• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus veicoli elettrici 2025: domande dal 22 ottobre

    Il MASE con una nota ha specificato che per garantire la massima tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa, rende disponibile, all’interno del portale dedicato all’incentivo per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici:

    l’elenco integrato inclusivo dei 368 nuovi comuni ricadenti nelle aree urbane funzionali, così come individuati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nell’aggiornamento delle FUA 2021 pubblicato oggi.
    La perimetrazione delle aree funzionali urbane è stata definita a seguito di un articolato e coordinato lavoro istruttorio svolto congiuntamente alla Commissione europea ed è basata sulla matrice di pendolarismo desunta dal Censimento della popolazione 2021, nonché sui più recenti dati demografici validati a livello nazionale.
    Come già chiarito dal Ministero (FAQ 8), i cittadini e le imprese che risultano rispettivamente residenti o aventi la propria sede legale in Comuni ricompresi nelle aree urbane funzionali già vigenti alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 8 agosto 2025, n. 236, conservano in ogni caso il diritto di richiedere la concessione del contributo, anche qualora tali Comuni non risultino più inclusi nell’aggiornamento delle FUA 2021 pubblicati dall’ISTAT.
    Pertanto, il bonus per l’acquisto di veicoli elettrici previsto dal decreto resta garantito sia in favore di cittadini ed imprese la cui residenza o sede legale si trovi in Comuni già inclusi nell’elenco FUA 2011, vigente alla data di adozione del decreto, sia – in virtù della nuova perimetrazione ISTAT delle FUA 2021 – coloro che risiedono o hanno sede nei Comuni ora ulteriormente ricompresi.
    Il Ministero vuole così assicurare la continuità dei diritti già riconosciuti, evitando ogni potenziale penalizzazione derivante da variazioni sopravvenute, nonché garantire l’estensione della platea degli aventi diritto, valorizzando l’aggiornamento ISTAT quale strumento di maggiore equità e inclusività nell’accesso alla misura.

    Attenzione al fatto che dal 22 ottobre è possibile effettuare l'accesso alla piattaforma informatica gestita da Sogei per la richiesta degli incentivi a fondo perduto per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici a emissioni zero con la rottamazione di veicoli termici.

    La data iniziale delle domande è slittata dal 15 ottobre al giorno 22.

    Le regole della misura sono state pubblicate in GU n 208 dell'8 settembre con il Decreto 8 agosto del MASE.

    L'incentivo riguarda l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.

    Per il riconoscimento degli incentivi si provvede mediante l'utilizzo delle risorse pari complessivamente  a euro 597.320.000,00.

    La dotazione finanziaria potrà essere integrata con risorse provenienti da ulteriori misure PNRR  del  MASE eventualmente riprogrammate, senza necessità di aggiornamento  del presente decreto.

    Bonus veicoli elettrici: requisiti e beneficiari privati e imprese

    Il decreto in oggetto fissa le regole per gli incentivi a fondo perduto definito bonus veicoli elettrici rivolti:

    • a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo  risultante  dal   listino   prezzi   ufficiale   della   casa automobilistica produttrice pari o inferiore  a  35.000  euro  IVA  e optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto  per nucleo familiare ed e' pari a:
      • 11.000 euro, nel caso in  cui  l'acquirente  sia  residente  in un'area urbana funzionale e  abbia  un  Indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro;
      • 9.000 euro, nel caso  in  cui  l'acquirente  sia  residente  in un'area urbana funzionale e  abbia  un  Indicatore  della  situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma  inferiore  o pari a 40.000 euro;
    • b) alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale per l'acquisto di un massimo di  due veicoli  nuovi commerciali  di categoria N1 o N2 ad alimentazione  esclusivamente  elettrica  (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus  e  l'importo dell'incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto  del  veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro.

    Il bonus per i privati di cui alla  lettera a) è riconosciuto per l'acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi; per la  fruizione  del  bonus  devono  essere rispettate  le seguenti condizioni: il contributo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; la persona fisica che procede alla prenotazione  del  bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e puo' generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; nel documento comprovante l'acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell'incentivo concesso.
    Il  bonus per le imprese di cui alla lettera b) è riconosciuto per l'acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.

    Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
    I bonus  di cui alla lettera a)  sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
    I bonus di cui alla  lettera  b)  sono corrisposti  dal  venditore  alla  microimpresa  acquirente  mediante compensazione con il prezzo  di acquisto e sono  riconosciuti  nel rispetto  della  normativa  europea  sugli   aiuti   ai   sensi   del «Regolamento "de minimis"» e del «Regolamento  "de minimis" settore agricolo». 

    Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai  sensi  del  presente decreto.

    Bonus veicoli elettrici: come registrarsi per averlo

    Per ottenere il bonus i richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica partire dal 15 ottobre prossimo.
    La persona fisica richiedente il bonus all'atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all'inserimento:

    • a)  della  dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata  ai  sensi  dell'art.  47  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28  dicembre  2000, n.  445  in cui attesta  di essere residente in un'area urbana funzionale;
    • b) della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno sei mesi;
    • c) dell'indicazione se il  bonus  sara'  generato  a  suo  favore oppure a favore di un altro componente  maggiorenne  appartenente  al medesimo nucleo familiare cosi' come definito ai  fini  dell'ISEE  ai sensi del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Il titolare della microimpresa richiedente il  bonus all'atto della  registrazione nella piattaforma  informatica procede all'inserimento:

    • a) della    necessaria    dichiarazione  sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:
      • 1. di essere regolarmente costituita ed  iscritta come  attiva nel registro delle imprese;
      • 2. di essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di  fallimento,  di liquidazione  coattiva  o  volontaria,  di amministrazione controllata, di concordato preventivo,  ad  eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale, o  in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
      • 3. di avere meno di dieci dipendenti;
      • 4. di  avere  un  fatturato  annuo  o  un  bilancio  annuo  non superiore a 2 (due) milioni di euro;
      • 5. di essere in regola con le disposizioni vigenti  in  materia di obblighi contributivi e fiscali;
      • 6. l'importo complessivo  degli  aiuti  «de  minimis»  ricevuti nei trentasei mesi precedenti all'atto della registrazione;
      • 7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento  "de minimis"» o dal «Regolamento "de minimis" settore agricolo»;
      • 8. che la microimpresa abbia  sede  legale  in  un'area  urbana funzionale;
    • b)  della  targa  del  veicolo  da  rottamare,  che  deve  essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

    La persona fisica,  all'esito della  registrazione puo'  generare sulla piattaforma informatica il bonus,  il  cui valore sarà uguale a:

    • 11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
    • 9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro.  

    Il bonus è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare cosi' come definito ai  fini  dell'ISEE.

    La microimpresa, all'esito della registrazione nella piattaforma informatica puo' generare  il  bonus  previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori
    Il valore del bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000  di  euro e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal «Regolamento "de minimis"» e «Regolamento "de minimis" settore agricolo» nell'arco di tre anni.
    Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due bonus.                              

    La registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili

    Gli  esercenti che si possono registrare nella  piattaforma informatica sono:

    • venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone;
    • venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci;

    aventi un codice ATECO  prevalente  congruente  con  l'iniziativa cosi' come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

    La registrazione è avvenuta dal 18 al 22 settembre.

    All'atto della registrazione, il venditore  dovra'  inserire  il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei  punti  vendita  e l'iban del conto corrente dedicato su cui  si  intende  ricevere  il rimborso in linea con i principi di tracciabilita' di cui alla  legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Sulla  base  del  criterio  del  punteggio  ambientale,  c.d. «eco-score», che valuta l'impronta di  carbonio  di  un  veicolo per l'intero ciclo di vita potra' altresi' essere definito un elenco  dei veicoli  oggetto  di  incentivazione.  

    In  tale  ipotesi,  in  data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili sara' cura del  MASE  provvedere  alla pubblicazione con apposita  comunicazione  sulla  sezione  «Bandi  e avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del  predetto  elenco dei veicoli incentivabili.

    Per ogni punto vendita, il venditore dovra'  inserire,  all'atto della registrazione, il link alla vetrina  dei  veicoli  acquistabili con il «bonus veicoli elettrici»

    La piattaforma informatica  mettera'  a  disposizione  nell'area pubblica   una   pagina   di   ricerca   degli   esercenti   aderenti all'iniziativa              

    Bonus veicoli elettrici: la validazione del bonus

    Attenzione al fatto che il bonus deve essere validato entro trenta giorni  dalla  sua generazione presso un venditore e, se non validato entro il predetto  termine di  trenta  giorni  dalla  sua generazione, l'importo del bonus sarà integralmente  riversato nel plafond residuo disponibile.

    Il  soggetto  che  non  ha  ottenuto  la validazione del bonus da parte del  venditore  prima  della  scadenza potra' richiederne un altro fino a esaurimento del  plafond  residuo disponibile. La validazione del  bonus,  in  ogni  caso,  non  potra' avvenire oltre la data del 30 giugno  2026,  termine  ultimo  per  la sottoscrizione  del  documento  comprovante  l'acquisto
    Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto,  i  venditori devono inserire nella piattaforma informatica il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo  afferente  all'imposta   sul   valore  aggiunto   (IVA) e l'indicazione dell'importo versato da parte del beneficiario a titolo di  acconto.  

    Il  bonus non potra' essere  utilizzato ai fini dell'acconto.
    I  venditori  provvedono all'imputazione dei  dati  nella piattaforma informatica entro  il termine di trenta giorni per la  validazione  del  bonus decorrenti dalla data della rispettiva generazione.
    Il  beneficiario deve consegnare  il  veicolo  da  rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo. 

    I venditori, entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena  il  non riconoscimento del bonus, hanno l'obbligo di  consegnare  il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico,  e  di  provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione   per   demolizione   allo   sportello   telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,  n.  358.  

    L'esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo  e quella della rottamazione del veicolo termico.
    I venditori provvedono all'emissione  delle  fatture  in  forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.
    I veicoli usati non possono in nessun  caso  essere  rimessi  in circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche  per  il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta  appositamente autorizzati,  eventualmente  convenzionati   con   le   stesse   case costruttrici, al fine della messa in sicurezza,  della  demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.                                     

    Bonus veicoli elettrici: rimborso per i rivenditori

    Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rimborsa ai venditori l'importo dei  contributi  spettanti  a  seguito  della vendita dei veicoli effettuata con le modalita' ed  in  relazione  ai bonus riconosciuti  sulla base  dei  dati  presenti sulla piattaforma
    Le modalità operative per il rimborso dei contributi  spettanti e per l'espletamento delle pertinenti  verifiche  a cura del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  sono definite con  successive  FAQ/Circolari/Linee  guida  adottate  dalla Direzione  generale  gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Ministero, in linea con la normativa europea e nazionale applicabile  al  PNRR ed il  relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.)                                                     

  • IMU e IVIE

    Rottamazione tributi enti locali: in legge di bilancio 2026

    Il Governo ha approvato il DDL di Bilancio 2026 ( prima bozza) che inizia ufficialmente il suo iter di approvazione che si concluederà entro il 31 dicembre.

    Tra le norme vi è l'articolo 24 che tratta di definizione agevolata in materia dei tributi delle regioni e degli enti locali. leggi ancheRottamazione tributi locali: chi riguarderà, perchè a quanto pare la rottamazione dei tributi locali dapprima previste nel decreto legislativo sui tributi locali ora figura in finanziaria.

    Rottamazione tributi enti locali: in legge di bilancio 2026

    La bozza di articolo 26 della legge di bilancio 2026 prevede che ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le
    regioni e gli enti locali,
     in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

    Attenzione al fatto che, ciascuna regione e ciascun ente locale possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

    Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.
    Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

    Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.
    Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
    I regolamenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

    Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

    Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5-quater, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus casa 2026: proroga delle aliquote attuali

    Approvata la bozza di DDL di Bilancio 2026 dal Consiglio dei Ministri del 17 ottobre scorso. Tra le norme figura quella della proroga annunciate per i bonus edilizi, vediamo tutti i dettagli.

    Bonus casa 2026: il Governo conferma le anticipazioni

    La bozza dell'art 9 del DLL della manovra finanziaria, introduce la tanto annunciata proroga per i bonus edilizi.

    Il Ministro Giprgetti, durante il Cdm del 14 ottobre, aveva illustrato le misure della prossima manovra finanziaria con alcune conferme. Tra queste la proroga dei bonus edilizi alle attuali condizioni.

    Ricordiamo anche che, già il Vice Ministro Leo e la vice MInistro Gava lo avevano annunciato con il supporto di ANCE Associazione dei costruttori edili

    Il lavoro sul DDL di Bilancio conferma anche nel 2026 l’assetto attuale, dei bonus edilizi che prevede due requisiti: 

    • possesso dell’abitazione principale, e quindi residenza, nell’immobile ristrutturato
    • proprietà o altro diritto reale sullo stesso immobile. 

    In questo caso il bonus casa sarà del 50 per cento. 

    Per chi, invece, ristruttura la seconda casa lo sconto sarà al 36 per cento. 

    Senza la proroga che, ora confermata anche se si attende la norma, dal 2026 sarebbe scattato il taglio delle due aliquote, rispettivamente al 36 e al 30 per cento.

    Inoltre, ricordiamo che dal 2026, subiranno una battuta di arresto anche:

    • il bonus mobili, attualmente al 50%
    • il bonus barriere architettoniche al 75%
    • il superbonus al 65%. 

    Riportiamo la norma dettagliatamente:

    Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

    • a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 
      • 1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese
      • sostenute nell’anno 2027»;
      • 2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l’anno 2027»; b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
      • 1.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
      • 2) al comma 1-septies.1:
        • 2.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
      • 2.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento
        delle spese sostenute per l’anno 2027»;
      • 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle
        seguenti: «2024, 2025 e 2026»

  • Riforma dello Sport

    Premi competizioni sportive: chiarimenti sulla soglia dei 300 euro

    Con la Risposta a interpello n 265 del 17 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro della tassazione dei premi erogati nelle competizioni sportive.

    Nel sistema fiscale italiano, i premi erogati in occasione di competizioni sportive rientrano nella disciplina dell’articolo 30, comma 2 del d.P.R. 600/1973. 

    Tale norma prevede una ritenuta alla fonte del 20%, applicabile a premi che derivano da giochi, spettacoli o manifestazioni basate su abilità o fortuna.

    Per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), ciò significa che qualsiasi somma versata agli atleti tesserati a titolo di premio è soggetta a ritenuta, salvo esenzioni o deroghe normative temporanee.

    Vediamo i quesiti e la replica ADE sulla soglia di esenzione dei 300 euro prevista per il 2024 e la novità in vigore dal 2026.

    Premi competizioni sportive: chiarimenti ADE

    il decreto Milleproroghe (D.L. 215/2023), convertito nella Legge 18/2024, ha introdotto un'esenzione: nessuna ritenuta sui premi fino a 300 euro corrisposti tra la data di conversione della legge e il 31 dicembre 2024.
    Tuttavia, questa deroga non è stata prorogata per il 2025, sollevando dubbi tra le ASD in merito alla corretta applicazione delle ritenute e alle relative scadenze.

    Con l’istanza di interpello un’associazione ha posto tre quesiti fondamentali.

    • Si chiede se, a partire dal 1° gennaio 2025, sia necessario applicare la ritenuta del 20% anche per premi inferiori a 300 euro, dato che l’agevolazione 2024 non è stata prorogata.
    • L’associazione chiede se debba versare entro il 16 gennaio 2026 le ritenute operate nel dicembre 2025, considerando che dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione (TUVR). Si tratta in particolare dell'art 45 comma 9 che prevede che: "Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte"
    • Infine, si chiede se un versamento tardivo riferito al 2025 (tramite ravvedimento) sarà ancora dovuto nel 2026, anche nel caso in cui i premi siano sotto i 300 euro e quindi, teoricamente, non soggetti a ritenuta con la nuova normativa.

    Ritenute obbligatorie per il 2025

    L’Agenzia conferma: per l’intero 2025, la ritenuta del 20% si applica a tutti i premi sportivi, senza alcuna soglia di esenzione, in base alla normativa attualmente in vigore, anche per premi inferiori a 300 euro erogati nel 2025, l’ASD deve applicare e versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione.

    L’Agenzia chiarisce che il criterio da seguire è quello della data di corresponsione, non quella del versamento e pertantro le ritenute relative ai premi pagati a dicembre 2025 devono essere versate entro il 16 gennaio 2026, nonostante l’entrata in vigore del TUVR dal 1° gennaio.

    A partire dal 1° gennaio 2026, entra in vigore l’art. 45, comma 9, del TUVR ciò comprotando che le ritenute non si applicano se, nel corso dell’anno, il totale dei premi erogati alla stessa persona è inferiore o pari a 300 euro

    Oltre tale soglia, l’intero importo diventa imponibile.

    Nonostante il ritorno della soglia esentativa nel 2026, nel 2025 non vi è alcuna franchigia. Ogni premio, anche minimo, deve essere assoggettato a ritenuta.

    Tuttavia, l’Agenzia apre a una soluzione, per le ritenute operate nel 2025 su premi sotto i 300 euro potranno essere rimborsate nel 2026, previa istanza del contribuente.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Responsabiltà di vigilare dei soci di società semplice

    Con la Pronuncia n  24811 del 9 settembre 2025 la Casssazione tratta l’onere probatorio relativo all’elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative per violazioni fiscali, in relazione alla responsabilità dei soci di società di persone per “culpa in vigilando”.

    La Cassazione ha  rigettato alcuni motivi del ricorso confermando la sentenza di secondo grado richiamanto il principio enunciato dalla pronincia n 7127 del 2019:  “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione.

    Vediamo il caso specifico a cui si fa riferimento.

    Soci e culpa in vigilando nelle società semplici: Cassazione

    Un socio accomandatario e una socia accomandante di una società in accomandita semplice, sono stati destinatari di un avviso di accertamento riguardante l’utilizzo di fatture emesse da una Srl. priva di struttura organizzativa, qualificando tali fatture come soggettivamente inesistenti ai fini dell’Iva, generando maggiori imposte e sanzioni tributarie.

    La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, escludendo la responsabilità dei soci mentre in secondo grado la Commissione tributaria regionale ribaltava la decisione, affermando il dovere di vigilanza sancito dall’articolo 2320 del codice civile e riconoscendo la responsabilità solidale dei soci, con particolare modo del socio accomandatario. 

    Contro tale sentenza, i ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione affidandolo a cinque motivi d’impugnazione.

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la sentenza di secondo grado poichè alcuni motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.

    La Corte ha evidenziato che tali motivi evidenziavano contestazioni generiche e cnon chiare, con una sovrapposizione di questioni di fatto e diritto incompatibili.

    La Corte ha ritenuto però opportuno sottolineare due importanti principi giuridici:

    1. con riferimento al principio di non contestazione nel processo tributario, ex articolo 115 del codice procedura civile, la Corte sottolinea come nel processo tributario, debba essere coordinato con la specialità del contenzioso: “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cassazione, 13 marzo 2019, n. 7127). Il principio tutela la possibilità per l’Ufficio di articolare una difesa più ampia e articolata nei diversi gradi di giudizio, evitando di limitare il thema decidendum ai soli motivi esplicitamente contestati in primo momento;
    2. viene ribadito il principio secondo cui, ai fini dell’esclusione della responsabilità in campo sanzionatorio, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la totale assenza di colpa, ossia la condizione di ignoranza incolpevole non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza (articolo 5 Dlgs n. 472/1997). Tale onere riguarda particolarmente, in questo contesto, la responsabilità per "culpa in vigilando": la mancata vigilanza diligente da parte dei soci, specie accomandatari, espone a sanzioni anche in assenza di dolo diretto o di partecipazione attiva alle condotte illecite.

    La Cassazione afferma che: “occorre poi ribadire che, in relazione alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza”.

    La pronuncia ha un riferimento esplicito alla diligenza e alla prudenza che devono essere adottate dai soci di società di persone nella vigilanza sulla gestione societaria. 

    La responsabilità solidale si estende anche a chi non ha preso parte direttamente alle condotte, evidenziando come sia essenziale dimostrare con prove concrete l’assenza di colpa, nonché l’attuazione di una vigilanza efficace e continuativa.           

     

  • Formazione e Tirocini

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Il DM 4 agosto pubblicato sulla GU n 226/2025 reca Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse da  destinare agli  incentivi  per la   formazione   professionale   nel   settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2025. Capitolo di spesa 7330/P.G. 06 – annualita' 2025.

    Come specificato dalla norma di riferimento, la formazione dovrà avere luogo a partire dal 2026, vediamo tutte le regole.

    Bonus formazione autotrasporto: le regole 2025 nel DM del MIT

    I soggetti destinatari della misura  incentivante  e, quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le  imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui:

    •  titolari,  
    • soci, 
    • amministratori,  
    • dipendenti  
    • o  addetti  inquadrati  nel  contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni, 

    partecipino ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove   tecnologie,  allo   sviluppo   della  competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

    Le imprese di autotrasporto di  merci per conto di terzi possono, altresi', beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie  disciplinate dal  presente decreto. 

    Da tali  iniziative sono  esclusi i  corsi di  formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  

    Non sono concessi aiuti alla formazione  organizzata  dalle  imprese  per conformarsi alla normativa  nazionale obbligatoria  in  materia  di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni.
    Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi  aziendali, oppure interaziendali, territoriali  o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche' esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale  o   per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale  6  novembre  2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente  decreto. 

    Indipendentemente dal  piano  formativo  proposto, possono  essere oggetto di finanziamento esclusivamente le  attivita'  di  formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al  comma 2.
    Ai fini del finanziamento, l'attivita'  formativa  deve  essere avviata a partire dal 12 gennaio 2026 e deve avere termine  entro  il 30 giugno 2026. 

    Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data, purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale del presente decreto.
    Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base a quanto  previsto  dall'art.  31 del citato  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni. 

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

    • a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in  Italia, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale istituito  dal  regolamento  (CE)  n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che  esercitano  la  professione  esclusivamente con veicoli di massa complessiva  fino  a  1,5  tonnellate, regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • b) le strutture societarie/forme associate regolarmente  iscritte nella sezione speciale del predetto albo  risultanti dall'aggregazione delle imprese  di cui  al  precedente  punto  a), limitatamente alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.

    Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo  in misura doppia.  

    Pertanto, è onere  delle  imprese  richiedenti  il contributo presentare,  unitamente  alla  domanda  di ammissione  al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi  dell'art.  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del  medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci, con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda  sia  come impresa singola  che  in qualita'  di  impresa  appartenente  ad  un consorzio/cooperativa. In  caso  di  presentazione di  piu'  domande (domanda presentata come singola  impresa  e domanda  presentata  da impresa appartenente  ad  una  forma  associata)  sara' ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda  presentata per prima in ordine di tempo.

    L'amministrazione esclude dal contributo le domande presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art.  5 comma 1 del decreto ministeriale 28/24  e  art.  5  comma  1  decreto ministeriale 209/2024, dal soggetto gestore in una nelle due edizioni precedenti la presente

    Nel caso in cui il controllo chiuso con  esito  negativo abbia avuto ad oggetto un'impresa appartenente ad un  consorzio  o  ad  una cooperativa, l'amministrazione esclude la domanda di quella  impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa.

    Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate, tramite posta elettronica certificata, alla società RAM  Logistica, Infrastrutture e Trasporti     S.p.a:

    • all'indirizzo PEC ram.formazione2026@pec.it
    • a partire dalla data del 20 ottobre 2025 ed entro il successivo termine perentorio della  data  del  24  novembre 2025, 
    • sottoscritte  con  firma  digitale  dal  rappresentante  legale dell'impresa, del  consorzio o  della  cooperativa  richiedente, 
    • specificando  nell'oggetto: «Domanda   di   ammissione   incentivo formazione professionale edizione 16».  

    Le  specifiche  modalità di presentazione e il modello  dell'istanza  sono  pubblicati  sul  sito della societa' RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. e del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, nella  sezione Autotrasporto merci – Documentazione. Non saranno prese in  esame  le domande presentate successivamente alla data del 24 novembre 2025.

    Bonus formazione autotrasporto: il contributo spettante

    Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e' fissato secondo le seguenti soglie:

    • a) Euro 15.000 per le  microimprese  (che  occupano  meno  di  10 unita').
    • b) Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano  meno  di  50 unita').
    • c) Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano  meno  di  250 unita').
    • d) Euro 150.000 per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unita').

    Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con un tetto massimo di euro 300.000.

    Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei seguenti massimali:

    • a) ore di formazione:
      • trenta per ciascun partecipante – autista;
      • quaranta per ciascun partecipante – impiegato;
    • b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
    • c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
    • d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per cento del totale dei costi ammissibili.

    Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive inerenti all'attivita' didattica di cui:  personale  docente,  tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di formazione  e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

    Bonus formazione autotrasporto: le attività formative a distanza

    Qualora si opti per la  formazione a  distanza,  i  corsi,  che verranno svolti con strumenti informatici, devono  avere  i  seguenti requisiti:

    • a)  l'attivita'  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli strumenti di video conferenza  con  ripresa  video  contemporanea  di tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi',  la condivisione dei documenti;
    • b)  l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
    • c)  i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente   essere identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo contraddistinto da un codice  alfanumerico  attraverso  cui  accedere alla piattaforma della video conferenza;
    • d) le registrazioni dell'attivita' formativa  e  delle  verifiche periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato elettronico e conservate  per  tre  anni;  le  stesse  sono  messe  a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
    • e) al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di accesso alla videoconferenza.

    Al  momento  della  compilazione della  domanda  devono  essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati identificativi  del  richiedente ed   alle  informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti:

    • a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 83 del 2009, 
    • che  non  potra'  in  alcun  caso  essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
    • b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle ore di  insegnamento,  il numero  e  la  tipologia  dei  destinatari dell'iniziativa);
    • c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto attuatore designato
    • dall'impresa  attesti  che  il  corso  formativo presentato sara' realizzato nel rispetto del programma  di  cui  alla precedente lettera b)  ed  in  ottemperanza  a quanto  previsto  dal presente decreto;
    • d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
      •   i. costi della docenza in aula;
      •   ii. costi dei tutor;
      •   iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
      •   iv.  spese  di  viaggio  e  alloggio  relative  a  formatori  e partecipanti alla formazione;
      •   v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
      •   vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di formazione;
      •   vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa formativa programmata;
      •    viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di formazione;
      •    ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate dall'art. 31 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti  di  Stato,  imputate  con  un  metodo  equo  e  corretto debitamente giustificato;
    •     e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice  di  accesso se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale e la partita IVA del/dei soggetto/i  destinatario/i  della  lezione. Queste ultime indicazioni  potranno  essere  fornite  successivamente alla presentazione  della  domanda,  purche' non  oltre  tre  giorni antecedenti all'inizio del corso, per consentire l'effettuazione  dei controlli da parte del soggetto gestore.

    Il calendario di cui  alla  lettera  e)  del  precedente  comma, dovra' necessariamente essere caricato dall'impresa richiedente anche direttamente nella piattaforma  informatica  pubblicata  in  apposita sezione del sito www.ramspa.it – entro la data di avvio dei corsi (12 gennaio 2026).

    Attenzione al fatto che le  modalità di  accesso alla  piattaforma  saranno pubblicate sul sito www.ramspa.it – Qualsiasi modifica di uno o  piu' dei  predetti elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere comunicata on-line – accedendo  a  detta  applicazione  informatica – almeno tre giorni prima rispetto  alla prima  data  che si  intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.

    Allegati:
  • Determinazione Imposta IRES

    Codice tributo Ires premiale: l’ADE pubblica la risoluzione

    Con Risoluzione n 57 del 17 ottobre le Entrate hanno pubblicato il codice tributo per l'Ires premiale istituita dalla legge di Bilancio 2025.

    Con la risoluzione si da il via alla possibilità di utilizzare il beneficio.

    Leggi anche: IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza

    Codice tributo Ires premiale: l’ADE pubblica la risoluzione

    L’articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi.
    Con decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell’Economia e delle finanze sono state adottate le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 436 a 444, della citata legge n. 207 del 2024.

    In particolare, l’articolo 12, comma 2, ha previsto che ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate istituisce appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    •  “2048” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
    •  “2049” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Carta dedicata a te 2025: riconferma fino al 2027

    Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero del Lavoro e e il Ministero dell’Economia  ha emanato il decreto 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, che disciplina l’erogazione del contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno.

    La misura, finanziata con 500 milioni di euro per il 2025 più le eventuali economie residue del “Fondo alimentare 2024”, mira a sostenere le famiglie colpite dal caro vita e a favorire un’equa distribuzione delle risorse sull’intero territorio nazionale.

    Con il  messaggio  2519 del 1 settembre 2025 INPS ha chiarito le indicazioni operative per.

    •  l’accesso alla misura in oggetto e per
    •  la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.

    Con messaggio 2623  del 9 settembre l'istituto informa che  in data 10 settembre 2025 alle ore 14:00, nell’applicativo web dedicato ai Comuni, sarà aperto il servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo  per l’annualità 2025.

    AGGIORNAMENTO 19 OTTOBRE 2025

    Il consiglio dei ministri del 18 ottobre 2025 ha approvato nella bozza della legge di bilancio per il 2026 anche lo stanziamento di 500 milioni annui per il rinnovo della Carta dedicata a te  per le annualità  2026 e 2027. La bozza del testo deve essere comunque approvata dal Parlamento e  successivamente saranno  definiti i requisiti di accesso.

    Vediamo di seguito tutte le istruzioni 2025

    Requisiti per ottenere il contributo

    Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari residenti in Italia che, alla data di pubblicazione del decreto, possiedano:

    • ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui;
    • iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della popolazione residente.

    Sono esclusi i nuclei che includono percettori di:

    • Assegno di inclusione o Reddito di cittadinanza;
    • Carta acquisti o altre misure di sostegno al reddito (nazionali, regionali o comunali);
    • Trattamenti come NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, CIG, fondi di solidarietà o altre integrazioni salariali.

    Il contributo è unico per nucleo familiare e ammonta a 500 euro.

    Modalità di erogazione, utilizzo – Accreditamento degli esercizi commerciali

    L’erogazione avverrà tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili Postepay, messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate agli aventi diritto a partire da settembre 2025.

    Le carte saranno operative solo dopo l’accredito e dovranno essere utilizzate per il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio.

    L’importo dovrà essere interamente speso entro il 28 febbraio 2026 e potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità indicati nell’allegato al decreto, con esclusione delle bevande alcoliche.

    Tra i prodotti ammessi: carne, pesce, latte e derivati, uova, oli, pane, pasta, riso, cereali, ortaggi, frutta, legumi, alimenti per l’infanzia, miele, zucchero, caffè, prodotti DOP e IGP.

    Gli esercizi commerciali che intendono accettare le carte dovranno presentare domanda al MASAF e aderire a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari, anche tramite sconti per i possessori delle carte.

    Infine, il Ministero promuoverà una campagna di comunicazione nazionale e locale, con il coinvolgimento dei Comuni, per informare i potenziali beneficiari e garantire un’ampia diffusione della misura.

    Individuazione e priorità dei beneficiari

    L’INPS rende disponibile  ai Comuni l’elenco dei beneficiari, stilato secondo  questa priorità:

    1. nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2011 (priorità in base all’ISEE più basso);
    2. nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2007;
    3. nuclei con almeno tre componenti, a parità di condizioni con priorità all’ISEE inferiore.

    I Comuni potranno assegnare eventuali carte residue anche a nuclei unipersonali in effettivo stato di bisogno.
    Il numero di carte attribuite a ciascun Comune sarà calcolato per metà in base alla popolazione residente e per metà considerando la distanza del reddito pro capite comunale rispetto alla media nazionale.

    Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio, secondo un criterio di scaglionamento, e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025.

    Come vengono individuati i beneficiari – gestione elenchi comunali

    Come detto i beneficiari non devono presentare domanda: sono automaticamente individuati tra i nuclei familiari residenti in Italia con:

    • iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente;
    • ISEE ordinario valido non superiore a 15.000 euro.
    • Esclusi: nuclei con percettori di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o altre misure di sostegno economico; nuclei con percettori di NASpI, DIS-COLL, CIG, mobilità o altre integrazioni salariali.

    INPS precisa che il numero massimo di carte  per il 2025 è pari a  1.157.179.

    Le carte già in uso negli anni precedenti restano valide se il beneficiario è riconfermato.

    Il primo utilizzo del contributo 2025 va effettuato  entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si decade dal diritto.

    La procedura e i termini

    Come detto INPS  aprirà il 10 settembre nella piattaforma dedicata,  le liste dei beneficiari, ordinate secondo i  criteri sopracitati, quindi : 

    1. I Comuni hanno 30 giorni per verificare residenza ed eventuali incompatibilità, consolidando le liste.
    2. INPS rende definitivi gli elenchi e li trasmette a Poste Italiane, che attiva le carte.
    3. I Comuni pubblicano l’elenco definitivo  dei beneficiari e inviano comunicazioni con le istruzioni di ritiro alle famiglie.

    I rapporti operativi con i cittadini sono  gestiti dai Comuni e da Poste Italiane (solo per la parte carta).

     Gestione degli elenchi

    I Comuni possono accedere all’applicativo web tramite il sito istituzionale www.inps.it, nell’Area tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.

    Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio “Carta dedicata a te”, da richiedere con le modalità indicate nel citato messaggio n. 2519/2025. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

    INPS  rammenta che i Comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2025, data di chiusura definitiva dell’applicativo web.  

    Nell’applicativo web messo a disposizione da INPS, gli operatori comunali possono utilizzare diverse funzioni:

    • Beneficiari selezionabili: designazione e motivazione delle esclusioni.
    • Esclusione beneficiario: in caso di assenza requisiti (es. misura incompatibile).
    • Riammissione beneficiari: reintegro in graduatoria se tornano disponibili carte.
    • Verifica comune residenza: per correggere eventuali errori ANPR.
    • Blocca nucleo-trasferito: per beneficiari spostati ad altro Comune senza requisiti.
    • Modifica indirizzo/CAP: aggiornamento dati anagrafici.
    • Consolida liste beneficiari: chiusura definitiva della graduatoria.
    • Sblocca consolidamento: riapertura in caso di necessità, entro i termini.
    • Ricerca beneficiario: funzione rapida per Comuni medio-grandi.

    Le istruzioni sono disponibili in un manuale nell’applicativo web.

    L' Accesso avviene  tramite area “INPS e i Comuni” sul sito INPS, sezione “Servizi al cittadino” → “Carta Dedicata a te”.

    Per ottenere l’abilitazione, i Comuni devono inviare modulo MV62 via PEC alle strutture INPS territoriali, allegando documento d’identità dell’operatore e del firmatario. Gli operatori già abilitati negli anni passati non devono ripresentare la richiesta.

    Le strutture territoriali INPS daranno priorità massima alle abilitazioni e al supporto tecnico, per consentire ai Comuni di rispettare i tempi previsti 

    Quali sono i beni di prima necessità

    Come indicato, il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicati nell'allegato 1 al decreto e che qui elenchiamo, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

    • Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; 
    • Pescato fresco; 
    • Tonno e carne in scatola; 
    • latte e suoi derivati; 
    • uova; 
    • oli d'oliva e di semi; 
    • prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; 
    • pizza e prodotti da forno surgelati; 
    • paste alimentari; 
    • riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; 
    • farine di cereali; 
    • ortaggi freschi, lavorati, e surgelati; 
    • pomodori pelati e conserve di pomodori; 
    • legumi; semi e frutti oleosi; 
    • frutta di qualunque tipologia; 
    • alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); 
    • lieviti naturali; 
    • miele naturale; 
    • zuccheri; 
    • cacao in polvere; 
    • cioccolato; 
    • acque minerali; 
    • aceto di vino; 
    • caffe', te', camomilla; 
    • prodotti DOP e IGP.
    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Magazzino per le merci in transito: quando è in categoria catastale E1

    Con la Ordinanza n 21790 del 2025 la Cassazione si è occupata di classamento di immobili.

    In particolare, viene stabilito che l’inquadramento di un immobile nella categoria E/1, sottoclasse degli immobili a destinazione particolare, presuppone:

    • che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale
    • che sia strettamente strumentale al servizio pubblico.

    Si tratta di una pronuncia che va a confermare l''orientamento consolidato della Corte vediamo il dettaglio del caso di specie.

    Immobili a destinazione particolare: principio della Cassazione sul classamento

    Un una società gerente un interporto, aveva ricevuto due avvisi di accertamento catastale con cui l’ufficio aveva rideterminato il classamento e la rendita, di due aree situate all’interno della struttura interportuale: 

    • la prima asfaltata e servita da raccordi stradali destinata al carico/scarico e movimentazione delle merci,
    • la seconda adibita allo stoccaggio delle stesse. 

    La società sosteneva che tali aree dovevano rientrare nella categoria catastale E/1 “Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei”, in quanto connesse e funzionali all’attività principale dell’interporto. 

    La Commissione tributaria regionale accoglieva infatti le sue doglianze ritenendo che le aree in questione non presentassero autonomia funzionale e reddituale, in quanto strettamente connesse alle finalità del complesso interportuale, ritenendo corretta l’attribuzione della categoria catastale E/1 proposta dall’interessata. 

    Con un unico motivo, l’ufficio ricorreva in giudizio ritenendo la sentenza in violazione e falsa applicazione della disciplina in materia di classamento catastale.

    L'ufficio lamentava che il giudice regionale avesse errato nel ritenere che le aree fossero riconducibili alla categoria catastale E/1, senza considerare che possono essere strumentali al bene principale solo gli immobili utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico, requisito che nel caso di specie era mancante.

    Principio della Cassazione sul classamento di immobili in categoria E1

    La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ribadendo un orientamento che appare ormai consolidato.

    L’inquadramento di un immobile nella categoria catastale E/1 è riservato esclusivamente a quei beni che sono strumentali al servizio pubblico, dovendo invece escludersi da tale ambito quelli che, pur inseriti nel complesso infrastrutturale di riferimento, siano utilizzati per lo svolgimento di attività economiche. 

    La pronuncia in oggetto evidenzia che  «[…] non è revocabile in dubbio che, mentre gli spazi sosta veicoli adibiti al servizio pubblico ed i parcheggi auto ad uso del personale dipendente siano strettamente strumentali all’esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d’uso dell’interporto, non altrettanto possa dirsi per i magazzini e per le aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere».

    Viene operato un parallelismo con la sentenza n. 5070/2019, dove relativamente agli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche, è stato affermato che gli stessi possono essere classificati come mezzi pubblici di trasporto e dunque accatastati in categoria “E” ove “pur soddisfacendo un interesse commerciale siano anche funzionali alle esigenze di mobilità generale della collettività”.

    I giudici hanno osservato che le aree oggetto dell’accertamento erano utilizzate per lo stoccaggio di merci in transito e per il traffico di autovetture di nuova importazione e che “l’attività di stoccaggio delle auto nel piazzale dell’interporto, in attesa di rispedirle alle destinazioni finali (venendo caricate su mezzi di trasporto), non è funzionale ad esigenze di mobilità generale della collettività”. 

    Gli immobili oggetto della rettifica operata dall’ufficio non possono essere ricondotti alla categoria catastale E/1 perché destinati a un utilizzo imprenditoriale autonomo: tanto, in coerenza con la regola per cui ciò che rileva ai fini del classamento è che nell'unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento venga svolta attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventuale destinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12741 del 23/05/2018; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2004 del 2019, secondo cui è proprio la destinazione del cespite ad una attività che sia svolta rispettando parametri economico-imprenditoriali ad essere decisiva in ordine alla classificazione in questione)”.

    Ciò premesso la cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

  • Accertamento e controlli

    Notifica cartella: è valida se l’indirizzo è errato?

    La pronuncia n 18274/2025 della cassazione si esprime in tema di notifica.

    La vicenda nasce da un ricorso contro ipoteca e cartelle notificate a indirizzo diverso da quello della sede legale della SRL.

    La Cassazione ha enunciato il seguente principio:

    In tema di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento”.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Notifica cartella: è valida se l’indirizzo è errato?

    Una Srl, notificataria di una comunicazione preventiva di ipoteca su immobili da parte di Equitalia Sud S.p.A. oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione presentava ricorso.

    L’atto era stato emesso in seguito a cartelle di pagamento per tributi locali non versati.

    La società contestava, tra le altre cose, l’irregolarità delle notifiche e in particolare che le cartelle sarebbero state recapitate presso un numero civico errato rispetto alla sede legale e ricevute da una persona non identificata chiaramente come incaricata.

    Il ricorso veniva respinto in primo e secondo grado in quanto la Commissione Tributaria Regionale confermava la legittimità della notifica, basandosi sulla presenza di un soggetto “incaricato dalla società” e sulla regolare attestazione dell’avviso di ricevimento.

    Da qui il ricorso per Cassazione, affidato a un unico motivo, che denunciava violazione delle norme in materia di notifiche (art. 145 c.p.c., art. 26 DPR 602/1973) e difetto di motivazione.

    Con l'Ordinanza n. 18274/2025, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, ribadendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato:

    “In tema di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, parte seconda, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento”.

    La Corte ha evidenziato come il principio di conoscenza legale ex art. 1335 c.c. prevalga, salvo querela di falso.

     Inoltre, ha ribadito che:

    • non è necessaria la produzione in giudizio degli originali delle cartelle, se il destinatario non ne disconosce specificamente la conformità ai sensi dell’art. 2719 c.c.
    • la notifica è valida anche se effettuata presso un numero civico errato, se l’atto è ricevuto da persona incaricata alla sede legale della società.
    • In assenza di una querela di falso, il contenuto dell’avviso di ricevimento ha efficacia probatoria piena, come atto pubblico.

    Nel caso specifico, la società non ha fornito elementi per contrastare le presunzioni ma si è limitata a contestare genericamente la notifica presso un civico diverso (n. 48 invece di n. 78), ma senza dimostrare che la persona che ha ricevuto l’atto non fosse incaricata dalla società stessa, quindi la notifica è regolare anche con civico errato.

    Il ragionamento della Cassazione si basa su due presupposti chiave:

    1. presunzione di incarico: chiunque si trovi all’interno della sede (anche di fatto) può ricevere atti per conto della società, salvo prova contraria.
    2. errore materiale irrilevante: la differenza nel numero civico non ha impedito la ricezione dell’atto da parte di soggetto legittimato. L’atto ha quindi raggiunto il suo scopo, come previsto dall’art. 156 c.p.c.

    In sintesi:

    • la contestazione generica dell’irregolarità della notifica non basta.
    • serve un disconoscimento specifico o querela di falso.
    • anche un errore formale (es. numero civico) non inficia la validità della notifica, se l’atto viene comunque ricevuto da persona legittimata.