• DICHIARAZIONI DEI REDDITI – Versamento secondo acconto

    Versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF e imposte sostitutive Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2021 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, nonché dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2023.

    ATTENZIONE: Il Collegato Fiscale alla manovra di bilancio 2024 (DL n. 145), ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2023, che il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

  • REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO – Opzione imposta sostitutiva nuovi residenti

    Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui al comma 2 dell'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986, devono presentare l'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti strumentale all'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. All'istanza di interpello deve essere allegata la check-list denominata "Opzione per l'imposta sostitutiva per i nuovi residenti" mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata. In tale ultimo caso l'istanza di interpello va inviata alla casella PEC dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Presentazione

    Le Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l'invio telematico, devono presentare la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI PF 2023" e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entrate. Stesso termine anche per gli eredi delle persone decedute nel 2022 o entro il 31 luglio 2023.

    Le Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono presentare la dichiarazione dei redditi – Modello "REDDITI SP 2023", in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    Le Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); gli Enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; le società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati – Modello "REDDITI SC 2023", esclusivamente in via telematica.

    Gli Enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare (Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali); le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l'anno solare; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'Ires e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo d'imposta nel corso del quale si è aperta la successione, devono presentare la dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati – Modello "REDDITI ENC 2023".

  • CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE – Presentazione dichiarazione

    I Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono presentare il modello CNM 2023 (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello "REDDITI SC 2023", esclusivamente in via telematica.

  • COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA (LIPE) – Invio dati riepilogativi 3° trimestre 2023

    I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 3° trimestre solare del 2023, ovvero:

    • relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili);
    • relative al 3° trimestre (soggetti trimestrali)

    utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

    In linea generale, possiamo così riassumere:

    • la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;
    • per quanto riguarda il 4° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, se la dichiarazione annuale IVA è presentata entro tale termine, non vi è l'obbligo di invio della comunicazione periodica.
  • MODELLO EAS – Remissione in bonis

    Gli Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta 2023 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello possono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. 

    Contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, devono versare la sanzione in misura pari a 250,00 euro nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento, esclusivamente in via telematica, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche, utilizzando il codice Tributo: 8114

  • OPERATORI FINANZIARI – Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria

    Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (ottobre 2023), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

  • FATTURE ELETTRONICHE – Versamento imposta di bollo

    Per i soggetti obbligati, il 30 novembre 2023 scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel terzo trimestre dell’anno 2023, ricordando che, se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000,00 euro, il versamento potrà essere eseguito anch’esso entro il 30 novembre (i versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24).

    Il versamento può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità, in particolare:

    • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
    • oppure mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale, utilizzando i codici tributo:
      • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
      • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
      • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
  • 730/2023 PRECOMPILATO – Presentazione Redditi aggiuntivo o correttivo

    Se il contribuente ha già inviato un 730 e ha necessità di completare o correggere la dichiarazione, può inviare il Modello Redditi PF aggiuntivo oppure Redditi PF correttivo, entro il 30 novembre 2023.

    Redditi Aggiuntivo

    È possibile presentare il modello Redditi aggiuntivo se il contribuente ha inviato il 730 precompilato e se, per esempio, ha percepito nel 2022 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all'estero (quadri RM, RS, RT e RW).  

    Redditi Correttivo

    Se dopo aver inviato il 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati oppure di averli inseriti in modo errato, è possibile presentare il modello Redditi correttivo sempre entro il 30 novembre 2023; dopo questa si ha la possibilità di presentare solo il modello Redditi integrativo.

    Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, è possibile chiederne l'eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, è necessario contestualmente pagare l'imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. n. 472/97).

  • CRIPTO-VALUTE POSSEDUTE AL 31.12.2021 – Regolarizzazione

    La legge di bilancio 2023, ha introdotto la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi. 

    L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023 utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate (scarica qui il Modello con relative istruzioni e Allegati), firmato digitalmente, allegando:

    • la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24,
    • e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato 3).
  • ROTTAMAZIONE QUATER – Pagamento rata

    I contribuenti che hanno sceltro il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, devono provvedere al versamento della 2° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

    La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni.

    Ricordiamo che è prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

    • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
    • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

    ATTENZIONE: I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell’adesione alla Rottamazione quater hanno tempo fino a venerdì 15 marzo per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle (quelle 31 ottobre 2023, del 30 novembre 2023 e del 28 febbraio 2024), senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater” (come previsto dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe n. 215/2023, approvata definitivamente e in attesa di pubblicazione in GU).

  • CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili mese precedente

    SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia

     ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. 

    Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . 

    MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :

    la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, 

    la presumibile durata, 

    i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

     Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento

  • INVIO UNIEMENS dati mese precedente

    SOGGETTI:  Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche, precedentemente  tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. 

    ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. 

    ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.

    MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.

  • LIBRO UNICO compilazione e/o stampa mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati ,  con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti,  società cooperative, e ogni altro tipo di società  purché  senza lavoratori subordinati,   imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi,  figli e  altri parenti e affini.

    ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati  e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.

    MODALITÀ:

    • elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)
    • a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
    • su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.  Bisogna dare  invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

    Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Versamento imposte persone fisiche NON Titolari di partita Iva

    I contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi PF 2023), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023, devono versare la 6° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%

    Per coloro invece, che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento 6° rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%. 

    Per i soggetti ISA NON Titolari di partita Iva, che hanno usufruito della proroga al 20 luglio, ufficializzata dalla conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. “Decreto Omnibus”) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

    • della 6° rata con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%, per coloro hanno effettuato il primo versamento entro il 20 luglio 2023,
    • della  rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%, per coloro hanno scelto di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2023.

    I soggetti non titolari di partita IVA, potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. 

  • ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI – Perfezionamento e versamento imposta sostitutiva

    Versamento dell'imposta sostitutiva per l’assegnazione, la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice agevolate.

    Ricordiamo che l’imposta sostitutiva dovrà essere versata in due soluzioni:

    • 60% entro il 30 settembre 2023
    • e il restante 40% entro il 30 novembre 2023

    Possono accedere all’assegnazione agevolata le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che possiedono:

    • beni immobili diversi da quelli di cui all’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Devono essere, quindi, immobili non strumentali per destinazione (via libera, quindi, alle assegnazioni di immobili strumentali solo per natura, o non strumentali, come gli immobili-merce e gli immobili-patrimonio);
    • beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali.

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, i codici tributo da utilizzare sono:

    • “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. 
  • TREGUA FISCALE – Ravvedimento speciale versamento 3° rata

    Versamento della terza rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178, per chi ha scelto il versamento rateale.

    Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

    Il versamento va eseguito entro il 02.10.2023 (il 30 settembre cade di sabato. Ricordiamo che il termine è stato prorogato a seguito della conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023, in luogo del 31.03.2023), ma può essere frazionato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata entro il 02.10.2023

    Si ricorda che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo