• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Remissione in bonis crediti energia e gas: riapre il canale d’invio

    Con Risoluzione n 27 del 19 giugno le Entrate rispondono ad un dubbio sollevato da un contribuente il quale ha omesso di presentare la comunicazione dei crediti di imposta energia e gas maturati nel 2022.

    Viene ricordato che i beneficiari dei crediti di imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ai fini del loro utilizzo dovevano inviare apposita comunicazione alla agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023.

    A tal fine l'agenzia aveva pubblicato apposito Provvedimento n 44905 del 16 febbraio con le regole necessarie.

    Ciò premesso, viene chiarito che la mancata comunicazione da parte del beneficiario può essere sanata con l'istituto della Remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

    ATTENZIONE A seguito di ciò le entrate in data 26 giugno informano della riapertura del canale telematico per l'invio entro il termine della prima dichiarazione utile. 

    Nel caso di specie, secondo quando affermato dall'istante, la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per "mera dimenticanza" e ricorrono tutti i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta. 

    Inoltre viene specificato che non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

    Si chiede se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall'art 2 della DL 16/2012.

    L'agenzia osserva come l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022  ossia la comunicazione di cui si tratta non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti.

    La sua omissione inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023, e quindi si tratta di un adempimento di natura formale.

    Risulta pertanto applicabile la previsione dell'art 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:

    • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
    • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
    • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall' art 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.

    Vi è da precisare però che, considerato i crediti in esame nel caso di specie (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione  entro il 30 settembre 2023 la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

    Si ricorda inoltre che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

    Viene infine precisato che in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES: non spetta agli immobili già usati

    Con Risposta n 310 del 3 maggio 2023 le entrate chiariscono che il credito d'imposta ZES si applica agli immobili nuovi e non spetta se si tratta di beni già utilizzati dall'azienda. Vediamo i dettagli.

    L'istante, con riguardo al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto­ legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ''credito d'imposta ZES'', riferisce di aver acquistato nel 2021, dalla curatela fallimentare di una S.r.l., tutto il compendio industriale relativo all'attività esercitata dalla fallita società. 

    L'opificio industriale era già condotto dal 2015, in forza di un contratto di affitto d'azienda, dall'Istante stessa. 

    La parte che compone il compendio, acquistato e adibito all'attività industriale, consta delle seguenti porzioni immobiliari:

    • 1) capannone industriale destinato ad area lavorazione a piano terra; 
    • 2) palazzina destinata a uffici e servizi (bagni e spogliatoi);   
    • 3) area pertinenziale scoperta su cui insistono una pesa a ponte e un impianto di trattamento e depurazione delle acque.    
    • «Il compendio industriale e immobiliare acquistato»  ­riferisce l'Istante  «è sito nel territorio in parte rientrante in area ZES …». 

    La Società, dopo l'acquisizione del predetto compendio, ha effettuato l'acquisto di nuovi impianti e di beni strumentali che hanno comportato anche l'esecuzione di lavori edili all'interno del capannone come di seguito specificati:  

    • 1)  riparazione e impermeabilizzazione del tetto del capannone in economia (periodo luglio­ agosto 2021) con acquisto di lamiere; 
    • 2) scavi per interramento;  
    • 3) rifacimento dei piani calpestio;   
    • 4) scavi; 
    • 5) scavi per strutture per il montaggio di un nuovo impianto di abbattimento fumi;  
    • 6) scavi per rifacimento della rete elettrica

    L'Istante chiede se può fruire del credito d'imposta ZES relativamente al costo sostenuto per il compendio immobiliare e per i descritti lavori edili, anche se lo stesso compendio immobiliare non possiede il requisito della  ''novità'', come  previsto dalla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208), richiamata dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 91 del 2017 in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES e le cui disposizioni sono applicabili esclusivamente «in quanto compatibili». 

    L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta ZES, si applica agli immobili nuovi come previsto dal comma 98 dell’art. 1 della L. 208/2015 

    Conseguentemente, come chiarito dalla Circolare n 36/2016 l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

    Secondo l’Agenzia, il requisito della novità deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES e nel caso di specie, l’acquisto del compendio immobiliare non è quindi agevolabile in quanto riferito a un compendio carente del requisito della novità.

    In caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, chiarisce l'agenzia, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.

    In caso invece di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Conai 2023 imballaggi economia circolare: domande entro il 28 aprile

    Con un comunicato stampa CONAI, Consorzio Nazioanle Imballaggi, informa della edizione 2023 del bando per l'ecodesign degli imballaggi nell'economia circolare.

    Per l’edizione 2023 CONAI mette a disposizione un montepremi complessivo pari a 600.000 Euro da suddividersi in:

    • 550.000 Euro proporzionalmente al punteggio ottenuto tra tutti i casi ammessi;
    • 50.000 Euro a giudizio del Comitato Tecnico Allargato ai casi che si saranno distinti per la spinta innovativa e progettuale nell’ambito dell’attivazione di una o più delle seguenti leve di ecodesign:
      • Riutilizzo,
      • Facilitazione attività di riciclo
      • Utilizzo di materia prima seconda;

    e per i due casi virtuosi di imballaggi che promuovono nuove tecnologie e applicazioni significative dal punto di vista progettuale e dell’innovazione.

    Bando Conai 2023 imballaggi economia circolare: i beneficiari

    Prende il via la decima edizione del “Bando CONAI per l’ecodesign degli imballaggi nell’economia circolare – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi”  volto a premiare le soluzioni di packaging più innovative e ecosostenibili immesse sul mercato nel biennio 2021-2022.

    Potranno partecipare al Bando tutte le Aziende:

    • produttrici o utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all’articolo 218 comma 1 lettere r) e s) del D.lgs. 152/2006, consorziate a CONAI;
    • produttrici che hanno organizzato autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/20061 ; 
    • produttrici che hanno attestato sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 152/20062 .

    Possono partecipare al Bando le aziende che, nel biennio 2021-2022, hanno investito in attività di prevenzione rivolte alla sostenibilità ambientale dei propri imballaggi, agendo su almeno una delle seguenti leve: 

    • riutilizzo, 
    • facilitazione delle attività di riciclo, 
    • utilizzo di materie provenienti da riciclo,
    • risparmio di materia prima, 
    • ottimizzazione della logistica, 
    • semplificazione del sistema di imballo
    • ottimizzazione dei processi produttivi.

    Accedi al sito Conai per ulteriori info

    Bando Conai 2023 imballaggi economia circolare: come partecipare

    L’Impresa potrà partecipare al Bando tramite la compilazione del form on line disponibile sul sito ecotoolconai.org

    Sarà possibile richiedere assistenza alla compilazione contattando direttamente il personale qualificato identificato da CONAI, i cui riferimenti sono indicati nella sezione Info e Contatti del sito.

    La mancata o incompleta compilazione del form on line entro i termini comporterà l’inammissibilità dei casi. 

    Con la compilazione del form on line, i partecipanti si impegnano a condividere e a documentare le informazioni minime riguardanti il peso, il materiale e l’eventuale contenuto di materiale riciclato dell’imballaggio presentato e a rendere disponibili: 

    • 1) le foto in alta definizione nelle versioni dell’imballaggio PRIMA e DOPO l’intervento effettuato (o dell’imballaggio nuovo nel caso in cui non ci sia un PRIMA); 
    • 2) le schede tecniche delle componenti di imballaggio, nelle versioni PRIMA e DOPO l’intervento effettuato (o dell’imballaggio nuovo nel caso in cui non ci sia un PRIMA); 
    • 3) idonea documentazione a supporto di tutti gli interventi effettuati, ai fini dell’attivazione delle leve di ecodesign descritte al precedente punto 2; 
    • 4) idonea documentazione relativa ad analisi, studi, valutazioni (progettuali, ambientali e prestazionali) effettuati per la definizione del nuovo imballaggio qualora quest’ultimo non presenti una versione PRIMA.

    I casi dovranno essere presentati secondo le modalità previste entro e non oltre il 28/04/2023

    Farà fede la conferma di ricezione dei dati inviata in automatico all’indirizzo e-mail riportato nel form on line di compilazione attraverso l’Eco Tool o la data dell’e[1]mail per i casi presentati prima della pubblicazione del presente Bando. La documentazione a supporto dei casi potrà essere inviata tramite il form on line, tramite e[1]mail all’indirizzo ecotoolconai@conai.org e al personale incaricato da CONAI, entro i termini comunicati tramite e-mail da CONAI o dal personale incaricato da CONAI. Il campione dell’imballaggio, eventualmente richiesto, andrà spedito a CONAI, all’attenzione del Centro Studi per l’economia circolare, Via Pompeo Litta 5, 20122 Milano.

  • Trust e Patrimoni

    Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?

    Con una faq pubblicata in data 28 marzo le Entrate forniscono un chiarimento sul Trust.

    Prima di scendere nel dettaglio ricordiamo che in data 20 ottobre 2022 le Entrate hanno pubblicato la Circolare n 34 dell'Agenzia delle Entrate con le istruzioni sulla relativa disciplina, dopo consultazione pubblica.

    Con il documento l’Agenzia ha fatto il punto sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

    Il trustee può inviare la dichiarazione di successione telematica?

    Le Entrate in data 28 marzo hanno pubblicato un chiarimento specificando che, per avvalersi della procedura telematica per l’invio della dichiarazione di successione, il trust deve risultare essere l’unico beneficiario del testamento, in quanto:

    • non è possibile inserire nel quadro EA altri codici fiscali di soggetti eredi o legatari diversi, da quello del trustee – dichiarante.

    Ti consigliamo di leggere anche: Dichiarazione di successione web: guida alla compilazione e invio della precompilata.

    Inoltre, nella faq le Entrate specificano che, l’applicazione prevede che il trustee possa essere soltanto una persona fisica, tranne in alcuni casi:

    • se il beneficiario finale non è identificato o identificabile;
    • se il beneficiario finale è una persona fisica e non ha rapporti di parentela con il defunto;
    • se il beneficiario finale è diverso da una persona fisica.

    In tali ipotesi, sarà possibile indicare nel rigo 1 del quadro EA anche un trustee diverso da una persona fisica.

    Inoltre, si precisa che l’applicazione non prevede la possibilità che un medesimo soggetto possa rivestire allo stesso tempo il ruolo di trustee e quello di beneficiario finale.

    In tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite la procedura telematica, l’utente potrà rivolgersi presso l’ufficio territoriale competente (ultimo domicilio del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del modello 4.

  • Senza categoria

    Cessione bonus edilizi 2022: remissione in bonis entro il 30.11.2023

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 n.49 della Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 29 dicembre 2022 n. 198, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022 è stato reso definitivo lo slittamento al 31 marzo 2023:

    • delle comunicazioni di opzione per gli interventi edilizi
    • delle comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini.

    Con un emendamento approvato nella serata in data 27 marzo al DL n 11/2023 arriva la remissione in bonis per questo termine, si potrà, pagando una sanzione, far slittare la comunicazione al 30 novembre.

    Cessione credito e sconto in fattura: approvata la remissione in bonis

    Facciamo un riepilogo delle proroghe.

    Con l'approssimarsi della scadenza del 16 marzo 2023, data entro la quale andava inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura, grazie alla legge di conversione del decreto Milleproroghe è slittato in avanti il termine ultimo entro cui provvedere all'invio. 

    Lo slittamento del termine al 31 marzo ha riguardato:

    • sia le spese sostenute nel 2022;
    • sia le rate residue di detrazioni non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

    La comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativa agli interventi eseguiti

    • sulle singole unità immobiliari, 
    • sulle parti comuni degli edifici 

    potrà essere trasmessa all’agenzia delle Entrate, invece che entro il 16 marzo, entro il 31 marzo del 2023 Attenzione, è stato approvato un emendamento al DL n 11/2023 in conversione contente ulteriore slittamento del termine con la remissione in bonis che consente pagando 250 euro di poter inviare la comunicazione di cui si tratta entro il 30 novembre 2023

    Ricordiamo che, secondo la procedura ordinaria prevista dai provvedimenti dell’Agenzia la comunicazione dell’opzione deve essere trasmessa:

    • entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, per gli interventi sulle singole unità immobiliari e per gli interventi sulle parti comuni degli edifici,  
    • entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione per la cessione della rate residue non fruite.

    Lo slittamento dei termini interessa tutte le opzioni di cessione:

    • Superbonus,
    • Bonus ristrutturazioni ordinario al 50%, 
    • Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e Bonus barriere architettoniche al 75 per cento.

    e riguarda anche la scadenza per la comunicazione che gli amministratori di condominio devono trasmettere alle Entrate, per le spese sostenute l’anno precedente sulle parti comuni degli edifici con accesso ai bonus casa. 

    Anche in questo caso il termine per la comunicazione passa dal 16 al 31 marzo 2023 e ora con la remissione in bonis al 30 novembre.

  • Definizione Liti pendenti

    Liti pendenti Dogane: pubblicate le regole per le domande

    Con un comunicato stampa del 15 marzo le Dogane annunciano la pubblicazione della Determinazione n 141685 del 14 marzo,  con le istruzioni operative per i contribuenti per definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

    La determinazione, adottata in attuazione dell’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022), è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli interessati nella compilazione della domanda di definizione agevolata. 

    In proposito leggi ancheDefinizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023.

    In particolare le Dogane:

    Definizione agevolata Liti pendenti Dogane: domande on line dal 22 marzo

    Viene specificato che le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse:

    • a partire dal 22 marzo 2023, 
    • esclusivamente in via telematica, 
    • accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it,
    • l’accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE. 

    Scarica qui il Modello per domanda liti pendenti Dogane

    Inoltre, nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti. 

    Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. 

    In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

    E' bene specificare che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate.

    Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. 

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: anticipazioni sulla tassazione dei risparmi

    Con un comunicato del 13 marzo il Governo informa dell'avvio del confronto con le Parti sociali sul tema della Riforma Fiscale.

    In particolare, in vista dell’approvazione del Disegno di Legge Delega, martedì 14 marzo a partire dalle ore 14.00, sono stati ricevuti a Palazzo Chigi i rappresentanti delle sigle sindacali.

    Inoltre, mercoledì 15 marzo a partire dalle ore 9.30, verranno incontrati i rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali. 

    Il Governo sarà rappresentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, dal Vice Ministro, Maurizio Leo e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. 

    Riforma fiscale: tassazione redditi natura finanziaria

    In tema di tassazione dei redditi di natura finanziaria il Vice Ministro Leo ha dichiarato alla stampa: 

    "Andremo a definire una sola categoria di redditi di natura finanziaria, tassati per cassa e permetteremo di dedurre le perdite, con la possibilità di riporto fino al quarto anno successivo."

    In particolare, la bozza del disegno di legge della delega fiscale all'articolo 5 rubricato "Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche"  sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria prevede quanto segue:

    1. l'armonizzazione della relativa disciplina prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria con riferimento all'ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'omnicomprensività della categoria,
    2. la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa con possibilità di compensazione ricomprendendo oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale anche i costi e gli oneri inerenti,
    3. la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo,
    4. il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati,
    5. l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi di imposta successivi a quello di formazione,
    6. la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati con i quali sussistono stabili rapporti e senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi,
    7. la previsione di un obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale,
    8. la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull'utilizzo di tecnologie digitali,
    9.  la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica,
    10. applicazione dell'imposta sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 94 numero 509 e del decreto legislativo 10 Febbraio 96 numero 103.

    Si attendono novità sulla data prevista per il Consiglio dei Ministri da convocare per la discussione e approvazione del Disegno di legge

  • Tosap - Cosap - Tarsu - Tasse varie

    Imposta apparecchi da intrattenimenti 2023: chiarimenti delle Dogane

    Con Circolare n 6 del 13 febbraio 2023 ADM fornisce chiarimenti in merito all’applicazione per l’anno 2023 dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, a seguito della nuova regolamentazione che ha interessato il settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS. 

    Nell’anno 2021, è stata adottata da ADM la regolamentazione tecnica e amministrativa in attuazione dell’articolo 104, comma 1, lett. b) del DL n. 104/2020 che ha modificato l’articolo 110, comma 7-ter del TULPS e per effetto della stessa tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS, ivi compresi gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972. 

    Fra questi ultimi il legislatore ha demandato all’Agenzia l’individuazione degli apparecchi rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di verifica tecnica/certificazione e rilascio di titoli autorizzatori, ma soltanto quelle relative all’obbligo di versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (e dell’Iva forfetaria eventualmente connessa). 

    Considerato che attualmente l’art. 110, comma 7-ter del TULPS demanda ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti per tutti gli apparecchi di cui al comma 7, si rende necessario, nelle more della sua adozione, armonizzare la vigente regolamentazione tecnica e amministrativa rispetto alla delineata disciplina. 

    Per tale motivo, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti: 

    • gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e lett. c): 
      • si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo; 
      • per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dall’articolo 14-bis, comma 3-bis del DPR n. 640/1972, pari a € 1.800,00. 
    • gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici” ed attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter), dotati di titoli autorizzatori
      • si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo; 
      • per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi, di sotto riportate; 
    • gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici”, attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter) ed inseriti nell’elenco AMEE e, pertanto, non necessitanti titoli autorizzatori: 
      • i gestori, per l’installazione degli apparecchi, devono attenersi agli obblighi dichiarativi previsti dal decreto direttoriale 7 agosto 2003, compilando e presentando ad ADM, gli allegati A e B al decreto direttoriale 10.03.2010 e, per semplicità, nuovamente allegati alla presente circolare(1) ; 
      • il pagamento è effettuato dal soggetto passivo d’imposta in un’unica soluzione, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, unitamente alla disciplina relativa alla liquidazione dell’imposta medesima, è indicata dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi di sotto riportate.

    Si riporta di seguito una tabella contenuta nella Circolare con cui si riconducono, nell’ambito delle categorie ad oggi previste, con le rispettive basi imponibili forfetarie, alcuni fra gli apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici attualmente esistenti sul mercato:

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Ravvedimento operoso: dal 2 maggio nuovi codici tributo

    Con Risoluzione n 12 del 1 marzo le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi.

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue. 

    In particolare, per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte (seconda colonna).

    Codici tributo per versamenti da ravvedimento Codice tributo per il versamento delle imposte
    “8940” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
    1841
    1842
    “1940” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
    1841
    1842
    “8941” Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200
    “1941” Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200
    “8942” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
    4044
    4045
    “1942” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
    4044
    4045
    “8943” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
    4047
    4048
    “1943” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
    4047
    4048
    “8944” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
    1791
    1792
    1793
    1794
    1795
    “1944” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
    1791
    1792
    1793
    1794
    1795
    “8945” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento
    “1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte ravvedimento sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento

    Inoltre vengono soppressi i seguenti codici:

    •  “8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”; 
    • “1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”; 
    • “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”
    Allegati:
  • Accise

    Accise elettroniche: le dogane fissano regole e calendario per adempiere

    Con determinazione Direttoriale n. 83362 del 10 febbraio scorso le Dogane hanno precisato che gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare i dati contabili esclusivamente in forma telematica.

    Pertanto, gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare telematicamente entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento i seguenti dati:

    a) periodo di riferimento

    b) estremi del registro di carico e scarico

    c) qualità e quantità del prodotto movimentato

    d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione

    e) mittente o destinatario del prodotto movimentato

    f) tipologia e causale della movimentazione

    g) posizione fiscale del prodotto

    h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie

    i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo,

    nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito.

    Il suddetto, adempimento inizierà a decorrere dal 1° giugno 2023; nelle more, il destinatario registrato continua a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.

    Gli esercenti un deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmetteranno (i dati di cui sopra) con cadenza mensile, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento.

    Dal 1 gennaio 2023 rimane l’obbligo di inviare i dati contabili da parte degli:

    1. esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
    2. esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
    3. operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, che trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio.

    Tuttavia, in ragione del fatto che i soggetti di cui al punto 1 e 2 effettuano la trasmissione dei dati contabili annualmente, effettueranno il primo invio entro il 31 gennaio 2024.

    Per il i soggetti di cui al punto 3, il primo invio dei dati di contabilità verrà effettuato entro l’ 8 giugno 2023. 

    In questo ultimo caso, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese di riferimento, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2023

    Effettueranno il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023:

    • Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi.