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LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche
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IVA – Liquidazione e versamento Iva trimestrale
I contribuenti Iva trimestrali per opzione devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre, maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6033 – versamento Iva trimestrale – 3° trimestre.
Contribuenti trimestrali speciali (naturali)
Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:
- distributori di carburanti
- autotrasportatori di merci conto terzi
- esercenti attività di servizi al pubblico
- esercenti arti e professioni sanitarie.
I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.
I Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura) devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo:
- 6722 – Subfornitura – Iva mensile – versamento cadenza trimestrale – 3° trimestre
- 6726 – Subfornitura – Iva trimestrale – versamento 3° trimestre.
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IVA – Versamento rata saldo Iva 2022
I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2022 relativo al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16.03.2023, devono versare la 9° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile (l'importo della presente rata dovrà quindi essere maggiorato dello 2,64%), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:
- codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
- codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
- il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6);
- l’anno di riferimento “2022”;
- l’importo del saldo IVA dovuto.
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SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività
I sostituti d’imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i codici Tributo:
- 1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
- 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni
- 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
- 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione
- 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione
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INPS CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – versamento rata
SOGGETTI OBBLIGATI: Artigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali IVS
ADEMPIMENTO versamento della rata trimestrale della quota fissa di contributi sul minimale di reddito
MODALITA' tramite il Modello di pagamento F24.
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).
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TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.
L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.
I codici tributo da utilizzare:
- 4058 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
- 4059 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
- 4060 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.
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SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo:
Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
- 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
- 1002 emolumenti arretrati
- 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
- 1040 redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
- 1025 obbligazioni e titoli similari
- 1029 Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
- 1031 redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
- 1243 proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
- 1245 proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
- 1024 proventi indicati sulle cambiali
- 1030 altri redditi di capitale diversi dai dividendi
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
- 1046 premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
- 1047 premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
- 1048 altre vincite e premi
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:
- 1049 somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
- 1050 premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
- 1045 contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
- 1051 premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
- 1052 indennità di esproprio
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:
- 1032 proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
- 1058 plusvalenze cessioni a termine valute estere
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:
- 3848 addizionale comunale Irpef – saldo
- 3802 addizionale regionale Irpef
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:
- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
- 1601 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
- 1901 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
- 1920 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
- 1301 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori regione.
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INPS Pescatori autonomi versamento
SOGGETTI: Pescatori autonomi o pescatori della piccola pesca, pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della gente di mare di 3^ categoria tenute dalla capitaneria di porto territorialmente competente, che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti Rientrano nella categoria anche i pescatori delle acque interne, iscritti nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle amministrazioni provinciali forniti di licenza, purché non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di pescicoltura
ADEMPIMENTO: Versamento mensile dei contributi previdenziali, che va effettuato sulla base della retribuzione convenzionale mensile vigente per l'anno in corso.
MODALITA': Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese, tramite modello F24. Dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 per il pagamento, ma una lettera indicante:
l'importo da versare, uguale per tutti i 12 mesi dell'anno;
la sede INPS competente;
la causale del contributo;
il codice INPS;
il periodo di riferimento.
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INPS versamento contributi minimi artigiani e commercianti
Artigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali sono tenuti al versamento della rata trimestrale della quota di contributi IVS sul minimale di reddito, tramite il Modello di pagamento F24.
S ricorda che nella circolare 19 del 10 febbraio 2023 Inps ha comunicato che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per l’anno 2023, sono pari a:
- 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni
Si conferma anche per l’anno 2023, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati
Vanno ricordate anche:
- l' aliquota aggiuntiva pari allo 0,48% per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, a carico dei soli iscritti alla gestione commercianti.
- la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per i redditi superiori alla soglia di 52.190 euro.
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INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamenti
SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI )
ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.
MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24
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OICR – Versamento ritenute su proventi
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
- 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
- 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
- 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
- 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
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CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:
- 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
- 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
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SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
- F24EP (codice tributo 620E)
- e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
- 621E (per l'F24Ep) e
- 6041 (per l'F24 "ordinario").
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IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile
I contribuenti Ivamensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di ottobre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6010 – Versamento Iva mensile ottobre.
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IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza
I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6010 – Versamento Iva mensile ottobre.
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BANCHE E POSTE – Versamento ritenute sui bonifici
Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Versamento imposte persone fisiche Titolari di partita Iva
I contribuenti Titolari di partita Iva nonché le società di persone ed enti equiparati, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare la 6° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,50%.
Per coloro invece, che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento della 5° rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,17%.
Per i soggetti ISA Titolari di partita Iva, che hanno usufruito della proroga al 20 luglio, ufficializzata dalla conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. “Decreto Omnibus”) e scelto il pagamento rateale, si tratta:
- della 5° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 1,28%, per coloro hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2023,
- della 5° rata calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,17%, per coloro hanno scelto di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2023.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Versamento imposte soggetti Ires
I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono effettuare il versamento della 6° rata, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,50%:
- delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,
- del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2023, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023.
Per coloro invece, che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento della 5° rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,17%.
Per i soggetti ISA Titolari di partita Iva, che hanno usufruito della proroga al 20 luglio, ufficializzata dalla conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. “Decreto Omnibus”) e scelto il pagamento rateale, si tratta:
- della 5° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 1,28%, per coloro hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2023,
- della 5° rata calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,17%, per coloro hanno scelto di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2023.
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IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento ritenute
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.