• Pace Fiscale

    Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 54 del 28 febbraio le Entrate replicano ad un quesito sulla possibilità di compensare i crediti d'imposta nonostante la presenza di ruoli, in seguito all'adesione alla "rottamazione quater" prevista dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197. 

    In sintesi, l'istante, ritiene sia possibile «considerare la rateazione della Rottamazione Quater alla stregua di una sospensione dei ruoli», rendendo così inapplicabile il divieto di compensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

    Le Entrate concordano con la soluzione interpretativa dando ulteriori specifiche, vediamo quali.

    Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione

    L'agenzia ricorda che l'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 dispone che, «A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento […].» 

    Il divieto opera con riferimento alle sole compensazioni «di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» e , pertanto, non si applica alle compensazioni cd verticali (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta). 

    In merito al divieto di compensazione, con la circolare n. 13/E dell'11 febbraio 2011 (paragrafo 3) è stato chiarito che, «[…] Qualificante ai fini della preclusione è solamente l'avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. […]  

    La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.  

    La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione.   

    In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, ed in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, l'agenzia precisa quanto segue.

    Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l'ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto. 

    Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, sempre secondo il citato articolo 19, e, quindi, la preclusione riguarda l'importo complessivo del debito residuo non pagato. […].  

    L'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, precisa inoltre che la compensazione è vietata solo se l'importo relativo ai debiti, per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a 1.500 euro. […] 

    Il limite di 1.500 euro previsto dal comma 1 dell'articolo 31 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.  La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto. 

    Tanto premesso, l'agenzia specifica che con l'istituto c.d. rottamazione quater, introdotto dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i ''singoli carichi affidati agli agenti della riscossione'', tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.

    Negata una sospensione generale della riscossione dei carichi definibili, resta che tale sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022, per i quali il legislatore ha disposto l'impossibilità di iniziare nuovi azioni esecutive/cautelari ed escluso che il contribuente sia qualificabile come inadempiente

    Ne deriva pertanto che i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.  

    Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.  

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi 2024: le semplificazioni del quadro RU

    Le Entrate pubblicano il Provvedimento n 68687 del 28 febbraio relativo al Modello Redditi PF 2024 con istruzioni.

    Oltre a questo modello, nella giornata di ieri 29 febbraio sono pubblicati anche tutti gli altri provvedimenti per i dichiarativi per l'anno d'imposta 2023, aprendo ufficialmente la stagione 2024.

    Leggi anche: Dichiarazioni dei redditi 2024: pubblicati i modelli definitivi.

    Per quando riguarda il modello redditi PF 3 si segnala la novità della compilazione del quadro RU, che l'agenzia delle entrate aveva anticipato già all'atto dell'uscita delle prime bozze dei modelli.

    Modello Redditi PF 2024: le semplificazioni del Quadro RU

    Come anticipato dalle Entrate, per quest'anno l'intervento di semplificazione più rilevante riguarda il quadro RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese.

    In tale quadro non sarà più richiesta l'indicazione nella sezione I del quadro RU di alcuni crediti "non automatici", ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle entrate, che trasmettono alle Entrate i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, e utilizzabili esclusivamente in compensazione.
    Attenzione al fatto che, con riferimento ai crediti d'imposta esclusi dalla sezione I del quadro RU rimarrà l'obbligo di indicare l'informazione relativa ad eventuali trasferimenti dei crediti ad altri soggetti (consolidato, trasparenza, cessioni, ecc.).

     In dettaglio, nel quadro RU verranno eliminate le seguenti sezioni:

    • Sezioni II credito "Caro Petrolio",
    • Sezione III credito "Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche"
    • Sezione V "Altri crediti d'imposta", i cui crediti confluiranno e saranno gestiti nella Sezione I. 

    Per tutte le altre novità si rimanda alle istruzioni complete del modello.

  • Fatturazione elettronica

    Divieto di E-fatture prestazioni sanitarie: prorogato per il 2024

    Pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ). 

    Tra le proroghe vi è quella sul divieto di fatturare le spese sanitarie tramite SdI.

    Questa proroga però già figurava nel testo del DL n 215/2023 e ricordiamo che si tratta di una deroga che, all’avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, fu richiesta dal Garante privacy, che ha ritenuto non conforme al Gdpr il transito su Sdi dei dati dei pazienti.  

    Vediamo io dettagli.

    Fattura elettronica medici e odontoiatri: nuova proroga per il divieto

    L’articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

    Nel dettaglio, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, si proroga per l’anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

    La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014.

    La norma elenca i seguenti soggetti: 

    • le aziende sanitarie locali, 
    • le aziende ospedaliere, 
    • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
    • i policlinici universitari, 
    • le farmacie, pubbliche e private, 
    • i presidi di specialistica ambulatoriale, 
    • le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

    E' bene sottolienare che la norma era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) e dai decreti- legge n. 146 del 2021 e n. 198 del 2022 e che la nuova richiesta di proroga era stata sollecitata anche dal Presidente della FNOMCeO Federazione degli Ordini dei Medici Chirughi e Odontoiatri, Filippo Anelli.

  • Contenzioso Tributario

    Società di capitali a ristretta base partecipativa equiparate a società di persone

    La sentenza della Corte di Cassazione numero 2752, pubblicata il 30 gennaio 2024, aggiunge un ulteriore tassello alla difficile questione della “ristretta base partecipativa” delle società di capitali.

    Quella della ristrettezza della base societaria costituisce una presunzione di legge, che non trova fondamento nel diritto, ma solo nella giurisprudenza e nella prassi, secondo la quale eventuali maggiori redditi contestati alla società di capitali con un numero esiguo di soci possono essere considerati come distribuiti ai soci stessi, con tutte le conseguenze fiscali derivanti da ciò.

    Nella legge delega sulla riforma fiscale era previsto un intervento normativo sul tema, per definire chiaramente un perimetro e dare dei limiti a una presunzione che oggi, nella concretezza del contenzioso tributario, riesce persino a vincere i principi dettati dal Legislatore con norme di diritto positivo.

    Vediamo il contenuto della Sentenza n 2752/2024 della Cassazione.

    Società di capitali a ristretta base partecipativa equiparate a società di persone

    Secondo la sentenza 2752/2024, “l’utile extrabilancio, non rispettoso delle disposizioni di cui all’articolo 81 e seguenti TUIR, diviene allora un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizione che lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenza da società di cui all’articolo 5 TUIR e di cui agli articoli 115 e 116 TUIR”, ciò in quanto nella situazione esaminata “la società risulta, nel concreto, trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità, hanno agito come tali ripartendosi l’utile societario presuntivamente accertato in capo alla società”.

    Con altre parole, secondo la Corte, nel momento in cui viene accertato in capo alla società di capitali a ristretta base partecipativa un utile extracontabile, questo deve essere imputato ai soci pro quota e per trasparenza, come avviene nelle società di persone, anche quando, a tutti gli effetti, la società a cui il maggior reddito viene contestato non è niente affatto una società trasparente.

    Non è facile comprendere il perché, in una situazione del genere, il maggior reddito non dovrebbe essere attribuito alla società di capitali, che è un soggetto giuridico, e di conseguenza essere assoggettato a IRES.

    Fermo restando le annose perplessità sulla legittimità di una presunzione legale che non trova fondamento nel diritto, né fiscale né civile, ci si chiede però se tale presunzione non dovrebbe trovare almeno un limite nel rispetto delle norme che governano il diritto tributario.

    La sentenza in discussione rappresenta un ulteriore giro di vite in sfavore delle società di capitali a ristretta base partecipativa, che costituisce un evidente ostacolo all’aggregazione societaria.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazioni dei redditi 2024: pubblicati i modelli definitivi

    L'agenzia delle Entrate il 29 febbraio ha pubblicato tutti i provvedimenti relativi ai Modelli Dichiarativi 2024 per le persone fisiche e per le società.

    Scarica qui tutti i relativi provvedimenti del 28 febbraio:

    Ricordiamo che la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) con il Decreto Legislativo Semplificazioni Adempimenti Tributari in vigore dal 13 gennaio, ha previsto numerose novità per i contribuenti e per le dichiarazioni dei redditi 2024 anno d'imposta 2023 che saranno evidenziate nei modelli definitivi appena pubblicati.

    Inoltre ricordiamo che sono già stati pubblicati anche il:

    Scarica qui il Modello Redditi PF 2024

    Modelli 730 e Redditi Persone fisiche 2024: sintesi delle novità

    L'agenzia evidenziava nel comunicato stampa che nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2023 trovano spazio diverse novità, tra cui:

    • tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive del settore privato,
    • ridefinizione dell’ambito fiscale del lavoro sportivo,
    • rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa, 
    • modifica del limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

    I modelli recepiscono inoltre le novità relative alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, quelle riguardanti il regime forfetario e il nuovo regime della tassa piatta incrementale

    Va sottolineato anche che con la Riforma Fiscale e l'art 1 del Dlgs di semplificazioni tributarie, il Modello 730 precompilato andrà ad affiancare le modalità ordinarie di invio secondo delle semplificazioni per cui si attendono le regole operative.

    Modelli 2024 società e imprese: sintesi delle novità

    I modelli e le istruzioni 2024 sono stati aggiornati per accogliere le modifiche in materia di Imposta sul reddito delle società, gestendo il recupero dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile, l’imposta sul valore delle cripto-attività e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del Superbonus. 

    Per quanto concerne il modello Redditi società di capitali, sono state apportate le modifiche relative all’imposta straordinaria applicata al margine degli interessi delle banche e relative alla nuova disciplina delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche.

    Certificazione Unica 2024: sintesi delle novità 

    Per la CU 2024 il cui invio è in scadenza il 18 marzo (il 16 marzo termine ordinario cade di sabato) l'agenzia sottolinea che sono di rilievo le novità riguardanti:

    • la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, 
    • la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico,
    • l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, 
    • l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale 
    • la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

    Modello Iva, IRAP, 770 2024: sintesi delle novità

    Nel Modello IVA 2024, vengono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO viene introdotta la possibilità per le imprese oleoturistiche di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

    Leggi anche: Dichiarazione IVA 2024: che novità ci sono quest'anno?

    Infine, per quanto riguarda i modello modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo in ambito sportivo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro. 

    Per quanto riguardo il modello 770/2024 si segnala la sezione relativa all’affrancamento delle quote da Oicr, la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.