro.

    La decisione dell’Agenzia

    Nel chiarire il caso, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che la disciplina agevolativa richiede la verifica di presupposti oggettivi e soggettivi ben definiti, tra cui l’effettivo trasferimento della residenza fiscale e il rispetto del periodo minimo di permanenza all’estero. 

    È stato precisato che la norma non introduce alcuna preclusione legata al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di residenza estera, purché risulti soddisfatto il requisito temporale della non residenza fiscale in Italia.

    Tale impostazione risulta coerente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in modo conforme alla ratio incentivante della norma, valorizzando la sostanza economica delle situazioni e non elementi meramente formali. 

    In questa prospettiva, anche la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in assenza di espresse limitazioni normative, non possono essere introdotti vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore. 

    L’interpretazione fornita consente dunque di ritenere ammissibile l’accesso al regime agevolato anche per i lavoratori che abbiano operato come frontalieri, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti, inclusi quelli relativi alla qualificazione professionale e alla durata del periodo di residenza estera. 

    Per i datori di lavoro e i consulenti, il chiarimento rappresenta un punto di riferimento operativo importante nella gestione dei rientri dall’estero e nella corretta applicazione delle agevolazioni fiscali connesse, riducendo il rischio di contenzioso e favorendo una pianificazione più consapevole dei rapporti di lavoro agevolati

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: come funziona

    Nella Legge di Bilancio 2026 contiene una maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento.

    Vediamo cosa prevede la norma.

    Iper ammortamernto 2026: le novità

    La norma approvata inizialmente prevedeva la maxi deduzione per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o nel termine del 30 giugno 2027 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2026.

    La norma definitiva, in Legge di bilancio 2026 e in vigore dal 1° gennaio, riconosce la misura per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, quindi il nuovo termine del 30 settembre 2028 è generale.

    Si applicherà la misura “base” della deduzione ugualmente per tutti i beni, senza più il riconoscimento di una misura superiore in caso di investimenti con risparmio energetico, come inizialmente ipotizzato.

    Il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:

    • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

    Vi sarà un vincolo per cui i beni oggetto dell’agevolazione devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

    Inoltre, con le novità, gli allegati A e B della legge 232/2016 sono sostituiti da due nuovi elenchi, denominati allegato III-bis (beni materiali) e allegato III-ter (beni immateriali). 

    Il testo in vigore è stato pubblicato sulla GU n 301 del 30 dicembre 2025.

    Leggi anche: Legge finanziaria 2026: l'iperammortamento per ulteriore approfondimento.

    Si evidenzia che il Mimit in data 5 gennaio ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0 ai fini dell’acquisizione del concerto del Dicastero.

    La misura – prevista dalla Legge di Bilancio 2026 – è finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.