• Fatturazione elettronica

    Pos e Cassa: in vigore le nuove regole, si attende il software ADE

    Dal 1° gennaio 2206, il registratore di cassa potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi. 

    A tale fine, con il Provvedimento n 424470 del 31 ottobre le Entrate pubblicano le regole per dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Legge di Bialncio 2025.

    In particoalre, si tratta delle modalità operative per:

    • il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici,
    • lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi. 

    Le Entrate hanno evidenziato che la soluzione adottata non prevede un collegamento fisico ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia. 

    In proposito si evidenzia che il nuovo strumento non è ancora arrivato e si attendono novità dalle Entrate, la possibilità di collegare POS e registratore di cassa resta in standby ma è già in vigore e operativa dal 1° gennaio la necessità di inserire, tra i dati dello scontrino elettronico, quelli relativi al metodo di pagamento utilizzato.

    Quindi, mentre il servizio che consentirà di abbinare POS e cassa sarà disponibile da marzo, è già obbligatorio memorizzare e trasmettere correttamente i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

    Pos e registratori di cassa: regole per collegarli

    Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell’area riservata delle Entrate.
    I soggetti obbligati effettuano il collegamento registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato, nell’area riservata.

    Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti obbligati registrano anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.
    Il collegamento è effettuato direttamente dai soggetti obbligati anche tramite un soggetto, con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture e Corrispettivi” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.
    Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate utilizzando la procedura web, di cui al punto 1.11 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 99297 del 18 aprile 2019, il collegamento è effettuato dai soggetti obbligati utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura web.
    I soggetti obbligati aggiornano i dati a seguito di variazioni dei collegamenti.

    Pos e registratori di cassa: termini entro cui collegarli

    Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico, a disposizione dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto di convenzionamento , il collegamento è effettuato entro 45 giorni a partire dalla data di messa a disposizione nell’area riservata del servizio web.

    La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il
    collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. 

    Il sabato è considerato giorno non lavorativo. 

    Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al punto 2.1. effettuate entro l’ultimo giorno del mese. I termini si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato.

    Trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici: come fare

    La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.

    I dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche dei provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi di cui al punto 1.2 del provvedimento in oggetto.

    Leggi anche Registratori di cassa e POS: nuovo obbligo dal 2026.          

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Radiati albo Commercialisti: chiarimenti sulla riammissione

    Con il Pronto Ordini dell'8 gennaio 2026 si replica al quesito con cui si chiede se i periodi di sospensione cautelare dall’esercizio della professione, già scontati dal professionista nel corso del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione disciplinare della radiazione, debbano e/o possano essere scomputati dal periodo minimo di sei anni, previsto per la eventuale successiva riammissione all’Albo, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs n. 139/2005. 

    Il CNDCEC ha ribadito che in linea generale che il periodo di sospensione già scontato dall’incolpato in via cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione disciplinare della sospensione comminata all’esito del procedimento disciplinare

    In sostanza, ai fini dell’esecuzione del provvedimento di sospensione disciplinare, si deve tener conto del periodo di sospensione cautelare già scontato dal professionista, non potendosi cumulare sospensione cautelare e sospensione disciplinare.
    In altri termini, una volta stabilita la durata della sospensione disciplinare, al fine di individuare per quanto tempo il professionista già sottoposto a sospensione cautelare debba ancora astenersi dall’esercitare la professione, occorre detrarre dalla durata della sanzione della sospensione disciplinare la durata della sospensione cautelare già patita, finendosi altrimenti con l’ammettere irragionevolmente una misura disciplinare ulteriore o più grave rispetto a quelle tassativamente indicate dall’art. 52 dell’Ordinamento professionale. 

    Il principio è stato recentemente ribadito anche nell’ambito della professione forense, atteso che, con la sentenza n. 362/2024, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di competenza deve tener conto della sospensione già sofferta in sede cautelare.

    Riammissione radiati albo Commercialisti: chiarimenti del CNDCEC

    Viene precisato che l’art. 57 del D. Lgs. n. 139/2005, rubricato “ Riammissione dei radiati”, dispone che Il professionista radiato dall’Albo o dall’elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile”. 

    Ebbene, costituendo tale periodo di sei anni un arco temporale minimo fissato dalla legge nel corso del quale il radiato deve dare prova di irreprensibile condotta per poter beneficiare dell’istituto della riammissione, diversamente da quanto detto sopra per la sospensione, non può essere decurtabile, dal suddetto periodo, la durata della sospensione cautelare già scontata.

  • Versamenti delle Imposte

    Dichiarazione dei redditi: tardiva entro il 29 gennaio con sanzione

    Chi non ha provveduto ad inviare la Dichiarazione dei Redditi 2025 entro il 31 ottobre scorso, può ancora farlo pagando delle sanzioni.

    Ricordiamo che, dal 1° settembre 2024 sono anche entrate in vigore novità in tema di sanzioni, previste dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 87/2024, che ha modificato il Dlgs n 471/97.

    Il Dlgs n 87/2024 non ha però disciplinato il caso della dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni, caso per cui restano immutate le sanzioni.

    In proposito restano validi i principi indicati nella Circolare ADE n 42/2016 che equiparano la dichiarazione tardiva alla dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte, punita con una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, con riduzione di un decimo del dovuto per omessa dichiarazione, e quindi una sanzione pari a 25 euro.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Dichiarazione 2025: invio entro il 29 gennaio con con sanzione

    Scaduto il termine del 31 ottobre scorso è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni, pagando una minima sanzione.

    In particolare, vi è la possibilità di presentazione tardiva della dichiarazione entro il 29 gennaio, con l’applicazione della sanzione minima di 25 euro.

    L’art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”. 

    Secondo quanto indicato dalla circolare n 42/2016 entro il 29 gennaio il contribuente deve:

    • presentare il modello Redditi 2024;
    • pagare 25 euro per la violazione da tardiva dichiarazione;
    • pagare le imposte e gli interessi legali;
    • ravvedere le sanzioni da omesso/insufficiente versamento del saldo e degli acconti se dovuti ( ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97).

    Il Decreto legislativo n. 87/2024 che ha cambiato le regole previste dal Decreto Legislativo n. 471/1997 è intervenuto invece sulla dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

    In base alle novità la sanzione dovuta per l'omissione dichiarativa ammonta al 120% dell’imposta non versata.

    Una novità, introdotta introdotta dal Dlgs Sanzioni (Dlgs n 87/2024), prevede anche una sanzione ridotta del 75% se il contribuente, trascorso il 90° giorno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, presenta la dichiarazione omessa prima di qualsiasi controllo. 

    Nel caso in cui invece si ratti di omessa dichiarazione, ma non ci sono imposte dovute, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro, e può raddoppiare per i soggetti obbligati alla contabilità.

    Vediamo la tabella di riepilogo:

    Dichiarazione dei Redditi 2025 Sanzioni in vigore dal 1° settembre 2024
    Dichiarazione tardiva entro i 90 gg dalla scadenza sanzione rimasta immutata a 25 euro con ravvedimento operoso
    Dichiarazione omessa sanzione al 120% dell'imposta non versata
    Dichiarazione oltre i 90 gg, quindi omessa, ma entro i termini di decadenza dell'attività di controllo e prima dell'accertamento sanzione al 75% delle imposte dovute

  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA per non residente: quando è possibile

    Con la Risposta a interpello n 319 del 24 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro del rimborso IVA per non residenti, vediamo i dettagli.

    Rimborso IVA per non residente: quando è possibile

    Viene chiarito che, per un soggetto passivo IVA non residente, è possibile chiedere il rimborso dell’IVA con la procedura web nel caso in cui questi svolga in Italia due attività, di cui una mediante la propria identificazione diretta.

    A tal fine è necessario che le attività siano contabilmente tenute distinte, optando per il regime di separazione.

    Il caso di specie riguarda una ditta spagnola, operante nel settore immobiliare, che ha acquistato in Italia:

    • un fabbricato industriale in categoria D/7, da affittare a soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia esercitando l’opzione per l’applicazione dell’IVA:
    • un immobile di civile abitazione in categoria A/3 da affittare a persone fisiche.

    Viene specificato che dato che i beni immobili si trovano in Italia, sia gli acquisti degli stessi che le prestazioni di servizi di locazione sono rilevanti nel territorio dello Stato.

    L'istante è a credito per l’attività avente a oggetto l’immobile strumentale dato che non è possibile compensare verticalmente l’imposta assolta all’atto dell’acquisto del bene con l’IVA da applicare in via di rivalsa alle prestazioni di servizi.

    Per l’immobile abitativo è, invece esente da IVA

    Il soggetto spagnolo ha provveduto a identificarsi direttamente, ex art. 35-ter del DPR 633/72 e, mediante tale posizione IVA, procederà a emettere fatture nei confronti dei privati consumatori e ad adempiere agli obblighi IVA connessi. 

    Tutto ciò premesso, l’istante chiede se sia possibile ottenere il rimborso dell’IVA assolta sul bene immobile strumentale con la procedura di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, dato che la restituzione non può essere chiesta da soggetti non stabiliti in Italia che ivi abbiano effettuato operazioni diverse da quelle soggette a inversione contabile, da quelle non imponibili relative a servizi di trasporto o accessorie ai trasporti, Si chiede se lo svolgimento di altra attività ossia la locazione dell’immobile abitativo, esente da IVA, non soggetta a reverse charge e priva del diritto alla detrazione, faccia decadere la ditta spagnola dal diritto di beneficiare del rimborso mediante portale elettronico.

    L’Agenzia delle Entrate conferma che la procedura è ammessa anche nel caso il richiedente Ue si identificato in Italia o abbia un rappresentante fiscale “purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative”. 

    Inoltre, le fatture di acquisto recanti l’imposta oggetto di rimborso:

    • devono essere intestate alla partita IVA estera del soggetto non residente e non a quella italiana;
    • per conseguenza, non devono confluire nelle liquidazioni IVA e nelle dichiarazioni IVA della posizione IVA locale.

    Nel caso di specie, le fatture dell’acquisto dell’immobile strumentale sono intestate alla partita IVA spagnola della ditta e le stesse non rientrano né nelle liquidazioni IVA, né tra le operazioni dichiarate con partita IVA italiana, “Per rendere evidente la distinzione delle due attività” e il fatto che il rimborso tramite il portale elettronico sia pertinente a solo una di queste, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il soggetto spagnolo possa optare per la separazione delle attività ai sensi dell'articolo 36 comma 3 del DPR 633/72.

  • Agricoltura

    Credito ZES agricoltura: ufficializzate le nuove percentuali

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa del 10 gennaio con gli aggiornamenti delle percentuali per il credito ZES Agricoltura relativamente alle disposizioni della Legge di Bilancio 2026.

    Vediamo il dettaglio.

    Credito ZES Agricoltura: novità 2026

    L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’aumento del credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo, recependo le nuove percentuali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

    In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 460 della Legge di Bilancio 2026 il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le seguenti aliquote:

    • 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese (MPMI);
    • 58,6102% per le grandi imprese.

    La norma ha introdotto un incremento effettivo del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese beneficiarie.

    L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento dei plafond disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati che pertanto possono utilizzare immediatamente il credito d’imposta ZES unica in compensazione, tramite modello F24, senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti.

    Credito d’imposta ZES Unica: riepilogo delle regole

    Il credito d’imposta ZES unica è un’agevolazione fiscale introdotta dal DL N 124/2023 finalizzata a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dalle imprese operanti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

    Ricordiamo che la ZES unica comprende:

    • le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE;
    • le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il credito d’imposta ZES unica, stanziando circa 4 miliardi di euro complessivi per garantirne l’operatività della misura fino al 31 dicembre 2028 ripartiti nel dettaglio:

    • 2,3 miliardi di euro per il 2026;
    • 1 miliardo di euro per il 2027;
    • 750 milioni di euro per il 2028.

    Tra le novità inoltre vi è anche l'ampliamento del periodo di realizzazione degli investimenti agevolabili e in dettaglio sono agevolabili gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU per genitore affidatario di figlio maggiorenne senza reddito

    Una CTP con sentenza n 241/2025 depositata a fine anno si è espressa in tema di IMU ribadendo che la casa familiare gode del regime di esenzione Imu in capo all’ex coniuge assegnatario di tale immobile e affidatario del figlio anche qualora quest’ultimo sia divenuto maggiorenne, purché non sia ancora economicamente autosufficiente. 

    Affidatario del figlio minorenne: non paga IMU

    La vincenda partiva dalla impugnazione di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2020 con cui il Comune accertava un omesso versamento Imu in capo all’ex coniuge assegnatario e non proprietario dell’abitazione familiare e affidatario di un figlio divenuto maggiorenne proprio lo stesso anno. 

    Generalmente, a seguito di separazione o divorzio, la casa familiare viene assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei medesimi figli a conservare il loro habitat domestico, genitore assegnatario che è tra i soggetti passivi Imu. 

    L'articolo 1, comma 743 della legge n. 160/2019 stabilisce che il provvedimento giudiziale di assegnazione costituisce, ai soli fini dell’Imu, il diritto di abitazione del genitore affidatario sulla casa familiare. 

    Il genitore non affidatario, anche se proprietario, è escluso dall’Imu, in quanto sulla casa familiare insiste il diritto reale di abitazione del genitore affidatario.

    L’articolo 1, comma 741, lettera c) n. 4 della legge n. 160/2019, stabilisce che la casa familiare assegnata al genitore affidatario rientra tra le fattispecie assimilate all’abitazione principale, con le correlate agevolazioni ai fini dell’Imu.

    Secondo una risposta interpretative IFEL ANCI, e una della Cassazione ossia la n 10204/2019 da sempre alcuni Comuni, come accaduto nel caso di specie della sentenza in esame, tendono a disconoscere, ai fini dell’Imu, l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare, qualora il figlio sia divenuto maggiorenne, anche se non ancora economicamente autosufficiente.

    La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha stabilito che la circostanza che il figlio del genitore affidatario e assegnatario della casa familiare sia divenuto maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, non fa venire meno l’applicabilità dell’esenzione da Imu. 

    Per la giurisprudenza della Cassazione sul tema si richiamano le seguenti pronunce: 

    • Ordinanza n. 4303/2025
    • Ordinanza n. 23443/2025.

    cui si rimanda per il dettaglio.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione

    Con Risoluzione n 1 del 12 gennaio le Entrate hanno pubblicato il codice tributo da usare per il credito transizione 5.0.

    Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione

    La Risoluzionne ha indicato il codice tributo "7072" per usare in compensazione in F24 il credito residuo 5.0 che risultava al 31 dicembre scorso.

    Si ricorda che l’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.
    Il comma 13 del citato articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.
    Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
    Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

  • Agricoltura

    Ismea investe 2026: domande fino al 15 maggio

    Pubblicato il Bando 2026 ISMEA Investe per il settore agricoltura. 

    La domanda può essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 15 maggio 2026. 

    Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 18,00) e del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

    Ricordiamo in breve che, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA in attuazione del Decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate all' art. 4 del Bando attraverso:
    1. interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG), mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento, di cui al Capo II del Decreto;
    2. interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM) mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari, finanziamenti, strumenti finanziari partecipativi in caso di società cooperative, di cui al Capo III del Decreto.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 100 milioni, dei quali 50milioni destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM con la possibilità di trasferimento delle risorse tra le due linee di intervento descritte.

    Ismea investe 2026: i beneficiari

    La partecipazione al presente Bando è riservata a:

    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    • società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Limitatamente agli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM), nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l’eventuale ammissione all’intervento ISMEA – mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari – sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.

    Ismea investe 2026: le condizioni

    Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.
    Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. 

    La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. 

    La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state- aid legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
    Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:

    • non più di 5 anni di preammortamento,
    • non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.

    I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati secondo le disposizioni del D.M. 29 dicembre 2023 ed in particolare:

    • con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi; con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al D.M. 29 dicembre 2023.

    In ogni caso deve essere garantito il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

    Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

    Gli interventi, ritenuti ammissibili, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. 

    Le agevolazioni si intendono concesse con la delibera di approvazione dell’ISMEA che individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, l’ammontare del finanziamento, la misura del tasso di riferimento e quella delle agevolazioni concesse in termini di ESL, le spese ammesse, i tempi per l’attuazione del progetto e la durata del finanziamento agevolato oltre alle condizioni dell’erogazione, ai successivi controlli e alle penalità a carico del beneficiario in caso di violazioni e/o inadempimenti degli impegni assunti.

    Scarica qui il bando completo per tutti i dettagli per le domande da presentare entro il 15 maggio 2026

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Arbitro assicurativo: si parte dal 15 gennaio

    Dal 15 gennaio sarà possibile presentare ricorso all'Arbitro assicurativo.

    L’arbitro assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione a cui aderiscono imprese ed intermediari assicurativi.

    È uno strumento alternativo alla negoziazione assistita e alla mediazione: in tal modo dette iniziative sono alternative tra di loro, ricorrendone i rispettivi presupposti, ai fini del successivo esperimento dell’azione giudiziaria.

    Se la decisione dell’arbitro assicurativo è insoddisfacente, sia il consumatore che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

    Ricordiamo che lo scorso maggio 2025, l'IVASS istituto di vigilanza per le assicurazioni ha pubblicato un avviso per l'attivazione del sito dell'Arbitro Assicuarativo.

    Clicca di seguito per viisitare il sito Arbitro Assicurativo e familiarizzare con tutte le regole di prossima attivazione.

    Arbitro assicurativo: che cos’è

    L’Arbitro Assicurativo (AAS) è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa. 

    Esso è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.

    L’AAS è uno strumento di tutela semplice:

    • il ricorso può essere presentato senza l'assistenza di un avvocato, 
    • è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse)
    • ha un costo di 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.

    Un Collegio composto da 5 componenti, decide sul ricorso.

    Attenzione al fatto che si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente.

    Inoltre, occorre sapere che la decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante; se, tuttavia, l’impresa e/o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento viene diffusa sul sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet).

    Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

    Ricordiamo che l’AAS è istituito in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che ha recepito l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive).

    Il regolamento adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta dell’IVASS (D.M. 6 novembre 2024, n. 215), disciplina il procedimento, i criteri di composizione dell'organo decidente e la natura delle controversie che l'AAS può decidere.

    Il regolamento rimette all’IVASS la competenza ad emanare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio per alcuni aspetti di funzionamento dell’AA.

    L'IVASS che ha annunciato la novità evidenzia come sia necessario familiarizzare con il sito di riferimento per poter poi conoscere le regole di presentazione di un ricorso in autonomia.

    Arbitro assicurativo: come presentare un ricorso

    Il ricorso è attivabile:

    • direttamente dal consumatore, senza la necessaria assistenza di un avvocato o di un procuratore;
    • attraverso procedura online, tramite un portale accessibile mediante sito appositamente dedicato;
    • con costi minimi, perché per la presentazione del ricorso è richiesto il versamento di un contributo di venti euro che sarà rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso.

    Prima di presentare un ricorso all’arbitro assicurativo è necessario:

    • aver preventivamente proposto un reclamo all’impresa o all’intermediario: dopo 45 giorni se non si è ricevuta risposta o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente il consumatore può rivolgersi all’arbitro assicurativo;
    • che non siano passati più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all’impresa o all’intermediario;
    • che i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di 3 anni dalla data in cui è stato presentato il reclamo.

  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti

    Viene pubblicato in GU n 5 dell'8 gennaio il Decreto Legislativo n 210/2025 che recepisce la Direttiva UE 2024/1640.

    In particolare, il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento  europeo  e del  Consiglio,  del  31  maggio  2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi  terzi e i rischi ambientali, sociali e  di governance, nonchè per l'adeguamento al regolamento  (UE)  2024/1623 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  31 maggio 2024,  che modifica il regolamento  (UE)  n.  575/2013  per  quanto  concerne  i requisiti per il rischio di  credito,  il  rischio  di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo,  il  rischio  di mercato e l'output floor. (26G00006) 

    L’obiettivo è rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all’uso del sistema finanziario a fini illeciti.

    Tra gli interventi specifici, si prevedono l’adeguamento del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, e la garanzia della più ampia collaborazione a livello nazionale e con le omologhe autorità europee.

    Leggi anche Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente

    Titolare effettivo: dati consultabili solo da soggetti previsti dalla norma

    Con il provvedimento l’Italia si allinea rapidamente alla direttiva europea in materia di antiriciclaggio (2024/1640), limitando l’accesso al registro dei titolari effettivi. 

    In proposito solo autorità competenti, intermediari finanziari  e soggetti privati  che dimostrino un interesse giuridico qualificato potranno ottenere le informazioni.

    La disciplina nazionale sui titolari effettivi ricordiamo è stato molto contestata al punto che il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi in attesa di ulteriori decisioni.

    Essa prevedeva teoricamente una consultazione estesa a chiunque, ora con il nuovo decreto, la disciplina cambierà radicalmente.

    cambia radicalmente.

    Il decreto legislativo n 210/2025 in vigore dal 9 gennaio 2026 prevede tre categorie di soggetti autorizzati:

    • autorità di vigilanza, magistratura e forze dell’ordine;
    • soggetti obbligati ai fini degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
    • privati che riescano a dimostrare un interesse giuridico specifico e differenziato, compresi i giornalisti.

    Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese definirà le modalità pratiche per la valutazione delle richieste, stabilendo i criteri per determinare quando un interesse giuridico può considerarsi legittimo.

    E' bene specificare che la relazione illustrativa al decreto sottolinea che la rapidità del recepimento si è resa necessaria poiché il termine era già scaduto il 10 luglio 2025, inducendo la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione, notificata anche ad altri Stati membri.

    Saranno necessari  ulteriori correttivi regolamentari, a partire dalla revisione del decreto ministeriale n. 55 del 2022, che disciplina la comunicazione e la consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva. 

    Su queste modifiche saranno chiamati a esprimersi il Consiglio di Stato e il Garante per la protezione dei dati personali.

    In sintesi, il DLgs. 210/2025 esclude un accesso generalizzato alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del pubblico.

    Si impone la dimostrazione di un interesse legittimo all’accesso, sanando così la disparità riscontrata nel DLgs. 231/2007 tra titolari effettivi comunicati da persone giuridiche e quelli comunicati da trust.

    Si recepisce l’art. 74 della direttiva 2024/1640/Ue che intende allineare la disciplina Ue alla decisione della Corte di Giustizia 22 novembre 2022, cause C-37/20 e C-601/20.

    Il nuovo DLgs. 210/2025 prevede che “L’accesso è consentito … dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata”