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    Organismi di mediazione: in vigore dal 15.11 le regole per iscrizione al registro

    In vigore dal 15 novembre le norme sulla mediazione civile e commerciale.

    Ricordiamo infatti che è stato pubblicato in GU n 255 del 31 ottobre il Decreto della Giustizia n 150 del 24 ottobre con il Regolamento per criteri di iscrizione e tenuta del Registro degli organismi di mediazione composto da sette Capi oltre agli allegati.

    Attenzione al fatto che, le regole recano le novità della Riforma Cartabia sulla mediazioni civile e commerciale.

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    Organismi di mediazione: tutte le regole per iscrizione al registro

    Dal 15 novembre entra in vigore il nuovo decreto che sostituisce mediante abrogazione la precedente regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 180/2010 con l’obiettivo di rafforzare il sistema degli organismi e di rendere effettiva la mediazione.

    Il decreto ministeriale determina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché fissa le indennità spettanti agli organismi, istituisce l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo.

    Nel dettaglio, il Decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:

    • a) del registro degli organismi;
    • b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
    • c) dell'elenco degli enti di formazione;
    • d) degli elenchi dei mediatori e dei  formatori quali  sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;
    • e)   degli   elenchi  dei  responsabili,  soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili  scientifici  quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli  enti  di formazione.

    Il decreto disciplina altresì:

    • a) i requisiti per l'iscrizione  nel  registro  degli  organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
    • b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi  dei  mediatori  e dei formatori;
    • c)  la  procedura  di  iscrizione  nel  registro,  nella  sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
    • d) gli obblighi degli iscritti;
    • e) i percorsi di formazione iniziale e continua per  mediatori  e formatori;
    • f) la vigilanza, le  procedure  di  contestazione,  le  cause  di sospensione e cancellazione dal registro, dalla  sezione  speciale  e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
      g) le indennità del primo incontro, la tabella  delle  spese  di mediazione per gli organismi pubblici e  i  criteri  di  approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati. 

    Per quanto attiene agli organismi di mediazione vengono disciplinati i requisiti di: onorabilità, serietà, efficienza,

    In merito al requisito di onorabilità si prevede che ai  fini dell'iscrizione  nel  registro, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei  soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili  degli organismi e  dei mediatori dei  quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:

    • a)  non  trovarsi in stato di  interdizione   legale  o  di inabilitazione o  non  essere  sottoposti  ad   amministrazione   di sostegno;
    • b) non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
    • c) non essere stati destinatari di sentenza  definitiva  resa  ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1),  2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state  altresì applicate pene accessorie;
    • d) non  avere  procedimenti  penali  in  corso  per  delitti  non colposi, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  335-bis  del Codice di procedura penale;
    • e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
    • f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
    • g) non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 
    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Immobili vincolati: quando spetta la detrazione al 19% per restauro

    Con Risposta a interpello n 461 del 14 novembre le Entrate chiariscono quando un immobile gode della detrazione del 19% ex art articolo  15,  comma  1, lett.  g),  del TUIR  per immobili  vincolati  e lavori  per  i  quali  «è  obbligatoria l'autorizzazione preventiva da  parte  della  Sovrintendenza». 

    L'Istante, residente  all'estero,  dichiara  di  avere  concluso  i  lavori  di  recupero  e  restauro  conservativo  di  un immobile per  il  quale  ha dovuto «chiedere l'autorizzazione alla Sovrintendenza».

    L'immobile in esame è un «Rascard» del XVI secolo, in pietra e legno originali, sottoposto ai vincoli previsti dall'articolo 142, lettere d) ed f), del decreto legislativo 22  gennaio 2004, n. 42, dalla legge regionale, nonché dal regolamento comunale. 

    L'Istante precisa che su questo tipo di immobile, il vincolo non viene notificato dal Ministero e, inoltre, «come confermato dagli uffici della Sovrintendenza non c'è  il diritto di prelazione all'acquisto da parte dello Stato in caso di compravendita». 

    L'Istante  chiede se può  fruire  della  detrazione del  19% prevista  dall'articolo 15, comma 1, lett. g), del TUIR, chiede cioè se,  ai  fini della  detrazione prevista per le «cose vincolate», è sufficiente che il bene immobile sia messo sotto tutela per decreto o legge regionale o sia necessario uno specifico provvedimento notificato e  trascritto nei registri immobiliari. 

    Le entrate riepilogano che la detrazione fiscale del 19% si applica alle spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati dalla legge. 

    È necessaria una certificazione rilasciata dalla soprintendenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali per dimostrare la necessità delle spese.

    La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza autorizzazione, mancato assolvimento degli obblighi di legge per il diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati e tentata esportazione non autorizzata.

    Per  rispondere  al  quesito in esame occorre interpretare disposizioni di natura non tributaria contenute nel citato Codice dei  beni  culturali allo scopo di definire compiutamente il perimetro applicativo della disposizione di cui al citato articolo 15 del TUIR e, per tale motivo, è stata avviata un'attività istruttoria  con il Ministero della cultura competente in materia. 

    Il predetto Ministero ha rappresentato che «il patrimonio culturale è costituito dai  ''beni culturali'', disciplinati dalla parte seconda del Codice e dai ''beni paesaggistici''  di cui alla parte terza. La detrazione del 19% è prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera  g)  del TUIR  per le ''spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla manutenzione,  protezione o restauro delle cose vincolate''. 

    Quando non  siano obbligatorie per legge, la spesa di restauro deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente  Soprintendenza,  sostituita  dal  2012  (in  virtù  dell'art.  40,  comma  9,  del  decreto­legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al Ministero della cultura. 

    Ai sensi della medesima disposizione, la detrazione non è ammessa in caso di  mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione ministeriale, di mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati e di tentata esportazione non autorizzata dei medesimi. 

    Dalla portata della norma emerge come la stessa possa trovare applicazione in caso di interventi eseguiti su beni oggetto di specifica dichiarazione di interesse culturale, per i quali il soggetto interessato sia obbligato alla manutenzione, protezione o restauro, non essendo sufficiente a tal fine che un immobile sia posto in un'area tutelata per legge.

    D'altronde all'articolo 30, comma 3 posto nella parte seconda del Codice relativa ai ''beni culturali'' si prevede che ''i privati proprietari, possessori o detentori  di  beni  culturali  sono tenuti  a  garantirne la  conservazione''. 

     Ed  è  rispetto a tali beni che  si  configurano le ipotesi di  esclusione  contemplate  dall'articolo 15  consistenti  nel  mutamento  di  destinazione in  assenza  dell'autorizzazione  ministeriale,  nel  mancato  assolvimento degli  obblighi previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione, nella tentata esportazione non autorizzata.

    Pertanto, secondo il competente Ministero, la sola circostanza che un edificio si  trovi in corrispondenza di territori costieri, territori montani o parchi naturali non é di per  sé sufficiente ad accedere al beneficio fiscale atteso che la finalità della norma "è quella   di agevolare i soggetti tenuti, per legge o in virtù del riconoscimento del Ministero, ad affrontare spese per effettuare lavori di conservazione di beni di interesse culturale"

    Secondo il Ministero, nel caso di specie, non  risulta l'interesse  culturale dell'edificio né la necessità delle spese effettivamente sostenute sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata alla competente Soprintendenza. 

    Il Ministero conclude precisando che «non assume rilievo ai fini della detrazione  di imposta la classificazione del rescard come ''documento'' disposta dalla pianificazione urbanistica ai sensi della legge regionale…, posto che la stessa non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale del bene da cui scaturiscono le forme di tutela stabilite dal Codice, ivi compresi gli obblighi di conservazione, restauro e manutenzione posti a carico del proprietario da cui deriva il diritto alla detrazione.». 

    Ciò premesso, sulla base del citato parere, l'Istante non può fruire della detrazione  di cui all'articolo 15, comma 1, lett. g) del TUIR con riferimento alle spese per i lavori di recupero e restauro conservativo dell'immobile in oggetto. 

    Allegati: