• Dichiarazione 730

    Borse di studio ITS Academy, niente Irpef e dichiarazione dei redditi dal 2025

    L’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione fiscale: le somme erogate agli studenti degli ITS Academy non devono essere inserite nel modello 730/2026 o nel modello Redditi Persone fisiche.

    Borse di studio ITS Academy, niente Irpef: non vanno indicate nel 730

    Buone notizie per gli studenti degli ITS Academy che hanno ricevuto una borsa di studio nel 2025. 

    Le somme erogate per frequentare i percorsi di istruzione tecnologica superiore sono esenti dall’Irpef e non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi.

    A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con una nuova risposta pubblicata il 30 luglio 2026 tra le FAQ dedicate al modello 730/2026 e al modello Redditi Persone fisiche 2026.

    Il chiarimento riguarda le borse di studio corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori.

    Borse ITS Academy: cosa cambia per gli studenti

    Per l’anno d’imposta 2025, le borse di studio interessate dalla nuova disciplina sono considerate redditi esenti.

    Questo significa che gli studenti beneficiari:

    • non devono pagare l’Irpef sulle somme ricevute;
    • non devono riportarle nel modello 730/2026;
    • non devono indicarle nel modello Redditi Persone fisiche 2026;
    • non devono sommarle agli altri redditi imponibili.

    Il vantaggio non riguarda, quindi, soltanto l’assenza di tassazione. 

    Le borse di studio non concorrono neppure alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

    Quali borse di studio sono esenti

    L’esenzione si applica alle borse erogate agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.

    Rientrano nell’agevolazione anche le borse destinate a sostenere gli stage aziendali e i tirocini formativi, che rappresentano una parte essenziale dei percorsi ITS.

    La normativa prevede infatti che i tirocini e gli stage siano obbligatori per almeno il 35% del monte orario complessivo. Possono essere svolti anche all’estero ed essere sostenuti economicamente attraverso apposite borse di studio.

    Sono interessate dall’esenzione le somme corrisposte:

    • dallo Stato;
    • dalle Regioni;
    • dalle fondazioni ITS Academy;
    • da altri soggetti pubblici.

    La norma fa dunque riferimento sia alle borse erogate direttamente dalle fondazioni sia a quelle finanziate o corrisposte dalle amministrazioni pubbliche.

    La nuova esenzione parte dal 2025

    La detassazione è stata introdotta dall’articolo 10 del decreto legge n. 45 del 2025, convertito dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025. La disposizione ha inserito il comma 9-bis nell’articolo 4 della legge n. 99 del 2022, stabilendo che, a partire dall’anno d’imposta 2025, le borse di studio destinate agli studenti degli ITS Academy sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

    La norma comprende espressamente anche le borse che sostengono gli stage aziendali e i tirocini formativi previsti nell’ambito dei corsi.

    Perché il chiarimento dell’Agenzia è importante

    In assenza di una specifica esenzione, le borse di studio sono generalmente ricondotte tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi.

    La nuova disposizione introduce invece un’esenzione espressa per le borse collegate ai percorsi ITS Academy. Di conseguenza, le somme ricevute nel 2025 non producono reddito imponibile ai fini Irpef.

    Il chiarimento dell’Agenzia elimina così i dubbi operativi in vista della compilazione delle dichiarazioni relative al 2025.

    Cosa controllare nel modello 730 precompilato

    Gli studenti che hanno ricevuto una borsa di studio ITS Academy nel corso del 2025 possono verificare i dati presenti nella dichiarazione precompilata.

    Poiché le somme sono esenti, non devono essere indicate tra i redditi imponibili. Nel caso in cui una borsa risultasse inserita come reddito assoggettato a Irpef, sarà opportuno controllare la documentazione rilasciata dal soggetto erogatore e correggere il dato prima dell’invio della dichiarazione.

    È importante, inoltre, verificare che la somma ricevuta rientri effettivamente tra le borse previste dalla legge e che sia stata erogata da uno dei soggetti ammessi alla nuova agevolazione.

    Borse ITS Academy: novità e sintesi dell’agevolazione irpef

    Le borse di studio ITS Academy ricevute nel 2025:

    sono esenti dall’Irpef;

    non concorrono alla formazione del reddito imponibile;

    non devono essere inserite nel modello 730/2026;

    non devono essere riportate nel modello Redditi Persone fisiche 2026.

    L’esenzione riguarda le borse erogate dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.

    Un sostegno alla formazione tecnica superiore

    La misura si inserisce nel percorso di rafforzamento degli ITS Academy avviato con la legge n. 99 del 2022, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

    Gli ITS Academy hanno il compito di formare tecnici altamente specializzati, attraverso percorsi costruiti in collaborazione con imprese, università, enti di ricerca e istituzioni scolastiche.

    Una parte significativa dell’attività formativa viene affidata a docenti provenienti dal mondo del lavoro, mentre stage e tirocini consentono agli studenti di acquisire competenze direttamente all’interno delle aziende.

    L’esenzione fiscale delle borse di studio punta quindi a rafforzare il diritto allo studio e a ridurre i costi sostenuti dagli studenti per frequentare questi percorsi, comprese le spese per l’alloggio, gli spostamenti e le esperienze formative fuori sede o all’estero.

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    Addizionale Irpef del 10% su bonus e stock option: chi può evitarla versando a ETS

    Pronte le regole per non applicare l’addizionale Irpef del 10% sui bonus e sulle stock option riconosciuti nel settore finanziario. 

    Per ottenere l’esclusione, la società o l’ente che corrisponde i compensi deve versare a uno o più enti del Terzo settore una somma almeno pari al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta.

    Modalità, termini e adempimenti sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 223895, che attua la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026.

    La disciplina si applica alle remunerazioni variabili corrisposte dal 1° gennaio 2026.

    In sintesi, il provvedimento riguarda i soggetti che erogano bonus e stock option a dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario. 

    Nelle motivazioni si precisa che l’addizionale del 10% colpisce gli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione. Questo elemento andrebbe inserito già nell’apertura, per evitare che sembri applicabile indistintamente a tutto il bonus

    Chi è interessato dalle nuove regole

    Il provvedimento riguarda le società e gli enti del settore finanziario che corrispondono bonus, stock option e altre remunerazioni variabili soggette all’addizionale Irpef del 10% prevista dall’articolo 33 del decreto legge n. 78 del 2010.

    L’imposta interessa i compensi riconosciuti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione.

    L’agevolazione non consiste in uno sconto richiesto direttamente dal percettore, 

    È il soggetto che eroga la remunerazione, in qualità di sostituto d’imposta, a dover effettuare il versamento agli enti del Terzo settore e rispettare tutti gli obblighi previsti.

    Quanto bisogna versare agli ETS

    Per non applicare l’addizionale, la società o l’ente deve versare agli ETS un importo almeno pari al doppio dell’imposta che sarebbe complessivamente dovuta per il periodo.

    Il confronto deve essere effettuato considerando l’ammontare totale dell’addizionale e non la posizione del singolo percettore.

    Solo rispettando questa proporzione il sostituto d’imposta può non effettuare il prelievo del 10% sulle remunerazioni variabili interessate.

    Quali enti possono ricevere il versamento

    Le somme devono essere destinate agli enti del Terzo settore disciplinati dal decreto legislativo n. 117 del 2017, il Codice del Terzo settore.

    L’ente beneficiario deve però essere esterno al gruppo della società o dell’ente che eroga i bonus. Non può quindi trattarsi di un ETS che:

    • controlla direttamente o indirettamente il soggetto erogatore;
    • è controllato dal soggetto erogatore;
    • è controllato dallo stesso soggetto che controlla la società o l’ente erogatore.

    La condizione serve a garantire che il versamento sia destinato a un’organizzazione effettivamente indipendente dal gruppo interessato dall’agevolazione.

    Il pagamento deve avvenire con bonifico

    Il provvedimento stabilisce che il versamento agli enti del Terzo settore deve essere effettuato mediante bonifico.

    Sono comunque considerati validi anche i pagamenti eseguiti prima della pubblicazione delle regole con strumenti diversi dal bonifico. In questo caso, però, devono essere rispettate due condizioni: il mezzo di pagamento utilizzato deve essere tracciabile e il versamento deve risultare effettivamente rendicontato dall’ente beneficiario.

    Non sono quindi sufficienti operazioni prive di tracciabilità o somme delle quali l’ETS non possa documentare la ricezione.

    Cosa succede se il versamento è insufficiente

    L’importo definitivo dell’addizionale può emergere soltanto in occasione delle operazioni di conguaglio.

    Se in quella sede risulta che la somma già destinata agli ETS è inferiore al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta, il soggetto erogatore non perde automaticamente l’agevolazione.

    Per conservare l’esclusione deve versare la differenza agli enti del Terzo settore entro 60 giorni dal termine previsto per la consegna delle Certificazioni Uniche.

    Il versamento integrativo deve portare l’importo complessivamente destinato agli ETS almeno al doppio dell’addizionale risultante dal conguaglio.

    Dati da indicare nel modello Redditi e cosa fare con la CU

    Le società e gli enti che utilizzano la causa di esclusione devono riportare nella propria dichiarazione dei redditi:

    • l’ammontare dei versamenti effettuati;
    • i codici fiscali degli enti del Terzo settore beneficiari.

    I dati devono essere inseriti nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta nel quale sono stati eseguiti i versamenti.

    Il soggetto erogatore deve inoltre conservare la documentazione idonea a dimostrare sia l’importo dell’addizionale complessivamente dovuta, sia quello effettivamente versato agli ETS.

    L’esclusione va certificata nella CU

    Il sostituto d’imposta deve attestare anche nella Certificazione Unica la mancata applicazione dell’addizionale.

    L’indicazione deve essere inserita nella CU relativa all’anno nel quale dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ricevono i compensi variabili.

    La certificazione deve specificare che l’aliquota addizionale non è stata applicata in base all’articolo 33, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 2010.

    Decorrenza e prima dichiarazione utile

    Le nuove disposizioni riguardano le remunerazioni variabili corrisposte a partire dal 1° gennaio 2026.

    Poiché il modello Redditi destinato ad accogliere questi dati sarà approvato nel 2027, i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura di un periodo d’imposta antecedente al 31 dicembre 2026 dovranno essere indicati nel modello approvato nel 2027, insieme ai versamenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: a chi spetta tolleranza fino al 5 agosto

    Entro il 31 luglio scade il pagamento della prima o unica rata per la rottamazione quinquies.

    Sul portale di ADER da oltre un mese cono disponibili le comunicazioni di risposta per chi ha aderito alla misura.

    Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso accessibili nell'area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026: ogni comunicazione contiene:

    • l'esito della richiesta, 
    • il dettaglio degli importi e i moduli per il pagamento delle rate. 

    La comunicazione è disponibile esclusivamente in area riservata per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, con accesso mediante SPID, CIE e CNS e — per professionisti e imprese — anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. 

    Per chi ha invece presentato domanda dall'area pubblica, la comunicazione è inviata anche con raccomandata o PEC, a seconda del domicilio indicato.

    Di seguito anche una infografica per ricordare tutte le regole e il calendario dei pagamenti per la rottamazione quinquies.

    Leggi anche Rottamazione quinquies: quando è inefficace? 

    Rottamazione quienquies: come pagare

    La Comunicazione delle somme dovute riporta l'esito di accoglimento o rigetto, il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, gli importi da versare e le scadenze. 

    In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:

    • pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
    • importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
    • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

    Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate. 

    Se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

    Ricordiamo che a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

    Rottamazione quinquies: domiciliazione, ContiTu e i carichi che rientrano nella definizione

    La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

    Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata. 

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

    Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.

    Rottamazione quinquies: a cosa prestare attenzione in vista del 31 luglio

    La novità di questa definizione agevolata è che chi non verserà la prima rata entro il 31 luglio, nonostante il termine perentorio, non fuoriuscirà subito dal perimetro della pace fiscale.

    La decadenza dalla rottamazione quinquies arriva solo dopo due mancati pagamenti, anche non consecutivi.

    Occorre però fare attenziona al fatto che chi ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies e non comincia a versare le somme dovute o smette di farlo ha conseguenze serie.

    Vediamo una tabella di riepilogo vista l'immenente scadenza del 31 luglio 2026

    Regole Rottamazione quinquies
    Decadenza Immediata dopo l’unica rata, dopo due mancati pagamenti o con l’ultima rata in caso di piano rateale
    Tolleranza Solo per la rata unica e per l’ultima rata:

    • entro il 5 agosto chi paga la rata unica
    • entro il 31 luglio chi ha rateizzato
    Rateizzazione futura Esclusa

    Rottamazione quinquies: attenzione alla decadenza

    Per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e pertanto saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026, oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata. 

    Per coloro che, invece, hanno scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.

    Pertanto entro dovranno pagare entro il 31 luglio coloro i quali hanno rateizzato.

    Si ricorda, infine che per l’ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.

  • Privacy

    Bonus digitalizzazione PMI: ecco l’elenco fornitori al 29 luglio

    Il MIMIT ha pubblicato il decreto del 29 luglio con l'elenco dei fornitori dei servizi, clicca l'elenco.

    Ora si attende la data per presentare la domanda da parte delle PMI del vouche cloud e digitalizzazione disciplinato dal DM 18 luglio 2025.

    Riepiloghiamo le regole e vediamo nel dettaglio l'elenco dei fornitori per prepararsi alle domande.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è

    il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.

    Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:

    • Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
    • Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.

    Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. 

    Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:

    FONTE MIMIT

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse

    Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

    • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
    • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
    • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

    I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

    • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • sottoscrizione di un abbonamento;
    • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

    I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

    • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

    Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.

    Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.

    Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:

    • Identità Digitale SPID
    •  Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
    •  Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:

    • o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
    • o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
      dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.

    Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale  rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.

    Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.

    Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

  • Agricoltura

    Bonus carburanti agricoltura: regole operative pronte, AGEA pubblicherà le date

    Il Decreto carburanti bis o DL n 42/2026 ha previsto tra le altre, una misura agevolativa per il settore agricoltura.

    Si tratta il bonus carburante per le imprese agricole entra nella fase operativa. Il decreto attuativo con le regole per ottenere il credito d’imposta è stato firmato, mentre agricoltori e operatori del settore attendono ora la pubblicazione delle istruzioni AGEA con le date per presentare la domanda.

    L’agevolazione può riconoscere un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per gasolio e benzina, utilizzati per i mezzi impiegati nelle attività agricole e per il riscaldamento delle serre. Prima dell’apertura della procedura, le imprese interessate dovrebbero quindi verificare fatture, requisiti e documentazione disponibile.

    Bonus carburante agricolo 2026: perché è importante

    Il contributo nasce per aiutare il comparto agricolo a sostenere l’aumento dei costi energetici e dei carburanti.

    La misura riguarda l’acquisto di gasolio e benzina destinati allo svolgimento delle attività agricole. Il credito sarà calcolato sulle spese ammissibili documentate, considerate al netto dell’IVA, entro il limite delle risorse stanziate.

    La percentuale indicata è fino al 20%: l’importo effettivamente riconosciuto potrebbe quindi dipendere anche dal numero delle richieste ammesse e dalle disponibilità finanziarie della misura.

    Chi potrà richiedere il credito d’imposta

    Secondo le regole anticipate, potranno accedere all’agevolazione gli agricoltori attivi, persone fisiche o giuridiche, che:

    • possiedono un’azienda situata in Italia;
    • svolgono un livello minimo di attività agricola;
    • rispettano i requisiti previsti per l’accesso ai contributi della Politica agricola comune;
    • dispongono delle fatture relative agli acquisti di carburante agevolabili.

    La gestione della misura sarà affidata ad AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che dovrà mettere a disposizione la piattaforma telematica e comunicare termini e modalità di presentazione delle richieste.

    Quali spese possono rientrare nel bonus

    Il credito riguarda il carburante acquistato per:

    • alimentare trattori e altri mezzi utilizzati nell’attività agricola;
    • eseguire lavorazioni nei campi;
    • sostenere le attività produttive dell’azienda;
    • riscaldare le serre.

    Le spese dovranno essere comprovate da fatture d’acquisto regolarmente emesse. È quindi consigliabile separare fin da subito i documenti relativi ai carburanti agricoli da quelli riguardanti consumi personali o attività non ammesse.

    La notizia originaria indica come periodo agevolato i mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Tuttavia, alcune ricostruzioni normative relative specificamente al comparto agricolo fanno riferimento al solo mese di marzo. Il dato dovrà essere confermato dal testo definitivo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dalle istruzioni AGEA.

    Domanda ad AGEA: le date non sono ancora disponibili

    Al momento non è ancora possibile presentare la domanda.

    AGEA dovrà pubblicare un provvedimento operativo contenente:

    • la data di apertura della piattaforma;
    • il termine ultimo per l’invio;
    • le modalità di accesso;
    • i documenti da allegare;
    • le regole applicabili in caso di richieste superiori alle risorse disponibili.

    È quindi importante non confondere la firma del decreto attuativo con l’apertura immediata delle domande. Il passaggio decisivo sarà la pubblicazione delle istruzioni AGEA. Alla data del 30 luglio 2026, sul portale istituzionale dell’Agenzia non risultano ancora pubblicate specifiche istruzioni operative dedicate a questo credito.

    Cosa devono fare subito le imprese agricole

    In attesa dell’avvio della procedura, gli interessati possono già prepararsi.

    È opportuno:

    1. raccogliere le fatture degli acquisti di gasolio e benzina;
    2. verificare che nei documenti siano chiaramente identificati fornitore, acquirente, data e importo;
    3. calcolare la spesa sostenuta al netto dell’IVA;
    4. controllare la propria posizione di agricoltore attivo;
    5. verificare l’accesso ai servizi digitali AGEA e SIAN;
    6. seguire gli aggiornamenti pubblicati sul portale istituzionale.

    Preparare in anticipo la documentazione può ridurre il rischio di errori o ritardi, soprattutto nel caso in cui la finestra per presentare la domanda sia breve.

    Attenzione alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

    Il decreto attuativo risulta firmato dai ministeri competenti, ma la notizia segnala che è ancora attesa la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Solo il testo pubblicato consentirà di verificare definitivamente requisiti, periodo agevolato, modalità di calcolo e condizioni di utilizzo del credito.

    Per questo motivo, prima di presentare qualsiasi richiesta, imprese e consulenti dovranno fare riferimento alle fonti istituzionali e alle istruzioni operative che saranno emanate da AGEA.

    FAQ sul bonus carburante agricoltura 2026

    A quanto ammonta il bonus carburante agricolo?

    Il contributo consiste in un credito d’imposta fino al 20% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina.

    La domanda può già essere presentata?

    No. Occorre attendere che AGEA comunichi le date e attivi la piattaforma telematica per l’invio delle richieste.

    Quali documenti bisogna conservare?

    È necessario conservare soprattutto le fatture d’acquisto del carburante, dalle quali devono risultare data, importo e soggetti coinvolti nell’operazione.