• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo copie vendute quotidiani e periodici: domande entro il 30.11

    Il Dipartimento per l'Editoria ha comunicato, con un avviso del 9 novembre, che:

    • dalle ore 10,00 del 10 novembre,
    • alle ore 17,00 del 30 novembre 2023.
    • è possibile presentare le domande per il contributo rivolto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, 

    previsto per le copie vendute, a valere sul Fondo straordinario per l'Editoria.

    Tale contributo è disclinato dall'articolo 3, del DPCM del 28 settembre 2022 recante la  ripartizione delle risorse del Fondo medesimo.

    Le disposizioni applicative per la fruizione del contributo sono contenute invece nell’articolo 1 del Decreto del 12 settembre 2023. 

    Contributo copie vendute quotidiani e periodici 2022: i beneficiari

    Nel dettaglio l'art. 1 prevede che ai sensi dell’articolo 3, del D.P.C.M. 28 settembre 2022:

    • alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, 
    • con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico ed in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, 
    • è riconosciuto, al fine di sostenere la domanda di informazione, 
    • un contributo straordinario, per l’anno 2022, pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell’anno 2021, anche mediante abbonamento,
    • a titolo oneroso in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. 

    Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 28 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. 

    Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:

    • a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo; 
    • b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici; 
    • c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
    • i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani); 
    • ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici); 
    • d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 
    • e) l’aver alle proprie dipendenze almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato; f) l’essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

    Contributo copie vendute quotidiani e periodici 2022: la domanda

    Le imprese editrici che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale.

    Il termine per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 10 novembre 2023 e il 30 novembre 2023.

    La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, che attesti: 

    • a) il possesso dei requisiti,
    • b) il numero delle copie cartacee vendute in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, nel corso dell’anno 2021, con l’indicazione dei rispettivi prezzi di vendita; 
    • c) l’impegno a destinare le somme di cui al contributo al mantenimento della distribuzione di copie cartacee, per favorire la quantità e qualità dell’informazione generale offerta in Italia ed evitare una riduzione della foliazione delle pubblicazioni nonché del livello occupazionale dei giornalisti; 
    • d) di non aver ricevuto altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che preveda un rimborso per le copie cartacee vendute di quotidiani e periodici; 
    • e) di non aver ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi; 
    • f) che agli atti dell’impresa è conservata la documentazione contabile relativa alle copie vendute secondo le modalità indicate al punto b), la quale dovrà essere esibita su richiesta dell’amministrazione in sede di eventuale controllo;
    • g) gli estremi del conto corrente intestato all’impresa richiedente il contributo.

    Alla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegato un prospetto analitico, che ne costituisce parte integrante, certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, da cui risultino per la testata o le testate per le quali si richiede il contributo: 

    • il numero delle copie cartacee vendute nell’anno 2021 e certificate da soggetto abilitato, 
    • il canale utilizzato, 
    • il prezzo di vendita. 

    I dati relativi alle vendite riportati nel prospetto devono trovare corrispondenza con quelli risultanti dalla documentazione contabile. 

    Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo a ciascuno spettante.

     L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. 

    Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria dichiarato nella domanda.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Piattaforma cessione crediti: nuove istruzioni delle Entrate

    Le Entrate hanno pubblicato la nuova guida aggiornata a novembre 2023 sulla Piattaforma cessione crediti.

    Ricordiamo che per determinate tipologie di spese per interventi edilizi vi è la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione:

    • di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
    • la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante. 

    Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
    Per sfruttare tali possibilità è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione.
    Per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.

    Piattaforma cessione crediti: per quali crediti funziona

    Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

    • dei cosiddetti “bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi ( Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti,
    • del “Tax credit vacanze”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020),
    • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021),
    • dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

    Attenzione al fatto che la presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili.

    L’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.

    Piattaforma cessione crediti: come è composta

    Per entrare nella piattaforma, la prima operazione da compiere è accedere, dalla home page del sito dell’Agenzia delle entrate, all’ Area riservata.
    Per accedere occorre essere in possesso di una identità definita nell’ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS)

    La piattaforma è composta dalle seguenti funzioni, accessibili dalla home page:

    • Monitoraggio crediti,
    • Cessione crediti,
    • Accettazione crediti/sconti,
    • Gestione F24,
    • Ulteriore rateazione,
    • Lista movimenti

    L'area cessione crediti della piattaforma consente di visualizzare i crediti ricevuti (per i quali, se necessario, è stata accettata la cessione), che possono quindi essere ulteriormente ceduti, secondo le disposizioni vigenti.
    I crediti sono raggruppati in base alle opzioni di cedibilità, ossia:

    • “Cedibile a chiunque e poi due volte a soggetti qualificati”. Questi crediti possono essere ceduti una sola volta a chiunque e poi possono circolare solo tra soggetti qualificati. I soggetti qualificati sono:
      • a) banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385/1993
      • b) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico
        c) imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005. Gli elenchi di questi soggetti sono pubblicati negli appositi albi consultabili sui siti internet della Banca d’Italia e dell’IVASS.
    •  “Cedibile due volte a soggetti qualificati”
    • “Cedibile una volta a soggetti qualificati”
    • “Cedibile più volte a chiunque”, cioè che non hanno limitazioni con riferimento al numero di cessioni e ai soggetti a cui possono essere ceduti
    • Cedibile una volta a chiunque”, cioè che non hanno limitazioni con riferimento ai soggetti a cui possono essere ceduti, ma una sola volta
    • “Cedibile solo ai propri correntisti (non consumatori) da banche”. Si tratta dei crediti detenuti dalle banche e dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993, che possono essere ceduti a soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
    • “Non cedibile”, che non possono essere oggetto di ulteriori cessioni.

    Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, per i crediti cedibili alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993 è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

    I crediti non cedibili, ovviamente, non sono visualizzati.
    Se i crediti cedibili sono particolarmente numerosi, viene visualizzato un prospetto di riepilogo per consentire all’utente, attraverso selezioni successive, di individuare i crediti che intende cedere.

    Altrimenti, la piattaforma visualizza direttamente i crediti cedibili.