• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Imposte e contributi: il calendario delle scadenze

    La data di scadenza, a regime, del pagamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap è il 30 giugno 2024.

    Tuttavia, per effetti della proroga ex articolo 37 del Decreto Legislativo 13/2024, solo per il 2024 “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono state sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale […], tenuti a effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Imposta regionale sulle attività produttive e di Imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell’istituto del Concordato preventivo biennale […], possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione”.

    Leggi anche: Imposte soggetti ISA: entro il 31.07 senza maggiorazione

    Le medesime disposizioni si applicano ai contribuenti in regime forfetario e a quei contribuenti che, pur soggetti a ISA, “presentano clausole di esclusione dagli stessi”.

    Va da se che per i contribuenti non interessati dalla proroga, la data di scadenza del versamento delle imposte a saldo e acconto rimane quella del 1 luglio 2024, in quanto il 30 giugno cade di domenica.

    Il problema dei contributi

    Ogni anno L’INPS emana una circolare sulle modalità e le tempistiche di versamento dei contributi previdenziali dovuti, in saldo e in acconto, in base alle risultanze della dichiarazioni dei redditi.

    Quest’anno la Circolare è la numero 72 del 14 giugno 2024.

    Si segnala che al paragrafo 3 della suddetta circolare, dedicata a “termini e modalità di versamento”, l’ente non sembra fare riferimento alla proroga prevista.

    Tuttavia, sia in base alle norme, che in base a quanto esposto sulla Circolare, è possibile  ritenere che le date di scadenza dei versamenti del saldo 2023 e del primo acconto 2024 dovrebbero essere le medesime già viste per i relativi versamenti delle imposte; ciò, poiché, come del resto affermato dalla stessa Circolare 72/2024 “ai sensi del Decreto Legge 15 aprile 2002, numero 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 giugno 2002, numero 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”.

    Del resto, se i versamenti delle imposte sui redditi e quelli dei contributi previdenziali da dichiarazione sono allineati nelle date dipende dal semplice fatto che il calcolo definitivo dei contributi previdenziali dovuti, sia a saldo che in acconto, costituisce una diretta conseguenza delle risultanze delle dichiarazione dei redditi.

    Sul tema l'agenzia ha fornito conferma  in una faq datata 26 luglio vedi   Contributi artigiani commercianti e GS al 31 7 senza maggiorazione

    La rateizzazione

    Deve essere ricordato anche che l’articolo 8 del Decreto Legislativo 1/2024 ha conferito a tutti i contribuenti la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni presentate, senza doverne esporre opzione in dichiarazione, per semplice comportamento concludente, secondo un nuovo calendario delle scadenze dei pagamenti.

    Ovviamente la prima rata sarà versata senza maggiorazione, ma le successive saranno soggette all’obbligo di versamento degli interessi sulle somme dovute.

    Quest’anno, in ragione del fatto che, come visto sopra, i soggetti ISA e i contribuenti in regime forfetario sono interessati alla proroga di cui sopra, il calendario delle scadenze risulterà differenziato.

    Calendario rateizzazione per contribuenti non soggetti alla proroga:

    • prima rata: entro 1 luglio 2024 (senza maggiorazione);
    • seconda rata: entro 16 luglio 2024;
    • terza rata: entro 20 agosto 2024;
    • quarta rata: entro 16 settembre 2024;
    • quinta rata: entro 16 ottobre 2024;
    • sesta rata: entro 18 novembre 2024;
    • settima rata: entro 16 dicembre 2024.

     

    Calendario rateizzazione per contribuenti soggetti alla proroga:

    • prima rata: entro 31 luglio 2024 (senza maggiorazione);
    • seconda rata: entro 20 agosto 2024;
    • terza rata: entro 16 settembre 2024;
    • quarta rata: entro 16 ottobre 2024;
    • quinta rata: entro 18 novembre 2024;
    • sesta rata: entro 16 dicembre 2024.

     

    Si ricorda che il secondo acconto, quello di novembre, non è interessato alla rateizzazione e dovrà essere versato per intero entro il 2 dicembre 2024 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2024: il quadro Nuovi Residenti (NR)

    L’articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto nel TUIR l’articolo 24-bis che prevede un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR. 

    Redditi PF 2024: il quadro NR Nuovi residenti

    Tali contribuenti possono optare per assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero a condizione che:

    • non siano stati fiscalmente residenti in Italia, ai sensi del medesimo articolo 2, per un tempo almeno pari:
      • a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

    Per effetto dell’esercizio dell’opzione, relativamente ai redditi prodotti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione.

    Tale importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell’art. 24-bis.
    L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

    L’accesso al regime è consentito “anche ai cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999, che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR”.

    Opzione per l'imposta sostitutiva (ex art 24 bis TUIR) nel Quadro NR

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017 sono state delineate le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva.

    Sulla base del citato provvedimento il contribuente è tenuto a perfezionare l’opzione tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti, compilando il presente quadro; resta ferma la facoltà di presentare, in via preventiva, anche l’istanza di interpello probatorio (con allegata la relativa check list) prevista dal provvedimento stesso..

    Revoca dell'opzione per la sostitutiva nel Quadro NR

    L’opzione è liberamente revocabile anche prima della scadenza prevista dalla norma. 

    La revoca può essere effettuata sia dal contribuente principale, sia dal familiare a cui è stata estesa, con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione. 

    La revoca sarà efficace a partire dall’anno d’imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.
    Resta inteso che nel caso di revoca del contribuente principale gli effetti si produrranno anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato autonomamente la loro facoltà di revoca, salvo che il familiare, a sua volta, eserciti autonoma opzione in veste di “contribuente principale”, versando, in tal caso, l’imposta sostitutiva in misura di 100.000 euro.
    La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta e l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.

    Attenzione, reestano, comunque, esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia. 

    Questi concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono tassati applicando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una base imponibile che si compone esclusivamente:

    • 1) dei redditi prodotti in Italia; 
    • 2) dei redditi esteri non inclusi nell’opzione; 
    • 3) di eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione (di cui all’art. 67, comma 1, lettera c) TUIR).
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    Modello Redditi PF 2024 presentato dagli eredi

    Il Modello REDDITI Persone Fisiche 2024 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
    • entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Regole del tutto particolari valgono nel caso di dichiarazione presentata dagli eredi, vediamole.

    Modello Redditi PF 2024 presentata da parte dell'erede

    I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello redditi 2024 indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
    Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalle istruzioni al modello. Per gli eredi il codice carica è il "7".

    In particolare chi presenta la dichiarazione per altri e nel caso dell'erede deve indicare:

    • il proprio codice fiscale, 
    • il “codice carica” che identifica il tipo di carica che ricopre, 
    • nel campo “data carica” la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall’erede, 
    • il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), 
    • il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.

    I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all’estero (in tal caso barrare anche l’apposita casella) ovvero abbia indicato il codice di carica “11” (ad esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore)

    Dichiarazione 2024 presentata da parte dell'erede: termini di presentazione

    Per le persone decedute nel 2023 o entro il mese di febbraio 2024 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.
    Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.

    Attenzione al fatto che in merito ai versamenti delle imposte:

    • per le persone decedute nel 2023 o entro il 28 febbraio 2024 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari;
    • per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2024.
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    Riduzione termini accertamento per operazioni tracciate: dichiarazione 2024

    La riduzione di due anni dei termini di accertamento, ai fini IVA e Redditi, è prevista per i contribuenti che tracciano i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro e ne danno comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il modello Redditi.

    Potrebbe interessarti anche: Riduzione termini accertamento con i pagamenti tracciabili: le condizioni.

    Riduzione termini accertamento e rinuncia uso contante: l’agevolazione

    L’articolo 3 del Decreto Legislativo n.127 del 05/08/2015 (come modificato nel tempo) prevede un interessante incentivo per tutte i contribuenti, soggetti IVA, obbligati all’emissione delle Fatture elettroniche.

    In particolare, i professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500” (articolo 3 comma 1 Decreto legislativo 127/2015) possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui Redditi.

    Riduzione termini accertamento: come usufruire dell’agevolazione

    Per usufruire di questa agevolazione, e poter beneficiare della riduzione dei due anni dei termini di decadenza, è necessario poter dimostrare l’avvenuto tracciamento di tutte le operazioni di importo superiore a euro 500, ma non è sufficiente soltanto questo.

    Per usufruire dell’agevolazione, in base all’articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 “i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza […] nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi”, il che vuol dire che, per poter usufruire del beneficio, sarà necessario dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate di possedere i requisiti richiesti tramite il modello Redditi.

    Riduzione termini accertamento: la compilazione del modello Redditi 2024

    La compilazione del modello Redditi per la comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza, requisito fondamentale per poter usufruire dell’agevolazione, è piuttosto semplice nella pratica e si concretizza spuntando una apposita casella del quadro RS del modello specifico per il contribuente; con precisione la casella si troverà al rigo:

    • RS136 del modello Redditi PF (per le persone fisiche),
    • RS136 del modello Reddito SP (per le società di persone)

    • RS269 del modello Redditi SC (per le società di capitali),
    • RS269 del modello Redditi ENC (per gli enti non commerciali)

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    Credito d’imposta redditi esteri: istruzioni per la Dichiarazione 2024

    Istruzioni per la Dichiarazione dei Redditi 2024 relativamente al credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

    Vediamo dove indicarlo:

    per l'anno di imposta 2023.

    Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: quando spetta

    Il credito d’imposta in oggetto spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi (di lavoro dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2023 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2024, indipendentemente dall’anno in cui tali redditi sono stati percepiti. 

    Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate (sono quindi escluse le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale). 

    Come evidenziato dalle Entrate, l’art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha generalizzato l’ambito applicativo delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR che riguardavano esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa e che, attualmente, sono applicabili a tutte le categorie di contribuenti residenti, qualunque sia la tipologia di reddito estero prodotto.

    In particolare, il comma 5 consente di usufruire del credito d’imposta nel periodo in cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo nazionale anche qualora, in tale periodo, non si sia ancora verificato il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere, purché tale pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. 

    Il comma 6, invece, introduce il meccanismo del riporto all’indietro e in avanti (cc.dd. “carry back” e “carry forward”) delle eccedenze d’imposta italiana ed estera, consentendo di memorizzare per sedici esercizi complessivi il credito che, per incapienza dell’imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito estero è imponibile in Italia. 

    Vediamo le istruzioni come specificate anche dalla recente guida ADE sui crediti di imposta 2024 anno 2023.

    Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: istruzioni 2024

    Nel modello 730/2024 è possibile fruire solo del credito d’imposta previsto dal comma 1 dell’art. 165 del TUIR compilando il rigo G4 come da istruzioni delle entrate.

    I contribuenti che invece intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR utilizzeranno il modello Redditi PF 2024 avendo cura di compilare il quadro CE presente nel Fascicolo 3 del predetto modello.

    Per far valere il credito d’imposta nel modello 730 è necessario:

    • che il reddito estero concorra o abbia concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente in Italia; 
    • che le imposte pagate all’estero abbiano natura di imposte sul reddito. Sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito è prodotto, sia le altre imposte o tributi esteri sul reddito (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015; Circolare 04.08.2016 n. 35/E, paragrafo 6.1);
    • che le imposte pagate all’estero siano “definitive”. In caso di applicazione della retribuzione convenzionale, ai fini del calcolo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente.

    Ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:

    • un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, dell’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, della misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’art. 165 del TUIR (Reddito Estero/Reddito Complessivo Netto x Imposta Italiana);
    • la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento; 
    • la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
    • l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera; 
    • l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione (Circolare 05.03.2015 n. 9/E, paragrafo 2.4). 

    Se il contribuente non ha copia della dichiarazione dei redditi presentata all’estero in quanto non prevista dal Paese estero, può attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2001, la circostanza di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero. 

    Rimane fermo che, anche in tale caso, deve essere conservata la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero.

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    Forfetari: accesso al Concordato preventivo biennale attraverso il quadro LM

    Con la pubblicazione del modello Redditi PF 2024 si conclude l’iter preparatorio per il primo anno di applicazione del Concordato preventivo biennale, che così diventa operativo.

    L’accettazione dal parte del contribuente del Concordato preventivo biennale passa a tutti gli effetti attraverso il modello Redditi PF; tale percorso però è diversificato a seconda del regime fiscale applicato dal contribuente, infatti:

    • i soggetti ISA: dovranno compilare un apposito modello, che è parte integrante dei modelli ISA;
    • i contribuenti in regime forfetario: compileranno la nuova sezione VI del quadro LM del modello Redditi PF 2024, denominata appunto “Concordato Preventivo regime forfetario”.

    Per i contribuenti in regime forfetario l’applicazione del Concordato preventivo biennale è limitato a un solo anno, quindi la proposta di concordato che si accetta vincola esclusivamente per l’anno d’imposta 2024.

    L’accettazione del concordato non fa venire meno, per il 2024, gli ordinari obblighi a cui sono soggetti i soggetti interessati, quali quello dichiarativo o quello di emissione delle fatture in formato elettronico.

    L’acconto di imposta sostitutiva relativo all’anno d’imposta per il quale si accetta il Concordato preventivo biennale, il 2024, deve essere calcolato in base al reddito concordato (e non in base a quello effettivamente conseguito nel 2023).

    L’anno successivo, se nel mentre non subentreranno cause di esclusione dal beneficio, l’Agenzia delle Entrate formulerà una nuova proposta.

    La compilazione della sezione VI del quadro LM

    Il contribuente in regime forfetario che vorrà accettare la proposta del fisco ed accedere al Concordato preventivo biennale potrà farlo semplicemente compilando la sezione VI del quadro LM del modello Redditi PF 2024, quel quadro della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dedicato appunto anche ai contribuenti in regime forfetario.

    La compilazione della sezione VI non presenta particolari difficoltà, in quanto non richiede l’indicazione di ulteriori dati, oltre quelli già dichiarati dal contribuente.

    La sezione è composta da 6 righi, più precisamente dal rigo LM60 al rigo LM62.

    Il rigo LM60 è una casella che deve essere flaggata per dichiarare la “Presenza dei requisiti” di accesso al Concordato preventivo biennale da parte del contribuente.

    Possono accedere al concordato i contribuenti che nell’anno d’imposta 2023 non avevano debiti fiscali o contributivi di importo complessivamente superiore  a 5.000 euro; oppure che hanno estinto i debiti di tale natura, per gli importi superiori a suddetto limite (comprensivi di sanzioni e interessi), prima del termine per l’accettazione della proposta di concordato. I contribuenti ammessi a provvedimenti di sospensione o rateizzazione di tali debiti sono comunque ammessi al concordato.

    Il rigo LM61 è una casella che deve essere flaggata per dichiarare la “Assenza di cause di esclusione” da parte del contribuente. Le cause di esclusione previste sono:

    • inizio attività nell’anno d’imposta 2023;
    • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
    • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio o autoriciclaggio commessi nei tre anni precedenti a quelli di applicazione del concordato.

    Il rigo LM62 è una casella che deve essere eventualmente compilata per dichiarare la “Presenza di eventi straordinari”; le istruzioni del modello Redditi PF 2024 precisano che “va indicato il codice corrispondente agli eventi straordinari determinati con decreto ministeriale”.

    Sul rigo LM63 dovrà essere indicato il reddito proposto dal fisco ai fini del Concordato preventivo biennale per l’anno d’imposta 2024.

    Infine il rigo LM64 è una casella che dovrà essere flaggata in caso di accettazione da parte del contribuente della proposta effettuata dal fisco per l’anno d’imposta 2024.

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    Modello Redditi PF 2024: redditi da usufrutto legale e redditi dei minori

    L'art. 4 lett. c) comma 1 del TUIR stabilisce che i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare”. 

    I genitori, quindi, devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale.

    Tuttavia, NON sono soggetti ad usufrutto legale: 

    • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; 
    • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; 
    • i beni lasciati o donati, con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima); 
    • i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi); 
    • e pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte. 

    I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).

    Vediamo a tal proposito come si presenta la dichiarazione per conto dei figli.

    Modello Redditi PF 2024 gli esclusi da usufrutto legale

    Le istruzioni al Modello redditi PF 2024 specificano che in caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare /curatore della liquidazione giudiziale, dal curatore dell’eredità giacente, dall’amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, ci sono regole specifiche.

    In particolare, i soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello REDDITI indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

    Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla tabella fornita dalle stesse istruzioni

    In particolare, chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare:

    • il proprio codice fiscale, 
    • il “codice carica” che identifica il tipo di carica che ricopre, 
    • nel campo “data carica” la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall’erede,
    • il proprio cognome, nome e il proprio sesso, 
    • la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), 
    • il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.

    I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all’estero (in tal caso barrare anche l’apposita casella) ovvero abbia indicato il codice di carica “11” (ad esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore).

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    Redditi PF 2024: come richiedere il rimborso delle tasse

    Quando dalla dichiarazione dei redditi Modello Redditi PF 2024 emerge un credito, il contribuente può chiederne il rimborso. 

    Il Modello Redditi PF 2024 quest'anno va presentato telematicamente entro il 15 ottobre 2024, diversamente per chi è esonerato dall'invio telematico, lo stesso modello va presentato in forma cartacea entro il 30 giugno, leggi: Redditi PF 2024: il cartaceo entro il 30 giugno

    Ora vediamo come avere il rimborso irpef quando dalla dichiarazione emerge un credito.

    Redditi PF 2024: come richiedere il rimborso delle tasse

    Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle imposte a debito o a credito, nonché per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti e/o delle eventuali eccedenze di versamento a saldo.

    Il quadro RX è composto dalle seguenti sezioni:

    • debiti/crediti ed eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
    • eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione,

    I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

    È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

    I crediti relativi all’IRPEF, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi alle Imposte sostitutive e alle altre imposte indicate nel quadro RX di importo pari o inferiori a 12 euro non sono rimborsabili.

    Nel caso in cui si intenda chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione corrente (colonna 4 della sezione I) ovvero il credito derivante dalla precedente dichiarazione (colonna 4 della sezione II), il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all’Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie.

    La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). 

    Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

    Per il limite massimo di rimborsi consultare le istruzioni al Modello Redditi PF 2024.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    730 semplificato 2024: tutte le regole

    L'agenzia ha pubblicato i dati delle adesioni al 730 semplificato 2024. Il comunicato stampa datato 29 maggio specifica che a otto giorni dall’apertura del canale per l’invio, lo scorso 20 maggio, le dichiarazioni precompilate già trasmesse dai cittadini sono oltre 1 milione, il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

    Di queste, circa 987mila sono modelli 730 e i restanti Redditi Persone fisiche. 

    Più del 60% dei contribuenti che ha inviato il 730 ha scelto la nuova modalità semplificata, al debutto in via sperimentale da quest’anno. 

    Gli accessi di login al servizio sono stati invece complessivamente circa 9 milioni e 560mila.

    Viene anche precisato che grazie a un controllo costante sul servizio i contribuenti possono utilizzare l’applicativo web gratuito messo a disposizione sul sito www.agenziaentrate.gov.it

    Attenzione al fatto che le Entrate evidenziano che "qualora dovessero emergere eventuali anomalie anche dopo la presentazione della dichiarazione precompilata, verrà assicurata la massima assistenza anche tramite messaggi personalizzati nella procedura web."

    Dal 20 maggio è possibile modificare e/o inviare il modello 730 semplificato per dipendenti e pensionati.

    L'Agenzia delle Entrate ha annunciato il via:

    La principale novità consiste nel fatto che non ci saranno più righi e codici ma un percorso guidato per i contribuenti.

    Leggi anche 730 semplificato: primi invii da lunedì 20 maggio.

    730 semplificato 2024: cosa cambia

    Con il nuovo 730 semplificato il dipendenti e pensionati non dovranno più conoscere quadri, righi e codici ma saranno guidati fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. 

    I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. 

    Dopo aver accettato o modificato i dati, operazioni possibili dal prossimo 20 maggio, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello. 

    Altra novità di quest’anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta. 

    Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi. (Tutte le regole nel Provvedimento Ade n 210952 del 29 aprile)

    730 semplificato 2024: come si accede

    Effettuato l'accesso al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se si hanno i requisiti per presentare il 730, si potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. 

    Nel primo caso, si potranno visualizzare i dati (sia quelli utilizzati che non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. 

    Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all’interno del modello.

    Da quest’anno chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

    Dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita Iva

    Da quest’anno anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.

    Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. 

    In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. 

    Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

    Il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).

    Ricordiamo che già con la Circolare n 8/2024 le Entrate hanno pubblicato le prime istruzioni operative agli Uffici, per garantire l’uniformità di azione in tema di Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – Misure in materia di dichiarazioni fiscali.

    Vediamo i dettagli.

    Dichiarazione semplificata 2024 dipendenti e pensionati: i controlli

    Conseguentemente, si introduce all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3-ter, prevedendo che le esclusioni dai controlli previsti nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, dello stesso decreto.

    Questo si traduce concretamente nel fatto che i dati preinseriti direttamente dall’Agenzia delle entrate e confermati dal contribuente verranno esclusi dai controlli. 

    Fino ad ora accadeva che i contribuenti che decidono di optare per la dichiarazione dei redditi precompilata e procedono con l’accettazione del Modello 730 precompilato senza modifiche, non sono sottoposti a delle verifiche fiscali relativamente ai dati di oneri e spese indicati che sono stati forniti da soggetti terzi non modificati. 

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Detrazioni 2024 spese universitarie non statali: gli importi

    Viene pubblicato in GU n 24 del 30 gennaio il Decreto MUR 7 dicembre 2023 con le tabelle relative agli importi di detraibilità delle spese universitarie non statali.

    Nel dettaglio, la spesa relativa alle tasse e ai contributi di  iscrizione  per la  frequenza  dei  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale  e  laurea magistrale a ciclo unico delle Università non  statali,  detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, è individuata:

    • per ciascuna area disciplinare di afferenza,
    • e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, 
    • negli importi massimi indicati nella seguente tabella.

    Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 

    Area disciplinare corsi istruzione zona geografica nord zona geografica centro zona geografica sud e isole
    Medicina 3.900 3.100 2.900
    Sanitaria 3.900 2.900 2.700
    Scientifico tecnologica 3.700 2.900 2.600
    Umanistico sociale 3.200 2.800 2.500

    Nell'allegato 1 al decreto sono riportate le classi  di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a  ciclo

    unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le   zone geografiche di riferimento delle regioni. 

    La spesa riferita agli  studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master  universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui  alla sottostante tabella: 

    Tipologia corsi post-laurea:

    Spesa massima detraibile zona geografica nord zona geografica centro zona geografica sud e isole
    Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello 3.900 3.100 2.900

    Agli importi  precedenti va  sommato  l'importo relativo alla tassa regionale per il  dirittoallo studio  di  cui all'art. 3 della legge  28   dicembre  1995,  n.   549,  e  successive modificazioni. 

    Gli importi sono aggiornati entro  il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.