• PRIMO PIANO

    Global minimum tax: nuovo decreto attuativo

    Pubblicato in GU n 304 del 30.12.2024 il decreto 20 dicembre con disposizioni attuative per la Global Minum tax.

    Ricordiamo che  a seguito dell’introduzione della Global Minimum Tax e delle sue regole (Regole Globe), la maggior parte delle giurisdizioni appartenenti all’Inclusive Framework dell’Ocse ha recepito le disposizioni normative relative a questa nuova imposta

    Per l'Italia il Dlgs n. 209 del 27 dicembre 2023 ha recepito la Direttiva 2022/2523/Ue sull'imposizione minima globale dei gruppi multinazionali, strutturata secondo il modello del Pillar 2 di fonte Ocse/G20 e diretta ad assicurare un livello minimo di imposizione del 15% in ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano. 

    Vediamo cosa contiene l'ultimo decreto approvato.

    Global minimum tax: regole in GU

    Il presente decreto, emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre  2023, n. 209, reca disposizioni attuative della Global minimum tax che tengono conto di alcuni chiarimenti forniti nel Commentario alle Regole OCSE, pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» come modificato ed integrato dalle successive Guide Amministrative approvate dal Quadro Inclusivo sul BEPS, pubblicate il 2 febbraio 2023 (di seguito AG febbraio 2023), il 17 luglio 2023 (di seguito AG luglio 2023) e il 18 dicembre 2023 (AG dicembre 2023).
    In particolare, il decreto contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti dell’imposizione integrativa:

    • i Fondi Sovrani che soddisfano la definizione di entità statali di cui al n. 19) dell’allegato A  del Decreto Legislativo;
    • il criterio forfetario per l’individuazione delle attività ausiliarie;
    • il trattamento degli strumenti di copertura;
    •  l’annullamento del debito e il suo effetto sul reddito o perdita rilevante;
    • la semplificazione per le partecipazioni di portafoglio a breve termine;
    • le società di mutua assicurazione;
    • le attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite;
    • le regole generali di conversione valutaria;
    • il regime transitorio di allocazione delle imposte dovute ai sensi di un regime CFC Misto.

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Adempimento collaborativo: requisiti dei certificatori del rischio fiscale dell’impresa

    Pubblicato in GU n 2 del 3 dicembre il Decreto MEF n 212/2024 con il Regolamento di disciplina di requisiti, compiti  e adempimenti dei  professionisti abilitati  alla certificazione  del sistema integrato di  rilevazione,  misurazione, gestione  e  controllo  del rischio fiscale. 

    Ricordiamo che, nell'ambito dell'adempimento collaborativo, si tratta dei Professionisti tenuti ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione, risponda ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed è impostato in modo coerente con le  linee  guida di  cui all'articolo 4, comma 1-quater, del medesimo  decreto, fornendo  una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e  affidabile della variabile fiscale da parte dell'impresa. 

    Adempimento collaborativo: requisiti dei certificatori

    L'art 1 del Decreto in oggetto prevede che l'attività di certificazione del sistema (di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5  agosto  2015, n. 128), è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto:

    • dal Consiglio nazionale forense,
    • dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,

    rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi.
    Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti che risultino iscritti all'albo professionale di appartenenza da più di 5 anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e di seguito dettagliati.

    Adempimento collaborativo: onorabilità del certificatore

    In dettaglio, possono chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti che: 

    • a) non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III, e di cui all'articolo  640,  comma  1, del codice penale; 
    • b) non integrano le cause di esclusione di cui  all'articolo  94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023; 
    • c) non si trovano nelle condizioni  previste  dall'articolo  2382 del codice civile.

    Ai fini dell'iscrizione all'elenco il professionista deve essere in  possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di: 

    • a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi; 
    • b) principi contabili  applicati  dal  soggetto  incaricante  nei periodi oggetto della certificazione; 
    • c) diritto tributario. 

    Il possesso dei requisiti di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di  appartenenza del professionista.

    Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e  i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione di cui al primo periodo. 

    Il  venir  meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità comporta  la cancellazione dall'elenco.

    Professionisti certificatori del rischio fiscale: domanda di iscrizione all’elenco preposto

    Per la domanda di iscrizione all'elenco, il decreto prevede che essa debba contenere, oltre all'attestazione rilasciata dal rispettivo ordine di appartenenza, le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
    I professionisti, al momento della presentazione della domanda,  devono altresì rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all'articolo  2, comma 1, lettera a), di cui hanno formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a loro carico, anche  non  definitivi, emessi dell'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente  superiori  a  euro  50.000,00.  

    Il Consiglio  nazionale  forense,  per  gli  avvocati,  e  il  Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i commercialisti, in relazione alle suddette dichiarazioni, considerate l'entità, la gravità e  comunque la  rilevanza  delle fattispecie possono, con provvedimento motivato, negare  l'iscrizione all'elenco dei  certificatori  o  ammetterla  con   prescrizioni.  

    Qualora   le fattispecie  descritte  al  primo  periodo  emergano  successivamente all'iscrizione, i medesimi Consigli nazionali  procedono  al  riesame dell'iscrizione nell'elenco.
    Nel caso in cui venga comunicato dall'Agenzia delle  entrate  al Consiglio Nazionale competente che il  professionista  abilitato ha reso un'infedele certificazione, il Consiglio Nazionale  stesso  deve procedere  con  urgenza  alla sospensione dell'iscrizione  del professionista  nell'elenco,  garantendogli il diritto  a  essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai  fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a  provvedere
    ovvero del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  9
    luglio 1997, n. 241, di sospensione temporanea dall'elenco.
    Il provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea di cui al comma 3 deve essere comunicato tempestivamente  dal  Consiglio nazionale al Consiglio dell'ordine di appartenenza, per  l'avvio  del procedimento disciplinare. 

  • Accertamento e controlli

    Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione

    Dal 1° gennaio aumentano da 30 a 60 giorni i termini per definire gli avvisi bonari. Vediamo i dettagli delle novità.

    Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione

    Dal 1° gennaio i contribuenti avranno più tempo per definire gli avvisi bonari ricevuti dall'Agenzia delle Entrate e derivanti da liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni. Ai fini della riduzione delle sanzioni:

    • ad un terzo per le liquidazione automatica
    • ai due terzi per il controllo formale

    la prima rata o l'intero del dovuto, andranno pagate entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione bonaria ADE.

    La novità è in vigore per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 e quindi verosimilmente per le prossime comunicazioni ricevute dai contribuenti sui controlli.

    La modifica è stata apportata dal Dlgs. 5 agosto 2024 n. 108che ha modificato gli artt. 2, 3 e 3-bis del Dlgs. 462/97.

    Identicamente, sono stati modificati gli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72,  prevedendo che i chiarimenti del contribuente successivi alla comunicazione bonaria dovranno avvenire nei 60 giorni.

    Nel caso in cui l’avviso bonario venga recapitato all’intermediario il termine di pagamento delle somme o della prima rata “è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo” .

    Invariato invece è il termine di 30 giorni per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

    Per un approfondimento leggi anche: Avvisi bonari: cosa cambierà nel 2025.

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  • Imposta di registro

    Diritti usufrutto e rendite 2025: regole di calcolo dal 1° gennaio

    Viene pubblicato in GU n 305 del 31 dicembre il decreto MEF del 27.12 con regole per Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, per l'anno 2025.

    Il MEF ha evidenziato che l’emanazione del decreto è rivolto ad armonizzare le modalità di calcolo dei valori dei diritti di usufrutto e delle rendite e pensioni, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.

    Viene anche evidenziato che, il decreto legislativo n. 139 del 2024 ha introdotto il comma 5-ter all’articolo 46 TUR e il comma 1-ter all’articolo 17 del TUS in base ai quali è stabilito che, ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis dell’articolo 46 TUR e di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 17 TUS, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. 

    Ciò premesso, considerato che il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, ha fissato il saggio degli interessi legali per l’anno 2025 nella misura del 2 per cento (valore inferiore a quello previsto dal comma 5-ter dell’articolo 46 TUR e dal comma 1-ter dell’articolo 17 TUS), il prospetto dei coefficienti di cui agli articoli 46, comma 5-bis, TUR e 17, comma 1-bis, TUS, nonché il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 2, lettera a) dell’articolo 46 TUR e al comma 1, lettera a) dell’articolo 17, TUS è determinato assumendo come valore di riferimento la misura del 2,5 per cento, che – così come evidenziato nella Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 139 del 2024 – corrisponde al saggio legale degli interessi stabilito per l’anno 2024 con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2023. 

    Ciò considerato, non è allegato al decreto alcun prospetto dei coefficienti, rinviandosi all’allegato 1 del decreto legislativo n. 139 del 2024.

    In sintesi la base imponibile dell’usufrutto e delle rendite deve continuare a essere calcolata, ai fini delle imposte di registro e di successione/donazione e delle altre imposte indirette, con riferimento al tasso d’interesse del 2,5% vigente nel 2024.

    Quindi, nonostante la diminuzione del tasso legale rispetto al 2024, nel 2025 si deve usare ancora la formula di calcolo del 2024.

    Calcolo diritti di usufrutto e rendite 2025: regole in vigore dal 1° gennaio

    Il decreto MEF del 27 dicembre prevede che  il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2, lettera a) del  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta  di registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986,  n. 131,  e  successive  modificazioni, relativo  alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità
    Il valore del multiplo, indicato nell'art. 17, comma  1,  lettera a) del testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive  modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità
    Il prospetto dei coefficienti per la determinazione  della  base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro e al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo 2,5 per cento come misura di riferimento, ossia il  saggio  legale degli interessi stabilito per l'anno 2024 con  decreto  del   Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023, come da prospetto di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. 

  • Legge di Bilancio

    Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025

    La legge di Bilancio 2025 contiene, tra le altre, novità per l'Agricoltura, vediamo in sintesi le agevolazioni per il settore.

    Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025

    In particolare, le misure in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura disciplinate dai commi 541-546 della legge in oggetto, prevedono di estendere:

    • il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (articolo 16-bis del Dl n. 124/2023) anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, 
    • nel limite massimo di spesa di 50 milioni. 

    I soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:

    • dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 
    • e dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

  • Adempimenti Iva

    Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate

    Con il Provvedimento n. 460166/2024 le Entrate fissano le  disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese.

    Sono stabilite le informazioni da trasmettere e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva.

    Leggi anche: Regime transfrontaliero di franchigia: novità dal 1° gennaio

    Regime franchigia IVA: contenuto della comunicazione

    Il provvedimento in oggetto prevede che per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate. 

    La stessa è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”.
    La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. 

    La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

    • a) codice fiscale;
    • b) denominazione o cognome e nome;
    • c) natura giuridica;
    • d) domicilio fiscale;
    • e) attività prevalente;
    • f) attività secondarie;
    • g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;
    • h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;
    • i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
    • j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;
    • k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

    Attenzione al fatto che al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 70-duovicies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il soggetto stabilito è escluso dal regime di franchigia nello Stato di esenzione e il suo numero di identificazione EX è automaticamente cessato.

    Regime franchigia IVA: invio della comunicazione

    Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa, per conto del soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.

    La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, con le modalità di cui al punto 9 del presente provvedimento.

    La trasmissione della comunicazione preventiva è comunque preclusa ai soggetti stabiliti:

    • il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civile precedente alla comunicazione, sia stato superiore a 100.000 euro;
    • il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, sia stato superiore a 100.000 euro;
    • il cui volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo Stato.

    Attenzione al fatto che, in caso di errori rilevati a seguito della trasmissione della comunicazione preventiva ne è consentita la correzione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.

    Regime di franchigia: modalità di invio della comunicazione

    La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    In fase di compilazione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute.
    Successivamente alla trasmissione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle informazioni ivi contenute.
    Superati i controlli di cui al punto precedente, l’Agenzia delle entrate trasmette la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della comunicazione preventiva agli Stati di esenzione indicati nella stessa. Dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione decorrono i termini definiti dall’art. 70-noviesdecies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.
    La procedura web consente la consultazione delle comunicazioni preventive inviate, la correzione delle stesse nonché la consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni, compresi quelli di riscontro da parte degli Stati di
    esenzione.
    La procedura web, inoltre, consente di verificare la posizione del soggetto stabilito nei confronti degli Stati di esenzione.
    Eventuali modifiche delle modalità di trasmissione di cui al presente provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovative 2025: incentivo per gli incapienti limitato dalla Legge di bilancio

    La Legge di bilancio per l’anno 2025 sarà ricordata come quella legge che, tra le altre cose, ha limitato le detrazioni per le persone fisiche.

    Di un riordino del sistema delle detrazioni si discuteva da diversi anni, in quanto costituisce un insieme disorganico piuttosto stratificato nel tempo, un po’ come accade per il sistema dei bonus fiscali.

    Ciò che caratterizza l’intervento normativo previsto da questa legge di bilancio, è il fatto che, invece di valutare la validità di ogni singola detrazione in base al rilievo delle spese dal punto di vista economico e sociale, il legislatore ha preferito effettuare un taglio orizzontale; con maggiore precisione, si prevede un meccanismo di calcolo dell’importo effettivamente detraibile, basato sul reddito personale e sui figli a carico, che limita la possibilità di usufruire delle detrazioni in caso di redditi superiori a 75.000 euro e a 100.000 euro.

    Per un approfondimento sulle novità riguardanti le detrazioni Irpef si legga l’articolo Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.

    La misura costituisce un considerevole risparmio per le finanze dello Stato, dato che i contribuenti con redditi inferiori a 75.000 euro, quando hanno a disposizione un importo rilevante in termini di detrazioni, in conseguenza del meccanismo dell’Irpef, molto spesso risultano incapienti.

    Per gli investimenti in start up innovative

    In relazione alle start up innovative, occorre ricordare che, in base agli articoli 29 e 29 bis del DL 179/2012, vengono riconosciute due detrazioni alternative:

    • detrazione del 30% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo di 1 milione di euro;
    • detrazione del 50% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo annuale di 100.000 euro, nei limiti del regime de minimis.

    In base alle novità introdotte dalla Legge 162/2024, per quanto riguarda le detrazioni spettanti in conseguenza di investimenti in start up innovative, è prevista la possibilità di usufruire delle suddette detrazioni anche nel caso in cui il contribuente risulti incapiente nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta; infatti, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, nel caso in cui la detrazione spettante superi l’imposta dovuta dal contribuente, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in un credito di imposta utilizzabile in dichiarazione senza limitazioni temporali oppure compensabile tramite modello F24.

    Questa previsione normativa però in una certa misura si scontra con le già menzionate limitazioni alle detrazioni previste dalla Legge di bilancio per i contribuenti con reddito imponibile superiore a 75.000 euro.

    Se per i contribuenti con reddito inferiore a tale cifra, non essendoci limitazioni alle detrazioni, la possibilità di trasformazione l’eccedenza di detrazione in credito d’imposta è pacifico, non si può dire lo stesso per coloro i quali superano tale reddito.

    Infatti, in conseguenza delle limitazioni prescritte per le detrazioni, per i contribuenti che superano il reddito imponibile di 75.000 euro, che hanno investito in start up innovative e risultano incapienti, l’eccedenza di detrazione che può essere trasformata in credito d’imposta sarà solo quella che non supera i limiti degli importi detraibili previsti dalla Legge di Bilancio per il 2025.

    La misura prevista dalla Legge di bilancio sterilizza quindi in parte l’incentivo all’investimento in start up innovative previsto dalla Legge 162/2024.

    Aggiornamento di gennaio 2025
    In sede di approvazione della Legge di bilancio per l'anno 2025 è stato disposto che le nuove limitazioni alle detrazioni, introdotte con l'articolo 16-ter del TUIR, non operano per le detrazioni derivanti da investimenti in start up innovative, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 16- ter; motivo per cui la problematica sollevata dal presente articolo può considerarsi ormai superata.

  • Antiriciclaggio

    Cripto-attività: nuove regole per i presidi antiriciclaggio

    Pubblicato in GU n 303 del 28 dicembre il Decreto legislativo n 204 di Adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni  del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e  del  Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della  direttiva  (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113.

    Presidi antiriciclaggio per cripto-attività: sintesi delle regole in GU

    In particolare, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

    Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR), il decreto modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (cosiddetto decreto antiriciclaggio), e apporta modifiche di mero coordinamento al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

    Al fine di rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:

    • si modificano le definizioni già previste di «cripto-attività», di «servizi per le cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;
    • si inseriscono i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari», al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.
         Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, si prevedono, tra gli altri:
    • l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
    • la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio;
    • si includono i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio;
    • si interviene sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.

  • Legge di Bilancio

    Sostegno alla Cultura: fondi 2025 per gli spettacoli dal vivo

    La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio contiene norme con agevolazioni per la Cultura ed in particolare per gli spettacoli dal vivo, vediamole.

    Spettacoli dal vivo: nuove misure a sostegno della Cultura

    Con i commi da 604 a 611 dell'unico articolo 1 si prevedono misure in materia di spettacolo dal vivo.
    In particolare, sono istituiti fondi dedicati, rispettivamente, alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. 

    I citati fondi dispongono di una dotazione di 1,5 milioni di euro annui ciascuno, a decorrere dal 2025. 

    Inoltre, si recano norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e in particolare, si conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico; rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio). 

    Si dispone il rifinanziamento del medesimo Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, per un importo pari a 0,5 milioni di
    euro per l’anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l’impiego esclusivo degli artisti di strada

    Infine, modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.

  • Adempimenti Iva

    Distacchi personale: cosa cambia dal 1° gennaio per l’IVA

    Cambiano le regole Iva per i prestiti e i distacchi di personale a seguito della conversione in legge del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024).

    Dal 1° gennaio, l’articolo 16-ter ha abrogato la disposizione sull’irrilevanza impositiva dei trasferimenti temporanei secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988). 

    Pertanto a partire da tale data, i contratti che regolano il prestito e il distacco di dipendenti tra aziende saranno soggetti a Iva.

    La norma recita testualmente: Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi 

    Distacchi personale: cosa cambia dal 1° gennaio per l’IVA

    Fino al 31 dicembre 2024 era prevista l’irrilevanza ai fini Iva delle somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale a condizione che fossero commisurate al solo rimborso del relativo costo. In caso fosse previsto un corrispettivo superiore a tale costo la norma prescriveva l'imponibilità IVA.

    Il Dl “Salva infrazioni” rende l’Italia in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia Ue, abrogando la norma che prevedeva l’irrilevanza impositiva dell’addebito del puro costo nel caso di distacchi del personale. 

    In pratica, le imprese dovranno considerare l’Iva anche nei casi di distacco al mero costo.

    Secondo l'articolo 30 del Dlgs n. 276/2003, il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

    In tali casi, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del dipendente. 

    Relativamente al trattamento fiscale l'art. 8, comma 35,  della Legge n.  67  del 1988 ha previsto che  "non  sono da intendere rilevanti ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo".     

    L'orientamento dell'Ue ha chiarito, invece, che il distacco di personale costituisce sempre una prestazione di servizi soggetta ad Iva, indipendentemente dall’importo del rimborso.

    Conseguentemente i giudici comunitari hanno stabilito che l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale che non ritiene rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.

    A tal proposito appunto interviene la modifica effettuata dalla legge di conversione del decreto “Salva infrazioni”, volta per allineare la normativa interna alle disposizioni comunitarie. 

    I riflessi per le imprese che si avvalgono dei distacchi di personale riguarderanno:

    • l’obbligo di fatturazione, 
    • la determinazione della base imponibile
    • il diritto alla detrazione dell’Iva assolta per l’impresa che utilizza i dipendenti.

    Leggi anche Distacco di personale con l’IVA dal 1.1.2025 con ulteriori approfondimenti.