• Lavoro Dipendente

    Detassazione premi di risultato 2024: Circolare n 5 ADE sul welfare

    Con la Circolare n 5 del 7 marzo le Entrate chiariscono diversi aspetti del welfare aziendale.

    Tra i chiarimenti al paragrafo 3,1 la Circolare tratta la Detassazione dei premi di risultato –(Articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2024 L’articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2024)

    Detassazione premi di risultato: imposta sostitutiva al 5%

    L’articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2024 prevede, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, la riduzione dal 10 al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

    Tale disposizione ripropone, anche per l’anno d’imposta 2024, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività già introdotta, per il periodo d’imposta 2023, dall’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

    L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge di stabilità 2016 disciplina l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con  il decreto di cui al comma 188, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. 

    L’imposta sostitutiva, in vigore dal 2016, si applica, fino a un importo di euro 3.000 lordi (comma 182), al premio in denaro erogato ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali (comma 187), con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a euro 80.000 (comma 186), in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione come definiti nel decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 25 marzo 201622 , nonché alle somme elargite sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

    Considerato che la nuova disposizione prevede solo la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, si ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/E del 2023, 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Giovani imprenditori agricoli: il credito d’imposta formazione

    Il Ddl approvato definitivamente dal Parlamento in data 28 febbraio e atteso il GU prevede diverse misure a sostegno del comparto giovanile dell'agricoltura.

    In dettaglio, il disegno di legge riguarda la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e mira a sostenere l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura, prevedendo misure specifiche come:

    • la creazione di un fondo per il primo insediamento,
    • agevolazioni fiscali, 
    • crediti d'imposta per la formazione.

    L'intento è rilanciare il settore agricolo favorendo il ricambio generazionale e rispettando la normativa dell'Unione Europea.

    Vediamo il credito di imposta per la formazione.

    Ddl imprenditorialità agricola giovanile: credito per la formazione

    Il credito di imposta per la formazione, come descritto nell'articolo 6 del disegno di legge, prevede la concessione di un credito di imposta pari all'80% delle spese sostenute e documentate per la partecipazione a corsi di formazione relativi alla gestione dell'azienda agricola. 

    Le condizioni sono le seguenti:

    • l'agevolazione è rivolta ai giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2021,
    • il limite massimo annuale del credito d'imposta è fissato a 2.500 euro.,

    è prevista una copertura degli oneri derivanti da credito d'imposta per l'anno 2024 fino a un limite massimo di 2 milioni di euro, attraverso una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.