• Principi Contabili Nazionali

    Nuovo OIC 34: chiarimenti sull’applicazione

    La Fondazione OIC ha pubblicato il 28 novembre una risposta in bozza ad uno specifico quesito sul nuovo documento OIC 34 sui ricavi. Si sottolinea che la risposta è in pubblica consultazione fino al giorno 11.12.2023 ed è possibile inviare commenti al seguente indirizzo: staffoic@fondazione.eu

    Vediamo quesito e la risposta della Fondazione OIC.

    Nuovo OIC 34: chiarimenti sull'applicazione

    Nel dettaglio, l’OIC, organismo italiano di contabilità, ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito ai criteri previsti dai paragrafi A.5 – A.7 dall’OIC 34 Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi. 

    In particolare è stato chiesto di chiarire se tali paragrafi dell’OIC 34 siano compatibili con l'attuale quadro normativo e quindi possano essere applicati prima dell'adozione dell'intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024. 

    La bozza di documento chiarisce che, in generale nell’OIC 34 non è prevista l’adozione anticipata al 2023,  inoltre, il tema della rilevazione dei ricavi da parte di soggetti che operano in qualità di intermediari è stato già affrontato dall’OIC nella Newsletter di settembre 2017. 

    Da tale Newsletter si evince che il principio del trasferimento dei rischi e benefici era già presente sia nell’OIC 15 per la rilevazione dei ricavi e sia nell’OIC 13 per la rilevazione delle rimanenze di magazzino e pertanto si concludeva che:

    “laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati”. 

    Pertanto, dato che l’OIC 34 non prevede la possibile applicazione anticipata, applicando i principi contabili attualmente vigenti una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene

    Tale società, come chiarito dall’OIC 34, deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrivere il valore della commissione ad essa spettante rappresentato da il ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso

    Concludendo, la risposta dell'OIC, in consultazione fino all'11.12, ha confermato che, anche se non è prevista  adozione anticipata per i principio suddetto, le disposizioni contenute nell’OIC 34 possono essere applicate già per i bilanci 2023, se confermati da principi generali preesistenti.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Idrogeno rinnovabile: domanda di fondo perduto dal 29.11 per le imprese

    Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con un comunicato del 28 novembre informa del via alle domande per il fondo perduto per la filiera dell' idrogeno rinnovabile.

    Filiera idrogeno rinnovabile: che cos'è

    L’incentivo “Filiera idrogeno rinnovabile” sostiene lo sviluppo della filiera dei componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, inclusi i componenti per gli elettrolizzatori.

    Promosso dal Ministero dell’Ambiente, è gestito da Invitalia ed è finanziato con 100 milioni di euro dal PNRR.

    Le agevolazioni sono rivolte alle imprese di qualsiasi dimensione in tutta Italia.

    Filiera idrogeno rinnovabile: cosa finanzia

    L’incentivo finanzia gli investimenti finalizzati allo sviluppo della filiera dei componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, inclusi i componenti per gli elettrolizzatori con agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto.

     Il piano di investimento deve prevedere:

    • progetto di investimento produttivo, con spese ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, riguardante:
      • a) impianti di compressione dell’idrogeno
      • b) impianti di stoccaggio dell’idrogeno
      • c) impianti di purificazione dell’idrogeno
      • d) elettronica di potenza e sistemi di interfaccia tra elettrolizzatore e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
      • e) componenti degli elettrolizzatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elettrodi, diaframmi, membrane, piastre e altri componenti dello stack e/o delle celle
    • eventuale progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nei limiti del 25% del complessivo costo ammissibile per il progetto di investimento produttivo, strettamente connesso e funzionale
    • eventuale progetto di formazione del personale nei limiti del 5% del complessivo costo ammissibile per il progetto di investimento produttivo, strettamente connesso e funzionale

    Attenzione al fatto che il progetto deve essere concluso entro l’11 maggio 2026 e deve rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm).

    Filiera idrogeno rinnovabile: presenta la domanda

    Le domande si presentano online, sulla piattaforma dedicata, dalle ore 10.00 del 29 novembre 2023 alle ore 10.00 del 12 gennaio 2024.

    ACCEDI da qui al siro per tutta la modulistica

    Il soggetto proponente può presentare domanda attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale.

    Per inviare la domanda è necessario:

    • essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE)
    • accedere alla piattaforma dedicata per caricare la domanda, il piano industriale e gli allegati

    Per concludere la procedura è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

    Al termine della compilazione del piano di investimento e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, viene assegnato un protocollo elettronico.

  • Identità digitale

    Certificati anagrafici online per Avvocati: come richiederli

    Con Decreto del 6 ottobre del Ministero dell'Interno, pubblicato in GU n 273 del 22 novembre, si reca un aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR Anagrafe nazionale della popolazione residente di  cui  all'articolo  62,  comma  3  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al  fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma  1, lettere  a)  e b), della  legge  31 dicembre  2012,  n.  247  di  richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR. 

    Certificati anagrafici online per Avvocati: le regole nel decreto

    Il decreto definisce l'aggiornamento dei  servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della  popolazione residente al fine di consentire agli avvocati  iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettere a)  e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione  del  mandato  professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR individuati nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico» che forma parte integrante del presente decreto.
    Attenzione al fatto che, sono inibite all'avvocato le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonché di estrazione di elenchi di iscritti. 

    L'ANPR, previa identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a  2, secondo le modalità di cui all'art. 64 del CAD e verifica dell'iscrizione al relativo albo o elenco ai sensi del comma 2, rende  disponibili allo stesso, nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it appositi  servizi  per richiedere  i certificati anagrafici  dei cittadini iscritti nell'ANPR.
    La  verifica dell'iscrizione  dell'avvocato nell'albo o nell'elenco degli avvocati è effettuata  dall'ANPR  mediante appositi servizi resi fruibili dal Consiglio nazionale forense.

    Il certificato è reso immediatamente disponibile nel  sito  web di ANPR all'avvocato che lo ha richiesto.
    Attenzione al fatto che i certificati richiesti dall'avvocato sono rilasciati previa conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale e sono  esenti  dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

    Certificati anagrafici online per Avvocati: quali si possono richiedere

    L'avvocato, come da Tabella 1 con le modalità di accesso ai servizi, può richiedere i seguenti certificati riferiti ai cittadini iscritti nell'ANPR:

    • anagrafico di nascita,
    • anagrafico di matrimonio,
    • di cittadinanza,
    • di esistenza in vita,
    • di residenza,
    • di residenza AIRE,
    • di stato civile,
    • di stato di famiglia,
    • di residenza in convivenza,
    • di stato di famiglia AIRE,
    • di stato libero,
    • anagrafico di unione civile,
    • di contratto di convivenza.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Patent box: chiarimenti ADE per la penalty protection

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una faq del 27 novembre relativa alla disciplina del patent box.

    Ricordiamo innanzitutto che si tratta di un regime opzionale che consiste nella tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo di uno o più beni immateriali per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo. 

    L’incentivo, sia per le imposte sui redditi (IRES e IRPEF) che per l’IRAP, si traduce in una “variazione in diminuzione” in sede di dichiarazione per un importo che risulta pari al 50% del reddito derivante dallo sfruttamento degli "intangibles" agevolati.

    La faq delle entrate replica ad un dubbio di un contribuente che domanda se in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, abbia l’onere di comunicare annualmente il possesso della documentazione idonea nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione al fine di fruire della c.d. “penalty protection”.  

    Patent box: gli adempimenti per la penalty protection

    Le Entrate chiariscono che, in ragione di quanto evidenziato:

    • dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022, che al par. 9 dispone che “Il contribuente che detiene la documentazione […] deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione” e
    • al par. 11.3 che prevede che “La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce…”.
    • nonché di quanto precisato al par. 7 della Circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 laddove è ribadito che “il corredo documentale […] va predisposto per ciascun periodo di imposta per il quale è stata esercitata l’opzione OD nuovo PB e produce i suoi effetti esclusivamente con riferimento a tale periodo…”, 

    risulta che il contribuente abbia l’onere di comunicare annualmente, in vigenza di validità dell’opzione per il nuovo Patent Box, il possesso della documentazione idonea al fine di giovarsi della c.d. “penalty protection”, barrando:

    • la casella 2 dell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi (OP21 nei modelli REDDITI SC/SP/ENC e RS147 nel modello REDDITI PF) relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione.

    Viena anche evidenziato che tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione.

  • Versamenti delle Imposte

    Rimborso imposte non dovute anche senza dichiarazione integrativa

    La sentenza numero 15211 della Corte di Cassazione, pubblicata il 30 maggio 2023, prende in esame la situazione particolare dell’eventuale esistenza del diritto al rimborso di una imposta versata ma non dovuta in assenza di una dichiarazione integrativa a favore, presentata dal contribuente.

    In linea generale la trasmissione di una dichiarazione integrativa è possibile per tutto l‘arco temporale durante il quale il contribuente può fare valere il suo eventuale diritto al rimborso, ma ci possono essere situazioni nelle quali la predisposizione della nuova dichiarazione non è possibile (come quello esaminato dalla sentenza) e, in ogni caso, è possibile che tale adempimento semplicemente non sia stato effettuato; la domanda a cui risponde la sentenza è se tale passaggio sia necessario o meno.

    Il perno della questione è se la dichiarazione dei redditi, erroneamente compilata, costituisce fonte dell’obbligazione tributaria oppure no. 

    La Corte di Cassazione inizia col spiegare che la risposta non è uguale per tutti i tributi, e bisogna fare una differenziazione fondamentale tra:

    • l’IVA, per la quale, in base all’articolo 21 comma 7 del DPR 633/72, l’obbligazione tributaria scaturisce dall’emissione del documento che certifica il ricavo, a prescindere dall’effettuazione dell’operazione;
    • le imposte dirette, come IRES o IRPEF, per le quali non sono contemplate ipotesi di responsabilità fiscale che prescindono dall’effettiva esistenza di un reddito, in rispetto al principio della capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione.

    Quindi, in relazione alle imposte sui redditi, la Corte di Cassazione ci spiega che “le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, se ne possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, ciò anche ai sensi dell’articolo 53 Costituzione”.

    Assodata l’esistenza di diritto al rimborso dell’imposta versata per un reddito inesistente, il passo successivo è comprendere se per fare valere tale diritto è necessario predisporre e trasmettere una dichiarazione integrativa a favore.

    A riguardo la sentenza 15211/2023 ci dice che “né l’istanza di rimborso è preclusa dall’omessa presentazione della dichiarazione integrativa […], non sussistendo alcuna interferenza tra l'autonoma facoltà di emendare gli errori mediante dichiarazione integrativa e la presentazione dell'istanza stessa, operando la prima nell’ambito dell’accertamento del debito tributario e la seconda nell’ambito del procedimento di riscossione”.

    La motivazione giuridica di ciò si basa sull’articolo 38 del DPR 602/1973, il quale al comma 1 prevede che “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”.

    In base a tale articolo, il quale governa la presentazione della domanda di rimborso delle imposte versate in misura eccedente rispetto a quanto dovuto, che, come si noterà, in nessun punto cita la necessità della predisposizione di una dichiarazione integrativa a favore, gli elementi che possono giustificare la presentazione dell’istanza sono:

    • l’errore materiale nell’atto del versamento dell’imposta;
    • la duplicazione del versamento dell’imposta;
    • l’inesistenza, parziale o totale, dell’obbligazione tributaria.

    In particolare modo, la previsione che legittima l’istanza di rimborso in conseguenza di “inesistenza” dell’obbligazione tributaria, aprirebbe alla legittimità del rimborso per tutte quelle situazioni che prescindono da un errore materiale di versamento e che invece vedono scaturire una obbligazione tributaria dal comportamento del contribuente, come, ad esempio, la mancata esposizione in dichiarazione delle perdite fiscali.

    In definitiva e in conseguenza di tutto ciò, secondo la sentenza numero 15211/2023 della Corte di Cassazione, il diritto al rimborso delle imposte sui redditi non dovute, sussiste a prescindere dalla trasmissione di una dichiarazione integrativa a favore e tale diritto può essere fatto valere presentando istanza di rimborso ex articolo 38 del DPR 602/1973.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Tirocinio revisori: chiarimenti sul dominus dipendente di una società

    Con il pronto ordini del 20 novembre il CNDCEC risponde a dubbi sullo svolgimento del tirocinio presso un dominus che eserciti attività professionale come dipendente. 

    A tal proposito il CNDCEC ha osservato quanto segue.
    Come affermato nel PO 248/2017 l’attività professionale può essere svolta dall’iscritto nell’albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di una società/ente

    Le attività svolte da un iscritto dipendente che possono essere considerate “attività professionali” sono quelle oggetto della professione, individuate dall’art. 1 del D. Lgs 139/2005.
    Per quanto riguarda la documentazione da presentare all’Ordine all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nel registro da parte del tirocinante, nel caso in cui il dominus svolga la propria attività professionale come dipendente dovrà essere indicato il suo orario di lavoro presso l’ente/società.
    L’iscritto dovrebbe anche acquisire una dichiarazione sostituiva di atto notorio ex art. 47 d.P.R. 445/2000 relativa al suo inquadramento all’interno dell’ente/società ed alle attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente. Verosimilmente, il professionista che è in grado di formare il tirocinante per almeno 20 ore settimanali (come richiesto dal Regolamento del tirocinio) avrà anche il suo domicilio professionale presso l’ente/società del quale è dipendente. 

    Ciò è quello che normalmente accade quanto il professionista esercita la sua attività come dipendente di una società di revisione.
    Con riferimento specifico alla possibilità per il professionista dipendente di una società di revisione di avere un tirocinante (PO 80/2011), si rinvia al contenuto dell’informativa n. 23/2011.
    Per quanto riguarda il quesito se debba essere annotato nell’albo il non esercizio della professione da parte degli iscritti, si ritiene che questo non sia un dato rilevante al fine della tenuta dell’albo stesso in quanto per l’iscrizione non è richiesto l’effettivo esercizio della professione (e neanche il possesso di partita IVA).

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus gasolio autotrasporto merci in c/proprio: ecco il codice tributo

    Con risoluzione n 63 del 24 novembre l'ADE pubblica il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

    Nel dettaglio si tratta del seguente codice tributo:

    •  “7056” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – Articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.

    Per le regole del bonus leggi anche Bonus gasolio autotrasporto merci in conto proprio: le domande dall'11 settembre.

    Ricordiamo in sintesi che, l’articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel primo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

    Si dipone inoltre che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023.
    Con il decreto dell’8 agosto 2023, n. 196, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. 

    In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto dell’8 agosto 2023, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle  imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Modello EAS: invio entro il 30.11 con remissione in bonis

    Gli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta 2023 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012 possono inviarlo entro il 30 novembre prossimo.

    Ricordiamo che le quote e i contributi associativi nonché, per  determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono  imponibili. 

    Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti  trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante l'apposito modello EAS

    Il "modello Eas", in generale deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. 

    Inoltre, il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

    Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:

    • a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
    • b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
    • c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro) esclusa la compensazione prevista. 

    Pertanto è possibile avvalersi della remissione in bonis.

    Remissione in bonis Modello EAS: come procedere entro il 30.11

    Avvalendosi appunto della remissione in bonis ex art 2 comma 1 del DL n 16/2012 entro il 30 novembre si può provvedere alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2022.

    Attenzione al fatto che ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonche' possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento

    Attenzione al fatto che la sanzione deve essere versata senza possibilita' di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non puo' essere oggetto di ravvedimento utilizzanzo il seguente codice tributo:

    • 8114 – Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS.
  • Risparmio energetico

    Bonus casa non utilizzati: regole di comunicazione per l’ultimo cessionario

    Con Provvedimento n 410221 del 23 novembre le Entrate pubblicano le regole per comunicare tramite la piattafroma cessione crediti, quelli inutilizzati.

    Sempre ieri viene anche replicato con FAQ ad un dubbio relativo ai crediti sottoposti a sequestro. Ma andiamo con ordine.

    Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo 121, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.
    Con il provvedimento ADE si stabilisce che le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.
    Inoltre con il presente provvedimento sono stabilite le modalità per l’effettuazione della comunicazione di cui trattasi, nonché il relativo contenuto per le quali c'è tempo un mese a decorrere appunto dal 1.12.2023.

    Crediti non utilizzati: come comunicarli alle Entrate dal 1 dicembre

    La comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili, è inviata a decorrere dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.

    Per i crediti d’imposta sono indicati:

    • a) il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
    • b) una o più rate annuali dei suddetti crediti.

    La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

    Per i crediti diversi da quelli non tracciabili sono indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura. 

    La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

    Nella comunicazione è indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

    Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

    Crediti non utilizzati sottoposti a sequestro: vanno comunicati all'ADE?

    Inoltre sempre a tema di credibiti non utilizzati, con una faq del 23 novembre, le Entrate replicano ad un quesito sui crediti sottoposti a sequestro.

    Nel dettaglio, in considerazione della ratio dell’articolo 25 del d.l. n. 104 del 2023, che può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili, si ritiene che i crediti sottoposti a sequestro non debbano essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate, atteso che tale informazione è già in possesso della stessa.

    Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
    Diversamente, si ritiene che rientrino nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contratti di sviluppo ambiente e turismo: domande dal 4 dicembre

    Con Decreto Direttoriale del 15 novembre è disposta la riapertura dello sportello per i contratti di sviluppo sportello dal 4 dicembre.

    Nel dettaglio saranno riattivati i seguenti ambiti di agevolazione: 

    • uno dedicato ai programmi di sviluppo industriale e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii
    • l'altro dedicato ai programmi di sviluppo di attività turistiche di cui all’articolo 7 dello stesso decreto.

    Contratti di sviluppo: le regole

    I contratti di sviluppo riaprono dal 4 dicembre dopo le novità previste dal Decreto MIMIT del 19 aprile.

    Il decreto ministeriale 19 aprile 2023 ( clicca qui per approfondire) aggiorna il regime di aiuti inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e apporta ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 in materia di semplificazione del procedimento.

    L’aggiornamento riguarda la nuova formulazione dell’articolo 19 bis al fine di integrare un nuovo regime di aiuti in linea con i nuovi Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.

    Si prevede una diversa modulazione delle agevolazioni concedibili, in funzione della dimensione di impresa e dell’ubicazione dell’intervento.

    Al fine della semplificazione dell’iter agevolativo, si introduce una diversa modalità di presentazione delle domande.

    Con il DD del 15 novembre si dispone dal 4 dicembre l’apertura di due distinti sportelli agevolativi:

    • programmi di sviluppo industriale e di tutela ambientale,
    • programmi di sviluppo nel settore turistico.

    Ricordiamo che il Contratto di sviluppo rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
    La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

    I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). I

    l programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

    Accedi da qui, al sito di Invitalia, soggetto gestore delle misure dei contratti di sviluppo.