• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Spese trasporto pubblico nella Precompilata: tutte le FAQ delle Entrate

    Il 2 novembre, sul sito dell’Agenzia delle entrate, vengono pubblicate una serie di FAQ in risposta ai dubbi più diffusi riguardanti:

    • le comunicazioni delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata,
    • le modalità con cui esercitare l’opposizione alla trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria.

    Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo che con il Provvedimento n 354629 del 4 ottobre le Entrate hanno pubblicato le regole per la comunicazione di tali dati relativi ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 pubblicato in GU n 83 del 7 aprile.

    Sinteticamente, i dati vanno inviati entro il 16 marzo di ciascun anno e le comunicazioni sono effettuate in via:

    • facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024,
    • obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.

    Per maggiori dettagli leggi: Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata.

    Comunicazione dati spese trasporto pubblico locale: le FAQ delle Entrate 

    Le Entrate precisano che le risposte ai dubbi frequenti sono già contenute nel provvedimento dello scorso 4 ottobre ma ha ugualmente dettagliato, con le FAQ del 2 novembre, le risposte a specifiche domande.

    Ecco una sintesi:

    • il gestore deve comunicare, per ciascun abbonato, l’importo della spesa effettivamente sostenuta dall’utente, al netto del bonus trasporti di cui lo stesso ha usufruito, e non il valore teorico del titolo;
    • nel caso in cui la vendita dei titoli di viaggio avvenga tramite terzi, quali tabaccai, edicole, ecc., si prevede l’esonero dalla comunicazione nel caso in cui l’acquisto avvenga tramite procedure che non consentano la registrazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti. In tale caso l’ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto non è in grado di conoscere il titolare dell’abbonamento e non è tenuto a effettuare la comunicazione;
    • i costi per l’acquisto degli abbonamenti di trasporto pubblico sono detraibili soltanto se effettuati con strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, eccetera). In caso contrario non devono essere comunicati, perché inutili ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata;
    •  in merito alla ripartizione della spesa tra i genitori in caso di figlio minore, dopo aver ricordato che il gestore del servizio comunica i codici fiscali del titolare dell’abbonamento e di chi effettua il pagamento, si precisa che l’Agenzia delle entrate applica la detrazione secondo i dati in suo possesso. Se non sono rispondenti alla reale ripartizione della spesa, i genitori possono sempre modificare la dichiarazione prima di inviarla.
    • sul corretto comportamento da adottare in caso pagamento rateale dell’abbonamento annuale, le Entrate precisano che indipendentemente dal periodo di validità del titolo, nel tracciato informatico predisposto per la trasmissione dei dati è previsto che l’azienda inserisca l’importo totale della spesa sostenuta nell’anno da ciascun utente, a prescindere dalla suddivisione in più quote dell’importo dovuto.
    • per gli abbonamenti dei transfrontalieri acquistati da un punto vendita unico per l’intero valore del titolo di viaggio tramite mezzo tracciabile si precisa che devono essere trasmessi, ai fini della detrazione, soltanto i dati riguardanti la tratta nazionale. Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione spetta sull’intera spesa sostenuta.
    • in caso di errata indicazione, nella trasmissione telematica dei dati, del nominativo del titolare dell’abbonamento non è possibile rettificare soltanto l’informazione sbagliata, è necessario inviare una nuova comunicazione ordinaria contenente i dati scartati.
    • il contribuente può esprimere il proprio rifiuto all’invio dei dati riguardanti l’acquisto degli abbonamenti di trasporto all’Anagrafe tributaria, in tal caso l’Agenzia conferma che tali informazioni non saranno inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata.
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    Albo Commercialisti: gli importi per l’iscrizione 2024

    Con informativa n 135 del 31 ottobre, il CNDCEC comunica che è stato deliberato di determinare:

    • la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale,
    • nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013

    Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024

    Viene specificato che la quota di iscrizione all'Albo è rideterminata come segue:

    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età (la quota 2023 era di 30 euro),
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale (la quota 2023 era di 130 euro),
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Attenzione al fatto che, viene precisato che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno. 

    La quota va corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti: 

    • la prima rata entro il 15 maggio 2024;
    • la seconda rata entro il 15 luglio 2024.

    Nell’Informativa il CNDCEC spiega che la quota è stata determinata per far fronte alle maggiori spese necessarie per integrare l'organico con l’inserimento, della figura del direttore generale, per programmare efficacemente l’attività istituzionale e per far fronte alle dinamiche di aumento generalizzato dei prezzi dovute, soprattutto, alle spinte inflattive che si sono manifestate negli ultimi anni.

    Albo Commercialisti: contributi straordinari a vantaggio degli iscritti

    Il Consiglio Nazionale, in aderenza al programma di mandato che prevede il supporto all’attività istituzionale degli Ordini territoriali negli adempimenti degli obblighi di legge, ha deliberato, inoltre: 

    • di riconoscere un contributo economico di natura straordinaria a supporto dell’attività istituzionale degli Ordini tenuto conto delle rilevanti incombenze derivanti dalla costante evoluzione normativa che interessa la professione e, in particolare, dei generali e cogenti obblighi derivanti dalla natura pubblica degli Ordini che hanno determinato un notevole incremento dell’attività burocratica connessa, delle attività di gestione e supporto agli Iscritti che gli Ordini pongono in essere per l’iscrizione a numerosi elenchi e registri, dell’approvazione della Legge 111/2023 per il riordino del sistema tributario. Tale contributo una tantum sarà pari complessivamente ad € 60,00 per ciascun iscritto sulla base del numero degli iscritti al 31.12.2022. L’erogazione avverrà in tre quote annuali (quindi tre quote annuali da € 20,00 cadauna) a partire dall’anno 2024. Ogni quota annuale sarà erogata in n. 2 tranche dello stesso importo, mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini territoriali; 
    • di riconoscere un contributo economico straordinario a favore degli Ordini territoriali, tenuto conto delle numerose richieste pervenute, a supporto dell’attività di DPO– Data Protection Officier di cui al GDPR 679/2016, nella seguente misura e con riferimento agli iscritti al 31.12.2022: 
      • Ordini con iscritti superiori a 1500 € 7.500,00
      • Ordini con iscritti compresi tra 500 e 1500 € 4.500,00 
      • Ordini con iscritti compresi tra 200 e 500 € 2.100,00 
      • Ordini con iscritti fino a 200 € 1.500,00. Tale contributo una tantum sarà erogato in tre quote annuali (quindi, ad esempio, per gli Ordini con iscritti fino a 200, tre quote annuali da € 500 cadauna) a partire dall’anno 2024 mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini Territoriali