• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivo filiera del libro 2026: contributo fino a 75.000 euro, domande dal 4 novembre

    Dal 4 novembre 2026 alle ore 12.00 apre lo sportello per l’Incentivo per la filiera del libro, la nuova agevolazione destinata a PMI, Enti del Terzo Settore, associazioni e fondazioni che operano nell’editoria e nella produzione e commercializzazione di libri.

    La misura dispone di 7.406.027,75 euro e riconosce un contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili, con un massimo di 75.000 euro per beneficiario. Le domande saranno valutate anche secondo l’ordine cronologico di presentazione e potranno essere inviate fino all’esaurimento delle risorse. 

    Incentivo filiera del libro: quanto spetta

    L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, in conto impianti e diretto alla spesa, pari a un massimo dell’80% dei costi ammissibili. Il contributo non può comunque superare 75.000 euro. 

    Il programma di investimento può prevedere spese ammissibili fino a 100.000 euro e deve essere realizzato in un’unità locale situata in Italia. Attenzione quindi al doppio limite: anche per un progetto da 100.000 euro, l’agevolazione non potrà superare 75.000 euro. 

    Il beneficiario deve assicurare la copertura della quota residua con mezzi propri o finanziamenti esterni privi di altre agevolazioni pubbliche. Gli aiuti sono concessi nell’ambito del regime de minimis e sono cumulabili con altre agevolazioni, purché non vi sia un doppio finanziamento dello stesso costo. 

    Chi può presentare domanda

    Possono accedere all’incentivo:

    • micro, piccole e medie imprese, comprese ditte individuali, società, cooperative e imprese sociali;
    • Enti del Terzo Settore, associazioni e fondazioni che esercitano attività economica in forma imprenditoriale.

    I soggetti devono risultare costituiti e attivi da almeno due anni e svolgere, sempre da almeno due anni e in via prevalente, una delle attività ammesse. Sede legale e unità locale interessata dall’investimento devono essere in Italia. 

    Per ETS, associazioni e fondazioni è richiesta l’iscrizione, anche in corso, al RUNTS nei casi previsti dall’Avviso.

    Quali codici ATECO sono ammessi

    L’allegato individua sei attività secondo la classificazione ATECO 2025: 

    Codice ATECO Attività
    58.11.00 Edizione di libri
    18.12.00 Altra stampa
    18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
    18.14.00 Legatoria e servizi connessi
    47.61.00 Commercio al dettaglio di libri
    46.49.21 Commercio all’ingrosso di libri

    Sono escluse, tra le altre, le attività legate all’edizione di quotidiani, riviste e periodici, videogiochi e software. 

    Quali spese finanzia l’incentivo per la filiera del libro

    Il bando finanzia programmi destinati ad ampliare e riqualificare attività esistenti, migliorandone competitività, innovazione e digitalizzazione.

    Tra le spese di investimento ammissibili rientrano:

    • macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
    • software, brevetti, licenze, marchi, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche;
    • opere murarie entro il 20% delle spese di investimento ammissibili.

    È finanziabile anche il capitale circolante fino al 20% degli investimenti ammissibili, per materie prime e merci, servizi, godimento di beni di terzi e personale dipendente. 

    Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e il progetto deve essere concluso e rendicontato entro 18 mesi dal provvedimento di concessione. I pagamenti devono essere tracciabili.

    Come vengono valutate le domande

    • Non basta rispettare i requisiti formali. Invitalia attribuisce un punteggio al progetto sulla base di quattro aree: competenze del proponente e nuova occupazione, mercato e strategie, innovazione e impatto sulla filiera, sostenibilità finanziaria.

    Il punteggio massimo è 24 punti e per essere ammessi occorre raggiungerne almeno 12, rispettando anche le soglie minime previste per ciascuna area. Sono premiati, tra l’altro, l’assunzione di personale, l’innovazione di prodotto o processo, l’impatto sulla promozione della lettura e la valorizzazione dei processi di stampa su carta. 

    Domanda dal 4 novembre 2026: come presentarla

    La domanda deve essere trasmessa esclusivamente online sul sito Invitalia dalle ore 12.00 del 4 novembre 2026 e fino all’esaurimento delle risorse.

    Servono SPID o CIE, firma digitale e PEC. Alla domanda devono essere allegati, tra l’altro, il piano dell’iniziativa, le dichiarazioni sui requisiti e sugli aiuti de minimis e gli ultimi due bilanci, situazioni contabili o dichiarazioni dei redditi. Ciascun proponente può presentare una sola domanda. 

    Un elemento da considerare è la tempistica: le agevolazioni sono concesse seguendo l’ordine cronologico di presentazione e valutazione delle istanze, nei limiti delle risorse disponibili. L’istruttoria è prevista entro 60 giorni, salvo sospensioni per integrazioni documentali. 

    Contributi filiera del Libro: FAQ

    Quanto può ottenere un’impresa?
    Fino all’80% delle spese ammissibili, con un tetto di 75.000 euro.

    Quando apre la domanda?
    Alle ore 12.00 del 4 novembre 2026, esclusivamente tramite la piattaforma Invitalia.

    Il contributo è automatico?
    No. Oltre ai requisiti di accesso, il progetto deve superare la valutazione di merito e raggiungere almeno 12 punti su 24, oltre alle soglie minime previste per ogni criterio.

  • Redditi di impresa

    Modello OCSE contro le doppie imposizioni 2025 appena pubblicato

    Pubblicata il 30 settembre 2026 la versione completa del Model Tax Convention on Income and on Capital 2025. Tra le principali novità, nuove indicazioni sul lavoro da remoto transfrontaliero, sulla stabile organizzazione, sulle risorse naturali, sul transfer pricing e sullo scambio di informazioni. 

    Vediamo a cosa serve il Modello OCSE e da quando rilevano le modifiche.

    Da quando si applicano le novità

    Sul piano temporale occorre distinguere tre date.

    L’Update 2025 è stato approvato dal Consiglio OCSE il 18 novembre 2025 ed è stato pubblicato il giorno successivo. Le modifiche sono state ora incorporate nella versione completa del Modello pubblicata il 30 settembre 2026, che rappresenta il testo consolidato del Model Tax Convention come risultava al 18 novembre 2025.

    Ciò, tuttavia, non significa che dal 30 settembre 2026 cambino automaticamente tutte le convenzioni fiscali italiane.

    Per le nuove disposizioni che devono essere inserite nel testo di una convenzione, come la clausola alternativa sulle risorse naturali, sarà necessario che gli Stati decidano di recepirle nell’accordo bilaterale.

    Diverso è il ruolo degli aggiornamenti al Commentario OCSE, che costituiscono un importante riferimento interpretativo: la loro rilevanza rispetto a una specifica convenzione deve comunque essere valutata in relazione al testo del trattato applicabile, alla data della sua conclusione e ai principi utilizzati per la sua interpretazione.

    Cosa devono verificare le imprese

    La pubblicazione interessa soprattutto imprese con attività o dipendenti in più Stati.

    Particolare attenzione va riservata alle situazioni di smart working transfrontaliero, perché il nuovo Commentario offre criteri più dettagliati per stabilire quando l’abitazione del dipendente può assumere rilevanza ai fini della stabile organizzazione.

    Per le aziende diventa quindi utile censire i dipendenti che lavorano dall’estero, quantificare la percentuale del tempo trascorsa nell’abitazione estera e verificare se esistano ragioni commerciali che colleghino la presenza del lavoratore in quel Paese all’attività dell’impresa.

    La nuova edizione del Modello OCSE non introduce quindi un nuovo tributo né una disciplina immediatamente applicabile in modo uniforme, ma aggiorna uno dei principali riferimenti della fiscalità internazionale, destinato a incidere sulla futura negoziazione dei trattati e sull’interpretazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Modello OCSE contro le doppie imposizioni 2025

    L’OCSE ha pubblicato il 30 settembre 2026 la nuova versione completa del Model Tax Convention on Income and on Capital 2025, il principale modello di riferimento internazionale per la stipula, l’applicazione e l’interpretazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

    La nuova versione consolidata arriva a quasi nove anni di distanza dalla precedente, risalente al 21 novembre 2017.

    Si tratta dell’undicesima edizione della versione integrale, composta da oltre 2.500 pagine e contenente gli articoli del Modello, i relativi Commentari, le posizioni dei Paesi non membri, le riserve e osservazioni degli Stati, oltre alla documentazione storica. 

    Il testo recepisce, tra le altre, le modifiche approvate dal Consiglio OCSE il 18 novembre 2025.

    A cosa serve il Modello OCSE

    Il Modello OCSE non è una convenzione internazionale direttamente applicabile al contribuente e la sua pubblicazione non modifica automaticamente le convenzioni contro le doppie imposizioni già stipulate dall’Italia.

    Costituisce però il principale riferimento utilizzato dagli Stati per negoziare i trattati fiscali e dalle amministrazioni, dalle imprese e dagli operatori professionali per la loro applicazione e interpretazione.

    Il suo obiettivo è ripartire tra Stato della fonte e Stato di residenza il potere di tassare redditi che presentano elementi di internazionalità, riducendo i fenomeni di doppia imposizione e fornendo criteri comuni in materia, tra l’altro, di stabile organizzazione, lavoro dipendente, utili d’impresa, dividendi, interessi, royalties e capital gain.

    Smart working all’estero: quando la casa del dipendente può diventare stabile organizzazione

    La novità di maggiore interesse operativo riguarda l’articolo 5, dedicato alla stabile organizzazione.

    Il nuovo Commentario affronta espressamente il caso del lavoratore che svolge la propria attività da un’abitazione o da un altro luogo situato in uno Stato diverso da quello dell’impresa.

    Si tratta di un cambiamento rilevante rispetto all’impostazione precedente. Il vecchio Commentario dedicava infatti uno spazio più limitato al fenomeno del lavoro da remoto, considerandolo sostanzialmente una situazione residuale ai fini della possibile configurazione di una stabile organizzazione.

    L’aggiornamento non ha modificato direttamente il testo dell’articolo 5. L’intervento è stato realizzato attraverso il Commentario: sono stati eliminati i precedenti paragrafi 18 e 19 e introdotti i nuovi paragrafi da 44.1 a 44.21, riuniti in una sezione specificamente dedicata al “Cross-border working from a home or other relevant place”.

    Il punto di partenza è che il semplice fatto di lavorare da casa all’estero non determina automaticamente una stabile organizzazione del datore di lavoro. 

    Occorre valutare concretamente le modalità di utilizzo dell’abitazione e il rapporto tra quel luogo e l’attività dell’impresa.

    La verifica si sviluppa secondo due elementi da considerare in sequenza.

    Il primo è un fattore temporale, che mette in rapporto il tempo lavorato dall’abitazione o da altro luogo assimilabile con il tempo di lavoro complessivo del dipendente.

    Quando il dipendente lavora dall’abitazione estera per meno del 50% del proprio tempo complessivo di lavoro, calcolato su un periodo di dodici mesi, la casa, in via generale e salvo circostanze particolari, non viene considerata un luogo d’affari dell’impresa.

    Se invece il lavoro dall’abitazione raggiunge almeno il 50% del tempo lavorativo, occorre passare a un secondo livello di analisi.

    Entra quindi in gioco un fattore funzionale, diretto a verificare per quali ragioni la persona lavori proprio da quel determinato luogo anziché presso i locali dell’impresa e quale collegamento esista tra tale presenza e l’attività aziendale.

    Attenzione, quindi: il superamento del 50% non comporta automaticamente la nascita di una stabile organizzazione.

    Tra gli elementi rilevanti assume particolare importanza l’esistenza di una ragione commerciale per la presenza del dipendente in quello Stato.

    Il nuovo Commentario contiene diversi esempi applicativi. Viene considerato, tra gli altri, il caso del dipendente che lavora per l’80% del proprio tempo dalla casa situata nello Stato estero e incontra regolarmente in quello Stato i clienti dell’impresa: in presenza di tali circostanze il domicilio può configurare un luogo d’affari e, ricorrendo gli altri requisiti, una stabile organizzazione.

    Diversamente, anche un lavoratore che operi da casa per oltre il 50% del tempo può non creare una stabile organizzazione se la scelta del luogo non presenta una reale ragione commerciale per l’impresa.

    La modifica è particolarmente rilevante per le aziende che consentono ai dipendenti di lavorare stabilmente da altri Paesi e rende opportuno monitorare giorni di lavoro, luogo di svolgimento dell’attività, rapporti con la clientela e ragioni aziendali della presenza all’estero.

    Transfer pricing e deducibilità degli interessi

    Novità anche per l’articolo 9, relativo alle imprese associate e quindi strettamente collegato alla disciplina del transfer pricing.

    Il Commentario viene aggiornato per chiarire il coordinamento tra l’articolo 9 delle convenzioni e le norme nazionali sulla deducibilità degli interessi, anche alla luce dei lavori OCSE sulle transazioni finanziarie e delle raccomandazioni della BEPS Action 4.

    Le precisazioni sono accompagnate da modifiche di coordinamento ai Commentari degli articoli 7 e 24 e assumono rilievo, in particolare, per i gruppi multinazionali che effettuano finanziamenti infragruppo.

    Procedure amichevoli, GATS e Amount B

    L’aggiornamento interviene inoltre sull’articolo 25, che disciplina le procedure amichevoli tra le autorità competenti degli Stati.

    Viene introdotto un nuovo paragrafo 6 volto a disciplinare il rapporto tra le convenzioni contro le doppie imposizioni e il GATS, General Agreement on Trade in Services.

    La questione era già affrontata nel precedente Commentario all’articolo 25 e l’aggiornamento amplia le indicazioni interpretative con ulteriori paragrafi dedicati al coordinamento tra i due strumenti.

    Il nuovo testo chiarisce, in particolare, il ruolo delle autorità competenti nel determinare se una controversia rientri nell'ambito di una convenzione fiscale ai fini dei meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dal GATS.

    Ulteriori modifiche al Commentario dell’articolo 25 riguardano Amount B, nell’ambito del progetto OCSE sulla semplificazione delle regole di transfer pricing per determinate attività di distribuzione e marketing.

    Scambio di informazioni: ampliati i chiarimenti dell’articolo 26

    Il nuovo Modello aggiorna anche il Commentario all’articolo 26, relativo allo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.

    In particolare, l’intervento riguarda anche i paragrafi 11 e 12 del Commentario.

    Viene chiarito che le informazioni ricevute mediante lo scambio internazionale possono essere utilizzate anche in relazione a questioni fiscali riguardanti soggetti diversi da quello al quale l’informazione era originariamente riferita.

    Sono inoltre inserite indicazioni sul diritto del contribuente di accedere alle informazioni scambiate e sull'utilizzo di informazioni che derivano dall'elaborazione dei dati ricevuti.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Ravvedimento quadro RW: sanzioni, scadenze e come regolarizzare gli errori

    Chi detiene investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria è tenuto, nei casi previsti, a compilare il quadro RW del modello Redditi o del modello 730 per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e, se dovute, per liquidare IVIE e IVAFE.

    Le irregolarità del quadro RW hanno natura tributaria e possono essere regolarizzate tramite ravvedimento operoso.

    La misura della sanzione cambia in base al tipo di violazione, al Paese in cui sono detenute le attività e al momento in cui viene effettuata la regolarizzazione.

    Quali sono le sanzioni per il quadro RW?

    In caso di omessa o infedele indicazione delle attività estere nel quadro RW, la sanzione ordinaria va:

    • dal 3% al 15% degli importi non dichiarati;
    • dal 6% al 30% se le attività o gli investimenti sono detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

    Se invece il quadro RW viene presentato entro 90 giorni dal termine della dichiarazione, si applica la sanzione fissa di 258 euro.

    Queste sanzioni riguardano esclusivamente gli obblighi di monitoraggio fiscale e si applicano sia in caso di completa omissione del quadro, sia in caso di indicazione parziale o inesatta degli importi.

    Il quadro RW, inoltre, non costituisce una dichiarazione autonoma: la sua omissione può quindi essere regolarizzata anche dopo 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, purché la dichiarazione dei redditi sia stata regolarmente presentata.

    Come funziona il ravvedimento del quadro RW?

    Il ravvedimento consente di ridurre la sanzione in base al momento in cui il contribuente corregge la violazione.

    Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine del modello Redditi, la sanzione di 258 euro si riduce a 28,67 euro, pari a 1/9 della sanzione fissa.

    Se il ravvedimento avviene oltre i 90 giorni, la riduzione si applica alla sanzione proporzionale.

    Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la sanzione ridotta è pari:

    • allo 0,375% degli importi non dichiarati, nei casi ordinari;
    • allo 0,75% per attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata.

    Entro il termine di accertamento, le percentuali salgono rispettivamente allo 0,4286% e allo 0,8571%.

    La base di calcolo è costituita dal valore finale dell’attività indicato nel quadro RW.

    Cosa succede se ci sono anche errori su IVIE e IVAFE?

    La regolarizzazione del quadro RW non esaurisce necessariamente gli adempimenti.

    Se l’errore ha inciso anche sulla liquidazione di IVIE o IVAFE, occorre regolarizzare separatamente anche tali violazioni.

    Per le violazioni commesse a partire dal modello Redditi 2024, periodo d’imposta 2023, in caso di dichiarazione infedele la sanzione base è pari al 50% dell’imposta dovuta.

    In sede di ravvedimento, la sanzione può essere ridotta:

    • a 1/8 se la regolarizzazione avviene entro il termine della dichiarazione successiva;
    • a 1/7 se avviene entro il termine di accertamento.

    L’infedeltà può riguardare anche altri quadri della dichiarazione, ad esempio il quadro RL in presenza di redditi immobiliari esteri o il quadro RM per interessi e altri proventi da attività finanziarie estere.

    Quale codice tributo si usa per la sanzione RW?

    Per il versamento della sanzione ridotta relativa al monitoraggio fiscale, in assenza di uno specifico codice tributo dedicato, si utilizza il codice 8911 nel modello F24.

    Scarica qui la tabella di riepilogo con importi e scadenze

    E se non è stata presentata neppure la dichiarazione?

    Se la dichiarazione dei redditi non è stata presentata, pur essendovi l’obbligo, la regolarizzazione è possibile soltanto entro 90 giorni dal termine.

    In questo caso occorre:

    • presentare la dichiarazione comprensiva del quadro RW;
    • versare la sanzione ridotta di 25 euro per la dichiarazione tardiva;
    • versare anche la sanzione ridotta di 28,67 euro relativa alla violazione degli obblighi di monitoraggio.

    Ravvedimento RW: la regola da ricordare

    La regolarizzazione del quadro RW richiede quindi di distinguere sempre tra tre profili: 

    1. violazione del monitoraggio fiscale, 
    2. eventuale imposta IVIE o IVAFE non correttamente liquidata 
    3. e, nei casi più gravi, omessa o infedele dichiarazione.

    Il momento in cui si interviene è decisivo, perché determina la misura della sanzione ridotta applicabile.

  • Dichiarazione IVA

    Omessa dichiarazione IVA: i codici tributo per pagare le somme liquidate dall’ADE

    Con la Risoluzione n 34/2026  le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello
    F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai vsensi dell’articolo 54-bis.1 del d.P.R. n. 633 del 1972, ossia per omessa dichiarazione IVA.

    Si tratta dei codici tributo per versare con modello F24 le somme dovute a seguito della liquidazione IVA effettuata dall’Agenzia delle Entrate in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972.

    Leggi anche Dichiarazione IVA omessa, scatta la liquidazione del Fisco: sanzione al 120%             

    Omessa dichiarazione IVA: i codici tributo per pagare le somme liquidate dall’ADE

    L’articolo 54-bis.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’articolo 1, comma 111, lett. a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede che l’Agenzia delle entrate, nei termini e alle condizioni ivi previste, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

    Il successivo comma 2 del citato articolo 54-bis.1 stabilisce che quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare

    eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui al comma 3.

    Il medesimo comma 2 prevede, inoltre, che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Con il Provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 54-bis.1, sono state approvate le disposizioni di attuazione del medesimo articolo.

    In particolare, si stabilisce che ai fini del pagamento, da effettuare tramite modello F24, oltre a non poter avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non è possibile ricorrere alla rateazione di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

    Al fine di consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del d.P.R. n. 633 del 1972, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “9005” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE”.

    Tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) contenuti all’interno delle citate comunicazioni.

    Si istituiscono, inoltre, i seguenti codici tributo da utilizzare nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto e riportato, con il codice tributo

    9005, nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alle comunicazioni, ma ne intenda versare solo una quota:

    •  “95AA” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – IMPOSTA”;
    • “95BB” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – INTERESSI”;
    • “95CC” denominato “ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – SANZIONI”

  • Adempimenti Iva

    Acquisti promiscui nelle attività IVA separate: criterio alternativo oggettivo

    Per la Cassazione, nelle attività separate il volume d’affari resta il criterio ordinario per ripartire l’IVA sugli acquisti promiscui. 

    Un metodo diverso è ammesso solo se garantisce un risultato più preciso e rispetta la neutralità dell’imposta.

    Lo ha stabilito la Cassazione n 7899/2026

    Come si determina l’IVA detraibile sugli acquisti promiscui quando un soggetto esercita più attività con contabilità separata? 

    Secondo la Cassazione, sentenza 31 marzo 2026 n. 7899, il criterio ordinario è quello del volume d’affari, ma può essere utilizzato un metodo diverso se risulta concretamente più preciso nel rappresentare la destinazione dei beni e servizi alle operazioni che danno diritto alla detrazione.

    Il criterio alternativo, però, non può alterare il principio di neutralità dell’IVA né attribuire rilevanza alla maggiore o minore redditività delle attività esercitate.

    La controversia esaminata dalla Quinta sezione tributaria riguardava una società che svolgeva sia attività bancaria esente da IVA sia attività di leasing soggetta a imposta, avvalendosi della separazione delle attività prevista dall’art. 36 del DPR 633/1972.

    Per gli acquisti utilizzati promiscuamente nelle due attività, la società aveva determinato la quota di IVA detraibile facendo riferimento al volume d’affari. 

    L’Amministrazione finanziaria aveva invece applicato un diverso parametro, basato sull’“interesse attivo contabilizzato”.

    In particolare, per l’attività di leasing venivano considerati gli interessi attivi percepiti dalla società, senza includere nel calcolo la quota capitale restituita dal cliente.

    Il criterio alternativo deve essere più preciso del volume d’affari

    La Cassazione richiama i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sul diritto alla detrazione dell’IVA.

    Il sistema deve consentire di individuare, con criteri oggettivi, la parte degli acquisti utilizzata per realizzare operazioni che danno diritto alla detrazione.

    Il volume d’affari rappresenta il criterio ordinario di ripartizione, ma non è necessariamente l’unico utilizzabile. 

    Può infatti essere adottato un diverso parametro se consente di ottenere un risultato più preciso rispetto a quello derivante dal fatturato.

    Non è invece necessario, precisa la Corte, individuare in assoluto il metodo “più preciso possibile”. 

    Ciò che conta è che il criterio alternativo rappresenti meglio la reale destinazione degli acquisti rispetto al volume d’affari. La verifica deve essere effettuata in concreto dal giudice.

    La redditività non può incidere sulla detrazione IVA

    Nel caso esaminato, la Cassazione non ritiene adeguatamente dimostrata la maggiore precisione del criterio utilizzato dall’Agenzia delle Entrate.

    Il metodo fondato sui soli interessi attivi esclude infatti dal calcolo la quota capitale del finanziamento concesso nell’operazione di leasing.

    Secondo la Suprema Corte, attribuire rilievo alla sola remunerazione dell’attività può inoltre collegare il diritto alla detrazione alla redditività dell’impresa e quindi al rischio economico dell’attività esercitata.

    Un risultato incompatibile con la neutralità dell’IVA, che deve operare indipendentemente dai risultati economici dell’attività imponibile.

    La Corte evidenzia anche che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il metodo proposto dall’Amministrazione fosse effettivamente in grado di tenere conto della destinazione, reale e non trascurabile, delle spese generali alle operazioni soggette a IVA.

    Qual è quindi la regola per gli acquisti promiscui?

    Dalla sentenza emergono quattro indicazioni operative.

    Il volume d’affari costituisce il criterio ordinario per determinare la quota di IVA detraibile relativa agli acquisti promiscui utilizzati in attività separate.

    È possibile adottare un criterio diverso quando le caratteristiche concrete dell’attività consentono di individuare un parametro più preciso.

    La maggiore precisione del metodo alternativo deve però essere verificata concretamente e non può essere semplicemente presunta.

    Resta infine inderogabile il principio di neutralità dell’IVA: il criterio utilizzato deve riflettere la destinazione effettiva degli acquisti alle operazioni che danno diritto alla detrazione e non può dipendere dalla redditività delle diverse attività.

    Nel caso deciso con la sentenza n. 7899/2026, la Cassazione ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio, rilevando che non era stata adeguatamente verificata la maggiore precisione del criterio fondato sull’interesse attivo contabilizzato rispetto a quello basato sul volume d’affari.