• Contribuenti minimi

    Regime Forfettario: non spetta l’aliquota al 5% se si proviene dall’ordinario

    Con la Risposta a interpello n 226/2024 le Entrate chiariscono dubbi sul passaggio di regime per i forfettari, in particolare, le Entrate chiariscono che non spetta l’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che transita dal regime ordinario a quello forfettario, anche qualora questo accada nei primi cinque anni di attività. 

    Vediamo il caso di specie.

    Regime Forfettario: non spetta l’aliquota al 5% se si proviene dall’ordinario

    La contribuente istante ha avviato nel mese di maggio dell’anno x una attività di lavoro autonomo e fino a luglio dello stesso anno ha prestato attività come dipendente. 

    Nell’anno precedente l’avvio dell’attività di lavoro autonomo ha percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e perciò non ha potuto applicare il regime forfettario nell’anno x ma ha applicato (per obbligo) il regime ordinario. 

    Avendo maturato i requisiti per l’accesso al regime forfettario, ha iniziava ad applicare quest’ultimo a decorrere dall’anno x+1.

    Con l'istanza si chiede conferma circa la possibilità di adottare l’aliquota ridotta del 5% prevista dal comma 65 della legge 190/2014 a partire dal secondo anno di attività e per i successivi quattro. 

    Le entrate ricordano che il comma 65 dell'art 1 della Legge n 190/2014 richiede il rispetto di tre requisiti per l’applicazione dell’aliquota del 5% invece  di quella ordinaria del 15%, vale a dire:

    • che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in regime forfettario, una attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
    • che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di quella precedentemente svolta in qualità di dipendente o di autonomo;
    • che, nel caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente non superi la soglia di 85.000 prevista per l’accesso al regime forfettario.

    L'ade evidenzia che al caso di specie non spetta l'aliquota del 5%, volta a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfettario, e che, quindi, coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario e solo successivamente ’entrano’ nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata. 

    Ciò anche laddove al momento di inizio dell’attività il regime forfettario non venga applicato per la presenza di cause ostative.

    Allegati:
  • Redditi esteri

    Scomputo dell’imposta estera sui dividendi sottoposti a imposta sostitutiva

    Nel diritto interno italiano, l’articolo 165 comma 1 del TUIR disciplina un credito d’imposta attribuito alle persone fisiche per evitare la doppia imposizione dei redditi prodotti all’estero; la norma, per concedere il credito, tra le altre cose richiede che tali redditi imponibili concorrano alla formazione del reddito complessivo.

    Così si giunge all’oggetto del contendere; infatti, in conseguenza di tale prescrizione, sarebbero esclusi dal credito d’imposta i dividendi esteri assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, quando prelevata direttamente dall’intermediario residente, oppure a imposta sostitutiva, quando liquidata direttamente dal contribuente in sede dichiarativa.

    Si ricorderà infatti che i redditi da partecipazioni estere non qualificate, se percepiti per il tramite di un intermediario residente, sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, ex articolo 27 comma 4 DPR 600/73, da calcolarsi sui dividenti percepiti al netto dell’imposta già versata all’estero.

    E similmente, i medesimi redditi percepiti dal contribuente italiano per il tramite di un intermediario non residente sono sottoposti a imposta sostitutiva, sempre con aliquota del 26%, ex articolo 18 comma 1 del TUIR.

    Il nuovo orientamento giurisprudenziale

    Con la sentenza numero 10204 del 16 aprile 2024, che segue la medesima linea interpretativa già tracciata dalla sentenza 25698/2022, la Corte di Cassazione afferma il diritto allo scomputo dell’imposta estera sui dividendi, anche se questi sono stati tassati in Italia con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.

    Il punto affermato nel 2022 e ribadito nel 2024 dalla Corte è la prevalenza di quanto stabilito dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul tema, rispetto al dettato normativo interno.

    Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il credito di imposta va concesso in presenza di alcuni presupposti:

    • la percezione del dividendo estero da partecipazione non qualificata da parte di un contribuente persona fisica fiscalmente residente in Italia;
    • l’effettiva tassazione in entrambi i paesi (quello della società emittente e quello del contribuente ricevente);
    • l’inclusione del dividendo nella base imponibile di una delle imposte coperte dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, tra le quali, nella generalità dei casi, si annoverano anche la ritenuta a titolo d’imposta e l’imposta sostitutiva.

    Con maggiore precisione formale, la Corte di Cassazione, con la sentenza 10204/2024, precisa che l’imposta estera può essere detratta in tutti i casi in cui:

    •  esiste un trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e stato estero di emissione del dividendo;
    •  questo trattato presenti una clausola che preveda che il credito d’imposta non spetta se il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta “su richiesta del beneficiario”.

    È questa una formulazione negativa per affermare che il credito d’imposta in trattazione spetti ogni qual volta il reddito sia sottoposto a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta in modo obbligatorio, come appunto è nell’attuale contesto normativo nazionale.

    Una tale clausola è prevista non solo sul trattato tra USA e Italia, preso in esame dalla sentenza 10204/2024, ma è di solito presente nella maggior parte di trattati stipulati con altri paesi.

    Scomputo o rimborso

    Per usufruire del credito d’imposta, la strada più semplice è lo scomputo in dichiarazione annuale dei redditi; possibile tuttavia solo per il caso dell’imposta sostitutiva e per l’annualità corrente.

    Nel caso in cui il contribuente voglia recuperare il credito d’imposta, nel caso in cui il dividendo sia stato assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta, o per gli anni ormai passati in entrambe le situazioni, la strada da seguire è quella dell’istanza di rimborso, da presentarsi entro i 48 mesi dal versamento dell’imposta.

  • IMU e IVIE

    ICI Enti non commerciali: recupero dell’esenzione per gli anni 2006-2011

    Nel DL Salva Infrazioni convertito in legge n 166/2024 viene inserito in sede referente un articolo che risolve la procedura di recupero dell’aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all’esenzione dell’ICI prevista a favore degli enti non commerciali.

    Vediamo i dettagli della norma.

    Cosa prevede il Dl Infrazioni sulla procedura UE per esenzione ICI enti non commerciali

    L’articolo 16-bis, introdotto dalla Camera, disciplina, ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018 e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, la procedura di recupero dell’aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all’esenzione dell’ICI prevista a favore degli enti non commerciali.
    In particolare:

    • i soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali in almeno una delle annualità 2012 e 2013, 
    • con imposta a debito superiore a 50 mila euro annui, 
    • o che, indipendente da quanto dichiarato, siano stati chiamati a versare un importo superiore a 50 mila euro annui, 
    • sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione ai fini del recupero dell’ICI riferita al periodo dal 2006 al 2011.

    Inoltre si prevedono i seguenti casi di esclusione dal versamento dell’imposta in esame:

    • se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee in materia di aiuti di Stato di importo limitato al tempo vigenti;
    • se l’ammontare dell’aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: invio entro il 30.11

    Con il DPCM del 17 settembre sono state dettate le regole attuative per il nuovo adempimento verso l'ENEA per le ristrutturazione legate al superbonus, introdotto dal DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024 (Pubblicata in GU n 213 del 28 maggio 2024).

    In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , il DPCM, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle suddette spese.

    Attenzione, la scadenza dell'invio dei dati inizialmente prevista per il 31 ottobre, è slittata con DPCM al 30 novembre, di seguito i dettagli e un ripilogo delle regole dell'adempimento in oggetto.

    Dl Superbonus: la comunicazione verso l’ENEA

    Con l’articolo 3, al comma 1 del DL n 39/2024 si prevede l’obbligo di trasmissione di alcune informazioni all’ENEA per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus. 

    In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori (ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) i soggetti (di seguito dettagliati) che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

    • a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
    • b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024;
    • c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla datadel 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
    • d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Si prevede altresì l’obbligo di trasmissione di alcuni specifici dati anche per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus.

    Nello specifico, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche” già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

    • a) ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
    • b) all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del (30 marzo 2024);
    • c) all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30 marzo 2024, negli anni 2024 e 2025;
    • d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

    Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni (di cui ai commi 1 e 2 dell'art 3 le relative variazioni), i soggetti:

    • a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
    • b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

    Attenzione al fatto che vengono previste le sanzioni per l’omessa trasmissione dei dati e la norma stabilisce che l’omessa trasmissione dei dati  nei termini individuati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

    Il DPCM in oggetto datato 17 settembre, prevede che le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020.

    Le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS entro i termini perentori di seguito indicati:

    • 31ottobre 2024 (termine prorogato al 30 novembre) per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
    • entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

    Infine si evidenzia che, il DPCM contiene le linee guida per il nuovo adempimento, con due allegati e relative schede tecniche.

    Il DPCM prevede che alla trasmissione devono provvedere:

    • per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che asseverano e inviano all’ENEA (ex art. 119 comma 13 lett. a) del DL 34/2020) e contestualmente appunto dovranno inviare la nuova comunicazione;
    • per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati di progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico che asseverano (ex art. 119 comma 13 lett. b) del DL 34/2020) e dovranno trasmettere la nuova comunicazione al PNCS.

    Attenzione di seguito i dettagli della proroga.

    ATTENZIONE Proroga al 30 novembre 2024

    Con ulteriore decreto, ossia DPCM del 29 ottobre, si proroga dal 31 ottobre al 30 novembre 2024 il termine per la presentazione telematica dei dati per il monitoraggio preventivo delle “spese superbonus” disciplinata dall'art 3 del DL n 39/2024.

    Si proroga l'invio delle comunicazioni:

    • per le spese già sostenute nel 2024,
    • o per le spese che si prevedono di sostenere nei prossimi mesi del 2024 e/o nel 2025.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Esperti composizione negoziata: requisiti per l’iscrizione all’elenco

    Con il pronto ordini n 94/2024 il CNDCEC replica ad un dubbio sull'iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata.

    Un Ordine Territoriale domandava se un professionista iscritto all'Albo che ha avuto incarichi come commissario giudiziale in procedure di accordo di ristrutturazione del debito, anche con transazione sui crediti tributari ex art 63 CCII, disponga dei requisiti di accesso all'elenco di cui in oggetto.

    Vediamo il chirimento del Consiglio Nazionale.

    Esperti composizione negoziata: requisiti per l’iscrizione all’elenco

    Il CNDCEC specifica che per quanto attiene alle esperienze di cui all'art 13 comma 3, CCII, valevoli ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti, le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021 dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale, annoverano tra gli incarichi indicativi di specifica e precedente esperienza nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa, quello di commissario giudiziale.
    Considerato che, il commissario giudiziale può essere nominato in caso di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti al quesito posto si fornisce risposta positiva.

    Ricordiamo che il comma 3 dell'art 13 prevede che Presso la camera di commercioindustria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalita' di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti

    • gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; 
    • gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuita' aziendale omologati.
    • Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuita' aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. 

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Nuovo ordinamento professionale dei Commercialisti: cosa contiene

    Con un comunicato stampa del 19 novembre il CNDCEC infoma di aver approvato il nuovo ordinamento professionale.

    Il testo sarà sottoposto già nei prossimi giorni all’attenzione delle forze politiche, viene precisato che la riforma interviene in maniera significativa su numerosi aspetti della professione, vediamo una sintesi di cosa è stato modificato.

    Nuovo Ordinamento professionale commercialisti: cosa contiene

    Come specificato nel comunicato stampa del CNDCEC datato 19.11 le modifiche sono state apportate:

    • all’oggetto della professione
    • alle norme sulle incompatibilità
    • sull’esercizio della professione in forma associata
    • sulla disciplina del tirocinio
    • sulla regolamentazione dei consigli di disciplina territoriali e su quello nazionale, 
    • su morosità e conseguente sospensione o cancellazione dall’albo, 
    • sulla disciplina dei compensi
    • sull’assicurazione professionale
    • sul sistema elettorale e sulle specializzazioni.

    Il Presidente De Nuccio hsi è espresso in proposito evidenziando che: “Con l’approvazione di questo testo abbiamo scritto una pagina fondamentale per il futuro della professione. Ora sarà massimo il nostro impegno per illustrare la riforma a tutte le forze politiche, affinché si giunga in tempi rapidi ad un suo approdo in Parlamento. “

    La riforma, come detto è ampia e organica e il Consiglio nazionale ha affrontato questioni nevralgiche per la professione e per la sua futura evoluzione strettamente correlate a un contesto normativo e socioeconomico delle professioni ordinistiche, e del Paese in generale, in repentino e continuo cambiamento.

    Nuovo Ordinamento Commercialisti: il sistema misto per le elezioni

    Il comunicato specifica anche che, in merito alle elezioni del Consiglio nazionale, si è scelto un sistema elettorale misto, ossia: 50% ai consiglieri degli Ordini territoriali e 50% agli iscritti.

    Viene confermata la quota riservata al genere meno rappresentato nelle liste elettorali (due quinti), c’è l’introduzione di una quota riservata agli under 45

    Si mira con le novità al coinvolgimento di tutti i colleghi iscritti nell’albo e alla necessità che questi siano non solo adeguatamente rappresentati, ma anche protagonisti sia nella scelta dei rappresentanti territoriali, sia  di quelli nazionali.

    Secondo De Nuccio:  “il sistema misto consente di tener conto della volontà degli iscritti e al contempo di non rinunciare al riconoscimento dell’importante ruolo svolto dai Consigli degli Ordini, facilitando, attraverso l’attribuzione del voto ai Consiglieri un’ulteriore estensione dell’elettorato attivo. Il nuovo sistema di voto, inoltre, se da un lato determina implicitamente una revisione del peso elettorale espresso dai Consigli degli Ordini, dall’altro consente agli Ordini più grandi di continuare ad avere un peso maggiore rispetto agli Ordini di minori dimensioni, perché i loro iscritti avranno maggiore incidenza – essendo più numerosi – nell’espressione del voto e conseguentemente nell’elezione del Consiglio Nazionale. Il passaggio dal sistema attuale al sistema misto lascia invariato il peso elettorale di ogni Ordine. Nel sistema misto, infatti, la maggiore regressività (degli Ordini più grandi rispetto ai più piccoli), dovuta alla modifica del voto ai Consiglieri degli Ordini, viene compensata dal recupero del peso degli iscritti. Nel sistema ante riforma agli Ordini più grandi è attribuito un peso inferiore al numero di iscritti in virtù di un principio di perequazione. Con il nuovo sistema elettorale misto viene rispettato il principio di perequazione, mentre l’intero sistema risulta molto più democratico perché viene dato più peso agli iscritti”.

    Infine, per tener conto del principio della segretezza e libertà della partecipazione al voto è previsto che l’elezione del Consiglio nazionale avvenga con votazione segreta attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma informatica. 

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    IME: chiarimenti Ade su Investment management exemption

    Le Entrate hanno pubblicato la Circolare n 23 del 19 novembre sull'IME Investment management exemption.

    IME: chiarimenti Ade su Investment management exemption

    L’Agenzia delle entrate con circolare n 23 del 19 novembre fornisce il quadro diriferimento sulle disposizioni in tema di Investment management exemption (Ime) e fornisce le indicazioni agli uffici per garantire l’uniformità di indirizzo. 

    Ricordiamo che l'IME è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 255 legge n. 197/2022) con l’inserimento dei commi 7-quater e 7-quinquies all’articolo 162 del Tuir.

    La novità prevede una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti, nello stesso territorio, da altri soggetti.

    Con il Decreto MEF del 22 febbraio 2024 sono state stabilità le disposizioni attuative della norma, definendo:

    • i veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato,
    • i requisiti di indipendenza dei veicoli di investimento per applicare la presunzione legale introdotta dalla legge di Bilancio 2023
    • i requisiti di indipendenza che deve avere l’asset manager.

    Con la Circolare n 23 si analizzano le modalità di attuazione della disciplina Ime, tenendo conto anche delle linee guida contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, in attuazione del comma 7-quater, lettera d), dell’articolo 162 del Tuir, da applicare alla remunerazione relativa alle prestazioni di servizi infragruppo, funzionali alla gestione delle attività di investimento, rese da un soggetto residente o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, nel rispetto del principio di libera concorrenza (articolo 110, comma 7, del Tuir).

    Occorre evidenziare che una delle condizioni previste per beneficiare della presunzione legale è che tale remunerazione per l'attività svolta nel territorio dello Stato sia supportata da idonea documentazione. 

    La circolare in proposito ha chiarito che la documentazione predisposta dal contribuente si può considerare idonea quando consente all’Amministrazione finanziaria il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento.

    Infine si foniscono indicazioni pratiche per l’applicazione del metodo scelto per la determinazione, in condizioni di libera concorrenza, della remunerazione dei servizi infragruppo e analizza il tema dell’idoneità della documentazione.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Cassetto fiscale: nuove funzionalità dal 20.11 anche per i professionisti

    Con il Provvedimento n. 419815 del 19.11 le Entrate pubblicano le regole per la consultazione dal 20 novembre all’interno del Cassetto fiscale degli avvisi bonari.

    E' bene evidenziare che anche i professionisti delegati potranno accedere alle nuove funzionalità di pagamento diretto online degli avvisi bonari tramite il cassetto fiscale.

    Leggi anche Cassetto fiscale: implementato dalla Riforma Fiscale

    Cassetto fiscale: dal 20.11 disponibili le comunicazioni sui controlli

    Il provvedimento, emanato ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, disciplina l’attivazione delle funzionalità che permettono, al contribuente e al suo professionista di fiducia, di consultare e gestire, in un’unica sezione della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
    Attenzione al fatto che, le comunicazioni sono rese disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale; nella stessa area il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute oppure richiedere assistenza.
    Tali funzionalità arricchiscono il contenuto informativo del Cassetto fiscale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dall’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance, tramite lo sviluppo di nuovi servizi web rivolti ai cittadini e l’ampliamento dei contenuti presenti all’interno del Cassetto fiscale.

    La disponibilità del documento è comunicata mediante notifica nell’area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 64-bis del DLgs. 82/2005 (app IO).

    La comunicazione è messa a disposizione dopo la sua consegna: se non è visualizzata, è consultabile previo inserimento dei relativi dati identificativi della stessa.

    Infine, dal provvedimento si intuisce che sarà possibile solo il pagamento in unica soluzione: per la gestione di eventuali rateazioni (fino a 20 rate trimestrali ai sensi del Dpr 462/97) si dovrà seguire il percorso tradizionale. 

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Personalità giuridica ETS: chiarimenti del Ministero sul patrimonio sociale

    Con Nota n. 15849/2024 con oggetto: Requisiti del patrimonio minimo degli Enti del Terzo settore ai fini del conseguimento della personalità giuridica. Patrimonio formato da "intangible assets". il ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla verifica dei requisiti da parte del Notaio.

    Personalità giuridica ETS: chirimenti del Ministero sul patrimonio sociale

    Il Minstero con la nota in oggetto replica ad un quesito su Enti che, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica collegata all'iscrizione nel Runts, sulla base di documentazione contabile e peritale asseverata, accompagnano l'istanza "con la dichiarazione che il proprio patrimonio minimo consiste esclusivamente o prevalentemente in cd. ‘intangible assets' costituiti da proprietà intellettuale (a titolo di esempio in progetto/corso/percorso formativo)". 

    Viene richiesto un parere circa l'idoneità ai fini del conseguimento della personalità giuridica di un patrimonio consistente prevalentemente in un apporto in opere e servizi, come nell'esempio citato.

    La nota ricorda intanto che l'art. 22 comma 4 del CTS, oltre a far riferimento ad una "somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni", prevede in alternativa anche la possibilità che tale patrimonio sia "costituito da beni diversi dal denaro".

    La formulazione adottata dal legislatore, secondo l'opinione riportata in vari studi, escluderebbe:

    • "la possibilità di dotare l'ente di un patrimonio costituito da prestazioni di opera o di servizi oppure da crediti" 
    •  "la possibilità di apportare al patrimonio degli ETS le prestazioni di opere e servizi in quanto esse non sarebbero facilmente monetizzabili
    • "la possibilità di procedere alla costituzione di un ETS con personalità giuridica mediante conferimento d'opera o di servizi, anche se garantiti da polizza assicurativa o fidejussione bancaria…così come il conferimento di crediti", considerato che proprio la definizione rinvenibile nell'art. 22 CTS rimanderebbe alla definizione dei beni quali "cose che possono formare oggetto di diritti" (art. 810 c.c.), comprensiva dei beni immateriali (brevetti, marchi, etc.) ma non dei diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo"

    Tali posizioni, derivanti da un'attenta lettura delle norme alla luce del quadro giuridico generale, secondo la nota ministeriale appaiono condivisibili, anche in considerazione della peculiarità degli enti del Terzo settore, che, privi di scopo di lucro e volti al perseguimento non dell'interesse dei singoli soci, come nel caso dei soggetti aventi forma societaria, ma del cd. "bene comune" nelle sue molteplici declinazioni, necessitando quindi di particolari tutele anche sotto il profilo delle garanzie.

    Du qui, viene richiamata l'importanza della responsabilità del notaio che, prima di presentare l'istanza di iscrizione al Runts o quella volta a conseguire la personalità giuridica di un ente già iscritto, deve attentamente verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il patrimonio minimo, costituito nei modi di legge, potendo, ove accerti che gli stessi non sussistano, esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti. 

    Sotto questo profilo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari segnalare la questione al notaio, rimetterà in ultima analisi a questo la questione, rinviando eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del patrimonio minimo, procedendo eventualmente ad invitare l'ente alla ricostituzione dello stesso qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso si sia ridotto al di sotto della soglia di legge, richiedendo che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilità di fare ricorso ad opere o servizi.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Cessione diritto di superficie: quando è tassato il corrispettivo

    Con Interpello n 224 del 19.11 l'Ade ha chiarito dubbi sulla tassazione del diritto di superficie nel caso in cui l'atto di costituzione sia stipulato nel 2023 e la percezione del corrispettivo pattuito nel 2024 alla luce delle novità in vigore dal 1° gennaio 2024 inserite dalla Legge di Bilancio scorsa.

    Corrispettivo da cessione di diritto di superficie: quando è tassato

    L' Istante fa presente: 

    • di essere proprietario di un terreno agricolo ricevuto per successione nell'anno 2002;
      che, in data 13 ottobre 2023, ha stipulato con una società operante nel settore delle energie rinnovabili, un contratto sottoposto a condizioni sospensive per la costituzione su tale terreno del diritto di superficie; 
    • che nel contratto è previsto che il corrispettivo da riconoscere all'Istante è stabilito al netto di quanto già erogato come anticipo e caparra confirmatoria in base a precedenti contratti preliminari;
    • che le condizioni sospensive del contratto si sono avverate nell'anno 2024 e, quindi, entro il 31 dicembre di tale anno le parti dovranno dichiarare davanti al notaio l'avveramento delle condizioni poste;
    • che l'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) ha modificato, dal 1° gennaio 2024, l'articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR, includendo tra i redditi diversi anche quelli derivanti «dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento».

    Ciò premesso, egli chiede se il corrispettivo percepito nel 2024 per la costituzione del diritto di superficie debba essere assoggettato a tassazione in base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2024 o se rilevi la circostanza che l'atto sia stato stipulato nel 2023.

    Le Entrate chiariscono che in base alla formulazione dell'art 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la cessione a titolo oneroso di un bene
    immobile consistente in un terreno agricolo o in un fabbricato realizza plusvalenza tassabile tranne che nelle ipotesi espressamente indicate dalla norma 
    e, in particolare, non costituisce plusvalenza la cessione a titolo oneroso di un bene immobile pervenuto per successione.
    Ai sensi della successiva lettera h), sono, inoltre, redditi diversi «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi».
    L'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 Legge di bilancio 2024, ha modificato, dal 1° gennaio 2024:

    • il citato articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR, includendo tra i redditi diversi anche quelli derivanti «dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento».

    Per effetto della modifica, tra i redditi diversi ivi disciplinati sono compresi non solo i redditi derivanti dalla costituzione di un diritto di usufrutto ma anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento, incluso il diritto di superficie di cui all'articolo 952 del codice civile; l'articolo 9, comma 5 del medesimo TUIR, prevedendo che « Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società».
    Per effetto di tale ultima disposizione, viene espressamente stabilito che la previsione generale secondo cui per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento si applicano le disposizioni in materia di cessione a titolo oneroso (di cui alla lett. b), del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR), opera solo se norme specifiche non prevedono diversamente.

    In sostanza, in base alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2023, ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lett. b), la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo:

    • avrebbe generato una plusvalenza tassabile se il terreno fosse stato posseduto da meno di cinque anni, determinata ai sensi del successivo articolo 68;
    • non avrebbe generato alcuna plusvalenza se il terreno fosse stato posseduto da più di cinque anni oppure, in ogni caso, se fosse stato acquisito per successione.

    A seguito delle modifiche intervenute con la legge di bilancio 2024, invece, il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di un terreno agricolo costituisce, in ogni caso, reddito ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. h) determinato, in base all'articolo 71, comma 2, del TUIR, dalla differenza «tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione».

    In base al dato letterale della norma i redditi diversi in commento sono imputati al periodo d'imposta di effettiva percezione (principio di cassa); pertanto, i corrispettivi per la costituzione di un diritto reale di godimento assumono rilevanza fiscale nel periodo d'imposta in cui sono percepiti a nulla rilevando la data di stipula dell'atto.

    Ciò anche nell'ipotesi in cui il contratto di costituzione del predetto diritto reale sia sottoposto a ''condizione sospensiva'' di cui all'articolo 1353 del codice civile ai sensi del quale «le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto»

    Tanto premesso, nell'ipotesi in esame, in cui i corrispettivi per la costituzione del diritto di superficie sul terreno agricolo sono stati percepiti in parte nel 2023 e, in parte, nel 2024 per effetto dell'avveramento della condizione sospensiva, l'Istante  dovrà assoggettare a tassazione le somme ricevute nel 2024 quali redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. h) del TUIR determinati secondo i criteri di cui al  successivo articolo 71, comma 2.

    Ai corrispettivi percepiti nell'anno 2023, invece, si applicano le disposizioni di  cui al comma 1, lett. b) del medesimo articolo 67 e, pertanto, non rilevano ai fini dell'emersione di eventuali plusvalenze tassabili in quanto, nel caso in esame, il terreno è pervenuto all'Istante per successione

    Allegati: