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Assemblee a distanza: le regole dal 1 ottobre
Il DDL n 200 di conversione del Decreto Milleproghe convertito in Legge n 26/2026 ha previsto l'ultima proroga scaduta ieri 30 settembre per le assemblee da remoto, norma proveniente dal periodo della pandemia da covid.
Dal 1 ottobre prima di predisporre una convocazione, è molto semplice:
1) individuare se è S.r.l. o S.p.A.;
2) leggere esattamente la clausola statutaria sull’assemblea;
3) verificare se si vuole indicare un luogo fisico oppure fare un’assemblea esclusivamente telematica;
4) verificare se si tratta eventualmente di una totalitaria.
Assemblee societarie dal 1° ottobre 2026: nuove regole per le riunioni a distanza
Dal 1° ottobre 2026 termina definitivamente il regime speciale introdotto durante l’emergenza Covid per lo svolgimento delle assemblee societarie a distanza.
Con la scadenza dell’ultima proroga dell’articolo 106 del Dl 18/2020, fissata al 30 settembre 2026, tornano quindi a trovare piena applicazione le regole ordinarie, con differenze rilevanti tra Srl e Spa.
Assemblee delle Srl anche interamente online
Per le società a responsabilità limitata resta possibile svolgere l’assemblea con tutti o alcuni dei partecipanti collegati mediante strumenti di telecomunicazione, anche quando lo statuto non contiene una specifica clausola che autorizzi l’utilizzo di collegamenti audio o video.
In sostanza, nelle Srl l’assenza di una previsione statutaria non impedisce, di per sé, lo svolgimento dell’assemblea a distanza.
È quindi possibile organizzare anche una riunione interamente virtuale, senza che i partecipanti siano fisicamente presenti nello stesso luogo, purché siano rispettate le regole sul corretto svolgimento dell’assemblea e siano assicurate l’identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire nella discussione e l’esercizio del diritto di voto.
Spa: per i soci serve una previsione statutaria
Più rigorosa la disciplina applicabile alle società per azioni.
Nelle Spa, per consentire ai soci di intervenire in assemblea mediante collegamento audio o video è necessaria, in via ordinaria, un’apposita previsione contenuta nello statuto.
In mancanza di tale clausola, i soci devono quindi partecipare fisicamente all’assemblea.
Il vincolo non si estende, tuttavia, agli amministratori e ai componenti dell’organo di controllo. Amministratori e sindaci possono infatti partecipare alla riunione tramite collegamento a distanza anche se lo statuto non disciplina espressamente la partecipazione telematica dei soci.
L’eccezione dell’assemblea totalitaria nelle Spa
Una deroga importante riguarda l’assemblea totalitaria.
Anche in una Spa il cui statuto non consente espressamente la partecipazione a distanza, è possibile svolgere l’assemblea con tutti o alcuni dei partecipanti collegati in audio o video quando ricorrono le condizioni previste per l’assemblea totalitaria.
Occorre, in particolare, che sia rappresentato l’intero capitale sociale e che partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
In questa situazione la riunione può quindi svolgersi anche senza la presenza fisica contemporanea di tutti i soggetti coinvolti.
Segretario o notaio presenti nel luogo indicato nella convocazione
Un’altra questione riguarda il luogo dell’assemblea.
Quando l’avviso di convocazione indica un luogo fisico e la partecipazione a distanza è ammessa, nel luogo indicato deve trovarsi il soggetto incaricato della verbalizzazione.
Si tratta, a seconda dei casi, del segretario dell’assemblea oppure del notaio chiamato a redigere il verbale.
Non è invece necessario che nello stesso luogo sia presente anche il presidente dell’assemblea.
Il presidente può quindi dirigere la riunione da remoto, anche quando lo statuto prevede formalmente la presenza di presidente e segretario nello stesso luogo.
La possibilità deriva anche dal fatto che il verbale può essere predisposto e sottoscritto dopo la conclusione dell’assemblea. Nel caso di verbale notarile, inoltre, è sufficiente la sottoscrizione del notaio.
Assemblea senza indicazione di un luogo fisico
Quando la partecipazione mediante strumenti di telecomunicazione è legittimamente consentita, l’avviso di convocazione può anche non indicare alcun luogo fisico.
La convocazione può quindi stabilire che tutti i partecipanti intervengano esclusivamente attraverso un collegamento audio-video.
Per le Srl questa possibilità è ammessa anche in assenza di una specifica previsione statutaria, mentre per le Spa occorre che lo statuto consenta l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione.
È inoltre possibile inserire nello statuto una clausola che attribuisca all’organo amministrativo il potere di stabilire, di volta in volta nell’avviso di convocazione, che la partecipazione all’assemblea avvenga esclusivamente da remoto.
Società quotate e rappresentante designato
Per le società quotate resta invece una disciplina specifica.
La legge 21/2024 ha reso strutturale la possibilità di prevedere nello statuto che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.
La stessa possibilità interessa anche le società ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali.
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730/2026 integrativo e correttivo: come correggere gli errori e le scadenze
Cosa fare se, dopo aver presentato il modello 730/2026 ordinario, ci si accorge di un errore o di aver dimenticato un dato?
La procedura cambia a seconda di chi ha commesso l’errore e degli effetti della correzione sul risultato della dichiarazione.
Se l'errore è imputabile al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale si ricorre al 730 rettificativo.
Se, invece, è il contribuente ad avere omesso o indicato in modo errato alcuni elementi, può essere necessario un 730 integrativo oppure il modello Redditi Persone fisiche 2026.
Per il 2026, il termine per presentare il 730 integrativo al CAF o al professionista abilitato è il 26 ottobre, poiché il 25 ottobre cade di domenica.
Quando si può presentare il 730 integrativo 2026?
Il 730 integrativo può essere utilizzato quando la correzione determina:
- un maggiore credito;
- un minor debito;
- un'imposta identica a quella risultante dal 730 originario.
È il caso, ad esempio, del contribuente che si accorge di non aver indicato un onere che gli dà diritto a una detrazione.
Entro il 26 ottobre 2026 deve essere presentato un nuovo modello 730 completo in tutte le sue parti, indicando nel frontespizio il codice 1 nella casella “730 integrativo”.
Il 730 integrativo deve essere presentato esclusivamente a un CAF o a un professionista abilitato, anche quando il modello originario era stato presentato tramite il sostituto d'imposta.
Il contribuente deve inoltre esibire la documentazione necessaria a verificare la conformità dell'integrazione; se l'assistenza sul 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta, al CAF o professionista deve essere presentata tutta la documentazione relativa alla dichiarazione.
Le istruzioni prevedono espressamente la compilazione della casella “730 integrativo” con il codice 1 quando la rettifica produce un maggior credito, un minor debito o lascia invariata l'imposta.
Se sono sbagliati i dati del sostituto d'imposta?
Il 730 integrativo può servire anche a correggere esclusivamente i dati del sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio.
In questo caso, nel frontespizio va indicato il codice 2.
Il nuovo modello deve riportare le stesse informazioni contenute nel 730 originario, modificando i dati necessari a identificare correttamente il sostituto.
Se, invece, occorre modificare sia i dati del sostituto sia altri elementi della dichiarazione e da questi ultimi deriva un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata, va utilizzato il codice 3.
Anche in questo caso il termine è il 26 ottobre 2026. Le istruzioni 730/2026 distinguono espressamente le tre ipotesi mediante i codici 1, 2 e 3.
Cosa fare se dalla correzione emerge un maggior debito?
La procedura cambia se l'errore del contribuente comporta un minor credito o un maggior debito.
In questa situazione non può essere presentato un 730 integrativo: occorre utilizzare il modello Redditi Persone fisiche 2026.
Il primo termine da considerare è il 2 novembre 2026: entro questa data è possibile presentare il modello Redditi come dichiarazione correttiva nei termini.
Il termine ordinario del 31 ottobre slitta infatti al 2 novembre perché nel 2026 cade di sabato.
Se dalla correzione risulta una somma da pagare, il contribuente deve versare anche il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta secondo le regole del ravvedimento operoso.
Dopo il 2 novembre resta possibile presentare una dichiarazione integrativa con il modello Redditi PF entro i termini previsti dalla normativa.
L'Agenzia indica, per le dichiarazioni 2026, la possibilità di presentare Redditi integrativo fino al 31 dicembre 2031, ossia entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da correggere.
730 rettificativo: quando l'errore è del CAF o del professionista
Diverso è il caso in cui il contribuente riscontri un errore commesso dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.
Le istruzioni del modello 730 prevedono che il contribuente debba comunicarlo il prima possibile al CAF o al professionista, affinché questi possa elaborare un modello 730 rettificativo.
È quindi utile distinguere le diverse procedure: il 730 rettificativo riguarda gli errori di chi ha prestato l'assistenza fiscale; il 730 integrativo riguarda, nei casi consentiti, dati omessi o errati dal contribuente; il modello Redditi PF diventa invece necessario quando la correzione comporta un minor credito o un maggior debito.
730/2026: le scadenze per correggere la dichiarazione
Il calendario da ricordare è quindi il seguente: 30 settembre 2026 per la presentazione ordinaria del modello 730; 26 ottobre 2026 per il 730 integrativo tramite CAF o professionista abilitato; 2 novembre 2026 per presentare il modello Redditi PF 2026 come correttiva nei termini quando occorre correggere il 730; successivamente resta possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa Redditi secondo i termini previsti dalla legge.
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Deposito Bilancio ai consulenti del lavoro: il CNDCEC si oppone
Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) si oppone alla disposizione del Ddl Concorrenza che intende estendere ai consulenti del lavoro la facoltà di depositare i bilanci presso il Registro delle imprese.
Alla posizione espressa dal presidente Elbano de Nuccio si sono affiancati tutti i Coordinamenti regionali degli Ordini dei commercialisti, che hanno sottoscritto un documento di piena condivisione delle ragioni sostenute dal Consiglio nazionale.
Cosa prevede la norma sul deposito dei bilanci?
La disposizione contestata dai commercialisti è contenuta nel Ddl Concorrenza e punta, secondo quanto riportato dal CNDCEC, ad ampliare ai consulenti del lavoro la possibilità di depositare i bilanci societari presso il Registro delle imprese.
Il presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio ha definito l'estensione «inaccettabile», sostenendo che il tema non riguardi una contrapposizione tra categorie professionali, ma il rapporto tra le attività esercitate e le competenze professionali richieste.
Secondo de Nuccio, il deposito non consiste soltanto nel caricamento telematico di un documento: il bilancio rappresenta infatti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e si colloca all'interno di un quadro composto da norme civilistiche, principi contabili, fiscalità societaria e pubblicità legale.
Chi può depositare oggi i bilanci al Registro delle imprese?
Nel documento sottoscritto dai Coordinamenti regionali, e pubblicato sul sito del CNDCEC, i commercialisti richiamano l'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 340/2000, indicando che la disciplina vigente attribuisce questa funzione agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Sempre secondo la ricostruzione dei Coordinamenti, il professionista incaricato non effettua soltanto la trasmissione del documento, ma opera nell'ambito della pubblicità legale dell'impresa e attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità dei documenti inviati agli originali conservati dalla società.
È proprio questo elemento che il CNDCEC pone al centro della propria contrarietà all'estensione prevista dal Ddl Concorrenza.
Perché i commercialisti sono contrari all'estensione ai consulenti del lavoro?
La posizione dei commercialisti ruota attorno alla coerenza tra funzione professionale, formazione e competenze.
I Coordinamenti regionali sottolineano che l'ordinamento professionale dei commercialisti riconosce specifiche competenze nelle materie economico-aziendali, societarie e contabili e che il percorso di accesso alla professione comprende formazione universitaria, tirocinio ed esame di Stato anche nelle discipline relative a contabilità e bilancio.
Nel documento viene invece descritto come differente il tradizionale perimetro professionale dei consulenti del lavoro, individuato soprattutto nel diritto del lavoro, nella previdenza e nell'amministrazione del personale.
I Coordinamenti richiamano inoltre la legge n. 12/1979, sostenendo che la composizione dell'Albo dei consulenti del lavoro non abbia sempre presupposto un percorso formativo economico-contabile omogeneo.
Si tratta, va precisato, della motivazione espressa nel documento della categoria dei commercialisti a sostegno della propria posizione sul Ddl.
Perché il deposito del bilancio non sarebbe un semplice adempimento?
Per il CNDCEC, il punto centrale è la responsabilità collegata alla conformità dei documenti depositati e alla funzione di pubblicità legale.
Il bilancio è il principale documento attraverso il quale vengono fornite informazioni economico-finanziarie dell'impresa a soggetti quali soci, creditori, banche, pubbliche amministrazioni e mercato.
Da qui la tesi secondo cui il relativo deposito non dovrebbe essere trattato come un'attività professionale indistinta.
Anche de Nuccio insiste su questo aspetto: per il presidente del Consiglio nazionale il bilancio è il risultato finale di un processo che coinvolge competenze contabili, civilistiche e fiscali, e non può quindi essere considerato semplicemente un file da trasmettere.
Il sostegno dei Coordinamenti regionali al CNDCEC
Tutti i Coordinamenti regionali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno sottoscritto il documento a sostegno della posizione del Consiglio nazionale. Il comunicato CNDCEC fa riferimento alla rappresentanza di 120mila iscritti alla categoria.
I Coordinamenti hanno annunciato che sosterranno le iniziative del Consiglio nazionale affinché la disposizione venga riconsiderata durante l'esame parlamentare.
La posizione espressa nel documento è che la questione riguardi la definizione delle competenze e delle responsabilità attribuite dall'ordinamento alle diverse professioni, più che una contrapposizione tra categorie.
FAQ sul deposito dei bilanci
Il Ddl Concorrenza estende il deposito dei bilanci ai consulenti del lavoro?
Secondo i comunicati del CNDCEC, nel Ddl Concorrenza è presente una disposizione che intende estendere ai consulenti del lavoro la facoltà di depositare i bilanci presso il Registro delle imprese.
Perché il CNDCEC è contrario?
Il Consiglio nazionale ritiene che il deposito dei bilanci sia connesso a specifiche competenze economico-contabili e a precise responsabilità professionali, compresa l'attestazione di conformità dei documenti trasmessi.
I commercialisti avevano già contestato proposte analoghe?
Sì. Nel documento dei Coordinamenti regionali vengono richiamati precedenti tentativi risalenti al luglio 2022 e al novembre 2023, che non hanno modificato la disciplina vigente.
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Ausili sportivi disabili 2026: ASD e SSD via alle domande dal 1° ottobre
Dal 1° ottobre 2026 ASD e SSD possono presentare domanda per ottenere i contributi destinati all’acquisto di ausili sportivi da assegnare gratuitamente alle persone con disabilità.
Il Fondo dispone di 1,5 milioni di euro e le richieste sono valutate in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse.
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’Avviso 2026 per l’erogazione di ausili destinati all’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità.
Per il 2026 sono disponibili 1,5 milioni di euro, nell’ambito del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.
Le risorse sono destinate all’acquisto di ausili sportivi da mettere gratuitamente a disposizione delle persone con disabilità che intendono avvicinarsi alla pratica sportiva.
La pubblicazione dell’Avviso è stata annunciata dal Dipartimento per lo Sport il 28 settembre 2026, che ha confermato l’apertura della piattaforma dalle ore 12.00 del 1° ottobre 2026.
Ausili sportivi disabili 2026: a chi spetta il contributo?
La domanda non viene presentata direttamente dalla persona con disabilità.
Possono infatti accedere al Fondo esclusivamente le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le Società sportive dilettantistiche (SSD) presso le quali il destinatario dell’ausilio risulta tesserato.
L’ASD o SSD richiedente deve essere:
- regolarmente affiliata a una Federazione sportiva riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico;
- iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Il singolo beneficiario può richiedere un ausilio tramite una sola ASD o SSD e per una sola disciplina sportiva. Non può inoltre ottenere un nuovo ausilio chi ha già beneficiato dei contributi previsti dagli avvisi delle annualità precedenti.
Quali requisiti deve avere la persona con disabilità?
I destinatari finali degli ausili devono essere persone fisiche:
- residenti in Italia;
- con una disabilità considerata “eleggibile” secondo le determinazioni dell’International Paralympic Committee;
- tesserate presso una ASD o SSD affiliata a uno degli organismi paralimpici previsti dal Regolamento;
- che non abbiano mai partecipato al Campionato nazionale assoluto della disciplina per la quale viene richiesto l’ausilio;
- in possesso di un certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica, valido alla data della domanda.
I requisiti confermano quindi che la misura è destinata soprattutto all’avviamento allo sport, e non al finanziamento dell’attività di atleti già inseriti nei massimi livelli agonistici nazionali.
Quante domande può presentare una ASD o SSD?
Ogni associazione o società sportiva può richiedere il contributo:
per un massimo di 2 beneficiari negli sport individuali e di 4 beneficiari negli sport di squadra.
Per le ASD e SSD polisportive, i limiti sono cumulabili per ciascuna disciplina praticata.
Quanto spetta per l’acquisto degli ausili?
Il Fondo complessivamente disponibile per il 2026 ammonta a 1,5 milioni di euro. avviso_ausili_2026
Per ciascun ausilio deve essere presentato un preventivo di spesa, predisposto dall’operatore economico autorizzato alla costruzione o alla commercializzazione dell’ausilio e intestato alla ASD o SSD richiedente.
Il preventivo deve riportare il costo complessivo della fornitura, IVA compresa, che non può superare il prezzo massimo stabilito per il singolo ausilio nell’Allegato 3 del Regolamento.
Non esiste quindi un unico importo massimo valido per tutti: il limite dipende dalla tipologia di ausilio richiesto.
Come e quando presentare domanda
Le domande possono essere trasmesse dalle ore 12.00 del 1° ottobre 2026 attraverso la piattaforma:
ausiliperlosport.sportesalute.eu
Prima dell’invio è necessaria la registrazione del soggetto richiedente e devono essere compilati tutti i campi previsti dalla procedura telematica
Il bando non stabilisce una scadenza ordinaria con una data finale. Le richieste possono essere presentate fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il Dipartimento precisa infatti che, raggiunto il limite del Fondo, la piattaforma viene chiusa e non è più possibile inoltrare ulteriori domande.
Questo aspetto assume particolare rilievo anche alla luce dell’esperienza precedente: nel 2025 le risorse furono interamente utilizzate e la piattaforma venne chiusa il 24 ottobre.
Come vengono assegnati i contributi?
Le domande vengono esaminate da una Commissione nominata dal Capo del Dipartimento per lo Sport.
La valutazione avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, verificando il rispetto dei requisiti amministrativi del soggetto richiedente e del beneficiario.
Sono finanziate le domande ammissibili entro il limite delle risorse disponibili.
Ne consegue che la tempestività nell’invio della domanda assume un ruolo concreto ai fini dell’accesso alla misura.
Quando la domanda viene esclusa?
L’Avviso individua alcune cause specifiche di esclusione.
Non possono accedere al contributo le ASD o SSD che abbiano già richiesto o ottenuto da enti pubblici un'altra forma di sostegno per l’acquisto del medesimo ausilio.
Sono inoltre esclusi:
- i beneficiari che abbiano già ottenuto il contributo negli anni precedenti, anche per una disciplina diversa;
- le domande presentate dopo l’esaurimento delle disponibilità finanziarie.
Durante l’istruttoria la Commissione può inoltre richiedere chiarimenti o integrazioni documentali. La mancata trasmissione entro il termine assegnato determina la decadenza della domanda, considerata come rinuncia al contributo.
Ausili sportivi 2026: le risposte rapide per le ASD e SSD
Quando partono le domande per gli ausili sportivi 2026?
Dalle ore 12.00 del 1° ottobre 2026.Chi può presentare la domanda?
Le ASD e SSD presso le quali è tesserata la persona con disabilità destinataria dell’ausilio.Quanto è finanziato il Fondo?
Per il 2026 sono disponibili 1,5 milioni di euro.Il contributo viene versato direttamente alla persona con disabilità?
No. La procedura passa attraverso la ASD o SSD e riguarda l’acquisto dell’ausilio destinato gratuitamente al beneficiario.C’è una scadenza per presentare domanda?
Non è prevista una data finale ordinaria: le domande possono essere presentate fino a esaurimento del Fondo.Come vengono valutate le domande?
Secondo il criterio cronologico di arrivo, previa verifica dei requisiti previsti dal bando.Chi ha già ottenuto un ausilio negli anni passati può richiederne un altro?
No. Il beneficiario di un precedente avviso è escluso anche se chiede l’ausilio per una disciplina differente. -
Tax credit distribuzione cinema 2025: domande dal 2 ottobre 2026
Tax credit cinema: la procedura si svolge in due fasi sulla piattaforma DGCOL
- compilazione preliminare dal 2 al 12 ottobre 2026
- invio definitivo dal 21 al 29 ottobre 2026. Attenzione: le risorse sono limitate e il sistema potrà chiudere anticipatamente.
Con il decreto direttoriale 25 settembre 2026, n. 2828, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura ha definito termini e modalità per la presentazione delle domande relative alla sessione 2025 del tax credit distribuzione.
Le agevolazioni interessate sono:
- Tax credit distribuzione nazionale (TCDN);
- Tax credit distribuzione internazionale (TCDIF).
Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DGCOL e la procedura prevede due fasi obbligatorie e consecutive.
Con avviso del 28 settembre si pubblica tutta la modulistica necessaria.
Tax credit distribuzione 2025: quando si presenta la domanda?
La procedura prende il via alle ore 12:00 del 2 ottobre 2026.
Il calendario da ricordare è il seguente:
Adempimento Apertura Scadenza Compilazione preliminare 2 ottobre 2026, ore 12:00 12 ottobre 2026, ore 23:59 Trasmissione definitiva 21 ottobre 2026, ore 12:00 29 ottobre 2026, ore 23:59 La prima fase non è facoltativa: solo le domande compilate preliminarmente entro il 12 ottobre potranno accedere alla successiva trasmissione definitiva.
Come funziona la compilazione preliminare?
La prima fase, dedicata alla compilazione preliminare della domanda sulla piattaforma DGCOL, è aperta:
dalle ore 12:00 del 2 ottobre alle ore 23:59 del 12 ottobre 2026.
Il rispetto di questo termine è essenziale. Una domanda che non risulti preliminarmente compilata entro la scadenza non potrà essere trasmessa nella seconda finestra.
Per le imprese interessate è quindi opportuno non attendere la fase di invio definitivo per iniziare la procedura, perché l'accesso alla seconda fase è subordinato al completamento della prima.
Quando va effettuato l'invio definitivo?
La trasmissione definitiva delle domande sarà possibile:
dalle ore 12:00 del 21 ottobre alle ore 23:59 del 29 ottobre 2026.
Per verificare il rispetto della scadenza fanno fede la data e l'ora registrate dalla piattaforma DGCOL e riportate nella PEC generata dal sistema.
Le domande possono chiudere prima del 29 ottobre?
Sì. È uno degli aspetti a cui prestare maggiore attenzione.
Il Ministero precisa infatti che il sistema per l'invio delle domande definitive verrà disattivato automaticamente al raggiungimento del limite delle risorse disponibili per i crediti d'imposta, come stabilito dal decreto del Ministro della Cultura 6 marzo 2025, n. 55.
La data del 29 ottobre 2026 rappresenta pertanto il termine massimo della sessione, ma la piattaforma potrebbe non consentire nuovi invii qualora le risorse risultassero esaurite prima della scadenza.
Quali documenti sono disponibili per compilare la domanda?
Sul sito della Direzione generale Cinema e audiovisivo, nella sezione dedicata ai materiali per l'utilizzo di DGCOL, è previsto il Vademecum per la presentazione delle domande Tax Credit Distribuzione 2025. Sono inoltre disponibili materiali dedicati all'utilizzo della piattaforma e alla registrazione del revisore.
Prima di avviare la compilazione è quindi consigliabile consultare la documentazione operativa, soprattutto per verificare dati e allegati richiesti dalla procedura.
L'avviso relativo alla modulistica da utilizzare specifica che con riferimento al decreto direttoriale del 25 settembre 2026, n 2828 che disciplina termini e modalità di presentazione delle domande di credito d'imposta per la sessione 2025 (TCDN e TCDIF), si comunica che sono pubblicati i modelli da utilizzare per la presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto.
Modulistica obbligatoria
- Allegato 1 – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità, a cura del richiedente;
- Allegato 2 – Eleggibilità culturale dell'opera, a cura del produttore dell'opera;
- Modello di certificazione delle spese del revisore – distribuzione nazionale (TCDN);
- Modello di certificazione delle spese del revisore – distribuzione internazionale (TCDIF).
I modelli vanno compilati, salvati in formato PDF, firmati digitalmente e caricati nella scheda "Allegati" della domanda.
Le domande devono essere corredate, a pena di inammissibilità, esclusivamente dai modelli pubblicati con il presente avviso, senza modifiche o adattamenti. Non saranno accettati modelli diversi o difformi da quelli pubblicati.
Come richiedere assistenza sulla piattaforma DGCOL?
In caso di problemi con DGCOL gli utenti possono utilizzare la guida online “Hai bisogno di aiuto?”, consultare i vademecum oppure aprire un ticket tramite la funzione “Assistenza” presente nell'Area Riservata.
Il ticket può essere indirizzato:
- al Supporto informatico, per problemi tecnici;
- al Supporto modulistica, per problemi relativi alla compilazione.
Nella richiesta devono essere indicati il codice della domanda e il problema riscontrato.
L'Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 18:00, e il Ministero segnala tempi medi di risposta pari a 3 giorni lavorativi. È quindi opportuno non attendere gli ultimi giorni prima della scadenza per richiedere assistenza.
Le richieste vengono trattate in ordine cronologico, con priorità per i procedimenti in scadenza. Se un ticket non viene processato entro il termine previsto dal procedimento, l'Amministrazione procederà al riesame delle richieste ancora pendenti e all'eventuale riammissione delle domande.
Tax credit distribuzione 2025: le scadenze da ricordare
In sintesi:
- 2 ottobre 2026, ore 12:00: apertura della compilazione preliminare;
- 12 ottobre 2026, ore 23:59: chiusura della compilazione preliminare;
- 21 ottobre 2026, ore 12:00: apertura della trasmissione definitiva;
- 29 ottobre 2026, ore 23:59: termine massimo per l'invio definitivo;
possibile chiusura anticipata della trasmissione al raggiungimento del plafond disponibile.
La procedura riguarda sia il Tax credit distribuzione nazionale (TCDN) sia il Tax credit distribuzione internazionale (TCDIF) ed è gestita interamente tramite DGCOL.
FAQ sul tax credit distribuzione 2025
Quando apre il tax credit distribuzione 2025?
La compilazione preliminare delle domande apre il 2 ottobre 2026 alle ore 12:00.
Entro quando va compilata la domanda preliminare?
La compilazione preliminare deve essere completata entro le ore 23:59 del 12 ottobre 2026.
Quando si invia definitivamente la domanda?
La trasmissione definitiva può essere effettuata dal 21 ottobre 2026 alle ore 12:00 fino al 29 ottobre 2026 alle ore 23:59.
Si può inviare la domanda definitiva senza aver effettuato la compilazione preliminare?
No. Alla seconda fase possono accedere esclusivamente le domande preliminarmente compilate entro il 12 ottobre 2026.
Dove si presenta la domanda?
La procedura è esclusivamente telematica e deve essere effettuata attraverso la piattaforma DGCOL.
Lo sportello può chiudere prima del 29 ottobre?
Sì. Il sistema di trasmissione definitiva viene disattivato automaticamente qualora sia raggiunto il limite delle risorse disponibili.
Quali tax credit sono interessati?
La sessione riguarda il Tax credit distribuzione nazionale (TCDN) e il Tax credit distribuzione internazionale (TCDIF).
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Registro titolari effettivi: si attendono le regole MIMIT per la riattivazione
Il D.Lgs. n. 122/2026, in vigore dal 23 luglio 2026, ha modificato il D.Lgs. n. 231/2007 e il D.M. n. 55/2022 per adeguare la disciplina italiana alle nuove regole europee sull’accesso ai dati relativi alla titolarità effettiva. Il decreto ha previsto, in particolare, un termine di 60 giorni per il MIMIT per aggiornare le specifiche tecniche di comunicazione dei dati, adeguare il disciplinare tecnico relativo alle misure di sicurezza e organizzative del Registro, previo coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, e adottare il provvedimento che dichiara l’operatività del sistema di accesso. Il provvedimento ha inoltre introdotto nuove disposizioni nel decreto antiriciclaggio, recependo gli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva UE 2024/1640 e ridefinendo il quadro di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni
Il D.Lgs. n. 122/2026, recependo gli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva UE 2024/1640, ha riscritto la disciplina dell’accesso al Registro dei titolari effettivi, distinguendo tra autorità, soggetti obbligati e soggetti portatori di un legittimo interesse e introducendo specifiche procedure di verifica e ipotesi di esclusione dall’accesso.
L’art. 2 del decreto ha inoltre assegnato 60 giorni dall’entrata in vigore, avvenuta il 23 luglio 2026, per gli interventi tecnici necessari alla nuova operatività del sistema, cui deve seguire il provvedimento MIMIT che ne sancisce formalmente l’avvio.
Per differenziare i regimi di accesso ai dati sulla titolarità effettiva in relazione alla natura del soggetto richiedente, sono inseriti nuovi articoli nel DLgs. 231/2007 e si modifica l’art. 2 e si abroga la Sezione II del DM 55/2022, relativa alla disciplina dell’accesso al Registro dei titolari effettivi.
In sintesi:
- il nuovo art. 21-bis del DLgs. 231/2007, rubricato “Accesso da parte delle autorità” individua un elenco tassativo di autorità legittimate all’accesso,
- il nuovo art. 21-ter rubricato “Accesso da parte dei soggetti obbligati” definisce la disciplina di accesso da parte dei soggetti obbligati
- il nuovo art. 21-quater rubricato “Accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo” definisce la disciplina di accesso alle informazioni sul titolare effettivo da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, fondandola sul criterio di un legittimo interesse.
Nell'ultimo ambito, si collocano anche i soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un interesse legittimo all’accesso in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.
In particolare si mira a fornire flessibilità al sistema, consentendo l’accesso anche a soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, non espressamente previsti dalla legge, che diano adeguatamente motivazione della connessione tra il proprio interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva e le finalità di prevenzione del riciclaggio.
Si attende una replica del MIMIT in proposito con le regole operative necessarie alla riattivazione del Registro.