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Portale Unico Albo CTU: fac simile di autocertificazione
Con informativa n. 21 del 26 febbraio il CNDCEC pubblica il fac simile della autocertificazione utile alla iscrizione nel Portale Unico dei CTU: Scarica qui il fac-simile.
Si ricorda che, con riferimento alla procedura di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale, gestita ai sensi di quanto previsto dall’art.16-novies d. l. n.179/2012, in modalità esclusivamente telematica attraverso il Portale nazionale dei CTU e periti, come è noto, i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, devono ripresentare la domanda di iscrizione, attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale, entro il 4 marzo 2024.
Ricordiamo che a seguito della richiesta dei Commercialisti avanzata al Ministero della Giustizia in data 8 gennaio scorso, da qualche giorno, il Portale Unico consente ai richiedenti l’iscrizione di allegare un’unica autocertificazione valida per tutti i documenti per cui è prevista dalla normativa vigente (residenza, anagrafica, iscrizione all’Ordine professionale, casellario giudiziale e carichi pendenti).
A tal proposito, per facilitare gli iscritti impegnati nella compilazione delle domande di iscrizione sul Portale unico, il CNDCEC rende disponibile un modello di autocertificazione unica ex art. 46 d.p.r. n. 445/2000 che potrà essere allegata in sostituzione delle singole autocertificazioni e/o documenti richiesti.
Attenzione al fatto che, il modello di autocertificazione suggerito, ai fini del caricamento sul Portale, andrà salvato in formato PDF e debitamente sottoscritto, preferibilmente con firma digitale.Portale Unico Albo CTU: via dal 4 gennaio
Con nota n 7358/2023 del Ministero della Giustizia è stata annunciata l'operatività del Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale, per apertura del sistema e primo popolamento con indicazioni per la presentazione delle domande di iscrizione:
- all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio,
- all’albo dei periti istituiti presso ogni tribunale ordinario,
- e all’Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio.
Ricordiamo che il Ministero ha realizzato un unico portale denominato “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, attraverso il quale è possibile inoltrare dal 4 gennaio 2024 le domande di iscrizione a ciascun albo circondariale da parte dei professionisti e su cui potranno essere effettuate tutte le interrogazioni utili per ottenere i dati relativi ai consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali.
Ricordiamo inoltre che i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data e non oltre il 4 marzo 2024 dovranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale.
Ai sensi dell’art. 5, comma 10, del DM 103/2023, le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese:
- l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile,
- l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre,
di ciascun anno.
Rimangono libere, invece, in mancanza di norme specifiche anche di fonte secondaria, le modalità di presentazione delle domande telematiche per le nuove iscrizioni all’albo dei periti tenuto in modalità telematiche.
Allegati: -
Formazione revisori 2024: le regole MEF
Il MEF con un breve avviso del 13 febbraio sostituisce l'allegato alla Determina della Ragionaria dello Stato del 29 gennaio relativa al Programma di aggiornamento professionale 2024 per i revisori legali: scarica qui il file aggiornato del programma 2024.
Ricordiamo che le materie elencate nel programma tengono conto di alcune rilevanti novità recentemente intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità.
I corsi erogati dagli enti di formazione dovranno riguardare tali tematiche ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo previsto a carico dei revisori legali dei conti dall’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.
Formazione revisori 2024: le regole MEF
Nel dettaglio, il MEF determina di adottare il Programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’anno decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39/2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla determina.
I revisori legali, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell’articolo 14bis della Direttiva 2006/43/CE, come integrata dalla Direttiva (UE) 2022/2464, ad acquisire nell’anno decorrente dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le conoscenze necessarie sulle materie di cui all’articolo 8,
Attenzione al fatto che, nelle more del recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464, la determinazione del numero dei crediti che i revisori legali sono tenuti a maturare ai fini del rilascio dell’attestazione di cui al precedente punto 3, è demandata ad apposita circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di prossima emanazione.
Formazione revisori 2024: le novità
Come specificato nella premessa del programma MEF 2024 per la formazione dei revisori, la principale novità è rappresentata dall’introduzione di un nuovo Gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D), riguardanti alcuni temi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, di cui alla Direttiva (UE) 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) del Parlamento europeo e del Consiglio, di modifica del Regolamento (UE) 537/2014, della Direttiva 2004/109/CE, della Direttiva 2006/43/CE e della Direttiva 2013/34/UE, che nel Programma del 2023 era stata genericamente inserita tra le materie del Gruppo C) – Diritto societario.
Viene anche evidenziato che, la Direttiva CSRD rappresenta la risposta della UE all’attuale crisi climatica attraverso la previsione dell’estensione graduale degli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, precedentemente diretti esclusivamente alle società quotate di grandi dimensioni, anche alle altre imprese.
L’articolazione delle materie ora inserite nel nuovo Gruppo D) – Rendicontazione di sostenibilità – riprende l’elencazione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva CSRD, riguardante i temi che, in sede di esame di abilitazione, dovranno formare oggetto di accertamento delle conoscenze teoriche per i revisori legali che intendano abilitarsi anche allo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.
La Direttiva CSRD ha, inoltre, introdotto nella Direttiva Audit l’articolo 14bis, il quale prevede una deroga al regime ordinario delineato per l’esame di abilitazione, consentendo ai revisori legali già abilitati al 1° gennaio 2024 o che si abiliteranno entro il 1° gennaio 2026, che intendono abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’acquisizione delle conoscenze necessarie sulle materie di cui all’articolo 8, paragrafo 3, attraverso uno specifico obbligo formativo annuale.
Gli altri aggiornamenti tematici inseriti nel Programma 2024 tra le materie non caratterizzanti riguardano il principio contabile emanato dall’OIC nel dicembre 2023 sulla rilevazione e valutazione dei ricavi (OIC 34), da applicare ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024, e alcuni specifici argomenti di diritto civile e commerciale e di diritto societario.
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Gestori crisi d’impresa: pagamento contributo iscrizione entro il 31.01
Con informativa del 18 gennaio il CNDCEC ricorda che il 31 gennaio scade il versamento del contributo annuo pari a 50 euro ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; art. 8 decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75).
Le istruzioni del Ministero della Giustizia.
Albo Gestori crisi d'impresa: contributo annuo in scadenza il 31.01
L’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 stabilisce che: “Per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione”
Il successivo comma 4 del menzionato art. 8, prevede che tale contributo debba essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno e l'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.
Per procedere, secondo le istruzioni del ministero della Giustizia, occorre accedere:
- al sito: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/gestori_crisi_di_impresa_albo_iscrizione
- all’aera riservata "pagamenti" per effettuare il versamento del contributo annuo mediante PagoPA.
Lo stesso Ministero aggiunge che, effettuato il versamento tramite PagoPA o, in alternativa, caricata (upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l’invio della ricevuta a mezzo PEC non è necessaria.
Al fine di evitare di incorrere in provvedimenti di sospensione dal menzionato albo, si ricorda che il termine per effettuare il versamento di 50 euro per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ex art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 è fissato al 31 gennaio 2024
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STP Commercialisti: morosità sulla quota d’iscrizione all’Albo
Con il pronto ordini n 161 del 18 dicembre si replica ad una STP iscritta all'Albo dei Commercialisti che risulti inadempiente rispetto al pagamento del contributo annuale.
Veniva domandato se tale SPT potesse essere sospesa ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 139/2005, il CNDCEC con il documento in oggetto esprime risposta affermativa.
STP iscritta all'Albo: conseguenze in cado di morosità
Il CNDCEC precisa che, l'obbligo di corresponsione del contributo annuale al Consiglio dell'Ordine previsto dall'art. 12, co. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 139/2005 discende dall'iscrizione nell'Albo.
Di conseguenza, il detto obbligo ricade su tutti i soggetti iscritti all'Albo, siano essi professionisti individuali o società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 L. 183/2011.
Al pari dei professionisti individuali, l'iscrizione nell'Albo della STP che svolga attività oggetto della professione di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 139/2005 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione in forma societaria.
Ne consegue che, la loro posizione è equiparata a quella di qualunque iscritto anche in relazione all'ipotesi di morosità a cui dovrà conseguire la sanzione della sospensione.
Concludendo, viene chiarito che ai sensi del co. 7 dell'art. 10 della L. n. 183/2011 la STP è anche soggetta al regime disciplinare dell'ordine a cui è iscritta, al pari dei soci professionisti pure ivi iscritti.
Quota 2024 iscrizione STP Albo Commercialisti: gli importi
- Il Consiglio Nazionale nella seduta del 31 ottobre 2023 ha deliberato di determinare la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013, come segue:
- € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età
- € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale
- € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.
Leggi anche Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024 per approfondimenti sulle scadenze 2024
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Contributo annuale Revisori: le quote 2024
Con un comunicato del 4 gennaio il MEF informa della pubblicazione in GU n 4 del 5 gennaio del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 con il quale il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in Euro 47,00.
Il decreto prevede anche che a decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo è fissato in euro 57,00.
Ricordiamo che, sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.
Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.
Contributo annuale Revisori 2024: come pagare
Viene precisato che, a decorrere dal 5 gennaio 2024 sarà possibile a tutti gli iscritti al registro, procedere al pagamento on line del nuovo importo accedendo, tramite SPID, all’area riservata del portale della revisione legale alla voce “contribuzione annuale”.
Per le altre modalità di pagamento per le quali è necessario scaricare l’avviso di pagamento on line, presente nell’area riservata, si specifica che:
- i revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA®, disponibili:
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- sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera;
- presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc). L’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.
Il pagamento potrà essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A..
Contributo annuale Revisori 2024: riepilogo delle regole
L'avviso MEF specifica anche che, a decorrere dal 2024, non saranno più trasmessi a cura del Ministero dell’economia e delle finanze gli avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti ma tali avvisi saranno disponibili ed eventualmente scaricabili esclusivamente on-line accedendo tramite SPID all’area riservata del portale della revisione legale.
Il Mef, per il tramite di Consip, invierà invece annualmente a tutti gli iscritti una comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei revisori legali.
La comunicazione sarà trasmessa al Domicilio digitale comunicato al Registro dei revisori legali ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno.
In caso di omesso o ritardato pagamento del contributo, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà adottare i provvedimenti di cui all’articolo 24-ter “Sospensione per morosità” del citato decreto.
Allegati: -
Albo Commercialisti: gli importi per l’iscrizione 2024
Con informativa n 135 del 31 ottobre, il CNDCEC comunica che è stato deliberato di determinare:
- la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale,
- nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013
Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024
Viene specificato che la quota di iscrizione all'Albo è rideterminata come segue:
- € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età (la quota 2023 era di 30 euro),
- € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale (la quota 2023 era di 130 euro),
- € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.
Attenzione al fatto che, viene precisato che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno.
La quota va corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:
- la prima rata entro il 15 maggio 2024;
- la seconda rata entro il 15 luglio 2024.
Nell’Informativa il CNDCEC spiega che la quota è stata determinata per far fronte alle maggiori spese necessarie per integrare l'organico con l’inserimento, della figura del direttore generale, per programmare efficacemente l’attività istituzionale e per far fronte alle dinamiche di aumento generalizzato dei prezzi dovute, soprattutto, alle spinte inflattive che si sono manifestate negli ultimi anni.
Albo Commercialisti: contributi straordinari a vantaggio degli iscritti
Il Consiglio Nazionale, in aderenza al programma di mandato che prevede il supporto all’attività istituzionale degli Ordini territoriali negli adempimenti degli obblighi di legge, ha deliberato, inoltre:
- di riconoscere un contributo economico di natura straordinaria a supporto dell’attività istituzionale degli Ordini tenuto conto delle rilevanti incombenze derivanti dalla costante evoluzione normativa che interessa la professione e, in particolare, dei generali e cogenti obblighi derivanti dalla natura pubblica degli Ordini che hanno determinato un notevole incremento dell’attività burocratica connessa, delle attività di gestione e supporto agli Iscritti che gli Ordini pongono in essere per l’iscrizione a numerosi elenchi e registri, dell’approvazione della Legge 111/2023 per il riordino del sistema tributario. Tale contributo una tantum sarà pari complessivamente ad € 60,00 per ciascun iscritto sulla base del numero degli iscritti al 31.12.2022. L’erogazione avverrà in tre quote annuali (quindi tre quote annuali da € 20,00 cadauna) a partire dall’anno 2024. Ogni quota annuale sarà erogata in n. 2 tranche dello stesso importo, mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini territoriali;
- di riconoscere un contributo economico straordinario a favore degli Ordini territoriali, tenuto conto delle numerose richieste pervenute, a supporto dell’attività di DPO– Data Protection Officier di cui al GDPR 679/2016, nella seguente misura e con riferimento agli iscritti al 31.12.2022:
- Ordini con iscritti superiori a 1500 € 7.500,00
- Ordini con iscritti compresi tra 500 e 1500 € 4.500,00
- Ordini con iscritti compresi tra 200 e 500 € 2.100,00
- Ordini con iscritti fino a 200 € 1.500,00. Tale contributo una tantum sarà erogato in tre quote annuali (quindi, ad esempio, per gli Ordini con iscritti fino a 200, tre quote annuali da € 500 cadauna) a partire dall’anno 2024 mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini Territoriali
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Formazione continua commercialisti: la figura del Dominus
Con pronto ordini n 120 del 19 ottobre il CNDCEC replica ad un quesito che domanda se può rivestire la funzione di dominus un iscritto che è stato esonerato dall’obbligo di formazione professionale continua ex art. 8, comma 4, del
Regolamento FPC avendo dichiarato:- 1. di non essere in possesso di partita iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
- 2. non essere iscritto alle Casse Nazionali di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
- 3. non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma, neppure l’attività di sindaco e di revisore contabile;
- 4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ordine ogni variazione relative ai fatti delle dichiarazioni rese.
Viene specificato che il dominus e l’aspirante tirocinante sono dipendenti di due società appartenenti allo stesso gruppo.
In merito, è opportuno innanzitutto precisare che nel nuovo Regolamento della Formazione entrato in vigore il 1° ottobre scorso (informativa 119/2023) la previsione di cui all’art. 8, comma 4, citata nel quesito è ora contenuta al comma 5 del medesimo articolo 8.
Ciò premesso, senza entrare nel merito del caso specifico descritto, la cui valutazione è di esclusiva competenza dell’Ordine, e dovendo dare per presupposta l’avvenuta verifica dell’assenza in capo all’iscritto di una ipotesi di incompatibilità, in riferimento alla questione generale emergente dal quesito si osserva quanto segue.
Come è noto, il tirocinio è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione (art. 1, D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143).
Avendo ad oggetto l’apprendimento e la collaborazione nelle attività professionali, esso presuppone da un punto di vista logico che colui che riveste il ruolo di professionista affidatario sia un soggetto che eserciti l’attività professionale.
Ne consegue che, nel caso di esonero dall’obbligo formativo per mancato esercizio dell’attività professionale, l’iscritto non può rivestire la funzione di dominus -
Procure web Commercialisti: confermato il servizio
Con informativa n. 122 del 4 ottobre il CNDCEC rende noto che grazie al rinnovo della Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili resta confermata, anche nei prossimi anni, la possibilità di accesso al Servizio web “Procure” che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia.
Procure web Commercialisti: confermato il servizio
Il Servizio procure web consente ai Commercialisti di:
- registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi:
- presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973;
- presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41- bis del d.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS);
- presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi;
- consegna di documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso e simili (a titolo esemplificativo: consegna di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi);
- consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate;
- richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate e di qualsiasi altra pratica;
- presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS;
- accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti.
Il vanataggio del Servizio web “Procure” è che con un’unica delega da conservare presso lo studio, è possibile dunque presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando di dover consegnare agli Uffici la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti.
Procure web Commercialisti: chi può accedere
L’accesso al Servizio è riservato a chi è regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con le seguenti tipologie di credenziali Entratel:
- A10 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. A
- A20 – Iscritto nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali
- A25 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. B.
Gli iscritti sopra citati possono accedere al Servizio autenticandosi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le proprie credenziali Entratel, o in alternativa utilizzando SPID o la CNS.
Una volta autenticato, l’iscritto, tra le voci dei servizi per i professionisti del sito dell’Agenzia, troverà il servizio “Procure” nella sezione “Deleghe Gestione deleghe per Intermediari” oppure potrà utilizzare la funzione di ricerca (v. all. 1).
- registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi:
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Congruità parcella: possibile chiedere parere post cancellazione dall’Albo
Con il pronto ordini n 99/2023 il CNDCEC risponde ad una quesito sulla congruità della parcella professionale a seguito di istanza presentata da un ex iscritto all’Albo che abbia eseguito le attività professionali prima della cancellazione.
Il Consiglio specifica che allorquando l’istante ha eseguito le attività professionali per le quali ha richiesto il parere di congruità era un soggetto iscritto all’Albo e la circostanza che lo stesso sia stato cancellato successivamente non gli impedisce di poter richiedere all’Ordine il detto parere di congruità.
La cancellazione dall’Albo in linea generale non impedisce al cancellato di poter richiedere il pagamento di crediti professionali maturati in epoca antecedente alla cancellazione, in quanto il diritto di credito è sorto prima della cancellazione.
Tra l’altro, la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge.
Poiché essa consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate, la circostanza che successivamente alla conclusione delle attività professionali l’iscritto venga cancellato dall’Albo non impedisce all’Ordine di effettuare quel controllo nell’interesse della categoria e della collettività proprio perché si riferisce a prestazioni rese all’epoca da un iscritto all’Albo.
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Formazione commercialisti: richiesta contributo CDC entro il 30 settembre
Con Bando 2022 la cassa Dottori Commercialisti ha messo a disposizione 3 milioni di euro per il sostegno ai propri iscritti nella formazione professionale continua.
Si possono richiedere fino al 30 settembre p.v. i rimborsi fino al 50% dei costi sostenuti (100% per gli under 35) per le attività che danno diritto a crediti formativi per il 2022.
Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda
Contributi formazione commercialisti: requisiti di reddito
Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (produzione reddito 2021), un reddito imponibile non superiore a:
• Euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
• Euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;
• Euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;
• Euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
• Euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
• Euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;
• Euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.
In presenza di figli con disabilità il limite reddituale è pari a Euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del
- 40% per ogni ulteriore componente e del
- 60% per ogni ulteriore figlio disabile
Il costo complessivo sostenuto e documentato per le attività formative non deve essere inferiore a Euro 200, al netto di IVA.
Importo ed erogazione del contributo
L’importo del contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa, al netto di IVA, relativo alle attività formative indicate nel Bando. QUI IL TESTO
Per coloro che al 31.12.2021 non avevano compiuto 35 anni l’importo del contributo arriva al 100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA.
Il contributo erogato comunque non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.
I contributi sono erogati nel limite delle risorse stanziate sulla base di una graduatoria formata considerando l’ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati nel 2022 . A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età del concorrente.
Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.
Modalità e scadenza per la presentazione della domanda
La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it, a partire dal 16/01/2023 ed entro il 30/09/2023
Vanno allegati i seguenti documenti e autocertificazioni:
a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. con il modulo presente all'interno del servizio online
b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente
c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta;
e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore attestante la materia oggetto dell’attività formativa per la quale si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia