-
Interpelli a pagamento: il costo varia al variare del tipo di contribuente
Viene pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219 del 30 dicembre 2023 in attuazione della Riforma Fiscale con modifiche allo statuto del contribuente.
In particolare, in merito alle annunciate novità sugli interpelli a pagamento vediamo i dettagli dall'art 1 del Dlgs n 219.
Riforma Fiscale: in arrivo 6 tipi di interpelli a pagamento
Si prevede di modificare l'art 11 dello statuto del contribuente (Legge n 212/2000) prevedendo quanto segue.
1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:
- a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
- b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
- c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
- d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
- e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
- f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 è riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
La presentazione dell'istanza di interpello è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.
Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.
L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che e' obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.
Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo e' senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
La risposta alla istanza di interpello non e' impugnabile.
Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.
Rifroma fiscale: riepiloghiamo i principi generali per gli interpelli
L’articolo 4 del Disegno di legge delega per la riforma fiscale, stabilisce che il Governo, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di interpello.
Al fine di rivedere la disciplina degli interpelli, si prevede quanto segue:
- si fissa come principio quello di promuovere la riduzione del ricorso all'istituto dell'interpello incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, creando una casistica delle fattispecie di abuso tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
- i provvedimenti interpretativi di cui sopra siano elaborati anche a seguito di interlocuzioni con ordini professionali, con enti di categoria e con altri soggetti;
- si indica come principio di delega quello di rafforzare i divieti di presentazione degli interpelli, che saranno ammessi solo per questioni che non trovano soluzione nei documenti interpretativi emanati;
- si fissa come principio applicabile alle persone fisiche e ai contribuenti di minori dimensioni, la limitazione dell’interpello ai casi nei quali non sia possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida;
- il Governo debba subordinare la presentazione di interpelli al versamento di un contributo. Il gettito derivante dai versamenti in esame è espressamente destinato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali.
-
Residenza fiscale: cosa prevede il Dlgs Fiscalità Internazionale
Il Governo nella seduta del Cdm di ieri 19 dicembre ha approvato, in via definitiva il Dlgs di Fiscalità internazionale con le novità sulla residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche.
Ricordiamo, che la Delega al Governo per la riforma è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n 189 del 14 agosto ed è entrata in vigore il giorno 29 dello stesso mese.
Il Decreto legislativo sulla fiscalità internazionale reca una prima attuazione delle novità previste in tema appunto, di Residenza fiscale.
Va ricordato che, il concetto di residenza fiscale, rileva nella corretta determinazione della potestà impositiva.
I soggetti fiscalmente residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR).
Va evidenziato che, per quanto riguarda la residenza fiscale delle società e degli enti rispetto allo schema di DLgs. si interviene sull’art. 5 comma 3 del TUIR, al fine di prevedere i medesimi requisiti anche per le società di persone.
Residenza fiscale persone fisiche: cosa prevede il Dlgs attuativo
Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che: il comma 2 dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”.
Pertanto per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato.
Resta fermo il criterio civilistico della residenza.
Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi.
Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.
Residenza fiscale persone giuridiche: cosa prevede il Dlgs attuativo
Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che:
- per le persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell'oggetto principale che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:
-
- il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
- il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.
Residenza fiscale: i criteri generali della Legge delega di Riforma Fiscale
Con l'art 3 lettera c) viene specificato che la riforma dovrà garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale: delle persone fisiche, delle società degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione in modo da rendere coerente il criterio della residenza fiscale con:
- la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni,
- nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. La normativa in materia di stabile organizzazione fa riferimento al nuovo articolo 162, comma 2, lettera f-bis) del TUIR (introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).
Viene precisato che, con riferimento alla residenza fiscale:
- dovrà altresì essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile. (In proposito leggi gli ultimi chiarimenti delle Entrate relativi alla Circolare n 25 del 18 agosto)
- e dovrà essere previsto il coordinamento con i regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ossia il regime agevolato sui redditi da lavoro dei cosiddetti “impatriati” (legge 147/2015) che ha la durata di cinque anni a partire dal trasferimento della residenza.
-
Nuovo calendario fiscale: le novità approvate
Il Consiglio dei Ministri del 23 ottobre ha approvato, tra l'altro, due decreti legislativi di anticipazione della Riforma Fiscale.
Nel dettaglio, come anche annunicato dal Viceministro Leo, durante il Convegno dei Commercialisti recentemente tenutosi a Torino, sono approvati (in via preliminare) altri due decreti legislativi riguardanti:
- Statuto dei Contribuente,
- Nuovo Calendario Fiscale.
In attesa di visionare la bozza del provvedimento approvato, vediamo un riepilogo delle novità dal comunicato stampa dell'Esecutivo.
Adempimenti tributari: tutte le novità approvate dal Governo
Il Decreto Legislativo, approvato il 23 ottobre dal Governo, e rubricato Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (decreto legislativo – esame preliminare) persegue i seguenti obiettivi:
- razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti;
- armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell’anno;
- semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;
- ampliare le forme di pagamento;
- incentivare l’utilizzazione delle dichiarazioni precompilate;
- semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria;
- incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;
- prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.
Nuovo calendario fiscale: cosa ci aspetta
Come sottolineato dal comunicato stampa del Governo, il testo del Dlgs (ricordiamo che è disponibile solo la bozza del preconsiglio dei ministri e si attende di visionare quella approvata):
- semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’IRAP e all’IVA,
- ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA,
- si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio,
- si prevede che, a decorrere dal 2024, l’Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al controllo formale dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5 del d.lgs. 175/2014.
Sinteticamente, possiamo evidenziare che, dal prossimo anno, ci sarà una scadenza unica almeno per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, visto che anche il termine del 730 è confermato al 30 settembre. Ciò consente, secondo l'esecutivo, di anticipare il controllo delle dichiarazioni e di conseguenza di tagliare anche i tempi per l’erogazione dei rimborsi. Prevista poi una seconda fase, che secondo le dichiarazioni del Governo, scatterà dal 2025, quando dal 1° aprile partirà la stagione dichiarativa per Redditi, Irap e 770 fermo restando che i dati relativi alla precompilata verranno messi a disposizione sempre entro la fine di aprile.
Adempimenti tributari: altre novità approvate il 23.10
Inoltre, il conunicato del Governo elenca che con il Dlgs approvato:
- si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte;
- si amplia la soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo;
- si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance;
- si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- si dispone che, a partire dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.
Inoltre, si prevede l’incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.
Adempimenti tributari: novità per la digitalizzazione
Si prevede un rafforzamento dei servizi digitali per: potenziare i canali di assistenza a distanza; consentire la registrazione delle scritture private; consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa; consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento; consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate; effettuare ulteriori adempimenti.
-
Riforma fiscale: come cambierà il contenzioso tributario
L’art. 19 della legge delega reca i principi che dovrà seguire il Governo per la revisione della disciplina del contenzioso tributario.
La Legge n 111/2023 è stata pubblicata in GU n 189 del 14 agosto 2023
Riforma fiscale: come cambierà il contenzioso tributario
Si vuole prioritariamente che il Governo intervenga per potenziare l’istituto dell’autotutela preventiva in modo da ridurre il ricorso al contenzioso in sede giudiziale.
Il Governo dovrà quindi intervenire sui vigenti istituti aventi finalità deflattive e operanti anteriormente alla costituzione in giudizio della parte resistente ossia, dell’ente impositore, dell’agente della riscossione nei cui confronti sia stato proposto ricorso.
La finalità è quella del massimo contenimento dei tempi di conclusione delle controversie tributarie e di riduzione del contenzioso, come previsto dal PNRR.
Si prevede inoltre di ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria mediante:
1) una completa digitalizzazione del processo;
2) l’utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali;
3) la previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente.
4) si prevede, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile.
Ed ancora:
- il ricorrente potrà proporre opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice tributario, solo nell’evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento;
- si vuole inoltre rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo. Attualmente l’art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello e l’art. 32, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 546 prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.
- Viene inoltre previsto che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali avvenga, entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo,
- Si vuole infine che il Governo introduca misure volte ad accelerare la fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo e che vengano adottati interventi di deflazione del contenzioso, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione.
- Si stabilisce che nell’esercizio della delega si preveda l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Con un'altra modifica introdotta al Senato si vuole che il legislatore delegato appronti le norme per garantire a tutti i cittadini l’accessibilità alle sentenze tributarie raccolte, in versione digitale, nelle banche dati della giustizia tributaria gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio ed il diritto di difesa.
Con l’obiettivo di incrementare l’efficienza e risparmiare sui costi la legge delega fissa i principi volti ad orientare il Governo nella redistribuzione sul territorio nazionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sulla base di criteri che tengano conto di parametri oggettivi, quali, ad esempio, l’estensione del territorio, i carichi di lavoro e gli indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti della circoscrizione, gli enti impositori e della riscossione.
-
Riforma Fiscale: imposte indirette diverse dall’IVA semplificate
Con la Legge delega approvata alla Camera il 12 luglio si prevedono tra le altre, importanti semplificazioni in tema di imposte indirette diverse dall'IVA.
Nel dettaglio, l’articolo 10, come modificato dalla Commissione in sede referente, specifica i princìpi e i criteri direttivi relativi ai tributi indiretti diversi dall’IVA, con particolare riferimento:
- all’imposta di registro,
- all’imposta sulle successioni e donazioni
- all’imposta di bollo
- alle tasse automobilistiche.
Il comma unico dell’articolo in esame elenca i seguenti princìpi e criteri direttivi:
- razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile;
- prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro. Come ricordato dalla relazione illustrativa, sia l’imposta sulle successioni, sia l’imposta di registro sono attualmente liquidate dagli Uffici finanziari;
- semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
- prevedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva, eventualmente in misura fissa, dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari. L’unicità della obbligazione tributaria e la conseguente semplificazione della modalità del prelievo, soprattutto nell’ipotesi di tassazione in misura fissa, non potrà non avere effetti positivi, sia in termini gestionali per l’Amministrazione finanziaria sia per i contribuenti, i quali avranno così un'unica fonte normativa di riferimento. Si tratterebbe di un intervento radicale sui tributi collegati agli atti di trasferimento di immobili (a titolo oneroso o gratuito) e alle connesse formalità, quali, appunto, la trascrizione e la voltura catastale, tributi che, essendo funzionali alla remunerazione di un servizio reso, vengono spesso corrisposti in misura fissa. Il principio di delega per l’accorpamento dei vari tributi minori in un unico tributo è rivolto non solo a ridurre tutta una serie di adempimenti a carico dei contribuenti, al pari di quello per l’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni e dell’imposta di registro, ma, al contempo, a eliminare i c.d. micro-tributi, il cui gettito, come più volte evidenziato, può essere del tutto trascurabile per l’erario;
- ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
- semplificare le modalità di pagamento dei tributi e assicurare sistemi sempre più efficienti di riscossione anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
- rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con previsione di preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile;
- in sede referente, è stato aggiunto il principio volto a riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.