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Compenso dell’amministratore: la mancanza della delibera è sanabile a posteriori
L’articolo 2389 del Codice civile al comma 1 stabilisce che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea”.
In relazione al compenso erogato dalla società di capitali ai suoi amministratori la giurisprudenza da tempo si è consolidata nel pretendere la delibera assembleare ai fini della deducibilità del compenso.
La pretesa non discende da norme specifiche del TUIR ma si baserebbe sul principio generale della certezza del costo, funzionale alla sua deducibilità, secondo i concetti stabiliti dall’articolo 108.
E in questo contesto la delibera dell’assemblea doveva essere preventiva.
La principale giurisprudenza sul tema è rappresentata dalle delibere della Corte di Cassazione numero 17673/2013 e, precedentemente, numero 28668/2018, ma l’elencazione potrebbe essere più lunga.
Recentemente Assonime, sul documento Note e Studi numero 7/2022 “Sulla compatibilità della carica di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società”, è stata molto critica sulla scelta di subordinare la deduzione fiscale di un costo inerente e sostenuto al rispetto delle norme civilistiche (sul tema si può leggere l’articolo La deducibilità del compenso dell’amministratore in mancanza di delibera secondo Assonime).
Si inserisce in questo contesto anche la sentenza della Corte di Cassazione numero 24652/2022, la quale presenta delle linee di novità: pur continuando a pretendere il rispetto delle norme civilistiche ai fini della deducibilità fiscale del compenso dell’amministratore, la Corte assume una posizione meno rigida sul tema, contemplando dichiaratamente la possibilità che la delibera a cui è demandato il compito di fissare il compenso dell’amministratore, al fine di rendere certo (e quindi deducibile) il costo, non debba essere necessariamente preventiva.
La Corte di Cassazione sulla sentenza numero 24652/2022 afferma infatti che “il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce”.
Quindi, in definitiva, secondo il novellato orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della deducibilità fiscale del compenso dell’amministratore è richiesta una delibera dell’assemblea dei soci che ne renda certo e determinato il costo; tale deliberazione assembleare dovrebbe essere preventiva allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, e quindi all’imputazione del costo in bilancio, ma può anche essere adottata posteriormente dall’assemblea che approva il bilancio in cui tale costo è imputato; precisando che, pur nell’ambito della stessa seduta, l’assemblea deve espressamente deliberare il compenso dell’amministratore non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio su cui è esposta tale voce di costo.
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Avvisi di accertamento per accise: ecco i codici tributo per pagare
Con Risoluzione n 66/E del 15 novembre vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento.
L’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli ha chiesto alle Entrate l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di attività di accertamento in materia di accise e di altre imposizioni indirette.
A tal fine, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2950” denominato “Accisa sull’alcole – Accertamento”;
- “2951” denominato “Accisa sulla birra – Accertamento”;
- “2952” denominato “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento”;
- “2953” denominato “Accisa sui gas petroliferi liquefatti – Accertamento”;
- “2954” denominato “Accisa sull’energia elettrica – Accertamento”;
- “2955” denominato “Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento”;
- “2956” denominato “Denaturanti- Contrassegni di Stato- Accertamento”;
- “2957” denominato “Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento”;
- “2958” denominato “Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento”;
- “2959” denominato “Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento”;
- “2960” denominato “Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento”;
- “2961” denominato “Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo -Accertamento”;
- “2962” denominato “Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
- "2963” denominato “Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
- “2964” denominato “Accisa sull’alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento”;
- “2965” denominato “Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Accertamento”;
- “2966” denominato “Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo– Accertamento”.
Codici tributo versamento accise e imposte indirette accertate dalle Dogane: istruzioni operative
La risoluzione n 66 specifica che in sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “D”;
- nel campo “provincia”, sigla della provincia in cui avviene l’immissione in consumo;
- nel campo “codice identificativo”, il codice ditta (composto da nove caratteri alfanumerici privo di caratteri “IT00” ove indicati);
- nel campo “rateazione”: se il versamento è in forma rateale, utilizzare il formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
- nel campo “mese”, nessun valore; – nel campo “anno di riferimento”, anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
- nel campo “codice atto”, se richiesto, indicare il codice dell’atto oggetto di definizione.
Inoltre, per le stesse fattispecie oggetto di istituzione dei nuovi codici tributo sopra citati, si riepilogano nella tabella seguente i codici tributo già esistenti riferiti ai versamenti spontanei e ai versamenti a seguito dell’attività di reclamo e mediazione.
Al riguardo, al solo scopo di aggiornare alla normativa vigente la descrizione di alcuni di essi, opportunamente evidenziati in carattere grassetto, ne viene variata la denominazione come di seguito specificato.
Si ramanda al testo integrale della Risoluzione n 66/E del 15 novembre per tutti i codici ridenominati
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Energia elettrica autoprodotta e accise: chiarimenti delle Dogane
Con la Circolare n 37 del 17 ottobre le Dogane hanno fornito dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’energia elettrica impiegata presso infrastrutture di ricarica ubicate nelle centrali di produzione di energia elettrica, in cui:
- vengono abitualmente ricoverati i veicoli aziendali a trazione elettrica
- o presso le quali detti veicoli si recano per esigenze collegate alla necessità di garantire la continuità della produzione e/o della distribuzione di energia elettrica.
La Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007, ha precisato che l’esenzione dall’accisa, prevista dall’art. 52, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 504/1995, “per l’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità” è applicabile ai consumi di energia elettrica effettuati dalle aziende produttrici specificando che:
a) laddove l’attività di produzione di energia elettrica sia l’attività istituzionale dell’azienda, rientrano nel campo applicativo dell’esenzione tutti i consumi come ad esempio: gli ausiliari di centrale (direttamente o indirettamente connessi alla produzione), i servizi di illuminazione e di forza motrice di ogni altro tipo nonché altri servizi ausiliari come i consumi relativi agli impieghi negli uffici di amministrazione o per i locali per guardiania e custodia;
b) qualora, invece, l’attività di produzione di energia elettrica venga svolta dall’azienda produttrice in maniera incidentale, l’esenzione predetta spetta esclusivamente per tutti i consumi di centrale, compresa la relativa illuminazione.
Solamente per i soggetti industriali per i quali la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale, oltre ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia medesima, beneficiano dell’esenzione anche quei consumi che, seppur non strettamente produttivi, sono comunque utili a garantire l’operatività degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, impieghi in uffici di amministrazione e consumi in locali di guardiania e custodia).
In tal senso, anche se l’azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non è di per se elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel descritto perimetro agevolativo, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell’operatività della centrale di produzione.
L'energia elettrica (autoprodotta o prelevata dalla rete) impiegata nello svolgimento dell’attività di ricarica in questione dovrà essere assoggettata all’aliquota d’accisa “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, come precisato nella nota prot n. 141294 del 19 ottobre 2019, sopra richiamata.
Sarà invece meritevole di esenzione l’energia elettrica impiegata per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, in linea con quanto previsto dall’art. 52, co. 3 lett. b), del D. Lgs. n. 504/1995.
Quanto all’eventualità che le infrastrutture in questione vengano installate nelle proprie sedi operative da società esercenti reti di trasporto e distribuzione, si evidenzia che, come chiarito nella ripetuta Circolare n. 37/D, a seguito della cennata revisione del quadro agevolativo possono beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 52, co. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 504/1995 solamente i consumi connessi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, quali quelli afferenti le stazioni di connessione alla rete, di trasformazione e controllo del flusso elettrico.
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Aliquota IVA e dispositivi medici: alle Dogane competenza sull’elenco dei beni
Con Risposta a interpello n 483 del 3 ottobre le entrate chiariscono dubbi in merito alla aliquota IVA applicabile ai dispositivi medici.
L'agenzi specifica che il parere favorevole all’aliquota agevolata, fornito dall’Agenzia delle Dogane competente, non lascia dubbi sul trattamento fiscale, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle cessioni dei prodotti proposti nell'interpello.
La Società Alfa riferisce di produrre, per conto di Beta, 5 prodotti e chiede se le cessioni di tali prodotti sono soggette all'aliquota IVA ridotta prevista dal Decreto IVA, alla Tabella A, parte III "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", n. 114, quali "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale".
In base all'articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune".
L'Istante precisa di aver richiesto pareri all'Agenzia delle Dogane e Monopoli la quale afferma che i dispositivi in questione sono da ricomprendere nella voce 3004 della tariffa doganale.
L'agenzia replica che la circolare 10 aprile 2019 n. 8/E ha chiarito che la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019, fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento.
La norma di interpretazione autentica citata, tuttavia, non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.
La classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva di ADM e, dunque, anche la classificazione dei prodotti oggetto del presente interpello nell'ambito della voce doganale 3004.
L'Istante ha prodotto i necessari pareri di accertamento tecnico, rilasciati da ADM, pertanto. preso atto delle classificazioni nella voce 3004 effettuate da ADM, le cessioni dei prodotti oggetto del presente interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
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Criptovalute: la tassazione dell’attività di staking
Una delle motivazioni per cui buona parte della dottrina non condivide l’assimilazione fiscale delle criptovalute alle valute straniere, voluta dalla prassi, è che le criptoattività presentano delle caratteristiche peculiari difficilmente associabili ad altro.
Una di queste è l’attività cosiddetta di staking, la cui remunerazione, per la sua peculiarità, è soggetta a un trattamento fiscale che non può trovare facile assimilazione nella normativa fiscale che interessa le valute fiat e che finora è stata caratterizzata dall’incertezza.
Alcune recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate, tra le quali l’ultima e più esauriente è la Risposta a interpello numero 437 del 26 agosto 2022, quanto meno forniscono una guida sul comportamento da adottare, a prescindere dalla condivisibilità dell’interpretazione.
Ciò che appare evidente è quanto i redditi derivanti dallo sfruttamento delle criptoattività, nel senso più esteso del termine, necessitino di una trattazione organica e specifica, possibilmente armonizzata; necessità che probabilmente troverà risposta nell’ormai famoso Regolamento MiCa sulle in corso di esplorazione in sede unionale.
Lo staking è una attività tipica delle criptovalute, direttamente collegato alle caratteristiche tecniche della blockchain: lo staking, semplificando per brevità, è il processo utilizzato dalla blockchain di una criptovaluta per raggiungere il consenso distribuito necessario alla creazione di un nuovo blocco della medesima blockchain.
La creazione del nuovo blocco avviene, quindi, attraverso un processo di validazione e convalida che utilizza le stesse criptovalute già esistenti.
Le criptovalute utilizzate in questo processo, pur restando nelle mani (o per meglio dire nel wallet) del loro proprietario, subiscono un temporaneo vincolo di indisponibilità, per il quale il contribuente viene remunerato con altre criptovalute.
L’attività di staking è uno dei servizi messi a disposizione dalle piattaforme telematiche specializzate nella compravendita di criptovalute, gli exchange; i quali fungono da intermediari, trattenendo una commissione come corrispettivo per l’utilizzo del sistema informatico, e accreditando sul portafoglio virtuale del cliente le criptovalute che gli spettano come tornaconto.
Il trattamento fiscale derivante dal vincolo di indisponibilità è stato oggetto di analisi specifica da parte della prassi.
La materia è sensibile in quanto l’attività, per le sue caratteristiche, fiscalmente presenta dei bordi poco definiti.
Rispondendo all’interpello, l’Agenzia delle Entrate considera applicabili, per l’attività di staking, le previsioni dell’articolo 44 comma 1 lettera h del TUIR, norma di chiusura dei redditi di capitale, con la quale si assimilano alla fattispecie “gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale”, in quanto, come precisato dall’Agenzia, “per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale”.
Senza entrare nel merito dell’opportunità di questo inquadramento normativo, in attesa che l’intera materia venga analiticamente disciplinata anche dal punto di vista fiscale, al contribuente basti sapere che, allo stato attuale, l’attività di staking dalla prassi viene considerata un reddito di capitale, per cui potrà comportarsi di conseguenza nell’adempiere agli obblighi fiscali.
Più concretamente, in base al trattamento fiscale previsto per i redditi di capitale percepiti da persone fisiche fuori dall’attività d’impresa, ex articolo 44 comma 1 lettera h del TUIR, come precisato dall’Agenzia delle Entrate in occasione della Risposta a interpello numero 437/2022, che rettifica la risposta a Interpello numero 433/2022 di qualche giorno prima, la remunerazione in criptovalute dell’attività di staking, se accreditate sul wallet tenuto presso una società italiana, sarà soggetta a ritenuta a titolo d’acconto del 26% ex articolo 26 comma 5 del DPR 600/73.
Quindi l’exchange residente in Italia, che accredita al contribuente italiano (persona fisica fuori dall’attività d’impresa) delle criptovalute derivanti da attività di staking, dovrà assumere il ruolo di sostituto d’imposta e applicare una ritenuta a titolo d’acconto del 26%; imposta che dovrà essere poi definita, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nella sezione I-A, dedicata ai redditi di capitale, del quadro RL del modello Redditi PF.
Sul modello Redditi PF i redditi da attività di staking rappresenteranno redditi imponibili e dovranno essere esposti al lordo delle ritenute sul rigo RL2, insieme alle ritenute a titolo d’acconto subite.
Leggi anche Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi
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Detrazione premi assicurativi sul modello 730 del 2022 per l’anno 2021
Le spese sostenute per premi assicurativi non sono tutte detraibili; sono detraibili solo alcune specifiche situazioni assicurate, espressamente individuate dal Legislatore, a determinate condizioni e con alcuni limiti.
Sono detraibili, nella misura del 19%, i seguenti premi assicurativi:
- per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- per assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave;
- per assicurazioni per rischio di non autosufficienza;
- per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi;
- per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione.
In linea generale le spese sostenute per premi assicurativi, quelli elencati, sono detraibili nella misura del 19% se sostenute dal contribuente, con modalità tracciate (bonifico, bancomat, carta di credit, altro), per se stesso o per un familiare fiscalmente a carico nell’anno d’imposta 2021.
A partire dal 2020 la misura delle detrazioni di imposta per queste spese, come prevista dal Legislatore, è usufruibile in misura piena se il contribuente percepisce un reddito complessivo fino a 120 mila euro; è da ragguagliare in modo proporzionale per i redditi che arrivano fino 240 mila euro, limite reddituale oltre il quale tali spese diventano indetraibili.
Anche i redditi da cedolare secca rientrano nel suddetto limite.
Entrando nello specifico delle singole detrazioni, è possibile puntualizzare alcune questioni operative, come specificato sulle istruzioni del modello 730 del 2022 per l’anno fiscale 2021:
- assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni: sono detraibili le spese sostenute per contratti stipulati dal 2001 per polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualunque causa derivante, fino all’importo di 530 euro;
- assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave: interessa le persone con disabilità grave accertata dalle Aziende sanitarie locali tramite le commissioni mediche, mentre l’ammontare corrisposto non deve complessivamente superare l’importo di 750 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- assicurazioni per rischio di non autosufficienza: la detrazione (che spetta solo se l’assicurazione non può recedere dal contratto) riguarda i premi versati per le assicurazioni con oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e l’importo dei premi non deve complessivamente superare l’importo di 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e la tutela di delle persone con disabilità grave;
- assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi: riguarda le polizze stipulate dal 2018 relative a immobili ad uso abitativo;
- assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione: (detrazione prevista nel contesto agevolativo del cosiddetto Superbonus 110%) sono esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4.
Condizione necessaria per poter usufruire di tali detrazioni d’imposta è la loro esposizione in sede di Dichiarazione annuale dei redditi.
In relazione ai contribuenti che possono presentare il modello 730 del 2022, per l’anno d’imposta 2021, l’esposizione delle spese sostenute si effettua attraverso la compilazione dei righi E8 – E9 – E10 “Altre spese” sul Quadro E “Oneri e spese”, sezione 1 “Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% 26% 30% 35% o 90%”.

La compilazione dei righi E8 – E9 – E10 è molto semplice e si configura nell’indicazione della spesa sostenuta (importo arrotondato all’unità di euro) accompagnato dal “codice spesa”, necessario per riconoscere la detrazione in questione.
I codici spesa delle detrazioni per premi assicurativi sono:
- per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni: codice spesa 36;
- per assicurazioni a tutela di persone con disabilità grave: codice spesa 38;
- per assicurazioni per rischio di non autosufficienza: codice spesa 39;
- per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi: codice spesa 43;
- per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito di imposta relativo al Sisma-bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento a una impresa di assicurazione: codice spesa 81.
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Criptovalute: la compilazione del quadro RW sul monitoraggio fiscale
L’articolo 4 del DL 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici che detengono all’estero attività finanziarie, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, dovranno dichiararle nella dichiarazione dei redditi annuale: si tratta del cosiddetto monitoraggio fiscale e l’obbligo dichiarativo si estingue con la compilazione del quadro RW del modello Redditi di riferimento.
Ampliando il perimetro d’applicazione dell’obbligo dichiarativo, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2013 precisa che “sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”.
Anche le criptovalute si inseriscono in questo contesto normativo, in modo indiretto: in mancanza di una specifica norma che inquadri fiscalmente l’attività immateriale basata su blockchain, la prassi, in una certa misura supportata dalla giurisprudenza, nonostante le perplessità di parte della dottrina, ha deciso di assimilare le criptovalute alle valute estere.
Per un approfondimento della questione si veda l’articolo Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi.
L’assimilazione ha come conseguenza il fatto che la detenzione di criptovalute, così come di valute estere, fuori dal circuito degli intermediari residenti, debba essere dichiarato sul quadro RW del modello Redditi PF, dedicato al monitoraggio fiscale.
Della questione si è occupata l’Agenzia delle Entrate in occasione della recente risposta a Interpello 788/2021, con la quale si forniscono al contribuente alcune informazioni utili in relazione al monitoraggio fiscale e all’IVAFE, l’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, nel caso di detenzione di criptovalute; nello specifico l’Agenzia precisa che:
- “ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso”;
- “le valute virtuali non sono soggette all'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancari”.

Per quanto riguarda infine la compilazione del quadro RW, denominato “Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE”, del modello Redditi PF 2022, le istruzioni del modello e la citata risposta a Interpello 788/2021, precisano che, in caso di detenzione di criptovalute, oltre alle colonne che inquadrano la specifica posizione del contribuente in ragione del possesso e del valore delle criptovalute, saranno anche interessate:
- la colonna 3 “Codice individuazione bene”: inserire il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”;
- la colonna 4 “Codice Stato estero”: non compilare, in quanto campo è definito “non obbligatorio” dalle istruzioni del modello, in caso di valute virtuali;
- la colonna 20 “Solo monitoraggio”: flaggare, in quanto la detenzione di criptovalute non rileva ai fini IVAFE.
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Imbarcazioni dadiporto: chiarimenti su IVA e dazi per imbarcazione britannica in acque IT
La società istante riferisce di essere proprietaria di un'imbarcazione, battente bandiera britannica, attualmente stazionata nelle acque territoriali italiane.
L'Istante riferisce di aver acquistato questa imbarcazione nel corso del 2017 da un soggetto privato residente nel Regno Unito.
A partire dal mese di settembre 2017 la stessa ha stazionato nelle acque territoriali europee, in gran parte italiane.
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito risulta essere equiparato ad uno Stato Extra Ue in virtù della c.d. Brexit.
Il comandante dell'imbarcazione è stato quindi contattato dalla Capitaneria del Porto per compilare il "costituto" d'arrivo inerente alle imbarcazioni extra-UE, a far data dal 1° gennaio 2021.
Per effetto di tale comunicazione, è stato ritenuto che "l'imbarcazione è legittimata a stanziare nelle acque comunitarie per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della comunicazione in regime di c.d. ammissione temporanea, trascorso tale periodo senza che l'unità da diporto venga trasferita fuori dal territorio dell'UE, ai sensi dell'art. 217 co. 1 lett. e) RD-C.D.U., l'imbarcazione dovrà essere nazionalizzata alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana ovvero cadrà nella posizione di contrabbando laddove la permanenza nelle acque comunitarie dovesse eccedere i 18 mesi ai sensi dell'articolo 216, comma 2, del TULD".
L'Istante chiede chiarimenti in merito agli adempimenti doganali e IVA da assolvere in relazione alla fattispecie di imbarcazione battente bandiera britannica che staziona nella acque italiane.
Le Entrate con Risposta a interpello n 26 del 14 gennaio 2022 specificano che dal 1° gennaio 2021, a seguito della Brexit, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Unione Europea.
Il 31 dicembre 2020 ha segnato la fine del periodo transitorio, durante il quale il Regno Unito ha operato a tutti gli effetti come Paese membro della UE sia ai fini doganali, sia ai fini IVA e accise, quindi senza procedure e dazi doganali alle frontiere e con applicazione delle norme proprie degli scambi intraunionali per quanto attiene IVA e accise.
In merito alle unità da diporto, la risposta n. 49 contenuta nel documento della Commissione europea – DG TAXUD: "Taxation and Customs: Questions and Answers on the impact of the UK's withdrawal from the EU, its Single Market and Customs Union" fornisce utili chiarimenti ai fini del relativo trattamento fiscale per le imbarcazioni da dadiporto.
In particolare, le unità dadiporto battenti bandiera del Regno Unito che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano all'interno delle acque territoriali doganali della UE mantengono lo status di merce unionale.
Diversamente, quelle che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano in territorio doganale del Regno Unito o in altro Paese terzo, hanno perso il loro status di merce unionale.
La posizione dell'unità alla data del 1° gennaio 2021 può essere dimostrata con prove documentali quali, ad esempio la dichiarazione del porto di ormeggio.
La citata risposta fa anche presente che se l'unità da diporto ha perso il suo status di merce unionale perché al 1° gennaio 2021 si trovava in territorio/acque non comunitarie, può essere reintrodotta nella UE in libera circolazione in esenzione da dazi all'importazione al ricorrere delle condizioni che l'articolo 203 del Regolamento UE n. 952 del 2013 prevede per le "merci in reintroduzione" (cd. "return goods relief "), tra cui:
- il lasso di tempo non maggiore di tre anni dall'uscita dal territorio doganale per chiedere la re-introduzione;
- l'assenza di alterazioni/trasformazioni sull'unità da diporto, accertata al momento dell'importazione, con esclusione degli interventi per il mantenimento dello stato in cui si trovava.
Qualora l'unità non soddisfi i suddetti requisiti previsti per la reintroduzione, la stessa al rientro in acque territoriali UE può essere vincolata al regime doganale di ammissione temporanea.
Con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'Istante non sia tenuto agli adempimenti propri di una merce/bene extra-unionale, qualora sia in grado di dimostrare che al 1° gennaio 2021 l'imbarcazione di cui trattasi si trovava all'interno delle acque territoriali doganali dell'Unione Europea, come sembra desumersi dalle informazioni dallo stesso rese.
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Investimenti nelle ZES: imposte ridotte al 50%
Le nuove iniziative economiche intraprese nelle zone ZES, zone economiche speciali, vengono premiate con una riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.
L'agevolazionre decorre dal periodo di imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e spetta per i sei perdiodi d'imposta successivi.
Le imprese potranno beneficiare dell'abbattimento della imposta a certe condizioni ossia:
- il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno 10 anni
- la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.
- le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Le zone economiche speciali ZES sono individuate a norma del Decreto Legge n 91/2017 che ha definito le procedure e le condizioni per richiedere l'istitutuzione di zone economiche speciali in certe aree del paese ovvero nelle zone definite:
- meno sviluppate
- in transizione
Per quanto rigurda il territorio italiano sono considerate meno sviluppate quelle regioni con PIL procapite inferiore al 75% della media europea e sono le seguenti:
- Sicilia
- Calabria
- Basilicata
- Puglia
- Campania
Per quanto riguarda invece le zone in transizione sono quelle con PIL procapite tra il 75% e il 90% della media europea e sono le seguenti:
- Sardegna
- Abruzzo
- Molise
La zona ZES è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 del 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base al su citato decreto legge n. 91 del 2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.
Importante specificare che:
- le modalità per l'istituzione di una ZES,
- la durata,
- i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area,
- i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno,
- il coordinamento degli obiettivi di sviluppo,
sono stati disciplinati con il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) di cui al DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 entrato in vigore il 27 febbraio 2018.
Con il Decreto Legge n. 135 del 2018 sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.
Le zone ZES attualmente istituite sono:
- la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018),
- la ZES Campania (DPCM 21/5/2018),
- la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019)
- la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).
Questo il link utile per la consultazione del sito del ministero
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Accesso ai documenti dell’Agenzia: le procedure da seguire
Definiti i diversi iter per accedere ai documenti dell'Agenzia. Con provvedimento del 04.08.2020 n. 0280693 sono stati delineati i criteri e le modalità per l’esercizio, presso l’Agenzia, dei seguenti tre tipi di accesso:
- accesso documentale;
- accesso civico semplice;
- accesso civico generalizzato.
E' possibile esercitare l'accesso con riguardo ai dati e ai documenti formati o detenuti dall’Agenzia al momento della richiesta, di conseguenza l’Agenzia non è tenuta ad elaborare dati in proprio possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Accesso documentale
L'Accesso documentale fa riferimento al diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dall’Agenzia, in conformità con quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e dal Dpr n. 184/2006. Possono presentare richiesta di accesso:
- i privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
- le pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici interessati all’acquisizione di documenti amministrativi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite.
La richiesta di accesso è presentata alla Struttura dell’Agenzia che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. L’istante deve motivare la richiesta di accesso documentale e indicare nella domanda:
- i propri dati identificativi e, laddove agisca su delega dell’interessato, quelli del delegante;
- l’interesse diretto concreto ed attuale, sotteso alla richiesta, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso;
- in caso di persone non fisiche, i dati identificativi del soggetto cui sono attribuiti i poteri di rappresentanza;
- gli estremi del documento oggetto della richiesta di accesso e/o gli elementi che ne consentono l’individuazione.
e può essere presentata all’Agenzia in via:
- informale, se, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati, e il diritto di accesso può essere esercitato mediante presentazione di domanda, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente
- formale, attraverso l’apposito modello, reperibile presso gli uffici o sul sito internet dell’Agenzia, all’interno della sezione “Istanze – Accesso documentale” presente in ogni profilo contribuente (cittadini, imprese, professionisti, intermediari, enti e Pa). La richiesta può essere presentata per via telematica, a mezzo posta, fax o a mano alla struttura dell’Agenzia che ha formato e detiene il documento.
L’esame dei documenti è gratuito, fatto salvo il rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura secondo gli importi che sono stati indicati nella tabella allegata al provvedimento del 4 agosto 2020.
Accesso civico semplice e Accesso civico generalizzato
L'Accesso civico semplice e l'Accesso civico generalizzato sono due forme di accessibilità che si basano sul principio di trasparenza come definito nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per effetto del quale va garantita accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
L'Accesso civico semplice (art. 5, comma 1, del Dlgs n. 33/2013) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, qualora la stessa non sia stata rinvenuta sul sito internet dell’Agenzia.
Chiunque può chiedere dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ove la stessa sia stata omessa, e la richiesta può essere esercitata gratuitamente attraverso una domanda che non necessita di motivazione, e deve consentire l’individuazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti. L’istanza può essere redatta utilizzando l’apposito modello presente nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accesso civico – Accesso civico semplice” del sito internet dell’Agenzia e inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: entrate.accesso.civico@agenziaentrate.it, o presentata anche a mezzo posta, fax o a mano agli indirizzi indicati dall’Agenzia nella citata sezione.
L'Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del Dlgs n. 33/2013) è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e attribuisce a chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza nel territorio dello Stato, il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Agenzia, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, del Dlgs n. 33/2013).
La richiesta va presentata per via telematica o a mezzo posta, fax o a mano all’ufficio che detiene i dati o i documenti o alla direzione regionale nel cui ambito territoriale ha sede l’ufficio. Gli indirizzi per la trasmissione telematica sono indicati sul sito internet dell’Agenzia, alla pagina “Altri contenuti – Accesso Civico – Accesso civico generalizzato” della sezione “Amministrazione Trasparente”.Tutte le richieste di accesso civico pervenute all’Agenzia sono inserite nel registro degli accessi civici, soggetto ad aggiornamento trimestrale, consultabile alla pagina “Altri contenuti – Accesso civico” della sezione “Amministrazione Trasparente”.