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Formazione revisori 2023: aggiornate materie
Con Informativa n. 18 del 13 febbraio il CNDCEC informa che con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 21513 del 6 febbraio 2023 è stato adottato il programma annuale di formazione 2023 (leggi l'approfondimento: Formazioni revisori legali: il MEF pubblica il programma 2023).
Conseguentemente, sono stati aggiornati gli allegati n. 1 e 2 al protocollo d’intesa MEF-CNDCEC,
In particolare, in linea con l’aggiornamento al programma MEF, sono state classificate “non caratterizzanti” anche le materie CNDCEC:- “C.7 bis – Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”,
- “C.7.1 – Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione”,
- “C.7.3 – Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche”,
- “C.7.7 – Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”,
- “C.7.9 – La revisione negli enti locali e negli enti pubblici”,
- “D.4.19 – La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L’organismo e il gestore della crisi”
- “D.7.2 – Imposte dirette, reddito d’impresa, IVA e IRAP”.
Sii evidenzio che il nuovo programma di formazione dei revisori legali introduce, seppur con un limite al numero di crediti conseguibili annualmente, le seguenti aree tematiche:
- Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali);
- Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali);
- Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali).
Nel corso delle prossime settimane saranno apportate le necessarie modifiche al portale FPC.
Infine si precisa che gli aggiornamenti riguarderanno le posizioni formative degli Iscritti anche in relazione ai corsi che si siano già svolti o siano in corso di svolgimento.
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Dichiarativi annuali energia e gas 2022: novità dalle Dogane
Con Circolare n 43 del 22 dicembre 2022 le Dogane comunicano che sono stati aggiornati, per l’anno d’imposta 2022, i modelli delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e il gas naturale da presentare entro il mese di marzo 2023 (ai sensi dell’art. 26, commi 13 e 14, dell’art. 53, comma 8 e dell’art. 53-bis, comma 3, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
Dichiarazioni annuali energia e gas anno d'imposta 2022
Il documento precisa che, essendo ormai a regime quanto stabilito con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 in merito ai sistemi di contabilizzazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale per ambiti territoriali:
- il quadro X non è stato riproposto e il riepilogo e saldo dell’accisa torna ad essere, quindi, effettuato attraverso un unico quadro, il quadro Q per l’energia elettrica e il quadro L per il gas naturale, nel quale viene riepilogato l’importo dell’accisa dovuta per ogni ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali appartenenti al medesimo ambito e, in base al confronto con gli acconti dovuti nel 2022, viene definito il saldo corrispondente,
- inoltre, nel quadro Q e nel quadro L di riepilogo e saldo dell’accisa sono stati inseriti alcuni nuovi righi, rispettivamente Q6 per l’energia elettrica e L11 e L12 per il gas naturale – Credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022, per l’indicazione del credito che il dichiarante ritiene di avere a disposizione per l’utilizzo nel corso dell’anno 2023.
Al riguardo si evidenzia che la compilazione di tali campi è obbligatoria e, pertanto, qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo in questione dovrà essere comunque compilato inserendo il valore zero.
La compilazione dei righi in questione non prevede alcun automatismo contabile.
Maggiori indicazioni in merito alla compilazione dei righi predetti sono riportate nelle istruzioni che accompagnano i modelli per le dichiarazioni annuali.
Come comunicato, l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso e il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente in presenza della cessazione dell’attività da parte dell’operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario.
Ciò posto, il rimborso del credito può essere richiesto entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all’ultimo anno di attività.
Gli operatori tenuti all’adempimento dichiarativo predispongono le dichiarazioni osservando le istruzioni per la loro compilazione, riportate
- nell’Allegato 1 per il settore dell’energia elettrica
- e nell’Allegato 2 per il settore del gas naturale,
redatte sulla base dei rispettivi modelli di riferimento.
L'adempimento dichiarativo dovrà essere assolto in forma telematica utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ossia
- System to System (S2S)
- e User to System (U2S)
già descritti nella nota n. 156148/RU del 31 ottobre 2019.
Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si fa rinvio a quanto precisato con la Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in merito all’implementazione del nuovo profilo “Sottoscrittore” (“dlr_enelettr_sottoscrittore”).
L’acquisizione del profilo predetto, che deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell’Agenzia (MAU), disponibili nella sezione “mio profilo” del portale, si rende indispensabile per l’esecuzione dell’adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.
Nel caso in cui il profilo “Sottoscrittore” sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall’Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell’operatore, di idonea procura scritta.
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Definizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023
Estesa la possibilità di definizione agevolata alle controversie di competenza della giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Pubblicata il 29.12 la legge di bilancio n. 197. GU n. 303. nel testo definitivo, e in particolare al comma 186, rimane la possibilità di definire in modo agevolato le controversie di competenza della giurisdizione tributaria in cui è parte, oltre l’Agenzia delle Entrate, anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Definizione agevolata Dogane
Nello specifico, potranno essere definite, a fronte di apposita istanza presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, tutte le controversie tributarie che sono pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio.
La controversia potrà essere definita con il pagamento di importi che variano:
- dal 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado;
- al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado per il contribuente e,
- al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.
Inoltre, per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia.
Gli addetti ai lavori hanno sin da subito rilevato che con riferimento alla misura in esame in un primo momento erano stati esclusi i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A tal riguardo, infatti, nelle prime bozze della manovra finanziaria venivano esclusi dalle eventuali sanatorie o definizioni agevolate i tributi tipicamente gestiti dalle Dogane, indipendentemente dai dazi quali risorsa propria dell’Unione Europea.
ESTENSIONE DELLA MISURA ALLE CONTROVERSIE IN CUI È PARTE L’AGENZIA DELLE DOGANE
Con il testo della Legge di bilancio approvato, prima alla Camera e poi al Senato è stata prevista l’estensione della definizione agevolata anche delle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane ad eccezione, secondo quanto disposto dal comma 193, delle controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e all’IVA riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Dunque, in considerazione dei limiti espressamente previsti, la disposizione così come è stata approvata in via definitiva troverà applicazione limitatamente alle controversie di competenza della giurisdizione tributaria in materia di accise, tabacchi, imposte di consumo e giochi.
IVA ALL’IMPORTAZIONE QUALE TRIBUTO INTERNO
È bene rilevare, inoltre, che nonostante l’apertura rispetto alle prime bozze della legge di bilancio, al momento non è apparsa chiara la scelta del legislatore di escludere dall’agevolazione le controversie che abbiano ad oggetto l’IVA riscossa all’importazione, in quanto ormai è consolidata la tesi secondo cui l’IVA all’importazione, anche se riscossa in dogana, debba considerarsi un tributo interno e non quale risorsa propria dell’unione europea.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere la natura interna dell’IVA riscossa in dogana in quanto non ne consente l’assimilazione ai dazi, anche se fatto generatore ed esigibilità del tributo sono collegati a quelli dei dazi stessi.
La natura dell’IVA all’importazione risulta altresì chiara in quanto costituisce un tributo di competenza del bilancio nazionale dello Stato italiano, diversamente dai dazi che sono di competenza del bilancio comunitario e allo stesso tempo non possono essere oggetto di atti di disposizione da parte del nostro Legislatore.
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Invio dati Sistema TS: novità per gli ottici
Con Provvedimento n 465446 del 16 dicembre 2022 le Entrate pubblicano le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022.
In particolare, si regolamentano le novità previste per gli ottici ossia vengono recepite le nuove indicazioni del decreto ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 che ha incluso gli ottici tra i soggetti tenuti all’invio telematico delle spese al sistema tessera sanitaria.
Praticamente è stato ritoccato il testo dell’articolo 1, comma 1 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, con l’aggiunta nell’elenco della lettera g) “ a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f)ovvero registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
Con il provvedimento ADE del 16 dicembre si stabiliscono le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della precompilata, e si confermano le misure previste dai precedenti provvedimenti per quanto riguarda:- le modalità di accesso ai dati aggregati,
- la consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente,
- l’opposizione a rendere disponibili i dati all’Agenzia,
- la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi
- la conservazione dei documenti ai fini dei controlli (provvedimenti del 6 maggio 2019, del 23 dicembre 2019 e del 30 settembre 2021).
Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento del 16 ottobre 2020.
Nel dettaglio, per l’utilizzo dei dati delle seguenti spese sanitarie:
a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022;
h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019; j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
l) altre spese sanitarie.
comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, lettera g) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dai seguenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
- n. 115304 del 6 maggio 2019,
- n. 1432437 del 23 dicembre 2019,
- n. 329676 del 16 ottobre 2020
- e n. 249936 del 30 settembre 2021.
Leggi anche Invio dati spese sanitarie 1° semestre 2022 al Sistema TS entro il 30 settembre
Allegati: -
Avvisi di accertamento per accise: ecco i codici tributo per pagare
Con Risoluzione n 66/E del 15 novembre vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento.
L’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli ha chiesto alle Entrate l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di attività di accertamento in materia di accise e di altre imposizioni indirette.
A tal fine, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2950” denominato “Accisa sull’alcole – Accertamento”;
- “2951” denominato “Accisa sulla birra – Accertamento”;
- “2952” denominato “Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento”;
- “2953” denominato “Accisa sui gas petroliferi liquefatti – Accertamento”;
- “2954” denominato “Accisa sull’energia elettrica – Accertamento”;
- “2955” denominato “Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento”;
- “2956” denominato “Denaturanti- Contrassegni di Stato- Accertamento”;
- “2957” denominato “Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento”;
- “2958” denominato “Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento”;
- “2959” denominato “Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento”;
- “2960” denominato “Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento”;
- “2961” denominato “Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo -Accertamento”;
- “2962” denominato “Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
- "2963” denominato “Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento”;
- “2964” denominato “Accisa sull’alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento”;
- “2965” denominato “Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Accertamento”;
- “2966” denominato “Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo– Accertamento”.
Codici tributo versamento accise e imposte indirette accertate dalle Dogane: istruzioni operative
La risoluzione n 66 specifica che in sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “D”;
- nel campo “provincia”, sigla della provincia in cui avviene l’immissione in consumo;
- nel campo “codice identificativo”, il codice ditta (composto da nove caratteri alfanumerici privo di caratteri “IT00” ove indicati);
- nel campo “rateazione”: se il versamento è in forma rateale, utilizzare il formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
- nel campo “mese”, nessun valore; – nel campo “anno di riferimento”, anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
- nel campo “codice atto”, se richiesto, indicare il codice dell’atto oggetto di definizione.
Inoltre, per le stesse fattispecie oggetto di istituzione dei nuovi codici tributo sopra citati, si riepilogano nella tabella seguente i codici tributo già esistenti riferiti ai versamenti spontanei e ai versamenti a seguito dell’attività di reclamo e mediazione.
Al riguardo, al solo scopo di aggiornare alla normativa vigente la descrizione di alcuni di essi, opportunamente evidenziati in carattere grassetto, ne viene variata la denominazione come di seguito specificato.
Si ramanda al testo integrale della Risoluzione n 66/E del 15 novembre per tutti i codici ridenominati
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Energia elettrica autoprodotta e accise: chiarimenti delle Dogane
Con la Circolare n 37 del 17 ottobre le Dogane hanno fornito dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile all’energia elettrica impiegata presso infrastrutture di ricarica ubicate nelle centrali di produzione di energia elettrica, in cui:
- vengono abitualmente ricoverati i veicoli aziendali a trazione elettrica
- o presso le quali detti veicoli si recano per esigenze collegate alla necessità di garantire la continuità della produzione e/o della distribuzione di energia elettrica.
La Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007, ha precisato che l’esenzione dall’accisa, prevista dall’art. 52, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 504/1995, “per l’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità” è applicabile ai consumi di energia elettrica effettuati dalle aziende produttrici specificando che:
a) laddove l’attività di produzione di energia elettrica sia l’attività istituzionale dell’azienda, rientrano nel campo applicativo dell’esenzione tutti i consumi come ad esempio: gli ausiliari di centrale (direttamente o indirettamente connessi alla produzione), i servizi di illuminazione e di forza motrice di ogni altro tipo nonché altri servizi ausiliari come i consumi relativi agli impieghi negli uffici di amministrazione o per i locali per guardiania e custodia;
b) qualora, invece, l’attività di produzione di energia elettrica venga svolta dall’azienda produttrice in maniera incidentale, l’esenzione predetta spetta esclusivamente per tutti i consumi di centrale, compresa la relativa illuminazione.
Solamente per i soggetti industriali per i quali la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale, oltre ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia medesima, beneficiano dell’esenzione anche quei consumi che, seppur non strettamente produttivi, sono comunque utili a garantire l’operatività degli impianti (illuminazione, produzione di forza motrice, impieghi in uffici di amministrazione e consumi in locali di guardiania e custodia).
In tal senso, anche se l’azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non è di per se elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel descritto perimetro agevolativo, non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell’operatività della centrale di produzione.
L'energia elettrica (autoprodotta o prelevata dalla rete) impiegata nello svolgimento dell’attività di ricarica in questione dovrà essere assoggettata all’aliquota d’accisa “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, come precisato nella nota prot n. 141294 del 19 ottobre 2019, sopra richiamata.
Sarà invece meritevole di esenzione l’energia elettrica impiegata per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, in linea con quanto previsto dall’art. 52, co. 3 lett. b), del D. Lgs. n. 504/1995.
Quanto all’eventualità che le infrastrutture in questione vengano installate nelle proprie sedi operative da società esercenti reti di trasporto e distribuzione, si evidenzia che, come chiarito nella ripetuta Circolare n. 37/D, a seguito della cennata revisione del quadro agevolativo possono beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 52, co. 3, lett. a), del D. Lgs. n. 504/1995 solamente i consumi connessi al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, quali quelli afferenti le stazioni di connessione alla rete, di trasformazione e controllo del flusso elettrico.
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Aliquota IVA e dispositivi medici: alle Dogane competenza sull’elenco dei beni
Con Risposta a interpello n 483 del 3 ottobre le entrate chiariscono dubbi in merito alla aliquota IVA applicabile ai dispositivi medici.
L'agenzi specifica che il parere favorevole all’aliquota agevolata, fornito dall’Agenzia delle Dogane competente, non lascia dubbi sul trattamento fiscale, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle cessioni dei prodotti proposti nell'interpello.
La Società Alfa riferisce di produrre, per conto di Beta, 5 prodotti e chiede se le cessioni di tali prodotti sono soggette all'aliquota IVA ridotta prevista dal Decreto IVA, alla Tabella A, parte III "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", n. 114, quali "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale".
In base all'articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune".
L'Istante precisa di aver richiesto pareri all'Agenzia delle Dogane e Monopoli la quale afferma che i dispositivi in questione sono da ricomprendere nella voce 3004 della tariffa doganale.
L'agenzia replica che la circolare 10 aprile 2019 n. 8/E ha chiarito che la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019, fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)» tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento.
La norma di interpretazione autentica citata, tuttavia, non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.
La classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva di ADM e, dunque, anche la classificazione dei prodotti oggetto del presente interpello nell'ambito della voce doganale 3004.
L'Istante ha prodotto i necessari pareri di accertamento tecnico, rilasciati da ADM, pertanto. preso atto delle classificazioni nella voce 3004 effettuate da ADM, le cessioni dei prodotti oggetto del presente interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
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IRAP: entro oggi 30 giugno pagamenti di saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020
Scade oggi 30 giugno la possibilità di sanare i pagamenti IRAP (saldo 2019 e acconto 2020) secondo la proroga disposta dal Decreto Milleproroghe.
Ricordiamo che le Entrate con la Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 avevano, tra gli altri, fornito chiarimenti in merito.
IRAP: entro domani possibile sanare i pagamenti 2019 e 2020
Il Decreto Milleproroghe con l’articolo 20-bis, è intervenuto sul comma 5 dell’articolo 42-bis del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104 (“decreto Agosto”), ed ha posticipato dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- il saldo IRAP 2019
- e il primo acconto IRAP 2020,
non versati per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche (c.d. Temporary Framework).
Con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 sono state stabilite le modalità di attuazione ai fini della verifica, successivamente all’erogazione dell’aiuto, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.
Occorre ricordare che il legislatore, con l’articolo 24 del decreto Rilancio, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva previsto che, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 sopra citata,
- i soggetti con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto Rilancio,
- nonché i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi,
non fossero tenuti al versamento:
- del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento, per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente16), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (il 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il decreto Agosto, al comma 5 dell’articolo 42-bis, ha riconosciuto la possibilità di procedere, entro il 30 novembre 2020, al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal decreto Rilancio. .
Tale termine è stato in più riprese prorogato, sino all’intervento da ultimo operato dal decreto Milleproroghe 2022, che ha previsto una nuova scadenza, fissando il nuovo termine al 30 giugno 2022.
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Imbarcazioni dadiporto: chiarimenti su IVA e dazi per imbarcazione britannica in acque IT
La società istante riferisce di essere proprietaria di un'imbarcazione, battente bandiera britannica, attualmente stazionata nelle acque territoriali italiane.
L'Istante riferisce di aver acquistato questa imbarcazione nel corso del 2017 da un soggetto privato residente nel Regno Unito.
A partire dal mese di settembre 2017 la stessa ha stazionato nelle acque territoriali europee, in gran parte italiane.
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito risulta essere equiparato ad uno Stato Extra Ue in virtù della c.d. Brexit.
Il comandante dell'imbarcazione è stato quindi contattato dalla Capitaneria del Porto per compilare il "costituto" d'arrivo inerente alle imbarcazioni extra-UE, a far data dal 1° gennaio 2021.
Per effetto di tale comunicazione, è stato ritenuto che "l'imbarcazione è legittimata a stanziare nelle acque comunitarie per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della comunicazione in regime di c.d. ammissione temporanea, trascorso tale periodo senza che l'unità da diporto venga trasferita fuori dal territorio dell'UE, ai sensi dell'art. 217 co. 1 lett. e) RD-C.D.U., l'imbarcazione dovrà essere nazionalizzata alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana ovvero cadrà nella posizione di contrabbando laddove la permanenza nelle acque comunitarie dovesse eccedere i 18 mesi ai sensi dell'articolo 216, comma 2, del TULD".
L'Istante chiede chiarimenti in merito agli adempimenti doganali e IVA da assolvere in relazione alla fattispecie di imbarcazione battente bandiera britannica che staziona nella acque italiane.
Le Entrate con Risposta a interpello n 26 del 14 gennaio 2022 specificano che dal 1° gennaio 2021, a seguito della Brexit, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Unione Europea.
Il 31 dicembre 2020 ha segnato la fine del periodo transitorio, durante il quale il Regno Unito ha operato a tutti gli effetti come Paese membro della UE sia ai fini doganali, sia ai fini IVA e accise, quindi senza procedure e dazi doganali alle frontiere e con applicazione delle norme proprie degli scambi intraunionali per quanto attiene IVA e accise.
In merito alle unità da diporto, la risposta n. 49 contenuta nel documento della Commissione europea – DG TAXUD: "Taxation and Customs: Questions and Answers on the impact of the UK's withdrawal from the EU, its Single Market and Customs Union" fornisce utili chiarimenti ai fini del relativo trattamento fiscale per le imbarcazioni da dadiporto.
In particolare, le unità dadiporto battenti bandiera del Regno Unito che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano all'interno delle acque territoriali doganali della UE mantengono lo status di merce unionale.
Diversamente, quelle che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano in territorio doganale del Regno Unito o in altro Paese terzo, hanno perso il loro status di merce unionale.
La posizione dell'unità alla data del 1° gennaio 2021 può essere dimostrata con prove documentali quali, ad esempio la dichiarazione del porto di ormeggio.
La citata risposta fa anche presente che se l'unità da diporto ha perso il suo status di merce unionale perché al 1° gennaio 2021 si trovava in territorio/acque non comunitarie, può essere reintrodotta nella UE in libera circolazione in esenzione da dazi all'importazione al ricorrere delle condizioni che l'articolo 203 del Regolamento UE n. 952 del 2013 prevede per le "merci in reintroduzione" (cd. "return goods relief "), tra cui:
- il lasso di tempo non maggiore di tre anni dall'uscita dal territorio doganale per chiedere la re-introduzione;
- l'assenza di alterazioni/trasformazioni sull'unità da diporto, accertata al momento dell'importazione, con esclusione degli interventi per il mantenimento dello stato in cui si trovava.
Qualora l'unità non soddisfi i suddetti requisiti previsti per la reintroduzione, la stessa al rientro in acque territoriali UE può essere vincolata al regime doganale di ammissione temporanea.
Con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'Istante non sia tenuto agli adempimenti propri di una merce/bene extra-unionale, qualora sia in grado di dimostrare che al 1° gennaio 2021 l'imbarcazione di cui trattasi si trovava all'interno delle acque territoriali doganali dell'Unione Europea, come sembra desumersi dalle informazioni dallo stesso rese.
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Investimenti nelle ZES: imposte ridotte al 50%
Le nuove iniziative economiche intraprese nelle zone ZES, zone economiche speciali, vengono premiate con una riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.
L'agevolazionre decorre dal periodo di imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e spetta per i sei perdiodi d'imposta successivi.
Le imprese potranno beneficiare dell'abbattimento della imposta a certe condizioni ossia:
- il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno 10 anni
- la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.
- le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Le zone economiche speciali ZES sono individuate a norma del Decreto Legge n 91/2017 che ha definito le procedure e le condizioni per richiedere l'istitutuzione di zone economiche speciali in certe aree del paese ovvero nelle zone definite:
- meno sviluppate
- in transizione
Per quanto rigurda il territorio italiano sono considerate meno sviluppate quelle regioni con PIL procapite inferiore al 75% della media europea e sono le seguenti:
- Sicilia
- Calabria
- Basilicata
- Puglia
- Campania
Per quanto riguarda invece le zone in transizione sono quelle con PIL procapite tra il 75% e il 90% della media europea e sono le seguenti:
- Sardegna
- Abruzzo
- Molise
La zona ZES è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 del 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base al su citato decreto legge n. 91 del 2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.
Importante specificare che:
- le modalità per l'istituzione di una ZES,
- la durata,
- i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area,
- i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno,
- il coordinamento degli obiettivi di sviluppo,
sono stati disciplinati con il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) di cui al DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 entrato in vigore il 27 febbraio 2018.
Con il Decreto Legge n. 135 del 2018 sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.
Le zone ZES attualmente istituite sono:
- la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018),
- la ZES Campania (DPCM 21/5/2018),
- la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019)
- la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).
Questo il link utile per la consultazione del sito del ministero