• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito investimenti beni strumentali nuovi: chiarimenti sulle comunicazioni

    Con Risposta a Interpello n 260 del 16 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro delle comunicazioni da inviare ai fini del credito di imposta per i beni strumentali nuovi.

    In particolare la comunicazione preventiva e a completamento degli investimenti non sono soggette a termine e pertanto il soggetto interpellante dovrà, se non ha ancora provveduto, inviare la comunicazione preventiva e poi quella a completamento senza remissione in bonis, vediamo il caso di specie.

    Credito investimenti beni strumentali: chiarimenti sulle comunicazioni

    L'Srl istante evidenzia di aver «effettuato un investimento ritenendo di poter usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058 ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sotto forma di credito d'imposta pari al 20% del costo bene e che per mera dimenticanza non ha presentato al MIMIT per il tramite del GSE nessuna comunicazione preventiva, ma che possiede tutti i requisiti e presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta, e che non sono iniziati accessi, ispezioni verifiche, o altre attività amministrative di accertamento».

    Le Entrate ricordano che l'articolo 6 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, stabilisce che «1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057 bis a 1058 ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.  La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti ed è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.. […]».

    Con decreto del MIMIT del 24 aprile 2024 sono stati introdotti i nuovi modelli che sostituiscono gli allegati di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 la cui trasmissione, a mente dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto, «costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057 bis a 1058 ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.».

    Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che:

    • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;
    • per investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:
      • a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1, del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);
      • b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

    Tuttavia, le disposizioni richiamate non dispongono che le comunicazioni in oggetto siano effettuate entro un termine perentorio a ''pena di decadenza'', con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ''fruizione'' in compensazione 

    La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
    L'agenzia chiarisce che l'istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell'investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva.
    Per fruire del credito l'istante dovrà presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Assenza di inventario: legittimo l’accertamento induttivo

    Con l'Ordinanza n. 25744 del 26 settembre 2024 la Cassazione ha evidenziato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’inventario non indichi e valorizzi le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, si ostacola l’analisi contabile del Fisco e da ciò deriva l’incompletezza e l’inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano anche l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d), del medesimo d.P.R. e il ricorso alle presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
    Vediamo il caso di specie.

    Assenza di inventario: legittimo l’accertamento induttivo

    Con atto di accertamento l'Agenzia delle Entrate accertava nei confronti di una Srl, ai fini Ires maggiori ricavi e minori costi indebitamente dedotti con un reddito imponibile di Euro 110.335,00 in luogo del reddito dichiarato; ai fini Irap, previa rettifica del valore della produzione, una maggiore imposta; ai fini Iva, previa rettifica del volume di affari, una maggiore imposta.

    L'Agenzia delle Entrate applicava le sanzioni per irregolare tenuta della contabilità nonché per la presentazione di dichiarazione infedele ai fini Ires, Irap e Iva.

    La società impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale contestando gli addebiti circa la regolare tenuta della contabilità, l'emissione di fatture senza corrispettivo, l'accertamento induttivo dei ricavi e le modalità di calcolo applicate dall'Agenzia delle Entrate.

    La CTP accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando illegittimo l'accertamento relativamente alla ripresa a tassazione dei costi dichiarati indeducibili e rigettava nel resto confermando l'accertamento impugnato.

    La Srl impugnava la sentenza innanzi alla CTR che respingeva l'impugnazione e condannava la società contribuente alle spese di giudizio. Avverso a tale pronuncia della CTR la Srl, ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi.

    Con il primo motivo di ricorso la Srl deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 39 e 41-bis del D.P.R. 29-09-1973, n. 600 in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    In particolare, la parte ricorrente critica la sentenza impugnata perché sarebbe affetta da errore di diritto per avere il giudice di appello ritenuto sussistenti i presupposti per l'accertamento induttivo dei ricavi in ragione della totale inaffidabilità delle c.d. liste inventariali, anche se le stesse non erano obbligatorie per l'impresa e anche se gli errori e le omissioni della contabilità dovevano ritenersi scusabili e nei limiti della tollerabilità.

    La Cassazione evidenzia che il motivo è inammissibile nella parte in cui sollecita la Corte a una nuova valutazione del materiale istruttorio, già condotta dalla sentenza impugnata in modo coerente ed intellegibile, ed è comunque infondato nella misura in cui non si ravvisano errori di diritto nel ragionamento svolto dal giudice di merito.

    La sentenza rileva come l'accertamento abbia evidenziato una serie di fatture prive degli importi ricevuti per le prestazioni effettuate e come tale anomalia sia in grado, unitamente all'assenza di liste inventariali necessarie per gli eventuali riscontri, a far concludere per la inaffidabilità della contabilità e per la sussistenza del presupposto dell'accertamento induttivo. 

    La motivazione circa le evidenze probatorie è esente da vizi e trova fondamento nei principi di diritto più volte affermati dalla Cassazione nella specifica materia: si consideri, infatti, che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, in violazione dell'art. 15 , comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 , si determina un ostacolo nell'analisi contabile del fisco sicché ne discendono l'incompletezza e l'inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano anche l'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d), del medesimo D.P.R. e il ricorso alle presunzioni cc.dd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Pertanto, ove il contribuente non abbia assolto – già in sede di accesso, ispezione o verifica – l'onere di mettere a disposizione degli accertatori le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario, egli è tenuto ad esibirle, al più tardi, in sede contenziosa, onde consentire al giudice di merito, ferma la legittimità del metodo dell'accertamento, di valutarne l'attendibilità" (Cass. 17-06-2021, n. 17244)

    Più recentemente e circa i presupposti per l'accertamento induttivo, la Cassazione ha richiamato il principio secondo il quale: "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 39 , comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973, ma anche quello per procedere con l'accertamento induttivo "puro", fondato su presunzioni cd. supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2, il quale, inoltre, costituendo una facoltà per l'Amministrazione, può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva" (Cass. 13-06-2024, n. 16528).

    La Cassazione ha aggiunto che il ragionamento condotto nell'atto di accertamento, e convalidato nella sentenza di merito, è conforme al principio enunciato da questa Corte, secondo il quale: "in tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39 , comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 , le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, atteso che, in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare i mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse" (Cass. 29.12.2016, n. 27330).

    Tale principio, applicabile, anche a condotte contabili del tutto anomale ed antieconomiche come quelle ravvisate nell'accertamento in questione, vale a privare di fondatezza la doglianza e a rendere del tutto condivisibile la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata circa la plausibilità dell'accertamento in difetto di prove contrarie e convincenti offerte dal contribuente circa diverse e più regolari prassi contabili seguite dall'impresa negli anni immediatamente precedenti.

    Con il secondo profilo di doglianza la società ricorrente critica la sentenza impugnata per aver ritenuto di "non accogliere la censura espressa in merito alla mancanza dei presupposti, ai fini applicativi, della ricostruzione dei ricavi" conducendo il ragionamento in base all'art. 39 del D.P.R. 600-1973 mentre la motivazione dell'avviso di accertamento non conteneva alcuna indicazione circa tale disposizione ma solo il riferimento all'art. 41-bis del D.P.R. 600-1973, sicché sarebbe fallace l'individuazione dei presupposti per l'accertamento induttivo.

    La doglianza è infondata secondo il seguente principio: "l'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del D.P.R. n.633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva: ne deriva che non assume rilievo alcuno il fatto che nel relativo avviso ci si riferisca erroneamente al predetto art. 39 anziché all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. 04-04-2018, n. 8406).

    Inoltre è dedotta dalla SRL l'illegittimità delle sanzioni irrogate con riferimento al principio del favor rei e al combinato disposto dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. 18-12-1997, n. 472 e del D.Lgs. 24-09-2015, n. 158, con conseguente violazione dello jus superveniens in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

    La Cassazione ha accolto il rilievo e in applicazione del principio del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario, è applicabile retroattivamente alla condizione, ricorrente nel caso in esame, che il processo sia ancora in corso con la conseguente non definitività della parte sanzionatoria del provvedimento impugnato.

    In conclusione, il ricorso va rigettato quanto al primo motivo e accolto quanto al secondo motivo; la sentenza impugnata deve essere cassata quanto alla conferma della irrogazione delle sanzioni contenute nell'avviso, con rinvio alla Commissione tributaria regionale competente, in diversa composizione, per le necessarie valutazioni di merito ai fini della determinazione delle sanzioni in conformità alla nuova cornice edittale prevista dalla normativa sopravvenuta.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garazie per il VIES

    Pubblicato in GU n 292 del 13 dicembre il Decreto MEF del 4 dicembre con  Criteri e modalità di rilascio della garanzia per l'inclusione nella banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano operazioni intracomunitarie.

    Garanzie per operazioni intra UE: regole in Gazzetta

    Il decreto in oggetto è uno dei due decreti ministeriali di attuazione dell'art 4 del Dlgs n 13/2024 della Riforma Fiscale con i nuovi obblighi per i rappresentanti fiscali e sui soggetti non residenti nell’Ue e nello Spazio economico europeo.

    Il decreto stabilisce le condizioni di rilascio della garanzia patrimoniale in capo ai soggetti non stabiliti nell’Ue o nello See che, mediante un rappresentante fiscale, intendono iscriversi al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie.

    Si stabilisce che venga prestata in favore dell’Agenzia delle Entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria, per un valore almeno pari a 50.000 euro e per un periodo minimo di trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. 

    La garanzia, trascorsi i termini suddetti, non deve essere rinnovata.
    Anche gli operatori non stabiliti nell’Ue o nello SEE che risultano già inclusi nel VIES devono prestare analoga garanzia, a pena di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

    Nel caso in cui è  constatata  la  mancata  prestazione  della  garanzia su indicata  l'Agenzia  delle  entrate  comunica al rappresentante fiscale del soggetto  non  residente,  a  mezzo  posta  elettronica certificata  (PEC)  o  raccomandata A/R,  l'avvio  della  procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla  banca  dati dei  soggetti  passivi che  effettuano  operazioni  intracomunitarie (VIES).  

    Decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della comunicazione da parte del rappresentante  fiscale,  l'Agenzia delle  entrate procede all'esclusione  d'ufficio  della  partita  IVA  dalla citata banca dati.

    Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro centoventi giorni dalla data  di pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono definite  le  modalità operative di attuazione delle misure su indicata.

    Vies: che cos’é

    Ricordiamo che per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (Vat information exchange system).

    In tale archivio devono essere inclusi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. 

    A tal proposito la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello Anr) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale. 

    La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli per la dichiarazione di inizio attività AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). 

    I soggetti già titolari di partita Iva che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. 

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus e utilizzo dei crediti dopo la cessazione dell’attività professionale

    Il professionista che cessa l’attività e chiude la partita IVA può continuare a utilizzare i crediti derivanti dal Superbonus 110% presenti nel proprio cassetto fiscale.

    L’utilizzo deve avvenire tramite compensazione nel modello F24 e non tramite la dichiarazione dei redditi. 

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 12.12.2024 n. 255.

    L’Agenzia ha fornito un chiarimento fondamentale per i professionisti che intendono cessare l’attività e chiudere la propria partita IVA, ma hanno ancora crediti fiscali derivanti dal Superbonus 110%, vediamo nel dettaglio.

    Cessata attività e utilizzo crediti Superbonus: il Quesito del contribuente

    Il quesito è stato posto da un geometra (identificato come [ALFA]) che, pur essendo in procinto di chiudere la partita IVA per cessazione dell’attività, si trova con crediti fiscali derivanti da interventi Superbonus 110% per le annualità 2025, 2026 e 2027. Il contribuente desidera sapere se la chiusura della partita IVA impedisce l’utilizzo di tali crediti d’imposta presenti nel proprio cassetto fiscale.

    Cessata attività e utilizzo crediti Superbonus: il parere dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi punti nella sua risposta.

    Continuità dell’Uso dei Crediti d’Imposta
    La cessazione dell’attività professionale non preclude l’utilizzo dei crediti d’imposta Superbonus 110% maturati. Questi crediti, se presenti nel cassetto fiscale, possono continuare a essere utilizzati in compensazione, anche se acquisiti nell’ambito dell’attività professionale.

    Nessun impedimento normativo
    La normativa di riferimento non prevede alcun ostacolo all’utilizzo dei crediti dopo la chiusura della partita IVA, a condizione che vi sia il diritto alla fruizione del credito.

    Modalità di utilizzo
    L’Agenzia specifica che i crediti non possono essere utilizzati direttamente nella dichiarazione annuale dei redditi, come ipotizzato dall’istante, ma devono essere utilizzati esclusivamente attraverso il modello F24 per la compensazione delle imposte dovute.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Veicoli ecologici autotrasporto: domande di contributo dal 16 dicembre

    Dalle ore 10 di oggi è possibile presentare le domande per i contributi per gli investimenti delle imprese di autotrasporto al fine di rinnovare il parco veicolare e renderlo eco sostenibile.

    Le istanze devono,  a  pena  di  esclusione, essere  presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it

    Le regole della agevolazione sono state pubblicate in GU n 283 del 3 dicembre è stato pubblicato il decreto MIT del 20 novembre con le regole per attuazione del decreto del 6 agosto 2024,  recante  disposizioni  per  l'erogazione delle risorse finanziarie,  nel  limite complessivo  di spesa  pari  a 25  milioni  di  euro,  destinate agli  investimenti  effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento  del  parco veicolare in   senso maggiormente eco  sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

    Ricordiamo inoltre che il decreto n 208 del 6 agosto ha definito le modalità di attuazione della misura "investimenti XI", per l’erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN ed all’Albo degli autotrasportatori.

    Sono incentivati anche gli acquisti di rimorchi e semirimorchi nuovi adibiti al trasporto combinato, per i trasporti in regime ATP, nonché l’acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.

    Il decreto stabilisce che sia data priorità alle istanze che prevedono la rottamazione di veicoli con motore diesel di classe Euro IV e Euro 4 o inferiori. 

    In questi casi, sia che si provveda all’acquisto di un veicolo diesel che ad elevata sostenibilità, il contributo è incrementato rispetto a quello ordinariamente previsto.

    La priorità ed il contributo maggiorato saranno riconosciuti entro il tetto di:

    • euro 500.000 in caso di acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità 
    • euro 5.000.000 nel caso di acquisto di veicoli diesel di classe Euro 6 step E e Euro VI step E.

    Vediamo come fare domanda.

    Veicoli ecologici autotrasporto: via alle domande di contributo

    La fase introduttiva del procedimento relativo alle  domande di ammissione  ai  benefici è articolata  in due step distinti e successivi:

    • a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad  opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle  singole imprese  richiedenti  l'incentivo  sulla  base  della  documentazione allegata  al  momento  della proposizione della domanda e, in particolare, del  contratto  di  acquisizione   del  bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
    • b) la successiva fase di rendicontazione  dell'investimento,  nel corso della quale i soggetti interessati  hanno  l'onere  di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni  oggetto di investimento secondo quanto  previsto dall'art.  4  del  presente decreto.

    E' previsto un solo periodo di  incentivazione  all'interno  del quale,  fermo  restando  l'importo  massimo ammissibile   per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art.  2  comma  4  del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, gli aspiranti ai benefici potranno  presentare  le  domande  di  accesso  all'incentivo.  Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 16 dicembre  2024 al 17 gennaio 2025. 

    In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
    All'interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2,  comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale  6  agosto  2024,  n. 208. 

    Le imprese  che,  pur  avendo  presentato  correttamente  e  nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al  decreto ministeriale n. 208/2024,  non  abbiano  perfezionato  l'investimento entro la chiusura della rendicontazione, nè presentato  istanza  di annullamento entro lo stesso termine, non sono in alcun caso  ammesse a contributo, come previsto dall'art. 4 comma 4 del presente  decreto direttoriale.
    Le risorse finanziarie, complessivamente pari a  25  milioni  di euro di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale
    Nella fase di prenotazione il  soggetto  gestore  procede  ad  effettuare  una istruttoria volta a verificare:

    • a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico  indicato  nell'art.  3,  comma  5,  del  presente decreto direttoriale;
    • b) la compilazione ed il salvataggio  senza  ulteriore  scansione del suddetto modulo informatico;
    • c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico;
    • d) l'allegazione del contratto di acquisizione del  bene  oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
    • e)  l'allegazione  del   documento   d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato;
    • f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale  dell'impresa istante;
    • g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che  deve  essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto  ministeriale  6 agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).

    Ove la piattaforma rilevi  l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze saranno accettate  con riserva nell'eventualità di una successiva  disponibilità di risorse. 

    In quest'ultimo caso, le istanze precedentemente accettate con  riserva saranno istruite sulla base  dell'ordine  di presentazione  fino  ad esaurimento delle risorse.

    Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento  nella fase di prenotazione di cui al  comma  1,  lettera  a)  del presente articolo è considerato  ai  fini  della  stima  complessiva  degli incentivi massimi erogabili per tipologia  di investimento,  nonché della determinazione del  contributo  massimo  erogabile  all'impresa  all'esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente  spettante  per  ciascuna  impresa  si  procede   alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in  capo a  ogni impresa dei requisiti  previsti  per  gli  investimenti.  

    L'incentivo riconosciuto all'impresa non può superare in alcun  caso  il  totale delle  somme  accantonate  sulla  base dell'istanza  presentata. 

    I contributi erogati a chiusura della rendicontazione  non  possono  in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza  volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del più volte citato decreto ministeriale n. 208/2024.

    Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale n. 208 del  6 agosto 2024 contengono l'indicazione del contributo spettante  per ciascun tipo di investimento ammesso, determinato  in conformità a quanto  stabilito   all'art. 5   del   decreto ministeriale.   

    La determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari  al contributo massimo spettante, è calcolata dalla  piattaforma  sulla base di quanto  indicato  dall'impresa  nel  modello  di  istanza  di ammissione all'incentivo che, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1  del decreto, costituisce il tetto  massimo del contributo ammissibile. 

    Veicoli ecologici imprese autotrasporto: beneficiari

    Possono inoltrare l'istanza:

    • le imprese di autotrasporto di  cose per conto di  terzi,  
    • nonché le  strutture  societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II,  sezioni  II  e II-bis  del  codice  civile,  ed  iscritte  al  Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  del 21  ottobre  2009  e  all'Albo  degli autotrasportatori di cose per  conto  di  terzi,  la  cui  attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero  codice  Ateco 49.41.

    Sarà possibile  presentare  istanza,  che  avrà validità di prenotazione,  all'interno  del  periodo  incentivante  così come indicato al precedente art.  2  comma  2,  secondo  le  modalità di seguito descritte. 

    Le liste delle istanze pervenute ed i «contatori» delle   somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla   pagina   web   del   soggetto gestore   RAM http://www.ramspa.it,   nella    sezione    dedicata   all'incentivo «Investimenti XI edizione».

    • Le istanze devono,  a  pena  di  esclusione,  essere  presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00  del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio  2025 all'indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it

    L'indirizzo  PEC di trasmissione  dell'istanza   dovrà essere   quello aziendale dell'impresa  richiedente  e  dovrà  essere indicato nell'istanza medesima.

    Qualora,  ad  esito  dell'istruttoria  sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato  in  tutto  o  in  parte  gli investimenti  dichiarati,  non  potrà presentare   istanza   nella successiva edizione di  incentivazione.  

    L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al  fine  di non incorrere nella predetta sanzione. 

    Non sarà comunque  possibile annullare  le istanze  oltre  il termine di scadenza della rendicontazione.

    L'istanza per il riconoscimento  del  contributo  dovrà essere inoltrata compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l'apposito modello informatico reperibile sul sito web del soggetto gestore  http://www.ramspa.it,   nella  sezione  dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione» nel  quale sarà possibile reperire tutte le informazioni tecniche, utili  per  la  compilazione del suddetto modello. 

    Sul modello informatico dovrà essere  apposta la  firma  digitale  del  legale  rappresentante  o  del  procuratore dell'impresa.

    All'istanza dovrà essere  allegata la seguente documentazione:

    • a) copia del documento di riconoscimento in  corso  di  validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
    • b)  copia  del  contratto  di  acquisizione  dei   beni   oggetto d'incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia  del  preventivo  sottoscritto  per  accettazione  dal   legale rappresentante dell'impresa,  comprovanti  quanto   dichiarato   nel modello di istanza e aventi, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima, data successiva a quella di entrata in vigore  del  decreto ministeriale 6 agosto  2024,  n.  208  (ovvero  a  far  data  dal  14 settembre 2024). Il contratto/preventivo dovrà contenere,  nel  caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione  del  costo  di acquisizione dei dispositivi innovativi di  cui  all'allegato  1 del decreto ministeriale n. 208/2024.

    Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul  proprio sito  web  l'elenco  delle  istanze  che  siano  risultate   regolari all'esito delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 secondo l'ordine di prenotazione di cui all'art. 2, comma 8. Il  link  per l'accesso  al suddetto elenco è pubblicato anche sul sito web del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione  «Temi  –  trasporti  – autotrasporto  merci  –  documentazione  –  autotrasporto   merci   – contributi ed incentivi per l'anno 2024 – investimenti». 

    Tale elenco, avente valore  quale  ordine  di  prenotazione  e  di  determinazione dell'ammontare massimo del  contributo  erogabile,  resta  valido  in attesa  della  istruttoria   relativa   alla   successiva   fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a  seguito  di  eventuali scorrimenti.

    All'interno del periodo di incentivazione l'impresa  ha  diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia. 

    E' possibile annullare  l'istanza  precedentemente inoltrata  e  contestualmente presentare, secondo le modalità di  cui ai  commi  precedenti,  una nuova  domanda,  riportando  come  oggetto  della  PEC  la   dicitura «annullamento domanda e nuova presentazione» con  l'effetto  di  uno scorrimento nell'elenco di cui al precedente comma  6  ad  una nuova posizione in coda. In nessun caso verrà presa in  considerazione  la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES: tutte le novità del Collegato Fiscale

    La Legge n 289 pubblicata in GU n 291 del 12 dicembre contiene la conversione del DL n 155 noto come Collegato Fiscale. Vediamo cosa è stato previsto per la ZES Unica del Mezzogiorno.

    Credito ZES: tutte le novità del Collegato Fiscale

    In sede di conversione del DL n 155/2024 sono rimaste immutate le disposizioni sul credito di imposta per gli investimenti nella Zes unica contenute dell’articolo 8 del Dl 155/2024.

    In particolare, il decreto consente la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla prima comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina.
    Il Senato però con il comma 1 bis incrementa in misura pari a 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. 

    Con il comma 1-ter si dispone l'erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.

  • PRIMO PIANO

    Soggettività IVA delle Holding e detraibilità dei costi finanziari

    L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 250/2024, ha affrontato temi cruciali per le società holding in materia di soggettività passiva IVA e di detraibilità dell’IVA relativa ai cosiddetti transaction costs, ossia i costi sostenuti per operazioni finanziarie come l'emissione di obbligazioni e finanziamenti tra società controllate.

    Il caso di specie

    Le società coinvolte, identificate come BETA TopCo S.p.A. e GAMMA MidCo S.p.A., fanno parte del gruppo ALFA, attivo nel settore dei servizi di marketing. Queste due società holding sono state costituite con una struttura definita "leggera", priva di personale dedicato e con un solo amministratore unico. La loro funzione principale è quella di reperire finanziamenti attraverso l’emissione di obbligazioni e di concedere prestiti alle controllate, come la società ALFA S.p.A.

    I Quesiti Sottoposti all’Agenzia

    • Soggettività passiva IVA: Le due holding (BETA TopCo e GAMMA MidCo) possono essere considerate soggetti passivi IVA, anche se operano con una struttura leggera?
    • Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari: È possibile detrarre l’IVA sui costi sostenuti da BETA TopCo per i servizi connessi all’emissione delle obbligazioni e per i finanziamenti concessi alle controllate?

    Soggettività passiva IVA delle Holding

    Secondo l'Agenzia delle Entrate, le holding possono essere considerate soggetti passivi IVA quando svolgono attività economiche rilevanti ai fini IVA. In particolare:

    • Non è sufficiente detenere partecipazioni per acquisire la soggettività IVA, è necessario interferire attivamente nella gestione delle partecipate.
    • L'attività di concessione di finanziamenti onerosi alle partecipate è considerata un'attività economica rilevante ai fini IVA.

    Nel caso specifico, BETA TopCo e GAMMA MidCo sono considerate soggetti passivi IVA poiché:

    • Emettono prestiti obbligazionari.
    • Concedono finanziamenti infragruppo.
    • Prestano garanzie e svolgono attività finanziarie per supportare l'acquisizione delle società partecipate.

    Questa attività supera la mera detenzione di partecipazioni e dimostra un’ingerenza nella gestione delle controllate, soddisfacendo così i requisiti per essere considerate soggetti passivi IVA.

    Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA sostenuta sui transaction costs e sui servizi finanziari è detraibile in base alle regole di cui all’articolo 19 del DPR 633/1972. In particolare:

    • Transaction Costs: Sono i costi sostenuti per consulenze legali, notarili e servizi di assistenza relativi all’emissione di obbligazioni. Questi costi, se riaddebitati alla società controllata (ALFA) con applicazione dell’IVA, consentono la detraibilità dell’imposta.
    • Finanziamenti Infragruppo: Gli interessi e le commissioni (come la Commitment Fee) connessi ai finanziamenti concessi sono operazioni esenti da IVA. Tuttavia, quando queste operazioni esenti sono rilevanti e non occasionali, si applica il pro-rata di detraibilità dell’IVA.

    In altre parole:

    • BETA TopCo può detrarre l’IVA sui costi di consulenza sostenuti nel 2023 per l’emissione dell’obbligazione e per l’acquisizione di finanziamenti, purché questi costi siano riaddebitati con IVA alla controllata ALFA nel 2024.
    • ALFA, in qualità di destinataria dei servizi, può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sui costi riaddebitati da BETA TopCo.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Mezzogiorno al 100%

     Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 446421 con le % di fruizione del credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno.

    Il credito in oggetto è stata introdotto dall'art 16 del Dl n 124/2023 e successivamente con l'art 1 del Dl n 113/2024 sono state stanziate ulteriori risorse ed introdotta la comunicazone integrativa da presentare entro lo scorso 2 dicembre per attestare gli investimenti realizzati entro il 15.11.2024.

    Ieri 12 dicembre è stata pubblicata la legge n 189 del Dl n 155/2024 noto come Collegato Fiscale che contiene modificazioni a questo credito di imposta ossia ha previsto la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione originaria. Leggi anche Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre

    Vediamo ora i dettagli della % di fruibilità del credito in oggetto.

    Credito ZES Mezzogiorno al 100%

    Tanto premesso, l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

    L’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 – 2.336.465.840).

    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge, sono entrambe pari al 100 per cento (3.270.000.000 / 2.336.465.840 e 933.534.160 / 214.824.865) dell’importo del credito richiesto.

    Inoltre, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

    • a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
    • b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
    • c) l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

  • Adempimenti Iva

    IVA mensile: scadenza entro il 16.12 con novità

    Il 16 dicembre scade il termine per la liquidazione IVA relativa al mese di novembre, da parte dei soggetti cosiddetti mensili. 

    La scadenza quest'anno, a seguito della riforma fiscale, presenta una novità che riguarda il versamento degli importi inferiori alla soglia minima di 100 euro introdotta dal DLgs. Adempimenti.

    Vediamo tutti i dettagli.

    IVA mensile: scadenza entro il 16.12 con novità

    Con l'art 9 del Dlgs Adempimenti (GU n 9 del 12 gennaio) si prevede di ampliare la soglia dei versamenti minimi dell'IVA e in particolare, tale soglia è innalzata a 100 euro. 

    Potrebbe interessarti anche: Modello Lipe: la nuova soglia dei 100 euro.

    Nel dettaglio, si apportano modifiche all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 100 del 1998:

    • innalzando da 25,82 euro (le vecchie 50.000 lire della norma originaria) a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile nel caso di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia, insieme a quello relativo al mese successivo;
    • prevedendo che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno. Come specificava il dossier di commento al decreto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre, in caso di liquidazione mensile, qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

    In base all’art. 1 comma 4 del DPR n 100/98, se l’IVA a debito evidenziata nella liquidazione periodica non supera l’importo minimo previsto dalla legge, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

    Tuttavia, la norma è stata modificata appunto dall’art. 9 comma 1 del DLgs. n 1/2024.

    Il DLgs. 1/2024 oltre ad aver innalzato a 100 euro la citata soglia minima, ha stabilito che il versamento dell’IVA periodica sotto tale importo è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo “e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.

    L’IVA dovuta in base alla liquidazione del mese di novembre, anche se di importo inferiore al minimo, è effettuato comunque entro la scadenza del 16 dicembre successivo.

    Ricordiamo infine che, entro il prossimo 27 dicembre c'è da versare anche l'acconto IVA e in proposito leggi: Acconto IVA 2024: in scadenza il 27 dicembre.

  • IMU e IVIE

    Saldo IMU 2024: c’è tempo fino al 16 dicembre

    Entro il 16 dicembre i contribuenti interessati dovranno pagare il saldo dell'IMU imposta municipale propria 2024.

    Ricordiamo che, entro il 28 ottobre scorso, i Comuni che hanno apportato modifiche alle aliquote hanno dovuto provvedere a pubblicare le relative delibere, pertanto, è bene, prima di pagare, verificare se ci sono stati cambiamenti nel proprio comune.

    Ricordiamo inoltre che dal 1° gennaio 2025, i Comuni che intendono modificare le aliquote, avranno la novità del prospetto da inviare tramite il portale federalismo fiscale, in proposito leggi anche: Variazioni aliquote IMU 2025: attivo il portale per i Comuni.

    Ma ora vediamo le regole per il saldo IMU 2024.

    Saldo IMU 2024: in cassa entro il 16 dicembre

    Il saldo IMU 2024 o seconda rata, deve essere versato entro il 16 dicembre secondo le regole previste dalla Legge n 160/2019.

    Dall'anno prossimo come detto scatteranno alcune novità.

    Intanto, il saldo 2024 è la seconda scadenza dell’anno per l’IMU, che segue l'acconto di giugno.

    Entro il 16.12 andrà versato anche l’eventuale conguaglio dovuto in caso di variazione delle aliquote da parte del proprio Comune.

    L’imposta municipale propria (IMU), ricordiamolo è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

    Il calcolo dell’IMU 2024 avviene determinando la base imponibile, data dalla rendita catastale dell’immobile per il 5% e poi moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale.

    Sulla base imponibile, così determinata, si applica l’aliquota applicata dal Comune di riferimento.

    Il pagamento dell'IMU avviene tramite F24, presso banca, posta o servizi online dei principali istituti bancari, oppure può avvenire anche con bollettino postale o, infine, tramite PagoPA. 

    Saldo IMU 2024: i codici tributo per F24

    Ai fini del pagamento con il modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo

    CODICE TRIBUTO

    TIPO DI IMMOBILE 

    DESTINATARIO GETTITO

    3912

    Abitazione principale e relative pertinenze (Categorie  A/1, A/8, A/9)

    Comune

    3913

    Fabbricati rurali ad uso strumentale

    Comune

    3914

    Terreni

    Comune

    3916

    Aree fabbricabili

    Comune

    3918

    Altri fabbricati

    Comune

    3925

    Immobili cat. D

    Stato

    3930

    Immobili cat D

    Comune

    Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune"

    Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.

    L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata. 

    È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL". 

    L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

    L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. 

    Attenzione al fatto che ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.

    Saldo IMU 2024: le aliquote

    Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

    • una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobili), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni; 
    • una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento

    Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
    La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021
    "