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Discarico automatico cartelle: firmato il decreto con le regelo operative
Il Dlgs n 110 del 29 luglio 2024 con la riforma del sistema della Riscossione contiene la novità in vigore dal 1° gennaio 2025 sul discarico automatico delle cartelle.
A tale proposito è notizia di ieri 4 maggio che il Direttore della Finanze Spalletta ha firmato il Decreto attuativo della novità.
Prima di vedere cosa contiene in sintesi il decreto ricordiamo che il discarico automatico dopo 5 anni delle cartelle esattoriali vorrebbe arrivare a una progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) ed evitare che nel futuro si accumulino e stratifichino crediti non più (o almeno difficilmente) recuperabili.
Discarico automatico e riaffidamento dei carichi: in arrivo le regole
L’articolo 3 del dlgs n 110/2024 prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. In ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.
L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:
- a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
- b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.
Leggi anche: Decreto Riscossione: tutte le regole per le dilazioni dei debiti, per tutte le novità sul tema.
Il Direttore delle Finanze ha firmato il decreto attuativo di questa misura.
Il decreto firmato dal direttore generale del dipartimento delle Finanze Giovanni Spalletta dovrebbe consentire un monitoraggio capillare.
L’agenzia delle entrate Riscossione, entro la fine di ogni mese, dovrà a trasmettere telematicamente a ciascun ente creditore i flussi informativi relativi allo stato delle procedure relative alle «singole quote ad essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente».
In poratica verrà superata la logica della comunicazione di inesigibilità a beneficio di una trasparenza su quello che è stato fatto e quanto è stato già recuperato carico per carico.
Il decreto delle Finanze, in base alle anticipazioni, indica che devono essere separatamente evidenziate le quote affidate all’agenzia delle entrate Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico, tracciando due tipologie di situazioni:
- il caso in cui al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione o sono ancora pendenti ancora procedure esecutive o concorsuali finalizzate a ottenere i crediti nei carichi;
- il caso in cui tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi stati conclusi accordi in base codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o siano stati attivati piani di rateizzazione.
Si attende il testo del decreto per maggiori dettagli.
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Deposito Bilancio 2026: nuova guida Unioncamere
La campagna bilanci 2026 è nel vido e in data 4 maggio Unioncamere ha pubblicato il Manuale operativo con tutte le regole.
Guida al deposito bilancio 2026.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci.
Ricordiamo che il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio.
La giurisprudenza è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un’evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 3) c.c. “per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea”.
Per il deposito del bilancio di esercizio e dell’eventuale elenco soci annuale (per le SPA, le SAPA e le SCpA) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in: https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
Attenzione al fatto che, come precisato anche da Unioncamere, il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.Bilanci 2025 deposito 2026: scadenze e sintesi delle novità
Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).
Termini differenti sono stabiliti per i seguenti depositi:
● Situazione patrimoniale Consorzi (720): entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
● Situazione patrimoniale Contratti di Rete (722): entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
● Situazione patrimoniale Consorzi tra Enti Locali (722): entro il 31 maggio di ogni anno;
● Situazione patrimoniale G.E.I.E. (722): entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
● Bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti Locali iscritte nel REA (711- 712): entro il 31 maggio di ogni anno;
● Bilancio Sociale (716) di Impresa Sociale: entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;
● Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS) – non imprese sociali (711 – 712 – 718): entro 60 giorni dalla data di approvazione
● Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle Società di Mutuo Soccorso (717): entro 60 giorni dalla data di approvazione.
Non è previsto alcun termine per il deposito del:
● Bilancio Consolidato della società controllante (714);
● Bilancio di Società estera avente sede secondaria in Italia, ad esclusione delle società creditizie e/o finanziarie (715);Bilancio Consolidato di Società di persone interamente possedute da Società di capitali (721).
Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
L’art. 2364 c.c., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478-bis c.c., stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio,
ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.Tabella di sintesi campagna deposito bilanci 2026 anno 2025
Deposito 2026 per il Bilancio 2025 Termine ordinario Approvazione a 180 giorni Redazione progetto bilancio e relazione sulla gestione 30 marzo 29 maggio Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all'organo di revisione 30 marzo 29 maggio Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori 15 aprile 14 giugno Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale 15 aprile 14 giugno Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea 30 aprile 29 giugno Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese
30 maggio 29 luglio Bilanco 2025 con deposito 2026. come si deposita
Per quanto riguarda la predisposizione e l’invio dei bilanci, sono disponibili le seguenti modalità:
● “DIRE” è il servizio on-line delle Camere di Commercio, raggiungibile al seguente indirizzo: https://dire.registroimprese.it, che permette di compilare e inviare sia pratiche di comunicazione unica, che bilanci. “DIRE” è in grado di garantire un’agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l’installazione di un software specifico.
Il servizio può essere utilizzato per l’invio di tutte le tipologie di bilancio per cui è previsto il deposito presso il Registro Imprese, anche nei casi in cui si debba contestualmente comunicare la riconferma o l’aggiornamento dell’elenco soci.
● “Soluzioni di mercato” realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio e raccolte nell’apposita sezione del Registro Imprese per l’invio pratiche e Comunicazione Unica.Deposito bilancio 2026: i moduli da usare
Le Società per azioni, Società in accomandita per azioni e Società Consortili per azioni che sono tenute a depositare l’elenco soci alla data di approvazione del bilancio, dovranno allegare al modulo B il modulo S.
Si ricorda che le Società per azioni, Società in accomandita per azioni e Società Consortili per azioni devono depositare l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni medesime o riconfermare quello presentato in precedenza.
È inoltre necessario indicare analiticamente le annotazioni effettuate nel libro dei soci nel periodo che intercorre tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente compilando l’apposito riquadro, presente nel modulo S.In particolare, si invita a controllare con attenzione il contenuto della visura assetti proprietari, della visura storica e delle risultanze del libro soci al fine di una corretta compilazione della modulistica.
Per facilitare la compilazione della modulistica si forniscono di seguito alcuni esempi relativi alle più frequenti casistiche che si possono verificare considerando l'arco temporale compreso nel periodo tra la data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente:
a) CONFERMA ELENCO SOCI
qualora non ci siano variazioni dovute a trasferimenti di azioni o aumento/riduzione del capitale sociale ovvero altre operazioni sulle azioni, occorre riconfermare l'elenco soci dell’esercizio precedente selezionando l’apposito "flag" della modulistica;
b) OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE SOCIALE
in caso di variazioni dell'elenco soci dovute a operazioni straordinarie (es.: aumento/riduzione del capitale sociale), occorre depositare l'elenco soci aggiornato ed indicare nel modulo NOTE i riferimenti dell'atto modificativo e del relativo protocollo di deposito (es.: aumento del capitale sociale con atto del……rep. n…. Notaio …di cui al prot. n…del … );
c) TRASFERIMENTI DI AZIONI
in caso di trasferimento di azioni a vario titolo (es.: compravendita/fusione/scissione/pegno/usufrutto ecc.), occorre depositare l'elenco soci aggiornato e compilare la sezione denominata "indicazione analitica delle variazioni" indicando tutte le variazioni annotate al libro soci, avvenute tra la data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. Si ricorda che deve essere compilata un’occorrenza per ogni trasferimento di azioni nel periodo, indicando la data di iscrizione del trasferimento al libro soci.
Qualora si siano verificate variazioni riguardanti le ipotesi di cui ai punti b) e c) si sottolinea quindi che l’elenco dei soci va aggiornato anche in occasione di operazioni straordinarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni ecc.) da iscrivere nel registro delle imprese, che comportino anche la modifica degli assetti proprietari, come indicato nella Circolare Mise 6 maggio 2016 n. 3689/C.
Va infatti ricordato agli operatori che la mera conferma dell’assetto proprietario effettuata in occasione del deposito del bilancio comporta l'immutata riproposizione dell’elenco dei soci già iscritto in occasione del
deposito del bilancio precedente.
Nel caso invece di operazioni sul capitale o di altre operazioni straordinarie che abbiano comportato l’iscrizione dell’elenco soci aggiornato, tale elenco va nuovamente depositato per l’iscrizione entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio (corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate
nel libro dei soci nell’anno), ai sensi dell’art. 2435 co. 2 c.c.
Infine si precisa che, salve le particolari ipotesi previste dalla legge, la pubblicità nel registro delle imprese relativa all’assetto proprietario delle SPA e delle SAPA ha rilevanza di mera notizia, non rilevando ai fini dell’esercizio dei diritti dei soci e dei terzi, per il quale fa invece stato quanto risulta dal libro dei soci.
Si ricorda che per le S.r.l. non è più ammesso il deposito dell’elenco soci (art. 16 co. 12-octies legge n. 2/2009).
Potrà essere allegato anche il modulo NOTE/XX per inserire, ad esempio, la dichiarazione da parte del professionista incaricato, in caso di presentazione ai sensi dell’art. 2 co. 54 della legge 350/2003.
Si fa presente che, qualora il professionista sia in possesso del certificato di ruolo, potrà omettere i dati identificativi della sua iscrizione, ma dovrà comunque dichiarare di “essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento” di deposito di bilancio.Deposito bilancio: sanzioni per chi non provvede
Si ricorda che l’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:
Allegati:
"Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla -
Superbonus e general contractor: cosa cambia davvero con la Risoluzione 17/2026
La Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene su uno dei nodi più controversi del superbonus: la detraibilità delle spese nei rapporti con il general contractor istituto tipico dei contratti pubblici (articoli 204 e seguenti del Dlgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici).
Il documento non introduce una nuova norma, ma riordina la prassi esistente e fissa un criterio interpretativo chiaro, destinato a orientare sia i contribuenti sia gli uffici.
Superbonus e general contractor: cosa cambia davvero con la Risoluzione 17/2026
Per capire la portata della Risoluzione bisogna partire dal funzionamento del superbonus.
Gli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 hanno consentito non solo di detrarre le spese, ma anche di trasformare il beneficio in sconto in fattura o credito cedibile.
Questo meccanismo ha favorito la diffusione di modelli organizzativi accentrati.
In molti casi, un unico soggetto il cosiddetto general contractor ha assunto il ruolo di referente unico per il committente: gestisce i lavori, coordina i professionisti, cura gli adempimenti e, spesso, applica lo sconto.
Tuttavia, come chiarisce l’Agenzia, si tratta di una figura non tipizzata nei rapporti tra privati, la cui qualificazione dipende esclusivamente dal contenuto del contratto. Ed è proprio qui che nasce il problema fiscale.
Le verifiche fiscali si sono concentrate su un aspetto preciso: il differenziale tra il costo sostenuto dall’impresa appaltatrice e quello ribaltato al committente.
In pratica, quando l’impresa:
- affida i lavori in subappalto,
- e applica un prezzo superiore rispetto a quello dei subappaltatori,
si genera un margine.
Alcuni uffici hanno ritenuto che tale margine non fosse sempre riconducibile ai lavori, ma potesse rappresentare un compenso per attività di coordinamento.
Da qui la conseguenza più rilevante: il disconoscimento della detrazione per quella quota di costo.
Una lettura che ha creato forte incertezza operativa, soprattutto nei cantieri più complessi.
La Risoluzione affronta il problema con un approccio sostanzialistico, il punto centrale è che non è sufficiente qualificare un costo come “coordinamento” per escluderlo dalla detrazione. Occorre capire cosa remunera davvero quel corrispettivo.
L’Agenzia ribadisce un principio già presente nella prassi, ma spesso applicato in modo disomogeneo: sono agevolabili solo i costi direttamente collegati alla realizzazione dell’intervento.
Ne deriva una distinzione netta:
- le spese per lavori e prestazioni tecniche restano detraibili,
- i compensi per attività meramente amministrative o di coordinamento restano esclusi
Ma la vera novità non è questa e sa nel modo in cui questa distinzione deve essere applicata.
Il cuore della Risoluzione è la differenza tra due figure che, nella pratica, sono spesso sovrapposte:
- il general contractor “puro”, che non esegue lavori ma si limita a coordinare i soggetti coinvolti e a rifatturare i costi. In questo caso, il suo compenso è considerato un costo autonomo, non direttamente collegato all’intervento: quindi non detraibile;
- il general contractor che agisce come appaltatore. Qui la prospettiva cambia radicalmente. Se il soggetto assume l’obbligo di realizzare l’opera nei confronti del committente, il corrispettivo che percepisce è, a tutti gli effetti, prezzo di appalto.
E il prezzo di appalto, anche quando incorpora un margine, rientra tra le spese detraibili, purché rispettati i requisiti di legge.
È una distinzione che, nella pratica, può determinare l’esito di un accertamento.
La Risoluzione chiarisce un punto destinato ad avere effetti rilevanti: la qualificazione fiscale non dipende da come l’impresa organizza i lavori, ma dall’obbligazione che assume.
Se l’impresa si impegna a realizzare l’opera:
- resta appaltatore anche se subappalta,
- resta appaltatore anche se non esegue direttamente i lavori
Il subappalto, quindi, diventa fiscalmente irrilevante ai fini della detrazione.
Questo passaggio smonta una delle principali leve utilizzate nei controlli, ossia l’idea che una struttura “leggera” o fortemente esternalizzata potesse giustificare il disconoscimento dei costi.
Uno dei profili più interessanti della Risoluzione riguarda i limiti all’azione accertativa.
L’Agenzia afferma che non è possibile trasformare automaticamente una parte del prezzo di appalto in compenso per coordinamento.
Per sostenere questa tesi, l’amministrazione deve fornire una prova puntuale, dimostrando che una quota del corrispettivo remunera effettivamente un’attività distinta e autonoma.
In assenza di questa dimostrazione, il margine resta parte integrante del prezzo dei lavori e, come tale, continua a essere detraibile.
Si tratta di un passaggio che rafforza la posizione dei contribuenti e rende più difficile sostenere contestazioni generiche.
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IVA 2026: il visto di conformità gli obbligati e gli esonerati
Il Modello IVA 2026 va inviato entro il 30 aprile telematicamente attraverso i canali delle Entrate.
Nel Modello IVA 2026 nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente, esso si compone di 2 facciate:
- la prima facciata contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda facciata richiede l’indicazione:
- del codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello,
- dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante,
- la firma della dichiarazione,
- l’impegno alla presentazione telematica,
- i dati relativi al visto di conformità,
- la sottoscrizione dell’organo di controllo.
Ci sono alcuni soggetti obbligati al visto di conformità ed essi dovranno compilare il campo specifico di sopra specificato, mentre altri soggetti sono esonerati dall'apposizione del visto, vediamo anche le istruzioni per compilare la caselle di esonero.
IVA 2026: il visto di conformità gli obbligati e gli esonerati
Il riquadro del visto di conformità deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati:- il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF,
- ovvero va riportato il codice fiscale del professionista.
Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Di contro, i soggetti esonerati dal visto, devono compilare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”.
In particolare, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono livelli di affidabilità fiscale almeno pari a quelli individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2025 , sono previsti una serie di benefici tra cui:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000
euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a); - l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).

La casella relativa del Modello IVA 2026, deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017.
La casella va quindi barrata se l’anno oggetto della presente dichiarazione corrisponde a una delle annualità per cui si è aderito al concordato preventivo.
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Certificatori TCF: dal 28 aprile i corsi del CNDCEC
Il CNDCEC informa del fatto che dal 28 aprile saranno disponibili i corsi per certificatori TCF.
In particolare si tratta dei corsi previsti per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 12 novembre 2024, n. 212, vediamo i dettagli.
Certificatori TCF: al via i corsi del CNDCEC
Come specificato dal comuicato dei Commercialisti, i percorsi formativi sono suddivisi in tre moduli, aventi ad oggetto le seguenti materie:
a) Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (40 ore);
b) Principi contabili (20 ore);
c) Diritto tributario (20 ore).
Prima di procedere all'acquisto di ciascun modulo, si dovrà verificare la sussistenza di una delle fattispecie di esonero parziale previste dal p. 5 del Protocollo d’intesa, sottoscritto l’11 aprile 2025, tra Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consiglio Nazionale Forense, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze e Agenzia delle Entrate
Viene precisato infatti che non è previsto il rimborso dei moduli acquistati e non fruiti.
I corsi potranno essere seguiti da remoto on demand, accedendo alla Piattaforma preposta.
Accedi qui al sito del CNDCEC per ulteriori informazioni.
Si ricorda che tutti i requisiti per essere iscritti all’Elenco sono contenuti nel Regolamento recante le
disposizioni sul funzionamento dell’Elenco degli iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili abilitati alla certificazione del TCF.
I corsi sono accreditati anche ai fini della FPC, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento FPC, pertanto, i crediti formativi si riterranno acquisiti solo se i test di verifica saranno superati con esito positivo. Infine, si evidenzia che i CFP maturati saranno a valere nell’anno di superamento del test, a prescindere dall’anno di fruizione del corso.
In data 27 aprile il CNDCEC ha pubblicato ulteriori precisazioni utili alle domande.
In particolare, viene precisato che:
- dal 28 aprile è aperto lo spazio iscrizioni al link www.cndcec.labolearn.com;
- coloro che non abbiano presentato domanda di preiscrizione, possono iscriversi;
- l'iscrzione al lik su indicato è obbligatoria anche per i pre-iscritti,
- non c'è una termine di scadenza per le iscrizioni,
- la fruibilità dei corsi è da remoto on demand e non ci sono sessioni di lezioni in diretta streaming;
- i corsi sono destinati a coloro i quali non possono usufruire delle fattispecie di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi abilitanti.
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Diritto Camerale 2026: il MIMIT pubblica le maggiorazioni del 20%
Con la Nota n 9347 del 16 gennaio il MIMIT aveva conferma gli importi che le imprese devono versare per il Diritto Camerale 2026 rimasti immutati rispetto a quelli dell'anno precedente.
Il 28 aprile il MIMIT ha però ha pubblicato le maggiorazione del 20% con il Decreto 17 marzo 2026.
Ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per gli anni 2026, 2027 e 2028 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, si autorizza l’incremento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nel medesimo allegato.
Vediamo il riepilogo delle regole per il pagamento del diritto camerale in base alla nota del 16 gennaio e in base a quanto approvato come maggiorazione dal Miistero.Diritto Camerale 2026: importi invariati, ma attenzione alle successive maggiorazioni
La Nota n 9347 del 16 gennaio del MIMIT ha confermato anche per il 2026, l’impianto normativo e gli importi già applicati nel 2025.
Ricordiamo che il diritto annuale camerale è un contributo obbligatorio previsto dall’articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che varia al variare:
- della natura giuridica del soggetto,
- della modalità di iscrizione al Registro delle imprese o al REA
- per alcun i contribuenti, al variare del fatturato annuo.
Diritto Camerale 2026: ricordiamo le regole generali
Gli importi del diritto annuale 2026 sono normati nell’articolo 28, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione amministrativa.
La disposizione stabilisce che l’importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, sia ridotto:
- del 35% per l’anno 2015;
- del 40% per l’anno 2016;
- del 50% a decorrere dall’anno 2017.
In attuazione di ciò è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, che ha determinato le misure del diritto annuale dovuto a partire dal 2015, applicando le regole contenute negli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, opportunamente aggiornate sotto il profilo temporale e ridotte secondo le percentuali fissate dal citato articolo 28.
Il decreto dell’8 gennaio 2015 prevede che la riduzione del 50% trovi applicazione anche per gli anni successivi al 2017.
Anche per il 2026, le misure del diritto annuale risultano già strutturalmente ridotte.
Diritto camerale 2026 con anche le maggiorazioni approvate
Tabella riepilogativa degli importi del diritto camerale dovuto per il 2026 ma occorre verificare la tabella Allegato A del MIMIT con le maggiorazioni del 20% approvate successivamente alla nota del 16 gennaio (DM MIMIT 17 marzo 2026 con maggiorazioni)
Tipologia di impresa e quindi di versamento Diritto camerale 2026 Imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli):
- euro 44,00 per la sede;
- euro 8,80 per ciascuna unità locale.
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria:
- euro 100,00 per la sede;
- euro 20,00 per ciascuna unità locale
Imprese che versano il diritto annuale in misura fissa in via transitoria Società semplici non agricole:
- euro 100,00 per la sede;
- euro 20,00 per ciascuna unità locale.
Società semplici agricole:
- euro 50,00 per la sede;
- euro 10,00 per ciascuna unità locale.
Società tra avvocati, costituite ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96:
- euro 100,00 per la sede;
- euro 20,00 per ciascuna unità locale.
Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) euro 15,00, senza obbligo di versamento per unità locali. Imprese con sede principale all’estero Per le imprese con sede principale all’estero, il diritto annuale camerale continua a essere dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle imprese, nella misura invariata di euro 55,00.
In data 28 aprile il MIMIT ha pubblicato il DM 17 marzo con le maggiorazioni per le camere di commercio previste nell'Allegato A.
In sintesi per il triennio 2026, 2027 e 2028, per tutte le Camere di Commercio elencate è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.
A seuigto dell’incremento, ad esempio, gli imprenditori individuali iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese versano un tributo pari a 120 euro invece di 100, mentre quelli iscritti nella sezione speciale versano 53 euro invece di 44.
Allegati: -
Iscrizione tardiva al RUNTS delle ONLUS: chiarimenti ministeriali
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la nota n 6665 del 28 aprile 2026 con le regole per l'iscrizione delle ONLUS al RUNTS Registro del terzo settore, post 31 marzo.
Si tratta di chiarimenti per quelle ONLUS che hanno presentato l'iscrizione tardivamente e quindi dal 1° aprile.
Ricordiamo che il 31 marzo era la data ultima per le ONLUS per l'iscrizone al RUNTS nei termini, dopo l'abolizione del registro nazionale.
Vediamo i dettagli.
Iscrizione al RUNTS delle ONLUS dal 1° aprile
La nota ministeriale ricorda che le Onlus iscritte nella Anagrafe, al fine di continuare a operare come enti del Terzo settore avrebbero dovuto presentare istanza di iscrizione nel RUNTS entro e non oltre il 31 marzo 2026 (ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106). Leggi anche: Iscrizione ONLUS al RUNTS entro il 31 marzo
Entro il medesimo termine, le Onlus intenzionate ad acquisire la qualifica di impresa sociale avrebbero dovuto avanzare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente (secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017).
Tanto premesso, si evidenzia che gli enti che:- non avendo rispettato la scadenza del 31 marzo 2026, hanno perso la qualifica di Onlus,
- e che hanno presentato o intendano ugualmente presentare istanza di iscrizione nel RUNTS a partire dal 1° aprile 2026,
sono tenuti, in ragione della perdita della predetta qualifica, a devolvere l’eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f) del D.lgs. 460/1997, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero, secondo quanto ricordato anche dall’Agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.
In proposito, deve evidenziarsi che per tali enti l’adempimento dell’obbligo devolutivo non è prescritto dalle norme, né di fonte primaria né di fonte subordinata, quale requisito necessario ai fini dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS, né gli Uffici in indirizzo sono onerati della relativa verifica.
Pertanto, le istanze presentate tardivamente ai sensi dell’art. 47 del Codice del Terzo Settore provenienti da enti ex Onlus privi di personalità giuridica o che non intendano acquisirla mediante l’iscrizione
al RUNTS potranno essere istruite analogamente a quanto avviene per le ordinarie istanze da parte di enti privi di tale qualifica, trovando applicazione la procedura prevista dagli articoli 8 e 9 del già citato D.M. n. 106/2020.Per le istanze presentate, sempre tardivamente, ai sensi dell’articolo 22 del Codice, da enti ex Onlus già in possesso di personalità giuridica o che intendano acquisirla con l’iscrizione al RUNTS, ferma restando l’inconfigurabilità dell’avvenuta devoluzione quale condizione di procedibilità, deve considerarsi la potenziale incidenza che la devoluzione del patrimonio incrementale può assumere sulla quantificazione del patrimonio minimo, normativamente prescritto e da attestare ai fini dell’iscrizione al RUNTS.
Per tale motivo:
- da un lato sarà cura del notaio incaricato della presentazione di un’istanza di iscrizione riguardante un’ex Onlus constatare preliminarmente che la sussistenza di un patrimonio minimo, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, CTS, quale requisito di legge ai fini dell’iscrizione nel RUNTS non sia compromessa dalla presenza di una quota destinata alla devoluzione;
- dall’altro, l’attività istruttoria degli Uffici RUNTS, nei limiti propri di tale peculiare procedimento porrà attenzione nel verificare la regolarità formale, sotto il profilo della completezza dell’istanza e della documentazione ad essa allegata, appurando se l’attestazione notarile di sussistenza del patrimonio minimo, presentata unitamente alla documentazione contabile di supporto, sia stata rilasciata tenuto conto di quanto sopra espresso.
Ne deriva, specifica la nota che, qualora dall’attestazione notarile non emerga con chiarezza tale profilo, gli Uffici RUNTS avranno cura di rivolgere al notaio una richiesta di chiarimenti e di eventuale integrazione documentale, ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 106/2020.
Iscrizione ONLUS al RUNTS: il perimetro delle tardive
La nota chiarisce anche che, con riferimento alle istanze presentate ex articolo 22 del Codice successivamente al 31 marzo 2026, si ricorda che le stesse sono da considerarsi tardive anche qualora il notaio abbia ricevuto la delibera ai fini dell’iscrizione prima del 31 marzo 2026 e abbia provveduto a depositarla entro i venti giorni successivi.
In tal senso, fermi restando i termini assegnati al professionista dall’articolo 22, comma 2 del
Codice del Terzo settore per concludere le operazioni finalizzate al deposito degli atti nel RUNTS, la scadenza del 31 marzo 2026 è da considerarsi termine ultimo di avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS previsto per tutte le domande di iscrizione di ex Onlus, incluse quelle degli enti già dotati di personalità giuridica, di cui al comma 7 del citato articolo 34 del D.M. n. 106/2020, a carico dei quali resta in ogni caso l’onere di tener conto di tutte le tempistiche necessarie ai fini del rispetto dei predetti termini indicati nel medesimo articolo 34.
Al fine di verificare il rispetto dell’adempimento devolutivo del patrimonio incrementale da parte
degli enti ex Onlus che non abbiano conseguito l’iscrizione nel RUNTS o che, pur risultando iscritti, abbiano presentato tardivamente la relativa istanza, gli elenchi prodotti dal gestore informatico del RUNTS e integrati periodicamente da questo Ministero con le richieste di parere devolutivo al medesimo formulate saranno resi disponibili periodicamente all’Agenzia delle Entrate.Indebita spendita della qualifica di ONLUS: vigilanza del Ministero
Infine si pone l'attenzione sul caso in cui gli enti già in possesso della qualifica di Onlus, sia in occasione dell’attuale fase di iscrizione al RUNTS come nell’ipotesi in cui gli stessi si siano iscritti prima dell’intervenuta abrogazione del d.lgs. n. 460/1997, abbiano conservato l’acronimo Onlus nella propria
denominazione.
Pur rappresentando che l’indebita spendita dell'acronimo non è più soggetta al divieto di illegittimo utilizzo e alle sanzioni connesse, specifica il Ministero, appare opportuno tutelare, in linea di principio,
l’affidamento della generalità dei cittadini rispetto ad una qualifica – e ad un correlato regime – non più
esistenti.
Pertanto se gli Uffici, riscontrassero sia in sede di iscrizione come nell’ambito delle ordinarie attività di verifica, il perdurare dell’acronimo Onlus nella denominazione degli enti, avranno cura di rivolgere ai soggetti interessati l’espresso invito ad apportare alla prima occasione utile le opportune modifiche alla denominazione, senza che tale verifica abbia implicazioni ulteriori ai fini dell’iscrizione e/o permanenza di tali enti nel RUNTS. -
SSD: non basta l’iscrizione CONI per l’agevolazione per i collaboratori
La Pronuncia n 7217/2026 della Cassazione ha statuito che:
- l’iscrizione al Coni,
- il riconoscimento formale di società sportiva dilettantistica,
non sono sufficienti per accedere al regime fiscale agevolato previsto dal combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, del Tuir i compensi ai collaboratori devono essere erogati nell’esercizio di un’effettiva attività sportiva dilettantistica, non commerciale.
SSD: non basta l’iscrizione CONI per l’agevolazione per i colloboratori
La Cassazione con la pronuncia di cui si tratta ha stabilito che, ai fini della agevolazione fiscale per le ssd, i compensi per le prestazioni devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale.
Inoltre è esclusa l’applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021, che presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività non commerciale.In particolare nel caso di specie, accadeva che a seguito di un verbale redatto dagli ispettori di vigilanza dell’Enpals, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata un avviso di accertamento e un avviso di contestazione per recuperare a tassazione le ritenute sui compensi erogati a sedici collaboratori autonomi.
La lettera m) dell’articolo 67 Tuir, nel testo applicabile dal 2004, includeva espressamente tra i redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi […] erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di Coni, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società/associazioni sportive dilettantistiche”.
L’articolo 69, comma 2, Tuir stabiliva, invece, che tali compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro annui.
Si contestava l’inapplicabilità del regime agevolato previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche per un importo complessivo pari a 25.029,34 euro.
La CTP riteneva l’attività praticata dalla società simile a quella svolta da una palestra, con gestione di diverse attività di fitness.
Pertanto la ricorrente non potesse godere del relativo regime agevolativo e i compensi dei collaboratori andassero assoggettati a ritenuta, difettando anche di prova dell’occasionalità e marginalità delle prestazioni.
L'appello veniva respinto, confermando la natura commerciale dell’attività svolta dalla contribuente e l'attività continuativa svolta dai collaboratori.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, l’iscrizione al Coni e al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche veniva pertanto considerato irrilevante.
La contribuente proponeva ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi:
- violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir in relazione al carattere dilettantistico dell’attività
- violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir e dell’articolo 2697 cc quanto alla non abitualità delle prestazioni dei collaboratori
- violazione dell’articolo 69, comma 2, Tuir per la mancata applicazione della soglia di esenzione fino a 7.500 euro.
Inoltre, la contribuente invocava lla novità legislativa riguardante il lavoro sportivo introdotta dal Dlgs n. 163/2022.
La Corte ha rigettato il ricorso nella sua interezza, confermando l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini del regime di non imponibilità, i compensi devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento, da parte del Coni, della qualifica di società sportiva dilettantistica.
In sintesi le motivazioni sono state poggiate sui seguenti aspetti:
- il giudice d’appello ha desunto la finalità imprenditoriale dell’attività svolta dalla società da plurimi elementi quali la gestione di diverse attività di fitness articolate nell’arco della giornata e rivolte alla clientela, la promozione attraverso canali pubblicitari quali il sito internet e la creazione di un vip center;
- la violazione dell’articolo 2697 cc si configura solo quando il giudice di merito attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando il ricorrente contesta la valutazione delle prove acquisite, come nel caso di specie.
La CTR, sulla base degli elementi presuntivi dedotti dall’ufficio aveva ritenuto il rapporto lavorativo continuativo e non meramente occasionale, senza violare il disposto dell’articolo 2697 cc.
Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché l’esenzione fino a 7.500 euro prevista dall’articolo 69, comma 2, del Tuir, nella formulazione vigente al tempo della vicenda esposta, presuppone anch’essa che i compensi siano erogati nell’ambito di un’effettiva attività sportiva dilettantistica e non di quella commerciale.
La Corte ha escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta invocata dalla ricorrente in quanto l’esenzione prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021 presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività dilettantistica o sportiva, e non commerciale, come accertato nel giudizio.
Le istanze dell’Agenzia delle entrate vengono accolte dalla Cassazione e quelle della contribuente sono respinte.
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Assemblea condominiale da remoto: quando si può
Il Tribunale di Catania con la recente sentenza n 670/2026 ha chiarito il perimetro della possibilità di svolgere l'assembrea di condominio da remoto.
In particolare ha dato attuazione concreta alle regole introdotte da DL N 104/2020 come modificato dal DL n 125/2020.
Vediamo il dettaglio dei fatti di causa.
Assemblea condominiale da remoto: quando si può
Il Tribunale di Catania con la sentenza in oggetto si è espresso nella vicenda di alcuni condomini che contestavano la delibera assembleare.
Tra i vari motivi, essi la ritenevano invalida per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c.
I condomìni contestavano il mancato accoglimento di una richiesta di partecipazione da remoto e la violazione del diritto di accesso ai documenti contabili prima della riunione.
Secondo i ricorrenti l’amministratore non aveva concesso come previsto per legge la possibilità di esaminare preventivamente la documentazione giustificativa dei bilanci in aqpprovazione nella successiva assemblea.
Secondo il Tribunale è certo che il consenso dei condomini alla assemblea da remoto deve essere precedente all’indizione dell’assemblea stessa in videoconferenza e che deve essere richiesto a tutti i condomini. Pertanto l’amministratore, prima di convocare l’assemblea in teleconferenza, deve procurarsi il consenso espresso e scritto della maggioranza dei condomini per ogni singola riunione.
In alternativa, occorre la presenza di un’esplicita previsione del regolamento condominiale in tal senso. Dall’istruttoria di causa era emerso che la richiesta dell’assemblea telematica era stata formulata dal legale di uno degli opponenti con PEC nel giorno precedente la data fissata per l’assemblea.
La richiesta dei condomini opponenti secondo il giudice era tardiva e, come tale, non poteva essere accolta, in quanto tale modalità di svolgimento doveva essere contenuta già nell’avviso di convocazione, con il relativo link per il collegamento, previa acquisizione del consenso della maggioranza.
Inoltre per quanto riguarda l'accesso ai documenti il Tribunale ha specificato che ogni condomino ha il diritto di accedere alla documentazione condominiale ma tale diritto “non deve intralciare l’attività dell’amministratore e deve rispettare i princìpi di correttezza e buona fede”.
Per tutti i motivi su indicati ha dato torno ai ricorrenti.
Concludendo ricordiamo brevemente che per le assemblee da remoto occorre il consenso della maggioranza dei condomini, e che tale previsione è stata introdotta dai decreti su elencati andando a modificare l'art 66 disp. att. cc.
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Bonus allarmi 2026: cos’è e quando spetta
La guida delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie, aggiornata a febbraio 2026, contiene tra le altre, informazioni sul bonus allarmi.
E' bene precisare che non esiste un "bonus sicurezza" ma è una agevolazione contenuta nel bonus ristrutturazioni.
Si tratta cioè di interventi agevolabili con il bonus per le ristrutturazioni della casa, aggiornato con le aliquote della Legge di Bilancio 2026. Vediamo tutti i dettagli.
Bonus allarmi 2026: che cos’è e quando spetta
La guida ADE contiene chiarimenti su tutte le regole relative al bonus ristrutturazioni 2026.
Come è noto si tratta della detrazione spettante a chi, a certe condizioni, ristruttura l'abitazione principale.
Questa agevolazione spetta a:
- proprietari e nudi proprietari;
- usufruttuari;
- inquilini che decidono di migliorare la sicurezza dell’appartamento;
- comodatari;
- soci di cooperative;
- imprenditori individuali, per immobili che non sono beni strumentali;
- conviventi e familiari che vivono stabilmente nell’immobile,
sottoposto a ristrutturazione.
La detrazione spetta anche a chi effettua lavori di miglioramento per la sicurezza della propria abitazione, a condizione che le fatture e i bonifici siano intestati a chi richiede la detrazione e nel rispetto delle altre condizioni previste.
Come chiarito dalla guida ADE 2026 tale agevolazione riguarda anche interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.Attenzione al fatto che non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
A titolo esemplificativo, rientrano nel bonus allarmi queste misure:- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici,
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione,
- porte blindate o rinforzate,
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini,
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti,
- apposizione di saracinesche,
- tapparelle metalliche con bloccaggi,
- vetri antisfondamento,
- casseforti a muro,
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati,
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Bonus allarmi nel 730/2026: sintesi delle regole
Come evidenziato dalle istruzioni del Modello 730/2026 le detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento.
La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il bonus allarmi di cui si tratta rientra appunto tra le spese relative al recupero del patrimonio edilizio.
Sinteticamente nelle spese di ristrutturazione degli immobili rientrano anche ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici