-
Etichette olio d’oliva 2023: guida per le imprese
Con una Guida pratica intitolata "Guida pratica all'etichettatura degli oli d'oliva" aggiornata con i l’«etichettatura ambientale» di cui all’art. 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e con il Reg. delegato (UE) n. 2022/2104 il Ministero dell'agricoltura fornisce, alle imprese indicazioni per etichettare gli oli destinati a:
- consumatore finale,
- ristoranti, mense e collettività simili.
Viene precisato che la guida fornisce solo le basi per l’etichettatura degli oli d’oliva in generale, rimanendo ancora escluse dalla trattazione le diciture specifiche previste per gli oli a DOP/IGP e per quelli biologici nonché le informazioni nutrizionale e sulla salute.
La struttura della guida, alla terza edizione, ricalca sostanzialmente quella delle edizioni precedenti essendo composta da:
- una parte “teorica”, in cui vengono brevemente descritte le singole diciture da riportare in etichetta,
- una parte “pratica” in cui sono stati proposti alcuni format di etichetta.
In ultimo c’è un capitolo in cui vi sono elencati i riferimenti normativi, aggiornati al 28 febbraio 2023, le note e le guide citati nella trattazione dei singoli argomenti di cui alla parte teorica.
Etichette olio d'oliva 2023: guida per le imprese
La guida precisa le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta dell’olio d’oliva che sono le seguenti:
- a) la denominazione di vendita
- b) la designazione dell’origine (solo per l’extra vergine ed il vergine)
- c) l’informazione sulla categoria di olio
- d) la quantità netta
- e) il termine minimo di conservazione
- g) le condizioni particolari di conservazione
- h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto;
- i) il lotto l) una dichiarazione nutrizionale
- m) la campagna di raccolta se ricorrono determinate condizioni (solo per l’extra vergine ed il vergine, vedi capitolo 11)
- n) la sede dello stabilimento di confezionamento
- o) l’etichettatura ambientale.
In merito all'olio destinato al consumatore finale:
- l’«olio extra vergine di oliva»,
- l’«olio di oliva vergine»,
- l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini»
- l’«olio di sansa di oliva»
essi devono essere presentati al consumatore finale:
- in recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri,
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione
- e forniti di un’etichetta conforme alle disposizioni vigenti.
Occorre ricordate che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso al consumatore finale. Rientra in tale tipo di vendita anche quella che avviene mediante la spillatura dal “bag in box” e, in generale, con i sistemi “alla spina”.
In merito agli oli destinati a ristoranti, mense e collettività simili:
- per rifornirsi di «olio extra vergine di oliva», di «olio di oliva vergine», di «olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e di «olio di sansa di oliva», il “ristoratore” deve acquistare esclusivamente confezioni etichettate conformemente alla normativa vigente e dotate di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione;
- non può in nessun caso acquistare olio allo stato sfuso
- per quanto riguarda la capacità delle confezioni, queste potranno essere al massimo di 25 litri tenendo presente, però, che solo quelle di capacità fino a 5 litri possono essere messe a disposizione dei clienti mentre quelle di capacità superiore devono essere utilizzate esclusivamente in cucina per la preparazione dei pasti;
- qualora al cliente gli venga messo a disposizione un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine», oltre a quanto detto, le confezioni devono essere fornite anche di tappo «antirabbocco».
Riepilogando:
- per la preparazione dei pasti L’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine», l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e l’«olio di sansa di oliva» destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense o altre collettività simili per la preparazione dei pasti devono essere:
- etichettati conformemente alla normativa vigente – di capacità massima 25 litri
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
- per i clienti l’«olio extra vergine di oliva» e l’«olio di oliva vergine» messi a disposizione dei clienti dei pubblici esercizi devono essere:
- etichettati conformemente alla normativa vigente
- di capacità massima 5 litri
- forniti di tappo antirabbocco
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
Attenzione al fatto che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso ai ristoranti, alle mense e simili.
Si rimanda alla consultazione guida per tutte le altre indicazioni del Ministero utili alla etichettatura.
-
Diritto di superficie su terreni agricoli: si applica l’imposta di registro al 15%
Con Risposta a interpello n 365 del 3 luglio le Entrate chiariscono aspetti della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.
Nel dettaglio, viene affermato che la costituzione del diritto di superficie rientra negli atti di trasferimento e si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 15 per cento.
Questa è la sintesi della risposta a interpello. Vediamo ora maggiori dettagli.
L'agenzia chiarisce che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo è soggetta a imposta di registro con l’aliquota del 15 e non del 9 per cento affermando il contrario della ordinanza n. 3461/2021 della Cassazione.
Nel caso di specie il notaio istante fa presente di essere stato incaricato della stipula di «un atto di costituzione di diritto di superficie a termine e conseguenti servitù» definitivo, facendo seguito ad un contratto preliminare tra le medesime parti sottoscritto nel 2019 e registrato, e chiede in che misura si applica l'imposta di registro in relazione al predetto contratto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.
Egli evidenzia che la giurisprudenza di legittimità, con alcune pronunce (ad esempio, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3461 dell'11 febbraio 2021), ha ritenuto che per un contratto di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli, laddove non siano applicabili agevolazioni, ai fini dell'imposta di registro si applica l'aliquota ordinaria del 9 per cento, in luogo di quella del 15 per cento, prevista nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Al riguardo, l'Istante rileva che, alla luce della citata sentenza, la costituzione di diritto di superficie, non comportando un frazionamento della titolarità giuridica del suolo, che rimane in capo al concedente, ma una mera compressione per quest'ultimo del diritto di proprietà (a seguito della rinuncia ad esercitare il suo pieno potere di disposizione sul bene gravato dal diritto di superficie), ha quale fine ultimo quello di mantenere distinta la titolarità del suolo dalle opere al di sopra di esso realizzate senza che venga a realizzarsi il principio giuridico dell'accessione di cui all'articolo 934 del codice civile.
In particolare, la ''costituzione'' a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario.
A parere dell'Istante, «Tale distinzione, secondo la Suprema Corte, consente di qualificare autonomamente la costituzione del diritto di superficie, senza che questa possa essere pienamente assimilata al trasferimento del diritto».
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'Istante ritiene applicabili:
- «imposta di registro con aliquota pari al 9% da calcolarsi sulla base imponibile del corrispettivo della costituzione del diritto di superficie; imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 50,00; imposta catastale in misura fissa pari ad euro 50,00»
Le Entrate invece dopo una ampio riepilogo della normativa e della giurisprudenza in materia, evidenziano che anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15 per cento, ritenendo si ancora attuali i principi di tassazione, ai fini dell'imposta di registro, resi con la citata circolare n. 18/E del 2013.
Pertanto, l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15 per cento, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna.
Per quanto concerne la base imponibile, si rileva che ai sensi dell'articolo 43, lettera a) del TUR la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costituitivi di diritti reali è costituita dal ''valore'' del bene o del diritto alla data dell'atto.
Ai sensi dell'articolo 51 del TUR si assume come valore del bene quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito (cfr. comma 1) e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore il valore venale in comune commercio (cfr. comma 2).
Allegati: -
Accesso contratti di filiera settore forestale: domande dal 3 luglio
Con avviso n. 0273348 del 26/05/2023 il MASAF comunica il differimento della data di avvio della presentazione della domanda di accesso al bando Contratti di filiera- settore forestale.
La predetta domanda, compilata in ogni sua parte e completa di tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire all' indirizzo PEC:- misuraforeste@pec.masaf.gov.it,
- a decorrere dalle 10.00 del 3 luglio 2023. (La data di invio inizialmente prevista dal bando era il 1 giugno 2023),
- attenzione al fatto che lo sportello resterà aperto fino alle ore 10.00 del 17 luglio 2023.
Ricordiamo che, con Decreto dell'Agricoltura del 31 gennaio pubblicato in GU n. 70 del 23 marzo si disciplinano criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi PNRR del settore forestale.
Successivamente, in data 26 aprile è stato pubblicato il bando con le regole per presentare le domande di accesso ai contratti di cui si tratta, esso costrituisce decreto attuativo del decreto del 31 gennaio:
- Scarica qui il bando,
- Accedi da qui al sito del Ministero per tutta la modulistica necessaria alla domanda.
Contratti di filiera settore forestale: soggetti ammissibili
Per accordo di filiera si intende l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera forestale, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi e i tempi di realizzazione, gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, nonché le azioni da declinare nel Programma di intervento.
Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono programmi che:
- coinvolgono almeno due beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera,
- con un ammontare delle spese ammissibili non superiore a un milione e duecento mila euro (1.200.000,00 euro) e i cui singoli progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili così individuato:
- a) investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell'arboricoltura da legno, connessi con l'attività di produzione, utilizzazione trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
- b) investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
- c) investimenti per il trasferimento di conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 200.000 euro;
- d) investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000 euro.
Contratto di filiera settore forestale: i proponenti e i beneficiari
Come da Decreto sono soggetti proponenti:
a) le società cooperative e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno;
b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno;
c) gli enti pubblici;
d) le società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, i soggetti che esercitano l'attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno;
e) le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;f) le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
g) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
h) gli Accordi di foresta.Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera:
- i silvicoltori privati,
- i comuni e i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), classificati nelle seguenti categorie:
- a) proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione di superfici forestali: silvicoltori privati, i comuni e i loro consorzi;
- b) imprese PMI che operano nel settore delle utilizzazioni e produzioni forestali e dell'arboricoltura da legno;
- c) le organizzazioni di proprietari, i produttori e le associazioni di organizzazioni di proprietari e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- d) le società riconosciute ai sensi della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, i soggetti che esercitano l'attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell'arboricoltura da legno; le imprese commerciali, industriali e addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno.
Agevolazioni Contratto di filiera settore forestale: le domande
Viene specificato che, le agevolazioni del decreto in oggetto:
- sono concesse nella forma del contributo in conto capitale,
- con procedura a «sportello» fino all'esaurimento delle risorse stanziate,
- applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti,
secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto in oggetto e sulla base di quanto previsto nel Provvedimento di attuazione da emanarsi.
Allegati: -
Imprese agricole: via ai finanziamenti per progetti di raccolta legname
Viene pubblicato sul sito del MASAF Ministero dell'agricoltura il bando 2023 del 12 maggio con le regole per presentare domande di finanziamento per progetti di raccolta legname.
A far data dal 12 maggio, di avvenuta pubblicazione del bando, decorrono i 45 giorni entro i quali poter presentare le relative domande.
Nel dettaglio si tratta dei una selezione di progetti relativi alla attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare di cui al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 153055 del 13 marzo 2023.
Il bando definisce le modalità per il finanziamento di progetti, anche di formazione e comunicazione, relativi alle attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene, con la finalità di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.
Nel rispetto delle procedure e delle modalità attuative fissate dal Decreto, il presente Bando individua le tipologie di azioni, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione, nonché le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento e di rendicontazione delle spese.
Ogni progetto approvato può ottenere un finanziamento massimo ammissibile di 50.000 euro.
Progetti raccolta legname: i beneficiari
Possono presentare domanda di accesso al finanziamento:
- a) gli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 c.c., e gli imprenditori forestali, di cui al comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, singoli o associati, in cooperativa, anche in rete tra loro, e i lavoratori agricoli, anche pensionati;
- b) le organizzazioni agricole e le associazioni datoriali, di categoria, ambientaliste riconosciute ai sensi della normativa vigente quali coordinatori di iniziative che coinvolgano i soggetti di cui al punto a), per le finalità di cui all’articolo 2 del Decreto
Progetti raccolta legname: caratteristiche dell'attività
I progetti devono interessare le aree di cui all’articolo 2, comma 2 del Decreto e avere ad oggetto una o entrambe le seguenti tipologie di azioni:
a) Attività di raccolta del legname;
b) Attività di formazione e comunicazione.
Ciascun soggetto partecipa a un solo progetto sia in forma singola che associata.
Nel caso in cui il progetto preveda attività di raccolta del legname, questa deve riguardare esclusivamente il legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. È, pertanto, escluso il taglio, abbattimento, danneggiamento e/o sradicamento di piante vive, secche o deperienti in piedi o adagiate, ma ancora radicate.
La raccolta del legname depositato naturalmente dovrà essere eseguita in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi.
Durante l’esecuzione della raccolta del legname, l’eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire senza impedire il normale deflusso delle acque e senza ostacolare le aree prossime ai corsi d'acqua esposte a possibili fenomeni di esondazione.
Progetti raccolta legname: spese ammissibili
Sono ammissibili al finanziamento le spese coerenti e direttamente funzionali alla realizzazione del progetto.
I costi di eventuali garanzie, anche fidejussorie, non rientrano tra le spese ammissibili.
Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili, purché riconosciute in fase di rendicontazione tra quelle effettivamente sostenute e rendicontate, compresa una quota di spese generali non superiore al 5%.
Progetti raccolta legname: le domande
La domanda diretta ad ottenere il finanziamento è redatta utilizzando tassativamente il modello di cui all’Allegato 1 del presente Bando e deve essere corredata delle informazioni richieste negli Allegati 2 e 3 del presente Bando, nonché di ogni utile elemento di conoscenza delle attività previste, sotto il profilo organizzativo e finanziario, ai fini della valutazione.
La domanda di finanziamento, sottoscritta digitalmente dal Soggetto proponente o dal rappresentante legale, deve essere inviata con la relativa documentazione entro e non oltre il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Bando, a decorrere cioè dal 12 maggio, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale dell’economia montana e delle foreste – Ufficio Difor I, all’indirizzo PEC: bandolegname@pec.politicheagricole.gov.it
-
Agevolazioni per impianti Agrivoltaici: le regole per averli
Pubblicato il Decreto 14 aprile 2023 dell'Ambiente con le regole per richiedere i fondi per l'agrivoltaico.
In particolare il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:
- per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW
- ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:
a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Impianto Agrivoltaico sperimentale: che cos'è
Per impianto agrivoltaico di natura sperimentale si intende: un impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto previsto dal PNRR e quanto stabilito dall'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, adotta congiuntamente:
- 1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- 2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE (nel seguito: Linee guida CREA-GSE), che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
Gli indicatori sul recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal GSE, sentito il CREA, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 12, comma 2;
Fondi per Agrivoltaico: i beneficiari
I soggetti beneficiari della misura ai sensi dell'art 4 del decreto sono:
a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a)
Fondi per Agrivoltaico: requisiti per averli
Viene specificato che, accedono ai meccanismi incentivanti di cui al decreto a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) su indicato
Invece, accedono ai meccanismi incentivanti di cui al decreto a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
Gli impianti di cui sopra accedono alle procedure bandite se garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:
a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
c) rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a);
d) garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12;
g) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento
L’accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del biennio 2023-2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti.
Le procedure si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
Ai fini dell’accesso alle procedure gli impianti rispettano i requisiti richiesti e i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2%
Per ulteriori dettagli sulle procedure si rimanda alla lettura integrale del Decreto 14 aprile 2023.
-
Bando ISMEA investe: faq aggiornate al 17 aprile
Con avviso del 17 aprile ISMEA informa della pubblicazione delle graduatorie di ricevibilità e di un fascicolo di FAQ aggiornate con le principali risposte ai dubbi frequenti sulla misura ISMEA INVESTE.
Ricordiamo che con Determinazione del Direttore generale n 1112 del 9 novembre 2022, ISMEA, in attuazione del Decreto 12 ottobre 2017 e successive modifiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate al successivo art. 4 del presente Bando attraverso:
- A. interventi finanziari a condizioni agevolate mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento (FAG), di cui al Capo II del Decreto;
- B. interventi finanziari a condizioni di mercato mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi (FCM), di cui al Capo III del Decreto
SCARICA QUI IL BANDO con tutte le informazioni e la modulistica necessarie a presentare domanda.
Riepilogo delle regole della misura.
Bando ISMEA investe: i beneficiari
La partecipazione al presente Bando è riservata a:
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera 4. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Bando ISMEA investe: cosa finanzia
Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.
Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.
La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni.
La componente rappresentata dal tasso-base è variabile:
- per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni;
- a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza.
In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:
- non più di 5 anni di preammortamento
- non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.
Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.
Gli interventi finanziari a condizioni di mercato sono effettuati dall’ISMEA nella forma di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi.
L’intervento a condizione di mercato è compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro e non potrà essere superiore all’apporto da parte dei privati, in modo da garantire che ISMEA operi come socio di minoranza.
I versamenti effettuati da ISMEA dovranno essere concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati.
Gli apporti da parte dei privati possono consistere in versamenti in denaro e/o conferimento di beni, questi ultimi solo se funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Il valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell’ISMEA.
La durata dell’intervento dell’ISMEA è di 5-8 anni con una chiara individuazione delle modalità di uscita/rimborso (way out).
Bando ISMEA investe: presenta la domanda fino al 31 marzo
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in via telematica mediante il portale dedicato nella sezione di interesse (FAG o FCM) e compilata secondo le modalità ivi indicate per ciascuno strumento.
Clicca qui per accedere http://strumenti.ismea.it
La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 1° dicembre 2022, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 31 marzo 2023.Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 18,00) e del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
La mancata presentazione della domanda nei termini predetti o la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate costituisce motivo di esclusione – non sanabile successivamente – dalla presente procedura.A pena di esclusione, uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione. Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione a valere sulla stessa misura o a valere su entrambe le misure, verrà considerata esclusivamente l’ultima domanda di partecipazione presentata dallo stesso soggetto.
A pena di esclusione, i soggetti richiedenti, o i loro delegati, dovranno compilare e caricare sul portale dedicato, alla sottosezione di interesse, la domanda di ammissione, completa della documentazione indicata nell’Allegato I al presente bando.
La domanda, le autodichiarazioni e lo studio di fattibilità devono essere redatti secondo i modelli disponibili sul portale.
-
Etichettatura prodotti con farine d’insetto: le regole nei decreti Masaf
Con un comunicato del 23 marzo il MASAF, informa della firma di quattro decreti sull'etichettatura dei prodotti a base di insetti a firma del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e con il Ministro della Salute Orazio Schillaci.
Si segnala che i testi non sono ancora disponibili, pertanto si evidenzia quanto specificato nel comunicato interministeriale.
Etichettatura prodotti con farine d'insetto: regole in arrivo
I provvedimenti, che hanno visto l'intesa ieri in Conferenza Stato-Regioni, contengono specifiche indicazioni da riportare in etichetta per tutti i prodotti e preparati destinati al consumo umano ottenuti tramite l'utilizzo di:
- Acheta domesticus (grillo domestico),
- larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina),
- larva di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore)
- e Locusta migratoria.
Il Minstro dell'agricoltura Lollobrigida ha commentato la firma dei provvedimenti nel corso della conferenza stampa presso il Ministero, come segue:
"Il nostro obiettivo è dare informazioni chiare e rafforzare la capacità di discernimento delle persone rispetto al tema fondamentale dell'alimentazione. Non considero gli insetti in concorrenza con i cibi della Dieta Mediterranea, ma ritengo fondamentale evitare che i prodotti del Made in Italy siano confusi con queste farine.
Secondo il Ministro Urso del MIMITS: "Alla base dei provvedimenti firmati oggi vi è il principio della trasparenza su cui si fonda la capacità di scelta di consumatori, che devono sapere come un prodotto è stato realizzato, da dove proviene e con cosa è fatto, per esser liberi di utilizzarlo o meno".
Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha poi rassicurato: "Vigileremo con attenzione anche grazie al rigoroso controllo dei carabinieri dei NAS sia nell'utilizzo di queste farine sia nel rispetto degli obblighi di trasparenza e di tutela della salute. Questo Governo vuole difendere i consumatori da eventuali commistioni, con l'utilizzo di farine da insetti nei nostri prodotti tipici come pasta e pizza".
Infine il coordinatore nazionale delle politiche agricole Caner ha specificato che:
"L'utilizzo di farine provenienti da insetti va ben esplicitata, così come i possibili rischi per la salute. Occorrono informazioni chiare sulle confezioni di tutti questi prodotti, inclusa la loro esposizione al pubblico in scomparti ben identificabili e in scaffalature dedicate".
Si attendono i testi dei decreti con tutte le regole per le imprese e a tutela dei consumatori
-
Alimenti e mangimi sintetici: approvato DL che li vieta
Ieri 28 marzo il Cdm ha approvato una serie di misure urgenti ad ampio raggio.
Tra le altre, vi è un Decreto sulla sicurezza alimentare con disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici.
In particolare, il Consiglio dei ministri, ha approvato norme che intendono tutelare la salute umana e il patrimonio agroalimentare attraverso il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici.
Il divieto comprende sia gli alimenti destinati al consumo umano sia i mangimi animali.
Divieto di produrre alimenti e mangimi sintetici: le sanzioni
Nel dettaglio, lo stesso decreto prevede che in caso di violazione delle norme, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie:
- da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000
- ovvero fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, con l’indicazione comunque di un tetto massimo, oltre alla confisca del prodotto illecito.
Si prevedono ulteriori sanzioni amministrative che intervengono sulla possibilità di svolgere attività di impresa, inibendo l’accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, per un periodo da uno a tre anni.
-
Credito d’imposta e-commerce reti agricole 2022: spettante al 100%
Con Provvedimento n 94679 del 24 marzo le Entrate determinano la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In particolare, la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 è pari al 100 per cento.
Si specifica che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è, pertanto, pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Credito d'imposta e-commerce reti agricole: riepilogo delle regole
Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, di un credito d’imposta alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino», ha previsto inoltre che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).
Ricordiamo che il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Per le spese 2021 si legga anche E-commerce reti imprese agricole: utilizzo credito d'imposta al 100%.
Il Provvedimento prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.
Allegati: -
Imprese ortofrutticole: sostegno ai produttori di IV gamma
Con Decreto 23 dicembre 2022 dell'Agricoltura pubblicato in GU n 50 del 28 febbraio si stabiliscono le regole per l'intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma, a valere sul "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura"
Le risorse inerenti al «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», di provenienza dall'esercizio 2021, sono destinate per un ammontare pari a 10 milioni di euro ai soggetti beneficiari come definiti dal presente decreto.
In particolare, l'aiuto è finalizzato a compensare i soggetti beneficiari e le loro imprese socie conferenti
- della perdita di reddito causata dell'incremento dei costi energetici,
- dall'aumento dei costi delle materie prime
- e dalla riduzione dei consumi dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, quale effetto correlato al deciso aumento del tasso inflattivo che sta impattando sulla capacità di spesa delle famiglie.
Viene precisato che la determinazione dell'aiuto è parametrata al valore della produzione commercializzata dei prodotti di IV gamma da ciascun richiedente nell'anno 2021, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori.
Agevolazioni imprese ortofrutticole prodotti di IV gamma: i beneficiari
Come definite dallo stesso decreto beneficiarie della misura sono:
- le imprese agricole di produzione primaria di ortaggi, inscritte all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, socie produttori conferenti delle O.P. e delle A.O.P.;
- organizzazione di produttori le Associazioni di organizzazioni di produttori nonché filiali (O.P. / A.O.P. e filiali) che valorizzano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di IV gamma;
La ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiarie è così stabilita:
a) una quota pari a 60,00% alle O.P., A.O.P. e filiali che hanno commercializzato prodotti di IV gamma;
b) una quota pari a 40,00% ai soci produttori delle predette organizzazioni che hanno conferito la materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma
Le domande di aiuto sono presentate al soggetto gestore dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni e dalle filiali (AGEA) secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto.
Agevolazioni imprese ortofrutticole prodotti di IV gamma: la domanda
Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:
a) generalità del richiedente;b) Regione o provincia autonoma competente per il riconoscimento;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete i seguenti dati:
- i. valore della produzione commercializzata relativa ai prodotti di IV gamma nell'anno 2021;
- ii. quantità dei prodotti di IV gamma commercializzati nell'anno 2021;
- iii. quantità di prodotto conferito dai soci produttori destinato alla produzione di alimenti di IV gamma;
- iv. elenco dei soci conferenti la materia prima destinata alla produzione di alimenti di IV gamma, con le seguenti informazioni:
- quantità conferite;
- superfici dei soci produttori destinate alla produzione della materia prima utilizzata dalla O.P., A.O.P. o filiale per la produzione di alimenti di IV gamma;
d) Criteri e parametri oggettivi, non discriminatori adottati al fine di ripartire gli importi spettanti ai soci produttori conferenti che tengono conto, in particolare delle perdite di valore di prodotto conferito nell'anno 2021;
e) estremi del conto corrente dedicato sul quale dovranno transitare tutte le operazioni relative all'aiuto ricevuto e agli importi versati ai soci produttori, ovvero i soci di primo livello;
f) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.