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Approvato il nuovo Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP)
In data 2 ottobre il Cdm ha approvato diversi provvedimenti tra i quali il DPFP ossia il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP).
Il DPFP rivede al rialzo per il 2026 la crescita all'1% mentre il rapporto deficit/Pil si attesta al 2,9%.
Inoltre, nella stessa seduta del 2 ottobre sono anche stati approvati i due seguenti provvedimenti con:
- Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione di problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche (decreto-legge)
- Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (decreto legislativo – esame preliminare)
Vediamo maggiori dettagli del DPFP.
Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP)
Per quanto riguarda lo scenario programmatico si prevede:
- indebitamento netto incluso l'utilizzo della Nec: 3,4% per il 2027; 3,2% per il 2028 e 2,3% nel 2029;
- indebitamento netto escluso l'utilizzo della Nec: 2,8% per il 2027; 2,6% per il 2028 e 2,3% nel 2029.
Negli anni successivi il tasso di crescita programmatico del Pil si attesta allo 0,8% nel 2027, allo 0,9% nel 2028, allo 0,8% nel 2029.
Debito pubblico programmatico previsto: 138,1% a fine 2026; 138,5% nel 2027, scende al 137,9% nel 2028 e al 136,6% nel 2029.
Nel corso del Consiglio dei ministri, il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha illustrato anche la Relazione al Parlamento 2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.
Infatti, in attuazione di quanto previsto dagli atti di indirizzo approvati lo scorso 5 agosto dal Parlamento, il Governo ha presentato alla Commissione europea, il 10 settembre 2026, la richiesta di attivazione della clausola nazionale di salvaguardia in relazione alle maggiori spese per l'energia e la sicurezza.
Le risorse, per un valore complessivo fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-28, sono pari, per ciascuna delle clausole, a circa lo 0,3% annuo del Pil.
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Investimenti sostenibili 4.0 PMI: domande dal 6 ottobre
Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio 2026 aveva comunicato 'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI.
La misura entra nel vivo con la pubblicazione del decreto direttoriale del 5 agosto 2026 che definisce finalmente termini, documentazione e scadenze per l'accesso alle agevolazioni:
- apertura procedura dal 10 settembre,
- invio domande dal 6 ottobre. (v. i dettagli all'ultimo paragrafo)
La misura è volta a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Con Decreto 18 marzo erano state le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Vediamo chi può presentare le domande per quali spese e come fare domanda.
Investimenti innovativi PMI 2026: che cos’è
Con Decreto 18 marzo 2026 erano state le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Le agevolazioni disciplinate dal decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.
Investimenti innovativi PMI: risorse e ripatizione per tipologia
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 447.595.808,76 così articolate:
a) quanto ad euro 81.661.219,19 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027;
b) quanto ad euro 223.294.635,52 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
c) quanto ad euro 564.379,56 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;
d) quanto ad euro 6.951.872,78 a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2103”;
e) quanto ad euro 135.123.701,71 a valere sulle risorse resesi disponibili nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027.Investimenti innovativi PMI: requisiti dei soggetti beneficiari
Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del
- programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e nonessere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso
Investimenti innovativi PMI: investimenti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
- a) macchinari, impianti e attrezzature;
- b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
- c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
- d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per
cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.Ecco il decreto con i termini e modalità per la domanda
Con decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministeroha dato attuazione all'articolo 9, comma 2, del DM 18 marzo 2026, definendo termini, modalità di presentazione e documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni "Investimenti sostenibili 4.0". Il provvedimento fissa finalmente le date di apertura dello sportello e i dettagli operativi attesi da imprese e consulenti per poter presentare le domande.
Le date da segnare in agenda
Fase Decorrenza Apertura compilazione domanda sulla procedura informatica dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 Apertura presentazione formale della domanda dalle ore 10:00 del 6 ottobre 2026 Orari di accesso alla procedura dalle 10:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì La domanda va presentata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nella sezione "Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027" del sito di Invitalia (www.invitalia.it), che gestisce l'istruttoria per conto del Ministero.
Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda, salva la possibilità di ripresentarla in caso di rigetto a seguito dell'istruttoria. L'accesso richiede identificazione tramite SPID, CIE o Carta nazionale dei servizi ed è riservato al legale rappresentante, o a un soggetto delegato, risultante dal certificato camerale; è inoltre necessario disporre di una PEC attiva e registrata al Registro delle imprese.
La documentazione da allegare
Tra i documenti richiesti come condizione di ammissibilità figurano: il modulo di domanda con le dichiarazioni sui requisiti e sugli impegni dell'impresa proponente; il piano d'investimento con la pianificazione temporale delle spese e degli stati di avanzamento lavori; una dichiarazione sostitutiva sui dati contabili degli ultimi due esercizi, controfirmata dal collegio sindacale, dal revisore o da un professionista abilitato; le dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio; l'eventuale prospetto per il calcolo della dimensione d'impresa, se l'impresa è associata o collegata; il computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato, qualora il programma preveda opere murarie. Per i programmi con un particolare contenuto di sostenibilità ambientale, utile ai fini del punteggio premiale, è inoltre richiesta perizia giurata (o documentazione equivalente) attestante il risparmio energetico conseguibile, il contributo agli obiettivi climatici UE oppure il possesso di certificazioni ambientali.
Come vengono valutate le domande
Le domande sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a coprire tutte le domande pervenute nello stesso giorno, si applica una graduatoria di merito basata sul punteggio ottenuto sui criteri "Caratteristiche del soggetto proponente" (indicatori di bilancio: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato) e "Sostenibilità ambientale del programma di investimento". La valutazione si considera positiva se il punteggio di ciascun criterio raggiunge la soglia minima prevista e il punteggio complessivo è almeno pari a 35 punti. Il possesso, alla data di domanda, del rating di legalità e della certificazione della parità di genere dà diritto a una maggiorazione di 3 punti ciascuno, attribuita in fase istruttoria ma non rilevante ai fini della graduatoria di ammissione. L'istruttoria si conclude, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, elevabili fino a 90 in caso di richieste di integrazione o chiarimenti.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, ciascuno per un importo almeno pari al 25% dell'investimento ammesso (ad eccezione dell'ultima richiesta), tramite conto corrente bancario ordinario a fronte di fatture quietanzate oppure, in alternativa, tramite conto corrente vincolato per il pagamento diretto dei fornitori a fronte di fatture non quietanzate. A seguito della presentazione della domanda, l'impresa riceve il Codice unico di progetto (CUP), da indicare su tutti i giustificativi di spesa collegati al programma agevolato. Il finanziamento agevolato deve essere restituito entro un periodo massimo di 7 anni.
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Ecobonus 2026, nuove guide ENEA: lavori ammessi, aliquote e documenti da conservare
Enea aggiorna le istruzioni per i bonus edilizi. Dalla sostituzione degli infissi alle pompe di calore, dal cappotto termico alla building automation: ecco quali interventi restano agevolabili, le aliquote previste per il 2026 e il 2027 e gli adempimenti richiesti.
L’aggiornamento ENEA non introduce da solo nuove agevolazioni fiscali, ma offre una mappa operativa aggiornata dell’Ecobonus, particolarmente utile in vista del passaggio alle aliquote più basse previsto dal 2027.
Per conoscere la misura effettiva della detrazione resta comunque necessario verificare la normativa fiscale vigente al momento in cui viene sostenuta la spesa.
Scarica qui la guida Bonus Facciate 2026.
Ecobonus 2026, nuove guide ENEA
ENEA ha aggiornato a settembre 2026 i Vademecum dedicati all’Ecobonus, mettendo a disposizione una nuova raccolta di schede operative sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
L’aggiornamento, pubblicato il 23 settembre, riguarda 13 categorie di interventi:
- riqualificazione globale degli edifici, Bonus facciate, parti comuni condominiali, coibentazione delle strutture, serramenti e infissi, schermature solari, collettori solari, generatori a biomassa, caldaie e generatori ad aria a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, microcogeneratori e building automation.
Le nuove schede sono particolarmente utili perché riepilogano, per ciascun intervento, beneficiari, edifici ammessi, requisiti tecnici, spese detraibili e documentazione necessaria
Ecobonus 2026: quali sono le aliquote
Il primo dato da tenere presente riguarda le percentuali di detrazione.
Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, l’Ecobonus spetta ordinariamente nella misura del 36%, che sale al 50% per gli interventi sull’abitazione principale, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.
Dal 1° gennaio 2027, salvo modifiche normative, le aliquote scenderanno rispettivamente al:
- 30% per gli immobili diversi dall’abitazione principale;
- 36% per l’abitazione principale.
La disciplina è confermata anche dall’Agenzia delle Entrate, che ricorda inoltre l’esclusione dall’agevolazione, già dal 2025, delle spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Le ipotesi di un nuovo innalzamento delle aliquote, richiamate nel dibattito sulla prossima legge di Bilancio, non fanno invece parte della disciplina attualmente vigente e dovranno quindi essere verificate alla luce dei futuri interventi legislativi
Quali lavori rientrano nell’Ecobonus
Uno degli aspetti più utili dell’aggiornamento ENEA è la ricognizione degli interventi che possono ancora accedere alla detrazione.
Tra questi rientrano, in particolare:
- sostituzione di serramenti e infissi;
- installazione di schermature solari;
- isolamento delle strutture opache, compreso il cappotto termico;
- interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- installazione di collettori solari termici;
- sostituzione degli impianti con pompe di calore;
- scaldacqua a pompa di calore;
- sistemi ibridi;
- microcogeneratori;
- generatori a biomassa;
- sistemi di building automation;
- interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio.
Cappotto e facciate: cosa chiarisce ENEA
Il Vademecum aggiornato dedicato al Bonus facciate ricorda, ad esempio, che per gli interventi sulle strutture verticali l’obbligo di comunicazione all’ENEA scatta quando i lavori sono influenti dal punto di vista termico oppure interessano il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
La stessa guida puntualizza però che il Bonus facciate non è più agevolabile per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023: l’aggiornamento conserva quindi soprattutto una funzione operativa e documentale per gli interventi riferiti alle annualità in cui l’agevolazione era vigente.
Comunicazione ENEA: termine di 90 giorni
Un altro punto centrale riguarda gli adempimenti.
La scheda descrittiva dell’intervento deve essere trasmessa all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, utilizzando esclusivamente il portale Bonus fiscali ENEA e la sezione Ecobonus relativa all’anno di conclusione dell’intervento.
La scheda deve essere predisposta da un tecnico abilitato nei casi previsti. BONUS-FACCIAT.2026
Tra i documenti da conservare rientrano, inoltre, la scheda con codice CPID, le asseverazioni tecniche, il computo metrico nei casi richiesti, l’APE, le schede tecniche dei materiali, fatture e ricevute dei bonifici parlanti.
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Registrazione contratti: come fare online con RLI e RAP
La registrazione dei contratti di locazione e degli atti privati può essere effettuata online attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La guida “I servizi dell’Agenzia delle entrate” aggiornata al mese di settembre distingue in particolare tra:
- il servizio RLI, dedicato ai contratti di locazione e affitto di immobili,
- il servizio RAP, utilizzabile per i contratti di comodato e i preliminari di compravendita.
Per altri atti sono previste modalità differenti, anche in base al tipo di firma utilizzata.
Come si registra un contratto di locazione
Per registrare un contratto di locazione o affitto di immobili è disponibile il servizio web “Contratti di locazione – RLI”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Attraverso lo stesso servizio è possibile anche pagare le imposte di bollo e di registro ed esercitare l’eventuale opzione per la cedolare secca.
La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula oppure dalla decorrenza, se anteriore.
La guida precisa inoltre che non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano complessivamente 30 giorni nell’anno con lo stesso conduttore.
Per avviare la procedura bisogna accedere all’area riservata, cercare “locazione” nel campo dedicato e selezionare “Contratti di locazione”.
Per la prima registrazione occorre scegliere l’opzione “Prima registrazione” e seguire i passaggi indicati dal sistema.
È necessario avere a disposizione i dati dei contraenti e quelli relativi all’immobile contenuti nel contratto.
Quali adempimenti si possono fare con RLI dopo la registrazione
Il servizio RLI non serve solo per la registrazione iniziale.
La guida dell’Agenzia delle Entrate indica che può essere utilizzato anche per gli adempimenti successivi collegati al contratto di locazione.
Tra questi rientrano:
- versamento per l’annualità successiva, nei contratti pluriennali quando l’imposta di registro viene pagata anno per anno;
- proroga, in caso di prolungamento della durata del contratto;
- cessione, quando locatore o conduttore vengono sostituiti da un nuovo soggetto;
- subentro, nei casi in cui il passaggio avviene per legge;
- risoluzione, quando il contratto termina prima della scadenza;
- rinegoziazione del canone, quando le parti modificano di comune accordo l’importo del canone.
Per queste operazioni, una volta entrati nel servizio, bisogna selezionare “Adempimenti successivi” e seguire le istruzioni previste dalla procedura.
Come registrare un contratto di comodato o un preliminare
Per alcuni atti privati l’Agenzia mette a disposizione il servizio online RAP – Registrazione atti privati.
La guida specifica che può essere utilizzato per la registrazione dei contratti di comodato e dei preliminari di compravendita.
Il servizio si trova nell’area riservata: è sufficiente cercare “atti” nel campo “Cerca il servizio”.
Dopo aver inserito le informazioni richieste, tra cui la tipologia di contratto, i dati delle parti e quelli degli immobili, la procedura calcola le imposte di registro e/o di bollo e consente di pagarle tramite addebito sul conto corrente.
L’atto deve essere allegato alla richiesta e deve essere redatto in modo che i suoi elementi essenziali siano leggibili attraverso procedure automatizzate.
La guida precisa quindi che non deve essere scritto a mano, ma può essere predisposto, per esempio, in formato elettronico.
Cosa succede se la registrazione con RAP viene scartata
Se la richiesta di registrazione non va a buon fine, il sistema rilascia una ricevuta nella sezione “Ricevute” dell’area riservata.
In base alla causa dello scarto, sarà possibile presentare nuovamente la richiesta oppure, se serve assistenza, prenotare un appuntamento presso un ufficio dell’Agenzia.
Alla richiesta può essere allegato anche un unico file comprensivo di atto e allegati, come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni richiamati nell’atto.
Quando è obbligatoria la registrazione telematica
La guida contiene una precisazione importante: gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili devono obbligatoriamente utilizzare il servizio telematico.
Per chi non dispone delle credenziali necessarie per accedere all’area riservata — SPID, CIE o CNS — è prevista in via residuale la possibilità di prenotare un appuntamento in presenza presso un ufficio dell’Agenzia.
Come registrare gli altri atti privati
Per gli atti diversi da locazioni, comodati e preliminari, la guida distingue tra atti firmati digitalmente e atti con firma autografa.
Se l’atto è firmato digitalmente, può essere utilizzato il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata.
L’invio dell’atto con firma digitale consente all’ufficio di completare la lavorazione a distanza. In via residuale, se non si hanno le credenziali per accedere all’area riservata, l’atto può essere inviato tramite PEC secondo le modalità indicate dalla guida.
Per gli atti privati sottoscritti con firma autografa, diversi da quelli gestiti attraverso i servizi già descritti, è invece necessario rivolgersi a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, prenotando un appuntamento.
Avviso di liquidazione: cosa fare
L’avviso di liquidazione è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate richiede il pagamento dell’importo dovuto per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
Tra i casi più comuni indicati nella guida ci sono l’omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione o su altri atti soggetti a registrazione.
Chi riceve un avviso può:
- pagare l’importo entro 60 giorni dalla notifica, utilizzando il modello F24;
- chiedere il riesame in autotutela se ritiene l’atto errato, anche solo parzialmente.
La guida chiarisce però che la presentazione dell’istanza di riesame non sospende né i termini per il pagamento né quelli per presentare ricorso.
Per gli avvisi di liquidazione relativi all’imposta di registro sui contratti di locazione per annualità successive alla prima, è disponibile il servizio telematico CIVIS – Istanze autotutela locazioni.
FAQ sulla registrazione dei contratti
Entro quando va registrato un contratto di locazione?
La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza, se anteriore.
Qual è la differenza tra RLI e RAP?
Il servizio RLI è dedicato ai contratti di locazione e affitto di immobili. Il servizio RAP può essere utilizzato per registrare contratti di comodato e preliminari di compravendita.
Cosa si può fare con RLI dopo la registrazione?
RLI consente di gestire annualità successive, proroghe, cessioni, subentri, risoluzioni e rinegoziazioni del canone.
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Bonus colonnine 2026: fatture elettroniche in XML, i chiarimenti del MIMIT
Il Bonus colonnine domestiche torna al centro dell’attenzione con alcuni importanti chiarimenti sulla documentazione necessaria per ottenere il contributo.
Nelle FAQ aggiornate al 1° ottobre 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa in particolare quale formato deve avere la fattura elettronica da allegare alla domanda:
- per le fatture emesse da fornitori italiani occorre il file XML originale trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). PDF e copie di cortesia, se presentati da soli, non sono sufficienti.
Le FAQ spiegano inoltre cosa fare quando la fattura non è disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, quando è ancora possibile utilizzare una fattura tradizionale e come gestire le fatture elettroniche ricevute nel formato
Bonus colonnine e fatture: cosa controllare prima della domanda
I nuovi chiarimenti rendono particolarmente importante verificare la documentazione prima di inoltrare l’istanza.
La disponibilità della sola copia PDF della fattura potrebbe infatti non essere sufficiente.
Per le fatture elettroniche di fornitori italiani deve essere recuperato il file XML originario; se non è disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, occorre richiederlo direttamente al fornitore.
La fattura analogica resta invece utilizzabile soltanto nelle ipotesi di esonero dall’e-fattura previste dalla legge.
La corretta predisposizione dei file assume inoltre rilievo nella fase di esaminabilità della domanda: Invitalia verifica la completezza dei dati, la correttezza formale dell’istanza e la documentazione allegata.
Leggi anche Bonus colonnine 2026: chi può richiederlo, quanto spetta e come fare domanda
Bonus colonnine domestiche: che cos’è e a chi spetta
Ricordiamo ch, il Bonus colonnine domestiche è l’agevolazione destinata a sostenere le spese per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
Possono beneficiarne le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni, questi ultimi per le installazioni effettuate sulle parti comuni degli edifici ai sensi degli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile.
Attenzione Imprese e società non rientrano invece tra i beneficiari della misura.
Il contributo copre l’80% del prezzo di acquisto e posa, con un limite massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica richiedente.
Il tetto sale a 8.000 euro per le installazioni sulle parti comuni condominiali.
Tra le spese ammissibili rientrano non soltanto l’acquisto e l’installazione della colonnina o wallbox, ma anche gli impianti elettrici e le opere edili strettamente necessarie, i dispositivi per il monitoraggio, le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo e, nei casi previsti, i costi per la connessione alla rete elettrica mediante un nuovo POD.
Il solo acquisto dell’apparecchiatura, senza installazione, non consente di beneficiare dell’incentivo.
Bonus colonnine: per la domanda serve la fattura elettronica XML
Uno dei punti più rilevanti delle FAQ riguarda la documentazione fiscale da allegare alla domanda.
Il MIMIT stabilisce che devono essere presentate le fatture elettroniche relative alle spese agevolate in formato XML, acquisite dal portale dell’Agenzia delle Entrate.
Solo quando il fornitore rientra tra i soggetti legalmente esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica è possibile presentare una fattura analogica, accompagnandola però con documentazione idonea a dimostrare l’esonero.
La precisazione è importante perché distingue il documento elettronico fiscalmente valido dalle rappresentazioni della fattura che il contribuente può ricevere o stampare in PDF.
Fattura PDF o copia di cortesia: sono valide per il bonus?
Il punto è affrontato espressamente dal quesito 22-ter delle FAQ: “Nel caso di fatture emesse da fornitori italiani, quale file deve essere allegato?”.
La risposta del MIMIT è netta. Deve essere caricato il file XML della fattura elettronica trasmessa tramite SdI, vale a dire il documento fiscalmente valido.
Il solo PDF non basta. Non sono quindi sufficienti, se presentati da soli, né la copia di cortesia né altri documenti che non corrispondano alla fattura elettronica originale.
Il Ministero raccomanda di utilizzare un file con estensione XML completo e leggibile, così da permettere le verifiche amministrative e fiscali connesse alla concessione del contributo.
Come scaricare la fattura elettronica dall’Agenzia delle Entrate
Il quesito 18 delle FAQ spiega anche come recuperare la fattura elettronica.
Il contribuente deve accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, entrare nel servizio dedicato alla fatturazione elettronica e consultare le fatture ricevute, individuando quindi il documento interessato per procedere al download.
Il servizio dell’Agenzia consente infatti la ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messe a disposizione dell’utente.
L’Agenzia specifica nella propria documentazione che i file delle fatture elettroniche possono essere resi disponibili per la consultazione e il download agli interessati secondo le regole previste dal servizio.
Va tuttavia chiarito un aspetto: le risposte specifiche relative al Bonus colonnine non sono FAQ dell’Agenzia delle Entrate, ma chiarimenti pubblicati dal MIMIT. L’Agenzia viene richiamata nelle FAQ ministeriali quale soggetto che gestisce il sistema attraverso cui il contribuente può consultare e recuperare le proprie fatture elettroniche.
Se la fattura non è presente nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate
Il quesito 19 prende in considerazione proprio il caso in cui il contribuente non riesca a reperire la fattura elettronica accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.
Anche in questa situazione non è possibile sostituire automaticamente il documento con una fattura tradizionale o con un semplice PDF.
Il MIMIT chiarisce che il richiedente deve rivolgersi al proprio fornitore e chiedere una copia in formato XML della fattura elettronica interessata.
La soluzione indicata, quindi, non è produrre una diversa rappresentazione del documento, ma recuperare il file elettronico originario.
Quando è ammessa la fattura tradizionale
Il quesito 20 riguarda invece le spese per le quali non sia stata emessa una fattura elettronica.
La regola generale resta quella dell’e-fattura: per accedere all'agevolazione devono essere allegate le fatture elettroniche relative alle spese sostenute.
La fattura tradizionale è ammessa esclusivamente se il soggetto che l’ha emessa rientra tra quelli esonerati per legge dall’obbligo di fatturazione elettronica. In questo caso il contribuente dovrà allegare anche la documentazione che dimostra l’effettivo esonero del fornitore.
Non si tratta quindi di una modalità alternativa lasciata alla scelta del beneficiario, ma di una deroga collegata alla posizione fiscale del soggetto emittente.
Da quando devono essere emesse le fatture
Le FAQ chiariscono anche il profilo temporale.
Con il quesito 22-bis il MIMIT precisa che non possono essere agevolate le operazioni effettuate prima del 26 giugno 2026.
La prima fattura relativa alla spesa deve quindi riferirsi a spese sostenute successivamente a tale data, coincidente con l’entrata in vigore del DPCM 10 giugno 2026.
Il successivo quesito 22-quinquies specifica che un’infrastruttura acquistata prima del 26 giugno 2026 rimane esclusa dal bonus anche qualora venga installata successivamente.
Se invece l’acquisto è effettuato dal 26 giugno 2026 in avanti e l’installazione viene completata in un anno successivo, l’agevolazione potrà essere richiesta nell’ambito dello sportello relativo all’annualità in cui viene completata l’installazione. La misura, secondo le FAQ, resta operativa fino al 31 marzo 2030.
Per il Bonus colonnine è sufficiente allegare la fattura in PDF?
No. Per le fatture emesse da fornitori italiani occorre allegare il file XML della fattura elettronica trasmessa tramite SdI. Il PDF o la copia di cortesia, da soli, non sono sufficienti.
Cosa fare se non trovo la fattura nel sito dell’Agenzia delle Entrate?
Il MIMIT indica di chiedere al fornitore una copia del file
.xmldella fattura elettronica.Quando è possibile utilizzare una fattura cartacea?
Solo quando il fornitore è legalmente esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica. In tal caso bisogna allegare anche la documentazione che dimostra l’esonero.
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Visto di conformità, polizza obbligatoria: requisiti, massimale e novità con Vi.diCo.Web
Il nuovo servizio Vi.diCo.Web dell’Agenzia delle Entrate digitalizza la comunicazione necessaria per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.
Tra gli elementi centrali della procedura c’è la polizza assicurativa, che deve rispettare requisiti precisi, a partire da un massimale non inferiore a 3 milioni di euro.
Con il Provvedimento del 22 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo servizio online “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”, destinato ai professionisti che devono trasmettere alla Direzione Regionale la comunicazione preventiva per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.
L’obiettivo indicato dall’Agenzia è quello di potenziare la gestione delle comunicazioni attraverso procedure telematiche, razionalizzando i flussi informativi e semplificando l’attività istruttoria.
Attraverso il servizio il professionista dovrà inserire le informazioni e rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 21 del DM n. 164/1999, oltre a fornire i dati relativi alle garanzie stipulate per l’attività di apposizione del visto e alle eventuali strutture utilizzate per la trasmissione delle dichiarazioni.
Tra la documentazione da allegare alla comunicazione rientra proprio la copia della polizza assicurativa, insieme alla dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’attività e alla dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del visto.
La polizza assume quindi un ruolo centrale per i professionisti che intendono esercitare la facoltà di apporre il visto di conformità.
Quale polizza serve per rilasciare il visto di conformità?
Per il rilascio del visto è richiesto il possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile finalizzata a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell’eventuale danno arrecato, anche se di entità minima.
La copertura deve riferirsi specificamente alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità e non può contenere una limitazione della garanzia riferita a un solo specifico modello di dichiarazione.
Un altro requisito fondamentale riguarda il massimale assicurativo: deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità rilasciati e, in ogni caso, non può essere inferiore a 3 milioni di euro.
Franchigie e scoperti: quali limiti sono previsti?
La polizza non deve prevedere franchigie o scoperti. La circolare contempla però un’eccezione: sono ammessi se la compagnia assicuratrice si impegna espressamente a risarcire il terzo danneggiato, conservando poi la facoltà di rivalersi sull’assicurato per l’importo compreso nella franchigia.
La copertura deve inoltre garantire il totale risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza della polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
È richiesto anche il completo risarcimento degli eventuali danni arrecati all’Erario nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.
Studio associato: chi può stipulare la polizza?
Regole specifiche sono previste anche per il professionista che svolge l’attività all’interno di uno studio associato.
In questo caso la polizza può essere stipulata direttamente dal professionista oppure dall’associazione professionale, purché costituisca una garanzia per l’attività di assistenza fiscale esercitata dal singolo associato.
È inoltre consentito al professionista utilizzare una polizza stipulata dalla società di servizi, ma a condizione che nella copertura siano riportate le generalità dei singoli professionisti che intendono avvalersene.
Come funziona la polizza nelle società tra professionisti?
La circolare richiama anche quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 335 del 1° giugno 2023, in relazione alle società tra professionisti.
La società può stipulare, in qualità di contraente, le polizze assicurative a favore dei singoli soci che dispongono della propria abilitazione alla trasmissione telematica e intendono essere iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto sulle dichiarazioni da loro inviate.
Anche in questa ipotesi la copertura deve comprendere tutti i rischi e prevedere un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate. Resta fermo il limite minimo di 3 milioni di euro.
La circolare specifica inoltre che, ai fini della polizza, non rileva il fatto che il socio utilizzi o meno l’abilitazione Entratel della società per trasmettere la dichiarazione da lui vistata.
Cosa deve fare il professionista alla scadenza della polizza?
La copertura assicurativa deve essere rinnovata alla scadenza garantendone la continuità.
Il professionista deve quindi inviare alla DRE, tramite PEC o raccomandata A/R, la nuova polizza oppure, se la polizza rimane la stessa, una copia della quietanza di pagamento.
Deve inoltre attestare alla Direzione Regionale la permanenza dei requisiti precedentemente comunicati.
Vi.diCo.Web servirà anche per le variazioni
Il nuovo servizio non è destinato soltanto alla prima comunicazione. Vi.diCo.Web potrà essere utilizzato anche quando sarà necessario integrare quanto già trasmesso: le variazioni relative a dati, elementi o documenti dovranno essere comunicate tramite lo stesso applicativo entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
Il professionista potrà inoltre utilizzare il servizio per comunicare la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto, conoscere lo stato di lavorazione della comunicazione, verificare l’iscrizione nell’elenco informatizzato e consultare le comunicazioni inviate.
Quanto alle tempistiche, il Provvedimento del 22 settembre 2026 non stabilisce ancora il giorno di attivazione del servizio, che sarà comunicato dall’Agenzia con un apposito avviso. È invece già fissato all’11 gennaio 2027 il momento dal quale l’utilizzo di Vi.diCo.Web diventerà obbligatorio per comunicare l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.