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    Criptovalute e Legge di bilancio 2025: nuova tassazione e nuova rivalutazione

    Lo scorso 28 dicembre 2024 è stata approvata anche dal Senato, senza apportare modifiche, la Legge di bilancio per l’anno 2025, la quale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 con il nome di Legge numero 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, in vigore dal giorno 1 gennaio 2025.

    Tra le numerose novità presentate dalla Legge 207/2024 (per un approfondimento è possibile leggere l’articolo (Legge di bilancio 2025: sintesi delle novità), ai commi da 23 a 29 dell’articolo 1 ce ne sono diverse che riguardano le criptovalute o, per meglio dire, le cripto-attività, secondo l’espressione più generica utilizzata dal legislatore.

    La tassazione delle criptovalute era stata normata di recente, nel 2022, con primo anno di applicazione l’anno fiscale 2023, inserendo nel TUIR il nuovo articolo 67 comma 1 lettera c-sexies, il quale prevedeva l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sulle “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta”.

    Quella dei duemila euro costituiva una soglia (non franchigia, a riguardo si può leggere l’articolo Criptovalute: la plusvalenza di 2 mila euro è soglia, non franchigia), sotto la quale le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito.

    Come anticipato, la Legge di bilancio per l’anno 2025, la Legge 207/2024, ai commi da 23 a 25 prevede:

    • per l’anno fiscale 2025 l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sui redditi diversi derivanti dall’alienazione di cripto-attività;
    • l’innalzamento di tale aliquota al 33% con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2026;
    • l’eliminazione, già dal giorno 1 gennaio 2025, della prima prevista soglia di non imponibilità di 2.000 euro.

    L’eliminazione della soglia di non imponibilità comporterà che saranno soggette a tassazione e ai relativi obblighi dichiarativi anche le plusvalenze di più modesto importo, che possono interessare coloro che detengono criptovalute senza una effettiva e sostanziale finalità speculativa.

    La tassazione per il 2025 e poi a regime dal 2026

    In conseguenza delle modifiche normative apportate dalla Legge 207/2024, il regime di tassazione delle cripto-attività cambierà da subito nell’anno fiscale 2025, il quale si configurerà però come un periodo di passaggio, per poi arrivare alla tassazione definitiva a partire dal 2026:

    • tassazione fino al 2024: imposta sostitutiva del 26% e soglia di non imponibilità di 2.000 euro nel periodo di imposta;
    • tassazione 2025 (transitoria): imposta sostitutiva del 26%, senza soglia di non imponibilità;
    • tassazione dal 2026 (a regime): imposta sostitutiva del 33%, senza soglia di non imponibilità.

    La nuova rivalutazione

    In concomitanza con la modifica del regime di tassazione, la Legge 207/2024 ai commi da 26 a 29 dell’articolo 1 prevede una nuova rivalutazione onerosa dei valori fiscali.

    Con maggiore precisione, è prevista la possibilità per il contribuente di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili, come definite dall’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, il valore delle cripto-attività alla data del giorno 1 gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto.

    La misura fondamentalmente ripropone la precedente rivalutazione onerosa, già prevista quando era stata normata per la prima volta la tassazione delle cripto-attività, ma con una differente aliquota.

    La rivalutazione, da effettuarsi nell’anno fiscale 2025, sarà onerosa, prevedendo l’applicazione di una imposta sostitutiva del 18%, da versarsi entro il 30 novembre 2025, in una o più rate, fino ad un massimo di tre. Fermo restando che, sulle rate successive alla prima, si applicherà un tasso di interesse del 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata.

    È precisato che la rivalutazione onerosa non consente il realizzarsi di minusvalenze utilizzabili.

  • PRIMO PIANO

    Auto ai dipendenti: cosa contiene la Legge di bilancio 2025

    La legge di bilancio 2025   pubblicata in GU n 305 del 31 dicembre 2024 contiene tra le altre, un'importante novità in materia di tassazione dell’uso promiscuo delle autovetture dei dipendenti, vediamola.

    Auto ai dipendenti: la manovra 2025 punta alla transizione verde

    In particolare, si prevede che, per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, si modifica l’articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
    Nello specifico, si stabilisce che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Automobile club d’Italia, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
    Tale percentuale è ridotta

    • al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria 
    • ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug- in.

    Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

  • Locazione immobili

    Codice CIN indicato in Dichiarazione e CU: da quando

    La legge di bilancio 2025 prevede novità anche per il CIN.

    In dettaglio, si prevede di indicare in dichiarazione dei redditi e nella CU il codice CIN per le locazioni brevi e turistiche. Vediamo cosa prevede la norma e i nuovi adempimenti.

    Codice CIN indicato in dichiarazione dei redditi: da quando

    Il comma 78 dell'unico art 1 della Legge di Bilancio 2025 prevede che con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica.

    Il medesimo codice identificativo è indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

    Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023, è previsto il codice identificativo nazionale assegnato dal Ministero del turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

    Con i provvedimenti suddetti adottati dal direttore dell’Agenzia delle entrate, saranno quindi definite le modalità di indicazione dello stesso codice (CIN):

    • nelle dichiarazioni fiscali,
    • e nella certificazione unica.

    Si prevede che gli esiti dei controlli posti in essere dal Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione, vengano comunicati alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore. 

    La comunicazione di tali dati è finalizzata a rafforzare la specifica attività di analisi del rischio operata dall’Agenzia delle entrate stessa, di concerto con la Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 13-ter, comma 12, del citato decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023.

    Leggi anche Collegamento tra Pos e corrispettivi obbligatorio dal 2026.

  • Adempimenti Iva

    Esenzione IVA terzo settore: slitta al 2026 col Milleproroghe

    Dal 1° gennaio 2025 era prevista l'entrata in vigore delle novità contenute nel Dl n 146/2021 per gli enti associativi.
    Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che attualmente beneficiano dell’esclusione dall'IVA verranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta, ma per ora la decorrenza di tale norma è ulteriormente prorogata.

    Con il decreto Milleproroghe, pubblicato in GU n 302 del 27 dicembre si prevede, tra gli altri, anche lo slittamento di questo termine.

    Già l'Esecutivo all'atto della approvazione del decreto specificava: "si proroga al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146."

    Ricordiamo che tali enti, quando entrerà in vigore la norma ora prorogata, non dovranno sempre applicare l’IVA alle operazioni effettuate, infatti molte volte beneficiano della esenzione, però il venir meno del regime di “de-commercializzazione” IVA determinerà un aggravio di adempimenti a carico degli stessi in quanto le operazioni esenti, a differenza di quelle escluse, sono soggette a obblighi formali per l'IVA, vediamo maggiori dettagli.

    Esenzione IVA terzo settore: slitta al 2026 col Milleproroghe

    Dal 1° gennaio prossimo dovevano diventare efficaci le novità previste dal Dl n 146/2021 per gli enti associativi.

    In particolare, tra le cessioni e prestazioni interessate dalle modifiche vi sono quelle effettuate dietro pagamento di specifici corrispettivi o contributi a favore di soci e tesserati, come da finalità istituzionali, da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.

    Tutte queste operazioni sono fino al 31 dicembre 2024 escluse dall’IVA, per cui gli enti interessati non sono tenuti a documentarle e neppure a registrarle. 

    Dal 1° gennaio 2025 dovevano diventare rilevanti ai fini dell’imposta.  Tale previsione normativa è prorogata con il Milleproroghe e in particolare, il comma 9, dell’articolo 3, di modifica del secondo periodo del comma 683 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, differisce al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.

  • La casa

    Mutui prima casa: cosa prevede la legge di bilancio 2025

    Pubblicata in GU n 305 del 31 dicelbre Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025. 

    Tra le altre novità vediamo cosa prevede per l'agevolazione dei mutui prima casa.

    Mutui prima casa 2025: cosa prevede la legge di bilancio

    Il comma 112 dell'art 1 proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia

    rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (istituito dall'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147) dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale per le categorie prioritarie, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. 

    Sul punto si ricorda che tali categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80 per cento dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

    Il comma 113 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano sino al 31 dicembre 2027. 

    In sintesi, si tratta delle norme contenute nella legge di bilancio per il 2024 che:

    • prevedono l’inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;
    • dettano, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio;
    • prevedono ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.

    Il comma 114, infine, incrementa di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del richiamato Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.

    Ricordiamo che  il fondo di garanzia mutui per la prima casa istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 ha la finalità di supportare l'acquisto, ovvero l'acquisto e la ristrutturazione, con accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, tramite il rilascio di garanzie su mutui immobiliari dell'importo massimo di 250 mila euro.
    In regime ordinario, la garanzia del Fondo copre fino al 50% della quota capitale del finanziamento con previsione, inoltre, di categorie ad accesso prioritario, per ragioni anagrafiche, economiche, sociali e di numerosità del nucleo familiare, alle quali, al ricorrere di determinate condizioni, vengono riconosciute particolari condizioni di garanzia e di percentuale di copertura della quota capitale del finanziamento.

  • Legge di Bilancio

    Accise birra 2025: cosa prevede la legge di bilancio

    La legge di Bilancio 2025  approvata anche in Senato entrerà in vigore dal  1° gennaio, vediamo le novità sulle accise per la birra.

    Accise birra: cosa prevede la legge di bilancio 2025

    L’articolo 1, ai commi 72 e 73 stabilisce che si applichino a decorrere dal 2025 talune disposizioni in materia di accisa ridotta sulla birra previste, a legislazione vigente, per gli anni 2022 e 2023.
    Le disposizioni in esame modificano i commi 3-bis e 3-quater dell’art. 35 del decreto legislativo 504 del 1995 stabilendo che le norme ivi contenute, relative alle semplificazioni e alla riduzione dell’accisa sulla birra previste per il 2022 e il 2023, si applichino anche a decorrere dal 2025.
    Si segnala, preliminarmente, che l’Allegato I del medesimo decreto legislativo n. 504 prevede, per la birra, l’accisa pari a euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato.
    La modifica in esame prevede che si applichino a decorrere dal 2025 le procedure semplificate di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici), già previste a legislazione vigente per gli anni 2022 e 2023. 

    Per tale birra, inoltre, si applica, a decorrere dal 2025, l’accisa decurtata del 50 per cento (anch’essa già prevista per gli anni 2022 e 2023).
    Attenzione al fatto che la nozione di microbirrificio, ossia una fabbrica di birra che produce annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra e avente determinate caratteristiche, è definita dal decreto n. 138 del 4 giugno 2019 (G.U. n. 138 del 2019).
    La modifica al comma 3-quater del medesimo art. 35 TUA prevede che si applichino a decorrere dal 2025 le seguenti riduzioni delle accise sulla birra (anch’esse previste per gli anni 2022 e 2023): 

    • a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
    • b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

    Si prevede, inoltre, che ai fini dell’applicazione dall’anno 2025 dell’accisa ridotta sulla birra prodotta dai suddetti birrifici di minori dimensioni, trovi applicazione il citato decreto n. 138 del 4 giugno 2019 come modificato dal decreto del 21 marzo 2022 (G.U. n. 75 del 2022).

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuova Sabatini: 400 milioni per il 2025

    La Legge di Bilancio 2025approvata da Camera e Senato è attesa ora in GU, prevede tra l'altro il rifinanziamento della Nuova Sabatini.

    Prima dei dettagli ricordiamo che l'agevolazione in oggetto, gestita dal MIMIT ministero del Made in Italy, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese

    L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

    Nuova Sabatini: rifinanziata dalla Legge di Bilancio 2025

    L’articolo 1, comma 461, rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

    Il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

    L’agevolazione, di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. 

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa alla legge di bilancio, la “Nuova Sabatini” costituisce uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.
    Nel dettaglio, possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative. 

    Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il predetto Ministero, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025

    La Legge di bilancio 2025 tra le altre novità prevede un cambio di rotta sulle detrazioni fiscali.

    Si è parlato tanto del quoziente familiare, annunciato da Giorgetti a più riprese, vediamo quindi cosa si prevederà per il 2025 dalla norma contenuta nel testo definitivo approvato anche dal Senato e atteso in GU per entrare in vigore dal 1° gennaio prossimo.

    Detrazioni Irpef 2025: cosa cambia

    Con l'art. 16-ter. rubricato (Riordino delle detrazioni) si prevede che fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.
    L’importo base di cui al comma 1 è pari a:

    • a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
    • b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

    Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

    • a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
    • b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
    • c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
    • d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.

    Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

    • a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
    • b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    • c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

    In sintesi con le ultime modifiche alla norma si vuole:

    • escludere dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei limiti oltre i quali i percettori di reddito tra 75 mila euro 100 mila euro e i percettori di reddito superiore a 100 mila euro non possono percepire detrazioni fiscali, oltre alle spese sanitarie, le somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative, oggetto di detrazione secondo la specifica disciplina di riferimento,
    • aggiungere alle spese escluse dai limiti alle detrazioni introdotte dal nuovo articolo 16-ter anche le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR.

  • Crisi d'impresa

    Accordi Ristrutturazione debiti: chi li firma dal 1° novembre

    Con il Provvedimento n 456918 del 23 dicembre si modificano parzialmente le disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, rese con atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 21447 del 29 gennaio 2024, a far data dal 1° novembre 2024. 

    Leggi in proposito  Ristrutturazioni debiti: regole ADE per accordi presentati dal 1.02.

    Ristrutturazione debiti: competenza degli uffici per la firma della proposta

    In particolare, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), l’adesione alla proposta, ai sensi del comma 2, quarto periodo, del medesimo articolo, è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio Crisi di impresa, istituito, insieme al Settore Coordinamento Contenzioso, Riscossione e Gestione crisi d’impresa di cui fa parte, nell’ambito della Divisione Contribuenti, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 330807 dell’8 agosto 2024.

  • Legge di Bilancio

    E-DAS: novità in legge di bilancio 2025

    La Legge di Bilancio 2025 verrà approvata entro il 28 dicembre dal Senato ed entro il 31, come di consueto, verrà pubblicata in GU per l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.

    Vediamo le novità per l’e-DAS, ricordando che è il documento di accompagnamento semplificato necessario per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, introdotto con l’articolo 11 del decreto-legge n.124 del 2019.

    E-DAS: novità in legge di bilancio 2025

    L’articolo 1, comma 45, estende l’obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a

    tutti i trasferimenti nazionali.

    In dettaglio l’articolo 1, comma 45, modifica l’articolo 25, comma 8, del testo unico accise che prevede, in via generale, con finalità antifrode, che i prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12 (e-DAS o documento analogo

    all’e-DAS).

    Nella formulazione vigente il comma 8 prevede un’eccezione all’obbligo di circolazione con l’e-DAS, con riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ed ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

    Il comma in commento sopprime il riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia estendendo anche a tale ultima fattispecie l’utilizzo del documento di accompagnamento.

    Viene mantenuta l’esclusione dall’obbligo dell’e-DAS con riferimento ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.