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Albo Commercialisti: gli importi per l’iscrizione 2024
Con informativa n 135 del 31 ottobre, il CNDCEC comunica che è stato deliberato di determinare:
- la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale,
- nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013
Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024
Viene specificato che la quota di iscrizione all'Albo è rideterminata come segue:
- € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età (la quota 2023 era di 30 euro),
- € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale (la quota 2023 era di 130 euro),
- € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.
Attenzione al fatto che, viene precisato che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno.
La quota va corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:
- la prima rata entro il 15 maggio 2024;
- la seconda rata entro il 15 luglio 2024.
Nell’Informativa il CNDCEC spiega che la quota è stata determinata per far fronte alle maggiori spese necessarie per integrare l'organico con l’inserimento, della figura del direttore generale, per programmare efficacemente l’attività istituzionale e per far fronte alle dinamiche di aumento generalizzato dei prezzi dovute, soprattutto, alle spinte inflattive che si sono manifestate negli ultimi anni.
Albo Commercialisti: contributi straordinari a vantaggio degli iscritti
Il Consiglio Nazionale, in aderenza al programma di mandato che prevede il supporto all’attività istituzionale degli Ordini territoriali negli adempimenti degli obblighi di legge, ha deliberato, inoltre:
- di riconoscere un contributo economico di natura straordinaria a supporto dell’attività istituzionale degli Ordini tenuto conto delle rilevanti incombenze derivanti dalla costante evoluzione normativa che interessa la professione e, in particolare, dei generali e cogenti obblighi derivanti dalla natura pubblica degli Ordini che hanno determinato un notevole incremento dell’attività burocratica connessa, delle attività di gestione e supporto agli Iscritti che gli Ordini pongono in essere per l’iscrizione a numerosi elenchi e registri, dell’approvazione della Legge 111/2023 per il riordino del sistema tributario. Tale contributo una tantum sarà pari complessivamente ad € 60,00 per ciascun iscritto sulla base del numero degli iscritti al 31.12.2022. L’erogazione avverrà in tre quote annuali (quindi tre quote annuali da € 20,00 cadauna) a partire dall’anno 2024. Ogni quota annuale sarà erogata in n. 2 tranche dello stesso importo, mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini territoriali;
- di riconoscere un contributo economico straordinario a favore degli Ordini territoriali, tenuto conto delle numerose richieste pervenute, a supporto dell’attività di DPO– Data Protection Officier di cui al GDPR 679/2016, nella seguente misura e con riferimento agli iscritti al 31.12.2022:
- Ordini con iscritti superiori a 1500 € 7.500,00
- Ordini con iscritti compresi tra 500 e 1500 € 4.500,00
- Ordini con iscritti compresi tra 200 e 500 € 2.100,00
- Ordini con iscritti fino a 200 € 1.500,00. Tale contributo una tantum sarà erogato in tre quote annuali (quindi, ad esempio, per gli Ordini con iscritti fino a 200, tre quote annuali da € 500 cadauna) a partire dall’anno 2024 mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini Territoriali
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Congruità parcella: possibile chiedere parere post cancellazione dall’Albo
Con il pronto ordini n 99/2023 il CNDCEC risponde ad una quesito sulla congruità della parcella professionale a seguito di istanza presentata da un ex iscritto all’Albo che abbia eseguito le attività professionali prima della cancellazione.
Il Consiglio specifica che allorquando l’istante ha eseguito le attività professionali per le quali ha richiesto il parere di congruità era un soggetto iscritto all’Albo e la circostanza che lo stesso sia stato cancellato successivamente non gli impedisce di poter richiedere all’Ordine il detto parere di congruità.
La cancellazione dall’Albo in linea generale non impedisce al cancellato di poter richiedere il pagamento di crediti professionali maturati in epoca antecedente alla cancellazione, in quanto il diritto di credito è sorto prima della cancellazione.
Tra l’altro, la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge.
Poiché essa consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate, la circostanza che successivamente alla conclusione delle attività professionali l’iscritto venga cancellato dall’Albo non impedisce all’Ordine di effettuare quel controllo nell’interesse della categoria e della collettività proprio perché si riferisce a prestazioni rese all’epoca da un iscritto all’Albo.
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Formazione commercialisti: richiesta contributo CDC entro il 30 settembre
Con Bando 2022 la cassa Dottori Commercialisti ha messo a disposizione 3 milioni di euro per il sostegno ai propri iscritti nella formazione professionale continua.
Si possono richiedere fino al 30 settembre p.v. i rimborsi fino al 50% dei costi sostenuti (100% per gli under 35) per le attività che danno diritto a crediti formativi per il 2022.
Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda
Contributi formazione commercialisti: requisiti di reddito
Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (produzione reddito 2021), un reddito imponibile non superiore a:
• Euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
• Euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;
• Euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;
• Euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
• Euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
• Euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;
• Euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.
In presenza di figli con disabilità il limite reddituale è pari a Euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del
- 40% per ogni ulteriore componente e del
- 60% per ogni ulteriore figlio disabile
Il costo complessivo sostenuto e documentato per le attività formative non deve essere inferiore a Euro 200, al netto di IVA.
Importo ed erogazione del contributo
L’importo del contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa, al netto di IVA, relativo alle attività formative indicate nel Bando. QUI IL TESTO
Per coloro che al 31.12.2021 non avevano compiuto 35 anni l’importo del contributo arriva al 100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA.
Il contributo erogato comunque non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.
I contributi sono erogati nel limite delle risorse stanziate sulla base di una graduatoria formata considerando l’ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati nel 2022 . A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età del concorrente.
Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.
Modalità e scadenza per la presentazione della domanda
La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it, a partire dal 16/01/2023 ed entro il 30/09/2023
Vanno allegati i seguenti documenti e autocertificazioni:
a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. con il modulo presente all'interno del servizio online
b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente
c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta;
e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore attestante la materia oggetto dell’attività formativa per la quale si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia
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Procedimento disciplinare Commercialisti: la prescrizione in caso di processo penale
Con il Pronto Ordini n 54 del 3 agosto il CNDCEC replica ad una richiesta di chiarimenti sulla prescrizione del procedimento disciplinare per un iscritto nel caso di processo penale in corso.
Nel dettaglio il quesito chiedeva un’interpretazione dell’art. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale.
Il CNDCEC evidenzia che, poiché non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
I dettagli del quesito.
Nel caso in cui l’azione penale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, si chiedeva se la prescrizione dei fatti dal punto di vista disciplinare si sia comunque compiuta per la mancata apertura dei due procedimenti entro il termine di prescrizione, oppure se si applichi in ogni caso quanto previsto nella seconda parte del comma 3 del suddetto articolo 20 del Regolamento, ovverosia che la prescrizione decorra sempre e comunque dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il CNDCEC ricorda che l’art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e l’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispongono che
“L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.
Lìart. 20 al 3° comma, stabilisce inoltre che “ Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.
Inoltre, si evidenzia che la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, ma con due orientamenti differenti:
- uno che propende per la compiuta prescrizione nel caso in cui, nell’arco dei cinque anni, non sia iniziata né l’azione penale né l’azione disciplinare, come riportato nella risposta al PO n. 41/2017, e come recentemente ribadito nell’ambito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 28386/2020, pubblicata in data 14.12.2020;
- un altro sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 1609/2020 del 24.01.2020, già citata nella risposta al PO n. 141/2022, in base al quale, nel caso in cui il fatto costituisca reato, la prescrizione comincia comunque a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Tnato premesso il CNDCEC ribadisce e conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Concludendo il Consiglio suggerisce che, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
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Commercialisti e Legalità: protocollo con l’Arma dei Carabinieri
Con una notizia pubblicata sul sito del CNDCEC datata 6 luglio si informa della firma di un protocollo tra i Commercialisti e l'Arma dei Carabinieri a tema Legalità.
Nel dettaglio, cresce e si rafforza il ruolo dei commercialisti quali garanti della legalità, anche grazie alla collaborazione avviata nei mesi scorsi con l’Arma dei Carabinieri e con l’ ANBSC (Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati).
Il Consiglio nazionale della categoria professionale ha recentemente sottoscritto due protocolli d’intesa, i cui contenuti sono stati illustrati a Roma nel corso dell’Assemblea dei 132 Ordini territoriali della professione, ospitata nella sede della Scuola Ufficiali Carabinieri.
La collaborazione con i Carabinieri si estrinsecherà anzitutto attraverso l’interscambio formativo, sia a livello centrale che a livello territoriale, sui temi:
- dell’amministrazione giudiziaria dei beni,
- della normativa fiscale e societaria,
- della redazione e lettura dei bilanci di esercizio,
- del contrasto al riciclaggio ed autoriciclaggio.
Il Consiglio Nazionale dei commercialisti assume l’impegno a organizzare seminari formativi con l’intervento di propri qualificati rappresentanti, l’Arma dei Carabinieri metterà a disposizione proprie strutture per lo svolgimento degli incontri assicurando la partecipazione del proprio personale delle Organizzazioni funzionali, di quelle territoriali ed anche di quelle speciali e ambientali.
Di seguito le dichiarazioni delle parti interessate dalla colloborazione per incentivare la Legalità sul territorio nazionale.
Elbano De Nuccio ha dichiarato: “I commercialisti sono tutti i giorni in prima linea sul fronte della legalità come curatori, custodi di beni pignorati, delegati alle vendite, amministratori giudiziari di beni sequestrati, ma anche come revisori legali o come membri di organi di controllo. La sempre più stretta collaborazione con importanti articolazioni dello Stato, di cui questi due protocolli sono esempi molto significativi, consentirà di accrescere il contributo del nostro impegno e delle nostre competenze. Ma favorirà anche la percezione del ruolo della professione a presidio della legalità e di quello che di più e meglio i commercialisti potrebbero fare se messi nelle condizioni di farlo, ad esempio con un più adeguato bilanciamento tra compiti, remunerazione delle funzioni e responsabilità patrimoniali e personali ad esse connesse”.
Il Generale Claudio Domizi ha dichiarato: “L’incontro odierno tra l’Arma dei Carabinieri e l’Ordine dei Commercialisti è l’espressione viva della ferma volontà di fare squadra tra protagonisti che rivestono importanti ruoli di responsabilità nel panorama sociale. Mettendo in rete le diverse esperienze, condividendo gli sforzi e combinando le diverse professionalità e le peculiari sensibilità è possibile arginare efficacemente pervasivi fenomeni e dinamiche criminali e così agevolare la crescita della società. È importante irradiare questo messaggio soprattutto verso i giovani, anche quei giovani come gli Ufficiali in formazione in questa Scuola, che dovranno orientarsi ad esercitare le funzioni di Comandanti animati da questo stesso spirito”.
Il Prefetto Bruno Corda ha sottolineato che: “Il protocollo d’intesa siglato di recente tra l’ANBSC e il Consiglio nazionale dei commercialisti stabilisce un’interazione tra il personale dell’Agenzia e i dottori commercialisti, amministratori giudiziari prima, coadiutori poi, capace di rendere possibile una collaborazione ancora più stretta, finalizzata ad assicurare un servizio sempre migliore nella gestione e destinazione dei beni confiscati “.
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Commercialista residente estero: come si regola l’iscrizione all’Albo?
Con un pronto ordini datato 27 giugno il CNDCEC replica ad un quesito con il quale si domandava se un iscritto nella seziona A dell’Albo, avente un rapporto di “lavoro esclusivo” nella città di Londra dove è in procinto di trasferire la propria residenza, possa mantenere l’iscrizione all’Albo oppure essere iscritto nell’Elenco Speciale.
Viene ricordato che ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005 ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo può procedersi:
- sia in base al requisito della residenza,
- sia in base al domicilio professionale, intendendosi per quest’ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale.
Come illustrato nell’informativa 22/2019, esso si caratterizza principalmente per l’elemento soggettivo dell’intenzionalità di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale (“prevalente”) delle proprie relazioni economiche professionali e risulta verificabile sulla base di determinati dati oggettivi, quali la frequenza, la periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari etc.
Il CNDCEC precisa che in mancanza di residenza nel territorio italiano ed in assenza anche di un “domicilio professionale” in Italia non sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005.
Inoltre, si ricorda che ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale dei non esercenti di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 139/2005 è necessaria la sussistenza di una delle ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione previste dall’art. 4 D.Lgs. 139/2005 oltre, naturalmente, il requisito alternativo della residenza o del domicilio professionale che radica la competenza dell’Ordine.
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Commercialisti/Consulenti del lavoro: firmato protocollo d’intesa sulla formazione
Con un comunicato stampa di ieri 21 giugno il CNDCEC informa della firma del Protocollo d'intesa da parte dei Presidenti degli Ordini professionali di Commercialisti e Consulenti del lavoro a tema formazione continua obbligatoria.
La firma è avvenuta durante l'incontro con i rappresentanti di Governo per un confronto sulla riforma fiscale, vediamo i dettagli.
L’incontro, tenutosi presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari, organizzato dai Consigli Nazionali dei due Ordini professionali, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e del Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, è stata anche l’occasione per rimarcare l’unità tra le due Categorie, capaci di fare rete per proporre al legislatore soluzioni che possano rendere più competitivo il Paese.
In particolare, i consulenti del lavoro hanno espresso un giudizio globalmente positivo sul D.L. n. 48/2023 (cd. “Decreto Lavoro”), definito un provvedimento che mira alla semplificazione e dotato di visione strategica, come dimostrano le misure di inclusione sociale introdotte a tutela delle fasce deboli e incentrate su percorsi di accompagnamento al lavoro e alla formazione.
I Commercialisti hanno confermato il giudizio ampiamente positivo sulla Delega fiscale, vista come una decisiva opportunità di cambiamento che punta a rilanciare l’attrattività del Paese grazie ad una semplificazione e una diversa declinazione del rapporto fisco-contribuenti.
Viene sottolineato come nella riforma fiscale si privilegi il confronto ex ante al controllo ex post, attribuendo anche un ruolo centrale alle professioni ordinistiche.
In merito invece al Protocollo Commercialisti/Consulenti del lavoro viene specificato che con la firma le Parti s’impegnano a organizzare in cooperazione attività formative destinate agli iscritti e a dar vita a un Osservatorio per lo studio e l’analisi di aspetti legati alla normativa fiscale e giuslavoristica, con reciproco riconoscimento dei crediti.
Soddisfazione è stata espressa da Rosario De Luca Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha affermato: “In qualità anche di Presidente del Comitato Unitario delle Professioni, non posso che essere felice di questa iniziativa. Gli Ordini professionali devono seguire un percorso unitario e realizzare iniziative condivise – come quella che ha portato alla legge sull’equo compenso e all’evento di oggi – per poter coadiuvare gli organi istituzionali sui temi di loro competenza, trasmettendo il proprio valore sociale”
Il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio ha sottolineato in aggiunta come: “la reciprocità della formazione prevista nel protocollo punta ad agevolare i percorsi formativi dei nostri colleghi. Serve una formazione di qualità ma anche più sostenibile e conciliabile con gli impegni lavorativi”. sottolineando inoltre che il protocollo è un esempio importante di dialogo e condivisione tra diversi Ordini professionali, che rafforza l’incisività della nostra azione comune.
Scarica qui il Protocollo Commercialisti/Consulenti del lavoro per ulteriori approfondimenti.
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Sospensione termini tributari per malattia del Commercialista: istruzioni del CNDCEC
Con il pronto ordini del 12 giugno il CNDCEC replica ad un quesito relativo alla sospensione dei termini degli adempimenti tributari per malattia del professionista.
Il Consiglio, dopo un riepilogo normativo del comma 929 e seguenti della legge n 234/2021 ricorda che, sul tema, è stata avviata una interlouzione con le Entrate che è ancora in corso, ma con la Risposta a interpello n 248 del 13 marzo 2023 sono stati forniti utili chiarimenti.
Sospensione termini tributari malattia del professionista: decorrenza dei termini
Viene precisato che, la sospensione disposta dalle norme sopra richiamate opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
Conseguentemente, è stato ritenuto che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio, nel presupposto che il cliente del professionista si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico.
L’Agenzia ha anche precisato che l’indicazione dei sessanta giorni rappresenta un “limite massimo”, sicché, nell’ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.
In merito alla decorrenza e alla durata della sospensione, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell’adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari (o nel periodo inferiore di degenza ospedaliera/cure domiciliari) fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari.
Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto.
L’Agenzia delle entrate ha ribadito che il legislatore, al comma 931, nel definire la decorrenza e la durata del periodo di sospensione, ha concesso ulteriori trenta giorni successivi alla data di dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari, al fine di garantire al professionista, oramai in buone condizioni di salute, un lasso temporale nel corso del quale adempiere
le “scadenze sospese” e notiziare gli uffici competenti dell’accaduto, sempre entro il termine ultimo rappresentato dal giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione.
Viene, inoltre, ricordato che la sospensione in parola non ha valenza generalizzata, bensì, come prescritto dal comma 934, opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l’evento malattia/infortunio. Per l’effetto, il comma 935 prevede che la comunicazione da inoltrare ai competenti uffici della pubblica amministrazione accluda copia dei
predetti mandati professionali, unitamente alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera/cure domiciliari.
Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, l’obbligo di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione rappresenta, quindi, per espressa disposizione di legge, la necessaria condizione che rende operativo l’istituto.Sospensione termini tributari malattia del professionista: provare la data del mandato
Quanto, invece, alla data di conferimento del mandato, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 2704 del codice civile stabilisce che
“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anterioritàdella formazione del documento”.
Al riguardo, nella risposta viene richiamata l’ordinanza della Corte di cassazione 12 febbraio 2020, n. 3506, secondo cui “l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti
dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (Cass.2319/2016, 4705/2011)”.
Conseguentemente, nel presupposto che il richiamato comma 934 non richiede espressamente una “data certa”, ma pur sempre antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, per poter documentare detta data l’Agenzia delle entrate auspica la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la “prova” anche con altri mezzi,
fermo restando ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo.
Nel caso specifico, è stata pertanto ritenuta corretta l’effettuazione da parte del professionista istante della comunicazione di inizio degenza ospedaliera/cure domiciliari, comprensiva dei mandati ricevuti dai propri clienti (di cui è stata dimostrata la data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare), nonché del certificato medico attestante la fine delle cure entro il 31° giorno
successivo. -
STP che vende software: come verificare incompatibilità con l’iscrizione all’Ordine
Con il Pronto ordini n. 21/2023 il CNDCEC replica ad un quesito proposta da un ordine provinciale in merito ad una STP Società tra professionisti iscritta nella sezione speciale che vende software nell'ambito della consulenza in area privacy asserendo che la eventuale incompatibilità va verificata dallo statuto. Vediamo i dettagli.
L’Ordine istante faceva presente che una STP iscritta nella sezione speciale dell’albo professionale ha chiesto di verificare la sussistenza o meno dell’incompatibilità professionale nel caso in cui, nell’ambito della consulenza ed assistenza in area privacy e risk management (che parrebbero rientrare tra le attività di competenza del dottore commercialista, pur essendo materie di diritto dell’informatica e protezione dei dati personali e governance IT), la stessa Stp svolgesse anche, tra le altre (meglio specificate nel quesito) l’attività di distribuzione di programmi software strumentali alla consulenza che verrebbe prestata, strumenti software sia propri che di terzi (in qualità di sub licenziatario).
Detta attività commerciale, che si esplicita quindi nella fornitura di c.d. “Servizi innovativi” (in sostanza software) sarebbe comunque strumentale allo svolgimento dell’attività professionale e accessoria in quanto avrebbe un’incidenza economica prevista pari al massimo al 2% del fatturato annuo della Stp.L’ordine istante ritiene che, qualora l’attività di consulenza in materia di ambito privacy rientrasse, come sembrerebbe, nella più ampia attività di consulenza che il dottore commercialista può svolgere, la commercializzazione dei software ai clienti, pur essendo attività commerciale, sarebbe comunque da considerare strumentale e accessoria allo svolgimento dell’attività professionale e pertanto, rispettando comunque i limiti quantitativi previsti nel quesito, non incompatibile ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 28.06.2005 n. 139.
L’Ordine chiede al Consiglio Nazionale un parere al riguardo.
Premesso che non viene allegata copia dello statuto della STP, ma unicamente il quesito proposto dove vengono riportate sommarie informazioni circa la compagine societaria e l’attività esercitata dalla STP, il CNDCEC replica quanto segue.
Da quanto è dato apprendere dal quesito formulato dalla stessa STP, la società può svolgere in via non prevalente attività di ingegnere, oltre a quella di Commercialista (che dovrebbe rappresentare, dunque, l’attività individuata come prevalente).Dalla stessa fonte è possibile trarre l’informazione che la STP può anche svolgere attività tecniche meramente strumentali o complementari all’attività professionale, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o facilitino il relativo esercizio.
Sembrerebbe consentito alla STP compiere operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari se e in quanto finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale.È doveroso precisare che in forza delle previsioni della legge n. 183/2011 l’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione di attività che non siano professionali ma imprenditoriali e, logicamente, di attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti.
Con il corollario che è precluso l’inserimento di attività che non siano qualificabili come professionali, vale a dire di attività che siano intrinsecamente commerciali, fatta eccezione per quelle attività puramente strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l’esercizio dell’attività professionale come individuata nell’art. 1 del d.lgs. n. 139/2005 e delle correlate attività di consulenza.
Tutto ciò, specifica il CNDCEC comporta a livello pratico, di verificare che l’attività prestata dalla STP, per le modalità di realizzazione di eventuali servizi accessori, non si risolva in vera e propria attività commerciale, riducendo la STP in una vera e propria società di servizi che offra sul mercato prodotti complessi per la cui realizzazione si renda necessario acquisire anche prestazioni professionali dei soci e/o di terzi; prodotti che, nell’insieme considerati, non possono identificarsi con il tipico ambito delle attività professionali dedotte nell’oggetto sociale della STP, determinando, per l’effetto, l’assoggettamento della società allo statuto dell’imprenditore commerciale ( ex art. 2238 c.c.). -
Elenco esperti crisi d’impresa: come iscriversi entro il 15 giugno
Nella serata di ieri 31 maggio il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n 74 con le regole per iscriversi all'elenco degli esperti di cui all'art 13 comma 3 del Dlgs 14/2019 tenuto dalle CCII.
Nel dettaglio si tratta del Regolamento con modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini territoriali dei commercialisti ed esperti contabili che sostituisce il precedente datato 27 ottobre 2021 relativo all'elenco esperti crisi di impresa.
Elenco esperti CCII: come iscriversi entro il 15 giugno
La domanda deve essere presentata entro il 15 giugno di ogni anno all'ordine territoriale competente. (Scarica il fac simile del CNDCEC)
Essa è corredata della documentazione comprovante i requisiti richiesti ed in particolare:
- l’iscrizione da almeno 5 anni nell’albo;
- almeno 2 esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- l’autocertificazione per l’assolvimento dell’obbligo formativo;
- il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;
- il consenso dell’interessato al trattamento dei dati.
- scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto di cui al Decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.
Elenco esperti CCII: attività istruttoria degli ordini territoriali
Si precisa che il Consiglio dell’Ordine è responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dati e svolge attività di istruttoria delle richieste di iscrizione e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni.
L'Ordine territoriale che riceve la domanda di iscrizione verifica la completezza della stessa, la documentazione ed il possesso della necessaria formazione.
Successivamente, entro 30 giorni dalla domanda esprime esito positivo o negativo dell’attività di verifica.In caso positivo, delibera la trasmissione dei nominativi in possesso dei requisiti di legge alla CCIAA dandone comunicazione agli iscritti.
Entro il 15 luglio di ciascun anno il Consiglio comunica alla CCIAA i nominativi dei professionisti che devono essere inseriti nell’elenco, nonché, per ciascun iscritto, la scheda sintetica contenente le informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto.
L'Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di eventuali provvedimenti di sospensione e di radiazione, nonché l’intervenuta cancellazione dall’Albo per la conseguente cancellazione anche dall’elenco.
La scheda sintetica, di cui all’allegato 4 del decreto dirigenziale 21 marzo 2023, è resa disponibile dalla Camera di Commercio su supporto informatico ed eventuali aggiornamenti dei dati saranno inseriti a cura dell’iscritto.
Anche i professionisti iscritti in occasione del primo popolamento conclusosi il 16 maggio 2022 possono procedere alla compilazione della scheda sintetica con le medesime modalità.Elenco esperti CCII: formazione
Il regolamento reca le regole per la formazione obbligatoria per un totale di 55 ore ai fini dell’iscrizione nell’elenco, secondo le indicazioni della Sezione IV del medesimo decreto dirigenziale.
Il Consiglio nazionale, gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati possono realizzare le attività formative valevoli per la specifica formazione degli esperti indipendenti, secondo le indicazioni del decreto dirigenziale 21 marzo 2023 (Sezione IV).
Viene analiticamente individuata la formazione obbligatoria degli esperti, e viene chiarito che gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati possono presentare la richiesta di accreditamento dei corsi aventi le caratteristiche definite dallo stesso regolamento.Il soggetto che ha richiesto l’accreditamento è tenuto a rilasciare un attestato nominativo dal quale emerge, tra l’altro, anche il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materia riportate al comma 1 dell’art. 8.
Il Consiglio nazionale attribuisce ai singoli moduli e/o all’intero corso un CFP per ogni ora di formazione, riconoscendo l’equipollenza tra la formazione richiesta e quella obbligatoria per i commercialisti e gli esperti contabili.