• Start up e Crowdfunding

    Misura Smart&Start: 100ML in arrivo per le imprese

    Con Decreto MIMIT dell'11 maggio pubblicato in GU n 159 del 10 luglio si procede alla assegnazione allo strumento  «Smart&Start Italia» di risorse del Programma nazionale «Ricerca, innovazione  e  competitivita'  per  la transizione verde e digitale 2021-2027».

    In particolare, ritenuto opportuno assicurare la  continuità dell'azione di sostegno alla nuova  imprenditorialità innovativa attraverso lo strumento «Smart&Start Italia», nel territorio delle Regioni:

    • Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, 
    • sono assegnate risorse, per un importo pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), a valere sul Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027», Priorita' 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale», Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialita'».

    Si precisa che con apposita convenzione tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, in qualità di Soggetto gestore dello strumento sono definiti i compiti di esecuzione di quest'ultima e determinati i relativi oneri di gestione nel rispetto dei  limiti previsti dall'art. 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1960. 

    Il sostegno finanziario  dei  piani  di  impresa presentati nell'ambito dello strumento  «Smart&Start  Italia»  a  valere  sulle risorse di cui al presente decreto è subordinato al rispetto dei criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la  transizione  verde  e digitale 2021-2027», definiti dal documento approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa il 2 marzo 2023,  nonchè delle ulteriori disposizioni relative all'utilizzo delle risorse  del medesimo Programma.

    Attenzione al fatto che, con successivi provvedimenti del Ministero delle imprese e  del made in Italy, sono fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle  imprese  beneficiarie in sede  di accesso alle agevolazioni e nelle successive fasi del procedimento di agevolazione o, comunque, funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti  connessi  all'utilizzo  delle  risorse  del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per  la  transizione verde e digitale 2021-2027», nonche' in merito alle verifiche operate dall'Agenzia. 

    Smart&start: riepilogo delle regole

    Per avere tutti i dettagli della misrua accedi da qui al sito MIMIT.

    Sinteticamente però ricordiamo che la misura agevolativa è riservata alle startup innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012.

    Le startup devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere classificabili di piccola dimensione.

    Inoltre, possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa.

    In tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

    Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Emittenti locali: rimborso 2023 per messaggi campagne elettorali

    In data 10 luglio viene pubblicato in GU n 159 il Decreto 22 maggio 2023 MIMIT- MEF che definisce il riparto regionale dello stanziamento 2023 riconosciuto alle:

    • emittenti radiofoniche 
    • emittenti televisive

    a carattere locale, che accettano di trasmettere messaggi autogestiti, a titolo gratuito, nelle campagne elettorali o referendarie e per la comunicazione politica, ai sensi dell’art. 4 comma 5, legge 22 febbraio 2020, n. 28.

    Si precisa che, dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00 in favore dell’emittenza locale le risorse sono così ripartite:

    • euro 477.264,34 vengono destinati alle emittenti radiofoniche,
    • euro 954.528,66 alle emittenti televisive,

    In proporzione al numero dei cittadini  iscritti  nelle  liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si  provvede  al riparto della somma stanziata per l'anno 2023 come segue:Il decreto stabilsce che alle emittenti  radiofoniche e televisive  che accettano  di trasmettere messaggi autogestiti a  titolo  gratuito nelle campagne elettorali o  referendarie è riconosciuto,  per  l'anno  2023, il rimborso rispettivamente di:

    • euro 11,58,
    • ed euro  31,38,  

    per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.

  • Riforma fiscale

    Riforma Fiscale: imposte indirette diverse dall’IVA semplificate

    Con la Legge delega approvata alla Camera il 12 luglio si prevedono tra le altre, importanti semplificazioni in tema di imposte indirette diverse dall'IVA.

    Nel dettaglio, l’articolo 10, come modificato dalla Commissione in sede referente, specifica i princìpi e i criteri direttivi relativi ai tributi indiretti diversi dall’IVA, con particolare riferimento:

    • all’imposta di registro, 
    • all’imposta sulle successioni e donazioni 
    • all’imposta di bollo 
    • alle tasse automobilistiche.

    Il comma unico dell’articolo in esame elenca i seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile;
    2. prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro. Come ricordato dalla relazione illustrativa, sia l’imposta sulle successioni, sia l’imposta di registro sono attualmente liquidate dagli Uffici finanziari;
    3. semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
    4. prevedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva, eventualmente in misura fissa, dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari. L’unicità della obbligazione tributaria e la conseguente semplificazione della modalità del prelievo, soprattutto nell’ipotesi di tassazione in misura fissa, non potrà non avere effetti positivi, sia in termini gestionali per l’Amministrazione finanziaria sia per i contribuenti, i quali avranno così un'unica fonte normativa di riferimento. Si tratterebbe di un intervento radicale sui tributi collegati agli atti di trasferimento di immobili (a titolo oneroso o gratuito) e alle connesse formalità, quali, appunto, la trascrizione e la voltura catastale, tributi che, essendo funzionali alla remunerazione di un servizio reso, vengono spesso corrisposti in misura fissa. Il principio di delega per l’accorpamento dei vari tributi minori in un unico tributo è rivolto non solo a ridurre tutta una serie di adempimenti a carico dei contribuenti, al pari di quello per l’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni e dell’imposta di registro, ma, al contempo, a eliminare i c.d. micro-tributi, il cui gettito, come più volte evidenziato, può essere del tutto trascurabile per l’erario;
    5. ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
    1. semplificare le modalità di pagamento dei tributi e assicurare sistemi sempre più efficienti di riscossione anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
    2. rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con previsione di preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile; 
    3. in sede referente, è stato aggiunto il principio volto a riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione  del  prelievo,  valutando  l'eventuale  e  progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche. 

     

  • Ipotecaria e catastali

    Consultazione Planimetrie catastali: operativa la delega online agli agenti immobiliari

    Dal 12 luglio, diventa operativo il nuovo servizio web per consentire agli agenti immobiliari di fiducia di consultare, telematicamente e in autonomia, le planimetrie catastali dei propri immobili

    Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato del 12 luglio 2023.

    I proprietari che intendono vendere o affittare casa tramite agenzia immobiliare, potranno così presentare la delega direttamente dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

    In alternativa, la delega può essere inviata anche dall’agente immobiliare tramite la piattaforma disponibile nella propria area riservata, allegando:

    • il file firmato digitalmente dal delegante 
    • oppure una scansione della delega e un documento di identità del delegante

    Ricordiamo che l’accesso al servizio di consultazione delle planimetrie è consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari, espressamente delegati da uno degli intestatari catastali dell’unità immobiliare urbana, in attuazione del Provvedimento del 20 maggio 2022 n. 174602.

    Consultazione telematica planimetrie catastali da agenti immobiliari: come fare

    Le istruzioni su modalità di compilazione della richiesta e per l’estrazione delle planimetrie sono disponibili alla pagina dedicata del sito delle Entrate. Come qui indicato, per utilizzare il servizio è necessario seguire questi passi:

    • l’intestatario catastale conferisce all’agente immobiliare una formale delega per l’accesso alla planimetria predisposta sulla base del modulo Mod. 12T-AgIm (2022) – pdf.
      L’intestatario catastale può anche accedere nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e attraverso le funzionalità di gestione deleghe, presente nella sezione di “Profilo utente”, può inserire online una nuova delega per la consultazione delle planimetrie
    • l’agente immobiliare delegato accede nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate e attraverso le funzionalità di gestione deleghe, presente nella sezione di “Profilo utente”, invia la richiesta di planimetriaavendo cura di:        
      • completare la delega ricevuta con il proprio numero REA, nel caso in cui l’intestatario catastale abbia inserito la stessa attraverso le funzionalità online,
        oppure
      • compilare interamente la delega e allegare copia digitale del modulo di delega sottoscritto dal delegante, insieme alla copia di un documento di identità del delegante stesso ovvero il file firmato digitalmente dal delegante della delega, nel caso in cui l’intestatario catastale non abbia utilizzato le funzionalità online.
    • l’Ufficio provinciale – Territorio, cui viene assegnata la richiesta, a seguito dell’esito positivo delle verifiche, rende disponibile la planimetria nell’area riservata dell’agente immobiliare delegato che potrà consultarla utilizzando il servizio “Consultazione Planimetrie” (da menù servizi in Fabbricati e Terreni). 

    L’Agenzia delle entrate, verificata la completezza della documentazione e la coerenza della delega con i dati contenuti nella richiesta di consultazione della planimetria, attiva il servizio di estrazione di copia della planimetria richiesta e la rende disponibile nell’area riservata del delegato. Contestualmente, verrà fornita notifica al delegante dell’erogazione del servizio, mediante comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di consegna della delega e sull’area riservata.

    Attenzione va prestata al fatto che la delega ha efficacia di 30 giorni dalla sua sottoscrizione.

    L'originale della delega deve essere conservato per un periodo di 5 anni da parte del soggetto delegato ed esibito nel caso di richiesta dell’Agenzia delle entrate.

    Allegati:
  • Bilancio

    Distruzione documenti contabili per forza maggiore: cosa fare ai fini fiscali

    La DRE Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna ha diffuso una nota datata fine giugno con indicazioni in relazione ai possibili comportamenti da adottare nella fattispecie di perdita della contabilità e/o delle merci nel caso specifico di alluvione o, in generale, per causa di forza maggior:

    Si forniscono, in particolare, le indicazioni che i contribuenti debbono adottare, in tali circostanze, per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili 

    Il decreto legge n. 61 del 1 giugno 2023, in corso di conversione, emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in regione nello scorso mese di maggio, ha individuato i comuni colpiti dalle inondazioni.

    In particoalre sono stati inseriti alcuni comuni delle province di Bologna, Ferrara e Rimini e tutti i comuni delle province di Forlì Cesena e Ravenna. 

    In tali territori sono stati registrati gravi danni con ricadute che hanno interessato i magazzini merci e i documenti contabili conservati presso le strutture colpite. 

    Con la nota in oggetto si forniscono le indicazioni in relazione ai possibili comportamenti da adottare nelle fattispecie di perdita della contabilità e/o delle merci nel caso specifico o, in generale, per causa di forza maggiore, ossia  si forniscono le indicazioni che i contribuenti debbono adottare, in tali circostanze, per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili. 

    Per la distruzione fortuita di beni strumentali e merci, l’ art. 2, comma 3, del D.P.R. 441/97, dispone che: “La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”. 

    Chiarimenti sono stati forniti con circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002 (punto 18) e con la circolare n. 31/E del 2 ottobre 2006 (punto 4) alle quali si rinvia per i dettagli. 

    In particolare è stato chiarito che la perdita involontaria di beni, dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del contribuente, può essere provata anche attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione quale ad es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti. 

    La circolare 31/E citata, inoltre, richiamando la precedente circolare 6/2002, chiarisce che tale dichiarazione non deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, ma esibita, in caso di richiesta, agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’autocertificazione deve contenere il valore delle merci perdute indicato in contabilità e avere data certa e ad essa va allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. 

    Per quanto riguarda la perdita involontaria dei documenti contabili a causa dei predetti eventi alluvionali, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza; specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell’evento calamitoso .

    Distruzione documenti contabili per alluvione: cosa fare ai fini fiscali

    La nota chiarisce che il contribuente dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo: 

    • al recupero degli stessi da eventuali server o cloud utilizzati per la memorizzazione e registrazione dei fatti e documenti aziendali; 
    • al recupero, anche attraverso il sistema di interscambio, delle fatture elettroniche; è opportuno che una copia della denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza venga trasmessa per conoscenza alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente sulla base del domicilio fiscale del soggetto. 
    • alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili e solo qualora la stampa sia obbligatoria; 
    • a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, ecc.) nel caso la distruzione riguardi anche tali elementi probatori. 

    La perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente non esonera quest’ultimo, infatti, dall'onere della prova, ma gli consente di superare le ordinarie limitazioni (detenzione delle fatture, annotazione nei registri, dichiarazione annuale) per ricostruire le scritture contabili andate distrutte. Tale onere è confermato dall’art. 39, secondo comma, lettera c) del d.p.R. 29 settembre 1973, n.600, ai sensi del quale l’accertamento induttivo è sempre possibile “quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.

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    Operatori in valute virtuali: gli importi per iscriversi all’OAM

    Con un comunicato stampa del 26 giugno l'OAM Organismo Agenti e Mediatori, informa del fatto che va a regime il sistema contributivo per gli operatori in valute virtuali che devono iscriversi all’apposito Registro.

    Con la Circolare n 41 che aggiorna un documento precedente, che fissava il contributo una tantum, l’OAM ha determinato il contributo annuale da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale e risultanti dal numero dei clienti comunicati al Registro.

    Viene specificato che, il contributo si articola:

    • in una quota fissa, differenziata in base alla personalità fisica o giuridica del prestatore iscritto 
    • e in una quota variabile, commisurata al numero di clienti (record) trasmessi nel trimestre di riferimento. 

    Attenzione al fatto che, i contributi (rata della quota fissa e quota variabile) dovranno quindi essere versati trimestralmente sulla base dei dati del trimestre precedente.

    Viene inoltre precisato che in caso di istanza di cancellazione dal Registro, il contributo è comunque dovuto per il trimestre di iscrizione di presentazione della istanza stessa.

    In caso di mancato pagamento nei termini previsti l’Organismo può avviare una procedura di cancellazione dell’iscritto.

    Contributo annuale quota fissa

    Persone fisiche 200,00 Euro        
    (4 rate trimestrali da 50,00 Euro ciascuna)
    Soggetti diversi dalle persone fisiche 1.500,00 Euro        
    (4 rate trimestrali da 375,00 Euro ciascuna)

     

    Contributo annuale quota variabile

    Persone fisiche 0,10 Euro per cliente (record)
    Soggetti diversi dalle persone fisiche 0,10 Euro per cliente (record)
    In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di € 50,00 per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento.

    Il versamento dei contributi, dovuti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b), deve essere effettuato sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI – IBAN: IT65I0200805181000106398041

    Si precisa che la Circolare di cui si tratta contiene le disposizioni inerenti:

    • alle modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM,
    • nonché ai contributi e alle altre somme dovuti da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale ai sensi dell’art. 17- bis, commi 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

    Ricordiamo brevemente che, l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’Organismo. 

    L’iscrizione nella sezione speciale del Registro è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17- bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

    Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro, a far data dall’avvio dello stesso, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche online, sul territorio della Repubblica, sono tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141. L’obbligo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del Registro.

    La comunicazione all’OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.

    Leggi anche Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regoleper ulteriori approfondimenti.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus adeguamento registratori di cassa: il codice tributo per F24

    Con Risoluzione n. 35 del 26 giugno le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 17

    Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “7032” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.

    Ricordiamo che con il provvedimento n 231943 del 23 giugno sono state dettate le istruzioni per accedere al bonus pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale.

    Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal Dl n. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

    Il credito d’imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti  utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi  giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.

    Leggi: Lotteria istantanea scontrini: entro il 2.10 configurazione modelli dispositivi per approfondimenti sul bonus registratori di cassa.

    Allegati:
  • Senza categoria

    Cripto-attività: i codici tributo per pagare l’imposta sostitutiva

    Con Risoluzione n 36 del 26 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di cripto-attività previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 legge di bilancio 2023.

    Si ricorda che l’articolo 1, comma 126 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197 introduce la lettera c-sexies all'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), includendo in tal modo, tra i redditi diversi, la categoria costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante:

    • rimborso o cessione a titolo oneroso, 
    • permuta o detenzione

    di cripto-attività, comunque denominata, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

    Con il comma 133 della legge si prevede inoltre la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, versata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Infine, con il comma 146, dell’articolo 1 della legge, si dispone che in luogo dell’imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme relative si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “1715” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197- Regime dichiarativo”;
    •  “1716” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Regime di risparmio amministrato e gestito”; 
    • “1717” denominato “Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale – articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    • “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Leggi anche Imposta cripto valute: proroga dal 30 giugno al 30 settembre.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Remissione in bonis crediti energia e gas: riapre il canale d’invio

    Con Risoluzione n 27 del 19 giugno le Entrate rispondono ad un dubbio sollevato da un contribuente il quale ha omesso di presentare la comunicazione dei crediti di imposta energia e gas maturati nel 2022.

    Viene ricordato che i beneficiari dei crediti di imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ai fini del loro utilizzo dovevano inviare apposita comunicazione alla agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023.

    A tal fine l'agenzia aveva pubblicato apposito Provvedimento n 44905 del 16 febbraio con le regole necessarie.

    Ciò premesso, viene chiarito che la mancata comunicazione da parte del beneficiario può essere sanata con l'istituto della Remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

    ATTENZIONE A seguito di ciò le entrate in data 26 giugno informano della riapertura del canale telematico per l'invio entro il termine della prima dichiarazione utile. 

    Nel caso di specie, secondo quando affermato dall'istante, la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per "mera dimenticanza" e ricorrono tutti i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta. 

    Inoltre viene specificato che non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

    Si chiede se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall'art 2 della DL 16/2012.

    L'agenzia osserva come l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022  ossia la comunicazione di cui si tratta non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti.

    La sua omissione inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023, e quindi si tratta di un adempimento di natura formale.

    Risulta pertanto applicabile la previsione dell'art 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:

    • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
    • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
    • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall' art 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.

    Vi è da precisare però che, considerato i crediti in esame nel caso di specie (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione  entro il 30 settembre 2023 la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

    Si ricorda inoltre che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

    Viene infine precisato che in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES: non spetta agli immobili già usati

    Con Risposta n 310 del 3 maggio 2023 le entrate chiariscono che il credito d'imposta ZES si applica agli immobili nuovi e non spetta se si tratta di beni già utilizzati dall'azienda. Vediamo i dettagli.

    L'istante, con riguardo al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto­ legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ''credito d'imposta ZES'', riferisce di aver acquistato nel 2021, dalla curatela fallimentare di una S.r.l., tutto il compendio industriale relativo all'attività esercitata dalla fallita società. 

    L'opificio industriale era già condotto dal 2015, in forza di un contratto di affitto d'azienda, dall'Istante stessa. 

    La parte che compone il compendio, acquistato e adibito all'attività industriale, consta delle seguenti porzioni immobiliari:

    • 1) capannone industriale destinato ad area lavorazione a piano terra; 
    • 2) palazzina destinata a uffici e servizi (bagni e spogliatoi);   
    • 3) area pertinenziale scoperta su cui insistono una pesa a ponte e un impianto di trattamento e depurazione delle acque.    
    • «Il compendio industriale e immobiliare acquistato»  ­riferisce l'Istante  «è sito nel territorio in parte rientrante in area ZES …». 

    La Società, dopo l'acquisizione del predetto compendio, ha effettuato l'acquisto di nuovi impianti e di beni strumentali che hanno comportato anche l'esecuzione di lavori edili all'interno del capannone come di seguito specificati:  

    • 1)  riparazione e impermeabilizzazione del tetto del capannone in economia (periodo luglio­ agosto 2021) con acquisto di lamiere; 
    • 2) scavi per interramento;  
    • 3) rifacimento dei piani calpestio;   
    • 4) scavi; 
    • 5) scavi per strutture per il montaggio di un nuovo impianto di abbattimento fumi;  
    • 6) scavi per rifacimento della rete elettrica

    L'Istante chiede se può fruire del credito d'imposta ZES relativamente al costo sostenuto per il compendio immobiliare e per i descritti lavori edili, anche se lo stesso compendio immobiliare non possiede il requisito della  ''novità'', come  previsto dalla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208), richiamata dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 91 del 2017 in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES e le cui disposizioni sono applicabili esclusivamente «in quanto compatibili». 

    L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta ZES, si applica agli immobili nuovi come previsto dal comma 98 dell’art. 1 della L. 208/2015 

    Conseguentemente, come chiarito dalla Circolare n 36/2016 l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

    Secondo l’Agenzia, il requisito della novità deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES e nel caso di specie, l’acquisto del compendio immobiliare non è quindi agevolabile in quanto riferito a un compendio carente del requisito della novità.

    In caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, chiarisce l'agenzia, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.

    In caso invece di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.