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Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo
Il Consiglio dei Ministri in data 11 settembre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Come evidenzia il comunicato stampa del Governo, l'obiettivo principale delle norme introdotte è la semplificazione dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, volta a promuovere un’accelerazione nella transizione ecologica e a facilitare gli investimenti nel settore, in linea con gli impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo
Le modifiche che sono state approvate ma che necessitano di ulteriori passaggi per approvazione definitiva e successiva entrata in vigore, mirano a:
- accelerare l’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia rinnovabile;
- introdurre definizioni precise per “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza” degli impianti esistenti;
- razionalizzare le procedure per gli interventi che interferiscono con vincoli paesaggistici o di tutela del patrimonio culturale;
- rivedere i termini per l’obbligo di ripristino dei luoghi a carico dei soggetti esercenti;
- ridurre i tempi di alcuni procedimenti amministrativi, tra i quali quello relativo alla “autorizzazione unica” con valore di valutazione di impatto ambientale, che passa da 120 a 40 giorni per alcune tipologie di interventi;
- prevedere il punto di contatto unico a livello comunale per gli interventi sul territorio.
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Pec professionale anche su INAD: possibile cancellarla
Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'AGID fornisce un chiarimento per l'identià digitale, PEC dei professionisti.
In particolare a seguito di segnalazioni dei professionisti che hanno riscontrato il proprio indirizzo PEC da INIPEC anche su INAD.
Ricordiamo che INIPEC è l'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti tenuto dal registro imprese mentre INAD è l'indice nazionale dei domicili digitali, si riporta il chiarimento congiuto INAD-AGID per gli indirizzi professionali.
Ricordiamo inoltre la differenza tra i due profili digitali:
- a) profilo “cittadino”:
- ti puoi iscrivere se sei maggiorenne e hai la capacità di agire;
- sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua persona o a te dirette in qualità di tutore, curatore, procuratore o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche;
- b) profilo “professionista”:
- ti puoi iscrivere se svolgi una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
- sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua attività professionale non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013.
Pec professionale anche su INAD: possibile calcellarla
Il comunicato evidenzaia che negli ultimi mesi diversi professionisti hanno segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC, originariamente registrato in INI-PEC, anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.
L’Agenzia per l’Italia Digitale ricorda che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 6-quater, comma 2, del D. Lgs. 82/2005).
Ciò significa che ogni PEC professionale presente in INI-PEC viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica.
A tal proposito, AgID e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno inoltrato un comunicato congiiunto a tutti i collegi e ordini professionali, volto ad agevolare una maggiore diffusione delle informazioni sul tema.
Attenzione al fatto che chi non desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali può:
- modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale);
- cancellare il domicilio digitale da INAD.
Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS.
- a) profilo “cittadino”:
- Senza categoria
Bonus edilizi: quando spetta la detrazione maggiorata
Con la Risposta a interpello n 244/2025 le Entrate replicano ad un dipendente delle forze armate che ha acquistato e ristrutturato un immobile senza ancora trasferirci la residenza.
L'Istante, appartenente alle forze dell'ordine «ha chiesto il mutuo ipotecario e l'agevolazione prima casa, pur non avendovi trasferito la residenza».
Sul predetto immobile ha intrapreso «una ristrutturazione edilizia, inquadrabile tra gli interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 16bis del TUIR ».
Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per le spese sostenute nel 2025, è possibile fruire della detrazione nella misura del 50 per cento solo nel caso in cui le stesse siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'Istante chiede se «non avendo trasferito la residenza nella nuova abitazione […] l'immobile sul quale è stata eseguita la ristrutturazione è da considerarsi ''abitazione principale'' per l'applicazione dell'aliquota del 50% o deve applicarsi l'aliquota del 36% come per le restanti tipologie di abitazione»In sintesi per poter beneficiare dell’aliquota maggiorata del 50% delle spese sostenute nel 2025 per interventi edilizi è irrilevante l’aver trasferito la residenza nell’immobile oggetto dei lavori.
Bonus edilizi: regole per le forze armate
Con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 sono state fornite le istruzioni operative agli Uffici sulle novità fiscali contenute nella citata legge di bilancio 2025.
In particolare, con riferimento alle modifiche apportate al citato articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013, nella predetta circolare viene affermato che la maggiorazione spetta, quindi, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Con riferimento a tale ultimo requisito, nella citata circolare n. 8/E del 2025 viene precisato che «in linea con quanto evidenziato con la circolare n. 13/E del 2023, in materia di Superbonus, si ritiene che possa essere applicata la definizione del comma 3bis dell'articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata».
Coerentemente, ai fini dell'applicazione della detrazione con l'aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR).
Resta inteso che, nell'ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all'immobile adibito a dimora abituale del titolare dell'immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.
La maggiorazione spetta, altresì, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.
Si ritiene che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. […]
Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell'aliquota di detrazione per gli interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, […] se nel corso dei successivi periodi d'imposta di fruizione della detrazione 'immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell'aliquota maggiorata.
Ciò posto, la legge di bilancio 2025, nel modificare il regime delle detrazioni in commento, non ha previsto alcuna deroga a favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, oltre che a favore del personale dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, ragion per cui, in assenza di specifiche eccezioni, anche per tali categorie di soggetti, si applicano i principi generali ivi indicati (cfr. articolo 1, comma 55, lettera b), n. 1).
Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, l'Istante, potrà fruire, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma, per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall'articolo 16 bis del TUIR, nella misura maggiorata del 50 per cento, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che l'unità immobiliare oggetto degli interventi sia adibita ad abitazione principale intendendosi, come tale, «quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente».
Concludendo per beneficiare dell’aliquota maggiorata delle detrazioni edilizie è irrilevante l’aver trasferito la residenza anagrafica nell’immobile in questione.
Inoltre non essendo previste deroghe a favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, l’aliquota maggiorata spetta anche per questi soggetti al verificarsi delle due condizioni stabilite dalla norma: titolarità dell’immobile e destinazione ad abitazione principale.
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Detrazioni figli a carico: fino a che età spetta
Con la Risposta a interpello n 243/2025 l'agenzia chiarisce che la detrazione Irpef per gli oneri e le spese sostenuti dai genitori nell’interesse dei figli fiscalmente a carico spettano anche dopo che il figlio ha compiuto il 30° anno di età e quindi non ha più diritto alle detrazioni per familiari a carico (ai sensi dell’art. 12 del TUIR).
Vediamo il dettaglio del caso prospettato dall'istante.
Detrazioni figli a carico over 30: cosa cambia nel 2025
L'Agenzia creplica ad un sostituto d’imposta datore di lavoro che intende chiarire gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni per figli a carico.
Egli segnala di aver eliminato dalle buste paga di gennaio 2025 il beneficio fiscale relativo alla detrazione per i dipendenti con figli che hanno compiuto 30 anni durante l’anno, in base alla nuova formulazione dell’articolo 12 del TUIR.
Egli domanda se la perdita della detrazione comporta anche la perdita dello status di familiare fiscalmente a carico.
La questione centrale del qusito è se il compimento del 30° anno di età comporti automaticamente la perdita dello status di familiare a carico, con tutte le conseguenze in termini di deducibilità o detraibilità delle spese sostenute dai genitori.
La norma di riferimento per il caso è l’articolo 1, comma 11, della Legge n. 207/2024 o Legge di Bilancio 2025, che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
A partire dal periodo d’imposta 2025, la detrazione di 950 euro per ciascun figlio si applica solo ai figli tra i 21 e i 30 anni, oltre tale soglia, la detrazione è ammessa esclusivamente se il figlio è disabile (ai sensi della legge 104/1992).
Resta invariata la definizione di “familiare fiscalmente a carico”, che continua a basarsi su limiti di reddito:
- 2.840,51 euro per la generalità dei familiari;
- 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.
L’istante sostiene che anche se non si ha più diritto alla detrazione per figli a carico, potrebbe comunque permanere la condizione di familiare a carico, con possibilità di portare in detrazione o deduzione le spese sostenute nell’interesse del figlio nella dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione proposta dall’istante e specifica che anche se il figlio ha compiuto 30 anni e non rientra più tra i beneficiari della detrazione specifica, può continuare a essere considerato fiscalmente a carico se il suo reddito non supera i limiti stabiliti dal TUIR.
In tal caso, i genitori potranno:
- usufruire delle detrazioni per spese sanitarie, scolastiche, assicurative, ecc.;
- indicare il codice fiscale del figlio nella Certificazione Unica;
- non applicare la detrazione da lavoro dipendente mensile, ma mantenere la possibilità di dedurre o detrarre spese annuali.
Il punto centrale è il rinvio operato dal comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, secondo cui i figli per cui non spetta più la detrazione continuano a essere equiparati, ai fini fiscali, a quelli per cui spetta, purché fiscalmente a carico.
È una forma di continuità normativa che garantisce al contribuente la possibilità di dedurre o detrarre molte tipologie di spese, indipendentemente dall’età, se il figlio rispetta i limiti di reddito.
L'agenzia evidenzia che già la circolare n. 4/E del 2022 aveva chiarito che, per figli sotto i 21 anni non più beneficiari di detrazioni specifiche, restavano valide le agevolazioni legate alle spese sostenute. Lo stesso principio è stato ribadito nella circolare n. 4/E del 2025, in riferimento ai figli over 30.
Detrazioni per familiari a carico: indicazioni per i sostituti di imposta
Ciò premesso, i sostituti d’imposta dovranno:
- sospendere la detrazione mensile da gennaio dell’anno in cui il figlio compie 30 anni;
- continuare a indicare il figlio nella CU se fiscalmente a carico;
- informare i dipendenti della possibilità di recuperare le spese sostenute in fase di dichiarazione.
La perdita della detrazione mensile non equivale alla perdita dello status di familiare fiscalmente a carico, con tutte le conseguenze in termini di deducibilità.
Questo principio viene ora confermato anche alla luce delle modifiche normative del 2025.
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730/2025: come correggere errori e mancanze
Il Modello 730/2025 per dipendenti e pensionati va presentato entro il 30 settembre prossimo.
Attenzione però al fatto che, se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, ed è già trascorso il periodo utile per poterlo annullar, ossia il termine del 20 giugno 2025, occorre presentare il modello “Redditi correttivo” entro il 31 ottobre 2025.
Dopo questa data è possibile presentare il modello “Redditi integrativo”.
Va evidenziato inoltre che:
- se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, si può chiedere l’eventuale rimborso o, in caso contrario, pagare l’imposta dovuta;
- se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Modello 730 “rettificativo”;
- se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
Vediamo le varie casistiche.
730/2025: termini e modalità di correzione
Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano
un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel Mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata
con il Modello 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato
anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Modello 730 integrativo deve esibire
la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.
Se l’assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta
la documentazione; - presentare un modello Redditi Persone fisiche 2025, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello
Redditi Persone fisiche 2025 può essere presentato:- entro il 31 ottobre (correttiva nei termini);
- oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2025 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
- oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa –
art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
730/2025: cosa fare se i dati del sostituto sono incompleti
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.
Attenzione al fatto che, in questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
730/2025: cosa fare se vari dati sono incompleti
Quando l'integrazione della dichiarazione riguarda vari dati da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata occorre procedere come segue.
Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di
averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano
un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente
può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella
relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.730/2025: cosa fare per integrazione che genera uno sfavore per il contribuente
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un
minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2025.
Il modello REDDITI Persone fisiche 2025 può essere presentato:- entro il 31 ottobre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere
al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in
misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso); - entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo
caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi
calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso; - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
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Lavori sotto tensione: elenco aggiornato soggetti autorizzati
Con il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute del 9 settembre 2025 è stato aggiornato l'elenco relativo a :
- i soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e
- i soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione,
come previsto al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011 e articolo 82, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Attenzione al fatto che l'abilitazione si applica in particolare :
a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
L'elenco, allegato al decreto, sostituisce integralmente il 13° elenco adottato con decreto direttoriale di luglio 2025.
Elenco soggetti autorizzati e Commissione
L'elenco dei soggetti autorizzati prevede che:
- l' iscrizione ha validità triennale dalla data del decreto,
- le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 4.2.2011.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione interministeriale per i lavori sotto tensione si esprime in merito alla variazione comunicata.
A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate può essere disposta l'immediata sospensione dell' scrizione nell'elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori.
Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione.
La Commissione per i lavori sotto tensione è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è composta da:
a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Comitato Elettrotecnico Italiano, di seguito CEI;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito INAIL.
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Termine di notifica della cartella post decadenza dalle rate
Con l’ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025, la Sezione V della Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale per gli operatori fiscali: la decorrenza del termine per la notifica della cartella di pagamento in caso di decadenza dalla rateizzazione concessa con accertamento con adesione.
Vediamo il principio della Cassazione.
Termine di notifica della cartella post decadenza dalle rate
L'importante principio stauito chiarisce che in tema di riscossione delle imposte, il termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 ,
dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72 , a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.Il contenzioso nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società a responsabilità limitata, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 (e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA), relativa all’anno d’imposta 2010.
La cartella era conseguente alla decadenza dalla rateizzazione del debito precedentemente concordata in sede di accertamento con adesione.
La società aveva effettuato il primo pagamento, ma non aveva versato le rate successive.
Di qui l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo (al netto di quanto versato) e la successiva notifica della cartella nel 2014.
La contribuente eccepiva la decadenza del potere di riscossione: secondo la difesa, il termine triennale previsto dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. 602/1973 era decorso, essendo la cartella stata notificata oltre tre anni dalla dichiarazione relativa al 2010.
Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto la tesi della società.
La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l’accoglimento in appello, ritenendo applicabile il termine triennale ordinario, con decorrenza dalla presentazione della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR, denunciando la violazione dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, sostenendo che la cartella era stata legittimamente emessa e notificata in quanto il termine non decorre dalla dichiarazione, ma dalla scadenza della rata non pagata, come previsto per i casi di decadenza da rateizzazione.
La Cassazione ha accolto il ricorso, ribaltando la sentenza di merito e affermando un principio importante per l’operatività della riscossione:“Il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis e 54-bis, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.”
La Corte chiarisce che non si applica la regola generale dell’art. 25, comma 1, che prevede la notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, perché si è in presenza di una fattispecie speciale.
Infatti, quando la cartella deriva non da un controllo ordinario sulla dichiarazione, ma da una decadenza dal piano di rateizzazione concesso in sede di adesione, la disciplina applicabile è quella di cui all’art. 3-bis, comma 5, del D.Lgs. 462/1997.
Tale norma prevede che:“La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.”
In altri termini, il termine decorre dalla scadenza della rata non versata, e non più dal periodo d’imposta originario o dalla presentazione della dichiarazione.
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Elezioni Commercialisti 2026: si vota il 15 e 16 gennaio
Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in data 6 agosto, ha deliberato che le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali in carica nel periodo febbraio 2026 – febbraio 2030 si terranno nei giorni 15 e 16 gennaio 2026.
Nelle stesse date avranno luogo anche le elezioni del Collegio dei Revisori/Revisore unico e dei Comitati Pari Opportunità territoriali.
Lo comunicava lo stesso Consiglio nazionale con l’informativa 124/2025.
Inoltre il Regolamento elettorale, adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 maggio 2025, trasmesso al Ministro della Giustizia per l’approvazione è stato approvato, vediamo tutti i dettagli.
Elezioni Commercialisti 2026: si volta il 15 e 16 gennaio
Con un comunicato stampa dell'11 settembre il CNDCEC informa del fatto che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato il 9 settembre il regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori.
Lo stesso Consiglio nazionale, nella seduta del 6 agosto 2025, aveva deliberato le date del 15 e 16 gennaio 2026 per lo svolgimento della tornata elettorale e aveva contestualmente trasmesso il regolamento al Ministro della Giustizia per l’approvazione.
Il presidente De Nuccio ha commentato l'approvazionie specificando quanto segue:
“Con l’ok del Ministero della Giustizia al regolamento si compie un altro passo del percorso elettorale della nostra categoria. In questi mesi è stata fatta circolare l’ipotesi che fosse in atto il tentativo di ottenere una proroga di queste elezioni. In realtà, come ho avuto più volte modo di affermare pubblicamente, il percorso elettorale non è mai stato messo in discussione e ha seguito il suo normale iter. Le elezioni si terranno regolarmente con il sistema elettorale attualmente vigente. Con l’approvazione del regolamento da parte della Giustizia vengono dunque clamorosamente smentite ipotesi messe strumentalmente in campo nell’irresponsabile tentativo di bloccare la riforma del nostro ordinamento professionale”.
Riforma professione Commercialisti ed Esperti Contabili
Inoltre sempre a tema professioni occorre evidenziare che in data 11 settembre il Cdm ha approvato la riforma dell’Ordinamento dei Commercialisti ed Esperti Contabili, con un Disegno di legge delega presentato dal ministero della Giustizia.
Come evidenziato dal comunicato stampa del Governo il testo mira a riorganizzare le attività professionali e a valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.
Il Governo è delegato a riordinare le attività professionali, distinguendo quelle riservate per legge da quelle che connotano tipicamente la professione nell’ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e giuslavoristico.
Attenzione al fatto che si prevede la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.
Si introducono misure per definire una disciplina specifica per le società tra professionisti, regolamentandone l’iscrizione all’albo e il funzionamento, in linea con gli obiettivi di semplificazione e innovazione.
Si rafforza l’obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti, con particolare attenzione alle nuove materie emergenti, come la crisi d’impresa.
Leggi Riforma Commercialisti approvata: testo del DDL e novità per approfondimento.
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Bonus adozioni internazionali: come e quando fare domanda
In data 6 settembre 2025 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207, l’Avviso riguardante il Decreto della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, firmato il 22 luglio 2025, recante “rimborso, ai genitori adottivi, delle spese sostenute per le adozioni concluse nell’anno 2024 e un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con Special Needs”.
Possono richiedere il rimborso i coniugi, entrambi residenti sul territorio nazionale, le cui procedure di adozione si sono concluse tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024.
Bonus adozioni internazioanali: come e quando fare domanda
Con il Decreto n. 1686 dell’8 Giugno 2025 riparte il bonus adozione, l'agevolazione rivolta alle famiglie che hanno intrapreso un percorso di adozione internazionale considerato complesso e che, alla data del 1° Gennaio 2025, risulta ancora pendente.
La norma estende a partire dal 31 Luglio 2025, la possibilità di presentare domanda anche a chi non è riuscito a farlo entro la scadenza dello scorso anno, come prevista dal precedente Decreto del 29 Aprile 2024.
Le istanze per il rimborso potranno essere presentate dalle ore 00:01 del 10 settembre 2025, alle ore 23:59 dell’8 dicembre 2025, secondo le modalità indicate nel citato decreto.
I genitori adottivi possono presentare istanza di rimborso congiunta delle spese adottive mediante il sistema on line “Adozione Trasparente” del Dipartimento per le politiche della famiglia, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica).
I genitori adottivi che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983 n.184 e coloro che, nei casi particolari previsti, hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente autorizzato, possono presentare istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: cai.segreteria@pec.governo.it.
Assistenza verrà fornita a chi vuole inviare quesiti – esclusivamente per posta elettronica -all’indirizzo: rimborsi.cai@governo.it , non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze di rimborso, indicando nell'oggetto “quesito DM rimborsi”.
Inoltre, è sempre attivo il Servizio della Linea CAI Rimborsi ogni mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (Tel: +39 06 67793222).
Ricordiamo che
- si tratta di un contributo economico destinato alle coppie che hanno avviato un’adozione internazionale complessa,
- l’importo dovrebbe variare da 3.500 a 6.500 euro, in base alla gravità delle difficoltà.
Una volta presentata la domanda, la Commissione per le adozioni internazionali valuterà le domande verificandone l’ammissibilità entro un termine di 60 giorni.
In caso di esito positivo, il contributo verrà erogato direttamente sull’IBAN indicato in fase di domanda.
Bonus adozione internazionale: requisiti
Le coppie richiedenti devono essere in possesso di specifici requisiti quali:
- aver avviato una procedura di adozione internazionale non ancora conclusa al 1° Gennaio 2025 che hanno conferito incarico a un Ente Autorizzato prima del 30 Gennaio 2020 e la cui procedura è ancora pendente al 1° Gennaio 2025;
- aver avviato l’adozione in Paesi con criticità geopolitiche come Cina, Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia.
Attenzione al fatto che non sono previsti limiti di reddito o ISEE, né requisiti legati all’età dei genitori ma è sufficiente che la procedura adottiva sia riconosciuta come complessa secondo i criteri stabiliti dalla Commissione per le adozioni internazionali.
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Concordato preventivo: quando emettere nota variazione
Le Entrate con la Risposta a interpello n 234 del 9 settembre replicano a dubbi sul concordato preventivo, consecuzione tra procedure concorsuali, ed emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. 633 del 1972
L'istanza è stata presentata dalla società Alfa, esercente attività di commercio di articoli sportivi creditrice commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel settore della vendita al dettaglio, che per crisi di liquidità, è divenuta insolvente nei confronti dei propri fornitori.
La società ha provato ad accedere nell’anno 2020 a una procedura di concordato preventivo, che prima ammessa, è stata poi revocata.
Nel 2022, la società Beta ha proposto un nuovo ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano di riparto da adempiere entro la fine dell’anno 2027 con una generale falcidia dei crediti, compreso quello vantato dalla società Alfa.
La società creditrice Alfa ha presentato interpello all’Agenzia delle entrate per conoscere le corrette modalità per il recupero dell’Iva fatturata ma che, all’esito della procedura di concordato, verrà incassata soltanto parzialmente.L'istante ha domandato:
- se al caso prospettato debba applicarsi l’articolo 26 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) nella formulazione ante o post riforma del 2021 a opera del decreto "Sostegni-bis". Il legislatore ha introdotto nella norma i commi 3-bis e 10-bis che stabiliscono la possibilità per il cedente/prestatore di emettere una nota di credito dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale, ovverosia dal momento dell’apertura della procedura medesima.
- se il recupero dell’Iva possa avvenire all’esito del piano di riparto, quindi al momenti d’infruttuosità della procedura concorsuale, poiché al verificarsi di tale condizione vi è la “ragionevole certezza” dell’incapienza del patrimonio del debitore.
Concordato preventivo: quando emettere nota variazione
La replica dell'agenzia ai due quesiti ha specificato quanto segue:
- ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di una “consecuzione” tra le due procedure concorsuali. Nella specie, la prima procedura di concordato aperta nel 2020 non è “confluita” nella seconda aperta nel 2022, ancorché in presenza di un originario stato di insolvenza. Tanto perché, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la “consecuzione” prescinde dalla semplice successione cronologica, ma richiede una “unicità della causa”. Riscontrata, quindi, l’autonomia tra le due procedure, per l’Agenzia bisogna fare riferimento alla data di avvio del secondo concordato preventivo. Per questo motivo, pertanto, la norma di riferimento è l’articolo 26 Dpr n. 633/1972 nella sua nuova formulazione;
- l’Agenzia ha richiamato un precedente documento di prassi (lcircolare n. 20/E del 2021), precisando che, laddove il cedente scelga di insinuarsi al passivo e di non emettere la nota di credito al momento dell’apertura della procedura concorsuale (ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del Dpr n. 633/1972), e la procedura si riveli infruttuosa, il cedente ha la possibilità di avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 26 del decreto Iva. Può insomma attendere la definitività del piano di riparto infruttuoso che attesta il mancato definitivo pagamento del corrispettivo ed emettere la nota di variazione con detrazione dell’imposta.
L’Agenzia, condividendo la soluzione proposta dalla Società, ha chiarito che nel caso in concreto non rileva il principio della consecuzione tra le procedure concorsuali; che va applicato l’articolo 26 del Dpr Iva, come novellato dal decreto "Sostegni-bis" e che l’istante può attendere la conclusione della procedura di concordato ed emettere nota di variazione in diminuzione in caso di esito infruttuoso della stessa.
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