• Principi Contabili Nazionali

    Nuovo OIC 34: chiarimenti sull’applicazione

    La Fondazione OIC ha pubblicato il 28 novembre una risposta in bozza ad uno specifico quesito sul nuovo documento OIC 34 sui ricavi. Si sottolinea che la risposta è in pubblica consultazione fino al giorno 11.12.2023 ed è possibile inviare commenti al seguente indirizzo: staffoic@fondazione.eu

    Vediamo quesito e la risposta della Fondazione OIC.

    Nuovo OIC 34: chiarimenti sull'applicazione

    Nel dettaglio, l’OIC, organismo italiano di contabilità, ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito ai criteri previsti dai paragrafi A.5 – A.7 dall’OIC 34 Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi. 

    In particolare è stato chiesto di chiarire se tali paragrafi dell’OIC 34 siano compatibili con l'attuale quadro normativo e quindi possano essere applicati prima dell'adozione dell'intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024. 

    La bozza di documento chiarisce che, in generale nell’OIC 34 non è prevista l’adozione anticipata al 2023,  inoltre, il tema della rilevazione dei ricavi da parte di soggetti che operano in qualità di intermediari è stato già affrontato dall’OIC nella Newsletter di settembre 2017. 

    Da tale Newsletter si evince che il principio del trasferimento dei rischi e benefici era già presente sia nell’OIC 15 per la rilevazione dei ricavi e sia nell’OIC 13 per la rilevazione delle rimanenze di magazzino e pertanto si concludeva che:

    “laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati”. 

    Pertanto, dato che l’OIC 34 non prevede la possibile applicazione anticipata, applicando i principi contabili attualmente vigenti una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene

    Tale società, come chiarito dall’OIC 34, deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrivere il valore della commissione ad essa spettante rappresentato da il ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso

    Concludendo, la risposta dell'OIC, in consultazione fino all'11.12, ha confermato che, anche se non è prevista  adozione anticipata per i principio suddetto, le disposizioni contenute nell’OIC 34 possono essere applicate già per i bilanci 2023, se confermati da principi generali preesistenti.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Tirocinio revisori: chiarimenti sul dominus dipendente di una società

    Con il pronto ordini del 20 novembre il CNDCEC risponde a dubbi sullo svolgimento del tirocinio presso un dominus che eserciti attività professionale come dipendente. 

    A tal proposito il CNDCEC ha osservato quanto segue.
    Come affermato nel PO 248/2017 l’attività professionale può essere svolta dall’iscritto nell’albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di una società/ente

    Le attività svolte da un iscritto dipendente che possono essere considerate “attività professionali” sono quelle oggetto della professione, individuate dall’art. 1 del D. Lgs 139/2005.
    Per quanto riguarda la documentazione da presentare all’Ordine all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nel registro da parte del tirocinante, nel caso in cui il dominus svolga la propria attività professionale come dipendente dovrà essere indicato il suo orario di lavoro presso l’ente/società.
    L’iscritto dovrebbe anche acquisire una dichiarazione sostituiva di atto notorio ex art. 47 d.P.R. 445/2000 relativa al suo inquadramento all’interno dell’ente/società ed alle attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente. Verosimilmente, il professionista che è in grado di formare il tirocinante per almeno 20 ore settimanali (come richiesto dal Regolamento del tirocinio) avrà anche il suo domicilio professionale presso l’ente/società del quale è dipendente. 

    Ciò è quello che normalmente accade quanto il professionista esercita la sua attività come dipendente di una società di revisione.
    Con riferimento specifico alla possibilità per il professionista dipendente di una società di revisione di avere un tirocinante (PO 80/2011), si rinvia al contenuto dell’informativa n. 23/2011.
    Per quanto riguarda il quesito se debba essere annotato nell’albo il non esercizio della professione da parte degli iscritti, si ritiene che questo non sia un dato rilevante al fine della tenuta dell’albo stesso in quanto per l’iscrizione non è richiesto l’effettivo esercizio della professione (e neanche il possesso di partita IVA).

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus gasolio autotrasporto merci in c/proprio: ecco il codice tributo

    Con risoluzione n 63 del 24 novembre l'ADE pubblica il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

    Nel dettaglio si tratta del seguente codice tributo:

    •  “7056” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – Articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.

    Per le regole del bonus leggi anche Bonus gasolio autotrasporto merci in conto proprio: le domande dall'11 settembre.

    Ricordiamo in sintesi che, l’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

    Si dipone inoltre che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023.
    Con il decreto dell’8 agosto 2023, n. 196, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. 

    In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto dell’8 agosto 2023, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle  imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Rimborso imposte non dovute anche senza dichiarazione integrativa

    La sentenza numero 15211 della Corte di Cassazione, pubblicata il 30 maggio 2023, prende in esame la situazione particolare dell’eventuale esistenza del diritto al rimborso di una imposta versata ma non dovuta in assenza di una dichiarazione integrativa a favore, presentata dal contribuente.

    In linea generale la trasmissione di una dichiarazione integrativa è possibile per tutto l‘arco temporale durante il quale il contribuente può fare valere il suo eventuale diritto al rimborso, ma ci possono essere situazioni nelle quali la predisposizione della nuova dichiarazione non è possibile (come quello esaminato dalla sentenza) e, in ogni caso, è possibile che tale adempimento semplicemente non sia stato effettuato; la domanda a cui risponde la sentenza è se tale passaggio sia necessario o meno.

    Il perno della questione è se la dichiarazione dei redditi, erroneamente compilata, costituisce fonte dell’obbligazione tributaria oppure no. 

    La Corte di Cassazione inizia col spiegare che la risposta non è uguale per tutti i tributi, e bisogna fare una differenziazione fondamentale tra:

    • l’IVA, per la quale, in base all’articolo 21 comma 7 del DPR 633/72, l’obbligazione tributaria scaturisce dall’emissione del documento che certifica il ricavo, a prescindere dall’effettuazione dell’operazione;
    • le imposte dirette, come IRES o IRPEF, per le quali non sono contemplate ipotesi di responsabilità fiscale che prescindono dall’effettiva esistenza di un reddito, in rispetto al principio della capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione.

    Quindi, in relazione alle imposte sui redditi, la Corte di Cassazione ci spiega che “le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, se ne possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, ciò anche ai sensi dell’articolo 53 Costituzione”.

    Assodata l’esistenza di diritto al rimborso dell’imposta versata per un reddito inesistente, il passo successivo è comprendere se per fare valere tale diritto è necessario predisporre e trasmettere una dichiarazione integrativa a favore.

    A riguardo la sentenza 15211/2023 ci dice che “né l’istanza di rimborso è preclusa dall’omessa presentazione della dichiarazione integrativa […], non sussistendo alcuna interferenza tra l'autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell'istanza stessa, operando la prima nell’ambito dell’accertamento del debito tributario e la seconda nell’ambito del procedimento di riscossione”.

    La motivazione giuridica di ciò si basa sull’articolo 38 del DPR 602/1973, il quale al comma 1 prevede che “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”.

    In base a tale articolo, il quale governa la presentazione della domanda di rimborso delle imposte versate in misura eccedente rispetto a quanto dovuto, che, come si noterà, in nessun punto cita la necessità della predisposizione di una dichiarazione integrativa a favore, gli elementi che possono giustificare la presentazione dell’istanza sono:

    • l’errore materiale nell’atto del versamento dell’imposta;
    • la duplicazione del versamento dell’imposta;
    • l’inesistenza, parziale o totale, dell’obbligazione tributaria.

    In particolare modo, la previsione che legittima l’istanza di rimborso in conseguenza di “inesistenza” dell’obbligazione tributaria, aprirebbe alla legittimità del rimborso per tutte quelle situazioni che prescindono da un errore materiale di versamento e che invece vedono scaturire una obbligazione tributaria dal comportamento del contribuente, come, ad esempio, la mancata esposizione in dichiarazione delle perdite fiscali.

    In definitiva e in conseguenza di tutto ciò, secondo la sentenza numero 15211/2023 della Corte di Cassazione, il diritto al rimborso delle imposte sui redditi non dovute, sussiste a prescindere dalla trasmissione di una dichiarazione integrativa a favore e tale diritto può essere fatto valere presentando istanza di rimborso ex articolo 38 del DPR 602/1973.

  • Risparmio energetico

    Bonus casa non utilizzati: regole di comunicazione per l’ultimo cessionario

    Con Provvedimento n 410221 del 23 novembre le Entrate pubblicano le regole per comunicare tramite la piattafroma cessione crediti, quelli inutilizzati.

    Sempre ieri viene anche replicato con FAQ ad un dubbio relativo ai crediti sottoposti a sequestro. Ma andiamo con ordine.

    Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo 121, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.
    Con il provvedimento ADE si stabilisce che le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.
    Inoltre con il presente provvedimento sono stabilite le modalità per l’effettuazione della comunicazione di cui trattasi, nonché il relativo contenuto per le quali c'è tempo un mese a decorrere appunto dal 1.12.2023.

    Crediti non utilizzati: come comunicarli alle Entrate dal 1 dicembre

    La comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, è inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.

    Per i crediti d’imposta sono indicati:

    • a) il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
    • b) una o più rate annuali dei suddetti crediti.

    La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

    Per i crediti diversi da quelli non tracciabili sono indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura. 

    La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

    Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

    Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

    Crediti non utilizzati sottoposti a sequestro: vanno comunicati all'ADE?

    Inoltre sempre a tema di credibiti non utilizzati, con una faq del 23 novembre, le Entrate replicano ad un quesito sui crediti sottoposti a sequestro.

    Nel dettaglio, in considerazione della ratio dell’articolo 25 del d.l. n. 104 del 2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa.

    Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
    Diversamente, si ritiene che rientrino nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contratti di sviluppo ambiente e turismo: domande dal 4 dicembre

    Con Decreto Direttoriale del 15 novembre è disposta la riapertura dello sportello per i contratti di sviluppo sportello dal 4 dicembre.

    Nel dettaglio saranno riattivati i seguenti ambiti di agevolazione: 

    • uno dedicato ai programmi di sviluppo industriale e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii
    • l'altro dedicato ai programmi di sviluppo di attività turistiche di cui all’articolo 7 dello stesso decreto.

    Contratti di sviluppo: le regole

    I contratti di sviluppo riaprono dal 4 dicembre dopo le novità previste dal Decreto MIMIT del 19 aprile.

    Il decreto ministeriale 19 aprile 2023 ( clicca qui per approfondire) aggiorna il regime di aiuti inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e apporta ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 in materia di semplificazione del procedimento.

    L’aggiornamento riguarda la nuova formulazione dell’articolo 19 bis al fine di integrare un nuovo regime di aiuti in linea con i nuovi Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.

    Si prevede una diversa modulazione delle agevolazioni concedibili, in funzione della dimensione di impresa e dell’ubicazione dell’intervento.

    Al fine della semplificazione dell’iter agevolativo, si introduce una diversa modalità di presentazione delle domande.

    Con il DD del 15 novembre si dispone dal 4 dicembre l’apertura di due distinti sportelli agevolativi:

    • programmi di sviluppo industriale e di tutela ambientale,
    • programmi di sviluppo nel settore turistico.

    Ricordiamo che il Contratto di sviluppo rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
    La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

    I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). I

    l programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

    Accedi da qui, al sito di Invitalia, soggetto gestore delle misure dei contratti di sviluppo.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Remissione in bonis cessioni bonus edilizi: termine ultimo il 30.11

    Scade il 30 novembre la possibilità di usufruire della remissione in bonis per quei soggetti che non hanno effettuato, entro la scadenza del 31 marzo 2023, la comunicazione della cessione del credito d’imposta per le spese sostenute nel 2022 in relazione al superbonus e alle altre agevolazioni edilizie. 

    Ricordiamo che con la Circolare n. 27 del 7 settembre le Entrate hanno pubblicato chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal Decreto Cessioni pur valendo, per quanto compatibili, tutti i chiarimenti già resi in argomento con le precedenti circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.

    La Circolare n 27/2023, a parte il riepilogo delle novità introdotte dal Decreto Blocca Cessioni con relative conferme di chiarimenti, ne fornisce sul tema della Remissione in bonis.

    Remissione in bonis cessioni: 250 euro ogni omessa comunicazione

    Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma, è possibile avvalersi entro il 30.11 della remissione in bonis.
    A tal fine, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.
    La circolare in oggetto precisa che la somma di 250 euro da versare come sanzione è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente. 

    Ne deriva, pertanto, che il contribuente deve versare un importo pari a 250,00 euro per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023. 

    Qualora il contribuente abbia inviato diverse Comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle Comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30 novembre 2023, sempreché, come detto, sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste. 

    Le condizioni previste dalla norma per considerare perfezionata la remissione in bonis (rimozione dell’errore od omissione e versamento della somma pari a 250 euro per ciascun errore/omissione rimosso) devono, infatti, realizzarsi al più tardi entro il termine del 30 novembre 2023, sempre che la violazione non sia stata constatata dall’Amministrazione finanziaria o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

    Leggi anche: Bonus edilizi 2022: la comunicazione di cessione al 30.11.03 con remissione in bonis 

    Decreto blocca cessioni: riepilogo delle Entrate

    Sinteticamente, la circolare ricorda che il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha introdotto modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito articolo 121)«Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali», al fine di ridefinire l’ambito applicativo della suddetta disciplina e delineare un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta.

    Nel dettaglio:

    • a decorrere dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020 per il superbonus e tutte le agevolazioni elencate dal comma 2 dell’art. 121 per le quali è possibile aderire all’opzione
    • le deroghe previste al divieto suddetto di cessione riguardano:
      • gli interventi per i quali, alla data del 17 febbraio 2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi,
      • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75%,
      • gli interventi effettuati dalle ONLUS, ODV, APS, cooperative e IACP.

    Si ricorda che è possibile ancora optare per cessione/sconto in in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per il superbonus se, in data anteriore al 17 febbraio 2023:

    • risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini,
    • risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomini,
    • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

    Ai fini dell’opzione, analogamente a quanto chiarito con la circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2023 viene ribadito che l’unico titolo abilitativo rilevante è la CILAS.

  • Contenzioso Tributario

    Contenzioso tributario: le prove in appello, le novità della Delega Fiscale

    Il 16 novembre il consiglio dei Ministri, tra l'altro, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo con Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega per la Riforma Fiscale.

    Diverse le novità che potrebbero riguardare questa materia, se venisse confermato il testo del Dlgs che passa al vaglio della Commissione competente.

    Vediamo le modifiche all'art 58 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante norme sulle prove in appello.

    Contenzioso tributario: le prove in appello, le novità in arrivo

    L'attuale formulaizone dell'art 58 prevede che:

    • il giudice d'appello non puo' disporre nuove  prove,  salvo  che non   le  ritenga  necessarie  ai  fini della decisione o che la parte dimostri di non averle  potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
    • è fatta salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti.

    La nuova formulazione che si vorrebbe introdurre con la riforma fiscale, secondo le previsioni del Dlgs approvato ieri prevede di sostituire quanto suddetto con un nuovo art.58 che recita quanto segue: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

    Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati"

    Come sottoliena la relazione al Dlgs,  la novità legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo. 19, comma. 1, lettera d), concernente il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo, riscrive la disposizione prevendo, nell’ottica del rafforzamento del divieto indicato nel predetto criterio, la preclusione espressa per il giudice d’appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado. 

    Resta eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante.

  • Turismo

    Eccedenze Aiuti covid Turismo: via all’autocertificazione

    Sul sito del Ministero del Turismo viene pubblicato l'avviso n 177/2023 del 15.11 con le modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19» e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 595 a 602, della legge 29 dicembre 2022, n. 19

    L'avviso segue la pubblicazione del DM n 20852 del 21 settembre 2023 che regola il riversamento degli aiuti di Stato utilizzati durante la pandemia (ai sensi dei commi 595-599 dell’articolo 1 della legge 197/2022).

    Nel dettaglio, il Decreto ha previsto la presentazione di un'autocertificazione entro il 31 dicembre 2023 da parte dei soggetti che hanno usufruito di contributi e crediti d'imposta ad esempio per: 

    • agenzie di viaggio,
    • tour operator,
    • alberghi,
    • accompagnatori turistici,
    • musei, siti archeologici ecc.

    Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: a cosa serve l'autocertificazione

    Con l'autocertificazione il Ministero potrà verificare le condizioni previste per la concessione degli aiuti ed il recupero di quelli versati in eccesso rispetto al limite massimo previsto di 2,3 milioni di euro per impresa. 

    Nel caso in cui l'importo dell'aiuto ecceda il massimale spettante, il beneficiario deve restituirlo entro il 30 giugno 2024 unitamente agli interessi calcolati ai sensi del regolamento (CE) 794/2004 e senza applicazione di sanzioni. 

    In caso di mancata restituzione volontaria, l'importo è detratto, senza sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti o successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall'impresa.

    Nel caso in cui non ci siano tali aiuti ancora da percepire, o se l'ammontare del nuovo aiuto non è sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere riversato dal beneficiario entro il 31 gennaio 2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell'integrale restituzione.

    Eccedenze Aiuti covid nel Turismo: come inviare l'autocertificazione

    Viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l'avviso n 177/2023 con le per l'autocertificazione degli aiuti covid eccedenti i massimali al fine della restituzione volontaria degli stessi

    Ricordiamo che si tratta degli aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19»;

    • pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, 
    • pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021 
    • e pari a 2.300.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022.

    L'art 2 dell'avviso prevede che le autocertificazioni sono presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link:

    La piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di: 

    • a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE); 
    • b) far presentare l’autocertificazione da un soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto; 
    • c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    • d) inoltrare l’autocertificazione firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema. 

    Sarà possibile trasmettere l’autocertificazione a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 novembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2023. 

    La data e l’ora di presentazione telematica dell’autocertificazione sono attestate dalla Piattaforma. 

    Allo scadere del termine la Piattaforma non permetterà più alcun accesso.

    Leggi l'avviso per tutti gli altri dettagli per adempiere.

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Contenzioso tributario: le novità in arrivo dal 2024

    Il Governo il 16 novembre ha approvato, tra le altre misure, due Decreti legislativi di prima attuazione della Riforma Fiscale.

    Si tratta di due provvedimenti approvati in via preliminare che ora passano al vaglio delle commissioni competenti per proseguire l'iter di approvazione definitiva.

    Vediamo le novità della riforma del contenzioso tributario previste secondo l'attuale testo di decreto già dal 1 gennaio 2024.

    Riforma Fiscale: sintesi delle novità per il Contenzioso tributario

    Nel dettaglio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo con Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    Come specificato dal comunicato stampa dell'esecutivo il decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

    • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
    • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
    • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
    • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
    • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
    • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

    Contenzioso tributario: impugnanilità dell'ordinanza di sospensione atto

    Tra le principali novità che il Dlgs sul Contenzioso Tributario ambisce ad introdurre, vi è quella dell'impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

    Se la norma venisse confermata, si amplierebbe la sfera d’azione difensiva nei processi contro il Fisco. 

    In particolare, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g) concernente l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con la novità si prevede che a pronunciarsi sulla sospensione dell’atto impugnato sia, a seconda dei casi, la corte di giustizia di primo o secondo grado.

    Inoltre, in aderenza alle disposizioni sul giudice monocratico contenute nella legge n. 130 del 2022, viene inserita, al comma 3, l’espressa previsione del giudice monocratico.

    Il novellato comma 4 disciplina il regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare; in particolare la norma prevede che le pronunce cautelari del giudice monocratico siano reclamabili davanti al collegio della Corte di giustizia di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della corte di primo grado siano impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    Si prevede l’immediata comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente prevista la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sul reclamo e sull’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    In sintesi, secondo il Dlgs l’ordinanza del giudice di primo grado che non accetta la sospensione degli atti:

    • diventa impugnabile davanti alla Corte di giustizia di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria,
    • l’ordinanza cautelare varata dal nuovo giudice monocratico istituito nel 2022 per pronunciarsi sulle liti del valore fino a 5mila euro sarà impugnabile entro 15 giorni  "solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite" 
    • non è impugnabile l’ordinanza della Corte di secondo grado.