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Successione ereditaria immobile: quando gli eredi suberntrano nei bonus edilizi
Con il Principio di Diritto n 7/2025 l'agenzia delle entrate spiega quando spettano i bonus edilizi agli eredi di un immobile.
In particolare, l’Amministrazione fornisce un’interpretazione univoca del comportamento da adottare quando un erede non detiene materialmente e direttamente l’immobile al momento dell’apertura della successione.
Innanzitutto viene ricordato il perimetro dell'articolo 16 bis del Tuir che disciplina l’applicazione delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.
La detrazione è attualmente del 36% e sale al 50% nel caso in cui il beneficiario sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi effettuati sulla casa adibita ad abitazione principale.
Quando cambia la titolarità dell’immobile, specifica l'agenzia, le quote di detrazione non fruite dal titolare originario dell’agevolazione vengono trasferite al nuovo proprietario, che potrà beneficiarne per i successivi periodi d’imposta salvo diversi accordi tra le parti interessate.
Se il trasferimento avviene mortis causa del contribuente con diritto di detrazione, lo sconto Irpef passa, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Successione ereditaria immobile: quando gli eredia suberntrano nei bonus edilizi
L'agenzia evidenzia che come più volte ricordato anche da altri documenti di prassi, per usufruire dell’agevolazione la detenzione materiale e diretta dell’immobile acquisito deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento.
Quindi l’erede non può utilizzare le rate residue per le annualità in cui, ad esempio, l’immobile è locato o concesso in comodato anche se soltanto per una parte dell’anno.
Tuttavia, si precisa che la norma non prevede che per usufruire della detrazione “ereditata” la detenzione dell’abitazione debba sussistere necessariamente nell’anno stesso di apertura della successione.
Ciò che conta è che la condizione di detenzione materiale e diretta del bene esista per tutto il periodo d’imposta in cui l’erede beneficerà delle quote residue.
Come ha precisato la Circolare n. 17/2023 il nuovo proprietario “al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza”.
Pertanto con la il principio di diritto in oggetto l’Agenzia evidenzia che:
- se nell’anno di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile, ad esempio perché è locato o dato in comodato a terzi, non sarà possibile usufruire per quell’anno della relativa quota di detrazione
- se negli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile, gli stessi potranno beneficiare delle eventuali quote annuali residue.
Inoltre si precisa ancora che, comunque, è necessario che l’erede detenga l’immobile per l’intero periodo d’imposta in cui applica la detrazione e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre del periodo di riferimento. In pratica, se l’acquisizione è avvenuta in corso d’anno, per quel periodo d’imposta la detrazione salta.
Qualora il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito proporzionalmente tra loro per ciascun periodo in base alla detenzione effettiva.
L’Amministrazione finanziaria, specifica concludendo che le suddette regole sono valide anche per le quote non usufruite dal defunto di altre detrazioni fiscali e in particolare per: superbonus, ecobonus e bonus verde.
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Il Governo approva il DPFP: rapporto deficit-PIL al 3%
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP).
Ricordiamo che il DPFP sostituisce il NDEF, in proposito leggi anche: Dpfp approvato dal MEF: sostituisce il NADEF
Il Governo approva il DPFP: rapporto deficit-PIL a 3%
Come speficiato dal comunicato stampa dell'Esecutivo, lo scenario programmatico conferma l’andamento dell’indebitamento netto previsto dal Piano strutturale di bilancio (PSB) e ribadito nel Documento di finanza pubblica (DFP) dello scorso mese di aprile (2,8% per l’anno 2026, 2,6% per l’anno 2027 e a 2,3% per l’anno 2028) e consente di rispettare il percorso della spesa netta concordato a livello europeo in quanto è coerente con la traiettoria.
Il rapporto deficit prodotto interno lordo (PIL) si attesta per il 2025, al momento, al 3% mentre il PIL 2025 allo 0,5%.
Nel documento si dà anche conto dell’incremento dello 0,15% nel 2026, di 0,3 % nel 2027 e di 0,5 nel 2028 da destinare alle spese della difesa. Tale incremento è subordinato all’uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo, alla luce del profilo dell’indebitamento previsto da tale documento.
Il tasso di crescita del valore del PIL programmatico si attesta per il 2026 allo 0,7%; nel 2027 allo 0,8%; nel 2028 allo 0,9%. Il tasso di crescita tendenziale risulta pari allo 07% nel 2026 e nel 2027 e allo 0,8% nel 2028.
Tali dati si basano su stime assai prudenziali che allo stato risentono anche del contesto geopolitico internazionale.Il debito del DPFP si attesta su valori inferiori al PSB (dove era pari al 137,8 nel 2026) e, in termini programmatici, in riduzione anche rispetto a quelli tendenziali del documento di primavera. Tale indicatore inizia a ridursi già nel 2027 e si attesta nel 2028 a un valore pari al 136,4 quando verrà meno l’effetto del superbonus.
Inoltre, con la manovra si darà luogo a una ricomposizione del prelievo fiscale riducendo l’incidenza del carico sui redditi da lavoro e si garantirà un ulteriore rifinanziamento del fondo sanitario nazionale.
Al fine di dare continuità agli interventi approvati dal Governo, saranno previste specifiche misure volte a stimolare gli investimenti delle imprese e a garantirne la competitività.Si procederà nel percorso di incremento delle misure a sostegno della natalità e della conciliazione vita-lavoro.
Concorre al finanziamento della manovra una combinazione di misure dal lato delle entrate e di interventi sulla spesa; questi ultimi tengono conto del monitoraggio compiuto e dell’adeguamento dei relativi cronoprogrammi di spesa.
Le misure che saranno introdotte faranno seguito alla manovra dello scorso anno, che ha reso strutturali quelle relative alla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro, le missioni internazionali, il rinnovo dei contratti pubblici e ha finanziato, in misura rilevante, il livello del finanziamento del fondo sanitario nazionale e ha previsto la costituzione di fondi per gli investimenti e per la ricostruzione.
Nel Documento è anche indicato, in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari approvate lo scorso 17 e 18 settembre, l’elenco dei collegati alla manovra.
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Modello 770: istruzioni per il frontespizio
Il modello 770/2025 va inviato entro il prossimo 31 ottobre.
Ricordiamo che da quest'anno è stata prevista anche la possibilità per chi ne abbia i requisiti, di utilzzare entro il 30 settembre il modello semplificato.
Il frontespizio del Modello è composto da:
- rima facciata, con l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- seconda facciata, con i riquadri:
- tipo di dichiarazione,
- dati relativi al sostituto,
- dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, r
- redazione della dichiarazione,
- firma della dichiarazione,
- impegno alla presentazione telematica e visto di conformità
Ricordiamo che nella presentazione diretta del modello i soggetti obbligati, devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.Vediamo come è composto il riquadro redazione della dichiarazione
Modello 770: istruzioni per invio unico e separato
Il "Redazione della dichiarazione" è composto da due sezioni denominate:
- “Quadri compilati e ritenute operate”
- “Gestione separata”.
Inoltre, è presente il campo “Tipologia invio” che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il modello 770.Infatti, è data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso.
In particolare,occorre indicare:
- 1, nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2025 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
- 2, nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2025 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).
Attenzione al fatto che il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.
Le istruzuioni al Modello 770 precisano che, l'invio può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.
Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati, dovrà barrare la casella inerente al flusso inviato ed inoltre è possibile, nella sezione “Gestione separata”, scegliere di:
- indicare il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali. In tal caso dovrà essere barrata la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato;
- barrare la casella “Sostituto” qualora il sostituto decida di effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. In tal caso dovrà essere barrata anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse
Modello 770: istruzioni per i dati del sostituto
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Autoproduzione energia PMI da rinnovabili: proroga al 10 novembre
Con DD del 29 settembre il MIMIT proroga al 10 novembre l'invio delle domande per la misura agevolativa per le PMI relativa alla autoproduzioni di enerhia da fonti rinnovabili.
Ricordiamo che la scadenza originaria era oggi 30 settembre.
Le regole della misura agevolativa sono state fissate con il Decreto 30 giugno che ha fissato le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il medesimo decreto disciplina, altresì, gli schemi di presentazione della domanda di agevolazione nonché l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria, nonché gli ulteriori elementi atti a definirne i criteri di ammissibilità.
Le risorse residue – rivenienti dall’attuazione dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto 14 marzo 2025 – destinate alla misura sono 178.668.093,00 euro, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.
Autoproduzione energia PMI da fotovoltaico: beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: interventi ammessi
La misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi – FER” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito,
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:
- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50% per la diagnosi energetica.
Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: domande di agevolazione entro il 10 novembre
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 novembre (termine originario 30 settembre prorogato con DD MIMIT del 29 settembre).
Il Soggetto Attuatore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibili nel proprio sito internet e su quello del MIMIT i modelli e le modalità in base alle quali deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.
L’accesso alla piattaforma informatica:- a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
- b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente ovvero al soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della domanda tramite la citata piattaforma informatica.
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Fondo attività interesse generale ETS: domande dal 25 settembre
Con l’Avviso n. 2/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione 13,5 milioni di euro per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, in attuazione dell’art. 72 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
L’obiettivo è sostenere attività di interesse generale promosse dagli enti del Terzo settore (ETS) su scala nazionale, in coerenza con le priorità indicate nell’Atto di indirizzo del Ministro (D.M. 124/2025). Leggi anche Fondo progetti interesse generale ETS: atto di indirizzoLa domanda va presentata esclusivamente in formato digitale tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro, accessibile con SPID:
- https:/servizi.lavoro.gov.it
- dalle ore 10:00 del 25 settembre 2025 alle ore 15:00 del 28 ottobre 2025.
Fondo attività interesse generale ETS: beneficiari
Possono partecipare, singolarmente o in partenariato:
- Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al RUNTS;
- Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS;
- Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS;
- Fondazioni iscritte all’anagrafe ONLUS (art. 11, d.lgs. 460/1997, in regime transitorio);
- Reti associative di cui all’art. 41 del Codice del Terzo settore .
Fondo attività interesse generale ETS: drequisiti di accesso
I progetti devono rispettare alcune condizioni essenziali:
- realizzazione di attività in almeno 10 Regioni italiane;
- durata compresa tra 12 e 18 mesi;
- costo complessivo compreso tra € 250.000 e € 500.000;
- quota di cofinanziamento:
- minimo 20% per ODV e APS,
- minimo 50% per fondazioni;
- il costo complessivo non può superare le entrate dell’ultimo bilancio consuntivo approvato.
Devono inoltre sussistere requisiti generali: regolarità fiscale, previdenziale e assistenziale, assenza di cause di divieto o decadenza per i rappresentanti legali, assenza di condanne penali per i reati ostativi.
Scarica qui l'avviso con tutti i dettagli.
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Istanza rettifica dati catastali: via dal 24 settembre
Le Entrate informano che dal 24 settembre è attivo il nuovo servizio web per le istanze di rettifica dei dati catastali.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 161919 del 2 aprile si dava attuazione a quanto previsto dalla Riforma Fiscale per la digitalizzazione del Catasto.
In particolare, si da attuazione alle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: modalità per la predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite il servizio “Istanza rettifica dati catastali”.
Istanza rettifica dati catastali: in arrivo il servizio online
A decorrere dal 24 settembre è disponibile, nell’area riservata dello stesso sito, il servizio “Istanza rettifica dati catastali” per la compilazione e la presentazione online delle istanze di rettifica dei dati catastali.
L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
Istanza rettifica dati catastali: modalità
Le istanze di rettifica dei dati catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui si tratta e osservando una delle seguenti modalità alternative:
- a) direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili previo accesso all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1.;
- b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione dell’istanza di rettifica dei dati catastali; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata con una delle modalità indicate, trasmette l’istanza di rettifica dei dati catastali, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione; sia l’istanza che la delega sono sottoscritti digitalmente dal delegante o, in alternativa, sottoscritti con firma autografa per consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.
L’applicazione “Istanza rettifica dati catastali” consente di correggere o precisare i dati catastali relativi agli immobili presenti in tutte le province del territorio nazionale ad eccezione dei territori nei quali il Catasto è gestito, su delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. L’aggiornamento potrà riguardare sia i dati dell’immobile come la correzione dell’indirizzo, degli identificativi catastali ecc. sia quelli dei titolari del diritto reale (errori sulle quote dei diritti reali, domande di volture non registrate, ecc.).
Istanza rettifica dati catastali: beneficiari del servizio
Il servizio può essere utilizzato dai rappresentanti di persone fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a).
La documentazione da allegare alle istanze di rettifica dei dati catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Allegati: -
PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi
Con una Nota congiunta del 25 settembre, Unioncamere e il Notariato hanno diffuso nuovi chiarimenti sui requisiti soggettivi e oggettivi del nuovo adempimento in vigore dal 1° gennaio e introdotto dalla legge di bilancio per gli amministratori di società.
La nota, di nove pagine, evidenzia al punto n 3 chiarimenti sul domicilio digitale degli amministratori, vediamo il dettaglio.
Per tutte le regole leggi anche PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre
PEC Amministratori società: chiarimenti sui requisiti oggettivi e soggettivi
In relazione all’obbligo degli amministratori di società, introdotto dall’art. 1, comma 860, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), di “indicare il proprio domicilio digitale” e di comunicarlo per l’iscrizione al registro delle imprese (previsto per le società dall’art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ed esteso, dall’ art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 alle imprese individuali), considerata la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 12 marzo 2025 prot. n. 43836, si segnala quanto segue.
Relativamene all'ambito oggettivo di applicazione per le imprese costituite in forma societaria si segnala che:- occorrono entrambi i requisiti, e quindi:
- (i) attività di impresa
- e (ii) forma societaria:
- sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che pur svolgendo attività d’impresa non siano società e i contratti di rete.
Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione ossia per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. sono inclusi tutti coloro che ricoprano la carica di amministratore, anche se non muniti di deleghe e non operativi. Sono inclusi i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione.
Attenzione al fatto che sono esclusi i procuratori, compresi i direttori generali, nonché i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.
Relativamente alla decorrenza del nuovo adempimento, a partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo riguarda le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi non solo le richieste di iscrizione di nomina relative alle società costituite dal 1° gennaio 2025.
La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica al 1° gennaio 2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.
PEC amministratori società: quale domicilio digitale indicare
Infine, relativamente alle caratteristiche del Domicilio Digitale degli amministratori di società, la nota del 25 settembre specifica che il domicilio digitale è un “indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata …”, “valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”; come tale assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal Codice civile (art. 43); conseguentemente
l’amministratore/liquidatore può alternativamente:- indicare il proprio domicilio digitale personale;
- indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
- indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
- “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art 47 del codice civile, presso il domicilio digitale della società nella quale ricopre la carica.
Non è invece possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore.”
Allegati: - occorrono entrambi i requisiti, e quindi:
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Crediti R&S: chiarimenti con question time n 5-04433
Con il question time n 5-04433 gli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, con riferimento:
- alle numerose modifiche normative che si sono succedute nel tempo;
- all’attività di controllo e contrasto alle frodi svolta dall’Agenzia delle entrate;
- alla necessità di definire con chiarezza i criteri che distinguono i progetti ammissibili (ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale) da quelli non rilevanti ai fini dell’agevolazione .
In particolare, gli interroganti evidenziano le difficoltà delle imprese nell’individuare correttamente gli investimenti agevolabili e i rischi di contenzioso legati a interpretazioni non uniformi.
Nel question time 5-04433 il MEF ribadisce i criteri di ammissibilità del credito d’imposta ricerca e sviluppo, distinguendo tra crediti inesistenti e non spettanti e ricordando la possibilità di riversamento spontaneo senza sanzioni.
Criditi R&S: chiarimenti dal questione time
Nella risposta il MEF sottolinea i seguenti aspetti e i relativi chiarimenti:
- Controlli mirati dell’Agenzia: l’Agenzia delle Entrate rafforza le verifiche per evitare l’utilizzo indebito del credito, soprattutto per crediti inesistenti o frutto di frodi.
- Definizione delle attività agevolabili: si richiamano i criteri stabiliti dal Manuale di Frascati dell’OCSE e dalla normativa europea sugli aiuti di Stato (Comunicazione UE 2014/C 198/01). È ribadita la necessità di una rigorosa distinzione tra le attività di ricerca (ammissibili) e quelle di semplice consulenza, innovazione di processo o attività ordinarie (non ammissibili).
- Crediti inesistenti e crediti non spettanti:
- i primi (inesistenti) sono quelli privi in tutto o in parte dei presupposti costitutivi previsti dalla normativa,
- i secondi (non spettanti) sono invece legati a errori interpretativi o a valutazioni non corrette sulla qualificazione dei progetti.
- viene evidenziarto che "mentre i crediti inesistenti sarebbero quei crediti, in tutto o in parte, dei presupposti costitutivi dei crediti individuati dalla normativa di riferimento, cui si aggiungono i crediti oggetto di rappresentazioni fraudolente, nei crediti non spettanti rientrerebbero quelli in cui, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente individuati nella normativa di riferimento, il credito di imposta difetta di ulteriori elementi o qualità individuate dal fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa primaria e secondaria dell’agevolazione.” Inoltre viene evidenziato che "resta fermo che, al fine di attestare l’effettiva sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla norma, l’impresa beneficiaria può acquisire apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.”
- Possibilità di definizione agevolata: è stata prevista la possibilità per i contribuenti di aderire a una procedura di ravvedimento operoso rafforzato (art. 5, comma 7, DL 146/2021) per riversare spontaneamente il credito indebitamente fruito, senza applicazione di sanzioni o interessi. In particolare si evidenzia che "con riferimento alla promozione di un intervento di definizione agevolata, giova evidenziare che il legislatore ha già previsto la possibilità di accedervi alla procedura di riversamento spontaneo, ai sensi dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 maggio 2023, n. 73. Tale procedura è finalizzata a consentire alle imprese che avessero esposto crediti non spettanti in attività di ricerca e sviluppo di riversare gli importi utilizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine di presentazione della sua ultima proroga, il 30 giugno 2025 (per effetto dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 25/2025) — possono essersi realizzati, stante l’irrogazione delle sanzioni in ipotesi di utilizzo dei crediti inesistenti, gli effetti preclusivi derivanti dal riconoscimento dell’inammissibilità dell’istanza di accesso alla procedura di riversamento per i crediti esposti in compensazione e risultati inesistenti, in quanto privi, in tutto o in parte, dei requisiti costitutivi previsti dalla normativa di riferimento o frutto di operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate.”
Da questi chiarimenti si confermano la necessità per le imprese di:
- documentare rigorosamente i progetti di ricerca e sviluppo;
- verificare la coerenza delle attività svolte con le definizioni OCSE ed europee;
- valutare tempestivamente l’eventuale utilizzo del ravvedimento speciale in caso di dubbi sulla spettanza del credito.
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Cessione di usufrutto: si perde l’agevolazione prima casa sull’immobile?
Con la Cassazione n 25863/2025 si replica ad un contenzionso tra l'agenzia delle entrate ed un contribuente a cui era stata recovata l'agevolazione prima causa a seguito della cessione dell'usufrutto su di un immobile da figlio a genitori.
Vediamo l'interessante pronuncia.
Cessione di usufrutto: si perde l’agevolazione prima casa sull’immobile?
Il contenzioso nasceva da un avviso di liquidazione notificato a un contribuente che, dopo aver acquistato un immobile con le agevolazioni “prima casa” nel 2011, aveva successivamente donato l’usufrutto ai propri genitori.
L’Agenzia delle Entrate aveva revocato i benefici fiscali, ritenendo che la donazione integrasse un trasferimento dell’immobile entro i cinque anni previsti dalla normativa, con conseguente decadenza dalle agevolazioni e richiesta di oltre 20.000 euro di imposta di registro.La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al contribuente, sostenendo che la donazione dell’usufrutto non comporta la perdita del diritto di proprietà sull’immobile, rimasto in capo al nudo proprietario.
Con l’ordinanza n. 25863 del 22 settembre 2025 la Sezione tributaria civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato la posizione del contribuente.
La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa, il quarto comma della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, stabilisce la decadenza solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici, e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto sugli immobili stessi in favore di terzi.”
Pertanto, la sola costituzione di usufrutto non equivale a trasferimento di proprietà e non determina la perdita dei benefici fiscali.
Gia con altre pronunce la Cassazione aveva sancito che in tema di agevolazioni tributarie, anche il nudo proprietario ha diritto alle agevolazioni in materia di imposta di registro per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 1 della legge n. 168/82, purché destini effettivamente l'appartamento acquistato a propria abitazione dopo la consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà
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Concessioni balneari: debiti fiscali oltre 5.000 euro impediscono l’accesso all’appalto
La Corte Costituzionale ha espresso un importante principio che avrà di certo delle ricadute sulle concessioni balneari.
Si tratta della pronuncia n 138/2025 con cui si reputano legittime le previsioni secondo le quali l'omesso pagamento di debiti fiscali generano l'inamissibilità ad una gara di appalto per le concessioni.
Vediamo tutti i dettagli della importante pronuncia.
Concessioni balneari: debiti fiscali oltre 5.000 euro impediscono l’accesso all’appalto
La sentenza n. 138 del 24 giugno 2025 della Corte costituzionale rappresenta un assunto determinante nell'ambito delle concessioni demaniali marittime.
Originata da un contenzioso sugli appalti pubblici, la pronuncia statuisce un importante principio sulla piena applicabilità, anche alle procedure di affidamento delle concessioni balneari, del regime dei requisiti generali dettato dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs. n 50/2016, oggi sostituito dal Dlgs. n 36/2023).
In pratica si ribadisce la validità dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016, riprodotto negli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, che prevede l’esclusione automatica dalle gare degli operatori economici per violazioni fiscali definitivamente accertate superiori alla soglia di euro 5.000.
Il principio affermato dalla Corte Costituzionale è il seguente: La previsione che le violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse siano considerate "gravi" e causino l'esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto se comportano un omesso pagamento superiore all'importo di 5.000 euro, non è irragionevole né sproporzionata. Essa contempera l'esigenza di trattare con severità i concorrenti inadempienti agli obblighi fiscali con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di debiti di importo non significativo, assicurando integrità, correttezza e affidabilità degli operatori economici.
Era stato il Consiglio di Stato a sollevare dubbi sulla compatibilità della norma con l’art. 3 della Costituzione, prospettando un contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Secondo il Consiglio di Stato un debito verso l’erario di importo modesto seppur superiore ai 5.000 euro, poteva condurre all’esclusione anche da gare di rilevante valore economico, determinando una sproporzione evidente tra gravità della violazione e conseguenze sul piano concorsuale.
La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione poichè la finalità perseguita dal legislatore è quella di garantire integrità, affidabilità e par condicio tra i concorrenti, nonché di prevenire indebiti vantaggi competitivi derivanti dall’inadempimento degli obblighi fiscali.
Superata la soglia dei 5.000 euro, l’operatore è automaticamente escluso, senza che la stazione appaltante (nel caso delle concessioni demaniali, l’ente concedente) possa valutare la proporzionalità rispetto al valore dell’affidamento.
La disciplina dovrebbe quiondi anche applicare ai bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari che, secondo la legge 116/2024, saranno affidate entro il 2027 mediante procedure competitive.
Occorre evidenziare che la Corte, pur dichiarando la questione non fondata, ha tuttavia rimesso al legislatore l’opportunità di una revisione della soglia o di una disciplina derogatoria che consenta la partecipazione agli operatori che provvedano a estinguere tempestivamente il debito prima della gara.
Si attendono ulteriori novità in merito, data l'importanza della materia.