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Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma
La Corte di Cassazione si allinea all'orientamento unionale sull'imponibilità IVA del personale distaccato.
L'Ordinanza n 22700 del 2024 ha evidenziato che l’operazione è imponibile anche nell’ipotesi in cui l’addebito al soggetto che fruisce della prestazione venga effettuato al mero costo, sussistendo la corrispettività tra il servizio prestato e la somma ricevuta.
Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22700 del 12 agosto 2024, ha stabilito che il distacco di personale può essere soggetto a IVA anche quando il rimborso delle spese sostenute per il personale distaccato avviene senza margini di profitto.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19 dell'11 marzo 2020), che ha sancito che l'imponibilità ai fini IVA sussiste qualora vi sia un nesso di corrispettività tra il servizio reso e l'importo ricevuto, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia pari o inferiore ai costi sostenuti.
La Corte ha chiarito che il semplice rimborso dei costi, in mancanza di lucro, non esclude l'assoggettamento a IVA, definendo con chiarezza il perimetro fino ad ora applicato in modo restrittivo.
In precedenza la giurisprudenza europea ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, che escludeva la rilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale qualora venisse rimborsato solo il costo sostenuto. La Corte di Giustizia ha richiesto che, ai fini della imponibilità, venga verificata la sussistenza di un nesso di corrispettività tra il servizio prestato e l'importo addebitato.
La Cassazione ha anche evidenziato che sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, cui si rimanda la specifica dei casi in cui il distacco di personale può essere escluso dall'imposta per assenza del nesso di corrispettività.
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Concorso pubblico di progettazione: imponibilità IVA dei premi per i vincitori
Con la lunga istanza di interpello n 177 del 30 agosto, l'ADE chiarisce l'imposizione dei premi corrisposti al termine di un concorso pubblico di progettazione.
Si analizza la procedura dalla fase di presentazione dell’istanza di ammissione e arrivando fino all’erogazione del premio previsto per il vincitore e si chiariscono aspetti sull'imposizione ai fini irpef ma anche ai fini del bollo, vediamo i chiarimenti.
Concorso di progettazione a premi e imponibilità IVA e bollo: chiarimenti ADE
Le Entrate specificano in sintesi che i premi corrisposti a conclusione di un concorso pubblico di progettazione sono soggetti a Iva e a ritenuta a titolo di acconto.
Inoltre, la domanda di partecipazione allo stesso concorso pubblico sconta l’imposta di bollo.
Secondo le Entrate, le disposizioni del DPR n 642/1972 all’articolo 3 della Tariffa allegata, parte I, prevedono l’applicazione dell’imposta di bollo sin dall’origine per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e organi della pubblica amministrazione per ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo.
L'eventuale esenzione dal tributo riguarda le sole domande di partecipazione ai concorsi pubblici di reclutamento di personale.
Inoltre il premio corrisposto al vincitore e ai classificati, non rientra nell’ambito delle manifestazioni a premio regolate dal DPR n 430/2001, perché i concorsi/operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o distributrici dei beni/servizi promozionati.
L'Agenzia ritiene invece che sussistano tutti i requisiti per assoggettare gli importi dei premi all’imposta sul valore aggiunto, perché sono soddisfatti il:
- il requisito soggettivo, in quanto la partecipazione è riservata ad architetti ed ingegneri;
- il presupposto oggettivo, essendo verificata la presenza di un nesso diretto tra prestazione e corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo.
L'ade specifica che considerati i premi correlati all’esecuzione del progetto che i professionisti hanno svolto a favore del ministero appaltante, si evidenzia il sinallagma che determina l’assoggettamento della prestazione intellettuale a Iva.
Il nesso diretto sussiste solo quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, ossia che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra e viceversa.
Infine, dato che i premi sono considerati come compensi di lavoro autonomo sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto che sarà operata dal sostituto d'imposta Ministero.
Per chiarezza ricordiamo che il concorso in questione è un concorso di progettazione in due gradi indetto dal Ministero istante, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e dell'articolo 24 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
Il concorso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di edifici, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il concorso si articola in due fasi:
- Primo grado: I partecipanti presentano idee progettuali legate a obiettivi specifici. Vengono selezionate le prime cinque proposte per ciascuna area geografica, che accedono al secondo grado del concorso.
- Secondo grado: Ai partecipanti ammessi viene richiesto di sviluppare ulteriormente l'idea progettuale presentata nel primo grado. Al termine di questa fase, viene stilata la graduatoria finale e vengono assegnati premi ai vincitori.
Il concorso è organizzato tramite una piattaforma specifica utilizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti per la presentazione delle candidature.
Gli edifici progettati saranno realizzati con i fondi del PNRR, e i progetti vincitori diventeranno di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi.
L'Agenzia ha chiarito che in questo caso, sinteticamente:
- la domanda di partecipazione al concorso di cui si tratta è soggetta all'imposta di bollo, che deve essere pagata e può essere regolarizzata se non è stata inizialmente assolta.
- Iipremi assegnati ai partecipanti che non vincono sono considerati redditi imponibili, soggetti a IVA e ritenuta d'acconto, e devono essere correttamente riportati nella Certificazione Unica dall'ente che eroga il premio.
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Editoria digitale: l’ADE specifica quando si applica l’IVA al 4%
Con la Risposta n 5 del 2 settembre le entrate specificano che si applica l'IVA al 4% anche alla editoria digitale, vediamo di quali servizi editoriali si tratta nella consulenza giuridica in oggetto.
Editoria digitale: l’ADE specifica quando si applica l’IVA al 4%
Sinteticamente le Entrate hanno chiarito che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le più moderne tecnologie si applica l’aliquota Iva ridotta del 4%, al pari dei testi predisposti su supporti fisici.
Ciò nel rispetto della volontà del legislatore unionale che intende agevolare la produzione e vendita di libri anche elettronici.
Il documento specifica che l'aliquota IVA ridotta del 4% si applica a una serie di servizi legati alla produzione di libri, anche quando questi sono realizzati con tecnologie moderne e in particolare:
- Composizione tipografica e digitale: Si tratta dell'insieme delle operazioni di trasposizione del manoscritto attraverso la scelta del font, della dimensione delle lettere, e della loro disposizione sulla pagina, ora eseguite principalmente con software di elaborazione del testo e di impaginazione.
- Impaginazione: Questa attività, che determina l'aspetto finale di ogni pagina del libro attraverso l'accostamento del testo, delle tabelle, delle immagini e degli altri elementi grafici, è considerata parte integrante della composizione e viene anch'essa svolta tramite software dedicati.
- Montaggio: storicamente, il montaggio delle pellicole delle singole pagine è stato sostituito dalla creazione e combinazione di file PDF delle pagine tramite software.
- Duplicazione delle pellicole: Anche questa operazione è stata superata dalla rappresentazione delle pagine in file PDF.
- Correzione di bozze: Sebbene il testo venga spesso corretto direttamente al computer, la correzione di bozze rimane una fase necessaria nella produzione del libro.
- Legatoria: Anche i servizi di legatoria legati alla produzione fisica del libro sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'aliquota ridotta.
- Stampa: La stampa finale del libro è un'altra operazione che beneficia dell'aliquota ridotta.
L'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità dell'IVA al 4%, basandosi su diversi elementi normativi e giurisprudenziali.
Viene richiamato il regime speciale IVA per il settore dell'editoria, previsto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR n. 633/1972, la cui applicazione è stata ulteriormente chiarita dalla circolare n. 23/2014.
Successivamente, l'Agenzia fa riferimento alla normativa sovranazionale, in particolare alla direttiva UE n. 1713/2018, che ha modificato la direttiva IVA CE n. 112/2006.
Questa modifica ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote IVA delle pubblicazioni su supporti fisici.
Tale direttiva ha quindi rappresentato il primo riconoscimento a livello europeo della necessità di agevolare la produzione e la vendita dei libri, indipendentemente dal supporto utilizzato.
Infine la Cassazione ha fornito un contributo significativo in questo ambito.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 31022/2015 ha riconosciuto la necessità di un'interpretazione estensiva del termine "stampa", includendo anche le pubblicazioni elettroniche, in coerenza con l'evoluzione tecnologica. In particolare, la Corte ha affermato che la testata giornalistica telematica è assimilabile a quella tradizionale cartacea e rientra quindi nella nozione di "stampa" ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 47/1948.
Concludendo l'Agenzia delle Entrate chierisce che le prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, realizzate con le moderne tecnologie, possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%.
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L’F24 spiegato dalle Entrate: nuova guida con tutte le info
L'agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida con approfondimenti su tutti i servizi online e in presenza a disposizione dei contribuenti.
Vediamo quanti tipi di F24 ci sono e come correggere gli errori eventuali ai fini di corretti pagamenti delle imposte.
Modello F24 quanti ce ne sono e modalità di presentazione
Esistono diversi tipi di modello F24, i due più comuni sono:
- Modello F24 ordinario: utilizzato per il pagamento di imposte e contributi.
- Modello F24 Elementi identificativi (Elide): utilizzato per versare tributi diretti a un preciso ufficio dell'Agenzia e a fronte di un determinato atto, come ad esempio i tributi dovuti a fronte di atti e contratti registrati.
Il modello F24 può essere presentato in diverse modalità:
- Online tramite "F24 web": disponibile nell’area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
- Servizio di home banking: tramite la banca o Poste Italiane, con addebito sul conto corrente.
- Sportelli fisici: presso le banche, gli uffici postali e l'Agenzia entrate-Riscossione. Questa modalità è riservata a chi non è titolare di partita IVA e non sta utilizzando crediti in compensazione.
Correzione errori nel Modello F24
Se ci si accorge di aver commesso degli errori nella compilazione del modello F24, si può chiedere la correzione dei dati tramite il servizio CIVIS – Richiesta modifica delega F24, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, seguendo questi step:
- Ricerca della delega da modificare: si può cercare la delega da modificare utilizzando diverse chiavi di ricerca come il protocollo, il progressivo telematico, o la data di versamento/saldo/codice ente (es. ABI).
- Modifica della delega: si può modificare i dettagli come il codice tributo, il mese e l'anno di riferimento, e il numero della rata. Puoi anche suddividere gli importi e confermare le modifiche.
- Invio e ricezione del protocollo di accettazione: Dopo aver effettuato le modifiche, si riceve un protocollo di accettazione.
Attenzione al fatto che si può chiedere la modifica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Sono esclusi i contributi/tributi delle sezioni “INPS”, “Altri enti previdenziali e assicurativi”, e i tributi della sezione “IMU e altri tributi locali”.
La lavorazione della richiesta avviene in tempi rapidi. Il servizio permette di ricevere l’avviso della conclusione della pratica tramite SMS ed e-mail, all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono indicati nella richiesta.
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IVA Studio Medico associato: spettanza della esenzione
Con Risposta n 161 del 26 luglio le Entrate chiriscono l'applicabilità dell'esenzione Iva alle Associazioni della Medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale per accentrare tutte le spese di gestione, come assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, ecc.
L'Associazione costituita da quattro medici di medicina generale che operano nell'ambito dell'assistenza primaria all'interno dello stesso ambito territoriale e non svolgono attività di libera professione per più di cinque ore settimanali, ha aperto una posizione fiscale propria per gestire tutte le spese di gestione e redistribuirle tra gli associati senza applicare un mark up, e chiede se le operazioni di ribaltamento dei costi di gestione ai medici associati, senza applicare un mark up, possano essere esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.
L'Agenzia delle Entrate risponde in modo affermativo, vediamo il perchè.
IVA Studio Medico associato: spettanza della esenzione
L'Agenzia sottolinea che l'articolo 10, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate da consorzi (e strutture similari) ai propri consorziati, purché i corrispettivi non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse e a condizione che la percentuale di detrazione non sia superiore al 10%.
La risposta dell'Agenzia si basa sull'interpretazione della normativa europea e nazionale e della prassi amministrativa e sottoliena che l'esenzione si applica quando le associazioni autonome di persone forniscono servizi necessari e funzionali all'attività esente svolta dai membri, come nel caso dell'Associazione medica istante.
Viene evidenziato anche che la norma comunitaria vuole evitare che i soggetti che svolgono attività esenti, siano penalizzati dall'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti necessari alla gestione del loro lavoro.
Quindi, nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate conclude che alle operazioni di riaddebito delle spese comuni effettuate dall'Associazione ai medici associati si applica il regime di esenzione IVA, conformemente all'articolo 10, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972.
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Rimborso IVA soggetti non residenti: l’ADE chiarisce i termini
Le Entrate con Risposta a interpello n 147 del giorno 11 luglio replicano ad una società di diritto tedesco, che è «in possesso di un'identificazione diretta in Italia, se pur non attraverso un numero di partita IVA, bensì un codice fiscale, n. (…), attribuito in data 25 luglio 2018.»
Con riferimento all'attività svolta in Italia, l'istante dichiara di aver «ricevuto, negli anni 2017, 2018 e 2019, fatture da fornitori nazionali con applicazione dell'IVA ordinaria nazionale al 22%, in quanto riferite a merci che la stessa [ALFA] avrebbe poi venduto nuovamente a soggetti nazionali, completando così una triangolazione che non comportava fuoriuscita di merci dal territorio nazionale italiano».
Precisa di non aver ancora presentato alcuna dichiarazione o posto in essere altro adempimento fiscale.
Ciò premesso, chiede di conoscere la corretta procedura da adottare al fine di ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia nei suddetti periodi d'imposta.
Le Entrate rigettano l'ipotesi di aprire una PIVA con effetto retroattivo e ricordano quando si può chiedere il rimborso IVA tramite il portale elettronico per gli operatori comunitari, specificando che la società non può avvelersene per decorso del termine perentorio.
Rimobrso IVA tramite portale elettronico per operatori comunitari: regole
Le Entrate nel replicare alla società istante ricordano che l'articolo 38bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 detta le regole in tema di rimborsi chiesti con il c.d. 'portale elettronico' dagli operatori comunitari che hanno corrisposto l'IVA in Italia, secondo le regole previste dalla direttiva 2008/9/CE.
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 53471 del 1° aprile 2010, attuativo della normativa in parola, ha stabilito le modalità e i termini procedurali per il rimborso e per la realizzazione dei relativi scambi informativi, attribuendo al Centro operativo di Pescara la competenza a gestire i rimborsi in oggetto.
Dal 2010, infatti, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che hanno intenzione di chiedere il rimborso dell'imposta assolta in Italia, relativamente agli acquisti ivi eseguiti direttamente senza ricorrere all'identificazione diretta o al rappresentante fiscale devono presentare un'apposita istanza in via telematica al proprio Stato membro di stabilimento, che provvede ad inoltrarla al Centro operativo di Pescara.
La domanda di rimborso può riferirsi ad un trimestre solare o all'anno solare, e può essere presentata:
- se trimestrale, a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento;
- se annuale, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.
Il termine del 30 settembre dell'anno successivo, previsto dalla Direttiva 2008/9/ CE, è un termine perentorio, la cui inosservanza provoca la decadenza del rimborso.
Tra le condizioni che escludono la possibilità di attivare la procedura di rimborso mediante ''portale elettronico'', il comma 1 dell'articolo 38bis2 annovera:
- 1) la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente;
- 2) l'acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana;
- 3) l'effettuazione in Italia di operazioni attive, ad eccezione:
- delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, non imponibili ai sensi dell'articolo 9 del decreto IVA;
- delle operazioni per le quali l'imposta è assolta dal cessionario o committente con il meccanismo del reversecharge;
- delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 74septies del decreto IVA.
Con riferimento alla condizione sub 1), si rammenta che con diversi documenti di prassi è stato chiarito che l'identificazione diretta (che, come previsto dall'articolo 35ter del decreto IVA, prevede l'attribuzione di una partita IVA italiana), al pari della nomina di un rappresentante fiscale (facoltà riconosciuta dall'articolo 17, comma 3, del decreto IVA), non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del 'portale elettronico ', purché le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso:
- siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi, consentito utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito relativa alle fatture passive intestate alla partita IVA italiana);
- non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita IVA italiana.
Ciò in quanto l'utilizzo della partita IVA italiana denota, invece, la scelta di ottenere il rimborso dell'eccedenza del credito IVA, al verificarsi delle condizioni prescritte dall'articolo 30 del decreto IVA, ai sensi dell'articolo 38bis del medesimo decreto e, dunque:
- se annuale, mediante la compilazione del quadro VX della dichiarazione IVA, da presentare entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- se trimestrale, mediante la presentazione dell'istanza telematica (modello TR), da inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
Residua, infine, la procedura del cd. ''rimborso anomalo'', oggi disciplinato dall'articolo 30ter del decreto IVA, secondo cui «la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto».
Detto articolo prevede una disciplina applicabile nelle ipotesi di indebito versamento IVA speciale rispetto a quella prevista dall'articolo 30 e 38bis, 38bis2 per i rimborsi c.d. 'ordinari ' dell'eccedenza a credito IVA che si genera nell'ambito del processo di liquidazione periodica o annuale, quando l'imposta sugli acquisti eccede quella sulle vendite o, come accade per i non residenti, quando sono effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA in Italia intestati direttamente alla partita IVA estera.
La facoltà di avvalersi di tale rimedio è stata, altresì, riconosciuta dalla prassi, con le circolari n. 34/E del 6 agosto 2012 e n. 21/E del 25 giugno 2013, nell'ipotesi di crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse, utilizzati in detrazione nelle dichiarazioni successive, solo se:
- i) a seguito di liquidazione operata ai sensi dell'articolo 54bis del decreto IVA, il contribuente attesti con idonea documentazione l'esistenza del credito, ovvero
- ii) all'esito del riconoscimento dello stesso in sede di contenzioso relativo alla cartella di pagamento conseguente alla predetta liquidazione (sia in fase di mediazione/ conciliazione che a seguito di pronuncia giudiziale).
Rimborso IVA soggetti non residenti: l’ADE chirisce i criteri
Dalla ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l'istante abbia operato sul territorio italiano per un periodo di tempo:
- avvalendosi della propria partita IVA estera, essendo in possesso solo di un codice fiscale in Italia e, quindi, in assenza di identificazione diretta o di un rappresentante fiscale;
- effettuando operazioni attive nei confronti di soggetti passivi (con versamento dell'imposta mediante applicazione con il meccanismo del reversecharge), non avendo posto in essere alcun adempimento fiscale nel territorio anche dichiarativo.
Nel presupposto, quindi, che sussistessero tutte le condizioni prescritte dalla normativa di riferimento l'istante avrebbe potuto esclusivamente azionare la procedura di rimborso mediante ''portale elettronico'' disciplinata dall'articolo 38bis2 del decreto IVA.
Essendo ormai decorsi i termini prescritti (ovvero il 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali ed il 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali), l'istante risulta decaduto dalla possibilità di recuperare l'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia.
Resta esclusa, in tale circostanza, la facoltà di avvalersi previa attribuzione 'retroattiva ' della partita IVA, a valere dal 2017 (ossia a distanza di 7 anni) e presentazione delle dichiarazioni annuali ultratardive per gli anni dal 2017 al 2022 del rimedio del ''rimborso anomalo'' al fine di ottenere la restituzione dell'imposta oltre i termini ordinari'', con le modalità illustrate dalle citate circolari nn. 34/E del 2012 e 21/ E del 2013.
D'altronde, l'attribuzione, con effetto retroattivo, della partita IVA italiana è possibile solo se effettuata entro un 'termine ragionevole' dalla data di effettuazione della prima operazione di acquisto.
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Indebita detrazione IVA: cosa cambia col decreto Sanzioni
L’applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva o l’applicazione dell’IVA per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, comporta l’applicazione di una sanzione fissa da euro 250 a euro 10.000, verso il cessionario e limita il diritto alla detrazione alla sola imposta dovuta.
Questa è una delle principali novità del Decreto Sanzioni (Pubblicato in GU n 50 del 28 giugno 2024)
Indebita detrazione IVA: cosa cambia col decreto Sanzioni
Il Decreto sanzioni ha riscritto l'art 6 comma 6 del Dlgs n 471/97, in particolare l'art 2 del Dlgs Sanzioni n 87/2024 ha finalmente definito il perimetro applicativo della previsione contenuta nel suddetto comma 6 prevedendo che chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli arti 19 e seguenti del DPR 633/2024 della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere.
Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.
Dall'intervento sul comma 6 emergono chiarimenti del perimetro della norma in vigore quindi, dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto n 87 in Gazzetta, e cioè dal 29 giugno.
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DPC ospedaliero di filtraggio aria: corretta IVA da applicare
Con Risposta a interpello n 106/2024 le Entrate hanno chiarito l'aliquota IVA da applicare ad un Dispositivo di copertura letti ospedalieri con filtro.
L'istante ha depositato una richiesta di brevetto per un dispositivo di protezione collettiva DPC e ritiene di potervi applicare l'IVA al 5% per i sistemi di filtraggio, l'ADE non è d'accordo, vediamo il perché
DPC ospedaliero di filtraggio aria ospedaliero: corretta IVA da applicare
La Società riferisce che:
- 1. ha sviluppato un Dispositivo di Protezione Collettiva (DPC) che consiste, in estrema sintesi, in un sistema di copertura/tenda da applicare ai letti ospedalieri dei pazienti collegata ad un sistema di aspirazione e filtraggio, per il controllo delle infezioni ospedaliere;
- 2. ha depositato una domanda di brevetto per tale DPC presso l'Ufficio Italiano Brevetti denominato ''Dispositivo di protezione collettiva particolarmente per strutture sanitarie del tipo di ospedali, cliniche private, presidi sanitari e simili'', in quanto l'invenzione che si vuole tutelare attraverso il brevetto consiste nel particolare sistema di aperture passanti e richiudibili che consentono, grazie al sistema di aspirazione e filtraggio, di operare sul paziente attraverso la copertura/tenda senza che si verifichi fuoriuscita di aria contaminata;
- 3. è sua intenzione produrlo e commercializzarlo
La Società chiede quale sia l'aliquota IVA applicabile alla cessione del decritto DPC, alla luce delle norme specifiche adottate contestualmente al diffondersi della pandemia da COVID19.
Le entrate specificano che è applicabile l'IVA ordinaria e non quella ridotta al 5% in quanto il DPO dopo valutazione anche di documenti di prassi in consultazione con l'ADM, non è qualificabile né come sistema di aspirazione, né come aspiratore chirurgico e, allo stato attuale, non rientra in alcuna altra categoria dei beni riportati nell'elenco tassativo di cui al numero 1ter.1 della Parte IIbis, né in altre voci delle Parti II e III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che prevedono l'applicazione di aliquote ridotte.
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Rimborso IVA su ristrutturazione bene di terzi
La Cassazione, con la sentenza n. 13162 del 14 maggio ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA assolta su opere di ristrutturazione aventi a oggetto beni di proprietà di terzi.
La suprema corte in sintesi afferma il seguente principio «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta».
Rimborso IVA su ristrutturazione bene di terzi
L'Agenzia delle entrate notificava al titolare dell'impresa individuale Alfa, l'atto di recupero di un rimborso IVA.
La pretesa impositiva e relativa sanzione si fondava sul fatto che il rimborso era stato chiesto dal contribuente per IVA afferente alla effettuazione di lavori di ristrutturazione di fabbricati ed impianti su un terreno che il contribuente stesso deteneva in virtù di un contratto di locazione stipulato con un soggetto terzo e non quale proprietario, quindi al di fuori della previsione di cui all'art. 30, terzo comma, lett. c), DPR n. 633/1972.
Contro tale provvedimento dell'Agenzia il contribuente proponeva ricorso affermando il suo diritto al rimborso IVA.
L'impugnativa veniva accolta dalla Commissione tributaria provinciale che respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate
La CTR osservava in particolare che nel caso di specie doveva applicarsi il principio di diritto sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, secondo il quale «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata» (Cass. SS.UU., Sentenza n. 11533 del 11.5.2018).
Avverso la decisione ha proposto ricorso l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico ma la cassazione ha rigettato il ricorso.
Con la sentenza n. 13162/2024 si evidenzia come il problema interpretativo consista nel comprendere se la normativa unionale consenta al legislatore nazionale di differenziare il trattamento giuridico della detrazione da quello del rimborso in termini sostanziali ovvero solo procedimentali.
Viene esaminato l’art. 183 della direttiva 2006/112/Ce, secondo cui, “qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite”.
La disposizione è interpretata dalle Sezioni Unite nel senso dell’“equivalenza dei presupposti della detrazione e del rimborso dell’IVA”, inquanto la norma possiede valenza meramente procedimentale (e non sostanziale), limitandosi a riconoscere agli Stati membri la facoltà di definire le “modalità” di rimborso dell’imposta.
Le condizioni sostanziali del diritto a detrazione e a rimborso sono individuate negli artt. 167 e ss. della citata direttiva, mentre gli artt. 178 ss. disciplinano le modalità di esercizio di tali diritti.
Le Sezioni Unite della Cassazione evidenziano che affermano avendo il giudice nazionale obbligo di un’interpretazione conforme delle disposizioni, la questione è risolta sulla base della disciplina unionale, fondata sul principio di neutralità, in virtù del quale vi è una “totale equiparazione di detrazione e rimborso”;
Inoltre la normativa interna art. 30 comma 2 lett. c) del DPR 633/72 non può essere interpretata limitandosi al tenore letterale ma deve essere riconosciuto il significato di “disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo”.
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Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile
La dichiarazione IVA 2024 deve essere inviata dal 1 febbraio al 30 aprile prossimo.
A tal fine, le Entrate, con distinti provvedimenti, hanno approvato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche necessari.
Con Provvedimento n 19397 del 26 gennaio vengono approvate le specifiche tecniche (Allegato A) per l'invio del Modello Iva 2024.
Con Provvedimento n 8230 del 15 gennaio vengono approvati i modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
e si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Modello IVA 2024: come è composto
Nel dettaglio con il provvedimento sono approvati i seguenti modelli IVA, con le relative istruzioni:
- a) Modello IVA/2024 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- b) Modello IVA BASE/2024 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Modello IVA 2024: le regole di quest'anno
Come specifica anche l'Agenzia i modelli IVA sono stati ritoccati in linea con le modifiche normative e per semplificarne la compilazione.
Si evidenzia che si rende disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, viene approvato il Modello Iva Base/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello Iva/2024.
Il provvedimento in oggetto annuncia però che, con un successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni.Il modello di dichiarazione annuale IVA 2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2023.
La dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 aprile 2024.
Il servizio telematico, dopo l’invio del modello, replica con un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione per l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che in assenza di errori conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Modello IVA 2024: alcune novità
In base al nuovo modello, sono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.
In dettaglio, nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.
La casella 1 deve essere barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano quindi di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta. Attenzione al fatto che, l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.
Viene eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Nel quadro VE sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4 dove vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, conseguentemente sono stati rinumerati i righi successive.
È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.
Leggi anche: IVA agricoltura: i nuovi quadri VE e VF nel Modello 2024.
Si rimanda al modello IVA 2024 per tutte le altre novità.
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