• Adempimenti Iva

    Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate

    Con il Provvedimento n. 460166/2024 le Entrate fissano le  disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese.

    Sono stabilite le informazioni da trasmettere e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva.

    Leggi anche: Regime transfrontaliero di franchigia: novità dal 1° gennaio

    Regime franchigia IVA: contenuto della comunicazione

    Il provvedimento in oggetto prevede che per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate. 

    La stessa è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”.
    La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. 

    La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

    • a) codice fiscale;
    • b) denominazione o cognome e nome;
    • c) natura giuridica;
    • d) domicilio fiscale;
    • e) attività prevalente;
    • f) attività secondarie;
    • g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;
    • h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;
    • i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
    • j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;
    • k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

    Attenzione al fatto che al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 70-duovicies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il soggetto stabilito è escluso dal regime di franchigia nello Stato di esenzione e il suo numero di identificazione EX è automaticamente cessato.

    Regime franchigia IVA: invio della comunicazione

    Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa, per conto del soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.

    La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, con le modalità di cui al punto 9 del presente provvedimento.

    La trasmissione della comunicazione preventiva è comunque preclusa ai soggetti stabiliti:

    • il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civile precedente alla comunicazione, sia stato superiore a 100.000 euro;
    • il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, sia stato superiore a 100.000 euro;
    • il cui volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo Stato.

    Attenzione al fatto che, in caso di errori rilevati a seguito della trasmissione della comunicazione preventiva ne è consentita la correzione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.

    Regime di franchigia: modalità di invio della comunicazione

    La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    In fase di compilazione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute.
    Successivamente alla trasmissione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle informazioni ivi contenute.
    Superati i controlli di cui al punto precedente, l’Agenzia delle entrate trasmette la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della comunicazione preventiva agli Stati di esenzione indicati nella stessa. Dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione decorrono i termini definiti dall’art. 70-noviesdecies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.
    La procedura web consente la consultazione delle comunicazioni preventive inviate, la correzione delle stesse nonché la consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni, compresi quelli di riscontro da parte degli Stati di
    esenzione.
    La procedura web, inoltre, consente di verificare la posizione del soggetto stabilito nei confronti degli Stati di esenzione.
    Eventuali modifiche delle modalità di trasmissione di cui al presente provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Distacchi personale: cosa cambia dal 1° gennaio per l’IVA

    Cambiano le regole Iva per i prestiti e i distacchi di personale a seguito della conversione in legge del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024).

    Dal 1° gennaio, l’articolo 16-ter ha abrogato la disposizione sull’irrilevanza impositiva dei trasferimenti temporanei secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988). 

    Pertanto a partire da tale data, i contratti che regolano il prestito e il distacco di dipendenti tra aziende saranno soggetti a Iva.

    La norma recita testualmente: Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi 

    Distacchi personale: cosa cambia dal 1° gennaio per l’IVA

    Fino al 31 dicembre 2024 era prevista l’irrilevanza ai fini Iva delle somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale a condizione che fossero commisurate al solo rimborso del relativo costo. In caso fosse previsto un corrispettivo superiore a tale costo la norma prescriveva l'imponibilità IVA.

    Il Dl “Salva infrazioni” rende l’Italia in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia Ue, abrogando la norma che prevedeva l’irrilevanza impositiva dell’addebito del puro costo nel caso di distacchi del personale. 

    In pratica, le imprese dovranno considerare l’Iva anche nei casi di distacco al mero costo.

    Secondo l'articolo 30 del Dlgs n. 276/2003, il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

    In tali casi, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del dipendente. 

    Relativamente al trattamento fiscale l'art. 8, comma 35,  della Legge n.  67  del 1988 ha previsto che  "non  sono da intendere rilevanti ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo".     

    L'orientamento dell'Ue ha chiarito, invece, che il distacco di personale costituisce sempre una prestazione di servizi soggetta ad Iva, indipendentemente dall’importo del rimborso.

    Conseguentemente i giudici comunitari hanno stabilito che l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale che non ritiene rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.

    A tal proposito appunto interviene la modifica effettuata dalla legge di conversione del decreto “Salva infrazioni”, volta per allineare la normativa interna alle disposizioni comunitarie. 

    I riflessi per le imprese che si avvalgono dei distacchi di personale riguarderanno:

    • l’obbligo di fatturazione, 
    • la determinazione della base imponibile
    • il diritto alla detrazione dell’Iva assolta per l’impresa che utilizza i dipendenti.

    Leggi anche Distacco di personale con l’IVA dal 1.1.2025 con ulteriori approfondimenti.     

  • Adempimenti Iva

    IVA lettiera animali: la corretta aliquota

    Con Risoluzione n 59 del 9 dicembre le Entrate chiariscono la corretta aliquota della lettiera per animali specificando che il proprio orientamento è in linea con quello della Corte di giustizia europea e della Cassazione che, ai fini della corretta aliquota, attribuiscono rilievo alla destinazione del prodotto.

    Con la risoluzione n. 59 si precisa che le lettiere per animali, a prescindere dai materiali utilizzati, sono soggette ad aliquota Iva ordinaria.

    IVA lettiera animali: la corretta aliquota

    Le Entrate chiariscono la corretta aliquota da applicare alle cessioni di lettiere per animali in replica a vari quesiti giunti dai contribuenti.

    Secondo l’articolo 98 della direttiva Iva, gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. 

    La direttiva precisa anche che è possibile ricorrere alla nomenclatura combinata per delimitare con esattezza le categorie agevolate.

    L’ordinamento interno ha recepito la disciplina Ue con l’articolo 16 del decreto Iva, il cui comma 1 stabilisce che “l’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell’operazione. L’aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A, salvo il disposto dell’articolo 34”.

    Al riguardo, la circolare n. 32/2010 ha evidenziato che, il trattamento agevolato previsto dalla Tabella A, l’applicazione delle aliquote ridotte per determinati beni, deve essere preceduta dall’accertamento tecnico della complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica del prodotto da parte dell’Agenzia delle dogane.

    Le lettiere per animali, prodotti non presenti nella Tabella A del decreto Iva, sono state oggetto di chiarimenti da Adm, che è approdata a differenti classificazioni doganali, attribuendo rilevanza alla composizione e alle caratteristiche dei materiali utilizzati. 

    In conformità con le Dogane, anche le Entrate hanno riconosciuto aliquote Iva differenti a beni (nel caso specifico, lettiere) con la stessa destinazione d’uso ma di composizione diversa.

    L’Amministrazione evidenzia che la recente giurisprudenza europea ha optato per un’interpretazione secondo la quale i prodotti devono essere classificati non soltanto tenendo conto delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, ma anche considerando la relativa funzione e destinazione d’uso.

    La Cassazione, con l’ordinanza n. 24441/2024, ha sostenuto, tra l’altro, ai fini della classificazione doganale, che la composizione prevalentemente di amido di manioca delle lettiere non ne consentiva, di per sé, la classificazione alla v.d. 1108 1400 00 con conseguente applicazione dell’aliquota del 10%, visto che l’amido, nel caso specifico, non rilevava quale prodotto destinato all’alimentazione umana o animale. 

    Secondo l’ordinanza, le lettiere in questione rientravano tra i “prodotti vegetali non nominati né compresi altrove”, con Iva al 22%, ossia soggetti ad aliquota ordinaria e non agevolata, non costituendo la merce prodotto alimentare o ingrediente destinato a essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari.

    Quindi una volta accertato che le lettiere non sono espressamente menzionate nell’elenco dei beni che possono fruire dell’aliquota Iva ridotta in base alle previsioni dell’allegato III della direttiva 2006/112/Ce, né sono riconducibili ai prodotti indicati nella parte II, II-bis e III della Tabella A allegata al decreto Iva, le relative cessioni scontano l’Iva ordinaria con aliquota del 22 per cento.

    Nel caso di specie contribuenti interessati dovranno:

    • emettere una nota di variazione in aumento,
    • presentare la dichiarazione integrativa relativa a ciascun anno solare di effettuazione delle operazioni ancora accertabili,
    • versare la maggiore imposta dovuta.

    Per quanto riguarda il diritto alla detrazione Iva addebitata tramite la nota di variazione la risoluzione spiega: “al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione (…) per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, (…), il dies a quo per l'esercizio del predetto diritto deve individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente, e può essere esercitato – alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria – al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto)”.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Insetticidi fitosanitari e aliquota IVA: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 22 del 7 novembre le Entrate chiariscono l'aliquota IVA dei prodotti contenenti feromoni finalizzati al monitoraggio e alla cattura di insetti infestanti.

    Vediamo i chiarimenti.

    Insetticidi fitosanitari: quale aliquota applicare

    L'istante opera nell'ambito del settore della produzione e della vendita all'ingrosso di prodotti per la disinfestazione, commercializzando, tra l'altro, beni inquadrati come ''prodotti fitosanitari'', nonché prodotti contenenti feromoni, finalizzati al monitoraggio e alla cattura degli insetti infestanti, anche nel settore dell'agricoltura.
    Alla luce delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 4 ottobre 1999, n. 14 e nel Regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Istante chiede quale sia l'aliquota IVA applicabile alla vendita dei prodotti contenenti feromoni che commercializza, precisando che detti prodotti non sono soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero della Salute, prevista dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per i prodotti fitosanitari.

    In particolare, chiede di sapere se il prodotto X debba essere considerato un prodotto fitosanitario, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del punto 110) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche in assenza
    dell'autorizzazione di immissione in commercio da parte del Ministero della Salute
    .
    Al tal fine, il Contribuente ha presentato un parere di accertamento tecnico rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha classificato il prodotto in questione tra gli ''Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide: altri insetticidi: altri altri '', di cui al codice NC 3808 91 90.

    L'Amministrazione evidenzia che il numero 110), Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per la cessione dei prodotti fitosanitari. 
    Secondo l'ADE i prodotti in commento consentono di attirare l'infestante mediante l'erogazione di feromoni, per poi catturarlo ed ucciderlo (visto anche il parere tecnico di ADM); di conseguenza, pur non essendo soggetti all'autorizzazione ministeriale, i beni in commento possono essere considerati come "prodotto fitosanitario" e potranno beneficiare dell'aliquota IVA ridotta pari al 10%, in ragione della loro finalità di salvaguardia.

    L'agenzia ritiene che il rilascio dell'AIC non sia un requisito per qualificare ''fitosanitario'' un prodotto: rappresenta piuttosto un requisito imprescindibile per la sua commercializzazione e per il suo utilizzo nel territorio dello Stato, o in altro Stato membro.
    In altri termini, se un prodotto presenta tutte le caratteristiche per essere definito ''fitosanitario'' ai sensi del citato articolo 2 del Regolamento n. 1107/2009 può essere immesso in commercio ed impiegato solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione ministeriale.

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  • Adempimenti Iva

    Rinuncia unilaterale del credito IVA verso il fallimento: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 203 del 15 ottobre le Entrate rispondono ad un contribuente che vorrebbe rinunciare unilateralmente ad un credito IVA vantato verso un fallimento.

    La società fa presente di vantare un credito senza alcuna possibilità di recupero.

    Essa intende rinunciare allo stesso, con l'obiettivo di poter recuperare l'IVA anticipatamente rispetto alla conclusione della procedura, ossia vorrebbe rinunciare per emettere nota di variazione IVA, (…) anticipatamente alla definitività del piano di riparto, e le Entrate replicano che non è possibile, vediamo il perché.

    Rinuncia unilaterale del credito IVA verso il fallimento: chiarimenti ADE

    L'agenzia ritiene che la ''rinuncia unilaterale al credito'' che l'istante intende esercitare nei confronti del ''Fallimento[BETA]'' non possa essere ''assimilata'' ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell'articolo 26 del decreto IVA.

    Più in dettaglio, quando un'operazione per la quale è stata emessa fattura viene meno, in tutto o in parte, oppure se ne riduce l'ammontare imponibile a seguito di eventi come dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o eventi simili, il cedente o prestatore del servizio ha il diritto di ridurre la base imponibile e, quindi, l'IVA. Questo si ottiene emettendo una "nota di variazione" che corregge l'operazione precedente.

    La nota di variazione non può essere emessa se sono passati più di 12 mesi dall'operazione originale, tranne in casi di errori di fatturazione o accordi tra le parti che modificano l'operazione.

    La variazione è consentita anche nel caso in cui il cessionario o committente non paghi il corrispettivo dovuto, ma solo se questi è soggetto a una procedura concorsuale (come il fallimento) o altre procedure esecutive rimaste infruttuose.

    Le Entrate specificano quindi che nel caso di rinuncia unilaterale all'incasso del credito (aspetto meramente finanziario), l'operazione economica originaria che ha determinato l'esercizio della rivalsa dell'imposta, non viene meno in tutto o in parte, né se ne riduce l'ammontare imponibile.

    In altre parole, l'incasso del credito, cui l'istante «intende rinunciare», riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva. 

    La sorte finanziaria del credito (ossia il mancato incasso) costituisce presupposto per la variazione dell'imponibile e dell'imposta solo in presenza di una procedura concorsuale o di azioni esecutive rimaste infruttuose.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    L’IVA è detraibile anche quando il contratto è nullo

    I profili civilistici e quelli fiscali, nel diritto italiano, come in quello unionale, spesso si intersecano ma poi seguono traiettorie divergenti.

    Un interessante esempio può essere rappresentato dalla vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione in occasione della sentenza numero 16279 pubblicata il 12 giugno 2024.

    Nel caso in esame la corte di legittimità prende in esame la detraibilità dell’IVA in relazione a una operazione di compravendita il cui contratto è risultato nullo dal punto di vista civilistico.

    Nel caso specifico la nullità civilistica del contratto derivava da un conflitto di interessi del notaio rogante.

    La Corte di Cassazione afferma che, anche nel caso in cui il contratto relativo alla cessione di un bene sia nullo in base al diritto civile, al cessionario, che è soggetto passivo, non può essere comunque negata la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

    Ciò poiché, da un punto di vista tributario, la nullità civilista non è sufficiente per delegittimare il diritto alla detrazione dell’IVA.

    Il fondamento di questa considerazione della Corte di Cassazione affonda le radici nel diritto unionale: la Corte di Giustizia UE, nella causa C-114/22 del 25 maggio 2023, ha infatti dichiarato illegittimo il divieto del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte in conseguenza del fatto che l’operazione imponibile alla base risulti viziata da nullità.

    Infatti, le motivazioni che possono legittimare la negazione alla detrazione dell’imposta sono ben diverse dalla nullità civilista dell’operazione imponibile, che non rileva da un punto di vista tributario; più precisamente la detrazione può essere negata, alternativamente:

    • se non può essere fornita prova dell’effettiva realizzazione dell’operazione (per cui la cessione o la prestazione può essere considerata fittizia);
    • quando in relazione all’operazione sia stata individuata una situazione di abuso del diritto;
    • nel caso in cui l’operazione tragga origine da un’evasione dell’imposta.

    Il principio di diritto

    Così, per puntualizzare tutto ciò, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 16279 del 12 giugno 2024, emana il seguente principio di diritto:

    Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto di cessione del bene e relativa fattura emessa dalla cedente, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sentenza C114/22 del 25 maggio 2023, il soggetto passivo non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi che consentono di qualificare tale operazione ai sensi del diritto unionale come fittizia oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto”.

  • Adempimenti Iva

    Autofattura denuncia: occorre il pagamento del servizio

    In base all’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo 417/1997 c’era l’obbligo, per il cessionario o committente, trascorsi quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione senza ricevere la fattura per l’acquisto di un servizio o di un bene, di emettere una autofattura per regolarizzare la posizione.

    Tale adempimento prendeva il nome di autofattura denuncia perché, attraverso l’emissione dell’autofattura il contribuente metteva a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della mancanza del cedente o prestatore.

    La mancata emissione dell’autofattura, da parte del cessionario o committente comportava l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’imposta non versata.

    Dal primo settembre 2024 l’autofattura denuncia va in soffitta e viene sostituita dalla comunicazione denuncia, ex articolo 2 del Decreto Legislativo 87/2024 che novella l’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997: un adempimento analogo, da effettuarsi in luogo dell’autofattura, entro il più breve termine di 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura.

    Anche in questo caso è prevista una sanzione da applicarsi per la mancata effettuazione della comunicazione denuncia, nella misura del 70% dell’imposta non versata.

    La decorrenza del termine di emissione

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 13268, pubblicata il 14 maggio 2024, prende in esame, in relazione alla contestabilità della mancata emissione dell’autofattura denuncia (ma considerazioni analoghe si possono fare per la comunicazione denuncia), i termini di emissione in caso di prestazione di servizi.

    L’Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente la mancata effettuazione dell’adempimento perché, trascorsi quattro mesi dall’effettuazione della prestazione, entro i successi 30 giorni avrebbe dovuto emettere l’autofattura.

    I giudici di legittimità però puntualizzano un punto importante: il fatto che, dato che la fattura non emessa era relativa a una prestazione di servizi, non poteva applicarsi automaticamente il periodo di decorrenza di quattro mesi, a partire dall’effettuazione dell’operazione (come invece avviene per l’acquisto di beni), in quanto l’obbligo dell’emissione del documento, per il caso dei servizi, scatta nel momento in cui il servizio viene pagato.

    E dato che, nel caso esaminato, il pagamento non era avvenuto, correttamente il contribuente non aveva emesso il documento.

    La motivazione di ciò trova fondamento semplicemente nella disciplina IVA, più precisamente nel comma 3 dell’articolo 6 del DPR 633/1972, in base al quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo; momento in cui, in base al successivo comma 5, l’imposta diviene esigibile.

    In base alla normativa IVA, infatti, il fatto generatore dell’imposta è l’effettuazione della prestazione, ma il momento in cui l’IVA diviene esigibile è il momento del pagamento; per questo l’obbligo di emissione della fattura, da parte del cedente o prestatore, nasce nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento del servizio espletato.

    In ragione di ciò, nel momento in cui non è avvenuto il pagamento del corrispettivo, anche se la prestazione del servizio è stata espletata, non si può contestare al cessionario o committente la mancata emissione dell’autofattura denuncia, in quanto questi non ha correttamente ricevuto il documento in conseguenza proprio del fatto che il pagamento del corrispettivo non era stato effettuato.

  • Adempimenti Iva

    Regime speciale IVA per ODV e APS: chiarimenti sull’applicazione

    L'agenzia delle Entrate, durante l'ultima edizione di Telefisco 2024 del 19 settembre, tra l'altro, ha chiarito la non obbligatorietà del regime speciale IVA per le ODV e le APS, ricordiamo di cosa si tratta.

    Regime IVA per ODV e APS: chiarimenti sull’applicazione

    Il regime speciale IVA per le APS e le ODV, è stato introdotto dall'art 5 comma 15-quinquies del DL n 146/2021.

    Tale regime in vigore dal 1 gennaio 2024 prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Siteticamente, le OdV e le APS che aderiscono a tale regime:

    • non addebitano l’IVA in rivalsa per le operazioni effettuate;
    • non detraggono l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
    • godono di esonero dal versamento e dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/72 pur restando fermi gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.

    Il dubbio espresso nel quesito all'ADE riguardava se le APS e OdV con ricavi non superiori a 65.000 euro potessero optare per questo regime o mantenere quello ordinario o quello previsto dalla L. 398/91.

    Le Entrate hanno appunto evidenziato la non obbligatorietà del regime in oggetto e quindi la possibilità di scelta per tali enti, in quanto il regime si aggiunge ai regimi previgenti. 

    L'agenzia ha anche precisato che la natura opzionale del regime è coerente con la disciplina prevista a regime dal Titolo X del Codice del Terzo settore in attesa della sua piena operatività.

    Ricordiamo infatti che le disposizioni contenute nel Titolo X del DLgs.n 117/2017 saranno efficaci solo a partire dal periodo d’imposta successivo al rilascio di autorizzazione europea, come previsto dall’art. 104 comma 2 del CTS.

    Tra le disposizioni vi è anche l’art. 86, il quale stabilisce che le OdV e le APS con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 130.000 possono applicare in relazione alle attività commerciali svolte uno speciale regime forfetario, analogo sotto il profilo IVA, a quello previsto dall’art. 1 commi da 58 a 63 della L. 190/2014.

    Secondo la norma le OdV e APS potranno avvalersi del suddetto regime forfetario comunicando, in dichiarazione annuale o in dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza dei requisiti previsti.

    In base ai chiarimenti ADE, sembrerebbe che il regime speciale previsto dall’art. 5 comma 15-quinquies del DL 146/2021, possa seguire, quanto alla opzione, la stessa disciplina prevista per il regime forfetario di cui all’art. 86 del DLgs. 117/2017.

  • Adempimenti Iva

    Liquidazione ordinaria di società: no alla nota di variazione post estinzione

    Con la Risoluzione n 47 del 19 settembre le Entrate hanno replicato ad un ricorrente quesito.

    Più volte è stato chiesto di chiarire se alla liquidazione ordinaria di una società possano essere applicati i principi enunciati per le operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali e, in particolare, con riguardo alla possibilità di emettere note di variazione, ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    Viene chiarito che non è possibile e pertanto nel caso la società emittente la fattura si estingua prima di avere esercitato la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, il diritto di credito verso l’Erario alla restituzione della maggiore Iva a debito non può essere trasferito per successione ai soci, ma si estingue insieme ad essa, diversamente da quanto, invece, accade nell’ambito di una operazione straordinaria con effetti successori, dove il soggetto che sopravvive e prosegue l’attività imprenditoriale eredita anche le posizioni soggettive ad essa correlate e la possibilità di assolvere ai connessi adempimenti fiscali.

    Società liquidata non può emettere nota variazione: chiarimenti ADE

    L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 47/E del 19 settembre 2024, ha chiarito che i principi successori applicabili alle operazioni straordinarie, come le fusioni, non si estendono alla liquidazione ordinaria di una società, in particolare per quanto riguarda la possibilità di emettere note di variazione ex articolo 26 del Decreto IVA.

    Nelle operazioni straordinarie, come la fusione o l'incorporazione, la società risultante subentra nei diritti e negli obblighi della società incorporata, inclusa la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione

    Tuttavia, la liquidazione ordinaria, che comporta la conclusione definitiva dei rapporti sociali e la cancellazione della società dal Registro delle imprese, non prevede tale subentro.

    Di conseguenza, se la società si estingue senza aver emesso una nota di variazione, i soci non possono sostituirsi ad essa per recuperare l'IVA su crediti non incassati.

    L’Agenzia ha ribadito che, in caso di liquidazione, non si realizza una prosecuzione dell'attività e non vi è alcuna successione nei diritti fiscali della società estinta, come invece avviene nelle operazioni straordinarie. 

    Pertanto, il diritto di emissione della nota di variazione si estingue con la società stessa, escludendo qualsiasi trasferimento ai soci.

    Questo principio si pone in linea con precedenti interpretazioni giurisprudenziali e prassi dell’Agenzia, rafforzando il concetto che la liquidazione ordinaria e le operazioni straordinarie hanno finalità diverse, con implicazioni diverse in termini di adempimenti fiscali.

  • Adempimenti Iva

    Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma

    La Corte di Cassazione si allinea all'orientamento unionale sull'imponibilità IVA del personale distaccato.

    L'Ordinanza n 22700 del 2024 ha evidenziato che l’operazione è imponibile anche nell’ipotesi in cui l’addebito al soggetto che fruisce della prestazione venga effettuato al mero costo, sussistendo la corrispettività tra il servizio prestato e la somma ricevuta. 

    Distacco di personale: imponibile IVA se c’è corrispettività tra servizio e somma

    La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22700 del 12 agosto 2024, ha stabilito che il distacco di personale può essere soggetto a IVA anche quando il rimborso delle spese sostenute per il personale distaccato avviene senza margini di profitto

    La Corte ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19 dell'11 marzo 2020), che ha sancito che l'imponibilità ai fini IVA sussiste qualora vi sia un nesso di corrispettività tra il servizio reso e l'importo ricevuto, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia pari o inferiore ai costi sostenuti. 

    La Corte ha chiarito che il semplice rimborso dei costi, in mancanza di lucro, non esclude l'assoggettamento a IVA, definendo con chiarezza il perimetro fino ad ora applicato in modo restrittivo.

    In precedenza la giurisprudenza europea ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, che escludeva la rilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale qualora venisse rimborsato solo il costo sostenuto. La Corte di Giustizia ha richiesto che, ai fini della imponibilità, venga verificata la sussistenza di un nesso di corrispettività tra il servizio prestato e l'importo addebitato. 

    La Cassazione ha anche evidenziato che sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, cui si rimanda la specifica dei casi in cui il distacco di personale può essere escluso dall'imposta per assenza del nesso di corrispettività.