• Locazione immobili 2023

    Banca dati UE affitti brevi: come si coordina col CIN nazionale

    Viene pubblicato in GU europea del 29 aprile il Regolamento UE n 1028 del giorno 11 aprile del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine.

    Ricordiamo che, sullo stesso tema l'Italia sta ancora mettendo a punto il codice CIN nazionale in base alle nuove norme per il settore della ricezione breve dei turisti, in proposito leggi: CIN nazionale affitti brevi: avvio entro settembre.

    Vediamo ora di capire, da quando sono in vigore le norme EU e se i due codici CIN si accavallano.

    Banca dati UE sulle locazioni brevi: cosa comunica il locatore

    Occorre evidenziare che scopo annunciato del Regolamento UE è la costituzione di una banca dati unica europea delle locazioni brevi, che sarà in grado di contenere informazioni sul mercato con l’obiettivo di aumentare la tracciabilità di questi servizi, attraverso un processo di registrazione online armonizzato a livello europeo.

    Nel regolamento UE si prevede un processo di registrazione attraverso il quale gli host individueranno le proprietà, comunicando: indirizzo, tipo di unità, numero di posti letto, identità del locatore, ecc.

    In particolare, l'art 5 dello stesso regolamento, prevede che, all’atto della registrazione secondo la procedura di registrazione di cui all’articolo 4, il locatore presenta una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

    • a) per ciascuna unità:
      • i)l’indirizzo specifico dell’unità, compresi, se del caso, il suo numero, il numero della cassetta postale, se differente, il piano al quale è ubicata l’unità, il riferimento catastale o ogni altro tipo di informazione che consenta di identificarla con precisione;
      • ii)il tipo di unità;
      • iii) se l’unità offerta costituisce una parte o la totalità dell’abitazione principale o secondaria del locatore, o se è utilizzata per altri fini;
      • iv) il numero massimo di posti letto disponibili e di ospiti che l’unità accoglie;
      • v) ove applicabile, se l’unità è soggetta, ad un regime di autorizzazione nel cui ambito il locatore deve ottenere l’autorizzazione da parte della pertinente autorità competente per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine e, in caso affermativo, se il locatore ha ottenuto detta autorizzazione;
    • b) se il locatore è una persona fisica, di tale persona:
      • i) il nome;
      • ii) il numero di identificazione nazionale o altre informazioni che ne consentano l’identificazione;
      • iii) l’indirizzo;
      • iv) il recapito telefonico;
      • v) l’indirizzo di posta elettronica che l’autorità competente può utilizzare per le comunicazioni scritte;
      • c) se il locatore è una persona giuridica:
      • i)  il suo nome;
      • ii) il numero nazionale di registrazione dell’attività;
      • iii) il nome di un rappresentante legale;
      • iv) la sua sede legale;
      • v) il recapito telefonico di almeno un rappresentante di tale persona giuridica;
      • vi) un indirizzo di posta elettronica che l’autorità competente può utilizzare per le comunicazioni scritta

    Viene anche stabilito che, al termine del processo sarà rilasciato un numero di registrazione da inserire in un registro pubblico, che rappresenterà l’identificativo dell’immobile, consentirà di affittarlo e faciliterà i controlli da parte delle autorità.

    Si mira quindi ad incrociare le informazioni trasmesse alle amministrazioni finanziarie grazie alla direttiva Dac7 che consente di tracciare le informazioni relative agli affitti messi online dai grandi portali di intermediazione. 

    Il regolamento UE appena pubblicato in gazzetta,  entra in vigore il 19 maggio 2024 ma gli Stati avranno due anni per recepire le regole e coordinarle con quelle nazionali.

    Dal testo sembrerebbe di capire che il cin nazionale non verrà sostituito da quello UE ma andranno resi complementari: "Gli Stati membri provvedono affinché i numeri di registrazione siano inclusi in un registro pubblico e facilmente accessibile. L’autorità competente che rilascia il numero di registrazione è responsabile dell’istituzione e della tenuta del registro, conformemente al regolamento (UE) 2016/679."

    Locazioni brevi: che cosa sono

    Secondo l'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le locazioni brevi sono “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”.

    Le locazioni brevi devono pertanto avere ad oggetto esclusivamente immobili ad uso abitativo e quindi unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.) nonché, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell’abitazione.

    Nelle locazioni brevi il contratto deve avere durata non superiore a trenta giorni. Tale termine deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale.

  • Locazione immobili 2023

    Imposta di soggiorno non incassata: gestori responsabili del versamento

    Il MEF durante Telefisco 2024 ha chiarito che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a versare l'imposta di soggiorno agli enti locali anche se non è stata pagata dal cliente.

    Imposta soggiorno non incassata: gestori responsabili del versamento

    Ricordiamo intanto che con il Dl n 34/2020 il ruolo dei gestori delle strutture ricettive è mutato in modo radicale in quanto sono divenuti responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno.

    L’attuale normativa in materia assegna ai gestori delle strutture ricettive tanto responsabilità nel versamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi , quanto responsabilità nella presentazione della dichiarazione.

    In merito alla disciplina di riferimento leggi anche: Nuovo modello di comunicazione imposta di soggiorno 2022

    Nel dettaglio, il Ministero delle Finanze durante Telefisco 2024 ha chiarito che i gestori sono tenuti a versare ai Comuni le somme non pagate dal cliente.

    In caso di inadempimento, sono preiste sanzioni che vanno dal 100 al 200% dell’importo dovuto per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e sanzioni del 30% in caso di omesso, ritardato o parziale versamento del tributo.

    Il Comune, secondo il chiarimento del MEF, può rivolgersi direttamente al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione.

    Il Ministero, nella risposta durante il convegno del 1 febbraio  scorso, per avvalorare quanto affermato cita le sezioni regionali della Corte dei conti Emilia-Romagna e Lombardia e relativamente a quest'ultima secondo l'orientamento consolidato i Comuni dovrebbero emettere gli avvisi di accertamento per il recupero dell’imposta e il contenzioso sarebbe esaminato dalle corti di giustizia tributaria. 

    Viene anche specificato che secondo un opposto orientamento, i Comuni dovrebbero segnalare alla Corte dei conti il mancato riversamento e attendere l’esito del giudizio per recuperare l’imposta. 

    Sembrerebbe utile un intervento legislativo in modo da dirimere ogni dubbio in proposito.

  • Locazione immobili 2023

    Dichiarazione imposta di soggiorno 2022: presentazione entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno va inviata la dichiarazione per l'imposta di soggiorno 2022.

    Ricordiamo che con avviso del 2 maggio il MEF informava del fatto che, il servizio è attivo dal giorno 8 maggio, ed è possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate alla:

    • predisposizione,
    • e all’invio telematico,

    della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2022. 

    Il comunicato MEF specifica che, l’utente dopo aver effettuato l'accesso:

    • trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, 
    • nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).

    Inoltre, resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento.

    Il relativo modulo di controllo (versione 1.1.0), da integrare nel Desktop Telematico, è disponibile per il download.

    Si precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale  – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

    Dichiarazione imposta di soggiorno 2022: il modello da inviare

    In data 12 maggio 2022 è stato pubblicato in GU n 110 il Decreto MEF del 29 aprile 2022 relativo alla approvazione del nuovo modello e istruzioni di dichiarazione dell'imposta di soggiorno da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto impositivo: CLICCA QUI PER MODELLO E ISTRUZIONI 

    La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno deve essere presentata:

    • dal soggetto gestore della struttura ricettiva,
    • o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore,

    secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.

    Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata:

    • dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, 
    • ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

    Dichiarazione imposta di soggiorno: le FAQ del Ministero

    Il MEF ha pubblicato una serie di FAQ in risposta ai dubbi dei contribuenti e tra i principali chiarimenti viene specificato che:

    • è necessario presentare una dichiarazione per ciascuna annualità, in quanto la presentazione “cumulativa” non riguarda annualità diverse, bensì i dati che devono essere dichiarati nel singolo anno di riferimento,
    • la dichiarazione “multipla” riguarda ipotesi nelle quali il dichiarante presenta la dichiarazione allo stesso Comune e nel caso in cui “non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello”,
      l’obbligo di presentazione della dichiarazione spetta all’intermediario per i pernottamenti da lui gestiti,
    • nelle locazioni brevi gestite da un intermediario che incassi il contributo di soggiorno, l’obbligo di presentazione della dichiarazione spetta all’intermediario anche nel caso in cui il gestore riscuota solo in parte personalmente il tributo, in quanto “il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione”.
    • gli intermediari quali ad esempio le agenzie immobiliari, che hanno in gestione più immobili eventualmente ubicati in comuni diversi, dovranno presentare una dichiarazione in ciascun comune di riferimento.

    Dichiarazione imposta di soggiorno: le sanzioni in caso di omissione

    L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

    Le dichiarazioni e i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo. 

    Ricordiamo infine che, con una Nota del 28 novembre 2022 l'IFEL Fondazione Anci aveva fornito un chiarimento in merito alla dichiarazione dell'imposta di soggiorno.

    In particolare, veniva specificato che, la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni (ai sensi dall’art. 52 del Dlgs 446/1997):

    • di disciplinare le modalità di riversamento dell’imposta (e le comunicazioni trimestrali collegate), 
    • così come, non sostituisce gli ulteriori adempimenti collegati alla responsabilità contabile dei gestori, che si sostanzia nell’obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

    Leggi anche:

    con gli ultimi chiarimenti del MEF.

    Allegati:
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    Affitti commerciali: le condizioni del recesso anticipato

    A causa delle particolari condizioni sistemiche che l’economia europea sta fronteggiando, l’imprenditore, a fronte di una domanda ancora sostenuta, si trova dinanzi al nuovo problema dell’economicità dell’attività esercitata, in conseguenza dell’incidenza dei costi sui margini.

    In questa situazione non mancheranno le situazioni in cui le aziende saranno costrette ad abbandonare le unità produttive meno efficienti, per tutelare l’economicità complessiva dell’impresa.

    La situazione che si viene a creare è la necessità di chiudere una unità produttiva, pur continuando l’attività complessiva esercitata. 

    In questo contesto assumono rilevanza le condizioni del recesso anticipato dal contratto di locazione non abitativa, il cui canone può rappresentare un costo che l’azienda avrà necessità di non sostenere.

    L’articolo 27, ultimo comma, della Legge 392 del 1978 prescrive cheindipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”.

    Fondamentalmente, a prescindere dalle previsioni contrattuali, la legge riserva al conduttore il diritto di recedere dal contratto di locazione stipulato, nel caso in cui ricorrano dei “gravi motivi”, dandone preavviso al locatore, sei mesi prima, con lettera raccomandata o altro strumento equivalente.

    Se il caso più tradizionale, quello dell’interruzione dell’esercizio di tutta l’attività d’impresa, costituirà più facilmente un grave motivo che giustifica il recesso anticipato, con maggiore attenzione bisognerà considerare la situazione in cui l’impresa decide di dismettere una sola unità a fronte della continuazione dell’attività complessiva dell’impresa.

    In questa situazione le condizioni che legittimano il recesso assumono una maggior rilevanza, in quanto è più probabile che la decisione unilateralmente presa dall’imprenditore possa essere contestata dall’altra parte del contratto.

    A specificazione di quanto definito dalla norma, l’ordinanza numero 26618 della Corte di Cassazione, del giorno 9 settembre 2022, ci spiega le condizioni e le modalità di esercizio della facoltà di recesso anticipato attribuita al conduttore dalla legge.

    In mancanza di più favorevoli pattuizioni stabilite tra le parti, il perno della questione è rappresentato dai “gravi motivi” che giustificano il recesso anticipato.

    La gravità della motivazione, si sa, è un concetto assai relativo, motivo per cui i chiarimenti forniti dalla Corte a riguardo forniscono delle linee guida di una certa utilità. 

    Costituisce grave motivo quell’evento (o quella condizione), sopravvenuto dopo la stipula del contratto, estraneo alla volontà del conduttore, capace di rendere troppo gravosa per quest’ultimo la prosecuzione del contratto.

    L’evento (o la condizione), oltre ad essere sopravvenuto dopo la stipula del contratto, dovrebbe possedere le caratteristiche dell’imprevedibilità e dell’eccessiva onerosità: la gravità dell’onere dovrebbe presentare dei profili di oggettività, non potendosi risolvere nella semplice antieconomicità dell’attività svolta nella sede.

    È precisato infatti che la gravosità della prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva, non può risolversi nell'unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo”, quanto piuttosto deve “consistere in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie, tale da incidere significativamente sull'andamento dell'azienda globalmente considerata”.

    Per quanto riguarda la procedura per rendere effettivo il recesso anticipato per “gravi motivi, la Corte di Cassazione precisa che è richiesta la trasmissione al locatore di lettera raccomandata (o altro mezzo equivalente) di recesso, con preavviso di  sei mesi, sulla quale dovranno essere analiticamente indicati i “gravi motivi, anche se non è espressamente richiesto dalla norma.

    L’indicazione delle motivazioni permetterà la locatore di effettuare le opportune verifiche ed eventualmente contestare la posizione assunta dal conduttore. 

    Tra l’altro l’onore della prova dell’esistenza dei “gravi motivi” spetta al conduttore, il quale dovrà essere in grado di fornire idonea documentazione a supporto della sua posizione.

    In mancanza dei “gravi motivi” che giustificano il recesso anticipato, il locatore può chiedere e ottenere il pagamento dei canoni residui fino a scadenza contrattuale.

    Da quanto descritto si evince quanto sia ripida la strada della sopravvenuta antieconomicità dell’attività svolta nella sede al fine di ottenere il recesso anticipato del contratto di locazione, in mancanza di più gravi motivazioni.

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    Locazioni brevi 2022: aggiornato il software delle Entrate per invio dati

    In data 31 marzo le Entrate pubblicano sul proprio sito la versione software: 1.0.0 del 31/03/2022 da usare per l'invio dei dati per le locazioni brevi 2022.

    Clicca qui per accedere all'area riservata delle Entrate sulle Locazioni brevi 2022.

    L'aggiornamento del software si è reso necessario a seguito dei cambiamenti introdotti con Provvedimento n 86984 del 17 marzo 2022 con cui le Entrate modificano il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. prot. 132395 del 12 luglio 2017, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha definito le modalità con le quali:

    • i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, 
    • nonché quelli che gestiscono portali telematici, 

    devono trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve. 

    La comunicazione dei dati è effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto

    Si specifica che con il Provvedimento del 17 marzo, si prevede che la comunicazione prescritta dal Provvedimento del 2017 venga integrata con informazioni ulteriori, relative all’anno di riferimento della locazione e ai dati catastali dell’immobile oggetto di locazione per poter meglio individuare gli elementi del contratto di locazione breve.

    Nel dettaglio occorre avere più informazioni con riguardo al periodo durante il quale l’immobile risulta locato ed alla identificazione dell’immobile in presenza di più contratti relativi allo stesso soggetto locatore

    In particolare, i dati catastali, la cui indicazione è prevista, in sede di prima applicazione, come facoltativa, risultano funzionali a identificare puntualmente, in base alle risultanze del catasto edilizio urbano, l’immobile oggetto di locazione breve e i relativi intestatari catastali. 

    La comunicazione deve essere predisposta e trasmessa attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet ed eventualmente aggiornate con apposito comunicato:

    SCARICA QUI LE SPECIFICHE TECNICHE   per l'invio delle Comunicazione dati Locazioni brevi

    Ti consigliamo di leggere anche Locazioni brevi: tutte le regole per i contratti 

    Allegati:
  • Locazione immobili 2023

    Impianti fotovoltaici: agevolabili per le imprese turistiche. I chiarimenti del Ministero

    Con Avviso dell'11 febbraio 2022 pubblicato sul proprio sito internet il Ministero del Turismo informa dell'aggiornamento dell'elenco delle spese ammissibili alle misure di sostegno per le imprese del settore turistico come determinate con Avviso del 23 dicembre 2021, recante “Modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152” 

    In particolare, viene integrato il precedente avviso del 4.02 contenente l'elenco delle spese ammissibili con una specifica voce riguardante gli impianti fotovoltaici.

    Si precisa che tale integrazione discende dalla risposta ad una faq fornita dallo stesso ministero alla seguente domanda:

    "Tra le spese di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come indicate nell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, e come specificate nell’Elenco delle spese ammissibili pubblicato in data 4 febbraio 2022, è possibile ricomprendere anche le spese per impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 119, del decreto-legge n. 34/2020, e le spese per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici?"

    Il Ministero ha replicato che si è possibile ricomprendere anche dette categorie di spesa, in quanto l’articolo 1, comma 5, lett. a), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, fa riferimento agli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture. 

    Le spese per l'installazione di impianti fotovoltaici come specificate nella faq, sono da ricomprendere tra quelle riferibili agli interventi di incremento dell’efficienza energetica di cui alla norma citata, come peraltro precisato anche dal Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento al credito d’imposta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

    Si precisa inoltre che per le spese riferibili all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, queste sono ammissibili a condizione che tali infrastrutture siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento.

    Per approfondire le misure agevolative per il turismo di cui si discute ti consigliamo di leggere Fondo perduto e credito d'imposta imprese turistiche: le modalità per richiederli

  • Locazione immobili 2023

    Bonus affitti 2021: entro oggi 6 ottobre è possibile l’invio delle domande

    Con Provvedimento prot. 227358 del 4 settembrele Entrate prorogano dal 6 settembre al 6 ottobre il termine per richiedere il bonus affitti 2021 ossia il contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione (art 9 quater DL 137/2020 Convertito con modificazioni dalla legge n 176/2020)

    Il contributo riconosciuto è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può arrivare a un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n.180139  erano state definite il contenuto, le modalità applicative e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di affitto di cui all’articolo 9-quater del DL 137/2020.

    SCARICA QUI IL MODELLO E ISTRUZIONI

    Bonus affitti 2021: chi sono i beneficiari?

    I beneficiari del bonus per la riduzione dei canoni di locazione sono i proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, che quest’anno hanno ridotto o ridurranno l’importo del canone di locazione. 

    Il contributo spetta a condizione che:

    • la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data; 
    • l’immobile adibito ad uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario; 
    • il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso; 
    • la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI; 
    • la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020

    Bonus affitti 2021: come si presenta la domanda?

    L’istanza deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale del sito internet dell’Agenzia delle entrate e trasmessa mediante tale servizio web. 

    Fino al 6 ottobre 2021 (termine appena prorogato) la richiesta potrà essere inviata:

    • in autonomia dal contribuente, entrando nell’area riservata, 
    • oppure tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore. 

    La domanda deve contenere:

    • il codice fiscale del locatore, 
    • l’IBAN del conto corrente su cui ricevere le somme 
    • i dati del contratto oggetto di rinegoziazione, 
    • con la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato,
    • l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione
    • e l’indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo. 

    Molti dati saranno comunque precompilati dall’Agenzia, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

    Leggi anche Bonus affitti 2021: Guida alla compilazione della domanda. C'è tempo fino al 6 ottobre

    Bonus affitti 2021: come sarà erogato?

    L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto locatore, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. 

    Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del locatore. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

    Allegati:
  • Locazione immobili 2023

    Locazioni: ripartiti i fondi 2021 del Fondo di sostegno per le famiglie in difficoltà

    Con Decreto del Ministero delle infrastrutture n 21A04873 pubblicato in GU serie generale n 197 del 18 agosto 2021 vengono ripartiti secondo la tabella di seguito riportata le risorse complessive per il 2021 pari a 210 milioni di euro del Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, in particolare per l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse previste dall'art. 1, comma 234,della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e per l'importo di 160 milioni di euro a valere sulle risorse previste dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    Ripartizione della disponibilità anno 2021 di 210 milioni di euro

    Regioni

    Coefficienti di riparto %

    Riparto in euro

    Piemonte

    7,75876

    16.293.389,78

    Valle d'Aosta

    0,59906

    1.258.018,56

    Lombardia

    16,21757

    34.056.902,23

    Veneto

    7,23550

    15.194.548,83

    Friuli Venezia Giulia

    2,21659

    4.654.837,74

    Liguria

    3,59912

    7.558.159,04

    Emilia-Romagna

    8,28586

    17.400.305,73

    Toscana

    6,63713

    13.937.979,02

    Umbria

    1,94342

    4.081.184,85

    Marche

    2,64138

    5.546.899,48

    Lazio

    10,68257

    22.433.391,98

    Abruzzo

    2,10420

    4.418.822,06

    Molise

    1,06797

    2.242.739,93

    Campania

    9,88629

    20.761.217,92

    Puglia

    5,96939

    12.535.726,80

    Basilicata

    1,25995

    2.645.899,87

    Calabria

    2,26842

    4.763.688,71

    Sicilia

    7,19361

    15.106.586,70

    Sardegna

    2,43319

    5.109.700,77

    Totale

    100,00000

    210.000.000,00

    Come si accede al Fondo sostegno locazioni

    Le   regioni,  stante  il   perdurare  dell'emergenza   COVID-19, attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, con procedura  di urgenza,   anche  secondo  le  quote a  rendiconto  o programmate  nelle  annualità  pregresse  nonché  per  l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti  del  Fondo  nazionale   di  cui all'art. 11 della legge  9   dicembre  del  1998,   n.  431.  

    I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del  Ministro   dei  lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso di detti requisiti.

    Attenzione va prestata al fatto che al  fine  di  rendere  più agevole  l'utilizzo  delle  risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni anche  in  forma  coordinata  con  il  Fondo  destinato  al sostegno  degli   inquilini  morosi   incolpevoli, è confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come  stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020,  anche ai soggetti in possesso  di  un   indice  della  situazione economica equivalente  non superiore a  35.000,00  euro che  presentino  una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19,  una  perdita  del  proprio reddito  IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri   già adottati nei  bandi regionali. 

    E' bene sottolineare che il decreto stabilisce che la riduzione del reddito può essere certificata:

    • attraverso l'ISEE corrente 
    • o in alternativa, mediante il confronto tra  le  dichiarazioni fiscali 2021/2020. 

    I contributi concessi non  sono cumulabili con la quota destinata  all'affitto  del  cd.   reddito  di cittadinanza.

    Pertanto i  comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito  di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. 

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    Allegati:
  • Locazione immobili 2023

    730/2021: detrazioni per canoni di locazione per abitazione principale giovani

    I giovani che hanno stipulato un contratto di affitto per l'abitazione principale, possono fruire di una detrazione forfetaria nella dichiarazione dei redditi 2021 riferita all'anno di imposta 2020.Nel modelllo di dichiarazione 730/2019 tale detrazione va indicata nel rigo E71, con il codice 3

    In generale, la detrazione spetta in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale di euro 991,60 e spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2018 la detrazione può essere fruita anche per il 2019 e il 2020. 

    Requisiti detrazione per canoni di locazione giovani per la prima casa

    I requisiti sono:

    • avere un età compresa tra i 20 ed i 30 anni, 
    • aver stipulato un contratto di locazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
    • l’unità immobiliare deve essere diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge,
    • reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71

    Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta.  

    La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale pertanto nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota.

    Documenti detrazione per canoni di locazione giovani per la prima casa

     Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi, i documenti necessari sono:

    • Contratto di locazione registrato
    • Autocertificazione nella quale il giovane attesta che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che la stessa è diversa da quella dei genitori o di coloro cui è affidato