• Accesso al credito per le PMI

    Nuova Sabatini: tutte le regole e i nuovi fondi

    La legge di bilancio 2026 ha previsto 650 milioni per la misura agevolativa nota come Nuova Sabatini.

    Ricordiamo che la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese

    L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

    La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini Capitalizzazione") ha l’obiettivo di incentivare i processi di capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

    Riepiloghiamo tutte le regole.

    Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

    L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)

    Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96)  fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

    • di durata non superiore a 5 anni
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
    • Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
      • 2,75% per gli investimenti ordinari
      • 3,575% per gli investimenti 4.0
      • 3,575%  per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023). 

    Il contributo del Ministero, per le PMI impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi dell’articolo 21, del decreto-legge n. 34/2019, è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

    • 5% per le micro e piccole imprese
    • 3,575% per le medie imprese

    Per le domande è necessario accedere alla piattaforma benistrumentali.dgiai.gov.it per compilare una nuova domanda di contributo e gestire quelle già presentate.

    Nuova Sabatini 2026: i beneficiari

    Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

    • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
    • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
    • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
    • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
    • abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

    L’agevolazione Beni strumentali "Nuova Sabatini Capitalizzazione" è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che, oltre a rispettare i predetti requisiti, alla data di presentazione della domanda:

    • sono costituite in forma di società di capitali;
    • sono impegnate in un processo di capitalizzazione;
    • non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art 2632 codice civile.

    Nuova Sabatini 2026: settori ammessi e cosa finanzia

    Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative (sezione L della classificazione ATECO 2025).

    I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali.  Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”

    Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

    • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
    • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa

    Nuova Sabatini investimenti green

    Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, l’articolo 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto l’attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.

    Nello specifico, si tratta di «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

    Per tali operazioni l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento.

    In attuazione della predetta norma, il decreto interministeriale 22 aprile 2022 prevede, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto.

    Nuova Sabatini capitalizzazione

    Per le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024 l’articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento.
    Per tali operazioni l’agevolazione è concessa, alle PMI, nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo del:
     5 % per le micro e piccole imprese;
    3,575 %, per le medie imprese.
    Il Decreto n 43/2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, del 5 aprile 2024, ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle PMI al contributo di cui al predetto articolo 21 del decreto-legge n. 34/2019.

     Per tutto quando non specificato si rimanda al sito del MIMIT pagina dedicata alla Nuova Sabatini.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: chi può usarlo e chi è esonerato

    Il Modello 730/2026 va inviato alle Entrate per dichiarare i redditi dell'anno di imposta 2025.

    Esso è conosciuto come il modello dei dipendenti e dei pensionati, vediamo chi può utilizzarlo e chi no.

    Modello 730/2026: chi può utilizzarlo

    La campagna dichiarativa 2026 anno d'imposta 2025 è aperta.

    Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello REDDITI, oppure se è esonerato. 

    Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2025 e non rientra nelle ipotesi di esonero.

    In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello redditi PF.
    La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
    Attenzione al fatto che la dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
    La dichiarazione può essere presentata per convenienza del contribuente anche in caso di esonero, ossia se serve dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2025.

    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2026 sono:

    • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
      •  a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese
        successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2025 al mese di giugno dell’anno 2026;
    •  produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva;
    • persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché da rivalutazione del valore dei terreni;
    • persone che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché
      plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività.

    I contribuenti  elencati possono presentare il modello 730  senza sostituto, precompilato o ordinario  indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2026, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2025 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi:

    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
    • redditi dei terreni e dei fabbricati;
    • redditi di capitale;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata e a imposta sostituiva e i dati relativi alla rivalutazione dei terreni indicati nel quadro M e le plusvalenze di natura finanziaria indicate nel quadro T.

    Inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il quadro W.

    730/2026: chi è esonerato, tabelle di riepilogo

    Come specificato dalle istruzioni al Modello 730/2026 ci sono vari casi di esonero dalla dichiarazione.

    In generale sono esonerati i soggetti che possiede redditi per i quali l'imposta dovuta non è superiore a 10,33 euro

    Inoltre sono esonerati dalla dichiarazione dei redditii soggetti che rientrano nei limiti di reddito specificati e alle condizioni specificate:

    Infine sono esonerati i contribuenti che possiedono esclusivamente certi redditi tassativamente specificate nella tabella di seguito

    .

  • Locazione immobili

    CIN affitti brevi: come indicarlo nel 730 e nel Redditi PF

    Da quest'anno, l'indicaizone del CIN codice identificativo nazionale per gli affitti brevi è obbligatoria e per gli inadempienti scattano le sanzioni.

    L'indicazione avviene tanto nel Modello 730/2026 quanto nel Modello Redditi PF 2026. 

    L’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha previsto che il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l’unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche, nonché alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e alle strutture turistico- ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

    Vediamo le istruzioni per l'indicazione del CIN.

    CIN affitti brevi in dichairazione 2026: come indicarlo

    Nel Modello 730/2026 per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare, nella sezione III del quadro B, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

    In particolare, nel Quadro B al Rigo B12 va indicato:

    • in Colonna 1 (N. di rigo): il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I.
    • Colonna 2 (Mod. n.): il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
    • Colonne 3 (Codice CIN):  il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.

    Nel Modello Redditi PF 2026 il CIN va invece indicato nel quadro RS.

    In particolare, nel rigo RS533, in corrispondenza di ogni colonna, va riportato il CIN corrispondente a ogni struttura ricettiva o unità immobiliare dedicata a locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi, attività turistico-ricettive.

    Si precisa che i codici identificativi relativi ad immobili che danno luogo a redditi fondiari o a redditi diversi, vanno inseriti negli appositi campi presenti nei rispettivi quadri RB ed RL e pertanto la presente sezione non va compilata.

    CIN affitti brevi le sanzioni

    Il codice CIN deve essere:

    • richiesto dal titolare; 
    • esposto sull’immobile; 
    • indicato negli annunci e nelle comunicazioni.

    L’obbligo è operativo dal 2025, con sanzioni per chi non adempie che possono arrivare fino a 8.000 euro in caso di mancata attribuzione e fino a 5.000 euro per omissioni negli annunci.

    Attenzione al fatto che il CIN assume rilievo anche ai fini fiscali, dovendo essere riportato nelle dichiarazioni e nella Certificazione Unica.

  • Redditi di impresa

    Codice delle imprese familiari da Assonime: guida operativa

    Assonime, in collaborazione con l'Università Bocconi e AIDAF, ha pubblicato il 7 maggio un documento intitolato Il nuovo Codice per le imprese familiari.

    Il documento, considerata la rilevanza delle imprese familiari, intese come imprese nelle quali una o più famiglie detengono la maggioranza, e più spesso la totalità, del capitale, in quanto rappresentano la più diffusa e rilevante forma di organizzazione economica italiana, paese si è ritenuto di studiare una guda per dare loro sistemi di governo, di gestione e di controllo moderni, efficaci, competitivi, ed allineati ai migliori standard ed esperienze nazionali ed internazionali.

    L’adozione del Codice mira a supportare le famiglie imprenditrici nella gestione responsabile dell’impresa, bilanciando i benefici della proprietà familiare con i suoi limiti intrinseci.

    Codice delle imprese familiari da Assonime: cosa contiene

    La guida specifica come la realtà delle imprese familiari sia ampia, eterogenea e articolata, comprendendo diverse forme di organizzazione che si configurano in ragione della dimensione aziendale, della generazione familiare e degli obiettivi di sviluppo. 

    Nelle imprese familiari di minori dimensioni, il controllo è spesso detenuto da un imprenditore di prima generazione, o da una famiglia ristretta; le medie e medio-grandi imprese familiari sono sovente caratterizzate dalla presenza di un numero crescente di soci o azionisti familiari, di generazioni successive alla prima; infine, le grandi imprese familiari sono spesso caratterizzate da una elevata articolazione familiare, con una presenza di soci o azionisti familiari, in generazioni successive, e con una presenza diffusa e crescente di soggetti esterni alla famiglia nei ruoli di manager, di consiglieri esterni, ed in alcuni casi con presenza di soggetti terzi nel capitale.
    La guida, pur volendo rappresentare un utile riferimento per tutte le imprese a controllo familiare costituite nella forma di società di capitali,  si rivolge espressamente alle società familiari medie e grandi e non quotate in mercati regolamentati, caratterizzate da complessità proprietaria ed organizzativa tale da giustificarne l’adozione.
    Il Codice è costituito da un insieme di Principi che individuano le prassi e le procedure di governance che
    le società che lo adottano si impegnano ad attuare. I Principi sono accompagnati da Linee Guida che per
    ciascun Principio forniscono indicazioni sulle sue possibili modalità attuative e hanno una natura non
    vincolante ai fini dell’applicazione del Codice.
    Viene anche specificato che l’adesione al Codice è volontaria, secondo il principio del c.d. comply or explain e ogni società aderente è quindi invitata a valutare i propri assetti e prassi di governance e a determinare eventuali miglioramenti per l’applicazione dei Principi del Codice.

    I principi per le imprese familiari

    Il Codice di Assonime per le imprese familiari evidenziai dieci principi e tra questi si riportano i primi tre e le relative pratiche di buon governo:

    1. Statuto sociale: lo Statuto regola le questioni essenziali che disciplinano l’attività sociale, nonché l’insieme articolato dei rapporti tra soci, anche attraverso un ampio ricorso agli spazi offerti all’autonomia statutaria. Lo Statuto della società è sottoposto a periodica revisione, allo scopo di adottare gli strumenti giuridici funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa, all’efficace esercizio del controllo ed alla coesione
      proprietaria, evitando pericolose situazioni di stallo decisionale.
    2. Assemblea dei soci: ee regole di convocazione e tenuta delle assemblee favoriscono la massima partecipazione dei soci – familiari e non familiari – e assicurano la loro adeguata e tempestiva informazione sulle decisioni all’ordine del giorno, resa disponibile attraverso modalità informatiche che ne assicurino l’agevole fruizione.
    3. Ruolo dell’Organo di Amministrazione: l’impresa è gestita sotto l’indirizzo e la supervisione di un organo amministrativo collegiale (Organo di Amministrazione, ossia Consiglio di Amministrazione nei sistemi tradizionale e monistico, e Consiglio di
      Sorveglianza nel sistema dualistico), nominato dai soci.
      L’Organo di Amministrazione guida la società perseguendone il successo sostenibile4 e definisce le strategie e
      i piani industriali, monitorandone l’attuazione5.
      Il dialogo con gli stakeholder6 rilevanti per la società costituisce un elemento necessario per la definizione di strategie e piani funzionali al perseguimento del successo sostenibile. L’Organo di Amministrazione valuta periodicamente che l’assetto di governance della società sia funzionale alle caratteristiche e agli obiettivi strategici dell’impresa, e sottopone all’assemblea dei soci le eventuali proposte di modifica dello statuto, fornendo adeguata motivazione.

  • Riforme del Governo Meloni

    Prezzo carburanti: sconti prorogati fino al 22 maggio

    In vista della scadenza della riduzione del prezzo dei carburanti approvata con il Decreto Legge n 42/2026 con modifiche al precedente Decreto Legge n 38/2026, il Governo ha approvato un nuovo decreto pubblicato sulla GU n 99 del 30 aprile e già in vigore, con unlteriori misure contro il caro carburanti dal 2 al 10 maggio.

    In GU del 9 maggio è stato pubblicato il decreto mef dell'8 maggio che ridetermina le accise per il successivo periodo 11 maggio 22 maggio.

    Decreto carburanti ter: cosa contiene

    L'articolo 1 del decreto n 63/2026 in considerazione del perdurare dell'incremento dei  prezzi  dei prodotti energetici, le  aliquote  di  accisa  sulla  benzina  e  sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti  (GPL)  e  sul gas  naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I  al  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative, approvato con  il  decreto  legislativo  26  ottobre   1995,  n.  504,  sono rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino  al  10  maggio  2026,  nelle seguenti misure:

    a) benzina: 622,90 euro per mille litri;

    b) oli da gas o gasolio usato come carburante:  472,90  euro  per mille litri;

    c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;

    d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
    Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di  accisa di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in  consumo  tal  quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano  le  condizioni previste dall'articolo 44,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n. 651/2014 della Commissione, del  17  giugno  2014,  e'  rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.                   I medesimi importi sono prorogati fino al 22 maggio prossimo dal Decreto MEF pubblicato nella GU n 106 del 9 maggio                                

    Carburanti bis: ricordiamo le misure approvate

    Con il D.L. n. 42/2026 in vigore il 4 aprile 2026, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Governo era anche intervenuto in maniera sostanziale sull'articolo 8 del precedente D.L. 38/2026, modificandone i fondi e inserendo l'8-bis l'8-quater per ampliare notevolmente le misure di sostegno economico a cittadini e imprese.

    Crediti d'imposta per gli investimenti e la transizione energetica

    • Il decreto originale DL n 38/2026  riconosceva un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuavano determinati investimenti (relativi agli allegati A e B della Legge 232/2016), ma limitava la spesa totale a soli 537 milioni di euro per l'anno 2026.
    • Il D.L. n. 42/2026:
      • innalza il limite di spesa da 537 a 1.302,3 milioni di euro per il 2026, specificando che alle imprese spetta l'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto.
      • Introduce un nuovo incentivo (comma 3-bis) per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo, stanziando 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Le agevolazioni spettano alle imprese che hanno rispettato il principio DNSH (non arrecare danno significativo all'ambiente), valevoli primariamente per l'anno 2026 (con risorse estese al 2027 e 2028 per le rinnovabili).

    Sconti sui carburanti

    • i precedenti sconti sulle accise erano stati infatti adottati con il D.L. 18 marzo 2026, n. 33 successivamente con il D.L. 42/2026 che è intervenuto appositamente per dare continuità a quel taglio, inserendo ex novo nel D.L. 38 un nuovo articolo (l'Art. 8-bis) dedicato all'emergenza carburanti. La riduzione temporanea delle accise per contrastare l'eccezionale rincaro dei prezzi e in particolare, la benzina e il gasolio a 472,90 euro per 1.000 litri, il GPL a 167,77 euro per 1.000 kg, e l'accisa sul gas naturale usato come carburante viene completamente azzerata, ora viene prorogata  per altri 21 giorni con il DL del 30 aprile. A seguito di ulteriori decreti sopra specificati gli sconto sono prorogati fino al 22 magio.

    Credito d'imposta per l'agricoltura

    • Il D.L. 42/2026 aggiunge per le imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'IVA) per acquistare la benzina e il gasolio necessari all'alimentazione dei mezzi agricoli. Questo credito è cumulabile con altre agevolazioni e non concorre alla formazione del reddito. Si applica esclusivamente agli acquisti di carburante effettuati nel mese di marzo 2026. Il credito maturato può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

    Sostegno all'internazionalizzazione

    • Si prevede un incremento del cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dei finanziamenti concessi, quota che sale al 30% per le Piccole e Medie Imprese (PMI). Il supporto è rivolto alle imprese che sostengono iniziative di transizione digitale o ecologica e che, contemporaneamente, hanno subito un impatto negativo (calo di fatturato o rincari energetici) legato al conflitto nell'area del Golfo Persico. Essa si applica alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: gli altri redditi nel Quadro D

    Il Modello 730/2026 va inviato dal 30 aprile al 30 settembre che sia esso ordinario o con la precompilata messa a disposizione da parte delle Entrate.

    Vediamo nel dettaglio cosa contiene il Quadro D altri redditi che dall'anno scorso ha visto l'introduzione dei righi D6 e D7

    730/2026: gli altri redditi nel Quadro D

    Il Quadro D altri redditi vanno indicati:

    • i redditi di capitale,
    • i redditi di lavoro autonomo 
    • e i redditi diversi.

    Nei righi da D3 a D5 vanno indicati alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionale) da indicare nel quadro. Essi possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta.

    I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2026 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna “3” il codice 10, tranne nel caso in cui nel corso del 2025 sono stati locati più di 4 appartamenti. In tal caso il comodatario non può utilizzare il modello 730.

    Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla “Causale” presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2026 – Lavoro autonomo.

    I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2025 indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:

    • gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires;
    • gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
    • tutti gli altri redditi di capitale.

    Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

    Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva.

    I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

    • nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
    • nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
    • nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017

  • Principi Contabili Nazionali

    Documento interpretativo n 12 OIC: testo definitivo

    L'OIC in data 5 maggio 2026 ha pubblicato il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12, sugli aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci relativi agli esercizi 2025 e 2026.

    Ricordiamo che la consultazione era stata aperta il 12 marzo scorso ed ora, conclusasi ha portato alla pubblciazione del testo definitivo del documento n 12.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci: criteri oggettivi e soggettivi dall’OIC

    In particolare, il documento attua dal punto vista tecnico-contabile, la disciplina introdotta dalla Legge n 199/2025 ossia la novità che consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, invece che al valore di realizzo desumibile dal mercato. 

    La misura ha lo scopo di evitare che oscillazioni negative dei mercati incidano automaticamente sul risultato d’esercizio, imponendo svalutazioni su titoli destinati a non permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.

    Il testo definitivo del documento interpretativo n 12/2026 si applica:

    • a società che redigono il bilancio d’esercizio secondo le disposizioni del codice civile
    • che non adottano gli IAS/IFRS,
    • non si applica alle imprese assicurative soggette alla disciplina specifica dell’IVASS.

    Dal punto di vista del perimetro oggettivo riguarda:    

    • titoli di debito iscritti nell’attivo circolante;
    • titoli di capitale non immobilizzati;
    • titoli valutati, in via ordinaria, al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

    L' OIC 20 per i titoli di debito e l' OIC 21 per le partecipazioni sono i principi contabili di riferimento.

    La novità in deroga può riguardare:

    • titoli già presenti nell’ultimo bilancio approvato chiuso al 31 dicembre 2024,
    • titoli acquistati nell’esercizio 2025 o nell'esercizio 2026.

    Attenzione al fatto che  il documento in oggetto ha evidenziato che è possibile applicare la deroga solo a certi titoli.

    La società può quindi scegliere la deroga:

    •  per tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante; 
    •  solo per determinate categorie; 
    •  per singoli titoli, anche riferibili allo stesso emittente ma di specie diversa. 

    Si rimanda al testo intergrale pubblicato dall'OIC per ulteriori approfondimenti.

  • PRIMO PIANO

    Responsabilità Sindaci società quotate: novità 2026

    Pubblicato in GU n 86 del 14 aprile il Decreto legislativo n 47/2026 di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della  legge  5  marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico  di  cui al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in  materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonche'  per  la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne  il miglior coordinamento.

    Tra le numerose novità vediamo quelle per la responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

    In proposito anche il CNDCEC ha pubblicato il documento di studio intitolato “Il decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile

    Il documento offre una sintesi organica delle novità introdotte dal Decreto legislativo n 47/2026 in vigore dal 29 aprile.

    Il documento approfondisce:

    • le novità relative alle società di partenariato,
    • all’appello al pubblico risparmio, 
    • agli obblighi informativi e alla governance delle società quotate, 
    • nonché la disciplina per gli emittenti di nuova quotazione. 

    Vediamo pià in dettaglio le novità per i Sindaci delle società quotate.

    Responsabilità Sindaci società quotate: novità 2026

    In particolare, l'art. 151.2 rubircato appunto Responsabilita' dei componenti del collegio sindacale prevede diverse novità.

    I componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le loro omissioni, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico.
    Le nuove disposizioni si applicano anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile.»;

    La novità pur mantenendo invariata la struttura della responsabilità che resta solidale con quella degli amministratori e basata sulla verifica della corretta vigilanza, esclude, per le società quotate l’applicazione del limite quantitativo introdotto dal codice civile.

    occorre evidenziare che nelle quotate i sindaci operano in contesti caratterizzati da elevata complessità organizzativa, da sistemi articolati di controllo interno e da una elevata esposizione a rischi, 

    Un tetto massimo di responsabilità, ancorato ai compensi, rischierebbe di determinare una sottovalutazione del rischio effettivo e, conseguentemente, un depotenziamento della attività di vigilanza.

    In tali contesti il collegio sindacale assume una funzione di garanzia che trascende il rapporto con la società, investendo invece direttamente la tutela del mercato e la fiducia degli investitori.

    La responsabilità dei sindaci diviene uno strumento essenziale per assicurare l’affidabilità dell’informazione societaria e il corretto funzionamento dei mercati finanziari.

    Si rimanda al Decreto n 47/2026 per la lettura completa della norma di riferimento.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: come correggere errori e mancanze

    Il Modello 730/2026 per dipendenti e pensionati va presentato entro il 30 settembre prossimo.

    Per conoscere le principali novità leggi anche: 730/2026: ecco le novità di quest'anno             

    Vediamo quando presentare il 730 rettificativo o integrativo.

    730/2026: termini e modalità di correzione

    Come specificato anche dalle istruzioni al Modello 730/2026 se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Mod. 730 “rettificativo”. 

    Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
    Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel Mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

    • presentare entro il 26 ottobre (dal momento che il 25 ottobre è domenica) un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
    • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2026, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2026 può essere presentato:
      • entro il 2 novembre 2026, correttiva nei termini (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato);
      • oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2026 relativo all’anno successivo (dichiarazione
        integrativa);
      •  oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo
        17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debitimaturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

    Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2026.

    Attenzione al fatto che il modello REDDITI Persone fisiche 2026 può essere presentato:

    • entro il 2 novembre 2026, correttiva nei termini (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
    • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
    • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
      La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730

    730/2026: cosa fare se i dati del sostituto sono incompleti

    Nel frontespizione vanno indicate informazioni relative:

    1. al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), 
    2. dati dei familiari a carico
    3. e del sostituto d’imposta

    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 26 ottobre (dal momento che il 25 ottobre è domenica) un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. 

    In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
    Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio"

  • Risparmio energetico

    Superbonus e general contractor: cosa cambia davvero con la Risoluzione 17/2026

    La Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene su uno dei nodi più controversi del superbonus: la detraibilità delle spese nei rapporti con il general contractor istituto tipico dei contratti pubblici (articoli 204 e seguenti del Dlgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici).

    Il documento non introduce una nuova norma, ma riordina la prassi esistente e fissa un criterio interpretativo chiaro, destinato a orientare sia i contribuenti sia gli uffici.

    Superbonus e general contractor: cosa cambia davvero con la Risoluzione 17/2026

    Per capire la portata della Risoluzione bisogna partire dal funzionamento del superbonus.

    Gli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 hanno consentito non solo di detrarre le spese, ma anche di trasformare il beneficio in sconto in fattura o credito cedibile.

    Questo meccanismo ha favorito la diffusione di modelli organizzativi accentrati.

    In molti casi, un unico soggetto il cosiddetto general contractor ha assunto il ruolo di referente unico per il committente: gestisce i lavori, coordina i professionisti, cura gli adempimenti e, spesso, applica lo sconto.

    Tuttavia, come chiarisce l’Agenzia, si tratta di una figura non tipizzata nei rapporti tra privati, la cui qualificazione dipende esclusivamente dal contenuto del contratto.  Ed è proprio qui che nasce il problema fiscale.

    Le verifiche fiscali si sono concentrate su un aspetto preciso: il differenziale tra il costo sostenuto dall’impresa appaltatrice e quello ribaltato al committente.

    In pratica, quando l’impresa:

    • affida i lavori in subappalto,
    • e applica un prezzo superiore rispetto a quello dei subappaltatori,

    si genera un margine. 

    Alcuni uffici hanno ritenuto che tale margine non fosse sempre riconducibile ai lavori, ma potesse rappresentare un compenso per attività di coordinamento.

    Da qui la conseguenza più rilevante: il disconoscimento della detrazione per quella quota di costo. 

    Una lettura che ha creato forte incertezza operativa, soprattutto nei cantieri più complessi.

    La Risoluzione affronta il problema con un approccio sostanzialistico, il punto centrale è che non è sufficiente qualificare un costo come “coordinamento” per escluderlo dalla detrazione. Occorre capire cosa remunera davvero quel corrispettivo.

    L’Agenzia ribadisce un principio già presente nella prassi, ma spesso applicato in modo disomogeneo: sono agevolabili solo i costi direttamente collegati alla realizzazione dell’intervento.

    Ne deriva una distinzione netta:

    • le spese per lavori e prestazioni tecniche restano detraibili,
    • i compensi per attività meramente amministrative o di coordinamento restano esclusi

    Ma la vera novità non è questa e sa nel modo in cui questa distinzione deve essere applicata.

    Il cuore della Risoluzione è la differenza tra due figure che, nella pratica, sono spesso sovrapposte:

    • il general contractor “puro”, che non esegue lavori ma si limita a coordinare i soggetti coinvolti e a rifatturare i costi. In questo caso, il suo compenso è considerato un costo autonomo, non direttamente collegato all’intervento: quindi non detraibile;
    • il general contractor che agisce come appaltatore. Qui la prospettiva cambia radicalmente. Se il soggetto assume l’obbligo di realizzare l’opera nei confronti del committente, il corrispettivo che percepisce è, a tutti gli effetti, prezzo di appalto.

    E il prezzo di appalto, anche quando incorpora un margine, rientra tra le spese detraibili, purché rispettati i requisiti di legge. 

    È una distinzione che, nella pratica, può determinare l’esito di un accertamento.

    La Risoluzione chiarisce un punto destinato ad avere effetti rilevanti: la qualificazione fiscale non dipende da come l’impresa organizza i lavori, ma dall’obbligazione che assume.

    Se l’impresa si impegna a realizzare l’opera:

    • resta appaltatore anche se subappalta,
    • resta appaltatore anche se non esegue direttamente i lavori

    Il subappalto, quindi, diventa fiscalmente irrilevante ai fini della detrazione. 

    Questo passaggio smonta una delle principali leve utilizzate nei controlli, ossia l’idea che una struttura “leggera” o fortemente esternalizzata potesse giustificare il disconoscimento dei costi.

    Uno dei profili più interessanti della Risoluzione riguarda i limiti all’azione accertativa.

    L’Agenzia afferma che non è possibile trasformare automaticamente una parte del prezzo di appalto in compenso per coordinamento. 

    Per sostenere questa tesi, l’amministrazione deve fornire una prova puntuale, dimostrando che una quota del corrispettivo remunera effettivamente un’attività distinta e autonoma.

    In assenza di questa dimostrazione, il margine resta parte integrante del prezzo dei lavori e, come tale, continua a essere detraibile

    Si tratta di un passaggio che rafforza la posizione dei contribuenti e rende più difficile sostenere contestazioni generiche.