• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus gasolio trasporto persone: il codice tributo per F24

    Con Risoluzione n 64 del 24 novembre le Entrate istituiscono il seguente codice tributo:

    • 7055” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada – Articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”. 

    Attenzione al fatto che, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. 

    Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato decreto del 7 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero. 

    Ricordiamo che l’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada. 

    Il successivo comma 1-bis del citato articolo 14 dispone, tra l’altro, che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione.

    Con il decreto del 7 agosto 2023, n. 195, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta. Leggi Bonus gasolio per trasporto di persone su strada: le domande dal 14 settembre.

    Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto del 7 agosto 2023, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, il codice tributo “7055” di cui si tratta è istituito per l'utilizzo in F24.

    Allegati:
  • Identità digitale

    Certificati anagrafici online per Avvocati: come richiederli

    Con Decreto del 6 ottobre del Ministero dell'Interno, pubblicato in GU n 273 del 22 novembre, si reca un aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR Anagrafe nazionale della popolazione residente di  cui  all'articolo  62,  comma  3  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al  fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma  1, lettere  a)  e b), della  legge  31 dicembre  2012,  n.  247  di  richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR. 

    Certificati anagrafici online per Avvocati: le regole nel decreto

    Il decreto definisce l'aggiornamento dei  servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della  popolazione residente al fine di consentire agli avvocati  iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettere a)  e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione  del  mandato  professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR individuati nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico» che forma parte integrante del presente decreto.
    Attenzione al fatto che, sono inibite all'avvocato le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonché di estrazione di elenchi di iscritti. 

    L'ANPR, previa identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a  2, secondo le modalità di cui all'art. 64 del CAD e verifica dell'iscrizione al relativo albo o elenco ai sensi del comma 2, rende  disponibili allo stesso, nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it appositi  servizi  per richiedere  i certificati anagrafici  dei cittadini iscritti nell'ANPR.
    La  verifica dell'iscrizione  dell'avvocato nell'albo o nell'elenco degli avvocati è effettuata  dall'ANPR  mediante appositi servizi resi fruibili dal Consiglio nazionale forense.

    Il certificato è reso immediatamente disponibile nel  sito  web di ANPR all'avvocato che lo ha richiesto.
    Attenzione al fatto che i certificati richiesti dall'avvocato sono rilasciati previa conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale e sono  esenti  dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

    Certificati anagrafici online per Avvocati: quali si possono richiedere

    L'avvocato, come da Tabella 1 con le modalità di accesso ai servizi, può richiedere i seguenti certificati riferiti ai cittadini iscritti nell'ANPR:

    • anagrafico di nascita,
    • anagrafico di matrimonio,
    • di cittadinanza,
    • di esistenza in vita,
    • di residenza,
    • di residenza AIRE,
    • di stato civile,
    • di stato di famiglia,
    • di residenza in convivenza,
    • di stato di famiglia AIRE,
    • di stato libero,
    • anagrafico di unione civile,
    • di contratto di convivenza.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Patent box: chiarimenti ADE per la penalty protection

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una faq del 27 novembre relativa alla disciplina del patent box.

    Ricordiamo innanzitutto che si tratta di un regime opzionale che consiste nella tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo di uno o più beni immateriali per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo. 

    L’incentivo, sia per le imposte sui redditi (IRES e IRPEF) che per l’IRAP, si traduce in una “variazione in diminuzione” in sede di dichiarazione per un importo che risulta pari al 50% del reddito derivante dallo sfruttamento degli "intangibles" agevolati.

    La faq delle entrate replica ad un dubbio di un contribuente che domanda se in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, abbia l’onere di comunicare annualmente il possesso della documentazione idonea nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione al fine di fruire della c.d. “penalty protection”.  

    Patent box: gli adempimenti per la penalty protection

    Le Entrate chiariscono che, in ragione di quanto evidenziato:

    • dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022, che al par. 9 dispone che “Il contribuente che detiene la documentazione […] deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione” e
    • al par. 11.3 che prevede che “La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce…”.
    • nonché di quanto precisato al par. 7 della Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 laddove è ribadito che “il corredo documentale […] va predisposto per ciascun periodo di imposta per il quale è stata esercitata l’opzione OD nuovo PB e produce i suoi effetti esclusivamente con riferimento a tale periodo…”, 

    risulta che il contribuente abbia l’onere di comunicare annualmente, in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, il possesso della documentazione idonea al fine di giovarsi della c.d. “penalty protection”, barrando:

    • la casella 2 dell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi (OP21 nei modelli REDDITI SC/SP/ENC e RS147 nel modello REDDITI PF) relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.

    Viena anche evidenziato che tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione.