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Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale: oltre 300 ML dal MIMIT
Pubblicato in GU n 257 del 3 novembre il decreto del MIMIT del 14 settembre con Procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo.
L'accesso alle agevolazioni è regolato da una procedura negoziale che rispetta i criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
In attesa delle regole operative per presentare domanda, vediamo dal decreto le risorse disponibili e i beneficiari della misura.
Progetti innovativi ricerca industriale: oltre 300 ML in arrivo
Nel dettaglio, al fine di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione, il decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del FRI.
Obiettivo è il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.
Per l'attuazione della misura agevolativa a sostegno di progetti realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate, sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie:
- a) 328 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»
- b) 145.439.200,53 europer la concessione delle agevolazioni, nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013.
Risorse ulteriori rispetto alle suddette possono essere rese disponibili per la concessione delle agevolazioni, recepite in sede di provvedimento applicativo:
- a) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del FRI
- b) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione dei contributi alla spesa, in ragione delle risorse rese disponibili dalle regioni, dalle province autonome e da altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle procedure di co-finanziamento
Fondo Progetti innovativi ricerca industriale: i beneficiari
Nell'ambito dei progetti ammissibili possono beneficiare delle agevolazioni:
- a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) i centri di ricerca;
- e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2.
Fondo Progetti innovativi ricerca industriale: i progetti ammissibili
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1.
I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attivita' strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto.
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:
- a) essere realizzati dai soggetti beneficiari nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio nazionale, in coerenza con il territorio di competenza dell'intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;
- b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio ovvero, qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta giorni dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi, comunque nei limiti previsti in ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate;
- e) rispettare il principio DNSH sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;
- f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3.
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Fondo progetti interesse generale Terzo settore: proroga all’8.11 per le domande
Con D.D. n. 263 del 3 novembre 2023 è stato prorogato alle ore 20 dell'8 ottobre il termine di chiusura della piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze di ammissione al Fondo per il finanziamento di progetti di interesse generale del terzo settore.
Viene precisato che la proroga del termine consentirà di far fronte all'elevato numero di richieste di assistenza tecnica pervenute al servizio di supporto di help desk.Ricordiamo appunto che con avviso del 25 ottobre il Ministero informava della attivazione del URP online cui mandare richieste di assistenza per Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
Ricordiamo inoltre che con il Decreto Direttoriale n. 190 del 21 settembre, che adotta l'Avviso n. 2/2023 si disciplinano le regole per il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
Con Decreto n 101 del 20 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio 2023 al n. 2149, sono stati individuati:
- gli obiettivi generali,
- le aree prioritarie di intervento
- le linee di attività finanziabili
attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2023, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, pari a complessivi euro 22.666.890.
Con il Decreto direttoriale n. 190 del 21 settembre 2023 è stato adottato l'Avviso n 2/2023, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell’atto di indirizzo, disciplina
- i criteri di selezione e di valutazione,
- le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento,
- le procedure di avvio,
- l’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i progetti
Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano).
La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi.
Per “svolgimento di iniziative e progetti” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio: tali interventi potranno consistere sia nello svolgimento di attività progettuali sia nello svolgimento di programmi di ordinaria attività statutaria degli enti.
Si precisa che non configura un’effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: soggetti proponenti
Le iniziative e i progetti devono essere promossi, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro.
Nelle more del completamento del processo di popolamento del RUNTS, possono beneficiare delle risorse in parola altresì:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del Codice del Terzo settore,
- nonché le fondazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate.
Il possesso del requisito soggettivo di qualificazione deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente/ Capofila in caso di ATS e partner – partecipanti all’iniziativa o progetto per l’intero periodo di realizzazione.
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i finanziamenti
Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare l’importo di euro 600.000,00.
La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l’80 % del costo totale dell’iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro, il 50 % del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.
La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi.
In ogni caso il cofinanziamento deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti e/o degli eventuali terzi. Il cofinanziamento, come risultante nel piano finanziario, costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere, in quota parte, le spese connesse alla realizzazione delle attività previste.
Le percentuali di finanziamento e di cofinanziamento previste nell’iniziativa o nel progetto approvato saranno poi applicate all’ammontare complessivo delle spese totali riconosciute per la realizzazione dell’iniziativa o del progetto stesso.
Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: la domanda
I soggetti proponenti devono presentare a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2023 sino alle ore 20.00 del 6 novembre 2023 (termine prorogato all'8.11) utilizzando la Piattaforma accessibile al seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/
Tutte le comunicazioni tra il soggetto richiedente il finanziamento e l’Amministrazione dovranno avvenire esclusivamente mediante l’indirizzo pec dichiarato nella domanda.
Per qualsiasi comunicazione, il richiedente è tenuto a indicare il numero identificativo assegnato alla domanda presentata e a riportare nell‘oggetto la dicitura: “Avviso n. 2/2023 – art. 72 D.Lgs. n. 117 del 2017”.
Per ogni comunicazione o richiesta dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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Licenze aggiuntive Taxi: le regole nella Circolare MIT/MIMIT
Con una nota congiunta MIT/MIMIT del 7 novembre si infoma della emissione di una Circolare esplicativa che consentirà ai comuni di muoversi rapidamente per risolvere la carenza dei taxi sulle strade Italiane rispondendo così anche alle criticità denunciate dalla Autorità per la concorrenza e il mercato.
Scarica il testo della Circolare del MIMIT.
Si precisa che la circolare Mimit-Mit, inviata a:
- Comuni,
- Associazione Nazionale Comuni Italiani,
- Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato,
- Enac,
- e alle associazioni di categoria,
fornisce tutti i chiarimenti necessari sulle nuove norme introdotte dal Decreto Asset, approvato il 10 agosto scorso e convertito successivamente in legge il 9 ottobre.
In sintesi le nuove regole semplificate permettono ai comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive a chi è già titolare di una licenza per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.
Si precisa che, le predette licenze, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici, su esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati.
La durata di 12 mesi, non esclude la possibilità che l’amministrazione comunale, per motivi di esigenze economiche e turistiche, ne preveda un utilizzo anche frazionato nel tempo, fermo restando il limite temporale previsto.
Semplificate le regole anche per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana e quelli sede di aeroporto, e si tratta di una settantina di comuni interessati, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, ma anche Bergamo, Verona, Trapani, che possono incrementare il numero delle licenze taxi in misura non superiore al 20% di quelle già rilasciate, mediante apposito concorso straordinario con procedura semplificata e accelerata.
I comuni possono indire subito i concorsi straordinari per aumentare le licenze senza ulteriori interventi normativi, richieste o autorizzazioni, con incentivi raddoppiati per l’acquisto di auto sostenibili.
I tassisti che ne fanno domanda potranno anche avere con una semplice comunicazione la doppia guida sulla stessa auto: basterà chiederla ai comuni e sarà automaticamente concessa.
Riepiloghiamo cosa ha previsto il decreto Asset convertito in Legge
Licenze Taxi: il decreto Asset è legge
Convertito in Legge n 136/2023 il decreto asset o omnibus bis che tra le altre norme contiene novità per i TAXI.
In proposito, il Ministro Urso con un comunicato datato 5 ottobre ha dichiarato:
"Ho appena scritto agli oltre 60 sindaci che potranno da subito realizzare concorsi straordinari per le nuove licenze taxi, senza alcun vincolo, in 15 giorni. 1.500 licenze in più a Roma, oltre 1.000 a Milano.
Per i titolari di licenza sarà finalmente possibile accedere, da subito, allo strumento della seconda guida, oltre a una seconda licenza temporanea per due anni in occasione di grandi eventi, dal Giubileo 2025 alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con vetture più efficienti ed ecologiche"
Ma vediamo cosa prevede la legge di conversione in 136/2023 del decreto omnibus bis sulle licenze dei taxi.
Licenze Taxi: le novità
Nel dettaglio con l'art 3 si prevede un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi.
Innanzittutto rispetto al numero delle licenze, distingue:- i comuni in generale e
- i comuni capoluogo di regione sede di città metropolitana
- i comuni sede di aeroporto.
A titolo esemplificativo, si allega l’elenco relativo alla individuazione dei Comuni collegati ai Comuni sede di sedimi aeroportuali (Fonte ENAC).
In generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l’esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza.
Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda.
Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario.
Per ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni.
Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere.
Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all’acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l’incentivo è altresì esteso ad altri destinatari.
Circa la regolazione del traffico dei taxi, viene prevista un’intesa in sede di Conferenza unificata finalizzata a prevedere:
- corsie preferenziali nelle aree urbane;
- aree di sosta con colonnine di ricarica per i taxi elettrici.
Infine, sono apportate modifiche alla legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
Allegati: -
Registro Volontario Testamenti Olografi: attivo dal 6.11
Con un comunicato stampa del 6 novembre il Consiglio Nazionale del Notariato informa del fatto che, dalla stessa data, è operativo il Registro Volontario dei Testamenti Olografi realizzato dal Consiglio Nazionale tramite la Notartel Spa – società informatica del Notariato – che permette di raccogliere e ricercare i dati dei testamenti olografi depositati fiduciariamente presso i notai in tutta Italia che aderiscono al servizio.
Registro Volontario Testamenti Olografi: che cos'è
Il registro volontario dei testamenti olografi permette di digitalizzare le procedure di deposito e conservazione dei testamenti olografi e semplificare la ricerca da parte dei cittadini, migliorando l’iter di conoscibilità di tali documenti, oggi difficilmente reperibili, garantendo inoltre sicurezza nella conservazione dei dati e delle informazioni.
Il comunciato specifica che si tratta di un ulteriore sviluppo di un più ampio progetto del Notariato finalizzato alla creazione di registri sussidiari digitali per l’archiviazione e la raccolta di atti, privi di pubblicità legale, che contengono dati e informazioni d’interesse pubblico.Registro Volontario Testamenti Olografi: come funziona
Ricordiamo che il testamento olografo:
- è un tipo di testamento definito dall'art. 602 del codice civile,
- è scritto per intero, datato e sottoscritto, per mano del testatore.
Dal 6 novembre, i cittadini che depositano fiduciariamente il proprio testamento olografo presso un notaio, possono richiedere al medesimo di procedere alla trascrizione dei dati di tale deposito nel Registro Volontario dei Testamenti Olografi, prestando al notaio l’opportuno consenso anche ai fini della privacy.
Il notaio annota sul Registro le sole informazioni relative al testamento ricevuto in deposito fiduciario:- i dati anagrafici del testatore;
- la data di redazione del testamento olografo;
- la data del deposito fiduciario,
rilasciando al testatore relativa ricevuta del deposito.
In qualsiasi momento il notaio depositario, previo consenso del testatore, potrà modificare la registrazione laddove il testamento venga revocato dal testatore oppure trasferito presso altro notaio.
Attenzione al fatto che, i cittadini in possesso di un certificato di morte possono richiedere a qualsiasi notaio in Italia di effettuare la ricerca del testamento a cui sono interessati.
Nel caso di reperimento di un testamento olografo presso un determinato notaio, a questi arriverà in automatico la comunicazione relativa alla ricerca effettuata che lo informerà sul fatto che il testatore è deceduto e che qualcuno, interessato alla pubblicazione del testamento, ha effettuato la ricerca.Registro Volontario Testamenti Olografi: contatti utili
Il comunicato stampa in oggetto, indica per i cittadini i seguiti indirizzi utili per ulteriori informazioni:
- Ufficio Relazioni con i Media- Consiglio Nazionale del Notariato
- Chiara Cinti 346/3808202 – ccinti@notariato.it
- Silvia Scafati 348/7267921 – sscafati@notariato.it
- Erminia Chiodo 366/9110270 – echiodo@notariato.it