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Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24
Con la Risoluzione n 10 del 6 febbraio le Entrate istituiscono il codice tributo per utilizzare in F24 il credito di imposta spettante alle imprese che investono nelle ZLS o zone logistiche speciali.
Leggi anche Credito Zone Logistiche Speciali: comunicazioni delle spese entro il 30.01.
Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24
L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con decreto 30 agosto 2024 del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, di cui al citato articolo 13 del decreto- legge 7 maggio 2024, n. 60.
In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamentoCon provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:- “7038” denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”.
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Rimborso IVA sospeso in presenza di PVC
Ieri si è tenuta una nuova edizione del convegno annuale Telefisco 2025, sulle principali tematiche fiscali e del lavoro, organizzato dal Sole24ore.
Come di consueto, oltre ai rappresentanti del Governo e degli addetti ai lavori, al convegno è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti in risposta ai quesiti degli esperti ma anche dei contribuenti.
Relativamente alla sospensione dei rimborsi e delle compensazioni viene chiarito il perimetro dell'art 23 del Dlgs n 472/97.
Vediamo i dettagli.
Rimborsi sospesi anche in presenza di PVC
Il citato articolo n 23 prevede che: nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido (1) vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non definitivi (2). La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla (3) decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido (1) sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.
L’Agenzia delle Entrate ha appunto chiarito che la ragione di credito fondante il provvedimento di sospensione dei rimborsi, può essere rappresentata altresì dal processo verbale di constatazione.
L’Agenzia ha ricordato che la Circoaolre n 19/1993 ha chiarito che tra i "carichi pendenti" rientrano gli accertamenti, le rettifiche, l’irrogazione di sanzioni, i PVC notificati e ogni altra pendenza risultante dall'Anagrafe tributaria e per cui è prevista la sospensione del pagamento.
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Formazione Revisori: pubblicato il programma 2025
Con Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 17 del 3 febbraio 2025, il MEF ha adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025 per i Revisori legali.
Le materie elencate nel programma tengono conto delle principali novità intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità e di alcuni temi fortemente attuali.
Attenzione al fatto che, i corsi erogati dagli enti formatori dovranno riguardare le materie indicate nel programma ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo annuale dei revisori legali ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.
Programma formazione Revisori 2025: tutti i dettagli
Con la Determina di cui si tratta si prevede di adottare per l’anno 2025, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 allegato: Scarica qui il programma di formazione 2025 per i revisori legali.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla presente determina.
I revisori legali, già iscritti al Registro della revisione legale, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ad acquisire le conoscenze necessarie sulle materie elencate al programma formativo allegato alla presente determina e con le modalità indicate nella circolare n. 37 del 12 novembre 2024.Nella premessa del programma si specifica che esso è in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni precedenti, pur recependo le principali novità normative intervenute nel corso del 2024 e alcuni argomenti fortemente attuali come l’applicazione di modelli di intelligenza artificiale alla revisione e la regolamentazione dei cripto-asset e dell’intero settore finanziario-digitale.
L’impianto dell’offerta formativa 2025 conferma la prevalenza dei contenuti afferenti le materie caratterizzanti la revisione legale:- Gestione del rischio e controllo interno,
- Principi di revisione nazionali e internazionali,
- Disciplina della revisione legale,
- Deontologia professionale e indipendenza,
- Tecnica professionale della revisione
rispetto alle materie non caratterizzanti, per alcuni delle quali, come negli anni precedenti, viene posta una specifica limitazione nel numero dei crediti validi ai fini degli obblighi formativi previsti per l’iscrizione al registro.
Viene anche evidenziato che a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva CSRD 2022/2464 ad opera del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, si è ritenuto opportuno porre particolare rilevanza, inoltre, alle materie del Gruppo D), caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità.Al fine di agevolare lo svolgimento della formazione su tali materie e diversificare il catalogo dei corsi a disposizione degli iscritti, si è scelto di organizzare il Gruppo D) in due distinte aree tematiche articolate su argomenti di tecnica professionale o di natura prettamente giuridica.
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La semplificazione dei bilanci di liquidazione
Dal punto di vista normativo l’obbligo di redazione dei bilanci di liquidazione discende dall’articolo 2490 del Codice civile.
Le modalità di redazione di questi bilanci, invece, dal punto di vista civilistico, sono regolamentati dal principio contabile numero 5, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità.
L’OIC recentemente ha apportato modifiche significative al principio contabile numero 5, in un’ottica di maggiore prudenza e maggiore semplicità.
Il nuovo principio contabile è stato pubblicato in una versione attualmente in bozza e si aspetta la pubblicazione della versione definitiva.
Il motivo per cui queste modifiche sono state necessarie è il fatto che la precedente versione del principio contabile spesso non trovava piena applicazione nella prassi contabile, a causa di una non trascurabile complessità e delle difficoltà ad applicare delle stime ai beni aziendali da liquidare basate sul valore di realizzo prospettico, un valore molto spesso difficile da determinare.
Le novità in tema di bilancio di liquidazione
Il nuovo bilancio di liquidazione, come disegnato dalla nuova versione del principio contabile OIC 5, prevede un significato cambiamento nell’impostazione di base: il nuovo bilancio di liquidazione assume l’obiettivo di fornire una rendicontazione dell’andamento della procedura di liquidazione, e non più una stima prospettica dei beni aziendali.
Tale nuovo obiettivo fa sì che il criterio di valutazione al valore di realizzo prospettico, di incerta determinazione, precedentemente adoperato, lascia il passo a criteri di valutazione più semplici, più prudenti, oltre che più facilmente determinabili e applicabili:
- le poste dell’attivo, come immobilizzazioni (materiali e immateriali), rimanenze, partecipazioni, titoli, eccetera, sono valutate al minore tra il costo e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall’andamento del mercato;
- i crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo;
- le poste del passivo, indipendentemente dalla natura commerciale o finanziaria del debito, sono stimate al valore di presumibile estinzione;
- ai fondi rischi e oneri sono adesso iscrivibili solo passività caratterizzate dai requisiti della certezza e dell’attendibilità, in quanto accantonamenti per oneri relativi a un’obbligazione non evitabile dalla società.
Proprio in relazione ai fondi per rischi e oneri, va segnalato che, con il nuovo principio contabile OIC 5, va in soffitta il Fondo per costi ed oneri di liquidazione, il quale indicava l’ammontare complessivo dei costi che la società riteneva di dover sostenere durante il periodo di liquidazione, al netto dei proventi che stimava di conseguire.
Tale fondo assumeva significato nel momento in cui il bilancio di liquidazione doveva costituire una rappresentazione prospettica del risultato della liquidazione, mentre perde di significato nel momento in cui lo stesso bilancio assume il più semplice ed efficace compito di rendicontare il processo liquidatorio, fino a quel momento effettuato.
Anche per questo quindi, il nuovo bilancio di liquidazione, oltre ad essere più semplice e facilmente redigibile, è anche più prudente e attendibile.
A tale fine il principio contabile OIC 5 prevede specifici schemi per il bilancio di per i periodi della liquidazione, dove la classificazione delle voci avviene per natura, senza distinzione tra ciò che era immobilizzato e ciò che era circolante, dato che, nel contesto di un processo di dismissione dei beni aziendali, questa distinzione perde di significato.
Tra le voci di bilancio, al Conto economico, si segnalano delle specifiche voci destinate a raccogliere i componenti di reddito, positivi e negativi, derivanti dalla dismissione delle attività:
- A6: Proventi della procedura liquidatoria;
- B15: Oneri della procedura liquidatoria.
Queste voci, rappresentative del risultato fino a quel momento raggiunto, sostituiscono il Fondo per costi ed oneri di liquidazione, rappresentativo del risultato che si stimava si sarebbe raggiunto, in coerenza con la nuova impostazione del bilancio di liquidazione.
Va precisato che le microimprese potranno continuare a utilizzare gli ordinari schemi di bilancio anche in sede di liquidazione, in alternativa a quelli specifici proposti dall’OIC per la procedura.
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Sostitutiva al 15% prestazioni aggiuntive medici: quando non spetta
Con la Consulenza Giuridica n 2 del 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sull'applicazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale.
L'Agenzia risponde ad una Associazione che chiede di sapere se tale articolo possa essere applicato anche ai compensi erogati alle prestazione svolte per la sanità privata accreditata.
Imposta sostitutiva prestazioni aggiuntive medici: chiarimenti
L'articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario, alle condizioni ivi indicate, al fine di ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie.
Il comma 1 prevede che «I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità triennio 2019 2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento».
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, l'articolo 7, comma 1, del decreto richiama i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità triennio 20192021 del 23 gennaio 2024, il quale prevede che «Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di:
- ridurre le liste di attesa;
- acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
- in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. b) (Confronto regionale).
L'agenzia evidenzia che come chiarito nell'interpello pubblicato il 17 dicembre 2024, n. 264, i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto richiamano esplicitamente i contratti collettivi nazionali interessati dalla misura, vale a dire il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità triennio 20192021, del 23 gennaio 2024, e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità triennio 20192021.
L'articolo 1, comma 1, del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità, dispone che «il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021».
A norma del richiamato articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 3 agosto 2021, il comparto della contrattazione collettiva della Sanità ricomprende le «Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale».
Le medesime considerazioni valgono per il CCNL dell'Area Sanità relativo al personale dirigente.
La norma, dunque, circoscrive l'applicazione dell'agevolazione a quelle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti e dal personale sanitario cui si applica la contrattazione collettiva nazionale.
Alla luce di quanto premesso, si ritiene che l'imposta sostitutiva in commento non possa essere applicata ai compensi erogati al personale della sanità privata accreditata ai quali non si rendono applicabili i citati contratti collettivi.
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Plusvalenza da cessione di palladio: tassazione al 26%
Con la Consulenza Giuridica n 1 del 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c–ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L'associazione istante chiede se nel novero dei metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera cter), del Testo unico delle imposte sui redditi rientri, oltre all'oro, all'argento e al platino, anche il palladio, tenuto conto della definizione di ''metalli preziosi'' utilizzata nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e nell'annesso regolamento di applicazione di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.
L'agenzia fornisce risposta affermativa.
Plusvalenza da cessione di metalli preziosi: vi rientra anche il palladio
L'articolo 67, comma 1, lettera cter), del Tuir, stabilisce che «le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e cbis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo» rappresentano redditi diversi «se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente».
L'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, stabilisce che le imposte sostitutive sui redditi diversi riconducibili alla richiamata lettera c ter, del comma 1, dell'articolo 67 del Tuir «sono stabilite nella misura del 26 percento».
Le Entrate chiariscono che il decreto legislativo n. 251 del 1999, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, considera ''metalli preziosi'' il platino, il palladio, l'oro e l'argento.
Inoltre, la ''Convenzione sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi'', entrata in vigore in Italia il 15 dicembre 2023, chiarisce che «I metalli preziosi sono il platino, l'oro, il palladio e l'argento. Il platino è il metallo più prezioso, seguito dall'oro, dal palladio e dall'argento»
Tenuto conto che il riferimento contenuto nella circolare n. 165/E del 1998, nell'ambito oggettivo della lettera c ter), del comma 1, dell'articolo 67 del Tuir, all'oro, argento, o platino è a titolo esemplificativo, si ritiene che, come stabilito, sia in sede nazionale che internazionale, anche il palladio debba ritenersi ricompreso nel perimetro della locuzione ''metalli preziosi'' di cui alla citata disposizione.
Pertanto, le plusvalenze realizzate con le cessioni a titolo oneroso del palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera cter), del Tuir, da assoggettare all'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
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Chiarimenti CPB: accesso annuale e integrativa a sfavore
Inaugurato con la dichiarazione annuale dei redditi 2024 per l’anno fiscale 2023, il Concordato Preventivo Biennale, tra modifiche normative e innumerevoli chiarimenti operativi di prassi, non finisce mai di proporre novità e precisazioni.
Anche in questi ultimi mesi, con ormai chiusa la campagna dichiarativa 2024 e non ancora iniziata quella del 2025, non mancano di presentarsi spunti in tema di Concordato Preventivo Biennale.
Le novità derivano da ulteriori chiarimenti di prassi, con la pubblicazione di alcune FAQ da parte dell’Agenzia delle Entrate e delle risposte fornite sull’argomento dai responsabili dell’ente il 27 gennaio scorso in occasione del Videoforum organizzato da Italia Oggi.
L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ numero 9 del 25 ottobre 2024, precisa infatti che “i contribuenti che non aderiscono al CPB relativo ai periodi di imposta 2024 e 2025 potranno aderire al CPB relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026 in presenza dei requisiti di accesso”.
Ciò vuol dire che il CPB non si configura come una misura periodica a carattere biennale, ma come uno strumento presente a regime nell’ordinamento, al quale il contribuente può accedere un qualsiasi anno, avendone i requisiti per l’accesso, a prescinde dal fatto che lo abbia fatto o non lo abbia fatto nelle annualità precedenti.
In caso di dichiarazione integrativa a sfavore
In occasione del Videoforum del 27 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcune domande sul Concordato Preventivo Biennale, per lo più relative alle situazioni che possono portare alla decadenza dal nuovo istituto.
Tra le diverse situazioni viene presentata l’ipotesi in cui il contribuente, che ha precedentemente accettato il CPB, presenti una dichiarazione integrativa con valori reddituali diversi da quelli in precedenza dichiarati, in relazione ai quali era stata accettata la proposta di concordato.
L’Agenzia precisa che quando la dichiarazione integrativa modifica dati o tipologie reddituali che non influiscono sulla proposta di concordato, quindi i redditi diversi da quelli d’impresa e di lavoro autonomo, non rileva ai fini della decadenza dal CPB. Diversamente, quando sono oggetto di modifica i redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in una misura superiore al 30% rispetto a quelli che previsti dalla proposta di concordato, ciò determina la decadenza dall’istituto, in base all’articolo 22 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 13/2024 e alla Circolare Agenzia delle Entrate numero 18/2024.
Il punto è di notevole rilevanza, perché, da un punto di vista operativo, precisa l’Agenzia, il contribuente che trasmette una dichiarazione integrativa con maggiori redditi d’impresa o di lavoro autonomo, dovrà effettuare un ricalcolo della proposta con il solo fine di verificare se è stata superata, o meno, la soglia del 30% di discostamento. Se tale soglia è superata avverrà la decadenza, se non è superata la decadenza non avviene e il reddito concordato resterà quello accettato con la dichiarazione precedente.
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Convenzione Italia-Libia: dal 25.01 in vigore per le regole contro doppie imposizioni
Con la Legge n 2/2025 pubblicata in GU n 19 del 24 gennaio si ratifica e si dà esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni
In dettaglio, la Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a) per quanto concerne l'Italia:
- 1 – l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2 – l'imposta sul reddito delle societa';
- 3 – l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
- ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
- (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
- (b) per quanto concerne la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:
- 1 – l'imposta sugli utili delle imprese;
- 2 – l'imposta sulla proprieta';
- 3 – l'imposta sui redditi agricoli;
- 4 – l'imposta sui redditi delle attivita' commerciali e industriali;
- 5 – l'imposta sui servizi professionali;
- 6 – l'imposta sul ruolo paga;
- 7 – l'imposta sui redditi esteri;
- 8 – l'imposta sugli interessi bancari;
- 9 – l'imposta a favore della difesa, in conformita' alla Legge n. (44) del 1970;
- (qui di seguito indicate quali «imposta libica»).
La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni: i residenti
Ai fini della Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita';
- d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.
Leggi qui, il testo della Legge n 2/2025 per tutti i dettagli sulle tipologie di redditi e le previsioni della Convenzione Italia-Libia contro le doppier imposizioni fiscali.
Allegati: - a) per quanto concerne l'Italia:
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Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10 febbraio
Scade il 10 febbraio la manifestazione di interesse per l'elenco dei revisori delle federazioni sportive.
Ricordiamo che con un avviso il Dipartimento per lo sport informava del fatto che sta procedendo a raccogliere ed inserire in un apposito elenco le manifestazioni di interesse per l’incarico di Revisore contabile presso le:
- Federazioni sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate (DSA).
Vediamo come inscriversi, entro il 10 febbraio prossimo.
Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10.02
Allegati:In dettaglio, il comunicato invita gli interessati a presentare la propria manifestazione di interesse inviando una pec al seguente indirizzo:
entro le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2025.
Viene specificato che il nuovo elenco sostituisce a tutti gli effetti quello precedente.
Pertanto, per quanto riguarda i professionisti già presenti nel precedente elenco, laddove interessati, dovranno ripresentare la propria candidatura ai sensi dell'avviso datato 14 gennaio e pubblicato sul sito del Dipartimento.
Esso evidenzia che l’inserimento del nominativo nell’elenco non determina alcun diritto, pretesa o affidamento in relazione alla nomina.
In sede di nomina a Revisore dei Conti è richiesta un’ulteriore e specifica autocertificazione in ordine all’assenza delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata alla quale si riferisce l’eventuale nomina.
L’incarico di Revisore dei conti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate è conferito per lo svolgimento dell’attività prevista dalla normativa vigente in materia di revisione dei conti e dei regolamenti applicabili: scarica qui il modello.Per le altre info consulta la pagina preposta del Dipartimento dello Sport
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Promissario acquirente non soggetto IVA: è detraibile l’IVA del preliminare?
La Cassazione con Ordinanza n 1123/2025 ha statuito il seguente principio: «In tema di IVA, poiché il versamento del prezzo o di una sua parte effettuato in adempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art 6 comma 4, del DPR n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto che tale pagamento abbia effettuato, e poiché ai sensi dell'art. 19, comma 1, del citato DPR, il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, il soggetto passivo IVA che stipula il definitivo quale terzo nominato ex art 1402 c.c. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA ex art 17 del DPR n. 633 del 1972».
Compravendita immobiliare e detraibilità IVA del preliminare
Nel caso di specie, un privato promissario acquirente versava alla società immobiliare venditrice una somma oltre IVA, all'atto del contratto preliminare.
All’atto della stipula del definitivo vi era invece una società, in qualità di terzo nominato ex art. 1402 c.c.
Della stessa società era divenuta socia anche la persona fisica che aveva sottoscritto il contratto preliminare di vendita degli immobili.
La società acquirente aveva ritenuto spettante il diritto alla detrazione dell’IVA versata al preliminare dal privato promissario acquirente.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestano l'indetraibilità dell'IVA rilevando diversità tra chi aveva sottoscritto il preliminare e chi aveva stipulato il contratto definitivo.
La Cassazione ha confermato la tesi dell’Amministrazione finanziaria in merito all’indetraibilità, da parte della società acquirente dell’IVA versata al preliminare dal promissario acquirente che non era un soggetto passivo IVA.
Viene ricordato che ai sensi dell’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge, infatti, quando essa diviene esigibile.
L’esigibilità dell’imposta è determinata, nel caso di specie, a norma dell’art. 6 commi 4 e 5 del DPR 633/72
Fermo restando che per le cessioni di beni, l’IVA diviene esigibile al momento del trasferimento della proprietà del bene stesso, è prevista una deroga laddove, anteriormente, sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, in tal caso, l’operazione si considera effettuata, per l’importo pagato, alla data in cui è avvenuto il pagamento.
Se il diritto alla detrazione dell’imposta relativa all’acquisto del bene sorge nel momento in cui l’imposta è esigibile, è in tale momento che deve essere verificata la soggettività passiva IVA, e pertanto in questo caso la soggettività IVA del promissario acquirente.
Secondo la Cassazione non possono esserci “sfasature temporali tra il momento in cui l’imposta diviene esigibile e quello dell’insorgenza del diritto alla detrazione”, tali da rendere possibile l’esercizio del predetto diritto da parte di un soggetto passivo che “sia comunque diverso da quello nei confronti del quale l’imposta sia precedentemente diventata esigibile(…)”, e che all’atto del pagamento, non possedeva lo status di soggetto passivo.
Non si può trasferire il diritto alla detrazione alla società, unitamente al conferimento del contratto preliminare.
In sintesi la Cassazione ha statuito che il versamento di un acconto all'atto della stipula di un contratto preliminare d’acquisto di un immobile, da parte di una persona fisica non soggetto passivo IVA, non legittima la detrazione dell’imposta da parte della società che sottoscriverà il contratto definitivo.