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    Albo Commercialisti: gli importi per l’iscrizione 2024

    Con informativa n 135 del 31 ottobre, il CNDCEC comunica che è stato deliberato di determinare:

    • la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale,
    • nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013

    Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024

    Viene specificato che la quota di iscrizione all'Albo è rideterminata come segue:

    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età (la quota 2023 era di 30 euro),
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale (la quota 2023 era di 130 euro),
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Attenzione al fatto che, viene precisato che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno. 

    La quota va corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti: 

    • la prima rata entro il 15 maggio 2024;
    • la seconda rata entro il 15 luglio 2024.

    Nell’Informativa il CNDCEC spiega che la quota è stata determinata per far fronte alle maggiori spese necessarie per integrare l'organico con l’inserimento, della figura del direttore generale, per programmare efficacemente l’attività istituzionale e per far fronte alle dinamiche di aumento generalizzato dei prezzi dovute, soprattutto, alle spinte inflattive che si sono manifestate negli ultimi anni.

    Albo Commercialisti: contributi straordinari a vantaggio degli iscritti

    Il Consiglio Nazionale, in aderenza al programma di mandato che prevede il supporto all’attività istituzionale degli Ordini territoriali negli adempimenti degli obblighi di legge, ha deliberato, inoltre: 

    • di riconoscere un contributo economico di natura straordinaria a supporto dell’attività istituzionale degli Ordini tenuto conto delle rilevanti incombenze derivanti dalla costante evoluzione normativa che interessa la professione e, in particolare, dei generali e cogenti obblighi derivanti dalla natura pubblica degli Ordini che hanno determinato un notevole incremento dell’attività burocratica connessa, delle attività di gestione e supporto agli Iscritti che gli Ordini pongono in essere per l’iscrizione a numerosi elenchi e registri, dell’approvazione della Legge 111/2023 per il riordino del sistema tributario. Tale contributo una tantum sarà pari complessivamente ad € 60,00 per ciascun iscritto sulla base del numero degli iscritti al 31.12.2022. L’erogazione avverrà in tre quote annuali (quindi tre quote annuali da € 20,00 cadauna) a partire dall’anno 2024. Ogni quota annuale sarà erogata in n. 2 tranche dello stesso importo, mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini territoriali; 
    • di riconoscere un contributo economico straordinario a favore degli Ordini territoriali, tenuto conto delle numerose richieste pervenute, a supporto dell’attività di DPO– Data Protection Officier di cui al GDPR 679/2016, nella seguente misura e con riferimento agli iscritti al 31.12.2022: 
      • Ordini con iscritti superiori a 1500 € 7.500,00
      • Ordini con iscritti compresi tra 500 e 1500 € 4.500,00 
      • Ordini con iscritti compresi tra 200 e 500 € 2.100,00 
      • Ordini con iscritti fino a 200 € 1.500,00. Tale contributo una tantum sarà erogato in tre quote annuali (quindi, ad esempio, per gli Ordini con iscritti fino a 200, tre quote annuali da € 500 cadauna) a partire dall’anno 2024 mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini Territoriali
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    Formazione continua commercialisti: la figura del Dominus

    Con pronto ordini n 120 del 19 ottobre il CNDCEC replica ad un quesito che domanda se può rivestire la funzione di dominus un iscritto che è stato esonerato dall’obbligo di formazione professionale continua ex art. 8, comma 4, del
    Regolamento FPC avendo dichiarato:

    • 1. di non essere in possesso di partita iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
    • 2. non essere iscritto alle Casse Nazionali di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
    • 3. non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma, neppure l’attività di sindaco e di revisore contabile;
    • 4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ordine ogni variazione relative ai fatti delle dichiarazioni rese.

    Viene specificato che il dominus e l’aspirante tirocinante sono dipendenti di due società appartenenti allo stesso gruppo.

    In merito, è opportuno innanzitutto precisare che nel nuovo Regolamento della Formazione entrato in vigore il 1° ottobre scorso (informativa 119/2023) la previsione di cui all’art. 8, comma 4, citata nel quesito è ora contenuta al comma 5 del medesimo articolo 8.

    Ciò premesso, senza entrare nel merito del caso specifico descritto, la cui valutazione è di esclusiva competenza dell’Ordine, e dovendo dare per presupposta l’avvenuta verifica dell’assenza in capo all’iscritto di una ipotesi di incompatibilità, in riferimento alla questione generale emergente dal quesito si osserva quanto segue.

    Come è noto, il tirocinio è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione (art. 1, D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143).

    Avendo ad oggetto l’apprendimento e la collaborazione nelle attività professionali, esso presuppone da un punto di vista logico che colui che riveste il ruolo di professionista affidatario sia un soggetto che eserciti l’attività professionale.
    Ne consegue che, nel caso di esonero dall’obbligo formativo per mancato esercizio dell’attività professionale, l’iscritto non può rivestire la funzione di dominus

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    Registro Tirocinio Commercialisti: quando si procede alla cancellazione dell’iscritto

    Con il Pronto Ordini n. 97/2023 in risposta ad un quesito sulla cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita di
    efficacia del relativo certificato, si evidenzia che, non essendo il registro dei Tirocinanti un registro pubblico, l'Oridne può decidere autonomamente se procedere a cancellare il tirocinante, abilitatosi alla professione, prima del decorso dei 5 anni previsti dalla norma.
    In dettaglio, si chiedeva se alla luce di quanto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.P.R. 137/2012, ai sensi del quale: « Il Consiglio dell’Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti», sia legittimo procedere alla cancellazione d’ufficio del praticante dal registro prima dei prescritti cinque anni nel caso in cui sia disposta l’iscrizione nell’albo professionale tenuto dallo stesso Ordine presso il quale è stato effettuato il tirocinio.
    Viene precisato che l’art. 6, comma 12, del d.P.R. 137/20121 stabilisce la perdita di efficacia del tirocinio trascorsi cinque anni dalla data del suo compimento senza che sia stato superato l’esame di Stato. 

    Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al d.P.R. 137/2012 (“…. stabilisce, infine, l’inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l’esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo”). 

    Ciò significa che, trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell’esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere ex novo il tirocinio.
    Pur ribadendo che la norma collega in maniera inequivocabile la cancellazione dal registro alla perdita di efficacia del certificato (rectius del tirocinio) sembrando avere la finalità di mantenere, per così dire, traccia dei tirocini ancora in corso di validità, passando al caso di specie ed in ragione del fatto che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente “interna” – non essendo quello del tirocinio un registro pubblico – si ritiene che codesto Ordine possa valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio.

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    Procure web Commercialisti: confermato il servizio

    Con informativa n. 122 del 4 ottobre il CNDCEC rende noto che grazie al rinnovo della Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili resta confermata, anche nei prossimi anni, la possibilità di accesso al Servizio web “Procure” che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia. 

    Procure web Commercialisti: confermato il servizio

    Il Servizio procure web consente ai Commercialisti di:

    • registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi: 
      • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973; 
      • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41- bis del d.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS); 
      • presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi; 
      • consegna di documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso e simili (a titolo esemplificativo: consegna di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi); 
      • consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate; 
      • richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate e di qualsiasi altra pratica; 
    • presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS
    • accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti. 

    Il vanataggio del Servizio web “Procure” è che con un’unica delega da conservare presso lo studio, è possibile dunque presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando di dover consegnare agli Uffici la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti. 

    Procure web Commercialisti: chi può accedere

    L’accesso al Servizio è riservato a chi è regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con le seguenti tipologie di credenziali Entratel: 

    • A10 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. A 
    • A20 – Iscritto nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali 
    • A25 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. B. 

    Gli iscritti sopra citati possono accedere al Servizio autenticandosi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le proprie credenziali Entratel, o in alternativa utilizzando SPID o la CNS.

    Una volta autenticato, l’iscritto, tra le voci dei servizi per i professionisti del sito dell’Agenzia, troverà il servizio “Procure” nella sezione “Deleghe Gestione deleghe per Intermediari” oppure potrà utilizzare la funzione di ricerca (v. all. 1). 

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    Piattaforma ArSOS antiriciclaggio: attiva dal 15.09

    Con informativa n 116 del 15 settembre, il CNDCEC informa della attivazione della piattaforma per l'invio delle segnalazioni sospette allo IUF ai fini dell'antiriciclaggio.
    Nel dettaglio facendo seguito all’informativa n. 104/2023 si evidenzia che a partire dal 15 settembre è di nuovo attivo il sistema di trasmissione delle SOS per il tramite del Consiglio Nazionale.
    La nuova piattaforma ArSOS (disponibile nella sezione iscritti/ArSOS presente nell’homepage del sito del Consiglio Nazionale) consente agli Iscritti che devono effettuare una SOS di mantenere l’anonimato nei confronti dell’UIF.
    Accedendo alla nuova piattaforma, l’iscritto, attraverso una suite di applicazioni, può:

    • compilare una SOS secondo il format definito dall’UIF, con controlli formali e sostanziali diretti a minimizzare la possibilità di errori;
    • procedere all’invio della SOS all’UIF;
    • veicolare tutte le informazioni da e verso l’UIF cifrate (non solo le SOS ma anche gli eventuali riscontri a richieste di integrazione ovvero di sostituzione delle SOS effettuate);
    • ricevere gli esiti dei controlli effettuati dall’UIF.

    Piattaforma ArSOS: come funziona

    Per inviare una SOS, l’Iscritto dovrà:

    • utilizzare l’applicazione “Compilatore SOS” procedendo a inserire le informazioni richieste dal format (operazione/i oggetto della prestazione, soggetti, rapporti e legami). Il compilatore guida l’utente al corretto inserimento dei dati richiesti. All’esito della compilazione, l’utente dovrà salvare il file in chiaro (da conservare) e il file cifrato da inviare all’UIF; 
    • effettuare l’invio della SOS cifrata tramite accesso all’applicazione “Portale invii”, utilizzando la funzione “Invia SOS”.

    Il sistema provvederà all’invio della SOS (priva del nome del segnalante) al portale INFOSTAT-UIF che restituirà una ricevuta attestante l’esito dei controlli effettuati sul suo contenuto. 

    Tale ricevuta sarà resa disponibile al segnalante nell’applicazione “Portale Invii” e, nel caso in cui sia stata attivata la specifica funzione, verrà a questi inviata via e-mail all’indirizzo indicato per ricevere le notifiche. 

    La notifica reca in allegato un documento non cifrato contenente l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla SOS dall’UIF e l’esito della sua avvenuta acquisizione o scarto. 

    Nel caso in cui la SOS venga scartata, nella suddetta comunicazione saranno indicate le anomalie riscontrate che dovranno essere sanate: Clicca qui per ulteriori istruzioni.

    Infine si informa che, al fine di favorire l’utilizzo del nuovo applicativo, è stato predisposto un servizio di assistenza fruibile tramite e-mail all’indirizzo: antiriciclaggio@commercialisti.it.

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    Bando 2023 esame revisori legali: domande entro il 28.09

    Con un avviso del 29 agosto il MEF informa del fatto che è stato pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto 2023 il Bando per esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.

    A tal fine, è stata predisposta un’apposita applicazione informatica sul sito istituzionale del MEF accessibile fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

    Attenzione al fatto che il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 28 settembre 2023.

    Si ricorda che non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando. 

    Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: i requisiti

    I requisiti di ammissione sono stabiliti dall’articolo 2 del regolamento recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, approvato con decreto 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

    Ai fini della regolarità della domanda, si ricorda che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame. 

    Attenzione al fatto che, la sola presentazione della relazione finale non consente la partecipazione all’esame se non accompagnata dall’attestazione di compiuto tirocinio che potrà essere disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, per le relazioni del terzo anno di tirocinio presentate dal mese luglio 2023,  anche in data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione all’esame. 

    Bando 2023 esame revisori legali: il contributo da versare

    Ai fini della partecipazione allìesame, il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame nella misura di euro 100,00 (articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63)

    Egli dovrà assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.

    Entrambi i pagamenti dovranno essere assolti direttamente nella fase di presentazione del modulo di iscrizione, selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti «PagoPA». 

    Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: le prove

    Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”  sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame. 

    In particolare, il MEF ricorda che le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando. 

    Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse. 

    Le due prove si svolgeranno in un’unica giornata di esame. 

    La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore. 

    La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.

    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 ottobre 2023, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

    Allegati:
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    Delegati alle Vendite: il CNDCEC specifica chi può iscriversi

    Con il Pronto ordini n 69 del 25 luglio il CNDCEC risponde ad un quesito da parte di un Ordine territoriale chiarendo che la funzione di delegato alle operazione di vendita nelle esecuzioni immobiliari può essere svolta dagli iscritti alla sezione A dell'albo e non alla B come richiesto dal quesito.

    Vediamo il perchè.

    Il CNDCEC specifica che le disposizioni del d.l. n. 104/2020 non precisano le competenze tecniche e professionali richieste ai redattori della perizia di stima.

    Per quanto attiene al delegato alle vendite, si osserva che in diverse disposizioni normative si fa riferimento anche ai requisiti di professionalità che lo stesso deve possedere. 

    L’art. 534- bis c.p.c. e l’art. 591 – bis c.p.c. specificano che le operazioni di vendita possono essere delegate a un notaio o a un avvocato ovvero a un commercialista iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

    Tale ultima disposizione, come è noto, precisa, al comma 3, che possono ottenere l’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale e specchiata e sono iscritti nei rispettivi ordini professionali. 

    Secondo quanto previsto nell’art. 179-ter, comma quinto, disp. att. c.p.c., i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: 

    a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; 

    b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; 

    c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. 

    La specifica formazione di cui sopra può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private. 

    Con riferimento alle competenze specialistiche richieste ai professionisti che intendono iscriversi nell’elenco è doveroso evidenziare, che l’art. 179 – ter disp. att. c.p.c. annovera gli avvocati specialisti in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144: questi ultimi vantano il diritto di chiedere l’inclusione nell’elenco senza necessità di dimostrare lo svolgimento dei dieci incarichi di delega o la partecipazione in modo continuativo e proficuo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. 

    Ciò posto, le disposizioni recate dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c. devono essere coordinate con quelle recate dall’art. 1 del d.lgs. 139/2005. Puntualizzando quanto previsto nell’art. 1, comma 1 e nel comma 2, dove si menzionano attività per cui gli iscritti all’albo vantano competenze tecniche generali, il comma 3, lett. i), della medesima disposizione riconosce ai soli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’albo la competenza tecnica per il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice dell’esecuzione. 

    La previsione ha una sua coerenza, dal momento che l’attività di delegato alle vendite è riservata, oltre che all’iscritto al nostro albo, all’avvocato e al notaio. 

    Questi ultimi, hanno accesso alla professione di avvocato e notaio e alle attività che ne formano oggetto dopo aver conseguito, tra l’altro, una laurea magistrale in giurisprudenza e non una laurea triennale. 

    Pertanto, vista la necessità di garantire che i professionisti che si rendono disponibili ad assumere tali incarichi, pur nella consapevolezza della diversità degli ordinamenti professionali che regolano le rispettive professioni, possano vantare quantomeno titoli di studio di base uniformi, viste le responsabilizzanti funzioni che discendono dall’essere ausiliari del giudice delegato nella vendita dei beni oggetto di espropriazione, considerate le previsioni recate dall’art. 179-ter disp. att. c. p.c. in ordine alle modalità di documentazione delle competenze tecniche dei professionisti che chiedono l’iscrizione nell’elenco dei delegati, cui si sottraggono gli avvocati specialisti nella materia dell’esecuzione forzata, andando in tal modo ad avvalorare la tesi che nella delega alle vendite nell’ambito del processo esecutivo è comunque opportuno che i professionisti siano in possesso di adeguate competenze di base acquisite a seguito di percorsi formativi specializzanti e considerato quanto disposto dall’art. 1, comma 3, lett. i) del d.lgs. n. 139/2005,

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    Commercialisti: proroga al 22 settembre invio dati del personale all’Ordini

    Con l'Informativa n 97 del 17 luglio il CNDCEC informa gli ordini della proroga dal 22 luglio al 22 settembre dell'invio dati 2022 alla Corte dei Conti a loro carico.

    L’adempimento, originariamente fissato al 22 luglio, (ex art. 60 comma 2 del DLgs. 165/2001) per l’invio dei dati del conto annuale 2022 è prorogato al 22 settembre 2023.

    Si precisa che, l'informativa in oggetto segue la precedente n 91 del 5 luglio della quale si richiama sinteticamente il contenuto.

    L’art. 20 del D.L. 22/04/2023, n. 44 (convertito in legge dalla L. 21/06/2023, n. 74, in G.U. 22/04/2023, n. 95), al comma 3-quinquies, ha modificato l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, con l’inserimento di un periodo volto a prevedere l’applicabilità agli Ordini e ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali e agli enti di natura associativa dell’obbligo di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – il conto delle spese sostenute per il personale accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo (obbligo previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2). 

    Si ricorda che l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, prevede altresì che gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguino, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

    A sua volta, l’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2, prevede che le amministrazioni pubbliche presentino, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale. 

    Si rammenta che per il citato adempimento, sin dall’annualità 2018, nella Circolare Mef – RGS n.15 del 16/05/2019 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2018, gli Ordini professionali risultavano tra gli enti tenuti ad effettuarlo, pure in assenza di una espressa previsione normativa (vedasi informativa n. 48 del 29 maggio 2019 e n. 51 del 14 giugno 2019). 

    Le indicazioni per procedere all’adempimento sono contenute nella circolare MEF – RGS: Circolare dell'8 giugno 2023, n. 23 e relativo allegato Allegato 2022.

    Si informava infine che da informazioni acquisite, il termine per l’invio dei dati, 22 luglio 2023, potrebbe, per gli Ordini professionali, essere prorogato. 

    La proroga viene appunto comunicata con l'informativa n 97 del 17 luglio.

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    Commercialisti e Legalità: protocollo con l’Arma dei Carabinieri

    Con una notizia pubblicata sul sito del CNDCEC datata 6 luglio si informa della firma di un protocollo tra i Commercialisti e l'Arma dei Carabinieri a tema Legalità.

    Nel dettaglio, cresce e si rafforza il ruolo dei commercialisti quali garanti della legalità, anche grazie alla collaborazione avviata nei mesi scorsi con l’Arma dei Carabinieri e con l’ ANBSC (Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati).

    Il Consiglio nazionale della categoria professionale ha recentemente sottoscritto due protocolli d’intesa, i cui contenuti sono stati illustrati a Roma nel corso dell’Assemblea dei 132 Ordini territoriali della professione, ospitata nella sede della Scuola Ufficiali Carabinieri.

    La collaborazione con i Carabinieri si estrinsecherà anzitutto attraverso l’interscambio formativo, sia a livello centrale che a livello territoriale, sui temi:

    • dell’amministrazione giudiziaria dei beni, 
    • della normativa fiscale e societaria,
    • della redazione e lettura dei bilanci di esercizio, 
    • del contrasto al riciclaggio ed autoriciclaggio. 

    Il Consiglio Nazionale dei commercialisti assume l’impegno a organizzare seminari formativi con l’intervento di propri qualificati rappresentanti, l’Arma dei Carabinieri metterà a disposizione proprie strutture per lo svolgimento degli incontri assicurando la partecipazione del proprio personale delle Organizzazioni funzionali, di quelle territoriali ed anche di quelle speciali e ambientali. 

    Di seguito le dichiarazioni delle parti interessate dalla colloborazione per incentivare la Legalità sul territorio nazionale.

    Elbano De Nuccio ha dichiarato: “I commercialisti sono tutti i giorni in prima linea sul fronte della legalità come curatori, custodi di beni pignorati, delegati alle vendite, amministratori giudiziari di beni sequestrati, ma anche come revisori legali o come membri di organi di controllo. La sempre più stretta collaborazione con importanti articolazioni dello Stato, di cui questi due protocolli sono esempi molto significativi, consentirà di accrescere il contributo del nostro impegno e delle nostre competenze. Ma favorirà anche la percezione del ruolo della professione a presidio della legalità e di quello che di più e meglio i commercialisti potrebbero fare se messi nelle condizioni di farlo, ad esempio con un più adeguato bilanciamento tra compiti, remunerazione delle funzioni e responsabilità patrimoniali e personali ad esse connesse”.

    Il Generale Claudio Domizi ha dichiarato: “L’incontro odierno tra l’Arma dei Carabinieri e l’Ordine dei Commercialisti è l’espressione viva della ferma volontà di fare squadra tra protagonisti che rivestono importanti ruoli di responsabilità nel panorama sociale. Mettendo in rete le diverse esperienze, condividendo gli sforzi e combinando le diverse professionalità e le peculiari sensibilità è possibile arginare efficacemente pervasivi fenomeni e dinamiche criminali e così agevolare la crescita della società. È importante irradiare questo messaggio soprattutto verso i giovani, anche quei giovani come gli Ufficiali in formazione in questa Scuola, che dovranno orientarsi ad esercitare le funzioni di Comandanti animati da questo stesso spirito”.

    Il Prefetto Bruno Corda ha sottolineato che:Il protocollo d’intesa siglato di recente tra l’ANBSC e il Consiglio nazionale dei commercialisti stabilisce un’interazione tra il personale dell’Agenzia e i dottori commercialisti, amministratori giudiziari prima, coadiutori poi, capace di rendere possibile una collaborazione ancora più stretta, finalizzata ad assicurare un servizio sempre migliore nella gestione e destinazione dei beni confiscati “.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Organismi mediazione: i Commercialisti chiedono i provvedimenti attuativi

    Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet il CNDCEC sottolinea che: “Il 30 giugno scorso è entrata in vigore la seconda parte della riforma Cartabia sulla mediazione, ma i relativi decreti ministeriali non sono stati ancora emanati. Una situazione che rende di fatto impossibile agli organismi di mediazione pubblici operare nel rispetto della nuova disciplina”. 

    Il presidente del consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio lancia un appello al Governo “affinché vengano al più presto emanate le norme regolamentari necessarie alla continuazione dell’erogazione dei servizi di mediazione civile e commerciale da parte degli organismi di mediazione disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, relativamente ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, diversamente non protocollabili, né assegnabili”.

    La consigliera segretaria del Consiglio nazionale con delega alle funzioni giudiziarie e ADR, Giovanna Greco evidenzia la preoccupazione secondo la quale l’omessa regolamentazione possa disincentivare il ricorso alla mediazione civile e commerciale. 

    Il comunicato datato 3 luglio sottoliena come ci sia il rischio che si configuri un maggior ricorso al contenzioso giudiziario, cosa che renderebbe problematico il raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi del PNRR, ossia quello di riportare il processo ad un modello di efficienza e competitività attraverso, innanzitutto, la riduzione del tempo del giudizio dei processi civili in tutti i gradi di giudizio. 

    Viene evidenziato che una giustizia rapida e di qualità stimola la concorrenza e il rilancio dell’economia del Paese.

    I commercialisti ricordano che l’efficacia nel settore Giustizia si raggiunge proprio con l’attività di regolamentazione all’entrata in vigore della riforma.

    Le finalità della riforma del processo civile attengano, oltre all’abbattimento del tempo di definizione dei processi civili, proprio alla valorizzazione delle forme di giustizia alternativa.

    Più nello specifico, con riferimento agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie quali la mediazione, la riforma ha esteso i casi per i quali il ricorso alla mediazione è obbligatorio, introducendo tra le controversie per cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.