• DICHIARAZIONI DEI REDDITI – Versamento secondo acconto

    Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF e imposte sostitutive Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2021 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, nonché dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2023.

    ATTENZIONE: Il Collegato Fiscale alla manovra di bilancio 2024 (DL n. 145), ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2023, che il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

  • REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO – Opzione imposta sostitutiva nuovi residenti

    Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui al comma 2 dell'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986, devono presentare l'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti strumentale all'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. All'istanza di interpello deve essere allegata la check-list denominata "Opzione per l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti" mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata. In tale ultimo caso l'istanza di interpello va inviata alla casella PEC dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Presentazione

    Le Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l'invio telematico, devono presentare la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI PF 2023" e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate. Stesso termine anche per gli eredi delle persone decedute nel 2022 o entro il 31 luglio 2023.

    Le Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono presentare la dichiarazione dei redditi – Modello "REDDITI SP 2023", in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    Le Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); gli Enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; le società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati – Modello "REDDITI SC 2023", esclusivamente in via telematica.

    Gli Enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare (Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali); le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione, devono presentare la dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati – Modello "REDDITI ENC 2023".

  • CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE – Presentazione dichiarazione

    I Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare il modello CNM 2023 (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello "REDDITI SC 2023", esclusivamente in via telematica.

  • COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA (LIPE) – Invio dati riepilogativi 3° trimestre 2023

    I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 3° trimestre solare del 2023, ovvero:

    • relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili);
    • relative al 3° trimestre (soggetti trimestrali)

    utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

    In linea generale, possiamo così riassumere:

    • la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;
    • per quanto riguarda il 4° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, se la dichiarazione annuale IVA è presentata entro tale termine, non vi è l'obbligo di invio della comunicazione periodica.
  • MODELLO EAS – Remissione in bonis

    Gli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta 2023 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello possono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. 

    Contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, devono versare la sanzione in misura pari a 250,00 euro nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento, esclusivamente in via telematica, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo: 8114

  • OPERATORI FINANZIARI – Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria

    Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (ottobre 2023), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

  • FATTURE ELETTRONICHE – Versamento imposta di bollo

    Per i soggetti obbligati, il 30 novembre 2023 scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel terzo trimestre dell’anno 2023, ricordando che, se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000,00 euro, il versamento potrà essere eseguito anch’esso entro il 30 novembre (i versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24).

    Il versamento può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità, in particolare:

    • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
    • oppure mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale, utilizzando i codici tributo:
      • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
      • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
      • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
  • 730/2023 PRECOMPILATO – Presentazione Redditi aggiuntivo o correttivo

    Se il contribuente ha già inviato un 730 e ha necessità di completare o correggere la dichiarazione, può inviare il Modello Redditi PF aggiuntivo oppure Redditi PF correttivo, entro il 30 novembre 2023.

    Redditi Aggiuntivo

    È possibile presentare il modello Redditi aggiuntivo se il contribuente ha inviato il 730 precompilato e se, per esempio, ha percepito nel 2022 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all'estero (quadri RM, RS, RT e RW).  

    Redditi Correttivo

    Se dopo aver inviato il 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati oppure di averli inseriti in modo errato, è possibile presentare il modello Redditi correttivo sempre entro il 30 novembre 2023; dopo questa si ha la possibilità di presentare solo il modello Redditi integrativo.

    Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, è possibile chiederne l'eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, è necessario contestualmente pagare l'imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. n. 472/97).

  • CRIPTO-VALUTE POSSEDUTE AL 31.12.2021 – Regolarizzazione

    La legge di bilancio 2023, ha introdotto la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi. 

    L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023 utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate (scarica qui il Modello con relative istruzioni e Allegati), firmato digitalmente, allegando:

    • la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24,
    • e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato 3).
  • ROTTAMAZIONE QUATER – Pagamento rata

    I contribuenti che hanno sceltro il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, devono provvedere al versamento della 2° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

    La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni.

    Ricordiamo che è prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

    • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
    • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

    ATTENZIONE: I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell’adesione alla Rottamazione quater hanno tempo fino a venerdì 15 marzo per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle (quelle 31 ottobre 2023, del 30 novembre 2023 e del 28 febbraio 2024), senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater” (come previsto dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe n. 215/2023, approvata definitivamente e in attesa di pubblicazione in GU).

  • CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili mese precedente

    SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia

     ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. 

    Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . 

    MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :

    la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, 

    la presumibile durata, 

    i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

     Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento

  • INVIO UNIEMENS dati mese precedente

    SOGGETTI:  Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche, precedentemente  tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. 

    ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. 

    ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.

    MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.

  • LIBRO UNICO compilazione e/o stampa mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati ,  con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti,  società cooperative, e ogni altro tipo di società  purché  senza lavoratori subordinati,   imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi,  figli e  altri parenti e affini.

    ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati  e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.

    MODALITÀ:

    • elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)
    • a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
    • su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.  Bisogna dare  invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

    Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Versamento imposte persone fisiche NON Titolari di partita Iva

    I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi PF 2023), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare la 6° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%

    Per coloro invece, che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento 6° rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%. 

    Per i soggetti ISA NON Titolari di partita Iva, che hanno usufruito della proroga al 20 luglio, ufficializzata dalla conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. “Decreto Omnibus”) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

    • della 6° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%, per coloro hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2023,
    • della  rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%, per coloro hanno scelto di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2023.

    I soggetti non titolari di partita IVA, potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. 

  • ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – Perfezionamento e versamento imposta sostitutiva

    Versamento dell'imposta sostitutiva per l’assegnazione, la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice agevolate.

    Ricordiamo che l’imposta sostitutiva dovrà essere versata in due soluzioni:

    • 60% entro il 30 settembre 2023
    • e il restante 40% entro il 30 novembre 2023

    Possono accedere all’assegnazione agevolata le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che possiedono:

    • beni immobili diversi da quelli di cui all’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Devono essere, quindi, immobili non strumentali per destinazione (via libera, quindi, alle assegnazioni di immobili strumentali solo per natura, o non strumentali, come gli immobili-merce e gli immobili-patrimonio);
    • beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali.

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, i codici tributo da utilizzare sono:

    • “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. 
  • TREGUA FISCALE – Ravvedimento speciale versamento 3° rata

    Versamento della terza rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178, per chi ha scelto il versamento rateale.

    Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

    Il versamento va eseguito entro il 02.10.2023 (il 30 settembre cade di sabato. Ricordiamo che il termine è stato prorogato a seguito della conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, in luogo del 31.03.2023), ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 02.10.2023

    Si ricorda che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo 

  • INTRASTAT – Presentazione elenchi INTRA mensili

    Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

    • delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
    • delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

    relativi alle operazioni effettuate nel mese di ottobre 2023, per i soggetti Iva con obbligo mensile.

  • FASC Versamento contributi mensili

    SOGGETTI INTERESSATI: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. ADEMPIMENTO Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. 

    MODALITA' L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda – Ragione Sociale dell’Azienda – Periodo di Competenza (es. 2010/01)

     N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato.

     Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL

  • AGENZIE LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE – comunicazione mensile

    SOGGETTI OBBLIGATI: Le agenzie di somministrazione lavoro 

    ADEMPIMENTO: comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente, con lavoratori somministrati.

     MODALITA': Con modalità telematica, al Centro per l'impiego competente, a mezzo modello UnificatoSomm  entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'evento.

     Il modulo vale per tutte le tipologie di rapporti di somministrazione e deve riportare i seguenti elementi: 

    • inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;
    •  inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione; trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;
    •  trasferimento del lavoratore in missione;
    •  cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
    •  cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;
    •  cessazione anticipata della missione.
  • ENASARCO versamento contributi aziende preponenti

    SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia

    ADEMPIMENTO: Per i datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia che utilizzano l'addebito bancario è previsto il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento (il precedente rispetto alla data).

    MODALITA': Nella propria area riservata inEnasarco, la ditta mandante compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto. 

    Per il versamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:

    Bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;

    Addebito su c/c bancario della Ditta mandante (RID).

    Si ricorda il pagamento dei contributi ENASARCO va anticipato a 5 giorni lavorativi prima della scadenza per le ditte che utilizzano l'addebito automatico bancario, le quali devono confermare la distinta per evitare di incorrere in sanzioni.

  • IMPRESE ELETTRICHE – Comunicazione dati canone TV

    Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

  • LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati

    I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche

  • IVA – Liquidazione e versamento Iva trimestrale

    I contribuenti Iva trimestrali per opzione devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre, maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6033 – versamento Iva trimestrale – 3° trimestre.

    Contribuenti trimestrali speciali (naturali)

    Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

    • distributori di carburanti
    • autotrasportatori di merci conto terzi
    • esercenti attività di servizi al pubblico
    • esercenti arti e professioni sanitarie.

    I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

    I Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura) devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo:

    • 6722 – Subfornitura – Iva mensile – versamento cadenza trimestrale – 3° trimestre
    • 6726 – Subfornitura – Iva trimestrale – versamento 3° trimestre.
  • IVA – Versamento rata saldo Iva 2022

    I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2022 relativo al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16.03.2023, devono versare la 9° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile (l'importo della presente rata dovrà quindi essere maggiorato dello 2,64%), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:

    • codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
    • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6);
    • l’anno di riferimento “2022”; 
    • l’importo del saldo IVA dovuto.
  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività

    I sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici Tributo:

    • 1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
    • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni
    • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
    • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione
    • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione
  • IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile

    I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).

  • TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie

    Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. 

    L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

    I codici tributo da utilizzare:

    • 4058    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
    • 4059    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
    • 4060    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.
  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:

    Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:

    • 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1002 emolumenti arretrati
    • 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata

    Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):

    • 1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni

    Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:

    • 1025 obbligazioni e titoli similari
    • 1029    Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
    • 1031    redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
    • 1243    proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
    • 1245    proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

    Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:

    • 1024    proventi indicati sulle cambiali
    • 1030    altri redditi di capitale diversi dai dividendi

    Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:

    • 1046    premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
    • 1047    premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
    • 1048    altre vincite e premi

    Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:

    • 1049    somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento

    Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:

    • 1050    premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

    Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:

    • 1045   contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
    • 1051    premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
    • 1052    indennità di esproprio

    Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:

    • 1032    proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
    • 1058    plusvalenze cessioni a termine valute estere

    Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:

    • 3848    addizionale comunale Irpef – saldo
    • 3802    addizionale regionale Irpef

    Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:

    • 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1601 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
    • 1901 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
    • 1920 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
    • 1301   retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori regione.
  • INPS Pescatori autonomi versamento

    SOGGETTI: Pescatori autonomi o pescatori della piccola pesca,  pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della gente di mare di 3^ categoria tenute dalla capitaneria di porto territorialmente competente, che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti Rientrano nella categoria anche i pescatori delle acque interne, iscritti nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle amministrazioni provinciali forniti di licenza, purché non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di pescicoltura

    ADEMPIMENTO: Versamento mensile dei contributi previdenziali, che va effettuato sulla  base della retribuzione convenzionale mensile vigente per l'anno in corso.

    MODALITA': Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese, tramite modello F24. Dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 per il pagamento, ma una lettera indicante:

     l'importo da versare, uguale per tutti i 12 mesi dell'anno; 

    la sede INPS competente;

     la causale del contributo; 

    il codice INPS;

     il periodo di riferimento.

  • INPS versamento contributi minimi artigiani e commercianti

    Artigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali  sono tenuti al versamento  della rata trimestrale della quota di contributi  IVS  sul minimale  di reddito,  tramite il Modello di pagamento F24.

    S ricorda che nella circolare 19  del 10 febbraio 2023  Inps ha comunicato  che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per l’anno 2023, sono  pari a: 

    • 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
    • 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni

    Si conferma  anche per l’anno 2023, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati 

    Vanno  ricordate anche:

    • l' aliquota aggiuntiva  pari allo 0,48% per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, a carico dei soli iscritti alla gestione commercianti. 
    • la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per  i redditi superiori alla soglia di 52.190 euro.
  • INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamenti

    SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) 

    ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

     MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24

  • OICR – Versamento ritenute su proventi

    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:

    • 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
    • 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
    • 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
    • 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
  • CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:

    • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
    • 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
    • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
  • SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

    Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

    • F24EP (codice tributo 620E) 
    • e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

    Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

    • 621E (per l'F24Ep) e 
    • 6041 (per l'F24 "ordinario").
  • IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile

    I contribuenti Ivamensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di ottobre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6010 – Versamento Iva mensile ottobre.

  • IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza

    I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6010 – Versamento Iva mensile ottobre.

  • BANCHE E POSTE – Versamento ritenute sui bonifici

    Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039.

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Versamento imposte persone fisiche Titolari di partita Iva

    I contribuenti Titolari di partita Iva nonché le società di persone ed enti equiparati, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare la 6° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,50%

    Per coloro invece, che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento della 5° rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,17%. 

    Per i soggetti ISA Titolari di partita Iva, che hanno usufruito della proroga al 20 luglio, ufficializzata dalla conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. “Decreto Omnibus”) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

    • della 5° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 1,28%, per coloro hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2023,
    • della 5° rata calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,17%, per coloro hanno scelto di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2023.
  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Versamento imposte soggetti Ires

    I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono effettuare il versamento della 6° rata, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,50%:

    • delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,
    • del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2023, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023.

    Per coloro invece, che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento della 5° rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,17%. 

    Per i soggetti ISA Titolari di partita Iva, che hanno usufruito della proroga al 20 luglio, ufficializzata dalla conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. “Decreto Omnibus”) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

    • della 5° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 1,28%, per coloro hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2023,
    • della 5° rata calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,17%, per coloro hanno scelto di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2023.
  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento ritenute

    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.

  • IVA – Fatturazione differita mese precedente

    I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

  • IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi

    Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

  • CANONE RAI – Richiesta addebito su pensione

    Ultimo giorno utile per i contribuenti titolari di reddito di pensione non superiore a 18.000 euro annui per inoltrare al proprio ente pensionistico la richiesta di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall’anno 2024, tramite ritenuta sulle rate di pensione.

    Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

  • RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2023 – Versamento rata imposta sostitutiva

    Versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2023 e di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24  cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. Questi i codici tributo da indicare:

    • 8055 – per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
    • 8056 – per i terreni edificabili o con destinazione agricola
    • 8057 – per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
  • RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2021 – Versamento imposta sostitutiva

    Versamento 3° rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2021.

    La Legge di Bilancio 2021 ha riproposto, forse per la diciottesima volta, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

    • terreni agricoli ed edificabili, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
    • partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

    posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2021, da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali, in ogni caso fuori dal regime d’impresa. Ricordiamo che il comma 4-bis dell’articolo 14 del DL Sostegni bis n. 73/2021 convertito in legge n.106 del 23.07.2021, aveva prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima. 

    È richiesta la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima del bene oggetto di rivalutazione, da effettuarsi entro il termine del giorno 15 novembre 2021 (in luogo del 30 giugno). L’operazione si perfezionerà con il versamento dell’imposta sostitutiva prevista nella misura dell’11% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, sia per i terreni che per le partecipazioni.

    L’imposta sostitutiva potrà essere versata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in tre rate annuali di eguale importo, secondo le seguenti scadenze:

    • 15 novembre 2021: versamento in unica soluzione;
    • 15 novembre 2021: versamento prima rata in caso di versamento rateale;
    • 15 novembre 2022: versamento seconda rata in caso di versamento rateale;
    • 15 novembre 2023: versamento terza rata in caso di versamento rateale.

    utilizzando i codici tributo:

    • 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
    • 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
  • RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2022 – Versamento rata imposta sostitutiva

    Versamento 2° rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2022, per i soggetti che hanno optato per il versamento rateale, utilizzando i codici tributo:

    • 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
    • 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

    Per il 2022 è infatti confermata alla data del 1° gennaio 2022 la facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).

    Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

  • RIVALUTAZIONE CRIPTO-VALUTE POSSEDUTE AL 1° GENNAIO 2023 – Versamento imposta sostitutiva

    Con il Decreto proroghe pubblicato in GU n 228 del 29 settembre si proroga la scadenza per la sostitutiva sulle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023, che dal 30 settembre slitta al 15 novembre 2023.

    Si prevede la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14% entro il 15 novembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023, termine già prorogato rispetto a quello fissato in precedenza al 30 giugno), in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo.

    Attenzione al fatto che sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. 

  • DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2023 – Accesso professionista

    Ultimo giorno utile per i Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta per accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata 2023 dei loro assistiti. Potranno farlo utilizzando il servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, dopo averne fatto specifica richiesta tramite file o via web e aver ricevuto la relativa abilitazione.