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Decreto Riscossione: tutte le regole per le dilazioni dei debiti
Il Consiglio dei Ministri del 3 luglio ha approvato il Decreto Riscossione in via definitiva.
Obiettivo principale della Rifoma, il cui testo di DLgs è atteso ora in GU, è arrivare a una progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) evidanto anche l'accumulo futuro.
Tra le novità oltre al discarico automatico dei ruoli dopo 5 anni e il riaffidamento all'ente creditore vediamo cosa si prevede per le dilazioni.
Decreto Riscossione: novità per le dilazioni
Il Decreto con larticolo 13 rubricato Disposizioni in materia di dilazione modifica l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di dilazione del pagamento, in coerenza con le indicazioni della legge delega (che pone l’obiettivo della «stabilizzazione a centoventi del numero massimo delle rate», prevedendo, con il novellato comma 1 di tale ultima disposizione, che l’agente della riscossione possa concedere una dilazione per debiti inferiori o pari a 120.000 euro, su semplice richiesta del contribuente:
- fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026,
- a 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028,
- a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Ai sensi del comma 1.1 dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, viceversa, se l’istante documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può essere concessa:
- a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
- 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Nel nuovo comma 1.2 dell' articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, vengono declinati i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedendo che la stessa sia effettuata avendo riguardo:
- a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
Il nuovo comma 1.3 dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2, nonché di particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettività difficoltà si considera comunque sussistente, anche nelle ipotesi in cui, con l’applicazione dei predetti parametri sarebbe precluso l’accesso alla dilazione, nonché di specifiche modalità di valutazione della situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i relativi parametri (lettere a) e b).
In ottemperanza all’osservazione della VI Commissione finanze della Camera dei deputati (lettera i) è stato specificato, alle medesime lettere a) e b), che la situazione di obiettiva difficoltà, valevole per la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, deve essere di natura economico-finanziaria.
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Concordato biennale: composizione reddito, software applicativo, modello Redditi
Con la promulgazione del Decreto Legislativo 13/2024, il Concordato preventivo entra a titolo definito nell’ordinamento italiano.
Con il provvedimento 68629/2024 dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato i modelli ISA 2024, è stato anche introdotto il nuovo modello CPB 2024/2025, con il quale il contribuente può comunicare telematicamente i dati richiesti per l’accesso al Concordato preventivo biennale, e la sua accettazione.
Il biennio 2024-2025 sarà il primo d’applicazione.
La composizione del reddito
Gli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo 13/2024, rispettivamente per autonomi e imprese, individuano quelle componenti di reddito che non confluiscono nel reddito concordato.
Per i lavoratori autonomi e i professionisti, la proposta che verrà effettuata dall’amministrazione finanziaria non comprenderà:
- le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo di beni strumentali;
- i redditi derivanti da partecipazione in società di persone e in associazioni professionali.
Per le imprese la proposta del fisco non terrà anche conto delle componenti di reddito non afferenti la gestione caratteristica, le quali, quindi dovranno essere sommate (o sottratte) al reddito concordato:
- plusvalenze e minusvalenze;
- sopravvenienze attive e passive;
- i redditi derivanti da partecipazione in società di persone, in associazioni professionali e in società di capitali.
Va puntualizzato che le disposizioni normative non includono le perdite su crediti, ex articolo 101 comma 5 del TUIR, tra le componenti che non compongono il reddito concordato; in ragione di ciò le perdite su crediti realizzate, anche se non costituiscono a tutti gli effetti una posta della gestione caratteristica, non potranno abbattere il reddito concordato, a meno di ulteriori e successive modifiche normative.
L’elaborazione della proposta
Particolare interesse suscitano le modalità pratiche di elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale da parte del fisco.
Nella versione originaria del provvedimento era previsto un contraddittorio preventivo con il contribuente, che non è stato confermato. L’orientamento dell’amministrazione finanzia è quello di prevedere modalità automatizzate di elaborazione della proposta, attraverso l’utilizzo di un software specifico sul quale il contribuente inserirà i dati richiesti, che integreranno quelli già in possesso del fisco.
Il software dedicato all’elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale, e attraverso il quale questa potrà essere accettata dal contribuente, è l’applicativo Il tuo ISA, quello stesso con il quale il contribuente predispone la trasmissione telematica del modello ISA.
Con maggiore precisione, i modelli ISA 2024, approvati con il provvedimento 68629/2024 dell’Agenzia delle Entrate, presentano il nuovo modello CBP 2024/2025 attraverso il quale i contribuenti (professionisti, lavoratori autonomi, imprese), una volta inseriti i dati richiesti, otterranno dal sistema informatico la proposta di Concordato preventivo biennale per gli anni d’imposta 2024 e 2025.
Il modello CBP 2024/2025, però, dovrà essere poi trasmesso unitamente al modello ISA e alla dichiarazione annuale dei redditi, solo se il contribuente intende accettare la proposta del fisco.
È evidente come il Concordato preventivo biennale, nella sua forma finale, abbia assunto caratteristiche profondamente diverse da quelle prospettate in fase di discussione della riforma fiscale.
Considerando che i soggetti interessati sono coloro che ottengono un punteggio ISA inferiore a 8, e considerando che i benefici previsti per i contribuenti sono i medesimi sia nel caso che questi si adeguino agli ISA sia nel caso in cui accettino la proposta di concordato, quest’ultima ipotesi, alla fine, non costituisce altro che una diversa forma, anticipata, di adeguamento agli ISA, vincolante per due annualità.
La versione attualmente disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate del software "Il tuo ISA 2024", pubblicata il 29 aprile 2024, ancora non permette l'elaborazione della proposta di Concordato; a questo fine è prevista la pubblicazione di una nuova versione del software entro il 15 giugno 2024.
Il modello CBP 2024/2025
Il modello CBP 2024/2025, funzionale all’accesso al Concordato preventivo biennale, è parte integrante del modello ISA 2024 il quale, a sua volta, è un allegato del modello Redditi 2024. In conseguenza di ciò, questo va trasmesso compilato insieme al modello ISA e al modello Redditi, ma solo se il contribuente intende accettare il Concordato.
Il modello CBP 2024/2025 si compone del solo quadro P, a sua volta suddiviso in quattro sezioni:
- Condizioni di accesso: il contribuente dovrà dichiarare la presenza dei requisiti previsti per l’accesso al Concordato, l’assenza di cause si esclusione e l’eventuale presenza di eventi straordinari.
- Dati contabili: dovranno essere indicati, separatamente, il Reddito ai fini Irpef o Ires rilevante ai fini del Concordato preventivo biennale, e l’eventuale valore della produzione Irap.
- Proposta CBP: il contribuente esporrà, separatamente, il reddito Irpef o Ires e il valore della produzione Irap proposti dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2024 e 2025.
- Accettazione proposta CPB: una casella da flaggare solo nel caso in cui il contribuente decida di accettare la proposta del fisco e accedere al Condordato preventivo biennale.
La “Presenza dei requisiti” di accesso al Concordato preventivo biennale deve essere dichiarata dal contribuente flaggando al casella presente sul rigo P01. Possono accedere al Concordato i contribuenti:
- che nell’anno d’imposta 2023 non avevano debiti fiscali o contributivi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro;
- che hanno estinto i debiti di tale natura, per gli importi superiori a suddetto limite (comprensivi di sanzioni e interessi), prima del termine per l’accettazione della proposta di Concordato;
- ammessi a provvedimenti di sospensione o rateizzazione di tali debiti.
La “Assenza di cause di esclusione” dal Concordato preventivo biennale deve essere dichiarata dal contribuente flaggando al casella presente sul rigo P02. Le cause di esclusione previste sono:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti a quelli di applicazione del Concordato;
- condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio o autoriciclaggio commessi nei tre anni precedenti a quelli di applicazione del Concordato.
In considerazione dell’espresso riferimento normativo alle imprese che applicano gli ISA, non possono accedere al Concordato anche i soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dagli ISA: così, ad esempio, non può accedere al beneficio il contribuente che ha iniziato l’attività nell’anno d’imposta 2023.
Il “Reddito rilevante ai fini del CPB”, richiesto dal rigo P04 e il “Valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del CPB”, richiesto dal rigo P05, dovranno essere determinati autonomamente dal contribuente, il quale dovrà effettuare le dovute rettifiche al reddito emergente dai quadri del modello Redditi 2024. La proposta di Concordato verrà elaborata automaticamente dal software applicativo partendo da tali valori; i risultati saranno indicati sui righi da P06 a P09. Si ricorda che, per espressa previsione normativa, le somme richieste dal fisco non potranno essere inferiori a 2.000 euro.
I contribuenti in regime forfetario
Situazione diversa ma analoga è quella prevista per i contribuenti in regime forfetario. Questi soggetti, come è noto, non predispongono il modello ISA: per loro il modello Redditi PF 2024 prescrive che l’accettazione del Concordato preventivo biennale passi attraverso la trasmissione della nuova Sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” del quadro LM, compilata in tutte le sue parti.
La Sezione VI del quadro LM è molto simile al modello CPB 2024/2025 del modello ISA. Le poche differenze presenti derivano dal fatto che i contribuenti in regime forfettario non sono soggetti a Irap e che per loro il legislatore prevede che l’accettazione del Concordato vincoli solo per l’anno 2024.
In questo caso il reddito di riferimento per l’elaborazione della proposta sarà quello indicato sul quadro LM, già esposto ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno fiscale 2023.
Per un approfondimento sulle modalità di compilazione della Sezione VI del quadro LM del modello Redditi PF 2024 è possibile leggere l’articolo Forfetari: accesso al Concordato preventivo biennale attraverso il quadro LM.
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Pagamenti rateali imposte 2024: che novità ci sono
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 9 del 2 maggio detta le istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale.
Le stesse Entrate specificano che tra le novità chiarite con la circolare vi sono:
- stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre,
- nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti.
In particolare, la Circolare n 9 è suddivisa in quattro paragrafi dedicati a:
- semplificazioni relative al pagamento dei tributi,
- razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie,
- potenziamento dei servizi digitali,
- periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti.
Pagamenti rateali imposte: il nuovo calendario ADE
L’articolo 8 del decreto Adempimenti apporta modifiche alla previsione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che conferisce a tutti i contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita IVA e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS – la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.
In forza dell’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, il contribuente può versare in rate mensili di pari importo – con la maggiorazione degli interessi del 4 per cento annuo per le rate successive alla prima, decorrenti dal mese di scadenza previsto dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 – le «somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto».
A decorrere dal versamento «delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023», pertanto, la novella normativa interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo:
- il differimento – dal mese di novembre al 16 dicembre – del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;
- l’individuazione, per tutti i contribuenti, di un’unica data di scadenza – corrispondente al giorno 16 di ogni mese – entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
In applicazione del nuovo disposto normativo, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento
A tal fine, si ritiene che rilevi la compilazione, all’interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto.
Con la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, inoltre, viene stabilito che le rate mensili – di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi – siano versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese, purché il piano di rateazione si completi entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all’anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito.
Per effetto della novella, pertanto, il contribuente che intende rateizzare i versamenti:
- 1) determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;
- 2) suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto 1);
- 3) versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001;
- 4) versa le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.
Si riportano, a titolo esemplificativo, le scadenze relative al piano di rateazione di una persona fisica che intende rateizzare l’ammontare del saldo IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2024 e relativa al periodo d’imposta 2023.
ESEMPIO di nuovo calendario rateale dopo riforma fiscale
Ipotizzando che il contribuente intenda ripartire l’onere fiscale nel numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:
- la prima rata, entro il 1° luglio 2024;
- la seconda rata, entro il 16 luglio 2024;
- la terza rata, entro il 20 agosto 2024;
- la quarta rata, entro il 16 settembre 2024;
- la quinta rata, entro il 16 ottobre 2024;
- la sesta rata, entro il 18 novembre 2024;
- la settima e ultima rata, entro il 16 dicembre 2024.
Versamenti minimi IVA da 100 euro
La circolare chiarisce inoltre che l'articolo 9 del decreto Adempimenti, con i commi da 1 a 5, semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti d’imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo.
Tali previsioni, in particolare, ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento:
- alla liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (commi da 1a 3);
- alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (commi 4 e 5).
I commi 1 e 2 stabiliscono, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, l’innalzamento a 100 euro – in luogo del
previgente limite di 25,82 euro – dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta
che deve essere versato.
Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente.
La novità prevede, inoltre, che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’IVA, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati.
Tali modifiche, per effetto di quanto previsto al comma 3, «si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024».Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654, pertanto, sono state modificate, anche al fine di recepire la disposizione in commento20, le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L'agenzia fornisce anche un esempio esemplificativo, vediamolo.
Si ipotizza il caso di un soggetto passivo IVA c.d. “mensile”, dalla cui liquidazione IVA dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro.
Tale soggetto, per effetto della novità introdotta dalla disposizione in esame, potrà versare l’importo dell’IVA periodica dovuta di gennaio, in quanto inferiore a 100 euro, congiuntamente all’importo dovuto di febbraio, marzo e aprile, al più tardi entro il 16 maggio 2024, per un importo complessivo pari a 130 euro; ciò in quanto il cumulo con l’IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite.
Allegati: -
Il Concordato Preventivo Biennale nelle società trasparenti
Accettando la proposta di Concordato Preventivo Biennale, il contribuente si obbliga a versare imposte e contributi calcolati sulla base imponibile concordata sul fisco, invece che in funzione dei redditi effettivamente conseguiti.
L’accordo, da effettuarsi preventivamente e che vincola per un biennio, può risultare favorevole o sfavorevole al contribuente, in base all’effettiva realizzazione di ricavi.
Per cui, può anche accedere che questi debba versare imposte e contributi su redditi che in realtà non ha conseguito.
Il problema dei contribuenti in regime di trasparenza
Il Concordato Preventivo Biennale trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legislativo 13/2024; al suo interno una norma forse poco trattata dalla stampa specializzata, è quella contenuta nell’articolo 12, dove al comma 1, il legislatore prescrive che “l'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati”.
Gli articoli 5, 115 e 116 del TUIR disciplinano il regime di trasparenza delle associazioni professionali, delle società di persone, delle società di capitali (che accedono al regime di trasparenza per opzione).
In definitiva la normativa sul CPB prescrive che l’accettazione della proposta di concordato effettuata dalla società (o dall’associazione) in regime di trasparenza, vincola anche i soci al versamento di imposte e contributi in base ai redditi concordati.
Si comprenderà come la situazione può assumere non irrilevanti profili di sensibilità, dato che la base imponibile concordata dalla società può anche risultare superiore a quella poi effettivamente realizzata e ai redditi distribuiti ai soci o ai partecipanti all’associazione.
La principale sensibilità riguarda il fatto che la scelta operata dalla società, anche se vincola i soci, è assolutamente indipendente dalla volontà di questi, dato che la decisione viene assunta solo dagli amministratori in modo indipendente.
Una situazione similare è quella dell’esercizio dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società di capitali, ex articoli 115 e 116 del TUIR: infatti, anche se l’opzione, anche in questo caso, deve essere esercitata dalla società, in sede di decreti attuativi, dato che l’opzione vincola i soci della società partecipata, è stato previsto che gli amministratori possano esercitare l’opzione solo dietro consenso scritto ed esplicito da parte di tutti i soci.
Ai fini dell’accettazione del CPB questa limitazione non è stata finora prevista, per cui gli amministratori possono tecnicamente operare la scelta di accettare la base imponibile proposta dal fisco, a prescindere dal parere dei soci o dei partecipanti.
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Dichiarazioni fiscali 2024: l’Agenzia pubblica il nuovo calendario
La Circolare n 8/2024 del giorno 11 aprile contiene chiarimenti sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale avviatasi lo scorso anno e ancora in atto.
In particolare, sul tema dei dichiarativi con il Dlgs Semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9/2024 di prima applicazione della riforma fiscale (DL n 111/2023) si prevede, tra le altre novità, l'anticipazione dal 30 novembre al 30 settembre dell'invio della dichiarazione dei redditi.
La Delega Fiscale con l'art 16 ha stabilito criteri per riformare gli adempimenti tributari e razionalizzare gli obblighi dichiarativi, riducendo gli adempimenti e rendendo più sostenibile il compito dei contribuenti.
A tal fine in tema di dichiarazioni fiscali, l’art. 11 del Decreto legislativo modificando l’art 2 del DPR 322/98, interviene sui termini di presentazione, vediamo il nuovo calendario pubblicato nella Circolare n 8.
Dichiarazioni fiscali 2024: le novità della Riforma Fiscale
La Circolare n 8 contiene un riepilogo delle principali scadenze dei dichiarativi 2024.
Viene ricordato che l’articolo 11 del decreto Adempimenti interviene sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di:
- imposte sui redditi,
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),
- nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Sui medesimi termini è intervenuto successivamente l’articolo 38 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
In particolare, le novità ridefiniscono alcuni di tali termini, con la finalità di anticipare:
- il controllo sulle dichiarazioni presentate e, conseguentemente, l’erogazione di eventuali rimborsi richiesti nel modello dichiarativo;
- i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni “precompilate”;
- la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
In forza del combinato disposto delle norme citate, mutano, infatti, i termini di presentazione delle dichiarazioni relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, da presentare nel 2024, e successivi.
Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2 maggio 2024, il legislatore, con il comma 2 dell’articolo 11 del decreto Adempimenti, ha stabilito che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti.
Si precisa, a tal fine, che, per data che «scade successivamente alla data del 2 maggio 2024», si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento.
A titolo esemplificativo, la circolare indica che, una società di capitali, con periodo d’imposta 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, è tenuta a presentare la relativa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP entro il 31 maggio 2024, in quanto ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Dichiarazioni fiscali: l'Agenzia pubblica il nuovo calendario
Come stabilito dal comma 1 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello “REDDITI”) e IRAP sono, invece, posticipati rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto Adempimenti:
- al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Esclusivamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sono fissati, dal comma 273 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024:
- tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a. (lettera a);
- tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (lettera a);
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (lettera b).
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati “a regime” secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti.
In particolare, per effetto di quanto disposto all’articolo 11, comma 3, lettera a), i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP, richiamati all’articolo 2, commi 1 e 2, del DPR n. 322 del 1998, vengono così ridefiniti:
- tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.;
- tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 202476 e all’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti, i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni (modello 770) dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 178, del DPR n. 322 del 1998 sono così ridefiniti:
- per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre del 2025;
- a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del modello 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre.
Per maggior chiarezza espositiva si legga la tabella qui evidenziata.
Allegati: -
Decreto Giochi 2024: i giochi a distanza con vincita in denaro
Il Decreto Legislativo n 41/2024 pubblicato in GU n 78 del 3 aprile, come previsto dall'art 15 della Legge n. 111/2023 Delega Fiscale, avvia il riordino dei giochi pubblici ammessi in Italia.
Il Dlgs individua le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, previa concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'esercizio e la raccolta a distanza.
La concessione è assegnata tramite gara pubblica, per la durata massima di nove anni e senza rinnovo.
Il modello di domanda di partecipazione è disponibile sul sito delle Dogane.
Il decreto disciplina i requisiti specifici per partecipare alle gare, le categorie ammesse e gli impegni da rispettare secondo l’accordo sottoscritto con l’Amministrazione per l’attribuzione della concessione.
L’adeguamento alle novità normative sarà attuato con appositi regolamenti, fino ad allora restano applicabili le modalità vigenti prima dell’entrata in vigore del Dlgs in esame.
Tra gli scopi della revisione della disciplina dei Giochi, c’è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore prevedendo ogni modalità che possa generare disturbi patologici o forme di gioco d’azzardo patologico.
Infine il decreto, per il contrasto al gioco illegale, Adm e Guardia di finanza dovranno redigere e pubblicare sui loro portali istituzionali la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco e dei siti inibiti perché volti a fornire un’offerta di gioco illegale.
Decreto Giochi 2024: i giochi a distanza con vincita in denaro
L’articolo 6 reca la disciplina dell’esercizio e della raccolta dei giochi pubblici a distanza, con vincita in denaro, e del relativo sistema concessorio.
In particolare la norma individua:
- le tipologie di giochi rientranti nella disciplina,
- i requisiti e gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti partecipanti alla gara pubblica di concessione,
- disciplina l’istruttoria della domanda di partecipazione
- nonché le condizioni minime che deve presentare il contratto di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore predisposto dal concessionario.
Le tipologie di gioco che rientrano nella disciplina dei giochi pubblici a distanza sono di seguito elencate.
Si ricorda che in base alla definizione di cui alla lettera e) dell’articolo 2 del medesimo decreto in commento per gioco pubblico a distanza si intendono le tipologie di gioco, anche di abilità, con vincita in denaro disciplinate con regolamento, per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui raccolta il concessionario è legittimato sulla base della propria concessione e che lo stesso può raccogliere esclusivamente con le modalità a distanza individuate e definite nel contratto accessivo alla concessione.
La norma prevede che le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, l’esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti:
- a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
- b) concorsi pronostici sportivi e ippici;
- c) giochi di ippica nazionale;
- d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo ed in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;
- e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
- f) bingo; g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- h) giochi numerici a quota fissa;
- i) lotterie ad estrazione istantanea o differita;
- j) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.
Si ricorda che sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è possibile consultare l’elenco degli attuali concessionari autorizzati all’esercizio del gioco a distanza.
La disciplina dei giochi è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti.
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti emanati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.
Per una sintetica indicazione della disciplina vigente in materia di giochi, si veda il sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, “Guida normativa dei giochi”.
Si prevede che l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, all’esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.
Si dispone che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g), h) e i), (giochi numerici a totalizzatore nazionale; giochi numerici a quota fissa; lotterie ad estrazione istantanea o differita) sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo.
La raccolta a distanza dei giochi di cui al precedente periodo è altresì consentita, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, ai concessionari di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione ne diano licenza contrattualizzandone altresì il relativo aggio, comunque non inferiore all’otto per cento ovvero a quello dagli stessi riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.
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Riforma dei Giochi: novità 2024 per rivenditori di monopoli e punti di ricarica
Viene pubblicato in GU n 78 del 3 aprile il Decreto legislativo n 41 del 25 marzo con la disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi a partire da quelli a distanza (art 15 della Legge n 111/2023 Riforma Fiscale).
Il testo contiene 26 articoli ed entra in vigore da oggi 4 aprile.
Riforma dei Giochi: le novità della Riforma fiscale
La Legge n. 111/2023 conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio e si prevedono princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.
Nel dettaglio, viene data specifica attenzione, tra l’altro:
- alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo,
- alla dislocazione territoriale degli esercizi,
- ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari,
- alla crisi del rapporto concessorio,
- alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi,
- al prelievo erariale,
- alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione,
- alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi,
- alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento.
Viene precisato che si rinvia inoltre a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di un programma di contrasto al gioco illegale e si prevede la presentazione alle Camera di una relazione annuale del Ministro dell’economia e delle finanze sul settore del gioco pubblico.
Riforma dei Giochi: novità per i punti vendita di ricarica
Con l'art 13 si prevede che l'Agenzia istituisce e tiene l'albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonchè dei soggetti che esercitano attivita' di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all'esercizio delle predette attività a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche
L'iscrizione all'albo è subordinata al pagamento preventivo all'Agenzia di un importo annuale pari a euro 100.Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz'altro la decadenza dall'iscrizione all'albo.
L'iscrizione all'albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell'attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite.L'attività del punto vendita ricariche non può essere svolta senza l'affissione, all'esterno dell'esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto del direttore dell'Agenzia.
Lo schema di contratto per il punto vendita di ricariche adottato dal concessionario è trasmesso all'Agenzia per la verifica della conformità dei relativi contenuti alle disposizioni di legge.
Gli esercenti l'attività di punto vendita ricariche effettuano operazioni di ricarica del conto di gioco on line esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell'identita' di chi chiede la ricarica presso il punto vendita.Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gia' in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest'ultimo già validati per l'effettuazione delle operazioni sul conto di gioco.
Fermo quanto previsto al primo periodo, le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo.
Il rispetto del limite è garantito dal concessionario mediante apposite misure sul sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche per l'effettuazione delle ricariche e, per gli adempimenti di cui al presente comma a carico degli esercenti l'attivita' di punto vendita ricariche, trova applicazione l'articolo 64 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
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Contraddittorio preventivo obbligatorio a partire dal 18 gennaio
In una recente pronuncia la Cassazione si è soffermata sull’entrata in vigore del nuovo obbligo di contraddittorio preventivo, ponendosi in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo che ha introdotto l’istituto e che risulta in vigore a partire dal 18.01.2024.
Contraddittorio preventivo obbligatorio a partire dal 18 gennaio
La data di entrata in vigore del D.Lgs 219/2023, fissata al 18 gennaio 2024 (15 giorni dopo la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale), rappresenta lo spartiacque (anche) per il nuovo istituto secondo cui tutti gli atti recanti una pretesa impositiva devono essere preceduti da un confronto tra ente impositore e contribuente, come disposto dall’art. 6-bis della Legge 212/2000 sul “Principio del contraddittorio”.
In questo modo si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 7966 del 25.03.2024, esaminando una fattispecie in cui veniva lamentata, tra le altre cose, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo di cui alla riforma fiscale.
In particolare, dopo aver esaminato lo “stato dell’arte” sul contraddittorio – specificamente a livello di giurisprudenza comunitaria afferente al caso specifico – la Suprema Corte ha rigettato le ragioni della parte privata ricorrente, correttamente affermando che il D.Lgs 219/2023 contiene norme, tra cui quella sul contraddittorio trasversale obbligatorio, non applicabili ai giudizi che riguardano accertamenti che si sono formati precedentemente al 18.01.2024, ossia alla data in cui è entrato in vigore il testo legislativo in questione.
Unico dettaglio significativo è quello per cui la pronuncia in esame ha visto i giudici esprimersi solamente in maniera incidentale (sebbene netta) sul contraddittorio, restando aperta la possibilità che ulteriori sentenze affrontino, anche in maniera più diretta, la stessa tematica.
Anche perché, proprio di recente, la stessa Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla decorrenza del nuovo contraddittorio preventivo obbligatorio, in maniera non del tutto coerente con quanto emerso a livello ministeriale. Ed infatti:
- se una prima direttiva amministrativa centrale era tale per cui la disposizione in esame deve in ogni caso trovare applicazione alle attività di verifica in corso al 18 gennaio 2024 (ragion per cui diversi uffici erano già pronti a porre in essere gli adempimenti necessari per assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 6-bis della Legge 212/2000),
- un differente atto di indirizzo del viceministro dell’Economia ha successivamente specificato che le nuove norme sul contraddittorio preventivo dovranno essere riservate alle attività di controllo del periodo che seguirà l’emanazione del decreto ministeriale deputato all’individuazione degli atti esclusi dal confronto Fisco-contribuente (salvando dunque a tal fine le indicazioni della Direzione centrale).
Risulta curioso notare che il principio espresso dalla Cassazione si situa, a ben vedere, di fatto a metà tra quanto emerso fino ad ora a livello ufficiale, senza dunque garantire certezza sull’applicazione della norma in questione ma segnando comunque una prima tappa importante nel sentiero interpretativo sull’istituto neo-introdotto
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Sconti fiscali 2024: le novità sulle detrazioni per l’Irpef
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 2/2024 ha fornito interessanti chiarimenti sulle novità previste dal primo modulo della Riforma Fiscale previsto con il Dlgs n 213/2023 relativo all'Irpef 2024.
Sconti fiscali 2024: le novità sulle detrazioni per l'Irpef
Occorre ricordare intanto che le modifiche introdotte dal primo modulo di revisione dell’Irpef hanno efficacia esclusivamente per l'anno 2024.
Per gli anni successivi sarà necessario attendere i prossimi decreti attuativi della delega fiscale.
Verosimilmente la revisione sarà attuata però tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 5 della legge 111/2023, che prevede il riordino di deduzioni, scaglioni, aliquote e detrazioni Irpef.
Per quanto riguarda la revisione della disciplina delle detrazioni il primo decreto attuativo della riforma Irpef configura una soluzione temporanea per il 2024 vediamo i chiarimenti in proposito della Circolare ADE n 2/2024 che richiamano anche il testo di legge.
Sconti fiscali 2024: chiarimenti ADE sulle detrazioni per l'Irpef
La Circoalre n 2/2024 evidenzia che l’articolo 2 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:
- a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all’articolo
15, comma 1, lettera c), del TUIR; - b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 1310;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7711.
La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, il quale dispone che la «detrazione di cui al presente articolo spetta:
- a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro».
In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.
Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto, conformemente a quanto già stabilito dal comma 3-ter del citato articolo 15 del TUIR, precisa che, ai fini del comma 1, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.
Secondo le disposizioni su indicate facciamo due esempi:
- un contribuente con reddito complessivo maggiore di 50.000 euro,
- che nel 2024 matura detrazioni al 19%, escluse quelle relative a spese sanitarie, per 1.000 euro,
- in sede di dichiarazione dei redditi potrà usufruire di un beneficio pari a 740 euro dato da= 1.000 – 260. La riduzione opera in effetti come una franchigia.
- a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all’articolo
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Irpef 2024: le nuove aliquote
Le Entrate hanno pubblicato in data 6.02 le istruzioni operative necessarie all'attuazione di quanto previsto dalla Riforma Fiscale.
Con la Circolare n 2/2024 si rende operativa la prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024 e si prevede la riduzione delle aliquote da 4 a 3:
- la prima del 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro;
- poi del 35 per cento per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila
- ed infine del 43% sopra questa ultima soglia.
Ulteriori novità del 2024 riguardano:
- la detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro,
- la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro
- l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).
Vediamo una sintesi delle istruzioni per l'Irpef 2024 rimandando per gli approfondimenti alla consultazione del documento di prassi: Circolare n 2/2024 con le istruzioni ADE
Irpef 2024: istruzioni ADE per le nuove aliquote
La Circolare n 2 spiega che limitatamente al periodo d’imposta 2024, sono ridotti da quattro a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote.
Al contempo è inoltre innalzata di 75 euro, da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro.
Quindi per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda le addizionali regionale e comunale, i Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’Irpef.
La circolare inoltre sottolinea che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento è ridotto di un importo pari a 260 euro.
Occorre evidenziare che il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie.
Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.
Infine, il decreto legislativo 216/2023 di riforma dell’Irpef ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, dell’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (Ace), un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
La Circolare precisa che il decreto stabilisce la cancellazione dell’Ace fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.
Irpef 2024: le nuove regole
Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR è innalzata a 1.955 euro.
Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
Per le novità 2024 sulla dichiarazione semplificati di dipendenti e pensionati leggi anche: Il 730 precompilato 2024 lascia il posto alla dichiarazione semplificata.
Irpef 2024: aliquote a confronto
L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ricordiamolo, è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) e si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi)
L'Irpef è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote crescenti che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso.
L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.
Il Dlgs n 21672023 con l'art 1 prevede di accorpare i primi due scaglioni in uno scaglione con redditi fino a 28.000 euro.
Confrontiamo l'Irpef 2024 con le aliquote e scaglioni 2023 previsti dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 2-7 della legge n. 234 del 2021):
IRPEF 2023 scaglioni Aliquote IRPEF 2024 scaglioni da Dlgs 216/2023 Aliquote fino a 15.000 euro 23% da 0 a 28.000 euro 23% da 15.001 a 28.000 25% da 28.001 a 50.000 euro 35% da 28.001 a 50.000 35% oltre 50.000 euro 43% oltre 50.000 43% Detrazioni Irpef 2024: le novità
In merito alle detrazioni Irpef si prevede, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri è diminuito di un importo pari a euro 260:
- a) gli oneri la cui detraibilita' è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Ai fini Irpef Ii reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
Leggi qui la Circolare n 2/2024 con le istruzioni ADE.Addizionali Irpef 2024: le novità
Inoltre, novità per le addizionali IRPEF prevedendo quanto segue.
Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF con i nuovi scaglioni Irpef stabiliti per il periodo d’imposta 2024, si prevede il differimento al 15 aprile 2024 dei seguenti termini:
- il termine di cui all’art. 50 comma 3 del DLgs. 446/97, per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali Irpef applicabili per il periodo d’imposta 2024, termine prima previsto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce;
- il termine per approvare le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali Irpef per il periodo d’imposta 2024, in deroga all’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e all’art. 172 comma 1 lett. c) del DLgs. 267/2000.
Attenzione al fatto che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vigenti per l'anno 2023.
Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvano entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.