• Dichiarazione 730

    Dichiarativi 2026: l’Agenzia pubblica le bozze

    Con un comunicato stampa del 19 dicembre le Entrate pubblicano le bozze dei dichiarativi 2026. Ci sono diverse novità, intanto vediamo una sintesi dal documento del Fisco

    Dichiarativi 2026: l’agenzie pubblica le bozze

    Sono stati pubblicati, in veste non definitiva: 

    • 730, 
    • Modello Redditi, 
    • Certificazione unica (Cu), 
    • 770, Iva e Irap.

    per l'anno d'imposta 2025 e quinid modelli 2026

    Tra gli aggiornamenti dettati dalle novità normative spiccano i benefici per i lavoratori con reddito fino a 20mila euro o tra 20mila e 40mila euro, la detassazione delle somme erogate per canoni di locazione ai neoassunti a tempo indeterminato e il riordino delle detrazioni d’imposta. 

    Nei modelli per le società vi è l’Ires premiale, cioè la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota Ires per l’anno 2025.

    730, Redditi PF e CU 2026: alcune delle novità

    I modelli 730 e Redditi e la Certificazione unica 2026 accolgono diverse novità. Tra le principali, è previsto il riconoscimento di una somma variabile fino a 960 euro, fuori dalla base imponibile, per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20mila euro, oltre a una nuova detrazione dell’imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro. Spazio anche alla detassazione delle somme anticipate o rimborsate dai datori di lavoro, entro il limite complessivo di 5mila euro annui, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti, a tempo indeterminato, nell’anno 2025. Tra le novità anche la modifica delle detrazioni per figli e altri familiari a carico e il riordino delle detrazioni d’imposta.

    Redditi PF Imprenditori e professionisti, società ed enti 2026: alcune delle novità

    I modelli e le istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le modifiche previste dal 2025, tra cui l’introduzione del nuovo regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. 

    Nei modelli delle società di capitali, degli enti non commerciali e nel Consolidato nazionale e mondiale è stata inoltre gestita la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% (Ires premiale), prevista per l’anno 2025. 

    Novità anche per il modello Irap in cui è stata implementata la sezione del quadro IS, nella quale viene determinato il credito d’imposta collegato all’agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica), per dare evidenza dei trasferimenti a seguito di operazioni straordinarie.

    IVA e 770 2026: alcune novità

    Il modello Iva è stato adeguato alle novità normative in vigore dal 2025: per esempio, nei quadri VE e VJ trovano spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore. 

    Per il 770, aggiornate le note dei quadri ST e SV e inserito, nel quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.

  • Adempimenti Iva

    Transfrontalieri IVA: circolare Ade sulle novità

    Pubblicata la Circolare n 13-2025 delle Entrate con le regole per il regime di franchigia IVA trasnfrontalieri.

    Dal 1° gennaio 2025 è in vigore il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, introdotto dal D.Lgs. 180/2024 in attuazione delle Direttive UE 2020/285 e 2022/542

    Con la circolare sono esaminate le novità introdotte dal decreto legislativo in merito a tale regime transfrontaliero di franchigia, fornendo istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l’uniformità di azione.

    Il nuovo regime IVA transfrontaliero: cosa cambia dal 2025

    L’obiettivo del nuovo regime è semplificare gli obblighi IVA per le piccole imprese che operano in più Paesi UE, ampliando il concetto di “franchigia” già previsto nei singoli ordinamenti nazionali. 

    Fino al 2024, infatti, la franchigia era applicabile solo alle imprese stabilite nel Paese di imposizione.

    Dal 2025 invece, un’impresa può operare in regime di esenzione anche in altri Stati membri, purché:

    • sia stabilita in un altro Paese UE;
    • non superi il volume d’affari annuo di 100.000 euro nell’intera Unione;
    • rispetti le soglie nazionali nei Paesi in cui intende operare in franchigia.

    In Italia il limite di fatturato per aderire al regime è 85.000 euro.

    A chi si rivolge il regime di franchigia transfrontaliero

    Il regime si applica ai soggetti passivi d’imposta stabiliti nell’Unione Europea, siano essi persone fisiche o enti/società, che desiderano operare in esenzione IVA in altri Stati membri.

    Non è invece accessibile a:

    • imprese stabilite fuori dall’UE (anche se con stabili organizzazioni in UE);
    • soggetti già identificati IVA senza stabile organizzazione nello Stato di stabilimento.

    Due ruoli fondamentali sono previsti dalla norma:

    • Stato di stabilimento: dove ha sede l’impresa. È qui che si presenta la comunicazione preventiva per accedere al regime.
    • Stato di esenzione: Paesi UE in cui l’impresa intende applicare la franchigia, previa autorizzazione.

    Adempimenti richiesti: comunicazioni e obblighi periodici

    L'accesso e il mantenimento del regime prevedono una serie di adempimenti digitali e formali, ben descritti nella circolare.

    Comunicazione preventiva e codice EX. Per attivare il regime, l’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva online all’Agenzia delle Entrate, indicando:

    • gli Stati UE in cui intende operare in esenzione;
    • i volumi d’affari realizzati negli anni precedenti;
    • eventuali identificativi IVA già posseduti.

    In caso di esito positivo, l’Agenzia assegna il suffisso "EX" al numero di partita IVA, identificando l’impresa come aderente al regime.

    Comunicazioni trimestrali. Ogni trimestre, il soggetto deve trasmettere un prospetto riepilogativo delle operazioni attive (beni e servizi) effettuate:

    • in Italia;
    • negli Stati UE, con distinzione tra esenzione e ordinario.

    Sono previste sanzioni da 250 a 2.000 euro in caso di omessa o errata comunicazione.

    Casi di cessazione. La cessazione dal regime di franchigia può avvenire in due modalità:

    • volontaria: con effetto dal trimestre successivo alla comunicazione;
    • obbligatoria: in caso di superamento della soglia di 100.000 euro nell’UE o se viene meno un requisito nello Stato di esenzione.

    In tal caso, l’impresa decade dal regime in tutti gli Stati UE, passando al regime ordinario.

  • Ipotecaria e catastali

    Rinnovare l’ipoteca prima che scada: l’ADE chiarisce come fare

    L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative sulla rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari, con particolare riferimento a casi in cui sono intervenute modifiche nei soggetti o negli immobili interessati. 

    Con la Risoluzione 69/E/2025, l’Agenzia ribadisce l’importanza di: 

    • rispettare la conformità alla nota originaria;
    • garantire una pubblicità chiara e aggiornata;
    • evitare rigidità e rifiuti infondati da parte delle conservatorie.

    Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme delle istruzioni fornite.

    Rinnovazione ipoteca: chiarimenti dall’Agenzia su modifiche oggettive e soggettive

    Con la durata media dei mutui aumentata ben oltre i 20 anni, la rinnovazione delle ipoteche è oggi un’operazione ricorrente. 

    Tuttavia, sono emerse difformità operative tra le conservatorie in merito alla redazione delle note per il rinnovo e alla gestione dei casi in cui siano avvenute variazioni nel rapporto ipotecario.

    L’obiettivo della risoluzione è proprio quello di offrire un quadro operativo uniforme, dando risposta a dubbi pratici spesso segnalati da notai, banche e tecnici del settore.

    La base normativa si fonda su tre articoli chiave del Codice Civile:

    • Art. 2847 c.c. – L’iscrizione ipotecaria dura 20 anni, salvo rinnovazione entro tale termine.
    • Art. 2848 c.c. – Se il termine è scaduto, si deve procedere con nuova iscrizione, che prenderà grado dalla data della richiesta.
    • Art. 2850 c.c. Per la rinnovazione basta una nota conforme a quella originaria; può essere presentata in luogo del titolo la precedente nota di iscrizione.

     La richiesta di rinnovazione è a carico del creditore, e non può essere predisposta d’ufficio dalla conservatoria.

    Iscrizione ipoteca: subentro di eredi o aventi causa nei beni ipotecati

    Se i beni ipotecati sono passati per atto inter vivos o mortis causa ad altri soggetti, la nota di rinnovazione deve indicare anche questi soggetti, a condizione che la trascrizione risulti nei registri immobiliari.

    Devono essere riportati:

    • i dati anagrafici e fiscali dei nuovi titolari;
    • il riferimento alle formalità da cui deriva il subentro;
    • se possibile, le quote di proprietà, pur non essendo obbligatorie per la validità della nota

    Iscrizione ipoteca: modifica del creditore ipotecario

    In caso di cessione del credito garantito da ipoteca, non è obbligatorio indicare il nuovo creditore nella nota di rinnovazione. La Risoluzione n. 69/E chiarisce infatti che, a differenza di quanto previsto per il subentro nella titolarità dei beni ipotecati, non esiste una norma che imponga l’indicazione del nuovo soggetto creditore nella nota di rinnovazione.

    L’Agenzia ricorda che le vicende traslative del credito ipotecario trovano pubblicità attraverso l’annotazione a margine dell’iscrizione originaria, ai sensi dell’articolo 2843 del Codice civile. Una volta eseguita tale annotazione, la nuova titolarità del credito e della relativa garanzia risulta già dai registri immobiliari.

    Di conseguenza, la rinnovazione dell’ipoteca può essere validamente effettuata anche indicando il solo creditore originario, nel rispetto del principio di “conformità” alla nota dell’iscrizione iniziale richiesto dall’articolo 2850 c.c.

    L’Agenzia precisa tuttavia che, in un’ottica di migliore pubblicità immobiliare, l’indicazione del nuovo creditore è comunque ammissibile e consigliabile, purché il conservatore sia in grado di conoscere formalmente l’avvenuto trasferimento del credito, così da rendere più chiara l’individuazione del soggetto legittimato all’esercizio dei diritti derivanti dall’ipoteca.

    Variazioni catastali o oggettive nei beni ipotecati

    Le modifiche catastali (es. frazionamenti, accorpamenti, nuovi mappali) non invalidano la nota, se questa rimane conforme a quella originaria.

    Tuttavia, per garantire una più chiara individuazione dei beni, è opportuno aggiornare la descrizione catastale, includendo:

    • dati vigenti al momento della rinnovazione;
    • eventuali dati precedenti per continuità con la nota originale.

    Non è obbligatorio, ma fortemente consigliato per evitare ambiguità.

    Quando si richiede una copia della nota ipotecaria originaria, da presentare in luogo del titolo per la rinnovazione (art. 2850 c.c.), l’Agenzia chiarisce che:

    • è ammesso il pagamento tramite modello F24 Elide;
    • sono valide anche le altre modalità previste dal provvedimento direttoriale del 28 giugno 2017.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    CPB: codice tributo per il ravvedimento speciale

    Con la Risoluzione n 72 del 18 dicembre le Entrate hannp pubblicato i codici tributo per il ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-
    legge 17 giugno 2025, n. 84 – Versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva – Soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.

    CPB: codice tributo per il ravvedimento speciale

    I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, relativamente al biennio d’imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge
    al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di
    cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, versando l’imposta sostitutiva
    delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del citato articolo 12-ter del d.l. n. 84 del 2025.
    Tanto premesso, per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva in argomento, mediante modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “4089” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
    • “4090” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
    • “4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva
      dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”.

    In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato

    “AAAA”.

    Il codice tributo “4091” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-

    Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

    Attenzione, in caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

    Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici

    tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4091”.

    Nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l’articolo 12-ter, comma 11, del d.l. n. 84 del 2025 prevede che “il versamento

    dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati”.

    In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva

    competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4089”.

    Si rimanda al contenuto integrale della risoluzione per gli altri dettagli.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Costruzione edificio per attività didattiche: che IVA sconta

    Con la Risposta n 309 dell'11 dicembre le Entrate chiariscono che un edificio destinato ad attività didattica può essere assimilato alle case di abitazione non di lusso e di conseguenza le prestazioni di appalto per la sua costruzione possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 10%. 

    L'istante  è un ente di ricerca che chiede di conoscere il trattamento Iva applicabile alle prestazioni di appalto relative alla costruzione di un nuovo fabbricato destinato sia ad attività di ricerca sia ad attività didattiche e formative. 

    Ci si domanda se sia possibile beneficiare dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal Dpr n.633/1972Tabella A, parte III, numeri 127-quinquies (aliquota ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso) e 127-septies (agevolazione agli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso, tra cui rientrano gli edifici scolastici). 

    Il quesito vuole stabilire se il fabbricato dell’ente di ricerca possa essere qualificato come edificio scolastico e assimilato alle abitazioni non di lusso.

    Costruzione edificio per attività didattiche: che IVA spetta

    Con la Risposta in questione l’Agenzia ricorda che il decreto Iva consente l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% alle cessioni e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso e degli edifici assimilati, tra cui rientrano gli edifici scolastici, ospedali, caserme, collegi, asili e strutture con finalità collettive.

    Si esplicita il percorso normativo di questo punto: le prestazioni agevolate riguardano gli edifici di cui all'articolo 1 della Legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408. 

    L'articolo 1 della legge n. 659 del 1961, a sua volta, prevede che “le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione delle case di abitazione degli articoli 13, (…) della legge 2 luglio 1949, n. 408, (…), sono estese agli edifici contemplati dall'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1094”: ed è qui che rientrano gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali e le case di cura, i ricoveri, le colonie marine, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili. 

    Nonostante l’abrogazione del Rdl n. 1094/1938, il richiamo agli edifici lì previsti resta valido, come confermato da prassi e dalla giurisprudenza.

    L’Agenzia osserva che la locuzione “e simili” rende l’elenco non tassativo, includendo anche immobili che, pur non ospitando collettività in senso stretto, perseguono finalità di istruzione, cura, assistenza o beneficenza. 

    In proposito la Circolare n. 1/E del 1994 dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che i benefici fiscali previsti per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso si applicano non solo agli immobili destinati ad ospitare collettività (scuole, ospedali, caserme, ecc.), ma anche a quelli utilizzati per il perseguimento di finalità di interesse collettivo quali istruzione, cura, assistenza e beneficenza. 

    La sentenza n.3503/1972 della corte di Cassazione ha sottolineato che occorre valutare la destinazione dell’immobile in funzione delle attività svolte e del loro impatto sociale.

    Pertanto si precisa che l’applicazione dell’agevolazione deve essere coerente con le caratteristiche strutturali dell’immobile al momento dell’operazione, cioè deve risultare che l’edificio è destinato a tali finalità collettive con estrema chiarezza.

    Nel caso di specie, l’edificio sarà destinato ad attività di ricerca e, ad attività didattiche e formative, quindi se la componente formativa risulterà effettiva e non marginale, l’immobile potrà essere ricondotto tra quelli che beneficiano dell’aliquota Iva ridotta del 10% prevista per gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso. 

    Invece per la progettazione, se è compresa nello stesso contratto di appalto che disciplina la costruzione, può anch’essa beneficiare dell’aliquota ridotta del 10%, diversamente se è oggetto di un contratto autonomo, a questa si applica l’aliquota ordinaria.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Cessione della clientela: tassazione e istruzioni operative

    Con Risposta a interpello n 311 del 12 dicembre le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro,
    delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale.

    Cessione della clientela: la corretta tassazione

    La contribuente istante, una commercialista in regime di contabilità semplificata, ha manifestato l’intenzione di cessare la propria attività per pensionamento, cedendo a una collega la parte "cedibile" della propria clientela, cioè quella legata a contratti di consulenza. 

    La cessione avverrebbe con pagamento rateale in tre anni.

    Il quesito principale è se questa cessione, in assenza di altri beni rilevanti, sia esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del DPR 633/1972, come modificato dal D.lgs. 192/2024. 

    L’istante chiedeva inoltre se fosse possibile chiudere la partita IVA subito, pur incassando i proventi in anni successivi, e se tali proventi potessero essere trattati come redditi non abituali.

    L’Agenzia ha risposto chiaramente: la sola cessione della clientela non rientra tra le operazioni escluse da IVA

    La norma invocata (art. 2, comma 3, lett. b) esclude dall’IVA solo le cessioni di un complesso unitario di beni (materiali e immateriali), organizzato per l’esercizio di un’attività.

    Nel caso in esame, la sola clientela ceduta non è considerata un "complesso organizzato", ma un singolo asset immateriale

    Secondo la prassi e la giurisprudenza, il rapporto tra professionista e cliente è personale e fiduciario (intuitu personae), dunque non si configura come avviamento commerciale e non può essere trattato come un bene cedibile separatamente da un’organizzazione.

    Inoltre, secondo la risoluzione 108/E/2002, l’operazione va qualificata come prestazione di servizi imponibile, fondata su un accordo tra colleghi: il cedente si impegna a favorire la transizione dei clienti e a non riprendere l’attività.

    Pertanto l’operazione è imponibile IVA (art. 3 DPR 633/1972), in quanto consiste in prestazioni di fare, non fare e permettere, verso corrispettivo.

    Cessione della clientela e Imposta di registro: si applica in misura fissa

    Poiché l’operazione è rilevante ai fini IVA, il contratto di cessione della clientela è soggetto all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/1986.

    Anche sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i proventi derivanti dalla cessione del pacchetto clienti devono essere tassati come reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

    Il principio di riferimento è quello della onnicomprensività: tutti i corrispettivi percepiti in relazione all’attività professionale, inclusa la cessione della clientela, concorrono a formare il reddito professionale, anche se incassati dopo la cessazione dell’attività operativa.

    Pertanto:

    • la partita IVA va mantenuta aperta fino all’incasso dell’ultima rata;
    • i proventi vanno dichiarati nel quadro RE del modello Redditi PF, seguendo il principio di cassa;
    • non è possibile trattarli come redditi occasionali o da attività non abituale.

    Cessione della clientela per cessazione attività: come tassare e istruzioni operative

    L’istante aveva ipotizzato anche l’applicazione del regime forfettario (L. 190/2014) per il solo anno di cessazione, al fine di evitare il versamento dell’IVA. Tuttavia, l’Agenzia ricorda che tale regime va applicato dall’inizio dell’anno d’imposta e non può essere attivato retroattivamente

    Inoltre, il comportamento dell’istante (versamenti IVA regolari) indica chiaramente l’utilizzo del regime ordinario.

    In merito agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), l’Agenzia conferma che l’istante potrà indicare:

    • il codice 4 (“periodo di non normale svolgimento dell’attività”) nei primi due anni dalla cessione;
    • il codice 2 (“cessazione dell’attività”) nell’anno in cui verrà chiusa definitivamente la partita IVA.

    In sintesi, un professionista che intende cedere la clientela in vista della chiusura dell’attività dovrà:

    • emettere fattura con IVA per l’intero importo pattuito, anche se il pagamento avviene in più anni;
    • mantenere attiva la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata;
    • tassare i compensi come redditi professionali, indicandoli nel quadro RE anno per anno;
    • applicare gli ISA con codici di esclusione nei periodi indicati;
    • non può applicare retroattivamente il regime forfettario se non ha rispettato i requisiti sin dall’inizio dell’anno.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Disegni+: domande dal 18 dicembre

    Il MIMIT ha pubblicato i bandi delle misure agevolative per PMI:

    • Bando Marchi+
    • Bando Brevetti+
    • Bando Disegni+

    Quest'anno il calendario parte da novembre e termina in dicembre.

    La misura Disegni+2025 è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

    La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2025 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 10 milioni di euro.

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    Bando Disegni+: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

    • avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
    • avere sede legale e operativa in Italia;
    • essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
    • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
    • non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
    • non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    • non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
    • non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
    • essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità;
    • essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

    Bando Disegni+: presenta la domanda dal 18 dicembre

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità che verranno successivamente indicate.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 18 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

  • Enti no-profit

    IVA terzo settore: proroga al 2036

    Pubblicato in GU n 288 del 12 dicembre il Dlgs n 186/2025 con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi  d'impresa,  sport  e imposta sul valore aggiunto. 

    Il Decreto entra in vigore dal 13 dicembre.

    Tra le norme quella che disciplina la proroga dell'entrata in vigore del regime IVA per gli enti in oggetto, e quindi la proroga per 10 anni dell'esclusione Iva.

    Vediamo maggiori dettagli.

    IVA terzo settore: proroga al 2036

    Il decreto legislativo, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

    Attenzione al fatto che sul testo è stata acquisita l’intesa in Conferenza unificata, inoltre, sono state apportate modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e delle interlocuzioni con la Commissione europea. 

    In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

    Il Sottosegretatio Mantovano a margine del Cdm ha commentato che: "è un risultato positivo e concreto. Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati. Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale. Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione"

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, lo schema di norma in esame intende modificare l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) per rinviare al 1° gennaio 2036 l’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026.

    La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.

    In tale contesto, è stato quindi integrato l’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per rendere esenti dall’imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell’IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.

    L’articolo 1, comma 683, della citata legge n. 234 del 2021 ha originariamente fissato la decorrenza del citato articolo 5, comma 15-quater al 1° gennaio 2024. 

    Con l’articolo 4, comma 2-bis, del DL n. 51 del 2023 il medesimo termine è stato posticipato al 1° luglio 2024; successivamente, l’articolo 3, comma 12-sexies, del DL n. 215 del 2023 ha previsto che l’articolo 5, comma 15-quater si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025; da ultimo, l’applicazione del citato articolo 5, comma 15-quater è stata prorogata al 1° gennaio 2026 con l’articolo 3, comma 10, del DL 27 dicembre 2024, n. 202. 

    La proroga è in linea con le osservazioni di cui alla lettera a) del parere della 6^ Commissione (Finanze) del Senato e di cui alla lettera b) del parere della VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, con le quali è stato chiesto al Governo di valutare l’adozione di misure volte a mantenere il vigente regime di esclusione dall'IVA per le operazioni poste in essere dagli enti associativi non commerciali.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito per le ZLS: fissata la % di fruizione

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 153474/2025 con modello e istruzioni per presentare la comunicazione per il credito spettanete alle imprese che operano nelle ZLS Zone Logistiche Speciali.

    Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe pubblicata in GU n 25 del 24 febbraio ha esteso tale agevolazione, riepiloghiamo tutte le regole per usufruirne.

    Milleproroghe: novità per le ZLS

    Con la Legge di conversione del DL n 202/2024 viene introdotta una proroga per la quale il contributo corrisposto sotto forma di credito d'imposta per le Zone logistiche semplificate si estende agli investimenti in beni strumentali realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. 

    Ricordiamo che il credito d’imposta relativo alle Zls (istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017) è stato previsto dalle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 1, del Dl n. 60/2024.

    Queste agevolazioni sono consentite nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2025. 

    Per fruire del beneficio, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025.

    Con il Provvedimento n 153474/2025 sono approvate tutte le regole per provvedere. Scarica qui il Modello e le istruzioni per l'invio.

    Inoltre, a pena di decadenza dal beneficio, è necessaria anche la comunicazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.

    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 e la percentuale prevista dal Provvedimento n 570036 del 12 dicembre fissata al 100%

    Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il limite di spesa di 80 milioni e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni. 

    Attenzione al fatto che qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al citato limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento come è avvenuto per il 2024.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Credito ZES agricoltura 2025: fissata la %

    Con il Provvedimento n 570047 del 12 dicembre le Entrate hanno fissato le percentuali di fruizione del credito di imposta per la ZES agricoltura.

    Prima dei dettagli ricordiamo che le regole per le domande sono state fissate dal Provvedimento n 25986 del 31 gennaio scorso e in proposito leggi anche:

    Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025 

    Credito ZES agricoltura 2025: fissata la %

    Con il provvedimento del 12 dicembre viene previsto che la percentuale di cui all’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, (di seguito, decreto-legge), è così determinata:

    • 15,2538 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
    • 100 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
    • 18,4805 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di
      prodotti agricoliù.

    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge, secondo le modalità definite con il Provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25986 del 31 gennaio 2025, in assenza di rinuncia, moltiplicato per le percentuali di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.

    Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate

    Allegati: