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Imprese ortofrutticole: sostegno ai produttori di IV gamma
Con Decreto 23 dicembre 2022 dell'Agricoltura pubblicato in GU n 50 del 28 febbraio si stabiliscono le regole per l'intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma, a valere sul "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura"
Le risorse inerenti al «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», di provenienza dall'esercizio 2021, sono destinate per un ammontare pari a 10 milioni di euro ai soggetti beneficiari come definiti dal presente decreto.
In particolare, l'aiuto è finalizzato a compensare i soggetti beneficiari e le loro imprese socie conferenti
- della perdita di reddito causata dell'incremento dei costi energetici,
- dall'aumento dei costi delle materie prime
- e dalla riduzione dei consumi dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, quale effetto correlato al deciso aumento del tasso inflattivo che sta impattando sulla capacità di spesa delle famiglie.
Viene precisato che la determinazione dell'aiuto è parametrata al valore della produzione commercializzata dei prodotti di IV gamma da ciascun richiedente nell'anno 2021, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori.
Agevolazioni imprese ortofrutticole prodotti di IV gamma: i beneficiari
Come definite dallo stesso decreto beneficiarie della misura sono:
- le imprese agricole di produzione primaria di ortaggi, inscritte all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, socie produttori conferenti delle O.P. e delle A.O.P.;
- organizzazione di produttori le Associazioni di organizzazioni di produttori nonché filiali (O.P. / A.O.P. e filiali) che valorizzano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di IV gamma;
La ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiarie è così stabilita:
a) una quota pari a 60,00% alle O.P., A.O.P. e filiali che hanno commercializzato prodotti di IV gamma;
b) una quota pari a 40,00% ai soci produttori delle predette organizzazioni che hanno conferito la materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma
Le domande di aiuto sono presentate al soggetto gestore dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni e dalle filiali (AGEA) secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto.
Agevolazioni imprese ortofrutticole prodotti di IV gamma: la domanda
Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:
a) generalità del richiedente;b) Regione o provincia autonoma competente per il riconoscimento;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete i seguenti dati:
- i. valore della produzione commercializzata relativa ai prodotti di IV gamma nell'anno 2021;
- ii. quantità dei prodotti di IV gamma commercializzati nell'anno 2021;
- iii. quantità di prodotto conferito dai soci produttori destinato alla produzione di alimenti di IV gamma;
- iv. elenco dei soci conferenti la materia prima destinata alla produzione di alimenti di IV gamma, con le seguenti informazioni:
- quantità conferite;
- superfici dei soci produttori destinate alla produzione della materia prima utilizzata dalla O.P., A.O.P. o filiale per la produzione di alimenti di IV gamma;
d) Criteri e parametri oggettivi, non discriminatori adottati al fine di ripartire gli importi spettanti ai soci produttori conferenti che tengono conto, in particolare delle perdite di valore di prodotto conferito nell'anno 2021;
e) estremi del conto corrente dedicato sul quale dovranno transitare tutte le operazioni relative all'aiuto ricevuto e agli importi versati ai soci produttori, ovvero i soci di primo livello;
f) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.
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Piano PAC: domande di agevolazione apicultori entro il 15 marzo
Pubblicato in GU n. 36 del 13 febbraio 2023 il Decreto 30 novembre 2022 del Ministero dell'Agricoltura.
Il provvedimento reca "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura"
Ricordiamo che già con un comunicato stampa datato 5 dicembre 2022, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, informava della firma del decreto relativo agli interventi in favore del settore apistico previsti dal Piano strategico della PAC per il quinquennio 2023-2027.
Piano strategico PAC: gli interventi
Per ogni annualità sono messi a disposizione oltre 17 milioni di euro, a sostegno di interventi in vari ambiti.
In particolare, nel decreto viene specificato che il Piano strategico PAC (art. 1, lettera (c), del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio) include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'art. 55 del medesimo regolamento, ovverosia:
- intervento A) servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori;
- intervento B) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
- intervento E) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- intervento F) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualita' dei prodotti dell'apicoltura.
Si precisa che gli interventi usufruiscono:
- di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA, (art. 39 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, secondo la disciplina prevista dal regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio)
- per il restante 70%, a carico del Fondo di rotazione (legge 16 aprile 1987, n. 183.)
Piano strategico della PAC: i beneficiari
Possono accedere alla concessione dei finanziamenti
- gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
- nonché le forme associate, i cui soci risultino in regola con le medesime norme
- gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura, secondo i criteri e le modalità individuate dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 6.
I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento dell'amministrazione competente e comunque non oltre il 15 marzo di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli Organismi pagatori.
La domanda di finanziamento è indirizzata all'amministrazione che ha emanato il bando di partecipazione o all'Organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi.
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Aspirante imprenditore agricolo under 40: le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio
Il comma 110 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto all’art. 2 del D.L. 194/2009 (convertito dalla Legge n. 25/2010) il nuovo comma 4 ter che estende le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di persone fisiche che non sono ancora iscritte come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
Prima di vedere quali sono i requisiti previsti dalla legge per godere di queste agevolazioni riepiloghiamo brevemente la normativa fiscale prevista per gli acquisti dei terreni agricoli.
In linea generale l’atto di acquisto di un terreno agricolo sconta:
- l’imposta di registro nella misura del 15% e
- le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 50 ciascuna.
Se, però, l’acquisto avviene da parte di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa gestione previdenziale è possibile richiedere le agevolazioni previste dalla specifica normativa dal D.L. 194/2009 convertito dalla Legge n. 25/2010 (cd. agevolazioni per la piccola proprietà contadina).
Dette agevolazioni consistono nel pagamento:
- dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 200 ciascuna e
- dell’imposta catastale con l’aliquota dell’1% (con il minimo di imposta di euro 200).
Per poter godere di tali agevolazioni deve trattarsi di un acquisto a titolo oneroso di terreno agricolo (o di fabbricati pertinenziali a quest’ultimo) da parte di soggetto che, al momento dell’acquisto, sia iscritto all’apposita gestione previdenziale come coltivatore diretto o IAP e che si impegni a coltivare “direttamente” il fondo trasferito per almeno cinque anni successivi all’acquisto.
Finora, quindi, era essenziale la preesistenza dell’iscrizione del soggetto acquirente nella apposita gestione previdenziale INPS rispetto all’atto di acquisto .
La Legge di Bilancio 2023 introduce una importante novità: anche chi non è ancora iscritto alla gestione previdenziale può usufruire delle sopraindicate agevolazioni fiscali per l’acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze.
Ciò, però, è subordinato al rispetto di alcune condizioni:
- deve trattarsi di acquirenti persone fisiche di età inferiore a 40 anni;
- nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di voler conseguire entro il termine di 24 mesi l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Da questo momento, quindi, anche “l’aspirante” coltivatore diretto o IAP può godere delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, ove ricorrano i suindicati requisiti.
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Peste suina e influenza aviaria: a chi spetta la proroga dei versamenti IVA e ritenute
Con la nuova Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 le Entrate forniscono i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative a:
- imposta di registro,
- IVA
- IRAP
introdotte dal decreto Milleproroghe 2022 convertito (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. decreto Milleproroghe 2022).
Attività avicunicolo o suinicolo: la proroga dei versamenti ritenute e IVA
In merito alla proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater) il Decreto Milleproroghe 2022 con il comma 6-quater dell’articolo 3 inserito dalla legge di conversione n. 15 del 2022, avente decorrenza dal 1° marzo 2022, prevede che:
- per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana,
- sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022
- per i versamenti relativi:
- alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale, all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta,
- all’imposta sul valore aggiunto.
In base alla norma possono beneficiare della proroga gli esercenti attività di allevamento avicunicolo e suinicolo che, alla data di inizio del periodo di proroga dei termini ossia al 1° gennaio 2022 hanno la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree assoggettate a particolari restrizioni da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria.
Ossia, potranno fruire dell’agevolazione quei soggetti che, al 1° gennaio 2022, svolgono attività di allevamento suinicolo con sede operativa:
- in uno dei comuni rientranti in una “zona infetta” istituita a seguito di accertati casi di peste suina africana,
- oppure che svolgono attività di allevamento avicunicolo con sede operativa in una “zona di ulteriore restrizione” (ZUR) istituita per contenere la diffusione dell’influenza aviaria, qualora alla medesima data siano state attuate misure di restrizione sanitaria da parte delle autorità competenti.
Si ritiene, inoltre, che la proroga in commento possa trovare applicazione anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1° gennaio 2022, ma, in tal caso, solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022
Presupposto soggettivo per rientrare nella proroga è che i soggetti svolgano attività di allevamento avicunicolo o suinicolo ossia coloro che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, esercitano tale attività in via non marginale rispetto all’attività complessivamente svolta.
A tal fine, per il riscontro del requisito della “non marginalità”, può farsi riferimento al volume d’affari del periodo d’imposta precedente a quello in cui sono stati emanati l’ordinanza o il dispositivo che hanno dichiarato le restrizioni di cui trattasi.
In particolare, le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo possono considerarsi non marginali nell’ipotesi in cui abbiano generato un volume d’affari non inferiore al 10 per cento di quello complessivo.
Pur non essendo espressamente previsto, atteso che si tratta di una proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi fino a tale data
Attenzione al fatto che, ancorché non espressamente previsto dalla norma, non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.
Allegati: