• Dichiarazione 730

    Assegno periodico corrisposto al coniuge: la deducibilità in dichiarazione 2024

    Nella dichiarazione dei redditi 2024, periodo d'imposta 2023, sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo, i versamenti periodici, con esclusione delle somme corrisposte in una unica soluzione, effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di:

    • separazione legale ed effettiva,
    • scioglimento o annullamento del matrimonio,
    • cessazione degli effetti civili del matrimonio,

    nella misura indicata

    • nel provvedimento dell’autorità giudiziaria,
    • nell'accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

    Come specificato nella Circolare AdE n 15/2023 se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988). 

    La quota parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde. 

    Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge.

    Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.

    Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti il dovuto che sono state versate in suo favore.

    Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.

    È deducibile anche il cd “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente.

    La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato "per relationem" qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge.

    Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

    Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento. 

    Attenzione invece al fatto che la deduzione NON spetta per: 

    • le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato,
    • l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo,
    • le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.
    DOVE INDICARE L'ONERE DEDUCIBILE: ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE

    MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2024: QUADRO RP – SEZIONE II –  RIGO RP22 

    MODELLO 730/2024: QUADRO E – SEZIONE II – RIGO E22

    Documentazione da controllare e conservare

    TIPOLOGIA DOCUMENTI
    Assegno periodico corrisposto al coniuge Per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo:
     sentenza di separazione o divorzio;
     accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria di cui all’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014;
    accordo e conferma dell’accordo di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014;
    bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati o dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.
  • Dichiarazione 730

    Modello 730 del 2024: il nuovo quadro W dedicato al monitoraggio fiscale

    Il modello 730 è quel particolare modello dichiarativo dedicato per lo più a dipendenti e pensionati, uniti dal fatto che la liquidazione delle imposte di norma avviene per il tramite del sostituto d’imposta.

    Il modello 730, in un certo qual modo costituisce un modello dichiarativo semplificato rispetto al modello Redditi PF, dedicato alla generalità dei contribuenti.

    Così il modello 730 non è egualmente completo come il modello Redditi PF, infatti alcuni quadri di questa dichiarazione, come ad esempio il quadro RT (dedicato alle plusvalenze di natura finanziaria e ad altri redditi similari), non trovano spazio nel modello semplificato.

    In conseguenza di ciò, i dipendenti e i pensionati, percettori di questa tipologia di redditi, che vogliono utilizzare per la propria dichiarazione il modello 730, sono costretti ad integrare quest’ultimo con i quadri mancanti. Per un approfondimento delle modalità di integrazione si può leggere l’articolo: L’integrazione del 730 con i quadri RM RT RW del modello Redditi PF.

    Fino all’anno scorso anche le informazioni richieste dal quadro RW del modello Redditi PF dovevano essere trasmesse con le medesime modalità integrative. Da quest’anno il modello 730 presenta il nuovo quadro W, attraverso il quale il contribuente può trasmettere le informazioni richieste ai fini del monitoraggio fiscale e, se dovute, liquidare le imposte collegate.

    Il nuovo quadro W del modello 730

    Secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il nuovo quadro W del modello 730 il contribuente dichiara ai fini del monitoraggio fiscale:

    • investimenti immobiliari esteri;
    • attività estere di natura finanziaria;
    • le cripto-attività detenute attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi di archiviazione o conservazione”.

    Attraverso il quadro il contribuente dichiara il valore degli investimenti o delle attività detenute, anche nel caso in cui abbia disinvestito durante il periodo di imposta.

    Tuttavia, gli obblighi legati all’elaborazione del quadro W non si esauriscono con gli obblighi informativi derivanti dal monitoraggio fiscale, in quanto, attraverso il medesimo quadro è possibile liquidare le imposte collegate agli investimenti e alle attività di cui sopra:

    • IVIE, acronimo di Imposta sul valore degli immobili situati all'estero;
    • IVAFE, acronimo di Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero;
    • Imposta sul valore delle cripto-attività.

    Va ricordato che l’obbligo di monitoraggio fiscale “non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro, ma il quadro W va compilato anche in tali casi qualora sia dovuta l’IVAFE”, e che “il quadro W non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti”.

    Il monitoraggio fiscale riguarda anche le persone fisiche che risultano essere i “titolare effettivi” di questo tipo di attività ai fini della normativa antiriciclaggio, pur non essendo necessariamente i possessori diretti.

    Monitoraggio fiscale

    Sia ai fini del monitoraggio fiscale che della liquidazione delle imposte dovute, il contribuente deve compilare il rigo W1 e successivi, uno per ogni investimento, o attività, detenuto all’estero.

    Nel caso in cui non siano dovute le imposte di cui sopra, la compilazione del quadro avverrà al solo fine di monitoraggio fiscale, e il contribuente dovrà barrare la casella contenuta in colonna 16Solo monitoraggio”. Tale valutazione è da effettuarsi per ogni investimento o attività, e quindi per ogni rigo della dichiarazione.

    La compilazione specifica del quadro dipende dalla natura dell’investimento o dell’attività da dichiarare; tuttavia, in linea generale è possibile ricordare:

    • che gli investimenti o le attività devono essere dichiarate anche quando dismesse durante il periodo d’imposta in dichiarazione;
    • che “per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir”;
    • e che “gli obblighi dichiarativi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti dovuti relativi all’IVIE”.

    La liquidazione delle imposte

    Come anticipato, attraverso il quadro W è possibile anche liquidare le imposte collegate agli investimenti e alle attività detenute all’estero:

    • Sezione II – rigo W6: IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)
    • Sezione III – rigo W7: IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero)
    • Sezione IV – rigo W8: Imposta sul valore delle cripto-attività.

    Il meccanismo di liquidazione delle imposte dovute si basa sul calcolo dell’importo dovuto, da cui dovranno essere decurtati eventuali acconti versati ed eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione, per ottenere il netto dovuto.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Quota iscrizione Albo commercialisti: obbligo anche per i sospesi

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 27/2024 chiarisce il caso del contributo per quota iscrizione di un commercialista sospeso.

    Veniva chiesto se l'obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione all'Albo debba essere adempiuto anche dall'iscritto destinatario di un provvedimento giudiziale di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

    Vediamo i chiarimenti del Consiglio Nazionale.

    Quota iscrizione Albo commercialisti: obbligo anche per i sospesi

    Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 139/2005 il Consiglio dell'Ordine è legittimato a fissare e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco. 

    Il Consiglio ha pertanto una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente e al cui pagamento è condizionata l'appartenenza all'ordine medesimo e al conseguente esercizio della professione. 

    Nonostante l'utilizzo del nome ‘contributo', come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, esso ha natura di tassa e l'importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. 

    Di conseguenza, il pagamento della quota associativa, la quale matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell'albo o nell'elenco, è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all'Albo.

    Lo stato di "sospeso" determina per il professionista, che sia stato attinto dal provvedimento di sospensione, l'impedimento allo svolgimento della professione per tutto il periodo di tempo indicato nel provvedimento, sia esso sanzionatorio, ovvero disciplinare.

    Tuttavia, il mancato svolgimento dell'attività professionale durante il periodo in cui opera la sospensione non è certamente ostativo all'adempimento di obblighi ed oneri che si impongono al professionista in ragione del fatto di essere iscritto all'Albo professionale, atteso che la sospensione non determina, come nel caso della radiazione, l'estromissione dall'Albo in modo permanente, ma solo l'impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività professionale.

    Di conseguenza, come già indicato nel PO n. 168/20201, l'iscritto attinto da un provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività professionale deve continuare a versare all'Ordine di appartenenza la quota contributiva per l'iscrizione annua, dipendendo tale obbligo dalla mera iscrizione all'Albo, indipendentemente dall'esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta.

    Inoltre, si evidenzia che in base all'art. 54 D.Lgs. n. 139/2005 l'inosservanza dell'obbligo di pagamento determina, osservate le forme del procedimento disciplinare, la sospensione dell'iscritto a tempo indeterminato, revocata quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute. 

    In base all'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi, l'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.

    Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

  • Enti no-profit

    Erogazioni liberali ETS: invio dati entro 4 aprile

    Con Provvedimento n. 83793 del 4 marzo le Entrate fissano le regole per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali agli ETS ai sensi del Decreto Ministeriale MEF del 1° marzo 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    In data 12 marzo vengono anche pubblicate FAQ in risposta ad alcuni dubi dei soggetti interessati, di seguito il dettaglio.

    Erogazioni liberali ETS: invio dati entro 4 aprile

    Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è il medesimo previsto dall'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
    Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024.

    Nelle motivazioni del provvedimento viene anche specificato che a seguito della piena operatività del RUNTS e del passaggio definitivo in tale registro delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni di volontariato e delle Cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il decreto del 1° marzo 2024, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche ad ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
    Lo stesso decreto all’articolo 1 ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali, di cui sono beneficiari, che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, distinguendo gli enti per cui la trasmissione resta facoltativa e ha previsto che gli stessi soggetti comunicano altresì l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
    Il provvedimento, consultato il Garante per la protezione dei dati personali, recepisce le novità introdotte dal citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024 e stabilisce che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al presente provvedimento. 

    Le comunicazioni sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

    Solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 4 aprile 2024, come stabilito dal comma 8 dell’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024.
    Di conseguenza, viene posticipato, dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata.
    Per il resto vengono mantenute le disposizioni previste dal precedente provvedimento del 9 febbraio 2018

    Tipologie enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia

    Tra le FAQ si domanda che cosa cambia col decreto 1 marzo 2024 del MEF visto che nelle nuove specifiche tecniche, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2024, il campo 11 del record di testa “Tipologia ente del Terzo settore” può contenere dei codici differenti rispetto allo scorso anno, in particolare:

    • 0 = Onlus
    • 4 = Organizzazione di volontariato
    • 6 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
    • 7 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
    • 8 = Altri enti iscritti al RUNTS individuati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017

    Viene specificato che per adeguarsi alla normativa relativa agli enti del Terzo settore, caratterizzata negli ultimi anni da notevoli mutamenti, sono state riviste le tipologie di enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia. 

    Di conseguenza l’ente dovrà indicare, semplicemente, se si qualifica come:

    • Onlus
    • Organizzazione di volontariato
    • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
    • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
    • Oppure come altro ente iscritto al RUNTS, non incluso tra i precedenti, individuato dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l’esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale).

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    E-fatture con l’estero: novità della guida ADE

    Nella Guida in versione 1.9 sulla compilazione della fatturazione elettronica e dell'esterometro del 5 marzo, sono diverse le novità inserite dall'Agenzia delle Entrate.

    Nel prospetto di riepilogo è evidenziata l'introduzione della descrizione delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi documento:

    • TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28.

    Inoltre sono fornite indicazioni per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.

    La Guida ricorda come mettere in pratica i suggerimenti per la compilazione dei diversi tipi documento garantendo l’ottimizzazione dei processi di fatturazione.

    Inoltre in data 8 marzo, sono state pubblicate anche le nuove versioni delle istruzioni e delle specifiche tecniche per i servizi massivi di trasmissione e scarico dei file.

    E-fatture con l’estero: la nuova guida delle entrate

    Come ricordato nell'indice della guida aggiornata al 5 marzo si evidenziano i tipi documenti:

    • TD17 Integrazione/Autofatture per acquisto servizi dall'estero,
    • TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
    • TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto beni ex art 17 secondo comma DPR n 633/72

    e relativamente alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, data di decorrenza dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati degli acquisti da fornitori esteri utilizzando il Sistema di interscambio, con i tipi documento TD17, TD18 e TD19, l’eventuale rettifica può essere realizzata dal cessionario attraverso l’invio di un documento della medesima tipologia di quello già trasmesso allo Sdi, 

    indicando con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere. 

    Se la rettifica è dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal prestatore o dal cedente, nel campo 2.1.6 DatiFattureCollegate andranno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo Id SdI.

    Se la rettifica deriva da un errore nella comunicazione precedentemente inviata dallo stesso cessionario, nel campo 2.1.6 DatiFattureCollegate vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata ed il relativo Id SdI.

    Attenzione al fatto che la rettifica incide anche sull’obbligo di integrazione ai fini Iva quando realizzato in via cartacea. 

    Evoluzione Servizi Massivi in cooperazione applicativa (SMTS – versione 1.2)

    Inoltre, sempre in tema di fatturazione elettronica, viene pubblicato il nuovo servizio per lo scarico delle bozze dei registri mensili e dei prospetti riepilogativi IVA tramite i Servizi Massivi in cooperazione applicativa.

    Come specificato sul sito fatturazione elettronica verso la PA vengono aggiornati alla versione 1.2 i seguenti documenti:

    Dal 13 marzo è operativo un nuovo servizio massivo denominato documenti IVA; ogni titolare IVA – o suo intermediario delegato – che vorrà usufruirne dovrà entrare nell'area riservata del portale F&C e censire il proprio provider per il nuovo servizio.

    Inoltre, i provider che intendono utilizzare e trasmettere richieste afferenti a questo nuovo servizio dovranno richiedere l’attivazione come fatto in precedenza per le funzionalità già esistenti.

     

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: domande dal 15 marzo

    Partono nuovamente le domande per il Bonus colonnine di ricarica ossia il contributo ad imprese e professionisti per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,.

    Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: che cos'è

    Il Bonus Colonnine per imprese e professionisti sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili.

    In dettaglio, sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358, al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:

    1. l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
    2. la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);
    3. le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).

    Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: a chi si rivolge e le risorse

    Le agevolazioni sono rivolte a:

    1. imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
    2. professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

    Le risorse inizialmente stanziate ammontano a 87,5 milioni e così ripartite:

    1. 70 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese;
    2. 8,75 milioni euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese;
    3. 8,75 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.

    Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro.

    Per gli interventi previsti dalle lettere 1) e 3) sopra indicati sarà possibile procedere con la compilazione della domanda online sul sito di Invitalia www.invitalia.it che gestisce la misura per conto del Ministero, a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.

    Per gli interventi previsti dalla lettera 2) sopra indicati, le imprese potranno inviare la domanda di accesso al contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.

    La chiusura dei termini di presentazione delle domande è, in tutti i casi, fissata alle 17.00 del 20 giugno 2024.

    Ricordiamo che la prima edizione si è conclusa il 30.11.2023.

  • Pace Fiscale

    Rateizzazione delle cartelle: nuove regole dalla Riscossione

    Il Governo, nel CdM di ieri 11 marzo ha approvato in via preliminare un Dlgs sulla Riscossione con diverse novità per la dilazione dei ruoli, ossia la possibilità di chiedere maggior tempo pagando a rate per estinguere il proprio debito.

    Il testo, in bozza del preconsiglio dei ministri, dettaglia le novità in arrivo dalla Riforma Fiscale, vediamo cosa contiene l'art 12 con disposizioni in materia di dilazioni.

    Dilazione dei ruoli: quando spetta fino a 120 rate

    Viene approvato in via preliminare il Dlgs sulla Riscossione in linea con la Riforma Fiscale Legge n 111/2023.

    Tra le novità si prevedono modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    In dettaglio, il comma 1 è sostituito, prevedendo che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

    • a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    • b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
    • c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Inoltre si prevede che, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle entrate-riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

    • a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
    • b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:  
      • 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
      • 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
      • 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    La norma specifica che, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:

    • a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
    • b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione;

    Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri su indicati e sono altresì individuati particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente.

    Leggi: Cartelle di pagamento: come fare per rateizzarle le attuali modalità di rateazione, in attesa del testo definitivo che andrà a modificare il sistema di rateazione.

  • Pace Fiscale

    Discarico automatico cartelle dopo 5 anni: novità dal 2025

    In data 11 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

    Come evidenziato dal comunicato stampa dello stesso esecutivo, il testo di dlgs interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

    Si prevede per l’Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero.

    Vediamo che cos'è il Discarico automatico.

    Discarico automatico dei ruoli: che cos’è

    A decorrere dal 2025, viene introdotto l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli affidati ad AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d’impresa. 

    Il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito, pertanto l’Ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore”, riaffidarlo ad AdER. 

    Sull’azione di recupero dei crediti affidati ad AdER e su quella di discarico automatico è previsto sia il controllo del Ministero dell’economia e delle finanze che quello dell’Ente creditore, che può contestare all’agente della riscossione l’intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito.

    L’agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad un ottavo dell’importo del credito affidato oltre interess(di un terzo in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti).

    La responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito.

    Si prevede la costituzione di un’apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati ad AdER dal 2000 al 2024.

    Si introduce una specifica disciplina per le cosiddette “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, poiché non soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo.

    Inoltre, si prevede la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. 

    In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo può essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.

    Infine, si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell’accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

  • Fatturazione elettronica

    Fattura elettronica: dal 20.03 diventa libero il servizio di consultazione

    Con il Provvedimento n. 105669 dell'8 marzo 2024 le Entrate vanno a modificare il precedente Provvedimento n 433608 del 24.11.2022 relativo alla fatturazione elettronica.

    Si tratta in sintesi di applicare la norma introdotta dal Dl Anticipi o collegato fiscale relativamente alle cosiddette e-fatture col consumatore finale e alla relativa possibilità di consultazione delle stesse con il servizio dell'agenzia delle entrate.

    Vediamo le novità decorrenti dal 20 marzo.

    Fattura elettronica: diventa libero il servizio di consultazione per le B2C

    Il provvedimento del 24 novembre 2022 disciplina, tra l’altro, i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica. 

    Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, che consente agli operatori IVA – o ai loro intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.

    L’adesione espressa era necessaria in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

    L’articolo 4-quinquies, comma 4, del Collegato Fiscale ha modificato la disposizione, eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale. 

    Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, con il presente provvedimento si dispone la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. 

    Leggi anche E-fatture B2C: novità per la consultazione dal 2024

    Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. 

    Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. 

    La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.

    Infine, con il presente provvedimento, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Sismabonus acquisti: ammesso con almeno interventi strutturali entro il 31.12

    Con Risoluzione n 14 dell'8 marzo le Entrate ammettono che il sismabonus acquisti spetta anche se le unità immobiliari acquistate sono classificate in una delle categorie catastali “provvisorie” (come ad es. F/3 «unità in corso di costruzione»), facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti in zona sismica 1, 2 o 3, sui quali risultano solo ultimati gli interventi sulle parti strutturali, con il miglioramento di una o di due classi di rischio sismico richiesto dalla norma. 

    Vediamo i dettagli.

    Sismabonus acquisti: ammesso con interventi strutturali entro il 31.12

    L'Associazione istante, ossia ANCE, domanda se sia possibile usufruire della detrazione per l'acquisto di case antisismiche, anche nel caso di acquisto di unità immobiliari classificate in categorie catastali provvisorie, come quelle in corso di costruzione, che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti con l'obiettivo di ridurre il rischio sismico. 

    Chiede inoltre se sia possibile fruire dell'agevolazione attraverso forme alternative, come lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.

    Le entrate ricordano innanzitutto la norma di riferimento, specificando che si tratta del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 

    Questa disposizione prevede che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore, siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2, e 3. 

    Questi lavori possono essere effettuati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell'immobile.

    Le entrate confermano che è possibile usufruire del superbonus acquisti purché alla data del 31 dicembre 2024 siano realizzati e ultimati i lavori strutturali, e non anche il lavoro complessivo.

    Specificano inoltre che per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito è necessario che alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi. 

    Questa disposizione è delineata nell'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legge n.11 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, e ribadita con la circolare del 7 settembre 2023, n. 27/E.

    Il chiarimento è importante in quanto in precedenza l'agenzia si era più volte espressa per una posizione differente ossia che riguardasse la complessiva ultimazione dei lavori.

    Con la Risoluzione n 14 invece specifica che ai fine del sismabonus acquisti, è necessario che “siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell’edificio e che tali attestazioni sono rilasciate all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”, mentre “non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale «fittizia». Il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell’unità immobiliare nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione) potrà assumere un rilievo, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell’agevolazione (…)”.

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