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CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti per le scadenze dei non solari
Con la Risposta a interpello n 284 del 4 novembre le Entrate hanno chiarito le tempistiche di adesione al CPB e al ravvedimento speciale.
La società istante interroga l'ADE in relazione ai termini di adesione al Concordato Preventivo Biennale nonché in ordine all'interpretazione dell'articolo 2 quater, comma 13, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e da ultimo modificato dal decretolegge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, al fine di aderire al ravvedimento speciale.
L'Istante riferisce che il proprio esercizio sociale termina il 30 giugno di ogni anno e che, per il periodo d'imposta chiuso il 30 giugno 2024, per il quale presenterà il modello SC 2024, redditi 2023, intende aderire per la prima volta al CPB.
A tal fine, evidenzia che l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, prevede che è possibile aderire alla proposta di concordato, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.La disposizione aggiunge poi che, per il primo anno di applicazione dell'istituto, il termine per aderire al CPB coincide con quello di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
L'Istante evidenzia inoltre che intende aderire al ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022 di cui all'articolo 2 quater del decreto legge n. 113 del 2024 in base al quale è consentito adottare il suddetto regime, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e hanno aderito al CPB entro i termini di legge (ossia, entro il 31 ottobre 2024 o entro il 12 dicembre 2024 in caso di presentazione della dichiarazione integrativa ex articolo 7 bis del decretolegge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189).
Il citato articolo 2 quater prevede poi, al comma 13, che tale regime si applica ''per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento''.
La sanatoria speciale si perfeziona con il versamento entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento integrale in un massimo di 24 rate maggiorate degli interessi, come previsto dall'articolo 2 quater, comma 8, del decreto legge n. 113 del 2024.
Premesso quanto sopra, l'Istante pone i seguenti dubbi interpretativi:- entro quale termine è possibile aderire al CPB ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, essendo l'Istante una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (di seguito, ''primo quesito'');
- entro quale termine è possibile adottare il regime del ravvedimento speciale di cui all'articolo 2 quater del decreto legge n. 113 del 2024, essendo l'Istante impossibilitato a rispettare il termine di versamento fissato al 31 marzo 2025 (termine precedente a quello di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi) [di seguito, ''secondo quesito''].
Vediamo la replica ade.
CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti per le scadenze dei non solari
Nello specifico, l'Istante chiede la corretta interpretazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dell'articolo 2 quater del decreto legge n. 113 del 2024.
Relativamente al primo quesito, si rileva che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, ''[…] per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1''.
Il ''primo anno'' è rappresentato, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2024 e la proposta di CPB viene dunque formulata sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente (ossia, l'anno 2023), da presentare entro il 31 ottobre 2024 (cfr. paragrafo 2.3, circolare n. 18/E del 17 settembre 2024).
La citata circolare stabilisce anche che ''deve ritenersi che il termine previsto per aderire al CPB sia perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio''
L'articolo 7 bis, comma 1, del decretolegge 19 ottobre 2024, n. 155, ha poi prorogato al 12 dicembre 2024 il termine di adesione al CPB, al ricorrere dei presupposti indicati dalla citata disposizione.
Nel caso concreto, l'Istante è un soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che intende aderire al CPB, pertanto, la proposta di CPB verrà elaborata tenuto conto del periodo d'imposta chiuso il 30 giugno 2024, per il quale la relativa dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata entro il termine indicato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 1 del 2024, cioè entro il 30 aprile 2025.
Il secondo quesito posto dall'Istante è relativo all'istituto previsto dall'articolo 2 quater, comma 13, del decreto legge n. 113 del 2024, ossia il regime di ravvedimento speciale ai fini della sanatoria delle annualità 2018-2022, mediante versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
In particolare, il citato articolo 2 quater, prevede, al comma 1, tale possibilità di ''ravvedimento'' per i soggetti che hanno applicato gli ISA e hanno aderito al CPB per il biennio 20242025 entro il 31 ottobre 2024 (o il termine del 12 dicembre 2024 in caso di presentazione della dichiarazione integrativa ex articolo 7 bis del decretolegge n. 155 del 2024), in presenza di tutte le altre condizioni richieste dalla disposizione.
Nel caso poi di soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il comma 13 dell'articolo 2 quater prevede che ''[l]e disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento''.
Per l'Istante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (primo periodo di applicazione per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare in relazione al concordato per il biennio 20242025), è il periodo 1° luglio 2023 30 giugno 2024.
Il comma 8 dell'articolo 2 quater fissa il termine per il ravvedimento al 31 marzo 2025, con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 novembre 2024.
Per l'agenzia contrariamente a quanto ipotizzato dall'Istante, il termine del 31 marzo 2025 previsto per il ''ravvedimento'' non pare in alcun modo derogabile.
Nel caso in concreto posto dall'Istante, il termine di adesione al ravvedimento (31 marzo 2025) è anteriore rispetto al momento di adesione al CPB (30 aprile 2025, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2023).L'Istante potrà aderire al ravvedimento entro il 31 marzo 2025 (essendo, appunto, termine inderogabile), fermo restando che il suo perfezionamento è
Allegati:
condizionato all'adesione da parte dell'Istante al CPB entro il termine del 30 aprile 2025. -
Fondo Cinema e Audiovisivi: la finanziaria riduce le risorse
La Legge di bilanci 2026 prosegue il suo iter di approvazione parlamentare che dovrà concludersi entro dicembre per poter consentire alla legge di entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.
Tra le novità di quest'anno vediamo gli interventi per il settore del Cinema e Audiovisivi.
Cinema e Audiovisivi: le novità in legge di bilancio 2026
L’articolo 110 interviene con diverse novelle sulla legge n. 220 del 2016, dedicata al cinema e all’audiovisivo.
In particolare, le modifiche introdotte prevedono:
- la riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell’audiovisivo, che passa
- da 700 milioni di euro annui a 550 milioni di euro annui per l’anno 2026
- e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027;
- l’introduzione di sistema di monitoraggio trimestrale sulla spese sostenute per tutte le tipologie di sostegno previste dalla citata legge;
- la sottoposizione di tutte le tipologie di credito di imposta ai limiti massimi di risorse ad tali strumenti spettanti ai sensi del decreto di riparto;
- l’eliminazione dei vincoli di spesa minimi e massimi previsti per le risorse destinate ai contributi selettivi, alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
- la riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell’audiovisivo, che passa
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Perizia di stima per le perdite eccedenti il patrimonio netto contabile
Con la Risposta a interpello n 278 del 3 novembre l'agenzia si è pronunciata sul riporto delle perdite fiscali in ambito di fusione per incorporazione.
L'agenzia delle Entrate affronta un tema di grande rilevanza per le operazioni di fusione societaria: la possibilità di riportare le perdite fiscali in capo alla società incorporata, alla luce delle nuove regole introdotte dal D.lgs. 192/2024.
In particolare, viene chiarito se sia possibile disapplicare la norma antielusiva dell’articolo 172, comma 7, del TUIR, senza dover produrre una perizia giurata di stima.
Vediamo nel dettaglio il caso oggetto dell’istanza, la risposta dell’Amministrazione finanziaria e cosa cambia in concreto per imprese e consulenti.
Fusione e riporto perdite fiscali: obbligo di perizia con il D.lgs. 192/2024
La questione nasce nell’ambito del gruppo internazionale GAMMA, attivo in oltre 80 Paesi.
Nel 2023 il gruppo ha acquisito la società DELTA S.p.A., poi rinominata ALFA S.p.A., con l’obiettivo di rafforzare la presenza in mercati strategici, come l’Italia e la Spagna.
In seguito all’acquisizione, ALFA è stata fusa per incorporazione nella società controllante ETA S.p.A., con effetti giuridici dal 1° ottobre 2024.
Alla data della fusione, ALFA deteneva consistenti posizioni fiscali soggettive:
- perdite fiscali riportabili,
- interessi passivi indeducibili,
- eccedenza ACE.
L’Istante (ETA S.p.A.) ha chiesto all’Agenzia se fosse possibile disapplicare il limite patrimoniale previsto dalla norma antielusiva per poter riportare integralmente i tax asset di ALFA.
L’art. 172, comma 7, TUIR prevede due condizioni fondamentali:
- il test di vitalità economica, superato nel caso in esame,
- il test del patrimonio netto, che invece risulta incapiente rispetto all’ammontare delle perdite da riportare, senza perizia giurata.
L’Istante ha chiesto di basarsi sul solo valore contabile del patrimonio netto, escludendo l’onere della relazione giurata di stima, introdotta dal D.lgs. 192/2024.
Le Entrate hanno replicato che dal 2024, la riforma fiscale ha modificato sensibilmente il regime del riporto delle perdite in caso di fusione.
In particolare, ha rafforzato i presìdi antiabuso, introducendo:
- l’obbligo di determinare il patrimonio netto su base economica, non solo contabile,
- la necessità di una perizia giurata redatta da soggetti qualificati ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.,
- un meccanismo di rettifica dei versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la fusione.
L’Agenzia chiarisce che la perizia giurata è obbligatoria ogni volta che si vogliano riportare perdite fiscali eccedenti il valore contabile del patrimonio netto.
La relazione illustrativa al D.lgs. 192/2024 conferma che: “L’onere di far periziare il valore economico sussiste quando le perdite superano il patrimonio netto contabile.”
Nel caso in esame, ALFA non ha presentato la perizia, di conseguenza, l’Agenzia limita il riporto alle perdite contenute entro il valore contabile rettificato, escludendo le eccedenze.
Il legislatore ha ritenuto che il valore contabile sia un indicatore inadeguato della reale capacità dell’impresa di generare redditi futuri. Il patrimonio economico, più vicino al “going concern”, consente una valutazione più realistica e prudenziale, evitando il rischio di utilizzo di soggetti in perdita per neutralizzare l’imponibile di altri soggetti beneficiari della fusione.
Fino al 2024, l’Agenzia delle Entrate ammetteva in diversi interpelli la possibilità di fare riferimento al patrimonio netto contabile anche in assenza di perizia, qualora il valore fosse coerente con le perdite da riportare.
Con il D.lgs. 192/2024, invece, si assiste a una stretta normativa, la risposta n. 278/2025 si allinea pienamente al nuovo impianto, rappresentando una discontinuità interpretativa.
Le società che intendono beneficiare del riporto di perdite devono dotarsi di perizia, qualora:
- le perdite eccedano il patrimonio netto contabile,
- siano intervenuti conferimenti/finanziamenti nei 24 mesi precedenti,
- si voglia superare il limite quantitativo previsto.
In assenza di perizia, le perdite non sono perse, ma possono essere riportate solo entro il limite contabile, decurtato degli apporti recenti.
La relazione giurata diventa così un documento chiave:
- attesta il valore economico alla data di efficacia della fusione,
- legittima il riporto delle perdite eccedenti,
- costituisce elemento difensivo in sede di accertamento.
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Emergenza infanzia 114: bando per contributi agli enti del terzo settore
Con apposito avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pubblicano le regole per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico emergenza infanzia 114 rivolto a enti senza scopo di lucro.
Emergenza infanzia 114: finbalità del bando 2025
Oggetto dell'Avviso è la concessione del contributo, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e s.m.i., per la gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114, o numero pubblico “Emergenza infanzia 114” accessibile gratuitamente da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico delle persone di minore età, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell'ottica della più ampia tutela delle persone di minore età.
Il “114” è destinato a fornire alle vittime di abuso e violenza, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonché consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, fatti salvi gli altri obblighi di legge, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.
Emergenza infanzia 114: beneficiari del contributo
La gestione del “114”, ai sensi del decreto interministeriale 6 agosto 2003, è esclusivamente riservata ad enti, in forma singola o associata anche temporanea:
a) non aventi, per statuto, finalità di lucro;
b) attivi, in base al proprio statuto, nella gestione di servizi alla persona e alla comunità, con particolare riferimento ai soggetti di minore età e alle loro famiglie, tramite l’ausilio prevalente di servizi telefonici di aiuto e sostegno e di messagistica istantanea
c) in possesso di consolidate esperienze professionali di settore, comprovate da attività analoghe svolte a livello nazionale da almeno cinque anni;
d) in grado di avvalersi, in relazione ai diversi livelli di gestione del “114” di personale dipendente, o comunque con esso stabilmente obbligato in forza di idoneo titolo, scelto tra esperti in psicologia, psicopedagogia, neuropsichiatria infantile, assistenza legale o, comunque, personale in possesso della necessaria formazione professionale in relazione al Servizio e che, in ogni caso, non abbia riportato condanne penali né abbia procedimenti penali pendenti, così come richiamato dall’art. 2, comma 3, del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e s.m.i.;
e) in grado, autonomamente, di concorrere alla copertura degli oneri di gestione del “114” per una quota eccedente almeno il 20% del contributo erogato dal Dipartimento, ai sensi del paragrafo 14 del presente Avviso, onde garantire un’immediata diffusione del servizio in ambiti rilevanti e nel tempo crescenti del territorio nazionale. Resta salva la capacità del gestore di fornire e sviluppare, mediante risorse proprie, prestazioni e servizi, anche a livello locale, accessori o integrativi al presente servizio.
I soggetti partecipanti alla selezione non devono, inoltre, trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, avere riportato condanne penali o sentenze con le quali si dispone l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 C.p.p. o altri riti speciali, né avere o essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti.
Bando emergenza 114: domande entro il 19 novembre
I soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, una domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’ente, nella quale formulano istanza di partecipazione alla procedura di selezione con l’impegno di accettare e rispettare, ove ne risultino gestori, i criteri e le modalità operative nonché tutte le altre condizioni stabilite dal presente Avviso.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i documenti di cui ai paragrafi 6 e 7. 5.3 dell'avviso in oggetto.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso e in particolare entro il 19 novembre.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, via PEC:
- all’indirizzo di posta elettronica certificata segredipfamiglia@pec.governo.it
- unitamente alla documentazione
- e dovrà essere trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto interessato.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Avviso per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico Emergenza infanzia 114”.
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Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica
Con la Risposta a interpello n 279 del 3 novembre le Entrate replicano ad una associazione senza scopo di lucro, chiarendo che possono beneficiare dell’art bonus le erogazioni liberali destinate a sostenere l’attività concertistica e corale, ricevute a partire dall’anno 2024, sulla base del decreto ministeriale n. 463/2024 che ha abrogato e sostituto il decreto ministeriale del 27 luglio 2017, in materia di criteri per l’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo.
Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica
La Onlus istante specificava che con l'introduzione nel decreto ministeriale 27 luglio 2017 dell'articolo 21bis relativo ai “Centri di produzione musica”, è entrata a far parte di tale categoria, lasciando quella delle attività artistiche e corali.
Essa domanda se, con l'inserimento nel settore “Centri di produzione musica” le erogazioni liberali ricevute possano rientrare nell’Art bonus (articolo 1 del Dl n. 83/2014).
L’Agenzia richiama la disciplina sull’Art bonus ricordando che esso è un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni di denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” (Dl n. 83/2014).
Il bonus spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui se si tratta di titolari di reddito d’impresa, in tre quote annuali e vale anche se le donazioni per la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai concessionari dei beni.
A fine di verificare la spettanza del bonus in oggetto alle erogazioni liberali destinate alla Onlus ha acquisito il parere del ministero della Cultura che ha elencato i contributi fruiti dall’ente per l’attività concertistica e corale in vari trienni e segnala che per le annualità 2025-2027 la stessa Onlus è stata ammessa anche al contributo a valere sul FNSV per l'anno 2025 per il settore ''centri di produzione'' e per il settore ''festival di musica''.
Analizzato ciò viene evidenziato che l’associazione abbia i requisiti di attività strutturata nel settore dello spettacolo e pertanto possiede i requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto legge n. 83/2014 e di conseguenza le erogazioni liberali ricevute e destinate al sostegno della propria attività possono beneficiare dell'Art bonus.
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DL anticipi: in vigore dal 30 ottobre
Pubblicato in GU n 252 del 29 ottobre il Decreto legge con Misure urgenti in materia economica noto come DL Anticipi o Collegato alla manovra finanziaria 2026.
Ricordiamo che il DDL di Bilancio 2026 ha intrapreso il suo iter da completare entro il 31 dicembre prossimo. leggi anche Legge di Bilancio 2026: tutte le novità in arrivo.
Vediamo una sintesi dei contenuti.
Dl Anticpi: misure urgenti in materia economica
Come evidenziava il comunicato stampa pubblicato dopo l'approvazione, il Consiglio dei ministri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica.
Il testo, tra l’altro, rifinanzia misure per giovani, formazione universitaria, innovazione e digitalizzazione, aumentando le risorse per il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
In materia di infrastrutture e investimenti, si allineano i cronoprogrammi procedurali agli obiettivi finanziari del “Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR”.
Si autorizzano spese per RFI S.p.a. per il 2025, incrementando i fondi per la manutenzione straordinaria (contratto di programma parte servizi).
È previsto un contributo a fondo perduto all’Economic Resilience Action (ERA) Program dell’IFC per sostenere il settore privato ucraino e rafforzare l’intervento dell’IFC a beneficio della popolazione e delle imprese italiane.
Si interviene per garantire i XXV Giochi olimpici e XIV paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, aumentando i fondi e inserendo disposizioni per i controlli antidoping.
Infine, si prevede la proroga per il 2026 delle misure incrementali sull’imposta di soggiorno.
Il maggior gettito sarà destinato per il 70 per cento agli impieghi previsti e per il 30 per cento al bilancio statale, per incrementare le risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità e del fondo per l’assistenza ai minori.
Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, esso conterrà iniziative di pacificazione fiscale rivolte ai contribuenti, con anche la proroga al 31 dicembre 2026 della plastic e sugar tax.
In tema di irpef si precisa che verrà ridotta la seconda aliquota IRPEF, che dall’attuale 35% passerà al 33%.
Inoltre verranno prorogate per il 2026, alle stesse condizioni previste per l’anno 2025, le disposizioni in materia di detrazione delle spese sostenute per interventi edilizi.
Nei prossimi giorni si avranno maggiori dettagli sulla Legge di Bilancio 2026.
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Conto termico 3.0: i termini a inteventi ultimati
Il Conto termico 3.0, agevolazione molto attesa, è disciplianta dal DM 7 agosto 2025.
Ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso mediante prenotazione del bonus prima della realizzazione degli interventi agevolati, si accede alla misura con una richiesta presentata, non oltre 90 giorni, dopo la conclusione dei lavoro ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lett a) primo periodo dello stesso decreto.
Conto termico 3.0: i termini a inteventi ultimati
In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del DM 7 agosto ai fini dell’accesso agli incentivi il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portal termico, attraverso la scheda-domanda.
L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:
- a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’art. 6, comma 1, lettera i) e all’art. 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento;
- b) tramite prenotazione (opzione riservata alla PA): i soggetti ammessi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e all’art. 7, comma 1, lettera a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo.La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all’atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
- ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata soggetto responsabile;
- iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all’intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatament esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell’incentivo da parte del GSE;
- iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo.
Conto termico 3.0: cosa fare dopo la prenotazione nel caso della PA
L’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all’erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle
condizioni
In particolare, ove espressamente previsto nel contratto di cui al comma 2, lettera b), punto ii., l’amministrazione pubblica richiedente può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richie sta.
Alla procedura d’accesso, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all’art. 3, comma 2, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalità fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.
Sempre relativamente alla prenotazione, opzione riservata alla PA, Nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, la scheda-domanda è firmata dal soggetto responsabile e contiene l’impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 2 del presente articolo.
A pena di decadenza dal diritto alla prenotazione dell’incentivo, il soggetto responsabile:
- a) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punto i.:
- i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;
- ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l’avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell’intervento previsto. Tale termine è esteso a trentasei mesi nel caso degli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettera d);
- b) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punti ii. e iii. e iv.:
- i. entro novanta giorni a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;
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Tax credit librerie 2025: domande entro il 31.10
Entro il 31 ottobre è possibile inviare le domande per il tax credit librerie sulla piattaforma del Direzione generale Biblioteche e diritti d'autore.
Ricordiamo che la Legge n.205 del 27 dicembre 2017 commi 319-321 ha riconosciuto a decorrere dall'anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, un credito di imposta.
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il Decreto interministeriale recante: “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all’art. 1, comma 319 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”ne ha disciplinato le regole attuative, vediamo come fare per le domande.
Si ricorda che, anche per il 2025, nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).
Vediamo come presentare domanda.
Tax credit librerie 2025: domande entro il 31 ottobre
A partire dalle ore 12 di lunedì 15 settembre 2025 sarà possibile presentare esclusivamente online le domande per il riconoscimento del credito d’imposta relativo al Tax Credit Librerie, riferito ai dati economici dell’anno 2024.
La scadenza per l’invio delle istanze è fissata alle ore 12 del 31 ottobre 2025.
L’accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande sarà possibile al seguente indirizzo: https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/.
La dotazione finanziaria complessiva per l’annualità 2025 ammonta a 8.250.000 euro, in linea con quanto previsto per l’anno precedente. Si ricorda che, anche per il 2025, nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).
Si segnala, inoltre, che tutti gli utenti – compresi coloro che avevano già effettuato l’accesso o presentato istanza negli anni passati – dovranno procedere a una nuova registrazione a partire dal 15 settembre 2025.
Per facilitare la compilazione è disponibile una guida consultabile sul portale.
Attenzione al fatto che eventuali richieste di chiarimento possono essere indirizzate all’indirizzo e-mail: taxcreditlibrerie@cultura.gov.it.
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Innovazione e digitale PMI: auti per la formazione del personale
Viene pubblicato un comunicato sulla GU n 250 del 27 ottobre relativo al Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 (consultabile dal 16 ottobre scorso) con le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per l'acquisizione, anche in un'ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle PMI per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.
Le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili indicate all’articolo 5.
Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali di cui all’articolo 4, comma 4, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie
imprese.
Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimentoAiuti per innovazione e digitale PMI per la formazione del personale
Le risorse finanziarie destinate al nuovo regime di aiuto sono a valere sull'azione 1.4.1 «Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunita' derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all'interno delle imprese» prevista nell'ambito dell'Obiettivo specifico 1.4 del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.
Con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento.Vediamo nel frattempo quali spese saranno agevolati con gli aiuti del MIMIT.
Aiuti per innovazione e digitale PMI: iniziative ammiissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:- a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
- b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
- c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
- d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
- e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
- i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
- ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
- iii. processi di transizione verde e digitale;
- f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.
Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Aiuti per innovazione e digitale PMI: spese ammiissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:
- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.
I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021
Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.
Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.
Aiuti per innovazione e digitale PMI: procedura per le domande in attesa della data
Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore.
I termini iniziale e finale per la presentazione delle predette domande di agevolazione sono individuati con successivo provvedimento del Ministero, con il quale sono, altresì, fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento di cui al presente decreto, anche con riferimento alle modalità
di presentazione delle domande di agevolazione relative ai progetti integrati sovraregionali.Il Soggetto gestore provvede, con congruo anticipo rispetto al termine iniziale per la presentazione delle domande, a rendere disponibile nel proprio sito internet la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e, fermo restando quanto disposto, la documentazione da allegare alla stessa. Ciascun soggetto può presentare nell’ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni.
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Donazione quote societarie: quando spetta l’esenzione dall’imposta
Con la Risposta a interpello 271 del 27 ottobre le Entrate replicano ad un quesito per chiarimenti su atto di donazione della nuda proprietà della quota di maggioranza della società con apposita convenzione nell'atto di donazione di trasferimento ai beneficiari della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società – articolo 3, comma 4–ter del decreto legislativo del 31 ottobre 1990 n. 346.
L'Istante donante chiede se sussistono i requisiti necessari per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni di cui all'articolo 3, comma 4 ter del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito ''TUS''), alla donazione della nuda proprietà della quota di maggioranza della Società che intende porre in essere a favore dei figli, in comunione tra loro
Donazione quote societarie: quando spetta l’esenzione dall’imposta
L'Istante rappresenta di essere proprietaria di una quota pari al 96,30% della Società.
La restante quota della Società è detenuta dai due figli dell'Istante proprietari di una quota pari all'1,85% ciascuno.
La Società è proprietaria del 100% della società Alfa e del 18,60% della società Beta la quale detiene a sua volta il 74,74% di Gamma e il 62,22% della società Delta (controllante della società Omega che quest'ultima detiene al 100%).
L'Istante specifica inoltre di essere membro del Consiglio di Amministrazione delle società Delta e Omega.
Il Figlio è membro del Consiglio di Amministrazione della società Gamma e amministra la società Alfa unitamente alla Figlia.
La Donante rappresenta di voler ristrutturare il patrimonio familiare della Società donando la nuda proprietà della quota di maggioranza pari al 95% al Figlio e alla Figlia, in regime di comunione tra loro, riservando a sé stessa il diritto di usufrutto, mantenendo in proprietà esclusiva una quota minoritaria nella Società, pari al 1,3%.
A seguito della donazione manterrà il diritto di usufrutto sulle quote donate e, al fine di consentire ai Figli una gestione effettiva della Società, «a seguito di apposita convenzione nell'atto di donazione […] trasferirà ai figli (nudi proprietari) la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della Società, al fine di attribuire a quest'ultimi il cd. ''controllo di diritto'' di cui all'art. 2359, co. 1°, n.1) c.c.».La Donante rappresenta, inoltre, che lo Statuto della Società prevede che le siano attribuiti alcuni diritti particolari ai sensi dell'articolo 2468 comma 3 del codice civile e, nello specifico:
- il diritto di convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. … [dello Statuto];
- il potere di veto ai sensi dell'art. … e dell'art. … nelle decisioni ivi previste;
- il diritto agli utili ai sensi dell'art. …».
Relativamente ai richiamati diritti, l'Istante ritiene però che gli stessi non influiscano «in modo diretto ed immediato sull'attività sociale, indirizzandone la
gestione e le decisioni aziendali».
L'Istante sottolinea che la Società è una «holding industriale», atteso che svolge l'attività di gestione della società Alfa e della controllata Beta e, per il tramite di quest'ultima, delle controllate indirette società Gamma, Delta e Omega.
In particolare, nella documentazione integrativa è specificato che la Società esercita un'influenza dominante sulla società Beta, visto che ai sensi dello Statuto di quest'ultima società, ogni ramo familiare ha diritto di nominare un proprio esponente quale membro del Consiglio di Amministrazione e che «l'Assemblea di [società Beta] delibera con il voto del 90%, pertanto, la [Società], detenendo una quota pari al 18,6%, dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, ex art. 2359, co. 1, n. 2), c.c., nella assemblea ordinaria della stessa [società Beta]
Vediamo se le Entrate a questo cadso di specie accoradano l'esenzione dall'imposta di successione e donazione.
Donazione quote societarie: replica Ade
In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la donazione da parte dell'Istante della nuda proprietà di una quota pari al 95% della Società ai due Figli, unitamente al trasferimento della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, tramite apposita convenzione nello stesso atto di donazione, integra il trasferimento del controllo della Società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) c.c. in capo ai Figli, in comunione tra loro, i quali lo eserciteranno concretamente tramite la nomina di un rappresentante comune.
Inoltre, in merito al trasferimento delle quote in comunione, si evidenzia che «L'agevolazione in parola trova, dunque, applicazione anche per i trasferimenti che consentano l'acquisizione o l'integrazione del controllo in regime di ''comproprietà'', a condizione che, ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria».
Nel caso specifico, come rilevato dalla bozza dell'atto di donazione, allegata all'istanza, il rappresentante comune è individuato nel Figlio, destinatario della donazione della nuda proprietà sulle suddette quote in comproprietà con la sorella.
Tanto premesso, sulla base degli elementi rappresentati, si ritiene che l'operazione di trasferimento delle quote sociali descritta possa beneficiare della disposizione agevolativa prevista dall'articolo 3 comma 4 ter del TUS.
Si ricorda infine che l'articolo 3, comma 4 ter del TUS prevede che «gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto».
Il mancato rispetto delle condizioni di legge comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.