• IVA – Fatturazione differita mese precedente

    I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

  • IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi

    Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

  • CANONE RAI – Richiesta addebito su pensione

    Ultimo giorno utile per i contribuenti titolari di reddito di pensione non superiore a 18.000 euro annui per inoltrare al proprio ente pensionistico la richiesta di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall’anno 2024, tramite ritenuta sulle rate di pensione.

    Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

  • RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2023 – Versamento rata imposta sostitutiva

    Versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2023 e di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24  cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. Questi i codici tributo da indicare:

    • 8055 – per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
    • 8056 – per i terreni edificabili o con destinazione agricola
    • 8057 – per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
  • RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2021 – Versamento imposta sostitutiva

    Versamento 3° rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2021.

    La Legge di Bilancio 2021 ha riproposto, forse per la diciottesima volta, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

    • terreni agricoli ed edificabili, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
    • partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

    posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2021, da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali, in ogni caso fuori dal regime d’impresa. Ricordiamo che il comma 4-bis dell’articolo 14 del DL Sostegni bis n. 73/2021 convertito in legge n.106 del 23.07.2021, aveva prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima. 

    È richiesta la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima del bene oggetto di rivalutazione, da effettuarsi entro il termine del giorno 15 novembre 2021 (in luogo del 30 giugno). L’operazione si perfezionerà con il versamento dell’imposta sostitutiva prevista nella misura dell’11% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, sia per i terreni che per le partecipazioni.

    L’imposta sostitutiva potrà essere versata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in tre rate annuali di eguale importo, secondo le seguenti scadenze:

    • 15 novembre 2021: versamento in unica soluzione;
    • 15 novembre 2021: versamento prima rata in caso di versamento rateale;
    • 15 novembre 2022: versamento seconda rata in caso di versamento rateale;
    • 15 novembre 2023: versamento terza rata in caso di versamento rateale.

    utilizzando i codici tributo:

    • 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
    • 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
  • RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2022 – Versamento rata imposta sostitutiva

    Versamento 2° rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2022, per i soggetti che hanno optato per il versamento rateale, utilizzando i codici tributo:

    • 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
    • 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

    Per il 2022 è infatti confermata alla data del 1° gennaio 2022 la facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).

    Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

  • RIVALUTAZIONE CRIPTO-VALUTE POSSEDUTE AL 1° GENNAIO 2023 – Versamento imposta sostitutiva

    Con il Decreto proroghe pubblicato in GU n 228 del 29 settembre si proroga la scadenza per la sostitutiva sulle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023, che dal 30 settembre slitta al 15 novembre 2023.

    Si prevede la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14% entro il 15 novembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023, termine già prorogato rispetto a quello fissato in precedenza al 30 giugno), in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo.

    Attenzione al fatto che sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.