• Enti no-profit

    Inizio attività ente terzo settore: come optare per il forfettario

    Le Entrate in data 31 dicembre 2025 hanno pubblicato un aggiornamento per il Modello AA7/10 Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazone attività ai fini IVA, soggetti diversi dalle persone fisiche.

    Come specificato dalla stessa Agenzia, l’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario al fine di disciplinare le modalità operative per l’esercizio dell’opzione di determinazione forfetaria del reddito da parte degli enti del Terzo Settore che avviano l’esercizio di attività d’impresa commerciale, ai sensi degli articoli 80 e 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

    Opzione per forfettario inizio attività enti terzo settore: come fare

    In particolare, dal 1° gennaio il modello reca novità alla pagina 12 delle istruzioni, nella sezione relativa al Quadro I – “ALTRE
    INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ”
    , dopo il paragrafo “DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ ESERCITATA”, è stato aggiunto il paragrafo “OPZIONE REGIME FORFETTARIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE”.
    Considerato che il modello AA7/10 non prevede attualmente un campo specifico per l’indicazione di tale opzione, è stato introdotto un criterio tecnico che consenta di acquisire in Anagrafe Tributaria in maniera univoca la volontà dell’ente.

    Gli enti del terzo settore che avviano l’esercizio di attività d’impresa commerciale e intendono optare per la determinazione forfetaria del reddito, prevista dagli articoli 80 e 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per l’esercizio dell’opzione devono compilare il campo “investimenti effettuati dai costruttori”, inserendo il valore 9999999999 (dieci volte il numero 9).

  • Accise

    Prezzo delle sigarette 2026: i nuovi listini dalle Dogane

    La Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene novità per le sigarette e le relative accise, vediamo il dettaglio.

    Dalle Dogane l'annuncio dell'aumento reso attuativo dal 16 gennaio del prezzo delle sigarette.

    Vengono ufficializzate le novità della legge di bilancio.

    Di seguito il nuovo tariffario con i prezzi di tutte le marche.

    Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026

    La Legge di bilancio 2026 prescrive l’aumento progressivo delle accise su sigarette, sigari e tabacco trinciato da effettuarsi negli anni 2026, 2027 e 2028. 

    Contestualmente:

    • viene semplificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette
    • viene ridotta l’accisa applicata ai tabacchi da inalazione senza combustione.

    Secondo quanto riporata la relazione tecnica alla Legge di bilancio, con riferimento alle sigarette, si evidenzia che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.

    E' disposto anche l’aumento dell’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (le cosiddette sigarette elettroniche), con o senza nicotina.

    In particolare relativamente all’accisa sui tabacchi lavorati, si aumenta l’importo specifico fisso per unità di prodotto:

    • per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;
    • per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
    • a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.

    Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo 

    • a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026,
    • a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027 
    • e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale.

    Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo 

    • a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026, 
    • a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027 
    • e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.

    Viene anche specificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, è infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.

    Adm ha pubblicato i nuovi tariffari e in particolari la lista di tutte le marche di sigarette con i prezzi in vigore dal 16 gennaio:

    Per tutti gli altri prezzi visita il sito di ADM Agenzia delle Dogane.

  • Dichiarazione IVA

    Società di comodo 2026: le novità nel Modello IVA

    Il Modello IVA 2026 con le relative istruzioni viene pubblicato dalle Entrate il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio scarica qui: Modello IVA 2026 e le relative istruzioni. 

    Tra le principali novità vi è quella che compare nel QUADRO VA per le società di comodo.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Società di comodo 2026: le novità nel Modello IVA

    Le novità sulle società di comodo risalgono al 2025 e in particolare alla entrata in vigore del nuovo art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.

    Ricordiamo che il legislatore, attraverso la disciplina delle società di comodo intende contrastare l’impiego strumentale di entità societarie formalmente costituite per l’esercizio di attività economiche, ma prive di una reale operatività, le quali vengono utilizzate, in concreto, per il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali. 

    A tal fine, ha previsto un meccanismo di verifica denominato “test di operatività”, volto a misurare la congruità dei ricavi dichiarati rispetto a determinati parametri presuntivi

    L’esito di tale test, consente di qualificare la società come “operativa” o “non operativa”, con rilevanti conseguenze sotto il profilo impositivo, in particolare ai fini della determinazione del reddito minimo imponibile e dell’accesso a specifici regimi fiscali agevolativi.

    In altri termini, il mancato superamento del test comporta l’attivazione automatica della presunzione legale di non operatività, con rilevanti conseguenze sul piano fiscale, tra cui sulla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES). 

    Per tutte le novità leggi anche: Le società di comodo: novità introdotte dal D.Lgs n. 192/2024 al reddito imponibile.   

    Nel Modello IVA 2026 appena pubblicato, al fine della sua presentazione a partire dal 2 febbraio, figura una novità nel quadro VA

    In poarticolare, nel rigo VA15 c'è la casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

    In tale rigo non deve più essere specificata la durata della qualifica di società di comodo che comporta il divieto di detrazione dell’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione o persino la perdita definitiva del credito IVA annuale per le società risultanti di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due anni precedenti, se non hanno effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini IVA superiori all’importo determinato con il test di operatività.

    La novità è che la casella contenuta nel rigo VA15 deve essere barrata dalle società che risultino non operative per segnalare tale specifica situazione. 

  • Successioni

    Nuova Dichiarazione di successione: le criticità evidenziate dai notai

    Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 58-2025/T, ha posto in luce una serie di criticità insite nel modello di dichiarazione di successione e nelle relative istruzioni approvati dall’Agenzia delle Entrate.

    Ricordiamo appunto che con il Provvedimento n 47335 del 13 febbrio è stato anche pubblicato il nuovo modello della Dichiarazione di Successione e volture catastali che consente l'autoliquidazione dell'imposta.

    Leggi anche Dichiarazione di successione 2025: modello e istruzioni             

    Lo studio ha avidenziato le principlai criticità emerse dopo l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 della novità.

    Nuova Dichiarazione di successione: contenuti dello studio n 58/2025

    Lo studio esamina gli aspetti problematici che si sono presentati nella prassi applicativa a seguito dell’introduzione del modello di dichiarazione di successione telematico e della successiva e più recente introduzione, tramite detto modello, della totale autoliquidazione dell’imposta (D.Lgs. 139/2024).
    Tali problematiche, consistenti principalmente nella rigidità del programma, basato su errori bloccanti che non consentono al contribuente di redigere una dichiarazione che non segua pedissequamente gli orientamenti interpretativi dell’agenzia delle entrate, sono affrontate con
    riferimento alle principali tematiche concernenti:

    • l’applicazione dell’imposta, ovvero le modalità di presentazione della dichiarazione; 
    • la soggettività passiva del tributo (con riferimento alla quale le istruzioni si fondano sulla totale assimilabilità tra chiamato all’eredità e soggetto passivo del tributo stesso;
    • le modalità di identificazione di immobili privi di classamento; le passività ereditarie, con riferimento alle quali le istruzioni impongono di seguire principi non sempre del tutto coerenti con il dato normativo;
    • il trust, con riferimento al quale viene evidenziata la non sempre assoluta coerenza delle istruzioni con la nuova disciplina di tassazione del trust introdotta dal D.Lgs. 139/2024;
    • le agevolazioni, con riferimento alle quali viene tra l’altro evidenziata la contraddittorietà delle istruzioni con taluni orientamenti dell’agenzia delle entrate per quanto concerne il rapporto tra la disciplina delle agevolazioni prima casa nei trasferimenti gratuiti ed in quelli onerosi.

    Sono diversi i punti di contestazione che lo studio n 58/2025 evidenzia e qui si specifica la non condivisione della presentazione della dichiarazione.

    Nuova Dichiarazione di successione: le criticità evidenziate dai notai

    Secondo i Notai non appare condivisibile la scelta in base alla quale la dichiarazione dovrebbe ritenersi presentata solo al momento della ricezione della seconda ricevuta da parte dell’agenzia, previo un controllo formale della dichiarazione da parte della stessa e (soprattutto) previa acquisizione delle imposte ipotecarie e catastali autoliquidate. Invero i controlli formali sono già effettuati dal programma e l’agenzia non dovrebbe poter rifiutare una dichiarazione che il programma non ha bloccato; ciò, a maggior ragione, in considerazione della (pur criticabile) natura bloccante degli errori evidenziati dal programma. Si consideri che in tal modo una dichiarazione trasmessa telematicamente il giorno di scadenza risulterebbe per definizione tardiva e fuori termine posto che la cd. “seconda ricevuta” non può che essere emessa nei giorni successivi. Non si vede dunque come l’agenzia possa conciliare il principio letteralmente creato (in quanto non rinvenibile in norma di legge) dalle istruzioni (v. p.5) con l’inapplicabilità in tal caso delle sanzioni per tardiva dichiarazione.
    Inoltre le istruzioni (sempre a p. 5) affermano che immediatamente dopo l’invio il servizio restituisce una prima ricevuta che attesta (solo) la trasmissione del file. 

    Ciò non corrisponde alla realtà in quanto tale “prima ricevuta” viene spesso restituita anche il giorno successivo e non se ne comprende il motivo ove si confronti la fattispecie in oggetto con quella, assolutamente analoga, ella registrazione telematica tramite “modello unico”, nella quale la trasmissione della ricevuta è realmente immediata. 

    Altro punto di sensibile criticità è quello relativo alla dichiarazione presentata da soggetti diversi. 

    A tale proposito non si comprende, salvo pensare a mere ragioni di semplificazione informatica, la previsione delle istruzioni che richiede che eventuali dichiarazioni sostitutive (si noti che non esiste più la possibilità di presentare dichiarazioni modificative e/o integrative sebbene tuttora previste dalla legge) debbano essere presentate “dal medesimo soggetto” che ha firmato la prima dichiarazione (ancorché rinunciante).
    Se per avventura il primo firmatario dovesse nel frattempo decedere (o cessare dalla propria carica: si pensi ad un curatore o esecutore testamentario) la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata all’ufficio in forma cartacea o in forma di nuova prima dichiarazione la cui
    presentazione in via telematica deve peraltro essere forzata dall’ufficio, in quanto il sistema non la
    accetterebbe.
    Altro caso tipico è quello di separate dichiarazioni presentate da erede e legatario, ma il caso potrebbe verificarsi anche per dichiarazioni da parte di più eredi relativi a beni tra gli stessi divisi dal de cuius in un testamento.
    Orbene le istruzioni sembrano contemplare tale possibilità solo per i legatari (v. p. 4), prevedendo che gli stessi possano presentare una autonoma dichiarazione relativa ai soli beni oggetto di legato. 

    Al contrario si sostiene, immotivatamente, che gli eredi debbano inserire nella propria dichiarazione l’indicazione di tutti i beni caduti in successione e, pertanto, anche di quelli devoluti ad altri eredi o legatari, ciò, a quanto pare, valorizzando ed esasperando la natura solidale dell’obbligazione dei coeredi in ordine al pagamento dell’imposta dovuta (anche dai legatari) (art. 36 T.U.). 

    Arrivando per tale via alla opinabile conclusione che solo i legatari possano effettuare una autonoma dichiarazione e ciò, comunque, solo ove non sia già stata presentata una dichiarazione da parte degli eredi.
    In un caso concreto l’erede è stato formalmente diffidato da parte dell’ufficio, pena l’applicazione di sanzioni per incompleta dichiarazione, ad integrare la propria dichiarazione con indicazione dei beni oggetto di legato, mentre il legatario, stante i dissidi esistenti con gli eredi (ma i motivi potrebbero essere i più vari), intendeva presentare nei termini di legge una autonoma dichiarazione.

    Per tutte le altre consideraizoni dei Notai si legga l'intero documento per lo studio n 58/2205 recentemente reso pubblico.

  • Accesso al credito per le PMI

    Polizza catastrofale: proroga al 31 marzo, vediamo per chi

    Il Decreto legge Milleproroghe 2026 pubblicato in GU n 302 del 31 dicembre 2025 contiene tra le altre proroghe prevede quella per la polizza catastrofale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

    Il decreto ha appena iniziato il suo iter di conversione in legge alla Camera, vediamo il dettaglio della proroga approvata.

    Polizza catastrofale: proroga al 31 marzo, vediamo per chi

    In dettaglio, l’articolo 16, comma 2, del decreto-legge in esame interviene sull’obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
    La disposizione in esame proroga il termine al 31 marzo 2026, che era precedentemente fissato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto- legge n. 39 del 2025, al 31 dicembre 2025, per la conclusione dei contratti assicurativi per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali riferiti alle piccole e microimprese dei seguenti settori:

    • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; la disposizione fa riferimento per la definizione dei suddetti esercizi
      all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991.
    • imprese turistico-ricettive.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Elezioni Commercialisti 2026: affluenza alle urne di oltre il 62%

    Giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, per i Commercialisti ci sono state le elezioni per scegliere i nuovi rappresentanti degli Ordini territoriali. 

    Il cammino verso il voto è stato lungo e travagliato a causa dei ricorsi al TAR ma alla fine l'affluenza è stata da record.

    Prima del dettaglio, ricordiamo che sul ricorso al TAR. la ID Technology all'ultimo minuto ha presentato un atto di rinuncia alla domanda cautelare collegata al ricorso con cui si chiedeva di sospendere il contratto siglato dal CNDCEC con la Multicast per la piattaforma di voto e conseguentemente le elezioni.

    ID Technology ha motivato la rinuncia alla sospensiva spiegando che, dopo aver presentato richiesta di misure cautelari monocratiche, il Consiglio nazionale e la Multicast hanno depositato documenti comprovanti l’intervenuta stipulazione e l’avvio dell’esecuzione del contratto.

    I seggi elettorali si sono costituiti regolarmente il 10 gennaio scorso.

    Il 14 gennaio sempre sul voto e la piattaforma da utilizzare è arrivata una interrogazione parlamentare al MEF per sapere "quali misure si intendano assumere, anche di natura ispettiva o regolatoria, volte a verificare la correttezza, la trasparenza e la neutralità delle procedure di affidamento della piattaforma informatica per le elezioni degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, al fine di garantire interventi idonei a rafforzare la fiducia nel regolare svolgimento del procedimento elettorale”. 

    Ricordiamo inoltre che, resta valido il merito del ricorso che secondo la ID Technology, riguarda il mancato rispetto del principio di rotazione, contemplato dalla disciplina sugli affidamenti diretti contenuta nel Codice degli Appalti, dato che Multicast era titolare anche del rapporto contrattuale precedente.

    Se il TAR dovesse dare ragione alla ID Technology le potrà conoscerle un risarcimento economico, così come richiesto dalla stessa ricorrente in via subordinata, ma le elezioni saranno considerate valide.

    Vediamo le procedure di voto e i risultati.

    Elezioni Commercialisti 2026: si volta il 15 e 16 gennaio

    Le elezioni si sono concluse e l'affluenza ai seggi è stata del 62%, in alcuni territori hanno registrato una partecipazione intorno o superiore al 90%.

    Secondo De Nuccio si è trattato di "un’affluenza storica, una partecipazione che ha superato ogni aspettativa, colleghe e colleghi che hanno scelto di esserci, di contare, di far sentire la propria voce". 

    Ricordiamo che con l’Informativa n. 1/2026, il CNDCEC ha inoltrato agli Ordini territoriali dei tutorial sull’utilizzo della piattaforma, a cui accedere attraverso il link che i commercialisti hanno ricevuto via PEC.

    Cliccato il link, è stato possibile autenticarsi tramite SPID o CIE avendo accesso al voto per 7 minuti.

    Il sistema ha dato la possibilità di votare:

    • per una delle liste presenti, 
    • scheda bianca. 

    Durante il voto, è stato possibile aggiungere le preferenze per i singoli candidati oppure dare solo il voto alla lista.

    Successivamente si sono scelti i candidati per il revisore unico o il collegio dei revisori e per il Comitato pari opportunità.

    Concluso il voto il sistema ha rilasciato una ricevuta per la regolarità della procedura, inviata anche via PEC al professionista.

    Mancando la ricevuta, il voto non è stato considerato valido e si è dovuto ripere tutta l’operazione a cominciare da una nuova

    autenticazione. 

    Attenzione al fatto che ogni singolo Ordine ha deciso l'orario di apertura dei seggi garantendo l'apertura di almeno 8 ore.

    La lista che ha ottenuto più voti ha ottenuto i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso, mentre i rimanenti sono andati ai candidati più votati della lista arrivata seconda.

    Leggi anche Riforma Commercialisti: il testo del DDL approvato con novità             

  • Accertamento e controlli

    Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta

    Con la Sentenza n 666/2026 la Cassazione statuisce che la reiterata rinumerazione delle fatture fa scattare la dichiarazione fraudolenta, vediamo i dettagli del caso di specie.

    Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta

    La reiterata rinumerazione delle fatture e i versamenti degli incassi sul conto di un soggetto estraneo all’attività possono integrare la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Questa la sintesi del chiarimento della Cassazione nella Sentenza n 666/2026.

    La Corte di cassazione, Sezione III penale, si pronuncia su una complessa vicenda di reati tributari commessi nell’ambito di uno studio professionale, chiarendo i presupposti 

    • della dichiarazione fraudolenta
    • dell’occultamento delle scritture contabili
    • nonché i criteri di calcolo della prescrizione e del trattamento sanzionatorio.

    Il procedimento trae origine da una verifica fiscale avviata nel 2014 nei confronti di uno studio legale, dalla quale era emersa una contabilità parallela attiva già dal 2009. 

    Le indagini avevano evidenziato numerose parcelle incassate ma non registrate né dichiarate, una numerazione artificiosa delle fatture e una sistematica divergenza tra la documentazione contabile dello studio e quella in possesso dei clienti.

    Ulteriori elementi di frode erano stati individuati tramite indagini bancarie: assegni incassati in contanti dal professionista, versamenti effettuati sul conto della moglie (estranea formalmente allo studio) e intestazione diretta di titoli di pagamento alla stessa. 

    In sede amministrativa, il contribuente aveva poi definito integralmente la propria posizione fiscale mediante accertamenti con adesione, pagando imposte e sanzioni.

    In primo grado, il Tribunale di Provinciale aveva assolto l’imputato dai reati di dichiarazione fraudolenta (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000), ritenendo insussistente la frode. 

    La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, condannando l’imputato per tutti i reati contestati.

    Il ricorso per Cassazione era articolato in numerosi motivi, tra cui:

    • vizi processuali relativi alla composizione del collegio giudicante e all’ammissibilità dell’appello del Pubblico ministero;
    • contestazione della sussistenza della condotta fraudolenta e del dolo specifico di evasione;
    • erronea applicazione dell’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, sostenendo che la contabilità fosse comunque ricostruibile;
    • mancata dichiarazione della prescrizione;
    • omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
    • violazione del principio del ne bis in idem;
    • errori nel trattamento sanzionatorio, anche alla luce delle modifiche normative più favorevoli introdotte nel 2024.

    La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai motivi sulla prescrizione e sulla pena, dichiarandolo inammissibile nel resto.

    Quanto alla dichiarazione fraudolenta, la Suprema Corte conferma la valutazione della Corte d’appello: la condotta dell’imputato non si era limitata a mere irregolarità formali, ma integrava un sistema fraudolento articolato, caratterizzato da artifici idonei a ostacolare l’accertamento fiscale. 

    La rinumerazione delle fatture e l’incasso dei compensi tramite conti intestati a terzi costituivano un “quid pluris” rispetto alla semplice omissione contabile, sufficiente a integrare il reato ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000.

    Parimenti, viene confermata la responsabilità per l’occultamento delle scritture contabili: il reato sussiste ogniqualvolta la condotta renda anche solo difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, a prescindere dalla possibilità di accertare i redditi tramite documentazione reperita presso terzi.

  • Adempimenti Iva

    IVA opere d’arte: l’aliquota per i servizi di realizzazione

    Con l'Interpello n 4 del 14 gennaio le Entrate evidenaziano che sui servizi per realizzare un’opera d’arte si sconta l'IVA ordinaria. Vediao il dettaglio del caso di specie, ma prima ricordiamo che recentemente il legislatore è intervenuto introducendo l’aliquota Iva del 5% per tutte le cessioni di oggetti d’arte (n. 1-novies) della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto Iva, aggiunto dall’articolo 9 del decreto Omnibus).

    IVA opere d’arte: l’aliquota per i servizi di realizzazione

    Con la Risposta ad interpello 4/2025 pubblicata in data 14 gennaio, replicano ad un caso presentato all’Entrate abbastanza frequente nel mondo dell'arte delle sculture contemporanee.

    L'agenzia con la risposta limita l’applicazione della norma introdotta recentemente sulla aliquota al 5% alle cessioni di opere d’arte, successive alla produzione.

    Nel caso di specie un artista, previa fornitura del modello 3D e schema di produzione (i.e. progetto), commissiona a una società, fonderia artistica, di eseguire l’opera con materiali propri, curandone la fusione, la finitura e l’assemblaggio. 

    La realizzazione delle opere in alluminio e bronzo, avviene sotto la supervisione dell’artista il quale rilascia approvazioni in corso d’opera e finale.

    Le opere sono prodotte in massimo pochi esemplari identificati sotto il controllo dell’artista.

    Secondo l'istante una fonderia artistica, al servizio da loro eseguito si applicherebbe l’Iva del 5% recentemente introdotta.

    Le Entrate dissentono poichè l’aliquota del 5% di cui al citato n. 1-novies) della tabella A, parte II-bis vale solo per le cessioni di oggetti d’arte, tra cui rientrano le «… fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto» e non anche per le prestazioni di servizi dirette alla produzione delle stesse. 

    Dettagliatamente, il quesito posto da ALFA riguarda il trattamento IVA delle operazioni che svolge e chiede se alle operazioni effettuate (realizzazione di opere d’arte su commissione) sia applicabile:

    • l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista per le cessioni di oggetti d’arte,
      oppure
    • l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

    Il dubbio nasce perché la fonderia:

    • realizza materialmente l’opera con materiali e manodopera propri,
    • opera sulla base di un progetto fornito dal cliente (artista o gallerista),
    • lavora sotto la supervisione dell’artista, con tiratura limitata e certificazioni.

    L’Agenzia precisa inoltre che:

    • l’aliquota IVA del 5% potrà applicarsi solo alla successiva cessione dell’opera, effettuata dal committente (artista o gallerista),
    • a condizione che si tratti di fusioni di sculture a tiratura limitata (max 8 esemplari) riconducibili al codice NC 9703 00 00

    Ti consigliamo:

  • Certificazione Unica

    CU 2026: il calendario degli invii

    Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate pubblicano le regole per la CU 2026 da inviare entro il 16 marzo prossimo.

    Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate,
    entro:

    • il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non eser- citato abitualmente e ai redditi diversi,
    • entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, 
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. 

    Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
    Attenzione  al fatto che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Scarica qui il modello della certificazione unica 2026 con le relative istruzioni.

    CU 2026: cosa contiene

    La Certificazione Unica “CU 2026” unitamente alle informazioni per il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) è necessaria per attestare:

    a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito, “TUIR”), corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
    b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
    c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
    g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d),
    e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);
    h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
    i) le relative ritenute di acconto operate;

    j) le detrazioni effettuate.

    La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova

    certificazione. 

    In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi
    successivi.
    Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto:

    1. redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, 
    2. ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, 
    3. o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi

    deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

    CU 2026: le tipologie di invio

    Viene precisato che gli invii della CU 2026 possono essere:

    • ordinari, 
    • sostitutivi 
    • o di annullamento.

    Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica “CU 2026” e nelle relative specifiche tecniche.
    Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. 

    Attenzione al fatto che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, il termine per la trasmissione è fissato al 30 aprile.

    l flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

    • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
    • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
    • Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    IVA 2026: invio dal 1° febbraio

    Con il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni da inviare entro il 30 aprile prossimo.

    Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2025 da presentare ai fini
    dell’Imposta sul valore aggiunto:

    • Modello IVA/2026 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
      • dati personali;
      • i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
    • Modello IVA BASE/2026 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

    Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Modello IVA 2026: le principali novità

    Il Modello IVA 2026 da inviare a partire dal 1° febbraio Reca le seguenti novità:

    QUADRO VA
    Il rigo VA15 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
    QUADRO VE
    Nella sezione 4, nel rigo VE38 sono stati aggiunti i campi 2 e 3 che devono essere compilati per indicare l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all’art. 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024.
    QUADRO VJ
    Il quadro VJ è stato rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” ed è stato suddiviso in 2 sezioni. La sezione 1 è dedicata alla determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni. La sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, legge n. 207 del 2024) da indicare nel rigo VJ30.
    QUADRO VX
    Nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi. Prospetto IVA 26/PR
    QUADRO VS
    Nella sezione 1, il campo 4 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
    QUADRO VW
    Il rigo VW21, che serviva ad estromettere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno d’imposta da società risultate di comodo, è stato eliminato.

    Modello IVA 2026: modalità di invio

    In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2025 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
    Il d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (di seguito, intermediari), abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.
    Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge

    Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
    La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
    a) direttamente dal dichiarante;
    b) tramite un intermediario;
    c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. 

    La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.