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Sanzioni tributarie: come vengono ridotte dal 1° settembre
Dal 1° settembre entrano in vigore le principali novità previste, dal Decreto legislativo n 87/2024, con la Revisione del sistema sanzionatorio tributario, previsto dalla Riforma Fiscale ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Il Decreto consta di 7 articoli ed è entrato in vigore dal 29 giugno, ma con alcune eccezioni che partono appunto da settembre.
Riforma Sanzioni tributarie: alcune delle novità 2024
In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario, viene pubblicato in GU il Dlgs n 87/2024 della riforma delle sanzioni tributarie.
Le norme non saranno applicabili retroattivamente, e le modifiche rispetto al testo preliminare non sono molte.
Escluse le norme di carattere penale, le novità saranno applicabili dal 1° settembre.
Il filo conduttore della riforma è l’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più armonico con il principio di proporzionalità.
Sinteticamente si riepiloga cosa ci si debba aspettare dalla riforma:
In merito al D.Lgs. 471/97 e al D.Lgs. 473/97 ecco alcune delle modifiche:
- l’infedele dichiarazione (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770) non sarà più sanzionata dal 90% al 180% ma in misura fissa del 70% e lo stesso dicasi per le violazioni in tema di fatturazione;
- eliminato l’aumento del terzo per i redditi prodotti all’estero;
- le indebite compensazioni di crediti inesistenti non saranno più sanzionate dal 100% al 200% ma in misura fissa del 70%;
- gli omessi versamenti non saranno più sanzionati con il 30% dell’imposta ma con il 25%.
In ambito IVA:
- riforma del regime sanzionatorio (ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97);
- per l’IVA addebitata in eccesso, sempre prevista una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro per l’indebita detrazione anche quando si tratta di operazioni esenti, escluse, non imponibili e non solo per l’errore di aliquota. La detrazione potrà avvenire solo per l’ammontare corretto.
- l’omessa dichiarazione sarà sanzionata in misura “fissa” del 120%, se presentata dopo i 90 giorni ma prima di ogni controllo ci sarà una sanzione del 75% sulle imposte dovute.
Decreto Sanzioni tributarie 2024: alcuni approfondimenti sulle novità
In merito alla disciplina dei reati in materia tributaria, contenuta nel decreto legislativo n. 74/2000, all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte le lettere g-quater e g-quinquies che introducono la definizione di crediti non spettanti e crediti inesistenti.
La novità specifica che:
- per crediti non spettanti vanno intesi quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito. Sono onsiderati non spettanti i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- per crediti inesistenti si intendono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i prescritti requisiti oggettivi o soggettivi o gli stessi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Una novità introdotta riguarda il sequesto, il nuovo articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000 prevede che il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non potrà più essere disposto se l’interessato ha in corso l’estinzione mediante rateizzazione del debito tributario, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, e il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.
Qualora ci sia il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale che si può desumere dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto anche conto della gravità del reato, si fa eccezione alla norma suddetta.
Viene modificata la disciplina della “recidiva”, prevedendo, all’articolo 7 del Dlgs n. 472/1997, che la sanzione deve essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla definitività dell’atto per mancata impugnazione, è incorso in altra violazione della stessa indole.
La sanzione, inoltre, verrà calibrata sulla base della condotta e delle modalità con cui viene commessa la violazione, con riduzione fino ad un quarto quando concorrono circostanze da cui emerge una sproporzione tra violazione e sanzione, o con aumento fino alla metà in presenza di circostanze di particolare gravità.
Relativamente alle novità apportate al Dlgs n. 471/1997 si procede con l'attenuare le sanzioni tributarie in caso di reddito dichiarato inferiore a quello accertato o in caso di un’imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante: in questo caso si applicherà la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.
La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
La sanzione attuale dovuta va da un minimo del 90% a un massimo del 180 per cento.
Scende al 120% la sanzione per i casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Irap, Iva e dei sostituti d’imposta.
Quando non sono dovute imposte, le sanzioni possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Si rimanda al decreto per tutte le altre novità, evidenzianto lo scudo sanzioni previsto per la dichiarazione integrativa, leggi:
Dichiarazione integrativa con lo scudo sanzioni dal 1° settembre per approfondimento.
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Concordato preventivo biennale: flat tax sui redditi incrementali
Il Legislatore si è reso conto quanto il Concordato preventivo biennale, nella sua formulazione attualmente in vigore, rappresenti uno strumento poco appetibile per il contribuente.
La questione era stata evidenziata dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.
Constatato l’alto rischio di flop, per uno strumento che non presenta abbastanza incentivi per accettare un surplus di costi che è certo, in un contesto macroeconomica che è incerto, il Governo, prima della pausa estiva, vuole mettere mano ad alcuni meccanismi di funzionamento del Concordato preventivo biennale, per aumentarne l’appetibilità per il contribuente.
Le modifiche in discussione, che recepiscono i pareri delle commissioni parlamentari competenti, a causa delle tempistiche di approvazione, della pausa estiva e delle scadenze programmate per accettare la proposta, possibilmente saranno le ultime per quest’anno.
In questo contesto, quindi, si cerca di trovare una soluzione, quella soluzione che potrebbe risollevare le sorti di un provvedimento molto rappresentativo per il Governo in carica, ma che, da subito, ha incontrato le perplessità dei commentatori e degli operatori.
Tassazione sostitutiva sugli incrementi reddituali
La misura che dovrebbe cambiare il destino del provvedimento interessa il costo fiscale dell’operazione, al fine di aumentare l’appetibilità dello strumento per il contribuente.
Attualmente, accettando la proposta di Concordato preventivo biennale, il contribuente accetta di versare imposte e contributi su un reddito figurativo superiore a quello realizzato nell’anno in cui si accetta la proposta.
La novità in discussione si basa sulla possibilità di applicare una tassazione sostitutiva non progressiva, quella che ormai gergalmente e impropriamente viene chiamata flat tax, agli incrementi reddituali scaturenti dall’adesione al Concordato preventivo biennale.
L’imposta sostitutiva dovrebbe avere una aliquota inferiore sia alle aliquote progressive dell’Irpef previste a parità di reddito, sia all’unica aliquota dell’Ires: come detto, l’obiettivo è di rendere più appetibile l’adesione al Concordato riducendo il carico fiscale.
Fondamentalmente il contribuente verserebbe l’Irpef o l’Ires, nella sua forma regolare, per una parte di reddito, e una imposta sostitutiva, ad aliquote minori, per un’altra parte del reddito figurativo, quello incrementativo.
La misura dovrebbe interessare sia i soggetti ISA che i contribuenti in regime forfetario, e la fattibilità dipenderà anche dal costo della copertura finanziaria del provvedimento.
Di certo questa ipotesi può costituire uno stimolo per coloro i quali ipotizzano di poter effettivamente conseguire i redditi concordati, ma meno per coloro i quali hanno una prospettiva di stagnazione.
Inoltre, i soggetti Ires o in generale i contribuenti che non sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali, con ogni probabilità, saranno più sensibili alla novità, proprio per il fatto che, non essendo obbligati al versamento dei contributi previdenziali, potranno godere di un maggiore guadagno fiscale rispetto a coloro che invece ne sono soggetti: il fatto è che l’ipotesi in commento incide appunto solo sull’imposta e non sui contributi, che reteranno dovuti in misura piena anche per la parte incrementale, dato che la base imponibile resta invariata.
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Domicilio fiscale: nuovo concetto dal 2024 senza retroattività
Con una Sentenza della Cassazione del 18 luglio viene chiarito il nuovo concetto di domicilio fiscale introdotto dalla Riforma Fiscale in atto.
In sintesi, la Suprema Corte specifica che le nuove norme non sono retroattive.
Prima di dettagliare quanto statuito dalla Corte, si specifica che nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad un soggetto anagraficamente residente nel Principato di Monaco, paese a fiscalità privilegiata, un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art 38 del DPR 600 del 1973, relativo al periodo di imposta 2009, con il quale accertava il maggior reddito fondato su processo verbale di constatazione con il quale la Guardia di Finanza aveva verificato, per il periodo 2006-2010, che il contribuente aveva mantenuto sul territorio nazionale il centro dei propri interessi vitali.
Il ricorso proposto dal contribuente venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma.
Proposto appello dall'Ufficio, la Commissione tributaria Regionale del Lazio lo ha accolto.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli eredi del defunto contribuente.Vediamo quanto ha deciso la Cassazione.
Nuova nozione di domicilio fiscale: in vigore dal 1 gennaio
Con la Sentenza n 19843/2024 la Cassazione ha stabilito che il domicilio civilistico e quindi anche quello fiscale va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi.
A seguito della riforma fiscale in particolare dall'art 1 del Dlgs n 209/2023 all'art 2 del TUIR e applicabili dal 1 gennaio 2024 ai fini di individuare la residenza fiscale delle persone fisiche i criteri cui attenersi sono rappresentati dalla residenza civilistica, dal domicilio, inteso come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”, dalla presenza nel territorio dello Stato, nonché, dall’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.
Si tratta di condizioni alternative che devono verificarsi per la maggior parte del periodo di imposta.
Secondo la Cassazione, mancando una norma interpretativa, le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2024 e non hanno valore retroattivo.
I fatti oggetto di contestazione, riguardano i periodi di imposta 2006-2010 con la conseguenza che agli stessi si applica la formulazione dell’art. 2 vigente fino al 2023, per cui la nozione di domicilio fiscale deve rifarsi a quella civilistica del luogo in cui la persona ha stabilito la “sede principale dei suoi affari e interessi”.
I giudici di legittimità si allineano alla parte della giurisprudenza che attribuisce rilevanza al luogo in cui si concentrano gli interessi di carattere economico e patrimoniale in modo abituale.
Inoltre, la gestione di detti interessi deve essere esercitata in modo riconoscibile dai terzi.
A tal proposito la Corte richiama l'art 2 comma 1 lett. m) del Codice della Crisi d'impresa secondo cui il centro degli interessi principali del debitore (COMI) è rappresentato dal luogo in cui lo stesso gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
Ciò premesso la sentenza n. 19843/2024 stabilisce che secondo l'art. 2 comma 2 del TUIR, nella versione precedente alle novità 2024, le relazioni affettive e familiari della persona non rivestono un ruolo prioritario, ma rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento.
I legami personali, nel caso in oggetto, vi sono tanto in Italia quanto nel Principato di Monaco e la Cassazione ha privilegiato il luogo in cui esistevano anche interessi patrimoniali gestiti in modo riconoscibile dai terzi, ovvero l’Italia, viste le numeroso cariche sociali rivestite dal contribuente in diverse imprese.
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Altre modifiche al Concordato Preventivo Biennale
Giunge notizia che il governo italiano sia al lavoro su un decreto correttivo, ancora in bozza, che interviene su degli aspetti operativi di alcuni dei diversi decreti attuativi della legge delega sulla riforma fiscale.
Tra questi sembrano assumere particolare rilievo gli interventi di modifica del Concordato preventivo biennale, alcuni dei quali interessano il primo anno di applicazione, tradizionalmente più problematico da un punto di vista operativo (sia per i contribuenti che per la pubblica amministrazione), altri lo strumento del CPB a regime.
Vediamo analiticamente nel seguito le principali misure in discussione.
Componenti straordinari del reddito
Questione particolarmente sensibile per il contribuente è quella relativa ai componenti straordinari di reddito che possono modificare la base imponibile oggetto di concordato.
In sede di promulgazione del CPB il legislatore aveva già trattato la questione, ma la sua elaborazione non sempre è stata ritenuta abbastanza efficace. Motivo per cui, in sede di modifica, sono stati previsti ulteriori due punti:
- per i professionisti: non dovrebbero confluire nella base imponibile i corrispettivi percepiti in conseguenza di cessione della clientela o di altri elementi immateriali;
- per le imprese: dovrebbero poter essere sottratte dal reddito concordato le perdite su crediti.
Cause di esclusione
Di non trascurabile rilevanza, anche perché interessa lo strumento del CPB nel suo funzionamento a regime, è la previsione di aggiungere all’articolo 11 del Decreto Legislativo 13/2024 ulteriori tre cause di esclusione, per i contribuenti che:
- nel periodo di imposta precedente (a quello a cui si riferisce la proposta di concordato) conseguono redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’impresa o dallo svolgimento della professione;
- nel primo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato), effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento; oppure, per le società di persone e le associazioni professionali, effettuano modifiche alla compagine sociale;
- nel primo periodo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato) accedono al regime forfetario.
Acconti delle imposte
Per il primo anno di adesione al CPB sono in discussione delle ipotesi di maggiorazioni degli acconti d’imposta:
- per l’imposta principale, Irpef o Ires, dovrebbe essere introdotta una maggiorazione del 15% della differenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente;
- per l’Irap il funzionamento della maggiorazione sarà analogo, ma previsto nella misura del 3%;
- per i contribuenti in regime forfetario questa sarà del 12%, oppure del 4% in caso di nuove attività.
Di particolare rilevanza sul tema, la previsione che, in caso di decadenza dal CPB, saranno comunque dovute le imposte e i contributi previsti in sede di accettazione della proposta, nel caso in cui questi risultino essere superiori a quelli effettivamente conseguiti dal contribuente nell’anno d’imposta.
Sanzioni
Va ricordato che il decreto di riforma delle sanzioni tributarie aveva previsto un regime più gravoso per i contribuenti che avrebbero deciso di non accedere al CPB, consistente nella più facile applicazione di sanzioni accessorie; ciò in conseguenza del dimezzamento della soglia reddituale richiesta per queste sanzioni, che, per coloro che non accettavano il concordato, si riduceva a 25 mila euro (la metà dei 50 mila euro previsti a regime).
In relazione a ciò, va segnalato che, per non assumere un atteggiamento coercitivo nei confronti dei contribuenti, la cui accettazione della proposta di CPB dovrebbe restare effettivamente volontaria, tale previsione di inasprimento sembra che sarà eliminata.
Termini di adesione e software
Per il primo anno di applicazione del CPB, i termini di adesione coincidono con quelli di presentazione della dichiarazione dei redditi, la cui scadenza sarà prorogata dal decreto correttivo al 31 ottobre, con uno slittamento quindi di 15 giorni.
Per i contribuenti in regime forfetario l’accesso al software, che sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, avverrà a partire dal 15 luglio.
Invece per i soggetti ISA dovrebbe restare invariata l’originaria previsione del 15 giugno.
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Dichiarazioni fiscali 2024: l’Agenzia pubblica il nuovo calendario
La Circolare n 8/2024 del giorno 11 aprile contiene chiarimenti sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale avviatasi lo scorso anno e ancora in atto.
In particolare, sul tema dei dichiarativi con il Dlgs Semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9/2024 di prima applicazione della riforma fiscale (DL n 111/2023) si prevede, tra le altre novità, l'anticipazione dal 30 novembre al 30 settembre dell'invio della dichiarazione dei redditi.
La Delega Fiscale con l'art 16 ha stabilito criteri per riformare gli adempimenti tributari e razionalizzare gli obblighi dichiarativi, riducendo gli adempimenti e rendendo più sostenibile il compito dei contribuenti.
A tal fine in tema di dichiarazioni fiscali, l’art. 11 del Decreto legislativo modificando l’art 2 del DPR 322/98, interviene sui termini di presentazione, vediamo il nuovo calendario pubblicato nella Circolare n 8.
Dichiarazioni fiscali 2024: le novità della Riforma Fiscale
La Circolare n 8 contiene un riepilogo delle principali scadenze dei dichiarativi 2024.
Viene ricordato che l’articolo 11 del decreto Adempimenti interviene sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di:
- imposte sui redditi,
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),
- nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Sui medesimi termini è intervenuto successivamente l’articolo 38 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
In particolare, le novità ridefiniscono alcuni di tali termini, con la finalità di anticipare:
- il controllo sulle dichiarazioni presentate e, conseguentemente, l’erogazione di eventuali rimborsi richiesti nel modello dichiarativo;
- i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni “precompilate”;
- la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
In forza del combinato disposto delle norme citate, mutano, infatti, i termini di presentazione delle dichiarazioni relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, da presentare nel 2024, e successivi.
Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2 maggio 2024, il legislatore, con il comma 2 dell’articolo 11 del decreto Adempimenti, ha stabilito che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti.
Si precisa, a tal fine, che, per data che «scade successivamente alla data del 2 maggio 2024», si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento.
A titolo esemplificativo, la circolare indica che, una società di capitali, con periodo d’imposta 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, è tenuta a presentare la relativa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP entro il 31 maggio 2024, in quanto ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Dichiarazioni fiscali: l'Agenzia pubblica il nuovo calendario
Come stabilito dal comma 1 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello “REDDITI”) e IRAP sono, invece, posticipati rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto Adempimenti:
- al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Esclusivamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sono fissati, dal comma 273 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024:
- tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a. (lettera a);
- tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (lettera a);
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (lettera b).
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati “a regime” secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti.
In particolare, per effetto di quanto disposto all’articolo 11, comma 3, lettera a), i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP, richiamati all’articolo 2, commi 1 e 2, del DPR n. 322 del 1998, vengono così ridefiniti:
- tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.;
- tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 202476 e all’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti, i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni (modello 770) dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 178, del DPR n. 322 del 1998 sono così ridefiniti:
- per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre del 2025;
- a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del modello 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre.
Per maggior chiarezza espositiva si legga la tabella qui evidenziata.
Allegati: -
Decreto Giochi 2024: i giochi a distanza con vincita in denaro
Il Decreto Legislativo n 41/2024 pubblicato in GU n 78 del 3 aprile, come previsto dall'art 15 della Legge n. 111/2023 Delega Fiscale, avvia il riordino dei giochi pubblici ammessi in Italia.
Il Dlgs individua le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, previa concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'esercizio e la raccolta a distanza.
La concessione è assegnata tramite gara pubblica, per la durata massima di nove anni e senza rinnovo.
Il modello di domanda di partecipazione è disponibile sul sito delle Dogane.
Il decreto disciplina i requisiti specifici per partecipare alle gare, le categorie ammesse e gli impegni da rispettare secondo l’accordo sottoscritto con l’Amministrazione per l’attribuzione della concessione.
L’adeguamento alle novità normative sarà attuato con appositi regolamenti, fino ad allora restano applicabili le modalità vigenti prima dell’entrata in vigore del Dlgs in esame.
Tra gli scopi della revisione della disciplina dei Giochi, c’è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore prevedendo ogni modalità che possa generare disturbi patologici o forme di gioco d’azzardo patologico.
Infine il decreto, per il contrasto al gioco illegale, Adm e Guardia di finanza dovranno redigere e pubblicare sui loro portali istituzionali la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco e dei siti inibiti perché volti a fornire un’offerta di gioco illegale.
Decreto Giochi 2024: i giochi a distanza con vincita in denaro
L’articolo 6 reca la disciplina dell’esercizio e della raccolta dei giochi pubblici a distanza, con vincita in denaro, e del relativo sistema concessorio.
In particolare la norma individua:
- le tipologie di giochi rientranti nella disciplina,
- i requisiti e gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti partecipanti alla gara pubblica di concessione,
- disciplina l’istruttoria della domanda di partecipazione
- nonché le condizioni minime che deve presentare il contratto di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore predisposto dal concessionario.
Le tipologie di gioco che rientrano nella disciplina dei giochi pubblici a distanza sono di seguito elencate.
Si ricorda che in base alla definizione di cui alla lettera e) dell’articolo 2 del medesimo decreto in commento per gioco pubblico a distanza si intendono le tipologie di gioco, anche di abilità, con vincita in denaro disciplinate con regolamento, per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui raccolta il concessionario è legittimato sulla base della propria concessione e che lo stesso può raccogliere esclusivamente con le modalità a distanza individuate e definite nel contratto accessivo alla concessione.
La norma prevede che le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, l’esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti:
- a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
- b) concorsi pronostici sportivi e ippici;
- c) giochi di ippica nazionale;
- d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo ed in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;
- e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
- f) bingo; g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- h) giochi numerici a quota fissa;
- i) lotterie ad estrazione istantanea o differita;
- j) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.
Si ricorda che sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è possibile consultare l’elenco degli attuali concessionari autorizzati all’esercizio del gioco a distanza.
La disciplina dei giochi è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti.
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti emanati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.
Per una sintetica indicazione della disciplina vigente in materia di giochi, si veda il sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, “Guida normativa dei giochi”.
Si prevede che l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, all’esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.
Si dispone che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g), h) e i), (giochi numerici a totalizzatore nazionale; giochi numerici a quota fissa; lotterie ad estrazione istantanea o differita) sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo.
La raccolta a distanza dei giochi di cui al precedente periodo è altresì consentita, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, ai concessionari di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione ne diano licenza contrattualizzandone altresì il relativo aggio, comunque non inferiore all’otto per cento ovvero a quello dagli stessi riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.
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Riforma dei Giochi: novità 2024 per rivenditori di monopoli e punti di ricarica
Viene pubblicato in GU n 78 del 3 aprile il Decreto legislativo n 41 del 25 marzo con la disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi a partire da quelli a distanza (art 15 della Legge n 111/2023 Riforma Fiscale).
Il testo contiene 26 articoli ed entra in vigore da oggi 4 aprile.
Riforma dei Giochi: le novità della Riforma fiscale
La Legge n. 111/2023 conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio e si prevedono princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.
Nel dettaglio, viene data specifica attenzione, tra l’altro:
- alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo,
- alla dislocazione territoriale degli esercizi,
- ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari,
- alla crisi del rapporto concessorio,
- alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi,
- al prelievo erariale,
- alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione,
- alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi,
- alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento.
Viene precisato che si rinvia inoltre a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di un programma di contrasto al gioco illegale e si prevede la presentazione alle Camera di una relazione annuale del Ministro dell’economia e delle finanze sul settore del gioco pubblico.
Riforma dei Giochi: novità per i punti vendita di ricarica
Con l'art 13 si prevede che l'Agenzia istituisce e tiene l'albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonchè dei soggetti che esercitano attivita' di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all'esercizio delle predette attività a fronte della corresponsione del compenso del punto vendita ricariche
L'iscrizione all'albo è subordinata al pagamento preventivo all'Agenzia di un importo annuale pari a euro 100.Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz'altro la decadenza dall'iscrizione all'albo.
L'iscrizione all'albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell'attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite.L'attività del punto vendita ricariche non può essere svolta senza l'affissione, all'esterno dell'esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto del direttore dell'Agenzia.
Lo schema di contratto per il punto vendita di ricariche adottato dal concessionario è trasmesso all'Agenzia per la verifica della conformità dei relativi contenuti alle disposizioni di legge.
Gli esercenti l'attività di punto vendita ricariche effettuano operazioni di ricarica del conto di gioco on line esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell'identita' di chi chiede la ricarica presso il punto vendita.Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gia' in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest'ultimo già validati per l'effettuazione delle operazioni sul conto di gioco.
Fermo quanto previsto al primo periodo, le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo.
Il rispetto del limite è garantito dal concessionario mediante apposite misure sul sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche per l'effettuazione delle ricariche e, per gli adempimenti di cui al presente comma a carico degli esercenti l'attivita' di punto vendita ricariche, trova applicazione l'articolo 64 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
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Decreto Sanzioni tributarie: il CNDCEC in audizione in Parlamento
Con un comunicato, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il CNDCEC informa della audizione parlamentare del 27 marzo sullo “Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario” approvato in via preliminare lo scorso 21 febbraio.
Il decreto è al vaglio delle commissioni tecniche, ma i commercialisti continuano il confronto con lo stato sulla riforma fiscale.
Il tesoriere del Consiglio nazionale, Salvatore Regalbuto, durante l'audizione ha evidenziato apprezzamento degli addetti ai lavori specificando che: “Il decreto sanzioni risponde all’esigenza, fortemente sentita da tutti gli operatori e rilevata anche dalla giurisprudenza unionale, di avviare il percorso di avvicinamento della nostra legislazione a quella degli altri Stati membri, che hanno livelli sanzionatori molto più contenuti rispetto ai nostri. Un’impostazione che condividiamo in pieno, anche se riteniamo vadano evidenziati alcuni aspetti di criticità sui quali occorrerà intervenire per la migliore e più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma fiscale”.
Decreto Sanzioni tributarie: le criticità secondo i commercialisti
Durante l'audizione lo stesso Regalbuto ha sottolineato come “le norme che prevedono l’applicazione delle sanzioni accessorie appaiono oltremodo penalizzanti nei confronti dei contribuenti che non accettano la proposta di concordato preventivo biennale o che decadono da detto istituto o dal regime dell’adempimento collaborativo”.
Sanzioni accessorie tra le quali vi è anche la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.
A tal proposito ha affermato che: “Soprattutto nel caso di non accettazione della proposta la previsione rischia di tramutarsi in una indebita pressione all’accettazione della proposta medesima, in un contesto in cui, tenuto conto della volontarietà dell’adesione, il contribuente dovrebbe essere invece lasciato libero nella sua decisione”.
Il rappresentante dei commercialisti ha anche affermato che “il decreto legislativo, a proposito della definizione agevolata delle sanzioni, non prevede la possibilità che la definizione possa avvenire in forma rateale analogamente a quanto previsto per tutti gli altri istituti deflativi del contenzioso, quali, ad esempio, l’accertamento con adesione ovvero l’acquiescenza all’atto impositivo. Di fatto si tratta di una assoluta anomalia del sistema che sarebbe opportuno rimuovere”.
Tra le richieste dei dottori commercialisti anche quelle di una più puntuale distinzione tra le nozioni di credito d’imposta non spettante e inesistente, di una mitigazione del regime sanzionatorio per le violazioni in materia di monitoraggio degli investimenti delle attività detenute all’estero e la previsione dell’applicabilità del principio del favor rei anche per le sanzioni amministrative e non solo per quelle penali.
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Aumenta l’IVA sui prodotti per l’infanzia: vediamo quali
L'agenzia delle entrate con la Circolare n 3 del 16 febbraio chiarisce le varie novità 2024 in materia di:
- IVA prodotti infanzia e prodotti igiene femminile,
- IVA pellet,
- esenzione imposta registro per modifiche agli statuti ETS,
- e altro,
introdotti dalla Legge di Bilancio 2024, dal DL Anticipi collegato alla legge di bilancio e dal decreto salva infrazioni.
In dettaglio vediamo l'approfondimento sull'aumento dell'IVA per i prodotti per l'infanzia.
Legge di Bilancio 2024: novità su iva prodotti infanzia
Con l’articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2024, viene prevista una modifica delle aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5 per cento.
Nel dettaglio, la norma dispone, in primo luogo, l’abrogazione dei numeri 1- quinquies e 1-sexies della Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i quali assoggettavano all’aliquota IVA del 5 per cento, rispettivamente:
- determinati prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
La norma in argomento interviene, altresì, nella Parte III della suindicata Tabella, attraverso la modifica del n. 65), ricomprendendo tra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento):
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso.
L’articolo 1, comma 45, inoltre, con l’introduzione dei numeri 114.1) e 114.2) nella medesima Parte III della Tabella A, dispone l’applicazione della suindicata aliquota al 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento) anche per i prodotti assorbenti, per i tamponi destinati all’igiene femminile, per le coppette mestruali, nonché per i pannolini per bambini.
Vengono, infine, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22 per cento.
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Concordato preventivo biennale: le date da ricordare
Atteso a breve in GU il Decreto Legislativo contenente la disciplina definitiva del Concordato preventivo biennale che ha subito diversi cambiamenti dalla prima versione approvata dal Governo nel mese di novembre scorso.
Sinteticamente ricordiamo che, l'istituto del concordato preventivo biennale ruota attorno alla proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati in base alla quale è fissato il reddito rilevante ai fini Irpef e irap per i periodi di imposta 2024 e 2025.
Eccezioni previste per i forfettari, per approfondire leggi anche: Concordato preventivo biennale anche per i forfettari: partenza nel 2024.
Attenzione però al fatto che, per dare concreta attuazione all'istituto, per tutti i contribuenti che vorranno aderirvi, saranno necessari, oltre alla pubblicazione in GU del Dlgs di riferimento, anche dei provvedimento attuativi di MEF e Agenzia delle entrate.
Concordato preventivo biennale: i decreti attuativi dell'istituto
In dettaglio, per dare attuazione al Concordato preventivo biennale saranno necessari, oltre alla pubblicazione in GU del Dlgs definitivo, anche:
- un provvedimento che dovrà fissare i dati da comunicare telematicamente al Fisco ai fini della formulazione della proposta di concordato;
- un decreto del MEF che fisserà la metodologia di base per il calcolo dei redditi concordati;
- un decreto del MEF, con l'elenco delle circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile disapplicare il concordato preventivo biennale.
I dati richiesti al contribuente, da aggiungere a quelli già in possesso del Fisco, costituiscono una parte dei dati utili ai fini della proposta concordataria, essi andranno comunicati attraverso una piattaforma informatica apposita, avviando così la procedura dell'accordo. per ciò che recita l'attuale norma la piattaforma, per il primo anno di applicazione delle novità concordatarie, verrà messa a disposizione entro il 15 giugno 2024 .
Concordato preventivo biennale: le date da ricordare
Riepilogando, pertanto, ai fini del concordato preventivo biennali, occorre tenere a mente un preciso calendario fiscale con le seguenti due date:
- 15 giugno 2024, data di messa a disposizione della piattaforma informatica per invio dati del contribuente;
- 15 ottobre 2024, data ultima per accettare la proposta formulata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Attenzione al fatto che per il 2024 tale termine coincide con quello relativo alla presentazione dei modelli redditi 2024 anno d’imposta 2023).
E' bene ricordare inoltre che le scadenze 2024 del concordato dovranno anche fare i conti con l'anticipazione, dal 30 novembre al 30 settembre, della dichiarazione fiscale 2024 prevista dal decreto sulle semplificazioni fiscali.
Leggi anche: Dichiarazione fiscali: tutte al 30 settembre)
In definitiva, malgrado i cospicui lavori su questo istituto, viste anche le perplessità sulla sua concreta attuazione, espresse dagli addetti ai lavori, il calendario risulta particolarmente stringente e pertanto problematico, innanzitutto perché per una attenta valutazione della proposta del Fisco da parte del contribuente servirebbe più tempo.
Si resta in attesa della pubblicazione delle norme definitive.