• Bilancio

    Assemblee societarie a distanza: proroga fino al 31 dicembre 2024

    Una norma che ha caratterizzato il periodo della pandemia da Covid-19 è stata quella contenuta nell’articolo 106 del DL 18/2020, che, in risposta ai problemi di assembramento, ha permesso a società ed enti non commerciali di espletare le assemblee societarie da remoto, utilizzando modalità telematiche, anche quando lo statuto sociale non contempla tale possibilità.

    Va ricordato che tale modalità di convocazione delle assemblee non è preclusa dal legislatore, ma richiede che il soggetto giuridico ne preveda la possibilità sullo statuto sociale.

    La disciplina in deroga legittima tale modalità di svolgimento delle riunioni sociali, anche nel caso in cui lo statuto non ne prevede l’eventualità.

    Terminato il periodo della pandemia, la legislazione in deroga è stata di anno in anno rinnovata, l’ultima volta ad opera della Legge numero 18 del 23 febbraio 2024, l’annuale Decreto Milleproroghe, che per l’appunto proroga la possibilità di esercitare le assemblee da remoto, anche in assenza di previsione statutaria, fino al 30 aprile 2024 (per un approfondimento è possibile leggere l’articolo Assemblee a distanza per società e associazioni fino ad aprile 2024).

    Tuttavia, il disposto normativo inserito in sede di conversione sul Decreto Milleproroghe, sembra essere una norma transitoria, il cui effetto terminerà nel momento in cui sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Disegno di Legge Capitali (Atto camera 1515).

    La nuova norma

    L’articolo 11 comma 2 del DdL Capitali prevede che “il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, numero 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024”. 

    Quindi la medesima disciplina in deroga rappresentata dall’articolo 106 del DL 18/2020 continuerà ad avere forza fino al 31 dicembre 2024.

    Finora non sono state chiare le motivazioni che hanno spinto il legislatore a derogare le disposizioni statutarie con norme transitorie il cui obiettivo originario risulta da tempo superato, essendo terminate le problematiche concernenti l’assembramento che hanno caratterizzato il periodo della pandemia.

    Una possibile motivazione può essere rintracciata nella parte della normativa in deroga che interessa le società quotate. Queste società, durante il periodo pandemico, grazie alle norme in deroga, hanno potuto imporre ai soci la partecipazione alle assemblee sociali per il mezzo di un rappresentante designato dalla società, impedendo così ai singoli soci di partecipare personalmente, fisicamente o telematicamente, alle assemblee.

    Il DdL Capitali, tra le altre cose, non a caso proprio con il comma 1 del medesimo articolo 11, consente alle società quotate di rendere stabile tale modalità di svolgimento delle assemblee che impedisce la partecipazione diretta ai soci, e di precludere a questi la possibilità di presentare proposte di deliberazioni in assemblea o anche solo di fare domande, con una possibile contrazione del livello di democraticità delle riunioni; per cui la proroga reiterata della normativa emergenziale in deroga potrebbe costituire una sorta di ponte transitorio tra il periodo pandemico e il momento dell’approvazione delle nuove norme.

  • PRIMO PIANO

    Assemblee a distanza per società e associazioni fino ad aprile 2024

    Con il decreto Milleproroghe 2024 convertito in Legge n 18 del 23 febbraio pubblicata in GU n 49/2024 è stata approvata la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società e associazioni, anche quando tale possibilità non sia prevista dallo statuto.

    A regime, le modalità di svolgimento delle assemblee sono regolate dalle previsioni statutarie, le quali posso appunto prevedere, o non prevedere, la possibilità che queste vengano svolte con modalità telematiche.

    Durante la fase emergenziale conseguente alla pandemia da Covid 19, il Legislatore aveva prodotto una disciplina in deroga, la quale appunto prevedeva la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società ed enti non commerciali, anche quando tale possibilità non era contemplata dallo statuto.

    Più precisamente l’articolo 106 del DL 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, conteneva le “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, disposte durante l’emergenza epidemiologica, che si sarebbero dovute espletare a distanza anche in assenza di espressa previsione statutaria, fino a quando “è in vigore lo stato  di   emergenza   sul territorio  nazionale   relativo    al   rischio    sanitario    connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19”.

    Tale normativa transitoria è stata di anno in anno prorogata, l’ultima volta dal decreto Milleproroghe 2023 fino al 31 luglio dello stesso anno.

    Con il decreto Milleproroghe 2024, in corso di definizione, tale possibilità è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2024

    Dopo tale data (a meno di una nuova proroga), tornerà in vigore la previgente normativa a regime.

    Cosa contiene la deroga

    La disciplina transitoria, la cui efficacia è stata prorogata fino al 30 aprile 2024 prevede la possibilità, per società, cooperative, associazioni e fondazioni, di:

    • svolgere le assemblee sociali parzialmente o totalmente con modalità virtuali, anche in deroga alle diverse previsioni statutarie;
    • svolgere le assemblee sociali anche con modalità totalmente telematica, senza che ci sia la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio;
    • esprimere il voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga a eventuali previsioni statutarie contrarie, purché si riesca a garantire l’identificazione del votante.

    La deroga non incide sui termini ordinariamente previsti per la convocazione delle assemblee, né per quelli relativi all’approvazione dei bilanci.

    Anche in assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che la deroga possa essere estesa anche alle riunioni dei Collegi sindacali e dei Consigli di amministrazione.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 54 del 28 febbraio le Entrate replicano ad un quesito sulla possibilità di compensare i crediti d'imposta nonostante la presenza di ruoli, in seguito all'adesione alla "rottamazione quater" prevista dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197. 

    In sintesi, l'istante, ritiene sia possibile «considerare la rateazione della Rottamazione Quater alla stregua di una sospensione dei ruoli», rendendo così inapplicabile il divieto di compensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

    Le Entrate concordano con la soluzione interpretativa dando ulteriori specifiche, vediamo quali.

    Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione

    L'agenzia ricorda che l'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 dispone che, «A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento […].» 

    Il divieto opera con riferimento alle sole compensazioni «di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» e , pertanto, non si applica alle compensazioni cd verticali (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta). 

    In merito al divieto di compensazione, con la circolare n. 13/E dell'11 febbraio 2011 (paragrafo 3) è stato chiarito che, «[…] Qualificante ai fini della preclusione è solamente l'avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. […]  

    La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.  

    La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione.   

    In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, ed in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, l'agenzia precisa quanto segue.

    Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l'ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. 

    Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, sempre secondo il citato articolo 19, e, quindi, la preclusione riguarda l'importo complessivo del debito residuo non pagato. […].  

    L'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, precisa inoltre che la compensazione è vietata solo se l'importo relativo ai debiti, per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a 1.500 euro. […] 

    Il limite di 1.500 euro previsto dal comma 1 dell'articolo 31 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.  La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto. 

    Tanto premesso, l'agenzia specifica che con l'istituto c.d. rottamazione quater, introdotto dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i ''singoli carichi affidati agli agenti della riscossione'', tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.

    Negata una sospensione generale della riscossione dei carichi definibili, resta che tale sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022, per i quali il legislatore ha disposto l'impossibilità di iniziare nuovi azioni esecutive/cautelari ed escluso che il contribuente sia qualificabile come inadempiente

    Ne deriva pertanto che i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.  

    Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.  

  • Contenzioso Tributario

    Società di capitali a ristretta base partecipativa equiparate a società di persone

    La sentenza della Corte di Cassazione numero 2752, pubblicata il 30 gennaio 2024, aggiunge un ulteriore tassello alla difficile questione della “ristretta base partecipativa” delle società di capitali.

    Quella della ristrettezza della base societaria costituisce una presunzione di legge, che non trova fondamento nel diritto, ma solo nella giurisprudenza e nella prassi, secondo la quale eventuali maggiori redditi contestati alla società di capitali con un numero esiguo di soci possono essere considerati come distribuiti ai soci stessi, con tutte le conseguenze fiscali derivanti da ciò.

    Nella legge delega sulla riforma fiscale era previsto un intervento normativo sul tema, per definire chiaramente un perimetro e dare dei limiti a una presunzione che oggi, nella concretezza del contenzioso tributario, riesce persino a vincere i principi dettati dal Legislatore con norme di diritto positivo.

    Vediamo il contenuto della Sentenza n 2752/2024 della Cassazione.

    Società di capitali a ristretta base partecipativa equiparate a società di persone

    Secondo la sentenza 2752/2024, “l’utile extrabilancio, non rispettoso delle disposizioni di cui all’articolo 81 e seguenti TUIR, diviene allora un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizione che lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all’articolo 5 TUIR e di cui agli articoli 115 e 116 TUIR”, ciò in quanto nella situazione esaminata “la società risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità, hanno agito come tali ripartendosi l’utile societario presuntivamente accertato in capo alla società”.

    Con altre parole, secondo la Corte, nel momento in cui viene accertato in capo alla società di capitali a ristretta base partecipativa un utile extracontabile, questo deve essere imputato ai soci pro quota e per trasparenza, come avviene nelle società di persone, anche quando, a tutti gli effetti, la società a cui il maggior reddito viene contestato non è niente affatto una società trasparente.

    Non è facile comprendere il perché, in una situazione del genere, il maggior reddito non dovrebbe essere attribuito alla società di capitali, che è un soggetto giuridico, e di conseguenza essere assoggettato a IRES.

    Fermo restando le annose perplessità sulla legittimità di una presunzione legale che non trova fondamento nel diritto, né fiscale né civile, ci si chiede però se tale presunzione non dovrebbe trovare almeno un limite nel rispetto delle norme che governano il diritto tributario.

    La sentenza in discussione rappresenta un ulteriore giro di vite in sfavore delle società di capitali a ristretta base partecipativa, che costituisce un evidente ostacolo all’aggregazione societaria.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi 2024: le semplificazioni del quadro RU

    Le Entrate pubblicano il Provvedimento n 68687 del 28 febbraio relativo al Modello Redditi PF 2024 con istruzioni.

    Oltre a questo modello, nella giornata di ieri 29 febbraio sono pubblicati anche tutti gli altri provvedimenti per i dichiarativi per l'anno d'imposta 2023, aprendo ufficialmente la stagione 2024.

    Leggi anche: Dichiarazioni dei redditi 2024: pubblicati i modelli definitivi.

    Per quando riguarda il modello redditi PF 3 si segnala la novità della compilazione del quadro RU, che l'agenzia delle entrate aveva anticipato già all'atto dell'uscita delle prime bozze dei modelli.

    Modello Redditi PF 2024: le semplificazioni del Quadro RU

    Come anticipato dalle Entrate, per quest'anno l'intervento di semplificazione più rilevante riguarda il quadro RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese.

    In tale quadro non sarà più richiesta l'indicazione nella sezione I del quadro RU di alcuni crediti "non automatici", ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle entrate, che trasmettono alle Entrate i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, e utilizzabili esclusivamente in compensazione.
    Attenzione al fatto che, con riferimento ai crediti d'imposta esclusi dalla sezione I del quadro RU rimarrà l'obbligo di indicare l'informazione relativa ad eventuali trasferimenti dei crediti ad altri soggetti (consolidato, trasparenza, cessioni, ecc.).

     In dettaglio, nel quadro RU verranno eliminate le seguenti sezioni:

    • Sezioni II credito "Caro Petrolio",
    • Sezione III credito "Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche"
    • Sezione V "Altri crediti d'imposta", i cui crediti confluiranno e saranno gestiti nella Sezione I. 

    Per tutte le altre novità si rimanda alle istruzioni complete del modello.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazioni dei redditi 2024: pubblicati i modelli definitivi

    L'agenzia delle Entrate il 29 febbraio ha pubblicato tutti i provvedimenti relativi ai Modelli Dichiarativi 2024 per le persone fisiche e per le società.

    Scarica qui tutti i relativi provvedimenti del 28 febbraio:

    Ricordiamo che la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) con il Decreto Legislativo Semplificazioni Adempimenti Tributari in vigore dal 13 gennaio, ha previsto numerose novità per i contribuenti e per le dichiarazioni dei redditi 2024 anno d'imposta 2023 che saranno evidenziate nei modelli definitivi appena pubblicati.

    Inoltre ricordiamo che sono già stati pubblicati anche il:

    Scarica qui il Modello Redditi PF 2024

    Modelli 730 e Redditi Persone fisiche 2024: sintesi delle novità

    L'agenzia evidenziava nel comunicato stampa che nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2023 trovano spazio diverse novità, tra cui:

    • tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato,
    • ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo,
    • rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa, 
    • modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

    I modelli recepiscono inoltre le novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della tassa piatta incrementale

    Va sottolineato anche che con la Riforma Fiscale e l'art 1 del Dlgs di semplificazioni tributarie, il Modello 730 precompilato andrà ad affiancare le modalità ordinarie di invio secondo delle semplificazioni per cui si attendono le regole operative.

    Modelli 2024 società e imprese: sintesi delle novità

    I modelli e le istruzioni 2024 sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di Imposta sul reddito delle società, gestendo il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus. 

    Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

    Certificazione Unica 2024: sintesi delle novità 

    Per la CU 2024 il cui invio è in scadenza il 18 marzo (il 16 marzo termine ordinario cade di sabato) l'agenzia sottolinea che sono di rilievo le novità riguardanti:

    • la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, 
    • la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico,
    • l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, 
    • l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale 
    • la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

    Modello Iva, IRAP, 770 2024: sintesi delle novità

    Nel Modello IVA 2024, vengono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

    Leggi anche: Dichiarazione IVA 2024: che novità ci sono quest'anno?

    Infine, per quanto riguarda i modello modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro. 

    Per quanto riguardo il modello 770/2024 si segnala la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

  • Legge di Bilancio

    Milleproroghe 2024: le principali misure prorogate

    Pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ). 

    Vediamo un riepilogo delle novità della conversione in legge.

    Decreto Milleproroghe 2024: le proroghe più attese

    Tra le novità approvate vi sono:

    • la proroga della Rottamazione quater con la possibilità per chi non ha provveduto a pagare le prime tre rate della dilazione, di provvedere entro il 15 marzo,
    • la proroga al 31 dicembre 2024 del bonus acquisto casa under 36, con la condizione che il preliminare sia stato firmato entro il 31.12.2023,
    • la proroga del Ravvedimento speciale per le dichiarazioni dei redditi validamente presentate al 31 dicembre 2022,
    • lo slittamento della esenzione IVA per gli ETS al 1 gennaio 2025,
    • l'esenzione Irpef per gli agricoltori,
    • la proroga per le assemblee da remoto al 30 aprile, 
    • si estende fino al 31 dicembre 2024 il diritto dell’impresa debitrice di sostituire, ai fini dell’accesso alla composizione negoziata della crisi, le certificazioni dei debiti tributari e contributivi, con autodichiarazioni del debitore precedentemente previsto solo sino al 31 dicembre 2023,
    • prorogato anche per il 2024 il divieto di e fatture per le prestazioni sanitarie,
    • per il lavoro sportivo, si segnala:

    In attesa del testo definitivo ricordiamo il contenuto del DL n 125/2023 come approvato in dicembre.

    Decreto Milleproroghe 2024: altre misure

    Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e di adottare misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni, il testo prevede la proroga di termini di prossima scadenza, in diversi ambiti, tra i quali:

    • Prorogati di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024,
    • Fino al 31 dicembre 2024, si consente a determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni,
    • Si differisce al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle disposizioni in base alle quali possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi soltanto i magistrati che hanno partecipato all’apposito corso di formazione. Prevede che qualora il periodo massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro scada prima del 31 dicembre 2024, sia prorogato fino a tale data;
    • Si proroga al 17 ottobre 2024 la data sino alla quale si può continuare a delegare ai giudici onorari l’ascolto dei minori,
    • Si differisce al mese di ottobre le elezioni dei membri non di diritto dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione;
    • Si proroga fino al 31 dicembre 2024 il sistema che prevede, in caso di erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche rispetto ai quali sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, che le amministrazioni competenti possano rinviare al momento dell’erogazione del saldo l’esecuzione dei controlli in materia di regolarità contributiva (DURC) e in materia di inadempienza rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva e quindi al recupero dei benefici erogati.
  • Società di Comodo

    Quando si può disapplicare la norma sulle società di comodo: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 53 del 27 febbraio le Entrate replicano ad una richiesta di una società immobiliare di non essere considerata "non operativa" per un determinato periodo fiscale, nonostante non abbia raggiunto i ricavi minimi previsti dalla legge, ciò a causa delle condizioni avverse di mercato.

    La società sostiene che le difficoltà economiche generate dalla pandemia e altre circostanze giustificherebbero questa eccezione.

    Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta, ritenendo che le argomentazioni e le prove fornite dalla società non siano sufficienti per giustificare una deroga alla normativa sulle società non operative, vediamo il perchè.

    Esclusione da società non operativa causa mercato avversa: quando si può

    Una società immobiliare che cerca di evitare la classificazione come "società non operativa" per il periodo d'imposta ottobre 2021-settembre 2022 e successivi, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 specifica che possiede e gestisce un centro commerciale composto da diverse unità immobiliari destinate alla locazione. 

    A causa di condizioni di mercato avverse, non tutte le unità sono state locate, incidendo sui ricavi, e la società sostiene che, per pandemia di COVID-19 e altri fattori esterni come l'inflazione e la guerra in Ucraina, sia stato impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi previsti per non essere considerata non operativa. 

    Pertanto, chiede la disapplicazione della disciplina sulle società non operative per il periodo d'imposta specificato.

    Le Entrate preliminarmente ricordano che l'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede uno specifico regime di tassazione per le cosiddette ''società di comodo'' o ''società non operative''.

    Viene ricordato che ai sensi del comma 1, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operative se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore ai ricavi minimi presunti, stimati ai sensi dei commi 1 e 2 (il c.d. test di operatività). 

    Le società non operative sono tenute a dichiarare un reddito minimo presunto, quantificato applicando ai valori di determinati beni posseduti nell'esercizio, le percentuali forfetarie previste al comma 3 del medesimo articolo 30.

    Ai sensi del comma 4bis del citato articolo, «[i]n presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente».
    Pertanto, a fronte del mancato superamento del test di non operatività previsto dall'articolo 30 citato, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria circa l'esistenza di situazioni di carattere straordinario, specifiche e indipendenti dalla sua volontà che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi e di reddito minimo presunti.

    Successivamente, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che le difficoltà di mercato indicate dalla società non sono sufficienti a giustificare la disapplicazione della normativa sulle società non operative.

    In particolare, si osserva che la società non ha fornito prove concrete che dimostrino come le condizioni di mercato avverse abbiano effettivamente impedito di generare ricavi superiori ai minimi presunti.

    Pertanto conclude che non è possibile accogliere la richiesta.

    L'Agenzia sottolinea l'importanza di fornire prove specifiche e dettagliate che collegano direttamente le condizioni di mercato avverse alla capacità di generare ricavi adeguati.

    Nel dettaglio, si evidenzia che "la Società non abbia fatto alcun riferimento, per la determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione, neppure ai valori riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (cfr. la circolare 4 maggio 2007, n. 25/E, pag. 46). In merito a questo ultimo aspetto, si ritiene utile rinviare alle risposte ai quesiti 2.6 e 2.7 della circolare n. 44/E del 2007, con le quali è stato ribadito che la disciplina sulle società non operative possa essere disapplicata dimostrando che, in caso di contratti di locazione, il canone pattuito sia almeno pari, o comunque che non si sia discostato, a quello di mercato, secondo quanto determinato con le tabelle delle quotazioni immobiliari dell'OMI."

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus indigenti: a chi spetta

    Viene pubblicata in GU n 48 del 27 febbraio la Legge n 17/2024 di conversione del DL n 212/2023 con le regole urgenti per il superbonus. 

    Confermate le regole per il superbonus per i contribuenti economicamente più deboli di beneficiare di un contributo diretto a limitare l’entità della riduzione del beneficio fiscale nell'anno 2024.

    Vediamo il dettaglio.

    Supebonus indigenti: a chi spetta

    Con il comma 2 dell'art 1 del DL n 212/2023 convertito in Legge n 17/2024 per venire incontro ai contribuenti a basso reddito e con i cantieri fermi si prevede di riconoscere:

    • ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, 
    • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, 
    • e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, 
    • uno specifico contributo erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. 

    Il fondo a disposizione è di 16,441 milioni di euro, residuo di quello di 20 milioni stanziato nel 2023 per l'analoga misura che ha avuto una limitatissima richiesta.
    In merito alle modalità di calcolo della soglia di riferimento fissata a 15.000 euro si deve far riferimento a quanto previsto in riferimento alla possibilità di usufruire del Superbonus al 90% per le villette nell'anno 2023 dal testo attuale dell'art. 119 del decreto rilancio (d.l. 34/2020), che ha introdotto per questo una sorte di quoziente familiare. 

    Come chiarito dalle Entrate con la circolare 13/2023, il reddito di riferimento familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, da:

    • contribuente;
    • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • partner dall’unione civile;
    • convivente;
    • altri familiari fiscalmente a carico.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: è legge il DL salva spese

    Viene pubblicata in GU n. 48 del 27 febbraio la Legge n. 17/2024 di conversione del DL n. 212/2023 sulle agevolazioni fiscali in edilizia recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. 

    Si evidenzia che il testo del Decreto non ha subito cambiamenti rispetto alla sua approvazione originaria.

    Superbonus: i lavori non completati al 31.12.2023

    Si introduce una misura di salvaguardia per chi non ha terminato nei termini gli interventi rientranti nel superbonus per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020.

    In particolare, con l'art. 1 si prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) per le quali è stata esercitata l’opzione di sconto o cessione (di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020), sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati (ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121) fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso (non opera quindi la riduazione al 70% dell'aliquota prevista dal 2024) ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. 

    Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

    In sintesi, con il decreto, si prevede che le detrazioni spettanti per tutti gli interventi per le quali è stata esercitata l’opzione sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023. 

    Non si provvede al recupero anche nel caso in cui, a causa della mancata ultimazione degli interventi, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche richiesto dalla normativa.

    Superbonus 2024: le novità per le cessioni

    Si interviene sulla deroga al divieto di sconto e cessione del credito prevista dal DL n 111/2023 estendendo il divieto generale di fruizione indiretta anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1.2.3 compresi inpiani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto prima del 30.12.2023 il relativo titolo abilitativo.

    In particolare, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni su sconto e cessioni del credito (dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiestadi titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
    I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. 

    Leggi inoltre:

    Superbonus 2024: come cambia

    Come anche evidenziato dagli ultimi chiarimenti a tema superbonus pubblicati con la Circolare n 13/2023, il comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater, recante «Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico», ha modificato il comma 8-bis1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e introdotto il comma 8-bis.1.

    Per effetto di tali modifiche, il Superbonus si applica: 

    • nella misura del 110 per cento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022:
      • dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a, dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119); la detrazione spetta ai medesimi soggetti:
        • nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023,
        • del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024,
        • del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
    •  nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (comma 9, lettera b, dell’articolo 119), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo; per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro; 
    • nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (comma 9, lettera c, dell’articolo 119), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d, dell’articolo 119), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

    Da tenere in conto le ultime novità appena approvate, di sopra evidenziate in sintesi, per le quali si rimanda aDl n 212/2023 convertito in Legge n. 17/2024.

    Allegati: