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    Albo Commercialisti: gli importi per l’iscrizione 2024

    Con informativa n 135 del 31 ottobre, il CNDCEC comunica che è stato deliberato di determinare:

    • la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale,
    • nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013

    Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024

    Viene specificato che la quota di iscrizione all'Albo è rideterminata come segue:

    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età (la quota 2023 era di 30 euro),
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale (la quota 2023 era di 130 euro),
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Attenzione al fatto che, viene precisato che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno. 

    La quota va corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti: 

    • la prima rata entro il 15 maggio 2024;
    • la seconda rata entro il 15 luglio 2024.

    Nell’Informativa il CNDCEC spiega che la quota è stata determinata per far fronte alle maggiori spese necessarie per integrare l'organico con l’inserimento, della figura del direttore generale, per programmare efficacemente l’attività istituzionale e per far fronte alle dinamiche di aumento generalizzato dei prezzi dovute, soprattutto, alle spinte inflattive che si sono manifestate negli ultimi anni.

    Albo Commercialisti: contributi straordinari a vantaggio degli iscritti

    Il Consiglio Nazionale, in aderenza al programma di mandato che prevede il supporto all’attività istituzionale degli Ordini territoriali negli adempimenti degli obblighi di legge, ha deliberato, inoltre: 

    • di riconoscere un contributo economico di natura straordinaria a supporto dell’attività istituzionale degli Ordini tenuto conto delle rilevanti incombenze derivanti dalla costante evoluzione normativa che interessa la professione e, in particolare, dei generali e cogenti obblighi derivanti dalla natura pubblica degli Ordini che hanno determinato un notevole incremento dell’attività burocratica connessa, delle attività di gestione e supporto agli Iscritti che gli Ordini pongono in essere per l’iscrizione a numerosi elenchi e registri, dell’approvazione della Legge 111/2023 per il riordino del sistema tributario. Tale contributo una tantum sarà pari complessivamente ad € 60,00 per ciascun iscritto sulla base del numero degli iscritti al 31.12.2022. L’erogazione avverrà in tre quote annuali (quindi tre quote annuali da € 20,00 cadauna) a partire dall’anno 2024. Ogni quota annuale sarà erogata in n. 2 tranche dello stesso importo, mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini territoriali; 
    • di riconoscere un contributo economico straordinario a favore degli Ordini territoriali, tenuto conto delle numerose richieste pervenute, a supporto dell’attività di DPO– Data Protection Officier di cui al GDPR 679/2016, nella seguente misura e con riferimento agli iscritti al 31.12.2022: 
      • Ordini con iscritti superiori a 1500 € 7.500,00
      • Ordini con iscritti compresi tra 500 e 1500 € 4.500,00 
      • Ordini con iscritti compresi tra 200 e 500 € 2.100,00 
      • Ordini con iscritti fino a 200 € 1.500,00. Tale contributo una tantum sarà erogato in tre quote annuali (quindi, ad esempio, per gli Ordini con iscritti fino a 200, tre quote annuali da € 500 cadauna) a partire dall’anno 2024 mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini Territoriali
  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2024: chiarimenti per i datori di lavoro su assegno unico

    L’Agenzia delle Entrate, in risposta al Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, rivede quanto affermato con la risoluzione n. 55 del 3 ottobre scorso, precisando che ha intrapreso un’interlocuzione con l’INPS per acquisire, già a partire dalla dichiarazione Precompilata 2024, i dati dei figli a carico per i quali è erogato l’assegno unico e universale. 

    Pertanto, sarà questa la fonte conoscitiva che l’Agenzia utilizzerà sia per le dichiarazioni precompilate che per la Certificazione Unica 2024. 

    Viene di conseguenze prevista la facoltà del datore di lavoro di indicare o meno nella CU 2024 tali dati.

    Certificazione Unica 2024: come compilarla dopo l'Assegno Unico

    Con la Risoluzione n. 55 del 3 ottobre le Entrate avevano chiarito aspetti della compilazione della Sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione unica 2024.

    In particolare, si precisava che i sostituti d’imposta devono compilare la sezione su indicata della prossima Certificazione Unica 2024, anche nell’ipotesi in cui il dipendente sostituito percepisca, al posto della detrazione, l’Assegno unico e universale. 

    Le Entrate ricordavano che l’articolo 19, comma 6, del decreto legge n. 4/2022, ha inserito nell'articolo 12 del Tuir il comma 4-ter, che prevede la possibilità, per il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, di beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse degli stessi, pur non potendo più usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, comma 1, lettera c), Tuir), così come previsto dal Dlgs n. 230/2021.
    Questa norma che ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di coordinare la fruizione dell’Auu con il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia previste dal Tuir, al comma 4 dell’articolo 10, ha stabilito che, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’Auu, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230/2021.
    E' stata prevista cioè una equiparazione tra figli di età pari o superiore a 21 anni, per i quali risulta ancora applicabile la detrazione per carichi di famiglia (articolo 12, Tuir), e figli per i quali viene erogato l’Assegno unico universale, ma che possono essere considerati fiscalmente a carico. 

    Ciò per consentire al genitore di dedurre o detrarre le spese sostenute per figli a carico di età inferiore ai 21 anni, a prescindere dal fatto che venga erogato l’Assegno unico universale e purché siano rispettati i criteri reddituali stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 12.
    Con la risoluzione veniva precisato che, a tal fine, è importante che i sostituti d’imposta indichino nella Cu, nella sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” i dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della Certificazione unica, non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella Cu.
    Infine, l’Agenzia annunciava l'aggiornamento delle istruzioni alla compilazione della CU 2024.

    Ora, a seguito della risposta al Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, l'agenzia rivede quanto affermato con la risoluzione n. 55/2023 precisando che ha intrapreso un’interlocuzione con l’INPS per acquisire, dalla dichiarazione precompilata 2024, i dati dei figli a carico per i quali è erogato l’assegno unico e universale. 

    La fonte conoscitiva per l’Agenzia per le dichiarazioni precompilate che per la Certificazione Unica 2024, sarà questa e viene così sancita la facoltà del datore di lavoro di indicare o meno nella CU 2024 tali indicazioni. 

    In ogni caso, le Entrate sottolineano come la collaborazione dei datori di lavoro è sicuramente utile. 

    In particolare, qualora il sostituto disponga di tali elementi o non abbia difficoltà a reperirli, “sarebbe comunque utile acquisirli tramite la CU al fine di incrementare il patrimonio informativo dell’Agenzia e consentire un confronto con i dati che saranno comunicati dall’INPS”.

    Sarà il sostituto d’imposta, in base alla disponibilità dei dati, a decuidere se indicarli o meno nella Certificazione Unica. 

    Allegati: