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Comunicazione spese di trasporto pubblico: codice fiscale non obbligatorio
Con Provvedimento n 443574 del 10 dicembre le Entrate dettano le regole per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023. Si modifica il Provvedimento n. 354629 del 4 ottobre 2023.
Comunicazione spese di trasporto pubblico: codice fiscale non obbligatorio
Le Entrate stabiliscono che a rettifica di quanto indicato nell’ultimo periodo del punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, a partire dalle spese sostenute nell’anno d’imposta 2024, l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento è sempre facoltativa.
Inoltre, a partire dalle informazioni relative all’anno 2024, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al provvedimento.
Restano ferme le altre disposizioni contenute nel citato provvedimento.
In pratica, con il provvedimento viene modificato quanto previsto al punto 1.1 dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, con l’eliminazione dell’obbligo, originariamente previsto a partire dall’anno di imposta 2024, di indicare il Codice Fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile.
Infatti dal confronto con le aziende di trasporto è emerso che i sistemi di archivio delle stesse aziende non sempre consentono, anche per profili di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento.
Rimane l’obbligo invece di indicare l’intestatario dell’abbonamento.
Il provvedimento prevede anche, di conseguenza, la modifica delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, al fine di consentire che il dato riferito al Codice Fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento dell’abbonamento sia trasmesso solo se l’informazione è disponibile.
Leggi anche Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata per tutte le regole in materia.
Allegati: -
CIN: dal 10 dicembre sul portale BDSR si ottiene automaticamente
Con avviso del 6 dicembre il Ministero del Turismo informa del fatto che sono attive nuove funzionalità per la piattaforma BDSR per la richiesta del CIN affitti brevi, da effettuarsi entro il 1° gennaio 2025 (leggi anche CIN Affitti brevi: da richiedere entro il 1° gennaio).
Vediamo cosa accade se sul portale non risulta la propria struttura.
CIN: cosa fare se non trovi la tua struttura sul BDRS
Da martedì 10 dicembre saranno attive nuove funzionalità della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), il portale online tramite il quale il Ministero del turismo assegna il CIN alle strutture ricettive e alle unità immobiliari concesse in locazione breve o per finalità turistiche.
Gli utenti che hanno aperto la segnalazione di “struttura mancante” saranno contattati dal supporto tecnico e invitati, qualora siano trascorsi 30 giorni dalla segnalazione, a collegarsi alla piattaforma per procedere autonomamente con l’ottenimento del CIN.
Basterà accedere nuovamente alla piattaforma, individuare la segnalazione di proprio interesse e concludere la procedura con pochi click, ottenendo il CIN.
Il Turismo aggiunge anche che più di due terzi delle strutture e delle locazioni presenti in BDSR sono già in possesso del CIN: oltre 370.000 sono i codici identificativi rilasciati e che dovranno essere esposti all’esterno degli stabili e indicati negli annunci.
Prosegue inoltre il lavoro con le Regioni e le Province autonome, per garantire, tramite le attività di verifica e la sinergia informativa tra dati presenti a livello territoriale e nazionale, una sempre maggiore trasparenza e legalità nel settore dell’ospitalità.
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Marchio di agricoltore allevatore custode dell’agrobiodiversità: le regole di utilizzo
Il Decreto Ministeriale n. 622857 del 9 novembre 2023 segna una tappa fondamentale per il settore agricolo italiano, introducendo il marchio collettivo figurativo “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità” che intende valorizzare e promuovere le attività di agricoltori e allevatori custodi, impegnati nella conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione o erosione genetica.
La creazione del marchio è radicata nella Legge n. 194 del 1° dicembre 2015, volta alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Tale norma ha istituito strumenti chiave come:
- L’Anagrafe Nazionale della Biodiversità,
- Il Comitato Permanente per la Biodiversità,
- La Rete Nazionale per la conservazione delle risorse genetiche,
- Il Portale Nazionale per il monitoraggio e la diffusione delle informazioni.
Il marchio, operativo dal 1° gennaio 2026, rappresenterà un riconoscimento distintivo per gli agricoltori e allevatori iscritti nella Rete Nazionale della Biodiversità, rafforzando la visibilità delle loro attività e la percezione del valore del loro lavoro.
Caratteristiche del Marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità”
Il marchio è definito come figurativo e non commerciale, destinato esclusivamente ai servizi di agricoltura e allevamento correlati alla conservazione delle risorse genetiche. È regolato da precise norme d’uso che ne garantiscono l’integrità e l’autenticità, evitando utilizzi impropri o commercializzazioni indebite. Tra le regole principali:
- deve essere accompagnato dall’indicazione della specie, varietà o razza custodita.
- non può essere integrato in denominazioni sociali o sovrapposto ad altri marchi.
- non è consentito il suo uso su prodotti, etichette o packaging.
Modalità di utilizzo del Marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità”
Gli agricoltori e allevatori interessati a utilizzare il marchio collettivo "Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità" devono seguire una procedura precisa, definita dal Regolamento d’Uso incluso nel Decreto Ministeriale n. 622857 del 9 novembre 2023.
Ecco i passaggi principali:
1. Iscrizione alla Rete Nazionale della Biodiversità
Gli agricoltori e allevatori devono essere iscritti alla Rete Nazionale della Biodiversità di Interesse Agricolo e Alimentare, che garantisce il riconoscimento ufficiale come custodi delle risorse genetiche.
Come fare l’iscrizione
- Inoltrare una richiesta tramite il Portale Nazionale dell’Agrobiodiversità, seguendo la procedura indicata.
- Dimostrare di operare nella conservazione "in situ" (nel proprio ambiente naturale) o "on farm" (nel contesto aziendale) di specie, varietà o razze vegetali e animali a rischio di estinzione o erosione genetica.
- Soddisfare i requisiti stabiliti dal D.M. 10400 del 24 ottobre 2018, che disciplina l'iscrizione alla Rete.
2. Ottenimento dell’Autorizzazione
Dopo la verifica dei requisiti, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) autorizzerà formalmente l’uso del marchio.
- L’autorizzazione viene comunicata ufficialmente dal MASAF.
- Solo a partire dalla data di trasmissione dell’autorizzazione sarà possibile utilizzare il marchio.
3. Utilizzo conforme del Marchio
Una volta autorizzati, gli agricoltori e allevatori devono utilizzare il marchio rispettando le indicazioni del Regolamento d’Uso. In particolare:
- Ambiti Consentiti: Il marchio può essere utilizzato in comunicazioni istituzionali, materiale promozionale e documentazione aziendale che riguardano le attività di conservazione delle risorse genetiche.
- Indicazione delle Risorse: Ogni utilizzo del marchio deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, varietà o razza custodita, riportata al di sotto del logo, con carattere Calibri bold e dimensioni proporzionate al logo stesso.
- Limitazioni: È vietato l'uso del marchio su prodotti, etichette o confezioni destinate alla vendita. Non può essere integrato in denominazioni sociali né sovrapposto ad altri marchi.
Chi sono e come si diventa agricoltori e allevatori custodi
Secondo quanto disposto dalla Legge n. 194 del 1° dicembre 2015 gli agricoltori e allevatori custodi sono:
- Agricoltori: coloro che si impegnano nella conservazione in situ/on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agricolo e alimentare locali, a rischio di estinzione o erosione genetica. Operano principalmente all’interno delle proprie aziende agricole, preservando specie e varietà tradizionali e locali.
- Allevatori: coloro che si dedicano alla conservazione in situ/on farm delle risorse genetiche animali, incluse razze autoctone o locali, anch’esse a rischio di estinzione o erosione genetica.
Ogni regione ha un suo registro delle risorse genetiche e un elenco degli agricoltori e degli allevatori custodi come previsto dalla Legge 194 del 2015 che definisce gli agricoltori custodi come “gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome".
Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015 n. 194, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Legge del 28.02.2024 n. 24, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonchè le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:
- manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonchè cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita' atmosferiche e incendi boschivi;
- custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta' colturali locali;
- allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
- conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta' a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.
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Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: 320 ML per incentivi
Il MIMIT con un avviso del 5 dicembre informa della firma di un decreto con nuovi contributi in arrivo per le PMI che autoproducono energia da fonti rinnovabili.
A chi spettano e in che misura.
Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: 320 ML dal MIMIT
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” che prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.
Le risorse destinate alla misura sono 320ML di euro a valere sull’Investimento 16 della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR.
Il 40% delle risorse è riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.
Autoproduzione PMI energia da fonti rinnovabili: misura dell’incentivo
Le agevolazioni, concesse ai sensi del “Regolamento GBER”, saranno assegnate nella misura massima del:
- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.
Qualora, in fase di definizione della graduatoria, le risorse destinate alle riserve non dovessero essere pienamente assorbite, saranno rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ai restanti territori e alle imprese di media dimensione.
Ai fini delle agevolazioni sono ammesse le spese, non inferiori a 30 mila euro e non superiori a 1 milione di euro e relative ad una sola unità produttiva del soggetto proponente, per:
- l’acquisto, l’installazione e la messa in esercizio di beni materiali nuovi strumentali, in particolare impianti solari fotovoltaici o mini eolici, sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti;
- sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;
- diagnosi energetica necessaria alla pianificazione degli interventi.
Attenzione al fatto che cCon successivo provvedimento direttoriale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli schemi per la presentazione delle stesse.
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Bonus casa under 36: in scadenza il 31.12, con quali atti si accede
Con il Principio di Diritto n 5 del 5 dicembre le Entrate chiariscono la fruizione delle agevolazioni “Prima casa under 36” in base alle novità introdotte dal Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con legge 23 febbraio 2024 n. 18
e in scadenza il 31 dicembre 2024. A chi spetta il bonus casa under 36 e con quali atti.
Bonus casa under 36: in scadenza, le Entrate chiariscono a chi spetta
L’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e
dell'abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di:- soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l'atto è rogato,
- e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Ai fini dell’agevolazione in esame, per “prime case” si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
A norma del comma 9 del medesimo articolo 64, l’agevolazione si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto- legge 73 del 2021 e il 31 dicembre 2023 (temine così sostituito dall’articolo 1, comma 74, della legge n. 197 del 2022).
Successivamente, l’articolo 3, comma 12-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con la legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione “prima casa under 36” stabilendo che «le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, (…), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024».
Allegati:
La possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al citato comma 9 dell’articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023 (cfr., in tal senso, Circolare n. 14/E del 18 giugno 2024).
Con il Princuipio di diritto n 5, l'ade, chiarisce che in altre parole, sulla base del tenore letterale della disposizione che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del beneficio, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del decreto-legge 73 del 2021. -
Sospensione Atti del Fisco: stop dal 1° dicembre per quali atti?
Nel mese di dicembre sono sospesi gli invii da parte del Fisco relativamente a comunicazioni e inviti verso i contribuenti.
Con la Riforma Fiscale, peraltro, si sono introdotte ulteriori novità in tema di sospensione da parte del fisco degli invii delle comunicazioni tributarie e le Entrate nell'ultimo documento di prassi sul tema, la Circolare n 9/2024, hanno commentato le recenti novità introdotte dal 2024.
E' stata data eviedenza al fatto che l'ADE, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non poò inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:
- dal 1° agosto al 31 agosto,
- dal 1° dicembre al 31 dicembre.
Vediamo maggiori dettagli.
Invii comunicazioni dal Fisco: sospensione natalizia dal 1° dicembre
L’articolo 10, comma 1, del Decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate.
Si tratta, in particolare:
- delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54 bis del DPR n. 633 del 1972 (lettera a);
- delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 (lettera b);
- delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 (lettera c);
- delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (lettera d).
Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda:
- il periodo dal 1° al 31 agosto;
- il periodo dal 1° al 31 dicembre.
Per effetto della novità durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.
A titolo esemplificativo, si ritiene che possano costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza:
- le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
- l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
- l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.
Il successivo comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti prevede, inoltre, che restano ferme «le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».
In considerazione di quanto previsto dal predetto articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016, nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme:
- dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972;
- dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004.
Ciò comporta che, qualora l’Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’anzidetta comunicazione, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui al comma 17 dell’articolo 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa.
La previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti infine, conferma che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto– 31 agosto non incide sulla sospensione, prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo del decreto legge n. 223 del 2006, relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle entrate oppure da altri enti impositori.
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Bonus veicoli sicuri 2024: in arrivo 1,5 ML
Il Collegato Fiscale DL n 155/2024 in conversione in legge contiene tra le altre misure il rifinanziamento del bonus veicoli sicuri rivolto ai proprietari di veicoli da sottoporre a revisione.
Vediamo i dettagli dell'art 1 commi 6 ter e quater relativi alla revisione dei veicoli.
Bonus veicoli sicuri 2024: l’aevolazione per le revisioni
L’articolo 1, comma 6-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, incrementa di un importo pari ad 1,5 milioni di euro per il 2024, le risorse previste dall’articolo 1, comma 707 della legge n. 178 del 2020, volte a finanziare il cosiddetto “buono veicoli sicuri”.
Il comma 6-quater reca la copertura finanziaria del relativo onere, pari a 1,5 milioni per il 2024.
In proposito si ricorda che il comma 705 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 aveva previsto un adeguamento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.
A seguito di tale adeguamento tariffario, il comma 706 dello stesso articolo 1, aveva previsto, a titolo di misura compensativa dell'aumento, per i primi tre anni, il riconoscimento di un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale avessero sottoposto il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione.
Il comma in commento, pertanto, incrementa, come evidenziato in precedenza, il suddetto Fondo di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 aumentando la durata della misura compensativa in questione a quattro anni rispetto al periodo precedente di tre anni.Clicca qui, per accedere al sito del MIT in attesa della riapertura della piattaforma dove richiedere il bonus
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Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre
E' scaduto il 2 dicembre il termine per l'invio della comunicazione integrativa prevista per il credito di imposta della ZES Unica.
Ma attenzione, sul sito delle Entrate si legge però che ai sensi del punto 3.3 del Provvedimento ADE del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024.
Ricordiamo che in data 6 novembre le Entrate hanno pubblicato un nuovo modello per la comunicazione integrativa.
In particolare, con il Provvedimento n. 406943 del 6 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Modello di comunicazione integrativa per il credito d’imposta ZES a seguito delle modifiche introdotte dal art 8 del DL 155/2024.
Il Decreto Collegato Fiscale convertito in Legge n 189/2024 all'art 8 ha previsto che le imprese che operano nelle ZES possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.
Vediamo tutte le regole per la comunicazione integrativa prevista per il credito ZES Unica da presentare dal 18 novembre al 2 dicembre.
Comunicazione integrativa ZES Unica: invio entro il 2 dicembre
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
Attenzione l'agenzia comunica che ai sensi del punto 3.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024.
L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.
Con il provvedimento del 6.11.2024 sono, pertanto, disposte le modifiche al citato modello di comunicazione.Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.
Allegati: -
Codici tributo settore giochi ippica
Con Risoluzione n 58 del 3 dicembre le Entrate istituiscono con i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative:
- ai saldi per i concorsi pronostici sportivi,
- per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici,
- nonché per l’ippica d’agenzia.
Codici tributo settore giochi ippica
ll decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con nota prot. n. 484090 del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme dovute dai concessionari del settore dei giochi relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia.
Tanto premesso, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “5506” denominato “Saldo concorsi pronostici sportivi”;
- “5507” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
- “5508” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo concorsi pronostici sportivi”;
- “5509” denominato “Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
- “5510” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
- “5511” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica nazionale, ippica internazionale e concorsi pronostici ippici”;
- “5512” denominato “Saldo ippica d’agenzia”;
- “5513” denominato “Sanzione per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”;
- “5514” denominato “Interessi per tardivo versamento del Saldo ippica d’agenzia”.
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CPB: in arrivo lettere del Fisco per chi non ha aderito
La Legge di conversione del Decreto Omnibus pubblicata in GU dell'8.10.2024 ha introdotto:
- un ravvedimento speciale per gli ISA che aderiscono al CPB,
- una norma che intensifica il rischio di sanzioni in caso di mancata adesione.
Facciamo un riepilogo delle regole nei giorni in cui le entrate tentano di raggiungere la massima adesione al Concordato preventivo il cui termine è stato riaperto fina al 12 dicembre.
Controlli e ribasso sanzioni accessorie per chi non aderisce al CPB
Le Entrate stanno inviando circa 2 ML di lettere ai contribuenti che non hanno aderito al CPB entro il 31 ottobre scorso.
La formula si presenterebbe con l'incipit seguente: "Gentile contribuente, ti scrivo…"
Secondo i dati ufficiali sono circa 2 ML le PIVA soggette alle pagelle fiscali che non si sono lasciate convincere ed ora le comunicazioni ADE in arrivo, tenterebbero di dissuaderli per approfittare della finestra concessa fino al 12 dicembre per optare al patto con Fisco.
La possibilità è aperta solo a chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre.
La lettera in arrivo ricorda che, in caso di adesioni, i contribuenti avranno tra l’altro «accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti Isa» e potranno «optare per un’imposta sostitutiva con aliquote ridotte sul maggior reddito concordato».
Inoltre l'adesione al concordato preventivo potrà consentire la sanatoria dei redditi per gli anni d’imposta dal 2018 al 2022.
L'incentivo appunto è stato inserito nella conversione del Decreto Omnibus di inizio ottobre proprio per cercare di incentivare le adesioni al concordato, e massimizzare il più possibile gli incassi
Ricordiamo che nello stesso decreto convertito è stato previsto un nuovo meccanismo sanzionatorio per chi non vi aderirà.
Si tratta di soglie ribassate per l’applicazione delle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e IVA, previste dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 471/1997.
In particolare, l'articolo 2-ter della legge di conversione del DL Omnibus riduce della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1).
Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).
La norma interviene sul limite di 50.000 euro previsto in via generale dal comma 1 dell’articolo 12 che recita:
“Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000”.
Quindi per i contribuenti che non accetteranno la proposta di concordato preventivo biennale, la soglia passa a 25.000 euro e 50.000 euro.