• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Mezzogiorno al 100%

     Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 446421 con le % di fruizione del credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno.

    Il credito in oggetto è stata introdotto dall'art 16 del Dl n 124/2023 e successivamente con l'art 1 del Dl n 113/2024 sono state stanziate ulteriori risorse ed introdotta la comunicazone integrativa da presentare entro lo scorso 2 dicembre per attestare gli investimenti realizzati entro il 15.11.2024.

    Ieri 12 dicembre è stata pubblicata la legge n 189 del Dl n 155/2024 noto come Collegato Fiscale che contiene modificazioni a questo credito di imposta ossia ha previsto la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione originaria. Leggi anche Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre

    Vediamo ora i dettagli della % di fruibilità del credito in oggetto.

    Credito ZES Mezzogiorno al 100%

    Tanto premesso, l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

    L’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 – 2.336.465.840).

    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge, sono entrambe pari al 100 per cento (3.270.000.000 / 2.336.465.840 e 933.534.160 / 214.824.865) dell’importo del credito richiesto.

    Inoltre, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

    • a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
    • b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
    • c) l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

  • Adempimenti Iva

    IVA mensile: scadenza entro il 16.12 con novità

    Il 16 dicembre scade il termine per la liquidazione IVA relativa al mese di novembre, da parte dei soggetti cosiddetti mensili. 

    La scadenza quest'anno, a seguito della riforma fiscale, presenta una novità che riguarda il versamento degli importi inferiori alla soglia minima di 100 euro introdotta dal DLgs. Adempimenti.

    Vediamo tutti i dettagli.

    IVA mensile: scadenza entro il 16.12 con novità

    Con l'art 9 del Dlgs Adempimenti (GU n 9 del 12 gennaio) si prevede di ampliare la soglia dei versamenti minimi dell'IVA e in particolare, tale soglia è innalzata a 100 euro. 

    Potrebbe interessarti anche: Modello Lipe: la nuova soglia dei 100 euro.

    Nel dettaglio, si apportano modifiche all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 100 del 1998:

    • innalzando da 25,82 euro (le vecchie 50.000 lire della norma originaria) a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile nel caso di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia, insieme a quello relativo al mese successivo;
    • prevedendo che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno. Come specificava il dossier di commento al decreto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre, in caso di liquidazione mensile, qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

    In base all’art. 1 comma 4 del DPR n 100/98, se l’IVA a debito evidenziata nella liquidazione periodica non supera l’importo minimo previsto dalla legge, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

    Tuttavia, la norma è stata modificata appunto dall’art. 9 comma 1 del DLgs. n 1/2024.

    Il DLgs. 1/2024 oltre ad aver innalzato a 100 euro la citata soglia minima, ha stabilito che il versamento dell’IVA periodica sotto tale importo è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo “e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.

    L’IVA dovuta in base alla liquidazione del mese di novembre, anche se di importo inferiore al minimo, è effettuato comunque entro la scadenza del 16 dicembre successivo.

    Ricordiamo infine che, entro il prossimo 27 dicembre c'è da versare anche l'acconto IVA e in proposito leggi: Acconto IVA 2024: in scadenza il 27 dicembre.

  • IMU e IVIE

    Saldo IMU 2024: c’è tempo fino al 16 dicembre

    Entro il 16 dicembre i contribuenti interessati dovranno pagare il saldo dell'IMU imposta municipale propria 2024.

    Ricordiamo che, entro il 28 ottobre scorso, i Comuni che hanno apportato modifiche alle aliquote hanno dovuto provvedere a pubblicare le relative delibere, pertanto, è bene, prima di pagare, verificare se ci sono stati cambiamenti nel proprio comune.

    Ricordiamo inoltre che dal 1° gennaio 2025, i Comuni che intendono modificare le aliquote, avranno la novità del prospetto da inviare tramite il portale federalismo fiscale, in proposito leggi anche: Variazioni aliquote IMU 2025: attivo il portale per i Comuni.

    Ma ora vediamo le regole per il saldo IMU 2024.

    Saldo IMU 2024: in cassa entro il 16 dicembre

    Il saldo IMU 2024 o seconda rata, deve essere versato entro il 16 dicembre secondo le regole previste dalla Legge n 160/2019.

    Dall'anno prossimo come detto scatteranno alcune novità.

    Intanto, il saldo 2024 è la seconda scadenza dell’anno per l’IMU, che segue l'acconto di giugno.

    Entro il 16.12 andrà versato anche l’eventuale conguaglio dovuto in caso di variazione delle aliquote da parte del proprio Comune.

    L’imposta municipale propria (IMU), ricordiamolo è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

    Il calcolo dell’IMU 2024 avviene determinando la base imponibile, data dalla rendita catastale dell’immobile per il 5% e poi moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale.

    Sulla base imponibile, così determinata, si applica l’aliquota applicata dal Comune di riferimento.

    Il pagamento dell'IMU avviene tramite F24, presso banca, posta o servizi online dei principali istituti bancari, oppure può avvenire anche con bollettino postale o, infine, tramite PagoPA. 

    Saldo IMU 2024: i codici tributo per F24

    Ai fini del pagamento con il modello F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo

    CODICE TRIBUTO

    TIPO DI IMMOBILE 

    DESTINATARIO GETTITO

    3912

    Abitazione principale e relative pertinenze (Categorie  A/1, A/8, A/9)

    Comune

    3913

    Fabbricati rurali ad uso strumentale

    Comune

    3914

    Terreni

    Comune

    3916

    Aree fabbricabili

    Comune

    3918

    Altri fabbricati

    Comune

    3925

    Immobili cat. D

    Stato

    3930

    Immobili cat D

    Comune

    Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l'immobile a cui l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "codice ente/codice comune"

    Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso Modello F24 è possibile compilare più righi, versando l'IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.

    L'importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione "Rateazione/mese rif.", presente nel Modello F24, non va compilata. 

    È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna "Sezione" il codice "EL". 

    L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

    L'IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. 

    Attenzione al fatto che ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.

    Saldo IMU 2024: le aliquote

    Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

    • una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobili), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni; 
    • una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento

    Il MEF specifica che "a decorrere dall’anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019].
    La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l’adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d’imposta successivo al 2021
    "

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: opzione in 10 rate solo per una parte di spese

    Con Risposta a interpello n 252 del 9 dicembre le Entrate replicano a dubbi sulla detrazione in 4 o 10 rate in dichiarazione per le spese da superbonus sostenute nel 2022.

    L'interpello con oggetto art. 119, comma 8–quinquies, del decreto Rilancio e opzione per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali solo per una parte delle spese sostenute nel 2022 chiarisce i dubbi di una istante che che in qualità di unica proprietaria di un edificio unifamiliare, ha sostenuto nel 2022, congiuntamente al coniuge, spese relative alla realizzazione di alcuni interventi (''trainanti'' e ''trainati'') di risparmio energetico ammesse al cd. Superbonus (di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020) che, come dichiarato nell'istanza, non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno.

    Pertanto, chiede se per una parte di tali spese (quelle relative alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, alla sostituzione degli infissi e all'installazione dell'impianto fotovoltaico) possa avvalersi della ripartizione della detrazione in 10 quote annuali prevista dall'articolo 119, comma 8 quinquies, del citato decreto legge n. 34 del 2020 mentre per le altre spese sostenute sempre nel 2022 (per l'intervento di isolamento termico delle superfici opache) possa fruire della detrazione in quattro anni ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 119.

    Le Entrate replicano positivamente e forniscono istruzioni in merito per la dichiarazione dei redditi

    Superbonus: opzione in 10 rate solo per una parte di spese

    L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali. 

    Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato

    articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. 

    Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita «in quattro quote annuali di pari importo».

    In merito all'applicazione del citato articolo 119 del decreto Rilancio, l'Amministrazione finanziaria ha fornito gli opportuni chiarimenti, tra l'altro, con le circolari n. 17/E del 26 giugno 2023, n. 23/E del 23 giugno 2022, n. 30/E del 22 dicembre 2020 e n. 24/E dell'8 agosto 2020 nonché con numerose risposte ad interpello cui si rinvia.

    L'articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023 n. 38, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8 quinquies secondo cui: «per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».

    Con riferimento a tale disposizione, la circolare 13 giugno 2023, n. 13/E, par. 1.5, ha chiarito che «La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ''incapienza fiscale'' (nelle quali l'imposta lorda è inferiore all'ammontare della detrazione in questione). L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023)».

    Pertanto, si ritiene che, in linea con la ratio della disposizione, sia possibile optare per la predetta ripartizione della

    detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

    Nel caso in esame, pertanto, l'Istante può:

    • presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo
    • optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del citato comma 8 quinquies dell'articolo 119 del decreto Rilancio, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    IVA lettiera animali: la corretta aliquota

    Con Risoluzione n 59 del 9 dicembre le Entrate chiariscono la corretta aliquota della lettiera per animali specificando che il proprio orientamento è in linea con quello della Corte di giustizia europea e della Cassazione che, ai fini della corretta aliquota, attribuiscono rilievo alla destinazione del prodotto.

    Con la risoluzione n. 59 si precisa che le lettiere per animali, a prescindere dai materiali utilizzati, sono soggette ad aliquota Iva ordinaria.

    IVA lettiera animali: la corretta aliquota

    Le Entrate chiariscono la corretta aliquota da applicare alle cessioni di lettiere per animali in replica a vari quesiti giunti dai contribuenti.

    Secondo l’articolo 98 della direttiva Iva, gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. 

    La direttiva precisa anche che è possibile ricorrere alla nomenclatura combinata per delimitare con esattezza le categorie agevolate.

    L’ordinamento interno ha recepito la disciplina Ue con l’articolo 16 del decreto Iva, il cui comma 1 stabilisce che “l’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell’operazione. L’aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A, salvo il disposto dell’articolo 34”.

    Al riguardo, la circolare n. 32/2010 ha evidenziato che, il trattamento agevolato previsto dalla Tabella A, l’applicazione delle aliquote ridotte per determinati beni, deve essere preceduta dall’accertamento tecnico della complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica del prodotto da parte dell’Agenzia delle dogane.

    Le lettiere per animali, prodotti non presenti nella Tabella A del decreto Iva, sono state oggetto di chiarimenti da Adm, che è approdata a differenti classificazioni doganali, attribuendo rilevanza alla composizione e alle caratteristiche dei materiali utilizzati. 

    In conformità con le Dogane, anche le Entrate hanno riconosciuto aliquote Iva differenti a beni (nel caso specifico, lettiere) con la stessa destinazione d’uso ma di composizione diversa.

    L’Amministrazione evidenzia che la recente giurisprudenza europea ha optato per un’interpretazione secondo la quale i prodotti devono essere classificati non soltanto tenendo conto delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, ma anche considerando la relativa funzione e destinazione d’uso.

    La Cassazione, con l’ordinanza n. 24441/2024, ha sostenuto, tra l’altro, ai fini della classificazione doganale, che la composizione prevalentemente di amido di manioca delle lettiere non ne consentiva, di per sé, la classificazione alla v.d. 1108 1400 00 con conseguente applicazione dell’aliquota del 10%, visto che l’amido, nel caso specifico, non rilevava quale prodotto destinato all’alimentazione umana o animale. 

    Secondo l’ordinanza, le lettiere in questione rientravano tra i “prodotti vegetali non nominati né compresi altrove”, con Iva al 22%, ossia soggetti ad aliquota ordinaria e non agevolata, non costituendo la merce prodotto alimentare o ingrediente destinato a essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari.

    Quindi una volta accertato che le lettiere non sono espressamente menzionate nell’elenco dei beni che possono fruire dell’aliquota Iva ridotta in base alle previsioni dell’allegato III della direttiva 2006/112/Ce, né sono riconducibili ai prodotti indicati nella parte II, II-bis e III della Tabella A allegata al decreto Iva, le relative cessioni scontano l’Iva ordinaria con aliquota del 22 per cento.

    Nel caso di specie contribuenti interessati dovranno:

    • emettere una nota di variazione in aumento,
    • presentare la dichiarazione integrativa relativa a ciascun anno solare di effettuazione delle operazioni ancora accertabili,
    • versare la maggiore imposta dovuta.

    Per quanto riguarda il diritto alla detrazione Iva addebitata tramite la nota di variazione la risoluzione spiega: “al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione (…) per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, (…), il dies a quo per l'esercizio del predetto diritto deve individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente, e può essere esercitato – alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria – al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto)”.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    CPB tardivo: chiarimenti ADE per gli acconti

    Con 4 faq datate 9 dicembre le Entrate forniscono risposte ai dubbi dell'ultimo momento sulla adesione tardiva al CPB Concordato preventivo biennale.

    Relativamente alla adesione tardiva, che può avvenire a certe condizioni, entro il prossimo 12 dicembre, vediamo un chiarimento sul pagamento degli acconti di imposta.

    Veniva domando quanto segue: "per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024, restano valide le regole ordinarie per il versamento degli acconti, comprensivi delle maggiorazioni, stabilite dal comma 2 dell’art. 20 del decreto CPB, in base al quale “le maggiorazioni di cui al comma, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto?".

    L'Amministrazione conferma che, in via generale, restano applicabili le regole ordinarie stabilite dall’articolo 20, comma 2, del decreto Cpb, ma specifica che la violazione per l’omesso o tardivo versamento è ravvisabile se il pagamento avviene oltre il giorno di adesione all’accordo. Le violazioni, inoltre, possono essere sanate tramite ravvedimento operoso.

    CPB tardivo: chiarimenti ADE per gli acconti con FAQ del 9.12

    Le Entrate hanno chiarito che, anche per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024 e ai quali non si applica il differimento al 16 gennaio 2025 della seconda rata di acconto delle imposte dirette disposto con emendamento recentemente approvato in sede di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 185, restano applicabili le regole ordinarie per il versamento degli acconti stabilite dal comma 2 dell’articolo 20 del decreto CPB.

    Tuttavia, considerato che la maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20, comma 2, richiede l’adesione al CPB, si ritiene che, ove alla data del 2 dicembre, non fosse stata ancora manifestata la predetta adesione, non sia ravvisabile alcuna violazione.

    Di conseguenza, la violazione riferita al versamento della maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20, comma 2, è ravvisabile nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l’adesione al CPB.

    Resta inteso che il pagamento della seconda rata dell’acconto, da calcolare in base alle modalità ordinarie, deve essere avvenuto entro il 2 dicembre, salvo che non sia possibile fruire del ricordato differimento al prossimo 16 gennaio.

    Va da sé, aggiunge l'Agenzia che, l’omesso o tardivo pagamento sia della seconda rata d’acconto che della maggiorazione prevista dal richiamato articolo 20, comma 2, del decreto CPB possono essere regolarizzati mediante il pagamento delle relative sanzioni (articolo 13 del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) e interessi.

    A tal riguardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

    Di seguito sono indicati i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della maggiorazione e degli eventuali interessi e sanzioni da ravvedimento come riportate nella FAQ n 4 ADE:

    Fonte Agenzia delle entrate

  • Antiriciclaggio

    Trasferimento di valuta da conto a conto: corretta tassazione per il titolare

    Con la Risoluzione n 60 del 9 dicembre le Entrate si occupano di chiarire le plusvalenza da cessione di valuta estera (Art. 67, comma 1, lett. c-ter), Tuir).

    Nel caso di specie il dubbio riguarda un soggetto titolare di due conti esteri che ha effettuato un trasferimento di valuta.

    Si chiede appunto se tale operazione possa essere considerata come prelievo di valute estere e assoggettato a tassazione come plusvalenza in base ai differenziali di cambio.

    Le entrate specificano che si tratta di un giroconto, vediamo il perché.

    Plusvalenze da cessioni di valuta estera: la corretta tassazione

    L'agenzia evidenzia che è emersa l’esigenza di fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle ipotesi di trasferimento di valuta tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto ed espressi nella stessa valuta estera.
    In particolare, è stato posto il dubbio che tale operazione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo Unico delle imposte sui redditi (d’ora in avanti
    T.U.I.R.), possa essere considerata «prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente» e, quindi, essere assoggettata a tassazione in ordine alle plusvalenze eventualmente realizzate sui differenziali di cambio relativi alla valuta estera considerata.
    Viene ricordato che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valuta estera costituiscono una specie della più ampia categoria dei “redditi diversi”, di cui agli articoli 67 e 68 del T.U.I.R., per tali intendendosi i redditi che «non costituiscono redditi di capitale ovvero (…) non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente» (cfr. art. 67, comma 1, T.U.I.R.).
    In particolare, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter), del T.U.I.R. sono assoggettate a tassazione «le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso (…) di valute estere, oggetto
    di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti (…).  
    Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente ».
    Il successivo comma 1-ter del medesimo articolo 67 introduce una condizione per assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti, stabilendo che «concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui ».
    La circolare del Ministero delle finanze 24 giugno 1998, n. 165, par. 2.2.3., ha chiarito che la ratio della citata normativa è quella di “assoggettare a imposizione solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento ” e che tale finalità “deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge (…) nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine ovvero immessa su depositi o conti correnti”.
    Più in particolare, per l’assimilazione del prelievo ad una cessione a titolo oneroso, la citata circolare ha precisato altresì che in tale ipotesi, pur non essendo configurabile alcuna operazione realizzativa, la tassazione è giustificata dalla circostanza che “quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta”.
    Tuttavia, prosegue la circolare, “per evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative, (…) è stato previsto (…) che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rivenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a 100 milioni di lire (attuali 51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata” (cfr. articolo 67, comma 1-ter, del T.U.I.R).
    Tanto premesso, il caso che si esamina è relativo a contribuenti residenti nel territorio dello Stato che detengono un conto corrente in valuta estera avente corso legale presso un istituto bancario estero, soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale, che decidono di trasferire le somme ivi disponibili, per tranches e contestualmente, presso un nuovo istituto bancario estero, estinguendo il precedente conto corrente e aprendone uno nuovo.
    Trattasi, in particolare, di un nuovo conto intestato sempre allo stesso contribuente, espresso nella medesima valuta estera e soggetto, comunque, agli obblighi di monitoraggio fiscale in Italia.
    La fattispecie si sostanzia essenzialmente in operazioni di giroconto tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto, senza cambio valuta e senza acquisto di prodotti finanziari o altre operazioni che sottendono una finalità di investimento.
    Non ricorre un’ipotesi di prelievo fiscalmente rilevante ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del T.U.I.R.
    La citata circolare n. 165 del 1998 ha chiarito quanto detto, sia nella parte in cui stabilisce che il legislatore, con la previsione da ultimo citata, ha inteso tassare “solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento”) – che, come anticipato, per presunzione di legge deve ritenersi esistente nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine o sia rinveniente da depositi
    o conti correnti – sia nella parte in cui chiarisce che “Alla cessione a titolo oneroso della valuta il legislatore ha equiparato anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito. L'introduzione di tale equiparazione è giustificata dalla considerazione
    che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta ”

    Nell’ipotesi della Risoluzione n 60 non si realizza un prelievo nell’accezione prevista dalla norma bensì un trasferimento contestuale e per pari importo, da un conto ad un altro – entrambi intestati allo stesso soggetto – nella medesima valuta estera e senza acquisti di prodotti finanziari o altre operazioni espressive di un’attività di investimento, soggetto anch’esso all’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE

    Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre ha approvato il decreto definitivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

    Leggi anche Controlli circolazione denaro contante: la normativa nazionale si allinea a quella europea

    Vediamo una sintesi delle novità per oro e contanti.

    Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE

    Il Decreto reca una definizione aggiornata di denaro contante, nuove definizioni legali di oro e sanzioni più pesanti per chi non dichiara o dichiara male in Dogana. 

    Il decreto legislativo porta modifiche importanti per tutti i trasferimenti di valuta in entrata e in uscita dall’Unione, 

    In particolare, nella sfera del contante, con obbligo di dichiarazione doganale, entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne quali: 

    • traveller’s cheque, 
    • assegni, 
    • vaglia cambiari, 
    • ordini di pagamento senza nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, o emessi in modo tale che il diritto passi all’atto della consegna,
    • le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %, 
    • carte prepagate che contengono valore in moneta o liquidità.

    Relativamente alle novità per le Dogane il passaggio dei titoli al portatore e contanti dovrà essere dichiarato in Dogana a partire dal valore di 10.000 euro, anche viagginado in plichi postali, bagagli, o altra forma non accompagnata.

    Chi ha commesso la violazione può beneficiare della definizione con oblazione per sbloccare le somme, ma con percentuali più alte rispetto alla norma del 2008.

    L’infrazione viene estinta pagando:

    • il 15% del denaro eccedente la soglia di 10.000 euro, o
    • 30% fino a 40.000 euro di sconfinamento. 

    Cambiano inoltre la definizione di oro da investimento e di materiale d’oro, la dichiarazione in oro da trasmettere per operazioni pari o superiori a 10.000 euro.

    La nuova disciplina sul commercio di oro ha una definizione aggiornata di oro da investimento che ricomprende anche l’oro destinato a successiva lavorazione, nonché di materiale d’oro nel cui novero rientrano anche i semilavorati, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c, numero 3, del Dpr 30 maggio 2002, n. 150, ossia: «prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».

    Si rimanda al testo approvato per ulteriori approfondimenti.

  • Riforma fiscale

    CPB tardivo: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

    Il DL n 167 del  14 novembre pubblicato in GU dello stesso giorno ha previsto una riapertura dei termini per il CPB concordato preventivo biennale.

    Bisogna evidenziare che la norma prevede che tale possibilità sia concessa ai soli soggetti ISA senza sanzioni ed esclude invece i soggetti forfettari.

    Prima di leggere le condizioni per accedervi fissate dalla norma si evidenzia che le Entrate con FAQ del 9 dicembre hanno confermato che l'adesione tardiva al CPB alle condizioni del DL n 167 non prevede pagamento di sanzioni.

    CPB con dichiarazione integrativa: entro il 12.12 senza sanzioni

    Il nuovo decreto approvato dal Governo e pubblicato in GU quindi già in vigore prevede per i soggetti ISA che abbiano regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre, la possibilità di accedere tardivamente, ed entro il 12 dicembre prossimo al Concordato preventivo biennale.

    Tale possibilità è concessa presentando una dichiarazione integrativa che però non contenga:

    • una riduzione dell’imponibile o dell’debito d’imposta, 
    • né aumenti il credito rispetto alla dichiarazione originaria.

    La possibilità è rivolta esclusivamente ai soggetti ISA e consiste in pratica nella eventuale compilazione del Quadro P del modello ISA per l'adesione al CPB.

    A tal fine è necessario presentare una dichiarazione integrativa in qualche modo neutra si ritiene quindi senza applicazione di sanzioni.

    L'opzione è consentita solo se non ci sia un gettito per il contribuente invariato.

    Nella relazione illustrativa al decreto è evidenziato il concetto che la possibilità è concessa a condizione che nella dichiarazione integrativa presentata (…) non siano indicati un minor imponibile.

    Quindi tale dichiarazione integrativa è esclusivamente funzionale alla tardiva adesione al CPB.

    Visto il tenore letterale della norma si presume che ulteriori dichiarazioni integrative, in aggiunta a quella tardiva di adesione al CPB siano comunque possibili al fine di correggere errori di quella presentata entro il 31.10 scorso.

    Infine la non applicazione delle sanzioni per chi aderisce entro il 12.12 è confermata da una FAQ ADE del 9 dicembre.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione green del Tessile: domande dall’11.12

    Dall'11 dicembre via alle domande per i contributi per la transizione green del settore tessile ( nel DD MIMIT dell'8 novembre le regole attuative).

    Invitalia soggetto gestore della misura con un comunicato del 27.11 ha specificato che le imprese possono iscriversi alla piattaforma già dal 4 dicembre.

    Ricordiamo che con Decreto 8 agosto 2024 si pubblicavano le regole per le Misure per la transizione verde e digitale nella moda.

    Il decreto reca norme sulle modalità di attuazione dell’intervento volto a sostenere, sull’intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori, in attuazione di quanto previsto all’articolo 11, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

    All’attuazione della misura sono destinate le risorse pari:

    • a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per l’anno 2023,
    • a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per l’anno 2024.

    L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 2, e nel limite massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00).
    Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

    Si evidenzia che all' Allegato 1 del DM sono indicati tutti i codici ATECO dei beneficiari della misura che potranno presentare domande di fondo perduto, non appena saranno fissati i relativi termini con successivo provvedimento del Ministero.

    Transizione verde e digitale imprese Tessili: i beneficiari del contributo

    Possono beneficiare della agovolazione le imprese che  operano sul territorio nazinoale che alla data di presentazione della domanda:

    • a) operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori; ai fini del presente decreto rientrano nel predetto settore le imprese che svolgono almeno una delle attività indicate nell’allegato n. 1. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;
    • b) risultano qualificabili come PMI;
    • c) sono regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano “attive” nel medesimo Registro;
    • d) sono in contabilità ordinaria e hanno approvato almeno due bilanci di esercizio;
    • e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • f) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
    • g) non incorrono nelle cause di esclusione di cui al successivo comma 2.

    Transizione verde e digitale imprese Tessili: a breve i formulari per le domande

    Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it. 

    Invitalia evidenzia che a breve saranno disponbili i formulari per le domande quindi è bene verificare gli aggiornamenti.

    Attenzione al fatto che, come specificato da Invitali, "dopo la presentazione della domanda, all’impresa richiedente viene comunicato il codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”. Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note. Se non è possibile inserire per esteso questa dicitura, è necessario comunque l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41"

    Transizione verde e digitale imprese Tessili: spese ammissibili

    Le agevolazioni sono concesse a fronte dell’acquisizione di prestazioni specialistiche aventi ad oggetto:

    • a) l’attività di formazione del personale dipendente dell’impresa richiedente volta all’acquisizione o al consolidamento di competenze rilevanti ai fini del percorso di sviluppo delineato dall’impresa medesima;
    • b) l’implementazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o di prodotti innovativi: cloud computing; big data e analytics; intelligenza artificiale; blockchain; robotica avanzata e collaborativa; manifattura additiva e stampa 3D; IoT (Internet of Things); realtà aumentata; soluzioni di manifattura avanzata (advanced manufacturing solutions); piattaforme digitali per condivisione di competenze; sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva;
    • c) il supporto all’ottenimento di certificazioni in materia ambientale, quali:
      • i. certificazioni di prodotto: Oeko-Tex® Standard 100, GOTS (Global Organic Textile Standard), BCI (Better CottonTM Initiative), GRS (Global Recycled Standard), Ethic- et, PEF (Product Environmental Footprint), RAF (Responsible Animal Fiber), ISO 14024, Eu- Ecolabel, Oeko-Tex® – Made in Green, RCS (Recycled Claim Standard), OCS (Organic Content Standard), Cradle to Cradle Certified®, ReMade in Italy, Carbon footprint di prodotto – ISO/TS 14067, Water footprint di prodotto – ISO 14046, RMS (Responsible Mohair Standard), RAS (Responsible Alpaca Standard), ERTS (Ecological Recycled Textile Standard), FSC (Forest Stewardship Council); Global Traceable Down Standard (TDS), Responsible Down Standard (RDS), Responsible Wool Standard (RWS);
      • ii. certificazioni di processo: ISO 14001, Bluesign®, ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production),Oeko-Tex® STeP (Sustainable Textile Production), Leather Working Group (LWG);
    • d) servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA), come definiti dalle norme UNI EN ISO
      14040:2021 e UNI EN ISO 14044:2021

    Transizione green del Tessile: domande dall’11 dicembre

    Con il Decreto Direttoriale dell'8 novembre sono fissate termini e modalità per le domande per questa misura agevolativa.

    In particolare, le domande di agevolazione devono essere redatte e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2025

    L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. 

    Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

    Il Soggetto gestore attribuisce, all’atto dell’accettazione della domanda, il codice unico di progetto (CUP) identificativo della stessa e lo comunica contestualmente ai soggetti richiedenti l’agevolazione.

    Invitalia soggetto gestore con un comunicato del 27.11 ha ricordato l'avvio della misura specificando che la registrazione sul portale ai fini della domanda è possibile dal 4 dicembre.

    Allegati: