• Dogane e commercio internazionale

    Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: confermata la proroga

    La Legge di bilancio 2026 tra le norme ha previsto il contributo per i pacchi provenienti da paesi extra UE.

    Successivamente a tal proposito, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi e in data 7 gennaio ha pubblicato una rettifica introducendo uno slittamento della novità a partire dal 15 marzo prossimo.

    Il MEF con il comunicato n 13 del 12 marzo conferma che arriverà una ulteriore proroga con apposito provvedimento.

    Il comunicato specifica che con apposito provvedimento verranno modificate:

    • le disposizioni (articolo 1, commi da 126 a 128) che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. In particolare, verrà previsto il rinvio, fino al 30 giugno 2026, dell’applicazione delle suddette disposizioni. Il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    Riepiloghiamo la novità.

    Piccole spedizioni extra UE: che cos’è il contributo di 2 euro

    La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
    Il contributo, appunto, si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
    Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

    Ricordiamo che Codacons è intervenuta sulla previsione di legge evidenziando l'illeggittimità della norma.

    Secondo l'associazione di difesa dei diritti dei consumatori questa tassa "violerebbe le norme europee in materia doganale" facendo riferimento all’articolo 3 del Trattato sul Funzionamento Ue, secondo cui «uno Stato membro non può introdurre unilateralmente dazi, limiti o ostacoli commerciali verso altri Paesi, perché per legge le norme doganali devono essere omogenee su tutto il territorio europeo. Questo significa che il governo, se vuole applicare una tassa da 2 euro sui pacchi, deve estendere la sua validità a tutte le spedizioni».

    L'agenzia delle dogane in proposito ha pubblicato due circolare attuative.

    Spedizioni extra UE: da quando si applica il contributo di 2 euro

    La Circolare n 37/2025 di ADM evidenzia che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica alle:

    • spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
    • spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
    • spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

    Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).

    Infine, si precisa che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).

    Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).

    Con successiva circolare n 1/2026 datata 7 gennaio le Dogane hanno previsto di fare slittare al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro.

    L’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), rettificando le proprie indicazioni contenute nella circolare n 37/D/2025, introduce un periodo transitorio, conclusosi il 28 febbraio 2026.

    La circolare n 1 nel rispetto dello Statuto del contribuente e per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi, concede un maggior lasso temporale (periodo transitorio) per dichiarare le importazioni registrate dal 1° gennaio al 28 febbraio e versare di conseguenza il relativo importo dovuto: i contributi delle spedizioni di valore inferiore ai 150 euro registrate nel periodo transitorio andranno contabilizzati e pagati sulla base della dichiarazione da presentare per la prima volta entro il 15 marzo 2026, e per le operazioni di gennaio e di febbraio. 

    Dal 1° marzo, invece, gli adempimenti correlati alla contabilizzazione, dichiarazione e versamento del contributo sulle spedizioni fino a 150 euro dovranno rispettare le tempistiche che sono già state indicate sulla circolare 37/D.

    Su questa novità il MEF ha confermato la ulteriore proroga al 30 giugno e a breve verrà apporvato un apposito provvedimento di modifica della disciplina prevedendone lo slittamento dell'entrata in vigore.

  • Certificazione Unica

    Locazioni brevi nella CU 2026: istruzioni

    Nella Certificazione Unica 2026 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonche´ i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

    Ricordiamo che In base al comma 595 della legge n. 178 del 2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. 

    Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.

    Vediamo dove vanno indicati i dati delle locazioni brevi nel Modello CU 2026.

    Locazioni brevi nella CU 2026: istruzioni

    Nelle istruzioni al modello di CU 2026 nella sezione VIII vengono fornite tutte le regole per compilare l'ultima pagina del modello che certifica appunto i redditi derivanti dalle locazioni brevi.

    Si ricorda che con l’articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
    2017, n. 96 è stato introdotto un particolare regime fiscale per le locazioni brevi. 

    Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unita` immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. 

    Al comma 5 del predetto articolo è previsto che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione
    immobiliare, nonchè quelli che gestiscono portali telematici, 
    qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

    Nella sezione preposa per certificare i redditi da locazione breve occorre compilare il quadro come di seguito dettagliato.

    Nella ipotesi in cui l’esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata, nel punto 1 riportare il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare

    Nella ipotesi di esposizione dei dati in forma analitica il punto 1 non deve essere compilato.
    Nel punto 2 barrare la casella se trattasi di un contratto che prevede la locazione dell’intera unità immobiliare.
    Nel punto 3 barrare la casella se trattasi di un contratto che prevede la locazione parziale dell’unità immobiliare.
    I punti 2 e 3 sono alternativi fra di loro.
    Nel punto 4 riportare l’anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. In particolare nel caso di un contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2024 che il 2025 e il pagamento è stato effettuato nel 2025 dovranno essere compilati due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2024 e l’importo di competenza del 2025. Nell’ipotesi di contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2025 che il 2026 e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2025, anche in questo caso è necessario compilare due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2025 e l’importo di competenza del 2026.
    Nel punto 5 indicare il numero dei giorni della durata del contratto di locazione ricompresa nel periodo di riferimento.
    I dati relativi all’indirizzo dell’immobile, devono essere riportati nei punti da 6 a 13.
    Attenzione al fatto che da quest’anno non è più richiesta l’indicazione dei dati catastali dell’immobile locato.
    Nel punto 19 indicare l’importo del corrispettivo lordo e nel punto 20 l’importo della relativa ritenuta operata. 

    Si precisa che l’importo della ritenuta non può essere superiore al 21 per cento dell’importo del corrispettivo indicato al punto 19. 

    Si precisa che nel punto 20 deve essere riportato l’importo delle ritenute versato con il codice tributo 1919. 

    Tale precisazione è valida anche relativamente ai campi 120, 220, 320 e 420.
    Nel punto 21 barrare la casella se il percipiente al quale viene rilasciata la presente certificazione non riveste la qualifica di proprietario dell’unità immobiliare locata.

    Relativamente al punto 22 e all'obbligo di indicazione del CIN leggi anche Certificazione Unica 2026: dove indicare il CIN

    ..

  • Dichiarazione Irap

    IRAP 2026: regole e modello

    Con il Provvedimento n 71997 del 27 febbraio le Entrate pubblicano Modello IRAP 2026, e istruzioni per provvedere al pagamento della imposta sulle attività produttive 2026 anno di imposta 2025.

    In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata
    entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

    In particolare:

    • le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, presentano la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
    • i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

    Attenzione al fatto che, ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

    IRAP 2026: i presupposti dell’imposta

    Il Modello IRAP 2026 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta
    2025, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
    Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio
    delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto
    d’imposta.
    Si precisa che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 non devono utilizzare il modello ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione). 

    Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 da dichiarare nel modello IRAP 2026 relativo al periodo d’imposta 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025. (Si veda la risoluzione
    n. 92 del 20 settembre 2011).
    Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IRAP sono raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni
    che il contribuente pone in essere, ossia:

    • determinazione del valore della produzione;
    • determinazione dell’imposta;
    • versamenti, compensazioni e rimborsi.

    IRAP 2026: come si presenta

    La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
    a) direttamente dal dichiarante;
    b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
    Si evidenzia che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del
    file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    IRAP 2026: il calendario dei versamenti

    Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito:

    • entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir;
    • entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da
      quelli di cui al punto precedente.

    Le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, effettuano il predetto versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001).

    I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. 

    Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

    In base all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo

    giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a

    titolo di interesse corrispettivo.

    In base all’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli

    enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

    Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. 

    Ai sensi dell’articolo 30, l’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se

    i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli,

    né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

    I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione sono eseguiti utilizzando la delega unica Mod. F24. Ai sensi dell’articolo 37,

    comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute. 

    Allegati:
  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: come funziona

    La maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento è tornata con la recente Legge di Bilancio 2026.

    Per la sua concreta attuazione è attesa la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo MIMIT-MEF che si è potuto visionare solo in bozza.

    Il MEF con il comunicato stampa del 12 marzo ha confermato che le disposizioni dedicate al nuovo “iper-ammortamento”, (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali. In particolare, verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

    Leggi anche Iper ammortamento: MEF conferma la soppressione del made UE       

    Vediamo cosa prevede l'agevolazione iperammortamento 2026 e quali imprese riguarda.

    Iper ammortamernto 2026: le novità

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

    La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.

    La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
    La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:

    • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

    La maggiorazione spetta per investimenti in:

    • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
    • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Rispetto al passato, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.

    Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.

    Ulteriore condizione, i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Proprio su questo punto sono emerse delle criticità che il Governo sta risolvendo prima poi di procedere con la pubblicazione definitiva del decreto attuativo di cui sopra.

    Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.

    Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

    Ora si attende il nuovo testo del decreto MEF-MIMIT riformulato dopo la conferma del MEF di volere sopprimere la norma che ancorava l'agevolazione a prodotti UE.

  • Riforma dello Sport

    ASD: via alle iscrizioni al 5×1000

    L'agenzia delle Entrate con un comunicato del 10 marzo ha dato il via alle iscrizioni da parte delle associazioni sportive dilettantistiche al 5 per 1000 per l'anno in corso.

    In particolare, fino al 10 aprile 2026, le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2026. 

    Nessun adempimento è invece richiesto alle Asd già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

    ASD: iscrizioni 5×1000 al via dal 10 marzo

    Il comunicato evidenzia che dal 10 marzo al 10 aprile, le ASD, non iscritte al relativo elenco permanente, sono tenute a presentare la domanda per accedere al contributo: si tratta, quindi, delle Asd di nuova costituzione o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti.

    Per le Associazioni sportive dilettantistiche, il software per l'iscrizione è disponibile sul sito del Coni, tramite collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate (nonché sul sito della stessa Agenzia).

    Le Asd potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2026 – purché in possesso dei requisiti alla stessa data – inviando la domanda entro il 30 settembre 2026 e versando un importo pari a 250 euro, con F24 Elide (codice tributo 8115).

    Entro il 10 maggio gli elenchi definitivi – Entro il 20 aprile 2026 il Coni pubblicherà gli elenchi provvisori delle Associazioni sportive dilettantistiche. Entro il successivo 30 aprile il legale rappresentante del soggetto (o un suo incaricato in possesso di delega) potrà chiedere all'Ufficio del Coni territorialmente competente la correzione di eventuali errori. Gli elenchi definitivi saranno infine pubblicati dal Coni entro il 10 maggio 2026.

    Le regole per gli altri enti – Come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020 gli enti del Terzo settore presentano la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell'Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute. 

    I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo. 

    L'Agenzia ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, l'Anagrafe delle Onlus è stata soppressa e, dunque, per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille è necessario che gli enti in questione, anche se inseriti nell'elenco permanente degli enti iscritti 2026 (Onlus accreditate al 31/12/2025) presentino, se non lo hanno già fatto, istanza di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Runts), entro il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

  • Antiriciclaggio

    Titolarità effettiva: disciplina organica sull’accesso ai dati

    Giunge già alle Commissioni competenti di Camera e Senato lo schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri n 154 del 10 marzo e ora al vaglio dei pareri tecnici prima di passare alla approvazione definitiva.

    Il DLgs. reca norme di recepimento degli articoli 11,12,13,15 della direttiva Ue 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

    Tra le norme vi sono appunto quelle sull'accesso ai dati per la titolarità effettiva.

    Informazioni titolarità effettiva: nuove regole in arrivo

    Come specificato nel comunicato stampa del Cdm viene approvato in esame preliminare, un decreto legislativo per il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.

    Il decreto interviene sulla disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, al fine di migliorare la trasparenza degli assetti proprietari e di controllo di società, enti giuridici e trust: i nuovi articoli da 21-bis a 21-septies disciplinano in modo sistematico le modalità di consultazione delle informazioni. 

    In particolare, l’accesso è garantito alle autorità competenti tramite sistemi telematici dedicati che consentono una consultazione immediata e diretta delle informazioni

    Il decreto disciplina, inoltre, l’accesso da parte dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela. 

    L’accesso avviene mediante accreditamento presso la Camera di commercio competente ed è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria. 

    I soggetti obbligati possono designare delegati per la consultazione del registro e sono tenuti a segnalare eventuali incongruenze nei dati sulla titolarità effettiva.

    È inoltre introdotta una nuova disciplina per l’accesso alle informazioni da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, sulla base del criterio del legittimo interesse.

    Possono accedere ai dati, tra gli altri, giornalisti, enti del terzo settore, università e ricercatori, nonché soggetti che intendano instaurare rapporti economici o finanziari con un’impresa, qualora dimostrino un interesse connesso alla prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. 

    La verifica del legittimo interesse è affidata alle Camere di commercio, che decidono entro termini definiti e rilasciano, in caso di esito positivo, un certificato di accesso valido per tre anni.

    Il provvedimento prevede specifiche garanzie per la tutela dei titolari effettivi, consentendo di limitare o escludere l’accesso ai dati in presenza di circostanze eccezionali che possano esporre la persona a rischi gravi come frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché nei casi in cui il titolare effettivo sia minore d’età o persona incapace. Sono infine disciplinati i diritti di segreteria per la comunicazione e la consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, al fine di coprire i costi di gestione del registro.

    Il decreto modifica altresì il regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze n. 55 del 2022, eliminando il riferimento all’accesso “del pubblico” e limitando la consultazione ai soggetti autorizzati o titolari di un legittimo interesse.

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: il MEF conferma la soppressione del made in UE

    Con il comunicato stampa n 13 del 12 marzo, il MEF conferma quanto anticipato nei giorni scorsi sull'iperammortamento e le criticità sulla norma made UE dei beni agevolabili.

    In particolare, relativamente alle disposizioni dedicate al nuovo “iper-ammortamento”, (articolo 1, commi da 427 a 436) che prevedono, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la maggiorazione, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali il MEF conferma che verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. 

    Per le regole generali sulla misura leggi anche: Iperammortamento 2026: come funziona             

    Vediamo i principali contenuti della bozza di decreto.

    Imperammortamento 2026: bozza di norme attuative

    La bozza del DM attuativo diffuso dal ministero delinea la procedura di accesso agli iper-ammortamenti.

    In particolare, per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni

    • preventiva, 
    • a conferma (con acconto) 
    • infine di completamento.

    Tutte le regole necessiteranno l'uscita di decreti direttoriale con i termini di apertura della piattaforma e relativi modelli di comunicazione.

    Per ora il DM disciplina che l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.
    In generale si prevede che entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, la stessa impresa trasmette la comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.

    Entro il 15 novembre 2028 l’impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

    Attenzione al fatto che a seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica ed entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate oppure i dati da integrare entro 10 giorni.

    La bozza del DM richiede ai fini degli investimenti i seguenti documenti:

    • perizia tecnica asseverata,
    • attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo 
    • certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

    e per tali certificazioni si rimanda al dettaglio contenuto negli articoli 5 e 6 del DM in oggetto ancora in bozza.

    Vediamo di seguito invece il dettaglio delle regole per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili normati dal successivo articolo 7 del DM.

    Iperammortamento 2026: per quali spese

    Nel Decreto in bozza specificamente per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
    a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
    b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
    c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11; d) i servizi ausiliari di impianto; 

    e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
    Inoltre, il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 2026, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’allegato 1. 

    Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.
    Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1 è calcolato secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto.

    Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.

    Iperammoratamento 2026. il MEF conferma l’abolizione del made in europa

    Durante il 9° Forum dei Commercialisti ed Esperti Contabili Giovanni Spalletta, Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del MEF aveva anticipato la criticità legate alla cosiddetta clausola “made in Europe”, la condizione che limita la fruizione dell’incentivo all’acquisto di beni prodotti nei Paesi UE o nello spazio economico europeo, commentando che “Non si esclude un intervento di governo per modificare o abolire” tale clausola.

    Si resta in attesa di ulteriori novità.

  • Adempimenti Iva

    IVA permuta di beni: cosa cambia dal 2026, il MEF precisa

    La Legge di Bilancio 2026 reca tra le altre delle novità sulla permuta di beni relativamente all'IVA da applicare.

    In sintesi si prevede che per la permuta di beni e servizi è imponibile ai fini IVA il costo non attualizzato.

    Il MEF con il comunicato del 12 marzo ha anticipato ciò che a breve verrà previsto con apposito provvedimento relativamente a questa novità entrata in vigore dal 1° gennaio.

    In particolare: "verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente"

    Riepologhiamo la novità recentemente introdotta dalla finanziaria.

    IVA permuta di bene: cosa cambia dal 2026

    Come specificato dal Dossier alla legge, viene novellato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore. 

    L’intento perseguito è l’adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea dei criteri di determinazione della base imponibile IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.
    La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è disciplinata dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto n. 633 del 1972, secondo il quale “è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
    Il concetto di “corrispettivi” è definito nel comma 2. 

    Essi consistono, nel caso di “operazioni permutative e dazioni in pagamento”, ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, narticolo 11 del decreto n. 633 del 1972, “dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse” (articolo 13, comma 2, let. d), nella versione vigente).

    Il successivo articolo 14 (“Determinazione del valore normale”) equipara quest’ultimo al valore di mercato, definendolo “l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione”.

    Si propone una modifica dell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto n. 633 del 1972 finalizzata a sostituire, ai fini del calcolo della base imponibile dell’IVA, il “valore normale” con il “valore dei beni e dei servizi” che formano oggetto di ogni cessione prestazione, “determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.

    Si resta in attesa del provvedimento annunciato dal MEF.

  • Senza categoria

    Voltura catastale web: tutte le novità 2026

    Le volture telmatiche sono possibili dal 2026 attraverso un nuovo sistema online che ha sostituito il precedente voltura 2.0.

    In particolare, in ottemperanza a quanto stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. 153452 del 27 marzo 2025, le domande di volture catastali, saranno compilate e presentate online attraverso il servizio “Voltura catastale web”, reso disponibile nell’area riservata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

    Voltura catastale web: tutte le novità 2026

    Con la domanda di voltura il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto nei casi in cui non è prevista o non avviene la riunione automatica o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.

    Chi presenta la voltura

    Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili ovvero per causa di morte i soggetti che vantano diritti cui i diritti minori si ricongiungono, quindi:

    • i privati, in caso di: successioni ereditarie, riunioni di usufrutto con diritto di accrescimento, casi di usufrutto successivo o riunioni di usufrutto a termine           
    • i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati          
    • i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate          
    • i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell’interesse dei rispettivi enti.

    Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di volture. Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.

    Dal 1° gennaio 2025 le riunioni di diritti minori (abitazione, uso, usufrutto) per causa di morte vengono effettuate senza oneri dall’Agenzia sulla base delle informazioni presenti nell’archivio dell’Anagrafe Tributaria; in tal caso il soggetto titolare dei diritti cui il diritto minore si riunisce non deve compiere alcun adempimento.

    Nel caso, di usufrutto con diritto di accrescimento è necessaria la presentazione di una domanda di voltura, esente da tributi ed oneri.

    Nel caso invece di usufrutto successivo e di usufrutto a termine resta l’obbligo di presentazione di una regolare domanda di volture e sono dovute le tasse per i servizi catastali e l’imposta di bollo.

    Voltura catastale web: come funziona

    Il nuovo servizio web estende la possibilità di presentare online il documento di voltura a chiunque sia in possesso delle credenziali di accesso al portale Entrate, riducendo quindi per tutti la necessità di recarsi presso gli Uffici Provinciali – Territorio.

    Il servizio “Voltura catastale web” semplifica le operazioni di dichiarazione e di aggiornamento dei dati, utilizzando servizi interattivi che consentono l’interrogazione, in tempo reale, delle banche dati catastale e ipotecaria e dell’Anagrafe tributaria, garantendo un immediato supporto per la predisposizione del documento di aggiornamento e per il controllo dei dati.

    Una volta eseguita l’autenticazione all’area riservata, nella sezione “Servizi”, sotto la voce “Fabbricati e Terreni”, è possibile selezionale il servizio “Voltura Catastale Web”.

    Dalla pagina principale si può accedere alle quattro sotto-aree “Nuova voltura”, “Elenco volture”, “Ricevute” ed “Assistenza”.

    Cliccando sul pulsante “Nuova voltura” si accede alla sotto-area di compilazione di una nuova voltura. Alla medesima area si accede anche cliccando sulla barra del menu “Nuova voltura”.
    La procedura richiede innanzitutto di scegliere tra compilazione manuale della voltura e il caricamento di un file nel formato xml.

    Se si vuole compilare manualmente la voltura, si deve scegliere l’opzione “Compila la voltura”. Cliccando sul pulsante “Avanti” viene presentata la prima scheda della procedura guidata relativa alla compilazione di una nuova voltura, e nella parte superiore è visualizzato lo stato di avanzamento della compilazione.

    Attenzione al fatto che nella prima scheda è necessario indicare per conto di chi si intende richiedere la voltura, selezionando le seguenti voci:

    • Per me stesso
    • Come Coniuge/parente o affine entro il 4° grado con il contribuente
    • Come Erede
    • Come Delegato dal contribuente

    Il campo “Codice fiscale” risulta precompilato, corrispondendo a quello dell’utente che si è autenticato per l’accesso alla procedura web.

    È obbligatorio indicare un indirizzo e-mail o PEC, un recapito telefonico e specificare la qualità del soggetto richiedente.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Irpef 2026: le aliquote di quest’anno

    La Legge di Bilancio 2026 ha previsto l'abbassamento della seconda aliquota dell'irpef imposta sui redditi delle persone fisiche.

    Ricordiamo che dal 2025 è entrata a regime la ridefinizione degli scaglioni passati da quattro a tre (Leggi anche: Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni).

    Vediamo lenovità contenute nel Modello 730 e nel Redditi PF 2026 e quelle che troveremo il prossimo anno.

    Irpef 2026: nuovi scaglioni e aliquote

    All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 35 per cento sono sostituite dalle seguenti: 33 per cento.

    Irpef 2026 anno di imposta 2025

    scaglioni aliquota 
    fino a 28.000 euro 23%
    oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro  33%
    oltre i 50.000 43%

    Inoltre, all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

    5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:

    • a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c); 
    • b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    • c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

    Quindi in sintesi la Legge di Bilancio 2026 appunto tra gli interventi più significativi riduce di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione Irpef, che dal 2026 passa dal 35% al 33 per cento.

    Inoltre per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro viene previsto un taglio di 440 euro dell’ammontare delle detrazioni spettanti in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, con esclusione delle spese sanitarie, alle erogazioni liberali nei confronti dei partiti politici e ai premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi. 

    Leggi anche Novità Irpef e tassazione somme corrisposte ai dipendenti per ulteriori approfondimenti sul reddito delle persone fisiche.

    Irpef 2026: le aliquote nuove dal prossimo anno

    Nel Modello 730 e nel Modello Redditi PF è recepita la novità degli scaglioni e più precisamente è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote.

    Rispettivamente relativamente al calcolo irpef per l'anno di imposta 2025 i modelli riportano le seguenti tabelle:

    Modello 730/2026

    Redditi PF 2026

    Per quanto riguarda la nuova aliquota bisognerà attendere la prossima dichiarazione dei redditi 2027 anno di imposta 2026 anno appunto da cui decorre la novità dell'abbassamento dal 35% al 33%.